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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.08.2002 33.2002.6

12 agosto 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,907 parole·~15 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2002.00006   TB

Lugano 12 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2002 di

__________  

contro  

la decisione del 16 gennaio 2002 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 16 gennaio 2002 (doc. _), la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha concesso a __________ l'importo di Fr. 3'000.- quale rimborso delle postulate spese per trattamenti dentari (art. 8 OMPC).

                               1.2.   Con ricorso 30 gennaio 2002 (doc. _) l'assicurato contesta il rimborso di soli Fr. 3'000.-, pretendendo il riconoscimento dell'intero ammontare di Fr. 9'965,20 preventivato il 3 settembre 2001 (doc. _) dal medico dentista curante dr. __________. Detto preventivo contempla sia il costo del laboratorio (Fr. 4'366,60) sia il costo dell'opera che lo stesso dottore avrebbe prestato (Fr. 5'598,60).

                               1.3.   Con risposta 21 marzo 2002 (doc. _) la Cassa ha proposto il rigetto del ricorso osservando quanto segue:

"  Secondo l'art. 8 OMPC le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono rimborsate.

(…)

Se le spese per trattamenti dentari (compreso il laboratorio) sono presumibilmente superiori a 3'000.- franchi, prima del trattamento si deve sottoporre un preventivo all'ufficio PC. Se un trattamento il cui costo supera i 3'000.- franchi è effettuato senza l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo 3'000.- franchi.

In considerazione di ciò la resistente comunicava in data 12 settembre 2001, dopo aver sottoposto il caso ai suoi medici dentisti, l'assunzione del trattamento dentario limitatamente ad un contributo unico alle spese di cura pari a fr. 3'000.- (onorario medico + laboratorio).

In data 17 settembre 2001 e successivamente in data 29 settembre 2001 il ricorrente chiedeva il riesame della decisione asserendo che le "cure occorrono, non per estetica, ma per una reale necessità".

Per questi motivi i periti in data 25 ottobre 2001 convocavano il signor __________ e dalla discussione che ne scaturiva si concludeva con la riconferma della decisione precedentemente presa (…)". (…)

                               1.4.   Contestualmente alla propria risposta, l'Amministrazione ha prodotto il rapporto medico 28 febbraio 2002 (doc. _) allestito dai dr. med. dent. __________ e __________, periti della Commissione per le cure dentarie, previa visita personale dell'assicurato avvenuta in data 25 ottobre 2001 (doc. _). La proposta di trattamento dentario ivi contenuta – differente da quella prospettata dal dr. __________ al ricorrente - giunge ad un importo di Fr. 2'259,90, oltre a circa Fr. 500.- di spese di laboratorio. La Cassa si è pure attivata per far approntare da un laboratorio neutro (Laboratorio __________) un preventivo con oggetto le medesime prestazioni fornite dal laboratorio a cui fa capo il dr. __________ (doc. _), ottenendo un importo inferiore pari a Fr. 2'933,10.

                               1.5.   Con scritto 11 aprile 2002 (doc. _) il ricorrente ha inoltrato le osservazioni del proprio medico dentista alle allegazioni formulate dai summenzionati periti incaricati dalla Cassa (docc. _ e _). Quest'ultimo ha in sostanza sostenuto la necessità di tutte le prestazioni preventivate ed ha evidenziato la presenza di errori nelle poste del preventivo del laboratorio esterno (doc. _). Il ricorrente ha ribadito il proprio diritto a poter beneficiare del versamento dell'intero importo di Fr. 9'965,20.

                               1.6.   Con scritto 19 aprile 2002 (doc. _) i dr. med. dent. __________ e __________ si sono integralmente riconfermati nelle loro considerazioni, aggiungendo che nell'eventualità in cui questo TCA decidesse di sottoporre la questione alla Commissione Arbitrale della __________, gli stessi si sono dichiarati disposti ad accettarne le conclusioni tecniche.

