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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.03.2003 33.2002.68

17 marzo 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,514 parole·~23 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2002.68   TB

Lugano 17 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2002 di

__________

contro  

Le due decisioni dell'11 ottobre 2002 emanate da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con due distinte decisioni dell'11 ottobre 2002 la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha respinto la richiesta di concessione di una prestazione complementare inoltrata il 10 gennaio 2001 da __________ con effetto per l'anno 2001 (doc. _) e dal 1° gennaio 2002, a motivo che i redditi superavano le spese riconosciute.

                               1.2.   Con ricorso del 17 ottobre 2002 (doc. _) l'assicurato si è aggravato contro il predetto rifiuto della PC evidenziando che dal momento del suo pensionamento avvenuto il 1° gennaio 2000, la sua attività artistica si può considerare terminata. Pertanto, gli sarebbe impossibile vivere con la sola rendita AVS di Fr. 1'334.- al mese, tanto che ha dovuto nel frattempo far capo a dei prestiti. Infine, l'afflizione di alcuni problemi di salute gli impedirebbe di trovare un'occupazione in qualità d'artista.

                               1.3.   Nella propria risposta di causa dell'11 novembre 2002 (doc. _) l'Amministrazione ha proposto di respingere il ricorso evidenziando quanto segue:

"  (…)

Dalla documentazione agli atti e in particolare da una comunicazione trasmessaci in data 21 marzo 2001 dall'Agenzia comunale AVS di __________ rileviamo quanto segue:

"come già indicato nel formulario di richiesta di PC il matrimonio celebrato il __________a __________ non è mai stato fatto trascrivere in Svizzera. Il Signor __________ al suo Comune di Origine __________, risulta pertanto vedovo".

Da un'ulteriore verifica esperita presso il Servizio affiliazioni e contributi della Cassa cantonale di compensazione AVS abbiamo potuto appurare che il ricorrente risulta sempre iscritto quale persona di carattere indipendente tassata con un reddito aziendale di fr. 28'000.-.

In considerazione di ciò occorre quindi precisare che la prestazione complementare è una prestazione di diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).

(…)

In considerazione a quanto precede la resistente ha riesaminato nuovamente il calcolo notificato al ricorrente e pur lasciando in sospeso la questione legata all'eventuale stralcio del reddito aziendale (fr. 28'000.-) che, come asserito dal ricorrente in sede ricorsuale "l'attività artistica si può considerare finita", la prestazione complementare rimane sempre respinta.

Infatti, pur operando la modifica richiesta legata all'attività lucrativa, il superamento del limite di reddito passa dai precedenti fr. 26'775.- agli attuali fr. 8'775.-. (…)"

                               1.4.   Pendente causa, questo Tribunale ha richiamato l'incarto fiscale dell'assicurato relativo al biennio 2001/2002 (docc. _) e si è accertato sia presso il Comune di __________ (docc. _) che presso il Comune di __________ (docc. _) - di cui il ricorrente è attinente - dello stato civile di __________.

                                         in diritto

In ordine

                               2.1.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per cui, ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1  della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

                               2.3.   Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC prevedeva che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.   importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

      1.  per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

      2.  per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

      3.  per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.   la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.   spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, a Fr. 25’320.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

                               2.6.   Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.    le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.   il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.   le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.    gli assegni familiari

g.   le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.   le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

"  Non sono computati come redditi determinanti:

a.   le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b.   le prestazioni d'aiuto sociale;

c.   le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d.   gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e.   le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"

                               2.7.   Con il proprio gravame il ricorrente postula la revisione delle decisioni della Cassa di compensazione a motivo che con la sola rendita AVS di Fr. 1'334.- gli è difficile sopravvivere, a tal punto che ha dovuto rivolgersi ad amici per ottenere dei prestiti senza interessi.

