Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2002 33.2001.16

10 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,782 parole·~29 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00016   TB

Lugano 10 giugno 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2001 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 12 gennaio 2001 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 12 gennaio 2001 la Cassa di compensazione di Bellinzona ha fissato la prestazione complementare a favore del ricorrente in Fr. 218.- mensili con effetto dal 1° gennaio 2001, contro i precedenti Fr. 460.- concessigli a partire dal 1° novembre 2000 (doc. _). Questa modifica è riconducibile al computo, al valore commerciale, di Fr. 220'000.- a titolo di proprietà fondiaria alienata ai due figli dalla moglie dell'assicurato.

                               1.2.   Con ricorso 31 gennaio 2001 (doc. _) interposto per il tramite dell'avv. __________ il ricorrente contesta l'ammontare del valore venale della part. n. __________ RFD di __________ (Fr. 220'000.-) computatogli a titolo di sostanza immobiliare alienata, come pure l'importo relativo all'ipotetico rendimento della predetta proprietà fondiaria alienata (Fr. 3'080.-) e chiede di ripristinare la precedente PC. Nell'eventualità in cui ciò non sia possibile, il ricorrente postula che il valore del fondo alienato in data 18/29 settembre 2000 venga portato a Fr. 200.-/mq, contro i Fr. 300.-/mq fissati dall'Ufficio stima con perizia 24 luglio 2000 (cfr. Inc. __________ relativo alla PC a partire dal 1° novembre 2001, che è stato oggetto di stralcio in data 7 maggio 2002, e che viene qui richiamato).

Il rappresentante del ricorrente chiede altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria estesa al gratuito patrocinio.

                               1.3.   Con risposta 9 febbraio 2001 (doc. _) la Cassa ha proposto la reiezione del gravame, confermando il computo al ricorrente dell'importo di Fr. 220'000.- a titolo di sostanza immobiliare alienata ex art. 3c cpv. 1 lett. g LPC. Tale importo scaturisce infatti dal valore corrente del citato fondo determinato dall'Ufficio stima.

                               1.4.   Invitato a produrre ulteriori mezzi di prova (doc. _), il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha ribadito le proprie tesi ricorsuali ed ha ritirato la domanda di assistenza giudiziaria.

                               1.5.   A richiesta dell'Amministrazione (doc. _), in data 26 marzo 2001, l'Ufficio stima si è pronunciato sulle allegazioni del ricorrente confermando integralmente il contenuto del proprio referto peritale 24 luglio 2000 (doc. _).

Conseguentemente, il 31 ottobre 2001, la Cassa ha riconfermato in tutto il suo aspetto il contenuto della propria risposta di causa (doc. _).

                               1.6.   Su esplicito invito di questo TCA (doc. _), il 31 ottobre 2001,  l'Ufficio stima ha prodotto la perizia completa 24 luglio 2000 relativa alla particella precedentemente detenuta dalla moglie del ricorrente (doc. _).

                               1.7.   Con scritto 12 dicembre 2001 (doc. _ dell'inc. __________) il ricorrente ha chiesto di procedere ad un riesame della valutazione del citato fondo, poiché a mente del medesimo il prezzo di Fr. 250.-/mq rispecchierebbe meglio la realtà dei prezzi allora praticati nel Comune di __________. A tal proposito, in data 12 marzo 2002 (doc. _) l'avv. __________ ha prodotto un'attestazione del citato Comune secondo cui dal 1999 ad oggi sono stati acquistati degli scorpori di terreno ad un prezzo massimo di Fr. 250.-/mq (doc. _).

                               1.8.   Il 18 aprile 2002 (doc. _ dell'Inc. __________), a seguito delle osservazioni formulate dall'Ufficio stima in data 16 aprile 2002 con oggetto il succitato prezzo (doc. _ dell'Inc. __________) - che riprendono integralmente il contenuto del predetto doc. _ (cfr. consid. 1.5.) -, la resistente si è riconfermata nella risposta di causa.

                               1.9.   Il 3 maggio 2002 (doc. _ dell'Inc. __________) il ricorrente ha prodotto quali ulteriori mezzi di prova delle valutazioni eseguite dall'Ufficio acquisizione terreni per il Tribunale delle espropriazioni (docc. _), attestanti anch'esse il valore di

                                         Fr. 250.-/mq per terreni in zona edificabile a __________.