Pure il ricorrente si è espresso in tali termini (doc. _).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della presente lite è la concessione all'assicurato dell'ammontare di Fr. 3'000.- a titolo di spese per trattamenti dentari. Il ricorrente, infatti, contesta detto importo, sostenendo che è suo diritto poter ottenere quale rimborso, in quanto beneficiario di una prestazione complementare, l'intero importo di Fr. 9'965,20 preventivatogli dal medico dentista dr. __________ di __________ (doc. _).

Con comunicazione 12 settembre 2001 (doc. _) l'Istituto delle assicurazioni sociali ha avvertito l'assicurato di aver sottoposto il preventivo in questione alla Commissione medico-dentistica della Cassa di compensazione AVS, giungendo alla conclusione che poteva essergli concesso soltanto un contributo unico pari a Fr. 3'000.-, comprensivo dell'onorario medico e dei costi del laboratorio.

A giustificazione di tale conclusione, l'IAS ha precisato che giusta il N. 5038.7 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, "un preventivo dei costi approvato dall'Ufficio PC non è da considerarsi una garanzia dei costi. La persona assicurata può, tuttavia, partire dal presupposto che non vi saranno obiezioni di natura tecnica a qualsiasi trattamento corrispondente al preventivo dei costi approvato. Un rimborso integrale è possibile unicamente se lo ammette la quota disponibile, se non vi sono eccedenze negli introiti e fondamentalmente esiste un diritto alla PC.".

                               2.2.   A norma dell'art. 8 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC),

"  Le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono rimborsate. E' fatto salvo il capoverso 3. (cpv. 1)

Per il rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. (cpv. 2)

Se le spese per trattamenti dentari (compreso il laboratorio) sono presumibilmente superiori a 3000 franchi, prima del trattamento si deve sottoporre un preventivo all'ufficio PC. Se un trattamento il cui costo supera i 3000 franchi è effettuato senza l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo 3000 franchi. (cpv. 3)

I preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI. (cpv. 4)".

Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) permettono d'interpretare ulteriormente detto disposto di legge.

In particolare, il N. 5038 DPC recita che

"  Per principio, le spese per trattamenti dentari (spese per il dentista, per lavori odontotecnici, per materiale e medicamenti) sono prese in considerazione nell'ambito delle PC solo se corrispondono a trattamenti ed esecuzioni semplici, economici ed adeguati. (…)".

Inoltre, al N. 5038.1 DPC è segnatamente previsto che:

"  Per valutare se si è in presenza di un trattamento e di un'esecuzione semplici, economici e adeguati sono determinanti le direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali concernenti il rimborso di spese per trattamenti dentari nell'ambito delle PC (cfr. allegato IV)."

L'allegato IV delle DPC prevede che in caso di trattamenti di protesi, si provvederà di regola ad utilizzare protesi parziali metalliche. In caso di necessità, per esempio quando la ritenzione è insufficiente, si può di regola considerare anche una corona dei denti d'ancoraggio mediante corone metalliche nelle zone dei denti laterali oppure mediante cappe radicolari a perno con elementi di ritenzione nella zona dei denti anteriori.

Inoltre, i ponti di metallo-ceramica sono presi a carico dalle PC soltanto se non esiste nessun altra terapia alternativa. Al fine di giustificarne la necessità si deve poi produrre la relativa documentazione. La stessa cosa vale per gli impianti.

Infine, nella pianificazione della terapia occorre in generale tener conto della consapevolezza del paziente riguardo alla profilassi o della sua disposizione di fronte a questo aspetto.

Qualora entrino in linea di conto due differenti terapie, di regola va scelta quella meno costosa.

