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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.08.2002 33.2001.112

2 agosto 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,337 parole·~32 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00112-113   IR/cd

Lugano 2 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 3 dicembre 2001 di

1. __________,  2. __________,   

contro  

le decisioni del 14 novembre 2001 emanate da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisioni del 14 novembre 2001 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha respinto le richieste di prestazioni complementari formulate da __________ e __________ considerando il fabbisogno vitale maggiorato del contributo fisso per l’assicurazione malattia e la pigione annua lorda, cifrato in CHF 38'952.-, inferiore al reddito non privilegiato ottenuto dalla somma delle rendite AVS AI per CHF 29208.-, dalla sostanza computabile cifrata in CHF 21'512.- e dall’ipotetico rendimento della sostanza alienata fissato in CHF 3'571.-.

                               1.2.   Contro questa decisione sono insorti i signori __________ con impugnativa del 3 dicembre 2001 in cui evidenziano l’ammontare errato della sostanza immobiliare poi computata nel calcolo. Essi si rifanno ad una attestazione del Municipio di __________ da cui risulta che il mappale __________ in cui vivono, di proprietà del loro figlio __________, ha valore di CHF 35'000.-. Pure allegata al ricorso è una lettera del 2 maggio 2001 in cui i signor __________ indica di avere donato ai figli i suoi immobili con atto iscritto il 12 maggio 1999.

                                         Dal canto suo la Cassa ha risposto con atto del 31 gennaio 2002 in cui evidenzia come, con atto notarile del 10 maggio 1999 dell’avv. __________, __________ ha donato ai figli __________ e __________ diverse particelle tutte in territorio del Comune di __________. Per la Cassa questa alienazione deve essere considerata nel calcolo e gli immobili debbono essere valutati secondo il loro valore commerciale. Con la risposta di causa l’amministrazione ha prodotto le perizie relative ai fondi alla luce della quale ha proposto il respingimento del ricorso.

                               1.3.   Con lettera 14 febbraio 2002 i ricorrenti hanno formulato la loro opposizione alle valutazioni tecniche ed hanno chiesto un colloquio con l’estensore del rapporto peritale. Il giudice delegato ha chiesto ai signori __________ per quali fondi la perizia fosse contestata alla luce del numero delle particelle donate ai figli ossia:

"  FONDI NON EDIFICATI (Stima al valore commerciale):

No. Mappale

Descrizione del fondo

Valore secondo perito

__________

Prato

900.--

__________

Prato

  10.--

__________

Prato

  30.--

__________

Prato/Bosco

250.--

__________

Prato

  30.--

__________

Prato

120.--

__________

Prato

  50.--

__________

Prato/Bosco

300.--

__________

Bosco

  30.--

__________

Prato/Bosco

  70.--

__________

Prato

250.--

__________

Incolto/Sassaiola

150.--

__________

Prato

380.--

__________

Prato

320.--

__________

Prato

390.--

__________

Campo

290.--

__________

Prato/Sassaiola

110.--

__________

Prato

  70.--

Totale valore ritenuto in perizia:

3'750.--

FONDI EDIFICATI (Stima al valore commerciale):

No. Mappale

Descrizione del fondo

Valore secondo perito

__________

Fabbricato /Prato (1/2)

   4'000.--

__________

Abitazione/Fabbricato/Prato (1/2)

 14'000.--

__________

Abitazione/Sosta/Terreno annesso

200'000.--

Totale valore ritenuto in perizia:

218'000.--

…mappale al valore di stima:

__________     (1/2)                                               43'372.50

Totale valori di perizia                                                                265'122.50"  

                                         In sede di risposta a tale lettera i signori __________, considerando scorretta l’assenza di un colloquio con l’estensore della relazione peritale, hanno contestato:

"  (…)

in particolare la perizia sulle abitazioni (mappali N. __________e N. __________e __________) perché l'arch. __________ non ha tenuto conto delle nostre spiegazioni e delle fotografie mostrategli ; infatti, dopo l'alluvione del 1978 tutte le ricostruzioni delle stesse sono state prese a carico da nostro figlio __________ (mappale __________) e da nostro figlio __________ (mappali __________-__________-__________).

Dopo il 1978 non ho più avuto, a causa di malattia, le possibilità finanziarie per prendere a mio carico la ricostruzione e i miglioramenti delle abitazioni ; vi mostro con un piccolo calcolo quali sono state le mie possibilità finanziarie:

ho 77 anni, sono in età AVS da 12 anni - sono stato in assicurazione malattia prima, con un reddito di Fr. 25.-- giornalieri e in invalidità poi, con un reddito mensile di circa 1000.-- franchi (cifre che potete verificare).