Pronunciatosi in merito (doc. _), in data 28 maggio 2002,  l'Ufficio stima ha confermato l'iniziale valore di Fr. 300.-/mq e di riflesso la Cassa ha ribadito l'integrale contenuto della risposta 9 febbraio 2001 (doc. _).

In diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la diminuzione da parte della Cassa al ricorrente della prestazione complementare a far data dal 1° gennaio 2001, a motivo di un maggior superamento, con i propri redditi, delle spese riconosciute.

In proposito va rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.3.   Per l’art. 2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC gli invalidi che hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998, l’art. 3b LPC prevedeva che

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.      per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

                               2.6.   Giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

Per il capoverso 2 del medesimo disposto, non sono invece computati come redditi determinanti:

"a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni d’aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI;

e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all’istruzione."

                               2.7.   Conformemente alla lettera g) del menzionato art. 3c cpv. 1 LPC  per stabilire la prestazione complementare dell'assicurato la Cassa ha tenuto conto dell’importo di Fr. 220'000.- a titolo di sostanza alienata, così pure dell'ipotetico rendimento della stessa (doc. _).

A mente del ricorrente, invece, ai fini del calcolo del diritto alla prestazione complementare bisognerebbe eliminare dalla tabella di calcolo allestita dall'Amministrazione le posizioni relative al computo della sostanza immobile alienata (Fr. 220'000.-) ed al conseguente ipotetico rendimento della stessa (Fr. 3'080.-). L'assicurato indica che dal 18/29 settembre 2000 la part. n. __________RFD di __________, precedentemente di proprietà dalla moglie, è stata donata ai due figli, per cui egli non deterrebbe più alcuna sostanza. Di conseguenza per la PC valida dal 1° gennaio 2001 i summenzionati importi dovrebbero essere stralciati (cfr. gli atti dell'Amministrazione).

In proposito si rileva che la prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un reddito minimo (Pratique VSI 1994 pag. 225). Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pag.156/166; ZAK 1989 pag. 238). Di conseguenza è rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è applicabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2).

In questi casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b).

La giurisprudenza si è limitata a riconoscere l'applicabilità del citato articolo se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 pag. 167 consid. 2b; CARIGIET, Ergänzungsleistungen, Zurigo, 1995, pag. 120).

In ambito di prestazioni complementari e più precisamente di rinuncia a sostanza, secondo il TFA il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. Il TFA ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (Pratique VSI 1994 pag. 290).

L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria.

In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e conseguentemente non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 e seg. consid. 5c).

                               2.8.   Nel caso in esame è dimostrato dalla documentazione versata agli atti dell'Amministrazione (cfr. Inc. __________) che, con atto di donazione rogato il 18 settembre 2000 dall'avv. __________, la moglie dell'assicurato ha ceduto gratuitamente ai figli __________ e __________, in ragione di un mezzo ciascuno, la proprietà del fondo __________RFD di __________.

Giusta l'art. 3a cpv. 4 LPC, le spese riconosciute ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati. L'art. 1b cpv. 1 OPC-AVS/AI riprende il contenuto della citata norma, aggiungendo che nei redditi determinanti è compresa l'erosione della sostanza secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC (cfr. consid. 2.6.). Il capoverso 2 recita che le franchigie applicabili sono quelle previste per le coppie.

Secondo le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, al N. 2029 è previsto che:

"  Le PC annue a favore di coniugi e di persone con figli nonché di orfani conviventi sono per principio calcolate globalmente. A questo scopo si devono sommare le spese riconosciute (compresi gli importi per il fabbisogno vitale) e i redditi determinati dei beneficiari o dei familiari che partecipano al beneficio della prestazione."

Ritenuto dunque come anche la sostanza – in specie appartenente alla moglie dell'assicurato - rientri nei redditi determinanti, ai fini del calcolo della PC essa deve essere sommata ai redditi del marito.

La censura del ricorrente secondo cui il bene immobile precedentemente appartenente alla moglie non debba essere preso in considerazione ai fini del calcolo della PC non merita dunque accoglimento.

