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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.11.2003 33.2003.6

10 novembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,741 parole·~29 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2003.6   cr/fe

Lugano 10 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2003 di

__________

contro  

la decisione dell'11 dicembre 2002 emanata da

__________

    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione datata 11 dicembre 2002 la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha respinto la richiesta del 6 giugno 2002 di __________, tesa all'ottenimento di una prestazione complementare. Il rifiuto della rendita PC è riconducibile ai redditi dell'assicurato che sarebbero superiori alle spese riconosciute (cfr. doc. _).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso dell'8 gennaio 2003 (cfr. doc. _) l'assicurato è insorto contro il predetto rifiuto della PC, evidenziando che, pur essendo il calcolo della Cassa matematicamente giusto, vi è tuttavia una palese ingiustizia nei suoi confronti. Al riguardo, egli si è così espresso:

"  (…)

Premetto che questa istanza potrebbe essere considerata anomala, tuttavia, sono costretto a intervenire riferendomi a una questione morale e soprattutto di giustizia. Ammetto però che la calcolazione fatta dalla controparte è matematicamente giusta ed equivale a 0.

I fatti però evidenziano una palese ingiustizia nei miei confronti e pertanto voglio ricorrere per informare e cercare di trovare una soluzione che potrebbe essere utile per molte altre persone che si trovano nella mia stessa situazione (vedi doc. _ e _ copie allegate).

Il doc. _ (calcolo) contempla un fabbisogno, misero se vogliamo, di CHF 33'459,00, mentre le mie entrate sicure sono di CHF 20'172,00 (AVS). Ora Vi chiedo com'è possibile proseguire quando le spese mensili imposte dalle esigenze del nostro paese superano i CHF 3'000.00 mensili? Confermo pure che le spese per il mio sostentamento compresa la benzina si aggirano sui CHF 300/350 mensili. Il reddito considerato sulla sostanza stimata per l'occasione è di CHF 23'139,00, il quale rimane scritto soltanto sulla carta poiché non mi procura un sol franco di entrata. Risultato? Una continua ricerca di lavoro dopo una vita intera di sacrifici e di rinunce. Altri miei compagni invece, si coprono di casse pensioni: 4/5 mila mensili + indennità AVS.

Il doc. _ testimonia quanto mi veniva calcolato di reddito negli ultimi anni e per i quali ho dovuto pagare all'AVS conguagli per me impossibili senza fare ricorso al prestito. E' questa la nostra democrazia? E qui, devo fare un'accusa al nostro sistema, poiché, pur non facendo riferimenti specifici, constato tuttora ingiustizie e favoritismi vergognosi.

Si vedono persone che durante la loro vita non hanno mai pagato un sol franco all'AVS che ricevono un'indennità superiore alla mia (doc. _).

Persone straniere che non hanno mai lavorato nel nostro paese e che soggiornano da noi alcuni mesi all'anno che ricevono un'indennità superiore alla mia e inoltre, beneficiano dell'affitto gratuito e della cassa malattia gratuita. Se questa è la giustizia del nostro paese....

Evidentemente mi si potrà suggerire di vendere la mia proprietà ereditata dai miei genitori, sì, ma ho due figli!

Così la mia richiesta che chiedo di giudicare:

Visto che supero la cifra 44 che consente il massimo dell'indennità.

Visti i documenti che allego: _ che giustificano questo ricorso ritengo che l'indennità dev'essere portata al livello massimo e senza alcuna deduzione per la mia ex moglie legalmente sposata con un contribuente, oppure che mi venga assegnata un'indennità straordinaria di CHF 500.00 mensili." (Doc _)

                               1.3.   Con risposta del 12 febbraio 2003 (cfr. doc. _) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:

"  (…)

Prima di entrare nel merito del ricorso occorre ricordare che la prestazione complementare è una prestazione di diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).

A tal proposito va inoltre ricordato che il limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno, ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art. 3b LPC.