Nel caso in esame, la Cassa ha rifiutato di concedere al ricorrente con effetto dal 1° gennaio 2001 una prestazione complementare, ritenendo le spese riconosciute ammontanti a Fr. 28'652.- nel 2001 ed a Fr. 28'928.- nel 2002, mentre i redditi sono stati cifrati per entrambi gli anni a Fr. 55'427.-. Le prime sono costituite dell'ammontare fisso di Fr. 16'880.- quale limite di reddito per persone sole (cfr. consid. 2.6.), del contributo fisso per l'assicurazione malattia (Fr. 3'096.- per il 2001 e Fr. 3'372.- per l'anno 2002), di Fr. 556.- per gli interessi ipotecari e/o passivi, di Fr. 2'400.- per le spese di manutenzione di fabbricati e dell'importo di Fr. 5'720.- per la pigione annua lorda. La rendita AVS ammontante a Fr. 16'008.-, 1/10 della sostanza computabile (Fr. 11'819.-), i 2/3 del reddito da attività lucrativa indipendente come artista (Fr. 18'000.-) ed il valore locativo della casa in cui abita (Fr. 9'600.-) costituiscono invece i redditi dell'assicurato per gli anni 2001 e 2002.

Secondo la Cassa, per gli anni in esame vi sarebbero dunque delle eccedenze di reddito rispettivamente pari a Fr. 26'775.ed a Fr. 26'499.- che non hanno permesso all'interessato di beneficiare di una prestazione complementare.

                               2.8.   In proposito va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.9.   Questo Tribunale deve dunque analizzare se gli ammontari relativi alle spese riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi dell'assicurato siano corretti.

Agli atti dell'Amministrazione v'è della corrispondenza intercorsa fra l'interessato ed il Comune di __________ con oggetto il riconoscimento giuridico in Svizzera del matrimonio contratto con __________, cittadina germanica, il __________ 1994 ad __________ (USA). Il ricorrente sostiene di aver regolarmente concluso detto matrimonio, ma al momento dell'emissione delle contestate decisioni la questione era ancora aperta, nel senso che non vi era ancora stata alcuna trascrizione in tal senso nei registri svizzeri di stato civile.

In sede d'istruttoria questo Tribunale ha quindi interpellato il Comune di __________, luogo d'origine dell'assicurato, al fine di conoscere l'attuale stato civile di __________– se sia coniugato o vedovo (doc. _). Dalla determinazione di tale circostanza dipendono infatti il fabbisogno vitale (per persone sole o per coniugi), il contributo della cassa malati (per una o due persone) e la deduzione della parte della sostanza non computabile (per persone sole o per coniugi).

Con scritto del 14 marzo 2003 (doc. _) l'Ufficio di stato civile del Comune di __________ ha confermato alla scrivente Corte che il ricorrente figura ancora vedovo, poiché all'ora attuale non le sono stati forniti tutti i documenti necessari al riconoscimento ufficiale del matrimonio contratto ad __________ con __________, per cui non si è tuttora potuto procedere alla relativa trascrizione negli appositi registri.

                             2.10.   Dal 2001 il fabbisogno vitale massimo per persone sole è pari a Fr. 16'880.- (art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000). Il Decreto cantonale esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, ha stabilito per il Cantone Ticino che tale fabbisogno vitale equivale all'importo massimo fissato nella summenzionata ordinanza federale. Esso ammonta pertanto a Fr. 16'880.- annui.

Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione vigente.

Detto valore è stato quindi correttamente inserito dalla Cassa nelle tabelle di calcolo PC in questione, valide dal 1° gennaio 2001.

                             2.11.   Pure i contributi fissi di Fr. 3'096.- per il 2001 e di Fr. 3'372.- per l'anno 2002 per l'assicurazione malattia individuati dalla Cassa di compensazione devono essere confermati.

Infatti, l'art. 1 del predetto Decreto cantonale prevede un premio per adulti di Fr. 3'096.- per l'anno 2001, mentre il premio medio cantonale per gli adulti valido per l'anno 2002 è stato fissato in Fr. 3'372.- annui in virtù dell’Ordinanza sui premi medi cantonali 2002 dell’assicurazione delle cure medico sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari del 25 ottobre 2001 del DFI.