Nello scritto 14 dicembre 2000 (doc. _ dell'Inc. __________), la moglie dell'assicurato ha inoltre precisato come la stessa ha donato ai figli detto bene immobile in contropartita dell'aiuto che essi hanno prestato al ricorrente a ragione delle sue cagionevoli condizioni di salute, ciò che ha portato i donatarî ad occuparsi per anni del padre senza percepire alcunché e dando prova di grandi sacrificî.

In proposito questa Corte osserva che, secondo l'art. 328 cpv. 1 CC in vigore dal 1° gennaio 2000, chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno.

Di principio esiste pertanto, per legge, un obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli e viceversa.

Non è stato sostanziato dal ricorrente, nonostante l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti che incombe d'ufficio al giudice, un onere finanziario sopportato dai figli __________ e __________ che, d'altra parte, hanno svolto un apprendistato concluso nel 1996 rispettivamente 1997 (cfr. atti inc. __________).

Ne discende che la rinuncia alla sostanza immobiliare è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata (cfr. consid. 2.7.).

Sono infatti irrilevanti sia il motivo per cui la donazione è avvenuta, sia il fatto che, dopo tale atto, le circostanze si sono modificate in maniera inattesa.

Conseguentemente l'Amministrazione ha giustamente ritenuto che vi è stata rinuncia a sostanza e che, giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, il fondo alienato deve essere computato.

Su questo punto la decisione impugnata merita conferma.

                               2.9.   Per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza alienata, si rileva che ai sensi dell’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

Si evidenzia come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei proprî beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3).

Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989).

Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).

La giurisprudenza ha precisato che la sostanza deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).

Inoltre, a norma dell'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI,

"  In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore."

                             2.10.   Nella fattispecie la moglie dell’assicurato ha donato nel 2000 ai figli la particella n. __________RFD di __________.

Sulla scorta della legislazione federale citata, detta sostanza alienata deve essere integralmente ripresa al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia, e meglio al 1° gennaio 2001. Siccome il ricorrente ha inoltrato la domanda di prestazioni complementari nel 2001, conformemente a quanto sopra esposto non v'è spazio per procedere ad un ammortamento. Conseguentemente, la sostanza netta ai fini dell'attribuzione di una prestazione complementare rimane invariata.

Più specificatamente ancora, è il valore venale del citato fondo n. __________che deve essere ritenuto per il calcolo in questione.

Correttamente, quindi, l'Amministrazione ha fatto esperire una perizia dall'Ufficio cantonale di stima per stabilire il valore venale del suddetto mappale.

In proposito va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida detto compito all’Ufficio stima.

Al riguardo va ancora rilevato che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).

In concreto, con perizia 24 luglio 2000 (doc. _) l'Ufficio stima ha stabilito in Fr. 220'000.- il valore venale della suddetta part. n. __________, donata dalla moglie del ricorrente, nella misura di un mezzo ciascuno, ai figli __________ e __________.

Nella decisione impugnata, quindi, la Cassa ha ritenuto tale importo.

                             2.11.   In proposito va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S. H; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.).

Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).

La citata giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re. L.M.).

Nel caso in discussione, nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2001 (doc. _ dell'Inc. __________) l'assicurato si è limitato a sottolineare come "il valore di fr. 300.--/mq stabilito dall'Ufficio cantonale di stima è infatti eccessivo ed assolutamente non corrispondente alla realtà dei prezzi attualmente praticati nel Comune di __________. Basti pensare che alcune recenti rettifiche confini eseguite in zona edificabile dal Comune di __________ per piccoli scorpori di terreno nell'ambito di lavori di riordino delle strade comunali hanno avuto come base il prezzo di fr. 250.--/mq.".

Pendente causa, viste dette censure in data 26 marzo 2001 l'Ufficio stima (ing. __________), chiamato dalla Cassa a prendere posizione in merito, ha provveduto ad una nuova valutazione dell'immobile alienato ed ha confermato integralmente la propria precedente perizia, osservando in particolare che:

"  (…)

Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:

a)   l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;

b)   i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;

d)   le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accessi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.

Dal riesame delle valutazioni contenute nella nostra perizia, riteniamo che non vi siano nuovi elementi che non siano già stati considerati dal perito incaricato di allestire la valutazione.

Pertanto sulla base dei considerandi sopraccitati riteniamo di dover confermare in tutto il suo aspetto la nostra perizia immobiliare." (…) (doc. _).