Alla luce di quanto precede la resistente ha quindi riesaminato il calcolo notificato al ricorrente ed in merito possiamo assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali.

A titolo abbondanziale e considerato come nel caso specifico il computo della sostanza immobiliare, considerata al valore commerciale, incida in modo preponderante sul rifiuto della prestazione occorre precisare che per quanto attiene la valutazione della sostanza immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:

"                                                                             La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente."

Nel caso concreto si verifica quanto previsto dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato le perizie tecniche per le sostanze immobiliari secondarie possedute dal ricorrente in territorio del comune di __________ (particelle N. __________RFD, __________ RFD e __________RFD).

Per questa valutazione è quindi stato dato mandato all'ufficio cantonale di stima il quale, a perizia ultimata, ci ha permesso di concludere che i beni immobiliari di proprietà del ricorrente, considerati al valore corrente, assommano a fr. 214'000.-, che aggiunti alla proprietà fondiaria di fr. 129'570.-, considerata al valore di stima in quanto trattasi di abitazione primaria, precludono il diritto alla prestazione complementare.

La resistente non può quindi che riconfermasi nei valori citati in quanto desunti da perizie specificatamente richieste rispettivamente dalla notifica di tassazione per quanto riguarda il valore di stima." (Doc _)

                               1.4.   Con scritto datato 19 febbraio 2003 l'assicurato ha ancora osservato:

"  Il premio unico per dei funzionari che palesano appieno la loro incompetenza non sapendo personalizzare Leggi e dettami generalizzati che ci giungono da Berna, dovrebbero venire immediatamente licenziati.

Vorrei tuttavia, ch'essi si chinassero un attimo per fare un esame di coscienza e affrontare un calcolo matematico sul loro reddito a fine mandato per rapportarlo con quanto hanno esaminato e deciso

in merito al ricorso da me presentato.

A parte quanto citato, un fatto che mi disturba assai è il vedere e sentire in TV e Radio, durante dibattiti politici o altro, i nostri diciamo "Superiori "che ci propinano valutazioni sui redditi e sulla povertà, assolutamente fuori misura.

Si parla qui di soglia della povertà al limite di 4-5 mila franchi mensili - ma scherziamo?

Nella mia qualità di commercialista non ho mai percepito un salario lordo superiore a CHF 3'100,00. Tuttavia, ho mantenuto una famiglia (2 figli) ho comperato il terreno e costruito la casa venticinque anni orsono, senza un franco a disposizione - come si può spiegare tutto ciò?

Ed ora, che nelle stesse condizioni devo accontentarmi di CHF 1'722.00 al mese!

Informo pure, che vedo tuttora stipendi lordi in certi rami dell'economia che si fissano sui 2'500/2'900 franchi mensili, ma forse nessuno ci crederà. (…)" (Doc. _)

                               1.5.   Il doc. _ è stato trasmesso alla Cassa, con la facoltà di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).

Con scritto datato 21 febbraio 2003 la Cassa ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da presentare e di riconfermare quanto già indicato nella risposta di causa del 12 febbraio 2003 (cfr. doc. _).

                               1.6.   Con scritto del 13 ottobre 2003 il TCA ha chiesto alla Cassa di specificare da quali documenti si evincono gli importi di fr. 8'000, rispettivamente di fr. 5'000, indicati nella tabella di calcolo PC, nel reddito privilegiato, alle voci "reddito da attività dipendente" e "reddito da attività lucrativa indipendente non agricola" (cfr. doc. _).

In data 15 ottobre 2003 l'assicurato, ricevuta copia della richiesta inoltrata dal Tribunale alla Cassa, ha osservato:

"  In riferimento alla copia per conoscenza (Cassa cantonale di compensazione) ricevuta e, rileggendo ricorso e rifiuto, mi risultano quantomeno strani gli importi indicati nella tabella di calcolo PC quali redditi privilegiati. Io ho cessato la mia attività il 31 dicembre 2001 e godo attualmente di una rendita AVS di CHF 1'722 mensili. Inoltre, confermo che le spese superano abbondantemente questo importo.