                               2.3.   Nel caso concreto, il ricorrente ha provveduto a far allestire dal dr. __________ un preventivo comprensivo sia dei costi attinenti alle sue prestazioni sia a quelle del laboratorio odontotecnico (doc. _), successivamente regolarmente inoltrato alla Cassa di compensazione. Ciò è avvenuto conformemente al summenzionato art. 8 cpv. 3 OMPC ed al N. 5038.4 DPC, secondo cui

"  Se sono previsti trattamenti ed esecuzioni di una certa entità, occorre inoltrare all'ufficio PC un preventivo dei costi dettagliato in base alla tariffa AINF/AM/AI. Sono considerati trattamenti ed esecuzioni di una certa entità quelli a partire da 3 000 franchi. Se vi sono pure spese di laboratorio, va presentato un preventivo dei costi dettagliato del laboratorio odontotecnico in base alla tariffa AINF/AM/AI.",

ammontando infatti il preventivo per le prestazioni del medico dentista a Fr. 9'965,20.

La Cassa ha poi fatto capo ai dr. med. dent. __________ e __________ quali consulenti appartenenti alla Commissione per le cure dentarie, sottoponendo loro il citato preventivo dei costi, poiché le spese per il trattamento e l'esecuzione a favore dell'assicurato ammontavano tra i Fr. 3'000.- ed i Fr. 10'000.-

(N. 5038.7 DPC).

Questi ultimi hanno redatto un rapporto medico sulle prestazioni preventivate dal medico curante del ricorrente, evidenziando quanto segue:

"  (...)

1.   il lavoro proposto ed eseguito dal dr. __________ non rispetta i canoni di semplicità ed adeguatezza imposti dalla Cassa. Infatti dalla radiografia del 17agosto 2001, eseguita prima della cura, non si evince la precarietà del ponte (14 - -11.21) ed in particolare non è presente carie secondaria ai bordi. Inoltre i denti 44 e 45 alla stessa radiografia non presentano distruzioni coronali o carie secondarie, pertanto le affermazioni del ricorrente "denti molto cariati" non risultano veritiere. A giudizio dei periti, per risolvere in modo adeguato la patologia del caso, il medico curante avrebbe dovuto limitarsi alle cure conservative, all'eventuale rifacimento delle faccette del ponte superiore (se consumate) e all'esecuzione di una corona ceramo-metallica sul dente 44. Nel caso specifico la base di calcolo risulterebbe la seguente:

      pos. 4000, 4040, 4054, 12 x 4111, 4541, 4580, 4581, 2 x 4752, 2 x 4591, 2 x 4581, 3 x 4786, 4708, 4723, 4770 per un totale di punti 729 X fr. 3.10 = fr. 2259.90 + circa fr. 500.- per spese di laboratorio.

      Pertanto l'ammontare di fr. 3'000.- si riferiva ad una garanzia di costi per le cure precedentemente descritte, arrotondate per eccesso.

2.   La nota d'onorario di fr. 9'965.20, oltre a non rispettare il concetto di cura espresso dalle direttive PC (semplice ed adeguato), non rispetta nemmeno le cure effettivamente eseguite. Infatti le spese di laboratorio fatturate risultano palesemente eccessive. A tal proposito in allegato trasmettiamo un calcolo approssimativo eseguito da un laboratorio neutrale.

3.   Per concludere i periti osservano inoltre che, malgrado il parere negativo espresso dagli stessi in precedenza, il ricorrente ha fatto eseguire il lavoro rendendo quindi impossibile la verifica clinica dello stato della dentatura al momento della stesura del preventivo. A titolo abbondanziale si osserva inoltre che nella lettera del 17 settembre 2001 il paziente indicava di essere disposto ad e seguire il lavoro a tappe sull'arco di due anni (2001/2002) e questo a dimostrazione ulteriore che le cure non erano necessariamente urgenti. Per queste ragioni il contributo di fr. 3'000.risulta ampiamente giustificato anche alla luce dell'art. 8 cpv. 3 OMPC." (oc. _)

                               2.4.   In merito a quanto precede va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S.H.; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.).

Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).