                             2.12.   In merito alla documentazione successivamente prodotta dall'avv. __________ (doc. _) ed in particolare le tabelle redatte dall'Ufficio acquisizioni terreni (docc. _) attestanti un valore di Fr. 250.-/mq, essa non può tuttavia essere presa in considerazione.

Infatti per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Nel Canton Ticino la Cassa affida detto compito all’Ufficio stima che si è debitamente pronunciato sulle allegazioni fornite dal ricorrente, confermando l'iniziale valore di Fr. 300.-/mq..

I dati forniti dall'arch. __________ dell'Ufficio stima con perizia 24 luglio 2000 sono stati invero riconsiderati in due occasioni dall'ing. __________ (docc. _), giungendo sempre quest'ultimo a corroborare l'iniziale valore di Fr. 300.-/mq. Nell'ultima valutazione esperita in data 28 maggio 2002 (doc. _), il perito incaricato dalla resistente ha difatti osservato quanto segue:

"  (…)

Dall'esame delle nuove osservazioni, riteniamo che non via siano nuovi elementi che non siano già stati considerati dal perito incaricato di allestire le valutazioni.

Come già affermato nelle precedenti osservazioni, il confronto tra degli scorpori di terreni e la particella __________a nostro avviso non può essere preso in considerazione, trattandosi di una situazione molto differente dal profilo pianificatorio, dalle caratteristiche fisiche, dalle dimensioni, dallo sfruttamento e dalla configurazione. Dalle informazioni ricevute dall'ufficio acquisizione terreni del Dipartimento del Territorio, le proposte d'espropriazione si basano oltre ai prezzi pagati a dei criteri particolari e non da ultimo si riferiscono ai valori pagati per l'acquisto di scorpori di terreni, nel caso specifico si sono basati sui valori pagati dal Municipio di __________.

Facciamo osservare che il valore del terreno è di regola determinato sulla base della parità del prezzo d'acquisto e sul confronto delle compravendite con terreni aventi le medesime caratteristiche. Se questi criteri non possono essere utilizzati si può procedere con il metodo delle classi di situazione, con il calcolo alla rovescia a partire dal valore di reddito, con il calcolo alla rovescia a partire dal prezzo di vendita e con il calcolo a partire dal reddito. Il perito aveva attentamente esaminato la situazione pianificatoria dettata dal PR, ritenendo che per determinare il valore del terreno si dovevano adottare:

§         il criterio sulla parità del prezzo d'acquisto

§         il criterio del confronto delle compravendite

Nel caso concreto non si era potuto applicare il metodo della parità del prezzo d'acquisto, si era quindi optato per il confronto delle compravendite.

Esaminando le compravendite nelle zone limitrofe si poteva dedurre che i valori dei terreni, variano dai 250 a 320 fr. al mq per la zona R3 e dai 200 a 280 fr. al mq per la zona R2.

Il perito in sede di sopralluogo aveva esaminato attentamente la situazione del terreno, tenendo in considerazione tutti i fattori influenti e determinanti per la valutazione, in particolare la configurazione del terreno e il diritto di passo, in base alle proprie conoscenze ed esperienza aveva determinato il valore a 300 fr. al mq.

Pertanto sulla base dei considerandi sopraccitati riteniamo di dover confermare in tutto il suo aspetto la nostra perizia immobiliare." (…)

                             2.13.   Considerato l'immobile nel suo stato attuale, tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali l'insediamento in zona residenziale R3, l'accesso al fondo direttamente dalla strada comunale asfaltata e la buona insolazione, occorre concludere che non vi sono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle citate perizie.

Del resto queste si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialista del ramo che si è basato su criterî generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono altresì a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.

Per questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano pienamente affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S. consid. 2b).

Il valore venale della sostanza lorda immobiliare alienata dal ricorrente ammonta pertanto correttamente a Fr. 220'000.- e tale risulta pure essere la sostanza netta alienata, giacché non vi sono da dedurre debiti. Detto importo va posto alla base della presente sentenza.

Ne consegue che, dedotta inoltre la parte non computabile pari a Fr. 55'000.- (Fr. 40'000.per coniugi + Fr. 15'000.- per la figlia __________, cfr. consid. 2.6.), la sostanza computabile che va ad aggiungersi agli altri redditi non privilegiati (la rendita AI e l'ipotetico rendimento della medesima sostanza alienata), assomma quindi, a buon diritto, a Fr. 11'000.- ([Fr. 220'000.- - Fr. 55'000.-] : 1/15).

