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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2002 33.2002.32

21 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,635 parole·~13 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2002.00032   IR/cd

Lugano 21 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2002 di

__________  

contro  

la decisione del 22 maggio 2002 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 22 maggio 2002 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha negato alla signora __________ la prestazione complementare chiesta dalla beneficiaria AVS siccome il reddito non privilegiato superiore al fabbisogno. In particolare a fronte di un fabbisogno vitale cifrato in CHF 33'452.- la Cassa ha ritenuto un reddito di CHF 76'891.- e ciò per la notevole incidenza della sostanza immobiliare della ricorrente costituita dalla particella __________RFD di __________ (prato vigna, bosco e riale).

                                         Contro la decisione è insorta l'assicurata con gravame del 20 giugno 2002 in cui si evidenzia in particolare che:

"  in riferimento alla decisione di rifiuto summenzionata espongo quanto

segue:

1)   nella mia 1° domanda di prestazione complementare e susseguente decisione di rifiuto del 24.11.98 il mio terreno veniva valutato al valore di stima e cioè a Fr. 96'043.-- (vedi allegati),

2)   nella 2° domanda e susseguente rifiuto del 22.05.2002 il terreno viene valutato ad un valore commerciale di Fr. 580'000.--!

      Questo valore commerciale stimato dall'Istituto delle assicurazioni sociali - Ufficio cantonale di Stima (Ing. __________) non corrisponde alla realtà in quanto è da svariati anni che tento di vendere questo terreno anche ad un valore alquanto inferiore a quello da voi indicato. A comprova di quanto affermo allego uno scritto dell'agenzia immobiliare __________, che si occupa tuttora dell'incarto in questione. Ultimamente ho cercato personalmente di vendere il terreno in questione inizialmente ad un valore di Fr. 350.--/m2 per poi scendere a Fr. 310.--/m2 e comunque non sono riuscita a concludere l'affare. Un prezzo di vendita di Fr. 310.-- il m2 per 1452 m2 corrisponde ad un valore commerciale di Fr. 450'000.--.

A conclusione di quanto summenzionato desidero sottolineare quanto segue:

a)   con la mia prima richiesta di sussidio inoltrata nel 1998 il rifiuto era giustificato dal fatto, che ero in possesso di un capitale troppo elevato.

b)   Ora che non dispongo più del capitale, perché ovviamente utilizzato per il mio sostentamento, la nuova richiesta di sussidio viene rifiutata proprio perché ora è stato deciso di applicare un valore commerciale (non reale) al terreno di mia proprietà e non il valore di stima come menzionato nella prima decisione di rifiuto di sussidio.

c)   Sono oramai anni che cerco di vendere il terreno in questione, ma non intendo comunque regalarlo; perciò sono costretta ad aspettare.

d)   Nel frattempo devo far fronte a spese di manutenzione e pulizia del terreno per potermi garantire la possibilità di vendere il terreno ad un prezzo abbastanza interessante.

Sulla base di quanto esposto, vi prego di voler riesaminare il caso. In attesa di un vostro riscontro, porgo i miei più cordiali saluti."

(cfr. doc. _)

                               1.2.   La Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG si è opposta all'accoglimento del gravame con le argomentazioni seguenti:

"  (…)

Dalla documentazione agli atti rileviamo che la ricorrente è titolare della particella N. __________RFD sita in territorio del comune di __________.

Per quanto riguarda la valutazione della sostanza immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:

"  La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente".

Nel caso specifico si verifica quanto previsto dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato la perizia tecnica circostanziata della sostanza immobiliare posseduta dalla ricorrente.

Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di stabilire un importo di fr. 580'000.- quale valore commerciale della particella posseduta (pos. 44.02 della tabella di calcolo PC). Per questa ragione tale importo deve essere, senza alcun dubbio, riconfermato.

Circa i paramenti utilizzati per valutare la sostanza la resistente non può che riconfermarsi nel valore citato e contestato in quanto scaturito da una perizia specificatamente richiesta. A tal proposito giova infatti ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.

Alla luce di quanto precede e tutto ben considerato si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata."

(cfr. doc. _)

                                         Nelle more della causa l'assicurata si è ulteriormente espressa in merito alla risposta della Cassa ed il successivo 24 settembre 2002 l'amministrazione ha trasmesso a questo TCA copia del rogito con cui il fondo di proprietà della ricorrente è stato venduto a terza persona per un prezzo complessivo di CHF 420'000.-.

                                         In merito l'amministrazione ha rilevato come:

"  facciamo riferimento alla vostra richiesta del 6 agosto 2002 e

informati della vendita del terreno tramite l'Ufficio cantonale di stima (vedi copia contratto di compravendita immobiliare allegato) vi comunichiamo di aver ricalcolato la nuova prestazione alla luce dell'importo pattuito ed in merito possiamo confermare che la prestazione complementare risulta sempre rifiutata.

In particolare il nuovo superamento del limite di reddito passa dai precedenti fr. 43'439.-- agli attuali fr. 31'991.--." (cfr. doc. _)

                                         La signora __________, invitata a prendere posizione in merito, si è espressa con lettera 27 ottobre 2002.

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.3.   Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC prevedeva che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.      per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.   spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

                               2.6.   Ancora, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

                               2.7.   Con il suo gravame la signora __________ contesta la valutazione data alla sua proprietà fondiaria rilevando di non comprendere i motivi per cui la stessa era stata a valore diverso in precedenza.

                                         Giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve d'abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente. (cfr. P. Ferrari, "Dessaissement - volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI" in SZS 2002 pag. 417 seg. (423)).

                                         Secondo tali termini, nella misura in cui la sostanza non serve da abitazione alla richiedente, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l'immobile rappresenta effettivamente sul mercato.

                                         Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424). In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell'immobile di sua proprietà.

                                         II fatto che la Cassa abbia fissato in precedenza magari in maniera imprecisa il valore della sostanza nulla muta alla sostanza del problema. In effetti a fronte della nuova domanda di concessione di una prestazione complementare l'amministrazione ha operato le sue verifiche ed ha fatto allestire una perizia da parte di un tecnico dell'Ufficio Cantonale di stima che ha ritenuto un valore di CHF 580'000.-, valore contestato da __________.

                                         In proposito va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l'Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT li­ 1995 pagg. 203 segg.).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la determinazione del valore corrente degli immobili l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell'Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare

                                         l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

                                         In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida detto compito all'Ufficio stima.

                                         AI riguardo va ancora rilevato che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, ha confermato l'operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).

                               2.8.   Nel caso concreto non occorre verificare puntualmente se il valore ritenuto nella perizia fatta allestire dall'amministrazione è più o meno corretta. Nelle more della causa l'assicurata, che aveva da tempo conferito ad una agenzia specializzata il mandato di alienare l'immobile, ha venduto il fondo al prezzo di CHF 420'000.­(doc. _). Anche volendo ritenere un valore commerciale di CHF 420'000.- la prestazione complementare richiesta dalla signora __________ non era dovuta, la sostanza sarebbe ammontata a

                                         Proprietà fondiaria       CHF                                 420'000.­--

                                         Deposito a risparmio   CHF                                   14'399.­--

                                         Altri fattori                      CHF                                     2'000.­--

                                         Per un totale di              CHF                                 436'399.­--

                                         Da questo importo vanno dedotti i debiti ipotecari per CHF 31'200.­e, dalla sostanza netta, la franchigia di CHF 25'000.- per una sostanza computabile di CHF 380'199.-. Già il computo del 10% di questa sostanza (CHF 38'019.-) supera il fabbisogno complessivo della signora __________ che è di CHF 33'452.-. Alla sostanza computabile va poi aggiunta la rendita di CHF 22'872.-.

                               2.9.   Alla luce di quanto precede il gravame va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   II ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006

                                         Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         AI ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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