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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.07.2002 33.2002.30

16 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·194 parole·~1 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2002.00030   ir/fz

Lugano 16 luglio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 19 giugno 2002 interposto da

__________  

contro  

la decisione del 22.5.02 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona   in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto 12.7.02 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 11.7.02 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

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