Giornalmente mi chiedo se è giusto tutto ciò! Perché parte della mia rendita dev'essere accantonata a beneficio della mia ex moglie sposata da quasi venti anni? Lei ha un'altra famiglia e lavora a tempo parziale e allora perché io devo essere penalizzato?

Penso proprio che la giustizia non trovi conferma in queste decisioni." (Doc. _)

Il doc. _ è stato trasmesso alla Cassa (cfr. doc. _), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

Con scritto datato 17 ottobre 2003, la Cassa ha così risposto alle domande poste dal Tribunale:

"  Vi comunichiamo che gli importi di fr. 8'000 e fr. 5'000 sono stati desunti dagli atti nonché dalle indicazioni fornite dall'assicurato.

In particolare l'importo di fr. 5'000 (pos. 23 della tabella di calcolo PC) deriva dalla notifica di tassazione 1999/2000 (reddito aziendale), mentre l'ammontare di fr. 8'000 è stato considerato, a titolo prudenziale, sulla base delle informazioni fornite dall'assicurato con lettera del 22 agosto 2002 (…devo riuscire ad incassare prestazioni di lavoro per un importo che varia fra i CHF 8/10'000 annui)." (Doc. _)

                               1.7.   In data 23 ottobre 2003 l'assicurato ha ancora rilevato:

"  Approfittando della facoltà concessami ribadisco la necessità di beneficiare di una prestazione AVS che raggiunga almeno la cifra di CHF 2'000.00. È assolutamente ingiusta la trattenuta che mi viene fatta a causa del matrimonio.

Come già riferito, non beneficio di alcuna cassa pensione, pertanto, anche la rendita succitata non può essere sufficiente.

Inoltre, il tener calcolo di una attività indipendente citata nella tassazione 1999-2000 non ha alcun senso, a quel momento ero dipendente (31.12.2001). CHF 5'000.00 ripresi.

Inoltre, ancora, la cifra di CHF 8'000.00, ripresa, non può essere tenuta valida in quanto ipotetica e si riferisce alla necessità di vivere dignitosamente, ma qui non esiste nessuna certezza." (Doc. _)

Il doc. _ è stato trasmesso alla Cassa (cfr. doc. _), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

Con scritto del 3 novembre 2003 la Cassa ha comunicato al TCA di riconfermare, in tutto il suo aspetto, quanto già comunicato con la risposta di causa del 12 febbraio 2003 e successive comunicazioni del 21 febbraio 2003 e del 17 ottobre 2003 (cfr. doc. _).

                               1.8.   Pendente causa il TCA ha richiamato dal competente UT gli incarti fiscali di __________ relativi ai bienni 1999/2000 e 2001/2002 (cfr. doc. _).

In data 7 ottobre 2003 l'UT di __________ ha inviato al TCA quanto richiesto (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per cui, ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Va rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.4.   Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

                               2.5.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC:

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                               2.6.   Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC prevedeva che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.      per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono fissati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

                                         Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.  gli assegni familiari

g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)

    Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"

                               2.7.   Nel caso concreto __________ non ha contestato gli importi ritenuti dalla Cassa nella "tabella di calcolo PC" al fine di determinare il fabbisogno, la sostanza e il reddito e dai quali risulta che egli non ha diritto ad ottenere una prestazione complementare. Al contrario, l'assicurato in sede ricorsuale ha affermato che gli importi citati sono matematicamente giusti (cfr. doc. _).

                                         Non sono infatti contestati gli importi del fabbisogno vitale, d'altra parte conforme alle ordinanze di adeguamento dell'art. 5 LPC e l'importo ritenuto dall'amministrazione relativo al contributo all'assicurazione malattia, a giusto titolo, poiché conforme alle ordinanze del DFE sui premi medi cantonali dell'assicurazione delle cure medico sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

                                         Il ricorrente si è limitato a rilevare che con un'unica entrata sicura derivante dalla rendita AVS, pari a fr. 1'681 al mese (come risulta dalla decisione del 26 novembre 2001, cfr. doc. _), con fr. 350 mensili necessari per il suo sostentamento e per la benzina e considerato che quanto ritenuto dalla Cassa alla voce "sostanza computabile 1/10", pari a fr. 23'139, non gli procura un solo franco di entrata (cfr. doc. _), egli si sente vittima del sistema, che privilegia solo pochi, ignorando chi ha veramente bisogno.

L'assicurato ha poi concluso il proprio ricorso indicando che egli possiede sì una proprietà ereditata dai suoi genitori, ma non può certo venderla per vivere, dato che ha due figli a cui pensare (cfr. doc. _).

                                         La Cassa, dal canto suo, in sede di risposta di causa ha osservato che siccome l'ammontare della sostanza immobiliare relativa a residenza secondaria - il cui importo deve essere determinato al valore commerciale - incide in maniera preponderante sul rifiuto della prestazione, l'amministrazione ha ordinato le perizie tecniche per la sostanza immobiliare secondaria posseduta dal ricorrente nel comune di __________ (cfr. doc. _).

                                         Al proposito va rammentato come, per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza, ai sensi dell’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

Giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

Secondo tali termini, nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.

Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.

                                         Ora, conformandosi al citato art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI la Cassa di compensazione ha chiesto all'Ufficio cantonale di stima la valutazione dei mappali di proprietà di __________, vale a dire le particelle __________RFD, __________RFD e __________RFD, site nel comune di __________ (cfr. doc. _).

                                         In proposito va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve fare esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida detto compito all’Ufficio stima.

In merito a ciò si osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).

                               2.8.   Nel caso di specie, nel calcolo della sostanza l'amministrazione ha ritenuto il valore nel 2002 del mappale particella __________RFD di __________, pari a fr. 36'000; il valore nel 2002 del mappale particella __________RFD di __________, di fr. 175'000 e il valore nel 2002 del mappale particella __________RFD di __________ pari a fr. 3'000 (cfr. doc. _). In totale l'amministrazione ha fissato una sostanza al valore commerciale di fr. 214'000.

                               2.9.   Va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S.H.; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.).

Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).

La citata giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re. L.M.).

Nel caso in esame, il ricorrente, come visto in precedenza, non ha concretamente contestato gli importi ritenuti dall'amministrazione nella perizia immobiliare.

                                         Del resto, nella perizia l’Ufficio cantonale di stima, ufficio cui fa capo la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG per le valutazioni immobiliari, il perito ha ritenuto per i fondi edificati sia le dimensioni del sedime, il suo inserimento nel P.R., l'ubicazione del fondo, la forma, i confini, gli accessi, le immissioni, le infrastrutture esistenti, la sistemazione del terreno, le caratteristiche della costruzione, le installazioni e la suddivisione interna (cfr. doc. _).

Il perito ha pure considerato sia la vetustà delle strutture, sia i materiali impiegati, sia lo stato di conservazione degli edifici rispettivamente il loro utilizzo ed il loro inserimento nel P.R.

Di conseguenza, occorre concludere che non vi sono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle citate perizie, che appaiano poi complete, esaurienti, specifiche e dettagliate.

Per queste ragioni il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalla conclusione peritale che risulta pienamente affidabile.

                             2.10.   Circa il computo della sostanza va rammentato al ricorrente che lo stesso non va confuso con il rendimento della sostanza stessa. Come indicato in precedenza la sostanza come tale va presa in considerazione nella misura del 10 % come impone l'art. 3c LPC. Nel caso di specie quindi la sostanza di fr. 214'000 al valore commerciale, cui va sommata la sostanza al valore di stima di fr. 129'570 (dato che trattasi di abitazione primaria), dedotti i debiti ipotecari e la parte di sostanza non computabile, porta ad una sostanza computabile pari a fr. 231'398, computabile per fr. 23'139. Già questo importo sommato alla rendita AVS percepita dal ricorrente pari a fr. 20'172 (per un totale di fr. 43'311) non permette la concessione di prestazioni complementari alla luce del fabbisogno complessivo di fr. 33'459. Va comunque rammentato che oltre al computo della sostanza va ancora aggiunto il reddito della sostanza.

