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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.07.2002 33.2001.119

25 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,798 parole·~14 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00119   TB

Lugano 25 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2001 di

__________  

contro  

la decisione del 26 novembre 2001 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione resa il 26 novembre 2001, la Cassa di compensazione di Bellinzona ha accolto la richiesta di concessione di prestazione complementare inoltrata da __________ con effetto dal 1° novembre 2001, limitatamente al pagamento del premio cantonale per l'assicurazione malattia obbligatoria (doc. _).

                     1.2.   Con atto ricorsuale 21 dicembre 2001 (doc. _) l’assicurato ha sollevato dubbi sulle modalità di allestimento del calcolo della PC eseguito dalla Cassa. Egli ha contestato il computo della pigione annua lorda ed ha osservato che con la sola rendita AVS pari a Fr. 2'060.- al mese gli è impossibile condurre una vita normale, giacché le entrate non sarebbero sufficienti per vivere.

                               1.3.   Con risposta 14 gennaio 2001 la Cassa ha confermato tutti i valori esposti nella propria decisione, respingendo il ricorso di __________ (doc. _).

                               1.4.   Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).

in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1  della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

                               2.2.   Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.3.   Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC prevedeva che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.      per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono fissati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

                               2.6.   Ancora, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

                               2.7.   Il ricorrente censura la decisione della Cassa, postulando un aumento del fabbisogno e della deduzione fissa operata sul reddito privilegiato alla voce "reddito da attività lucrativa indipendente non agricola" (posizione 23 della Tabella di calcolo PC).

Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 2.5., vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale dell'assicurato.

Nel 2001 il fabbisogno vitale massimo per persone sole è pari a Fr. 16'880.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

Il Decreto cantonale esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, ha stabilito per il Cantone Ticino che tale fabbisogno vitale equivale all'importo massimo fissato nella summenzionata ordinanza federale. Esso ammonta pertanto a Fr. 16'880.- annui.

Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione vigente.

Il valore è stato quindi correttamente inserito dalla Cassa nella tabella di calcolo PC in questione.

                               2.8.   Pure il contributo fisso per l'assicurazione malattia individuato dall'Amministrazione in Fr. 3'096.- deve essere confermato, poiché l'art. 1 lett. a del predetto Decreto esecutivo cantonale prevede infatti per gli adulti che un importo annuo forfattario di Fr. 3'096.- debba essere aggiunto ai limiti di reddito annui (in specie pari a Fr. 16'880.-). Tale ammontare costituisce il premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure.

                               2.9.   Resta da analizzare se l'ammontare di Fr. 6'420.- relativo alla pigione annua lorda sia corretto.

L’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, in vigore dal 1° gennaio 1999, precisa che:

"  I Cantoni stabiliscono l’importo delle spese di pigione giusta l’articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un anno, di:

1.  12000 franchi per le persone sole,

2.  13800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita”.

Per l'anno 2001, i suddetti importi sono stati fissati rispettivamente a Fr. 13'200.- al massimo ed a Fr. 15'000.- al massimo (art. 2 della citata Ordinanza 01, cfr. consid. 2.5.).

Per le persone sole – come nel caso in esame laddove ci si deve riferire unicamente al ricorrente -, il Cantone Ticino ha stabilito per l'anno 2001 una pigione massima pari a Fr. 13'200.- (cfr. predetto Decreto esecutivo, consid. 2.7.).

Per quanto riguarda l’ammontare della pigione computabile nell’ipotesi in cui più inquilini abitino nel medesimo appartamento, il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI entrato in vigore il

1° gennaio 1998 prevede che:

"  Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1).

Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali” (cpv. 2).

L’UFAS ha commentato nel modo seguente questa norma (Pratique VSI 1998 pag. 35):

"  Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC.

On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.

Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe".

La norma citata ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T., STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556).

Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione.

Un’eccezione è parimenti ammessa quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273).

In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 274).