Dovendosi questa Corte attenere imperativamente alla legislazione vigente, ne discende quindi che i summenzionati contributi fissi per l'assicurazione malattia sono stati correttamente inseriti dalla Cassa nelle tabelle di calcolo PC.

                             2.12.   A proposito delle altre spese riconosciute, si rileva che, secondo l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, si tiene conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie.

Nella fattispecie, il ricorrente abita in un immobile di sua proprietà. Pertanto, non essendoci un contratto di locazione, a titolo di pigione dovrà essergli computato il valore locativo di detta abitazione.

Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, N. 2092; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).

Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RUSCONI, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).

Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al

1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del

30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

Inoltre, per gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

                             2.13.   Per determinare il valore locativo dell'abitazione di __________ in cui vive il ricorrente, la Cassa ha fatto capo alla notifica di tassazione 1999/2000 di __________ individuando correttamente l'ammontare di Fr. 9'600.-. Anche la recente tassazione 2001/2002 contempla il medesimo valore (doc. _).

Per le persone proprietarie di immobili, la pigione si compone, oltre che del valore locativo, delle spese accessorie. L'art. 16a OPC-AVS/AI prevede un forfait per spese accessorie (cpv. 1), il cui ammontare annuo è di Fr. 1'680.- (cpv. 3).

Al ricorrente dunque, dovrebbe essere computata una pigione annua pari a Fr. 11'280.- (Fr. 9'600.- + Fr. 1'680.-).

Tuttavia, per quanto riguarda l’ammontare della pigione computabile nell’ipotesi in cui più inquilini vivano nella medesima abitazione, l'art. 16c OPC-AVS/AI prevede che:

"  Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1).

Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2)." (sottolineature della redattrice)

L’UFAS ha commentato nel modo seguente questa norma (Pratique VSI 1998 pag. 35):

"  Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC.

On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.

Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe".

La norma citata ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T., STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556).

Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione.

Un’eccezione è parimenti ammessa quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273).

In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 274).

In specie, per ammissione stessa dell'insorgente come pure dall'attestazione del Comune di __________ (doc. _), risulta che nell'abitazione di __________ di proprietà del ricorrente abiti pure  __________. Quest'ultima condivide dunque l'abitazione con il ricorrente.

Ciò stante, ritenuto come l'abitazione in questione sia occupata da due persone, ma che __________ sia esclusa dal calcolo delle PC per cui la sua parte di pigione non può essere presa in considerazione (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI), a giusta ragione la Cassa ha computato all'assicurato a titolo di pigione lorda solo la metà ciò che corrisponde all'importo di Fr. 5'640.- annui (1/2 x Fr. 11'280.-), e non di Fr. 5'720.- come determinato dalla Cassa.

                             2.14.   Inoltre, per quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al valore locativo. Infatti, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfettaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

Ne consegue che l'importo computabile a questo titolo è in specie pari a Fr. 2'400.- (25% di Fr. 9'600.-) e come tale va incluso nelle spese riconosciute, quindi nel fabbisogno del richiedente.

                             2.15.   Bisogna ancora verificare gli interessi ipotecari e gli altri interessi passivi fissati dalla Cassa.

Dagli atti presenti nell'incarto della Cassa emerge che il ricorrente ha acceso il mutuo ipotecario n. __________presso __________. Al 31 dicembre 2000 il saldo era di Fr. 10'000.- e gli interessi passivi erano pari a Fr. 555,45 (cfr. gli atti della Cassa). L'importo fissato dall'Amministrazione merita dunque conferma.

                             2.16.   Quanto ai redditi, essi comprendono dunque 1/10 della proprietà fondiaria del ricorrente, 2/3 del reddito da attività lucrativa indipendente dell'assicurato, la rendita AVS ed il valore locativo della sua proprietà fondiaria.