Sono perciò circa 20 anni che non sono più in grado di lavorare e con questi redditi ho dovuto sostentare mia moglie e me stesso per cui i nostri figli hanno dovuto in parte prendersi carico di noi.

Contestiamo inoltre la perizia dell'arch. __________ sulla vivibilità delle abitazioni non esistono acqua calda, bagno e doccia, il riscaldamento consiste in una stufa a legna che deve riscaldare tre locali nei quali ci sono infiltrazioni d'aria ovunque, porte e finestre non sono isolate, i locali in cui viviamo, nei quali non abbiamo potuto fare delle migliorie risalgono a circa 70 anni fa, come potete verificare, ma l'arch. __________ non ne ha tenuto conto.

Per i motivi elencati la donazione ai nostri figli è stata per noi puramente un atto formale in quanto essi hanno dovuto sopportare in anticipo tutte le spese.

Noi abbiamo chiesto il colloquio per fornire queste e altre puntualizzazioni che sarebbe troppo lungo elencare per scritto e ci attendiamo di poter ottenere soddisfazione." (Doc. _)

                                         La Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG richiesta di prendere posizione in merito da parte del TCA ha fatto capo all’Ufficio Cantonale di Stima ed ha indetto un sopralluogo il 29 maggio 2002  in presenza dell’ing. __________, del signor __________ per l’amministrazione e del figlio dei ricorrenti. Di tale riunione è stato tenuto verbale del seguente tenore:

"  (…)

Durante l'incontro si è cercato di spiegare le modalità di calcolo e le procedure attualmente in vigore per la determinazione dei valori commerciali. Lo stesso non contesta i valori determinati dall'Ufficio stima ma chiede che i lavori e le fatture pagate da lui stesso siano dedotte dal valore commerciale. Afferma inoltre di non più disporre di numerose fatture per altri lavori eseguiti poiché sono trascorsi molti anni.

A richiesta della Cassa il Sig. __________ presenta quindi la documentazione (vedi allegati) per un valore di circa fr. 35'000.ai quali vanno aggiunti circa fr. 5'000.­- di bollettini di lavoro quantificati in via bonale.

II sig. __________ attesta inoltre di aver eseguito quasi integralmente, senza tuttavia poterlo dimostrare, che i lavori di manodopera quali muratura, copertura tetti falegnameria e idraulica sono stati eseguiti da lui stesso." (Doc. _)

                                         L’amministrazione ha quindi trasmesso al TCA la posizione dell’Ufficio Stima che, considerati i diversi fattori che influiscono sulla valutazione degli oggetti, in particolare:

"  (…)

a)   l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;

b)   i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;

c)   il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;

d)   le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale." (Doc. _)

                                         ha ribadito le sue valutazioni del 19 ottobre 2001 evidenziando la mancata contestazione delle valutazioni peritali e la richiesta dei ricorrenti di inserire e considerare in perizia gli investimenti a carico dei figli per apportare migliorie ai fondi edificati.

                                         La Cassa ha precisato, con scritto del 31 maggio 2002, che anche considerando un investimento globale di CHF 40'000.- da portare a deduzione della valutazione, non sussisterebbero gli estremi per la concessione della richiesta prestazione complementare.

                                         Con lettera 12 giugno 2002 i ricorrenti hanno precisato che:

"  (…)

in merito alla vostra decisione citata sopra, vi comunichiamo che non siamo d'accordo con la stessa per i seguenti motivi:

1. nella somma di franchi 40'000.-- che è stata dedotta dal valore di stima non è stato tenuto conto dei lavori eseguiti personalmente da nostro figlio __________ nell'arco degli anni e delle fatture da lui pagate che sono andate perse a causa del trascorrere degli anni

( circa 24 anni) ;

una parte dei lavori sono stati eseguiti negli ultimi anni, cioè dopo la nostra donazione (corrente elettrica, ecc.);

2. non è stato tenuto conto del valore di stima prima dell'inizio dei lavori (anno 1978 );

3. l'appartamento abitato attualmente da nostro figlio __________ e da mia sorella _____ apparteneva a mia sorella già dall'anno 1968,

a seguito di una divisione ereditaria con i miei fratelli e sorella in parti

uguali e sono ben 34 anni che lo stesso è abitato da mia sorella __________ (prima era abitato dalle mie zie) ; ora appartiene a nostro figlio __________ a seguito di una donazione di mia sorella pertanto ritengo che l'appartamento in questione non faccia parte dell'eredità da noi data ai nostri figli." (Doc. _)

                                         ed hanno chiesto di essere sentiti per sostanziare le loro tesi ed apportare ulteriori prove.