La Cassa ha dunque operato correttamente.

Anche l'importo di Fr. 3'080.- relativo all'ipotetico rendimento della sostanza alienata deve essere confermato. Infatti, giusta il N. 2091.1 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS,

"  Fa pure parte del reddito proveniente dalla sostanza un reddito ipotetico proveniente dai beni patrimoniali ai quali si è rinunciato. Il reddito ipotetico è stabilito sulla base del tasso d'interesse medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui è assegnata la prestazione (VSI 1994 p. 161)."

Sempre secondo tale direttiva, il tasso d'interesse medio sul risparmio nell'anno 2000 corrisponde all'1,4%. Pertanto, il reddito ipotetico della sostanza immobiliare in questione assomma correttamente a Fr. 3'080.- (Fr. 220'000.- x 1,4%).

                             2.14.   Quanto alle spese riconosciute, esse sono state correttamente cifrate dalla Cassa in Fr. 52'968.-.

Dette spese sono costituite dal fabbisogno vitale per coniugi e per figli che danno diritto ad una rendita dell'AVS/AI, che devono essere sommati (NN. __________, __________, __________e __________DPC). Solo __________ rientra nel computo della PC postulata dal papà, mentre __________, giusta l'art. 3a cpv. 6 LPC e l'art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI, a far data dal 1° luglio 1996 è escluso dal calcolo delle PC annue siccome il suo reddito determinante raggiunge o supera le spese riconosciute (cfr. gli atti dell'Amministrazione dell'Inc. __________). Pertanto, conformemente all'art. 3b LPC (cfr. consid. 2.5.), per l'anno 2001, detto ammontare è pari a Fr. 25’320.per coniugi ed a Fr. 8'850.- per la figlia, per un totale di Fr. 34'170 (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001).

A ciò si aggiungono i contributi fissi per l'assicurazione malattie che per l'anno 2001 assommano a Fr. 3'096.- per gli adulti ed a Fr. 2'076.- per i giovani fino ai 25 anni (art. 1 del predetto Decreto esecutivo), per complessivi Fr. 8'268.-.

Anche la pigione annua lorda è stata rettamente individuata dalla resistente in Fr. 10'530.-. Anche se __________ abita con la propria famiglia, siccome è escluso dal calcolo della PC, giusta l'art. 16c OPC-AVS/AI la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone, ma le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Inoltre, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2). A ciò va ad aggiungersi il forfait di Fr. 840.- per le spese di riscaldamento (art. 16b OPC-AVS/AI). A buon diritto, quindi, il canone di locazione previsto contrattualmente (Fr. 13'200.-, agli atti dell'Amministrazione dell'Inc. __________) deve essere computato nella misura di 3/4.

A fronte di Fr. 52'968.- di spese riconosciute, il ricorrente presenta dei redditi ammontanti a Fr. 42'088.- (la sostanza computabile è pari, come visto sub consid. 2.13., a Fr. 11'000.-; le rendite AI assommano a Fr. 28'008.- e l'ipotetico rendimento, anch'esso analizzato sub consid. 2.13., è stato cifrato in Fr. 3'080.-). Conseguentemente gli importi presenti nella tabella di calcolo PC della Cassa vanno riconosciuti esatti.

                             2.15.   L'insorgente chiede l'assunzione di ulteriori prove (doc. _: allestire una nuova perizia in contraddittorio ed esperire un sopralluogo).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame dei documenti agli atti, per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Come evidenziato al consid. 2.12., infatti, i documenti prodotti pendente causa (docc. _ e _) non mutano in modo rilevante le basi sulle quali questo TCA si è fondato per formulare il presente giudizio.

Alla stessa stregua, le perizie redatte dall'Ufficio stima danno un chiaro e completo quadro della fattispecie, senza bisogno quindi di esperire altri accertamenti o sopralluogo.

                             2.16.   Il ricorso va quindi respinto e l'importo di Fr. 218.- al mese fissato dall'Amministrazione a favore del ricorrente deve essere confermato a titolo di prestazione complementare.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2001.16 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2002 33.2001.16 — Swissrulings