                                         A tale proposito va rammentato che ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC detto reddito comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, al N. 2092; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).

A norma degli art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b), LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RUSCONI, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).

Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

Inoltre, per gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

                             2.11.   Nella fattispecie concreta, anche volendo solo calcolare il computo della sostanza senza considerare il reddito della stessa, il reddito non privilegiato supera il fabbisogno accertato e non contestato.

                                         Va ancora aggiunto, per quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, che le stesse sono strettamente legate al valore locativo. Infatti, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfettaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

                             2.12.   L’art. 3c, lettera a, LPC prevede, come citato in precedenza (cfr. consid. 2.6.), che "i redditi determinanti comprendono le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1'000 franchi per le persone sole e di 1'500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi."

Nel caso di specie, la Cassa, ha ritenuto quale reddito totale dell'assicurato un importo di fr. 13'000 (derivante da un reddito da attività dipendente pari a fr. 8'000 e da un reddito aziendale di fr. 5'000), computabile, dopo la deduzione fissa di fr. 1'000, per fr. 12'000 (cfr. tabella calcolo PC, cifra 3). Questi dati, come spiegato dalla Cassa (cfr. doc. _) rispondendo ad una esplicita domanda del TCA (cfr. doc. _), sono stati tratti l'uno, il reddito aziendale di fr. 5'000, dalla tassazione 1999/2000, l'altro, il reddito da attività dipendente di fr. 8'000, da quanto comunicato dall'assicurato stesso in uno scritto del 22 agosto 2002 alla Cassa, nel quale __________ ha osservato che "vista l'insufficienza della prestazione AVS di CHF 1'681, devo riuscire a incassare prestazioni di lavoro per un importo che varia fra i CHF 8'000 e i CHF 10'000 annui" (cfr. doc. _).

Al riguardo, occorre osservare che in base all'art. 23 cpv. 1 OPC, di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 LPC). Infine, il cpv. 4 dell'art. 23 LPC prevede che se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai cpv. 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.

Nella fattispecie concreta va osservato che, basandosi sui dati della tassazione fiscale 2001/2002, spedita all'assicurato in data 11 novembre 2002, cresciuta in giudicato (cfr. doc. _), la Cassa avrebbe dovuto tenere conto, per l'anno 2002, di un reddito aziendale di fr. 2'250 e di un reddito da attività dipendente pari a fr. 0, dato che __________ ha cessato la sua attività di commercialista il 31 dicembre 2001, come indicato nella "Richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI" compilata dall'assicurato in data 6 giugno 2002 (cfr. doc. _). Il reddito computabile, quindi, dopo la deduzione fissa di fr. 1'000 ammonta a fr. 1'250, computabile in ragione di due terzi, per un totale di fr. 833.

Nonostante l'errata indicazione da parte della Cassa nella tabella di calcolo PC del "reddito privilegiato", la decisione che nega all'assicurato il diritto ad una prestazione complementare si rivela corretta: infatti, anche conteggiando alla voce "ammontare del reddito privilegiato computabile 2/3" il giusto importo, il totale dei redditi dell'assicurato sarebbe comunque superiore al fabbisogno.

                             2.13.   In conclusione, questo Tribunale, pur considerando le critiche, umanamente comprensibili, mosse dall'assicurato in merito alla difficoltà di far fronte alle esigenze della vita di tutti i giorni con meno di fr. 3'000 al mese, deve rilevare che il giudice è tenuto ad applicare la legge.

                                         Visto quanto precede, dunque, a mente del TCA la decisione contestata è corretta e va confermata in questa sede.

                                         Il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2003.6 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.11.2003 33.2003.6 — Swissrulings