Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.09.2002 33.2002.47

26 settembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·576 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2002.00047   IR/sc

Lugano 26 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 30 luglio 2002 interposto da

__________  

contro  

la decisione del 25 luglio 2002 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                       

                                     -   che con decisione 25 luglio 2002 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha fissato la prestazione complementare dovuta a __________ in CHF. 250.-mensili;

                                     -   che avverso la decisione è insorta l'assicurata contestandone gli elementi di calcolo;

                                     -   che la Cassa ha puntualmente risposto il 28 agosto 2002 postulando la reiezione dell'impugnativa;

                                     -   che anche a fronte di lettera del figlio della ricorrente il responsabile capo-servizio delle prestazioni complementari e degli assegni ha preso puntuale e precisa posizione;

                                     -   che, in data 8/10 settembre 2002, la signora __________ ha comunicato al TCA quanto segue:

"  (…)

Grazie alle dettagliate indicazioni trovate nella risposta di causa dell'Istituto Assicurazioni Sociali (IAS), mio figlio mi ha chiarito che la decisione di prestazione complementare (PC) alla rendita AVS del 25.07.2002 dovrebbe essere corretta. Di conseguenza il mio ricorso è inutile. (…)" (Doc. _)

                                         formulando osservazioni specifiche e meglio:

"  (…)

·     Nel testo è indicato che io contesto l'ammontare di debiti e interessi. A dire il vero nel mio ricorso faccio rilevare un'incongruenza tra due decisioni di prestazione complementare. Puntualizzo che le due decisioni sono state emesse nello stesso mese, a 14 giorni di distanza l'una dall'altra, senza includere alcun scritto esplicativo in merito al nuovo conteggio.

·     Rilevo anche che lo IAS ha potuto appurare la morte di mio marito (fra pochi giorni ricorre il nono anniversario) dalla documentazione acquisita. A questo proposito preciso che a mio nome è stata emessa una decisione favorevole di prestazione complementare nel 1993, conseguente al decesso di mio marito (vedi allegato _). Quindi non mi ritengo responsabile di un mancato passaggio d'informazioni tra uffici pubblici o di errori interni alla struttura dello IAS. A sostegno di questa mia affermazione vi è la cifra indicata alla voce "SOSTANZA/punto 44", la quale in entrambe le decisioni di PC è uguale ed ottenuta con il calcolo corretto (spiegato dallo IAS).

·     Considerando completamente la risposta di causa, ho la sensazione che mi si voglia colpevolizzare. Ciò aumenta ancora maggiormente il disagio che provo per questa vicenda. Sembra quasi che non mi sia comportata correttamente nei confronti dell'autorità pubblica. Ricordo che ho sempre eseguito quanto richiestomi, presentato tutta la documentazione dovuta e informato di ogni cambiamento. Mi rammento anche che alcuni anni addietro uno dei miei figli rimase a vivere con me per pochi mesi, mentre cercava un nuovo appartamento, e avvisai subito l'ufficio competente. Quest'ultimo mi ridusse la PC per quel periodo. Mi chiedo se tutti si sarebbero comportati in questo modo o avrebbero preferito "dimenticare" d'informare?!?" (Doc. _)

                                         e concludendo con l'auspicio di una maggiore collaborazione tra Stato e cittadino;

                                     -   che, con la dichiarazione 8/10 settembre 2002, la signora __________ ha chiaramente manifestato la volontà di ritirare la sua impugnativa, di conseguenza il gravame va stralciato dai ruoli senza carico di tasse e spese;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   non si prelevano né tasse né spese.

                                   3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Ivano Ranzanici