RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2002.00022 ir/fz
Lugano 19 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 20 aprile 2002 interposto da
__________
contro
le decisioni del 22.3.02 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 8.5.02 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 15.5.02 tre nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate (IV 1-3);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici