Raccomandata
Incarto n. 33.2003.19 IR/cd
Lugano 5 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2003 di
__________
contro
la decisione del 18 giugno 2003 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. __________, domiciliata a __________, si è vista intimare, con data 24 aprile 2003, una decisione della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG con cui le è stata negata la prestazione complementare richiesta a motivo del superamento, con il reddito non privilegiato, del fabbisogno.
In particolare l'amministrazione ha ritenuto un fabbisogno complessivo di CHF 29'752.-- così composto:
fabbisogno vitale (limite di reddito) CHF 17'300.--
contributo ass. malattia CHF 3'684.--
- spese manutenzione fabbricati CHF 788.--
- pigione lorda CHF 7'980.--
D'altro canto sono state ritenute le seguenti poste per la determinazione del reddito non privilegiato:
rendita AVS 12'984.-valore locativo 3'150.-computo sostanza
(valore di stima CHF 187'600.-- dedotta
la franchigia CHF 25'00.-- = 162'600.-computata per 1/10) 16'260.--
1.2. L'amministrazione ha confermato il provvedimento a fronte dell'opposizione inoltrata dall'assicurata il 18 giugno 2003.
Con ricorso 14 luglio 2003 la signora __________ rileva come la rendita AVS non le consenta di sopperire al fabbisogno minimo rilevando come in precedenza una prestazione complementare veniva versata.
Nelle sue osservazioni all'impugnativa la Cassa Cantonale rinvia alla decisione su opposizione 18 giugno 2003 nella quale si legge in particolare che:
" (…)
5. dall'esame della documentazione agli atti rileviamo che a seguito del decesso di sua madre, avvenuto in data 2 aprile 2003, é diventata comproprietaria in ragione di 1/2 della sostanza immobiliare posseduta in comunione ereditaria con suo fratello;
6. il computo della nuova quota parte di fr. 187'600.- (pos. 44 della tabella di calcolo PC) contro i precedenti fr. 140'700.ha fatto sì che il diritto alla prestazione complementare fosse precluso;
7. ultimo oggetto del contendere riguarda i contributi versati fino al raggiungimento del versamento della rendita AVS. A tal proposito la informiamo che per il calcolo della rendita di vecchiaia la Cassa stabilisce detto importo sulla base dei redditi conseguiti sui quali lei ha pagato i contributi. II totale di questi redditi ammonta a fr. 256'306.-." (cfr. doc. _)
Alla ricorrente è stata concessa facoltà di esprimersi in merito e di chiedere l'assunzione di nuove prove.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).
La procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale. Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LPC, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili alle prestazioni dei cantoni sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Nel caso concreto la decisione impugnata data del 2003 e la nuova LPGA è applicabile.
Nel merito
2.3. Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.4. Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.5. Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.6. Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998, l’art. 3b LPC prevedeva che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
2. per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A partire dal 1.1.2003 gli importi massimi per la copertura del fabbisogno vitale sono stati adeguati ed ammontano a
CHF 17'300.-- al massimo (ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002, in vigore dal 1.1.2003) per le persone sole mentre per i coniugi assommano - al massimo - a CHF 25'950.-- e per gli orfani e figli che hanno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI a
CHF 9'060.-- al massimo.
2.7. Giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
2.8. La ricorrente censura il calcolo formulato dall'amministrazione lamentando l'eseguità della rendita AVS se raffrontata al fabbisogno vitale.
La rendita come tale non è comunque contestata contrariamente a quanto ritiene l'amministrazione e - semmai - la signora __________ avrebbe dovuto aggravarsi contro la decisione di fissazione della rendita stessa.
Per quanto attiene al calcolo a ragione la Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha negato la prestazione complementare alla ricorrente dal maggio 2003. In effetti dagli atti risulta che il 2 aprile 2003 è mancata la madre della ricorrente __________ e la sostanza della stessa, ancora intestata al marito, è stata ereditata dalla ricorrente e dal fratello. Il sommarione agli atti indica la proprietà di una casa d'abitazione con superficie mq 95, un pollaio (mq 42) ed un prato di 1960 mq.
Il valore di stima fiscale computabile complessivo è di 375'200.-- ossia 187'600.-- a carico della ricorrente.
Dai dati fiscali della ricorrente e della madre di lei si desume come si tratti di sostanza netta.
La Cassa ha quindi dedotto rettamente i dati sia della sostanza che del valore locativo giungendo a fissare il fabbisogno in CHF 29'752.-- mentre il computo della sostanza è corretto ed il reddito non privilegiato assomma a CHF 32'394.--.
Alla ricorrente va ricordato che la sostanza immobiliare va considerata nel calcolo della PC come pure il valore locativo.
Circa il computo della sostanza va rammentato che lo stesso non va confuso con il rendimento della sostanza stessa. Come indicato in precedenza la sostanza come tale va presa in considerazione nella misura del 10 % come impone l'art. 3c LPC. Nel caso di specie la sostanza ritenuta dall'amministrazione è quella al valore di stima, al netto, considerata per ½ siccome la spettanza ereditaria della ricorrente è ½. L'importo ritenuto dall'amministrazione, e non contestato in quanto tale dalla ricorrente, è di CHF 187'600.--.
A tale proposito va rammentato che ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC il reddito della sostanza comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, al N. 2092; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).
A norma degli artt. 20 lett. b) LT e 21 lett. b), LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RUSCONI, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
2.9. Inoltre, per gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Nel caso, come evidenziato, la decisione di rifiuto non presta il fianco a critiche il calcolo operato dall'amministrazione non permette l'attribuzione di una prestazione complementare.
Il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti