Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.09.2003 33.2002.76

15 settembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,769 parole·~24 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2002.76 33.2003.2   IR/sc

Lugano 15 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sui ricorsi del 25 novembre 2002 e 27 dicembre 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

le decisioni del 25 ottobre 2002 e 25 novembre 2002 emanate da

__________

    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con tre decisioni tutte datate 25 ottobre 2002, __________, si è vista riconoscere una prestazione complementare di CHF 10.-- mensili per il periodo tra il 1° marzo ed il 31 dicembre 2000; di CHF 24.-- per l'anno 2001 e CHF 74.-- dal 1° gennaio 2002.

                                         Con ulteriore decisione 25 novembre 2002 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha fissato in CHF 50.-- la prestazione complementare in favore di __________ periodo dal 1° dicembre 2002.

                               1.2.   Con due diversi ricorsi; il primo del 25 novembre 2002 ed il secondo del 27 dicembre 2002, l'assicurata, nata nel __________, di formazione parrucchiera, madre di due figli nati nel __________e nel __________, posta al beneficio di una rendita AI, si è aggravata a questo TCA con il patrocinio dell'avv. __________.

                                         Con le impugnative l'assicurata contesta il computo della sostanza immobiliare eseguito dall'amministrazione.

"  (…)

I criteri adottati dall'autorità cantonale di stima per reperire questo valore commerciale della proprietà fondiaria sono inaccettabili e non possono, di conseguenza, essere accettati.

Si tratta infatti di un cascinale di modeste dimensioni, che negli anni scorsi è stato riattato in modo molto semplice direttamente dall'ex-marito della ricorrente. Si precisa che la struttura non è stata in pratica toccata e i materiali e le installazioni usate sono di poco valore.

È a tutti gli effetti una cascina di montagna, senza particolari conforti.

Circa le dimensioni del cascinale, è d'altra parte sufficiente riferirsi all'allegato estratto censuario.

Si precisa inoltre che lo stesso è situato nella montagna sopra __________: raggiungibile solo a piedi dopo ca. 2 ore di marcia lungo un sentiero particolarmente ripido.

Si fa notare che il valore complessivo di stima è di fr. 149.83. Il recente valore di stima nell'ambito del Raggruppamento terreni ammonta a fr. 2'008.80.

Si osserva che la stima è stata fatta "a tavolino", siccome gli incaricati cantonali si sono ben guardati dal recarsi sul posto!!"

(Doc. _, inc. __________)

                                         La Cassa ha risposto con atto del 12 agosto 2003 in cui evidenzia:

"  (…)

Dall'esame dell'estratto dei registi censuari del Comune di __________ rileviamo che la ricorrente è titolare della particella no. __________RFD sita in territorio del comune di __________ in località "__________".

Per quanto attiene la valutazione della sostanza immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:

"                                                                             La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente."

Nel caso concreto si verifica quanto previsto dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato all'Ufficio cantonale di stima la perizia tecnica tendente a stabilire il valore corrente della particella no. __________RFD di __________ di proprietà della signora __________.

Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la resistente non può che allinearsi a quanto stabilito dall'Ufficio cantonale di stima in quanto scaturiti da perizie specificatamente richieste. A tal proposito giova inoltre ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.

In sede ricorsuale la ricorrente, tramite il suo legale, ha tuttavia sollevato delle contestazioni di natura tecnica. Per queste ragioni la resistente, in data 28 novembre 2002, sollecitava nuovamente l'Ufficio stima al fine di valutare le contestazioni formulate e comunicarci eventuali modifiche.

Con risposta del 29 luglio 2003 l'Ufficio cantonale di stima ci comunica che a seguito di un incontro esperito con la signora __________, avvenuto in data 23 luglio 2003, si è proceduto al sopralluogo degli edifici e dalla verifica esperita non vi sono elementi che non siano già stati considerati al perito incaricato di allestire la valutazione. Tuttavia, dal riesame della stessa, l'Ufficio preposto ha ritenuto di dover modificare alcuni parametri per meglio adattarli alla situazione reale (vedi perizia allegata) convenendo tuttavia che il valore peritale stabilito in precedenza in fr. 65'000.--, a loro parere, è corretto e va confermato." (Doc. _, inc. __________)

                                         Alla ricorrente è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito e di chiedere l'assunzione di nuove prove.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Poiché i due ricorsi 25 ottobre e 27 dicembre 2002 hanno lo stesso tenore e lo stesso oggetto - ossia la prestazione complementare della ricorrente ancorché riferita a periodi

                                         diversi -, gli stessi vengono congiunti a norma dell'art. 23 LPTCA e 22 CPC.

                               2.3.  Va ancora rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per cui, ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                                         Nel merito

                               2.4.   Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.5.   Per l’art. 2c lett. c LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI.

                                         Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                                         Circa le spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che:

"  Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.   tassa giornaliera;

b.   importo per le spese personali (cpv. 2).

Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.  gli assegni familiari

g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)

Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"

                               2.6.   Nel caso concreto non è contestato che la ricorrente - al beneficio dell'AI - adempia i presupposti formali per la concessione, se adempiuti gli estremi, di prestazioni complementari.

                                         Non sono nemmeno contestati gli importi del fabbisogno vitale,  d'altra parte conforme alle ordinanze di adeguamento dell'art. 5 LPC, e l'importo ritenuto dall'amministrazione relativo al contributo all'assicurazione malattia. A giusto titolo poiché conforme alle ordinanze del DFE sui premi medi cantonali dell'assicurazione delle cure medico sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

                                         La ricorrente patrocinata, da un legale, non ha contestato neppure gli ulteriori importi ritenuti nel calcolo del fabbisogno limitando la contestazione - come indicato - all'ammontare della sostanza immobiliare relativa a residenza secondaria da determinare al valore commerciale.

                                         Al proposito va rammentato come, per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza, ai sensi dell’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

Giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

Secondo tali termini, nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.

Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.

                                         Ora, conformandosi al citato art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI la Cassa di compensazione ha chiesto all'Ufficio cantonale di stima la valutazione del mappale particella __________ __________ di __________.

                                         In proposito va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida detto compito all’Ufficio stima.

In merito a ciò si osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).

                               2.7.   Nel caso di specie nel calcolo l'amministrazione ha ritenuto un valore del mappale particella __________RFP __________ di CHF 65'000.--.

                                         Come evidenziato nelle considerazioni di fatto la ricorrente contesta l'importo ritenuto poiché si tratterebbe di "cascinale di modeste dimensioni", riattato dall'ex marito, di poco valore. L'immobile si trova a 2 ore di marcia da __________ lungo un sentiero particolarmente ripido ed il valore di stima è decisamente contenuto.

                                         A fronte delle contestazioni mosse dalla signora __________, l'Ufficio cantonale di stima ha eseguito - nelle more della procedura - un sopralluogo ed un nuovo esame della situazione.

                                         Nel rapporto stilato il 29 luglio 2003 l'ing. __________, ha espresso i seguenti rilievi:

"  (…)

Abbiamo esperito un incontro con la signora __________ il 23 luglio 2003, procedendo al sopralluogo degli edifici.

Durante l'incontro del 23 luglio 2003, abbiamo analizzato i vari aspetti riguardanti le valutazioni espresse nella nostra perizia e le osservazioni presentate dalla signora __________. Si è pure discusso della differenza tra la procedura di valutazione dei valori di stima ufficiali, che sono determinati in ossequio alla Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare e al rispettivo regolamento d'applicazione e quella applicata nella richiesta della prestazione complementare, fornendo le necessarie informazioni.

II valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:

a)                                                                           l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;

b)                                                                           i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;

c)                                                                           il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili.

d)                                                                           il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;

e)                                                                           le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.

Nel merito:

Nel ricorso presentato dall'avvocato __________ non vi siano nuovi elementi che non siano già stati considerati dal perito incaricato di allestire la valutazione.

Dal riesame della stessa vi sono alcuni parametri che è giusto modificare per meglio adattarli alla situazione reale (vedi perizia allegata), comunque il valore peritale di fr. 65'000.-- a nostro parere è corretto.

Pertanto sulla base dei considerandi sopraccitati riteniamo di dover confermare il valore venale determinato." (Doc. _, inc. __________)

                                         Più dettagliatamente il perito - come rilevabile dal documento _ trasmesso all'assicurata per osservazioni ed eventuali nuove richieste probatorie - ha considerato sia l'ubicazione del fondo posto ad un'altitudine di 1'100 metri, che l'insediamento in zona montana, la forma ed i confini della proprietà, la necessità di percorrere un sentiero di montagna per 1 ora e 30 minuti per giungere alla proprietà, le modeste infrastrutture (acqua sorgiva pozzo perdente), il terreno terrazzato ed il bosco in pendenza, la vista discreta e l'assenza di immissioni.

                                         L'ing. __________ ha pure considerato gli elementi costruttivi dell'immobile (muratura in pietra naturale in buono stato) le solette, il tetto a due falde in legno, i pavimenti (sterrato - assito), ed ha considerato il genere di rifiniture definite semplici -, l'assenza di installazioni ed il normale stato di manutenzione.

                                         Analisi analoghe l'ing. __________ le ha poste in atto per le stalle fienili e per la cascina.

                                         L'esperto ha quindi rilevato:

"  (…)

Le cubature degli edifici sono state determinate sulla base del piano catastale, in nostro possesso e sul rilievo eseguito in luogo, secondo quanto stabilito dalla norma SIA 116.

II valore reale degli edifici, viene di regola ricavato, valutando il valore cubimetrico a nuovo, deducendo la vetustà in base alla formula "Ross" o "Hagi".

II valore cubimetrico unitario tiene conto delle caratteristiche dell'immobile, della qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli impianti, del carattere architettonico e della funzionalità dello stesso.

II perito in sede di sopralluogo ha esaminato attentamente la situazione reale degli edifici tenendo in considerazione tutti i fattori influenti e determinanti per la valutazione, e in base alle proprie conoscenze ed esperienza ha determinato il valore cubimetrico a nuovo e la vetustà. (…)" (Doc. _, inc. __________)

                                         per quanto attiene ai fabbricati sono stati considerati i seguenti valori:

                                         cascina (A)                                                         CHF      2'400.-stalla-fienile (B)                                                  CHF      9'420.-stalla-fienile (C)                                                             CHF    39'600.-cascina (D)                                                         CHF    25'950.--

                                         L'ing. __________ ha quindi ritenuto CHF 2'000.-- per i costi secondari e sistemazione esterna ed un valore di CHF 3'000.-- per i sedimi e terreni.

                                         Il valore complessivo di CHF 82'370.-- è stato poi ponderato adeguatamente dal valore di reddito capitalizzato e fissato in CHF 47'619.-- per un valore di stima ritenuto di CHF 64'995.--.

                                         A questo importo è stato aggiunto il valore di altri fondi non considerati in precedenza per un complessivo di CHF 679.-- (mq. 13'579 a cts. 5 il mq.).

                                         Il valore d'insieme di CHF 65'673.-- è stato arrotondato a CHF 65'000.--.

                                         Il referto peritale è stato trasmesso all'assicurata che non si è espressa in merito.

                               2.8.   Va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S.H.; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.).

Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).

La citata giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re. L.M.).

Nel caso in esame l'assicurata non ha concretamente contestato la valutazione tecnica oggetto della perizia immobiliare. Agli atti non figurano dunque argomenti contrastanti i dati forniti dall'Ufficio stima. Ritenuto inoltre come nella sua valutazione il perito ha considerato l'immobile al suo stato attuale tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, l'ubicazione ed il terreno adiacente, occorre concludere che non vi sono elementi tali da mettere in discussione la correttezza della citata perizia.

Del resto questa si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialista del ramo che si è basato su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali parametri. Il referto peritale giunge inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.

Per queste ragioni il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalla conclusione peritale che risulta pienamente affidabile.

                               2.9.   A norma della LPC il valore della sostanza computabile, per gli invalidi, assomma ad 1/15 del valore netto che comprende, nel caso concreto, sia la residenza primaria al valore di stima, il mappale particella __________di __________ appena evocato ed il valore di riscatto di un'assicurazione sulla vita. Dalla sostanza vanno dedotti i debiti ipotecari che la ricorrente non contesta.

                                         Rettamente la Cassa ha ritenuto l'importo di CHF 6'661.-- com-putabile e lo ha aggiunto alla rendita AI fissata in CHF 9'828.-- (da ultimo mentre in precedenza CHF 9'360.-- e 9'600.--), al reddito privilegiato proveniente dal lavoro CHF 1'333.-- (solo nell'ultima decisione) nonché gli alimenti percepiti fissati in

                                         CHF 2'400.-- ed al reddito della proprietà immobiliare.

                                         A quest'ultimo proposito va infatti rammentata che ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. d LPC il reddito della sostanza immobiliare comprende pigione, canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, N. 2092; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).

Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RUSCONI, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).

Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al

1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del

30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

Inoltre, per gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Gli atti dell'amministrazione comprendono le decisioni di tassazione ed i valori ritenuti non sono in nulla contestati dalla ricorrente.

                                         Va ancora aggiunto, per quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, che le stesse sono strettamente legate al valore locativo. Infatti, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfettaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

Ne consegue che l'importo computabile a questo titolo, come indicato, va incluso nelle spese riconosciute, quindi nel fabbisogno del richiedente.

                                         Ne discende che il calcolo dell'amministrazione per la determinazione delle prestazioni complementari eseguito nelle 4 decisioni contestate è corretto e va confermato in questa sede.

                             2.10.   Nelle sue impugnative la ricorrente chiede quali prove da acquisire, il sopralluogo, una perizia "… ed altre se del caso".

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 13 maggio 2003 nella causa T.T.C SA consid. 4.2, H 218/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, considerato come la presente causa abbia potuto essere decisa sulla scorta degli atti a disposizione di questo TCA e di quanto acquisito in corso d'istruttoria (perizia ing. __________) che appaiono chiari, rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, in specie all'erezione di ulteriore perizia ed al sopralluogo.

                                         I ricorsi vanno respinti senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2002.76 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.09.2003 33.2002.76 — Swissrulings