In specie, dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione risulta che il contratto di locazione stipulato fra __________ e __________ con oggetto l'appartamento di 4 ½ locali sito nel vecchio nucleo sulla part. RT __________A e B di __________ ed avente effetto dal 1° giugno 2000, comporta una pigione annua di Fr. 12'000.-, escluse le spese accessorie.

Quanto alle persone che durante l'anno 2001 – anno di computo per il calcolo delle spese riconosciute ai fini dell'attribuzione di una PC – vi hanno abitato, dal formulario per la richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI risulta che __________ condivideva l'appartamento con il ricorrente. Anzi, quest'ultima, come sopra evidenziato, era giuridicamente la conduttrice responsabile nei confronti del locatore.

Ciò stante, ritenuto come l'abitazione in questione sia occupata da due persone, compreso il ricorrente, a giusta ragione la Cassa ha computato all'assicurato a titolo di pigione lorda la metà dell'intera pigione, quindi l'importo di Fr. 6'000.- annui.

Inoltre, conformemente all'art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.

L'art. 16b OPC-AVS/AI contempla un forfait annuo di Fr. 840.- per le spese di riscaldamento. Detto importo viene concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'art. 257b cpv. 1 CO.

Al N. 3023 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, è previsto quanto segue:

"  Se più persone abitano in comune in un appartamento o in una casa unifamiliare, la pigione (comprese le spese accessorie) è suddivisa in parti uguali tra le singole persone e così computata per il calcolo della PC annua. Ciò vale anche per le persone che vivono in concubinato. In casi particolari, ad esempio quando una persona occupa la maggior parte dell'alloggio, si può adottare una ripartizione diversa a seconda delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.).

Non si tiene conto delle parti della pigione pagate dalle persone che non sono comprese nel calcolo della PC."

Nel caso in esame, dunque, l'importo di Fr. 840.deve essere anch'esso suddiviso in due, per cui al ricorrente deve essere computato l'importo di Fr. 420.-.

Da quanto sopra discende che, sia il canone di locazione previsto contrattualmente (Fr. 12'000.-) sia il forfait per le spese di riscaldamento (Fr. 840.-), devono essere calcolati al ricorrente nella misura di un mezzo, per cui anche in questa evenienza la Cassa ha agito correttamente attribuendo a quest'ultimo l'importo finale di Fr. 6'420.- a titolo di pigione annua lorda.

La tesi del ricorrente deve conseguentemente essere respinta.

                             2.10.   L'assicurato contesta infine la deduzione fissa di Fr. 1'000.- operata sull'ammontare del reddito da attività lucrativa indipendente non agricola.

Giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. a LPC (cfr. consid. 2.6.), le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa sono computate al richiedente di una prestazione complementare quale reddito determinante. Tuttavia, detto ammontare non viene conteggiato integralmente: infatti, sempre secondo tale disposto di legge, un importo di Fr. 1'000.- per le persone sole rispettivamente di Fr. 1'500.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita è ridotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa.

In concreto, il ricorrente ha dichiarato al punto 21 "redditi" della richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI di percepire annualmente, dedotte le spese supplementari per vitto fuori domicilio, Fr. 2'000.-. Deducendo tale importo dall'importo fisso di Fr. 1'000.-, il reddito computabile è di

Fr. 1'000.-.

Va poi evidenziato che solo due terzi di questo saldo vanno ritenuti per il calcolo della PC (art. 3c cpv. 1 lett. a LPC).

All'interessato è stato correttamente ascritto a titolo di reddito privilegiato l'importo di Fr. 666.-.

Anche su questo punto non v'è ragione di modificare l'agire della Cassa.

In conclusione, le spese riconosciute ammontano a Fr. 26'396.- (Fr. 16'880.- quale fabbisogno vitale + Fr. 3'096.- per il contributo fisso della cassa malattia + Fr. 6'420.- per la pigione annua lorda) a fronte di un reddito di Fr. 25'386.- che supera le spese riconosciute soltanto di Fr. 1'010.-.

                             2.11.   In queste circostanze, il ricorso presentato da __________ deve essere integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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