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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.06.2002 33.2001.80

14 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,708 parole·~9 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00080   TB

Lugano 14 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2001 di

__________

contro  

la decisione del 14 agosto 2001 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 14 agosto 2001 la Cassa di compensazione di Bellinzona ha parzialmente riconosciuto a __________ il rimborso delle postulate spese di malattia relative all'anno 2001, corrispondendo all'assicurato l'importo di Fr. 434.- (doc. _).

                               1.2.   Con ricorso 21 agosto 2001 l'assicurato contesta il rifiuto del rimborso della fattura 8 maggio 2001 relativa all'acquisto di olio combustibile per il riscaldamento ammontante a Fr. 1'098.60 (doc. _). A suo dire, detta spesa sarebbe indispensabile poiché la sua invalidità non gli permette di uscire di casa per lunghi periodi (doc. _).

                               1.3.   Con risposta 31 agosto 2001, la Cassa ha proposto il rigetto del ricorso osservando quanto segue:

"  (…)

Nel caso concreto la resistente ha quindi tenuto conto di un importo di fr. 2'800.- quale pigione annua (vedi valore locativo indicato nella notifica di tassazione 1991/1992) al quale è poi stato aggiunto il forfait per le spese accessorie di fr. 1'680.- come previsto dall'art. 16a cpv. 2 e 3 OPC (fr. 2'800.- + fr. 1'680.- = fr. 4'480.-).

In considerazione di ciò al ricorrente è quindi già stata garantita la spesa per l'acquisto dell'olio combustibile e pertanto la fattura di fr. 1'098.60 deve giustamente essere rifiutata." (…) (doc. _)

                               1.4.   Con scritto 29 ottobre 2001 il ricorrente osserva come il rifiuto del riconoscimento della fattura con oggetto il combustibile per il riscaldamento invernale si basi sulla notifica di tassazione 1991/1992. Tuttavia, la notifica di tassazione 2001/2002 (doc. _) non prevede più alcun elemento di sostanza imponibile.

                                         in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1  della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

                               2.2.   Oggetto della presente lite è il rimborso delle spese derivanti dall'acquisto di olio da riscaldamento (Fr. 1'098.60) sopportate dal ricorrente durante l'anno 2001.

                               2.3.   Per l’art. 2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI.

                               2.4.   A norma dell'art. 3 LPC, le prestazioni complementari comprendono:

"a.  la prestazione complementare annua, versata ogni mese;

b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità."

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC prevedeva che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.      per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

                               2.6.   Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

                               2.8.   Quanto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità, l'art. 3d cpv. 1 LPC recita che:

"  I beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate:

a.   di dentista;

b.   di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;

c.   per diete;

d.   di trasporto fino al più vicino luogo di cure;

e.   di mezzi ausiliari e

f.    di partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal."

                               2.9.   L'assicurato contesta che la Cassa ha rifiutato di prendersi a carico la fattura per l'olio da riscaldamento ammontante a Fr. 1'098.60 emessa dalla società __________ in data 8 maggio 2001.

Giusta l'art. 3d cpv. 1 LPC dianzi enunciato (cfr. consid. 2.8.), i costi attinenti al riscaldamento non sono menzionati nella lista del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità, per cui la fattura prodotta dal ricorrente (doc. _) non deve essere aggiunta all'importo di Fr. 434.-, già riconosciuto dalla Cassa con la decisione impugnata.

La spesa per l'olio da riscaldamento rientra invece nelle spese riconosciute di un assicurato, e meglio a titolo di spese accessorie della pigione conformemente all'art. 3b cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 2.5.).

In proposito, questo TCA evidenzia che per le spese accessorie per le persone che abitano un immobile di loro proprietà (art. 16a cpv. 1 OPC-AVS/AI), come pure per coloro che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano (art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), è previsto soltanto un forfait di Fr. 1'680.-.

Nel caso concreto, il ricorrente è posto al beneficio di un contratto di comodato che, per i suoi effetti, non si distingue in modo marcato dall'usufrutto (Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurigo 1999, ad art. 745-778, n. 52 segg.). Pertanto, è a buon diritto che con la decisione 12 luglio 2001 relativa alla concessione di una prestazione complementare con effetto dal 1° luglio 2001, la Cassa ha computato all'interessato il summenzionato forfait quali spese accessorie, comprensivo delle spese per il riscaldamento. Ne discende che la fattura di Fr. 1'098.60 è già coperta dal forfait di Fr. 1'680.-.

                             2.10.   Il ricorrente censura inoltre che anziché basarsi sulla notifica di tassazione 2001/2002, l'Amministrazione si sarebbe erroneamente basata, sulla notifica di tassazione 1991/1992 (agli atti dell'Amministrazione), laddove il reddito della proprietà fondiaria era allora pari a Fr. 2'800.- all'anno. Invece, dalla recente tassazione fiscale non risulta alcuna sostanza e, conseguentemente, alcun reddito lordo.

Detta questione non deve essere esaminata nella presente sede, giacché la citata decisione 12 luglio 2001, rimasta incontestata, è validamente cresciuta in giudicato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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