Nel caso in discussione l'assicurato, per il tramite del dr. __________, ha contestato le valutazioni tecniche oggetto della perizia medico-dentistica (doc. _). Il medico curante ha in particolare osservato che "il ponte in oro-resina nel primo quadrante è stato sostituito, poiché le faccette erano consumate e la struttura in oro mostrava in diversi punti rotture ed erosioni dovute ad usura.". Inoltre, "il dente 44 presentava una frattura alle parete linguale ed il dente 45 aveva un otturazione molto estesa rovinata. Per questa ragione non avevo altra possibilità che di incapsulare i due denti.".

Non potendo verificare clinicamente lo stato della dentatura al momento della stesura del preventivo poiché il ricorrente aveva già subìto gli interventi in questione, nella valutazione che ha fatto seguito alla visita personale del ricorrente, i periti incaricati dalla resistente hanno considerato la dentatura dell'assicurato sulla base della radiografia 17 agosto 2001 (presente agli atti).

A loro giudizio, dalla stessa non risulta che il ponte fosse così mal messo da doverlo sostituire con un ponte in metallo-ceramica. Dalla medesima radiografia non appare neppure che vi era carie secondaria ai bordi, ciò che contrasta con l'affermazione dell'interessato di avere dei denti molto cariati (doc. _). Lo stesso dicasi in particolare per i denti 44 e 45 che, sempre a dire del dr. __________ e dell'assicurato, presentavano distruzioni coronali e carie secondarie tali che l'unica soluzione attuabile era di incapsularli (doc. _).

La perizia eseguita dalla Commissione medico-dentale (doc. _) è stata esperita da specialisti del ramo che si sono basati su criteri generalmente applicabili in questo ambito. Essi hanno ponderato inoltre tutti gli usuali parametri e si sono attenuti particolarmente alle Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali specificate nel menzionato allegato IV (cfr. consid. 2.1.).

A tal proposito questo Tribunale evidenzia che, conformemente alle suddette direttive, di fronte a due tipi di terapia si deve prediligere la terapia meno costosa applicabile all'assicurato. In specie esisteva infatti, come proposto dai due periti, la possibilità di intervenire sul ricorrente in maniera meno invasiva a mezzo di un'altra terapia meno costosa (Fr. 2'760.- contro Fr. 9'965.-), attuando delle cure essenzialmente conservative e procedendo inoltre all'eventuale rifacimento delle faccette del ponte superiore come pure all'esecuzione di una corona ceramo-metallica sul dente 44.

Tale agire rispecchiava pure il principio che ad una persona beneficiaria di prestazioni complementari sono rimborsate le spese per trattamenti dentari semplici, economici ed adeguati (art. 8 cpv. 1 OMPC).

Il referto peritale giunge altresì a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.

Ciò stante, nel caso in esame non vi sono quindi elementi tali da mettere in discussione la correttezza della citata perizia 28 febbraio 2002.

Per questi motivi il TCA non ha quindi ragione di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano pienamente affidabili (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S. consid. 2b).

                               2.5.   Gli insorgenti chiedono l'assunzione di ulteriori prove (doc. _: sottoporre la questione alla Commissione Arbitrale __________).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., in precedenza dall'art. 4 vCost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame dei documenti agli atti, per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Come evidenziato al consid. 2.4., infatti, la perizia prodotta dalla Commissione medico-dentale definisce in modo chiaro ed inequivocabile, senza sollevare alcun dubbio, lo stato della dentatura dell'assicurato al momento in cui il dr. __________ ha allestito il proprio preventivo. La radiografia scattata quello stesso giorno (17 agosto 2001) ha permesso ai dr. med. dent. __________ e __________ di elaborare un quadro completo della situazione, proponendo una seconda terapia più consona alle circostanze.

Una nuova perizia non muterebbe quindi in modo rilevante le basi sulle quali questo TCA si è fondato per formulare il presente giudizio.

                               2.6.   Da quanto precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata, nel senso che al ricorrente va attribuito l'importo di Fr. 3'000.- a titolo di rimborso delle spese per trattamenti dentari. Il ricorso 30 gennaio 2002 è pertanto respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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