Il ricorrente sostiene di non svolgere più alcuna attività lucrativa, tanto che dal 1° gennaio 2000 sarebbe in pensione. Inoltre, alcuni problemi di salute gli impedirebbero comunque di arrotondare la succitata rendita AVS lavorando come artista.

Nella risposta di causa la Cassa ha evidenziato che anche togliendo dal calcolo della PC l'ammontare di Fr. 28'000.- fissato dall'Ufficio tassazioni quale reddito da attività lucrativa indipendente, i redditi del ricorrente supererebbero ugualmente le spese riconosciute, per cui non sarebbe anche in tale ipotesi possibile concedergli una prestazione complementare.

                             2.17.   Pendente causa il TCA ha richiamato l'incarto fiscale di __________, da cui risulta che il 27 gennaio 2003 l'Ufficio tassazioni di __________ ha emesso la notifica di tassazione 2001/2002 per cessazione d'attività. Non avendo conseguito in detto biennio alcun reddito da attività lucrativa e risultando una sostanza inferiore al minimo imponibile, il ricorrente è stato esentato dal pagamento delle imposte (doc. _).

Ciò stante, s'impone di eliminare dalle tabelle di calcolo PC la voce "reddito da attività lucrativa indipendente non agricola" contemplante l'ammontare di Fr. 28'000.-. Di conseguenza, viene pure a cadere l'importo di Fr. 18'000.- corrispondente ai 2/3 di detto reddito (art. 3c lett. a LPC, cfr. consid. 2.6.), inserito nei redditi dell'interessato.

                             2.18.   Dalla medesima decisione di tassazione emergono pure il valore di stima della proprietà in cui abita il ricorrente (Fr. 153'193.-), il già citato valore locativo della stessa (Fr. 9'600.-) e Fr. 1'000.- di sostanza per l'automobile, per cui detti importi vanno ripresi come tali per il calcolo delle prestazioni complementari.

Da ciò discende che al valore di Fr. 118'193.della sostanza immobiliare va ancora aggiunto il valore dell'automobile del ricorrente (Fr. 1'000.-), per una sostanza complessiva attiva pari a Fr. 119'193.-. A tale importo devono poi essere detratti il debito ipotecario acceso presso l'__________ (Fr. 10'000.-) e la parte di sostanza non computabile in virtù dell'art. 3c lett. c LPC (Fr. 25'000.-, cfr. consid. 2.6.).

Considerato dunque che un decimo di tale sostanza va riportato nei redditi non privilegiati insieme al valore locativo, i redditi del ricorrente assommano quindi a Fr. 37'527.- (Fr. 11'919.- quale 1/10 della sostanza computabile + Fr. 16'008.- di rendita AVS + Fr. 9'600.- per il valore locativo).

Alla luce di quanto precede, nel 2001 le spese riconosciute ammontano a Fr. 28'572.- (Fr. 16'880.- quale fabbisogno vitale + Fr. 3'096.- per il contributo fisso della cassa malattia + Fr. 556.- per gli interessi ipotecari + Fr. 2'400.- per le spese di manutenzione del fabbricato + Fr. 5'640.- per la pigione annua lorda) a fronte di un reddito pari a Fr. 37'527.- che supera così le spese riconosciute di Fr. 8'955.-.

Nell'anno 2002, eccetto il contributo di Fr. 3'372.- per la cassa malati gli importi precedenti rimangono invariati; pertanto, visto che le spese riconosciute assommano a Fr. 28'848.-, si ha un'eccedenza di reddito di Fr. 8'679.-.

                             2.19.   In queste circostanze, malgrado l'eliminazione dell'importo relativo al reddito da attività lucrativa indipendente (Fr. 18'000.-), sia per l'anno 2001 che a contare dal 1° gennaio 2002 non v'è comunque spazio per concedere all'assicurato una prestazione complementare.

Di conseguenza, il ricorso presentato da __________ deve essere respinto senza carico di spese e di tasse di giustizia e le decisioni impugnate confermate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto ai sensi dei considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2002.68 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.03.2003 33.2002.68 — Swissrulings