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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.09.2002 33.2002.15

2 settembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·166 parole·~1 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2002.00015   ir/gm

Lugano 2 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 19 febbraio 2002 interposto da

__________  

contro  

la decisione del 25 gennaio 2002 emanata dalla

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 5 marzo 2002 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 12 agosto 2002 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

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