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Avverso la decisione dell’amministrazione sono insorti i signori __________ e  __________. I due gravami (Inc. __________ e __________) avendo lo stesso oggetto e contenendo uguali argomentazioni vanno congiunti a norma degli artt. 23 della Legge cantonale per i ricorsi al TCA e 72 CPC.

                                         Nel merito

                               2.2.   Va prima di tutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.3.   Per l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.

                                         In virtù dell’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)

"  L'importo della prestazione complementare annua deve

corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).

                                         Per quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo

in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del           fabbisogno vitale, per anno:

  1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290              franchi;

  2. per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435                             franchi;

  3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli                  dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545          franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la                                                     totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi                      ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

  b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In    caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,      non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una                   richiesta di restituzione."

                                         Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a fr. 16'800.— per persone sole, fr. 25’320.— per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a fr. 8'850.— (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

Secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono pure riconosciute le seguenti spese:

"a.    spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia."

                                         Per l’art. 3c cpv. 1 LPC, infine, i redditi determinanti comprendono:

"a.   le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per       persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI                                   15’000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle                                   prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel                                   calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione                  ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                                   eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale                                   sostanza;

  d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le  

      rendite dell'AVS e dell'AI;

  e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f.  gli assegni familiari

  g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Non sono, invece, computati come redditi determinanti (art. 3c cpv. 2 LPC):

"a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b.  le prestazioni d'aiuto sociale;

c.  le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d.  gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e.  le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione."

                               2.4.   Secondo l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

                                         Per l'art. 17 cpv. 1 e 4 OPC -AVS/AI, nel tenore in vigore dal 1 gennaio 1999

"  1) La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata  

le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

4) La sostanza immobiliare che non serve d'abitazione al richiedente

    o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni

    complementari deve essere computata al valore corrente."

                                         Secondo il capoverso 5

"  In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore".

                                         Per il capoverso 6

"  invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale cantonale.”

                                         In proposito va rilevato che il Cantone Ticino non ha optato per il metodo di calcolo previsto introdotto all'art. 17 cpv. 6 OPC AVS/AI, bensì applica, anche dopo il 1 gennaio 1999, il capoverso 4 dell’art. 17, così come la relativa giurisprudenza.

                                         Dall'art. 17a cpv. 2 OPC AVS/AI risulta, inoltre, che il valore venale va stabilito al momento della rinuncia.

                               2.5.   Secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale degli immobili computabili l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).

                                         Per la determinazione del valore corrente degli immobili, l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio. A mente dell’Alta Corte federale sarebbe, infatti, inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).

                                         Nel Cantone Ticino la Cassa affida il compito di stabilire il citato all’Ufficio stima. In proposito il TFA, in un caso riguardante il Cantone Ticino, ha già avuto modo di confermare l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).

                               2.6.   Con il loro gravame i ricorrenti censurano la quantificazione della sostanza alienata ai figli __________ e __________. Più dettagliatamente i signori __________ contestano il fatto che l’arch. __________, nelle sue valutazioni della sostanza immobiliare, non abbia ritenuto che, dopo l’alluvione del 1978, i figli abbiano assunto a loro carico le spese di miglioria degli immobili. Questa contestazione è stata precisata nel corso di un incontro avuto dal funzionario incaricato della trattazione del dossier collaboratore della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, dall’ing. __________ dell’Ufficio Stima ed dal rappresentante dei ricorrenti. In occasione dell’incontro il signor __________ ha precisato di non contestare “i valori determinati dall’Ufficio stima ma chiede che i lavori e le fatture pagate da lui stesso siano dedotte dal valore commerciale”.

Con atto di data 10 maggio 1999 del notaio avv. __________ il signor __________ ha donato ai figli __________ e __________ le sue proprietà immobiliari. Va qui evidenziato come unicamente la proprietà immobiliare del ricorrente __________ sia stata considerata nell’ambito della decisione della Cassa ed è rilevante per il giudizio del TCA. Non interessano alla presente vertenza precedente cessione di proprietà immobiliare avvenuta ad opera della sorella del ricorrente __________, __________. L’amministrazione ha considerato le particelle immobiliari elencate nel rogito del notaio __________. La sostanza immobiliare, come detto, ha fatto oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio stima, e, successivamente alle contestazioni dei ricorrenti, l’ing. __________ dell’Ufficio Stima ha rivisto le valutazioni confermandole.

                                         A proposito delle valutazioni immobiliari va rammentato che la prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un reddito minimo (Pratique VSI 1994 pag. 225). Di principio, per il calcolo della prestazione, vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pag.156/ 166; ZAK 1989 pag. 238). Di conseguenza è rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

                                         Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è applicabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2).

                                         In questi casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b).

La giurisprudenza si è limitata a riconoscere l'applicabilità del citato articolo se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 pag. 167 consid. 2b; CARIGIET, Ergänzungsleistungen, Zurigo, 1995, pag. 120).

In ambito di prestazioni complementari e più precisamente di rinuncia a sostanza, secondo il TFA il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. Il TFA ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva relativa alle PC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (Pratique VSI 1994 pag. 290).

L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria.

Si evidenzia, infine, come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza alienata deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.ogni anno (cpv. 2) fino all'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3).

Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989).

Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).

La giurisprudenza ha precisato che la sostanza deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).

Già si è rammentato che giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve d'abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente. La richiesta dei ricorrenti di considerare il valore di stima prima dell’inizio dei lavori non può essere accolta. L’amministrazione ha ritenuto, con le modalità che verranno descritte, il valore degli immobili al 1999. Nelle sue ultime osservazioni ha poi considerato la somma investita dai figli come alle indicazioni del verbale di audizione del 29 maggio 2002.

In virtù dei principi appena enunciati, nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.

Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).

In una sentenza pubblicata in VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.

                               2.7.   Per determinare il valore commerciale dell'immobile l’Amministrazione deve far esperire una perizia da parte d'un ufficio competente.

                                         Va rammentato ancora che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S. H; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F.). Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).

La citata giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio  per la previdenza professionale SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite immobiliari (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M.).

                               2.8.   Nel caso in esame l’amministrazione ha chiesto all'Ufficio cantonale di stima l'allestimento di una perizia che ha permesso di stabilire il valore complessivo degli immobili del signor __________ oggetto di donazione ai figli. Detti immobili, ceduti senza controprestazione e senza obbligo giuridico, dovevano fare oggetto di una presa in considerazione da parte della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG per stabilire se dati, o meno, gli estremi per la concessione di una prestazione complementare.

Le numerose particelle non edificate non hanno fatto oggetto di critica da parte dei ricorrenti. Il giudice delle assicurazioni sociali deve accertare d’ufficio i fatti per procedere all’applicazione del diritto, corollario di questo impegno è comunque la necessaria collaborazione dei ricorrenti che debbono precisare le contestazioni mosse alla valutazione dell’amministrazione, da un lato, e debbono offrire, per quanto possibile, gli elementi probatori da assumere.

Nel concreto caso le valutazioni peritali riferite agli immobili non edificati già di proprietà del signor __________ hanno considerato compiutamente sia le situazioni catastali dei rispettivi fondi, che il loro inserimento nelle varie zone di Piano Regolatore, ed ancora l’insediamento, gli accessi, l’insolazione, l’esistenza o meno di infrastrutture, le caratteristiche (se sito in pianura od in pendenza), fornendone una descrizione sufficientemente precisa e dettagliata con valutazione quindi dell’insieme delle circostanze tali da influire sulla valutazione delle varie particelle. Per tutti i fondi non edificati, ossia i mappali siti in territorio del Comune di __________:

                                         __________                 Prato

                                         __________                 Prato

                                         __________                 Prato

                                         __________                 Prato/Bosco

                                         __________                 Prato

                                         __________                 Prato

                                         __________                 Prato

                                         __________                 Prato/Bosco

                                         __________                 Bosco

                                         __________                 Prato/Bosco

                                         __________                 Prato

                                         __________                 Incolto/Sassaiola

                                         __________                 Prato

                                         __________                 Prato

                                         __________                 Prato

                                         __________                 Campo

                                         __________                 Prato/Sassaiola

                                         __________                 Prato

                                         è stato ritenuto un valore complessivo di CHF 3'750.—

                                         Questo valore deve essere condiviso in questa sede poiché frutto di ponderata valutazione, di esame approfondito e completo considerante tutti gli aspetti necessari alla valutazione dei fondi di questa natura.

                                         Analogo discorso deve valere per i fondi edificati, che il rappresentante dei ricorrenti non ha puntualmente contestato in sede di incontro con i rappresentanti dell’amministrazione del 29 maggio 2002. Per questi immobili, di valore ben più consistente, i periti hanno ritenuto i seguenti valori:

                                         __________                                                          Fabbricato/Prato (1/2)                      4'000.—

                                         __________                                                          Abitazione/Fabbricato/Prato (1/2)                                                                                 14'000.—

                                         __________                                                          Abitazione/Sosta/Terreno annesso                                                                                 200'000.—

                                         per un valore totale ritenuto in perizia di CHF 218'000.—. A questi va ancora aggiunta l’abitazione primaria __________ (1/2) al valore di stima di CHF 43'372.50. Anche in questo caso, a parte il valore di stima fiscale ritenuto, il perito dell’Ufficio stima ha considerato, per operare le sue valutazioni, gli usuali criteri ossia ubicazione ed esposizione della costruzione, natura e caratteristiche del terreno, situazione geografica, sviluppo della zona, prezzi di fondi analoghi, rapporto tra il valore dei fabbricati con la loro volumetria, norme pianificatorie, caratteristiche fisiche delle costruzioni, sfruttamento, accessi, infrastrutture, e servitù. Il tecnico ha quindi operato utilizzando i criteri abituali che ha valutato ponderatamente. I ricorrenti d’altra parte non hanno contestato nei dettagli la valutazione e non hanno portato elementi oggettivi tali da porre in discussione il lavoro del funzionario dell’Ufficio stima. In questa sede il TCA deve quindi fare proprie le conclusioni peritali che vanno condivise nel loro insieme. La sostanza immobiliare alienata senza obbligo giuridico e senza adeguata controprestazione da parte del signor __________ ai figli __________ e __________ va fissata in CHF 265'122.-.

                                         In virtù di quanto evidenziato in precedenza va considerato l’ammortamento di CHF 10'000.- sulla sostanza. Per il calcolo della parte computabile della stessa va ancora dedotta la parte da non conteggiare (ossia CHF 40'000.- per i coniugi). La Cassa ha quindi rettamente fissato l’importo di 215'122.- di cui 1/10 va considerato nel calcolo della PC.

                               2.9.   Nelle more della causa in particolare i signori __________ hanno chiesto che gli investimenti eseguiti dai figli per complessivi CHF 40'000.- come al verbale del 29 maggio 2002, fossero considerati quale fattore di riduzione della sostanza. Non occorre in questa sede approfondire la questione a sapere se detti importi debbano essere o meno presi in considerazione quali crediti dei figli verso il padre per i lavori eseguiti sui fondi ed oggetto di compensazione con l’alienazione a titolo gratuito dei mappali dal genitore ai figli o se in altro modo vadano, o meno, considerati gli importi di cui è cenno. Non occorre neppure procedere ad accertamenti di fatto relativi alla natura delle fatturazioni prodotte in uno con il verbale 29 maggio 2002. Non occorre in altri termini accertare se effettivamente le spese fatturate a __________ siano state da questi effettivamente sopportate e se effettivamente i servizi e beni acquistati siano stati impiegati per le migliorie agli immobili poi oggetto delle donazioni. A ragione, in effetti, la Cassa osserva che anche se si volesse considerare detta somma, l’ammontare della sostanza computabile si ridurrebbe ma non sarebbero dati gli estremi per la concessione di una prestazione complementare. In effetti l’ammontare della sostanza computabile sarebbe di CHF 17’512.- che, sommato alla rendita AVS versata di CHF 29'208.-, supererebbe di oltre 7'000.- annui il fabbisogno, ciò anche senza contare l’ipotetico rendimento della sostanza alienata.

                                         Ancora in sede di presa di posizione del 12 giugno 2002 i ricorrenti chiedono che si considerino non solo le spese del figlio cifrate in CHF 40'000.- ma che i lavori materialmente da questi eseguiti e le fatture da lui pagate ed andate perse dato il tempo trascorso, il signori __________ chiedono quindi che si consideri il valore di stima degli immobili al 1978. Va anzitutto osservato come l’Ufficio Cantonale di Stima abbia preso posizione in merito con le sue osservazioni 29 aprile 2002:

"  (…)

Dalla discussione è emerso che gli assicurati non contestano i valori determinati nelle nostre perizie relative ai mappali __________, __________, __________e __________, ma chiedono che i lavori eseguiti dal 1978 e finanziati unicamente dai figli siano dedotti dal calcolo della prestazione complementare.

II valore della particella __________, indicato nel rapporto peritale corrisponde al valore di stima in vigore dal 1 gennaio 1989. Dall'analisi dei dati di pubblicazioni delle stime immobiliari risulta che si tratta di una stima provvisoria in quanto i lavori di riattazione non sono ancora terminati.

È pure emerso che l'abitazione si compone: di un appartamento utilizzato dagli assicurati; da un'officina utilizzata dal figlio __________ e da un appartamento che non abbiamo potuto visitare e che è utilizzato dal figlio __________.

Pertanto sulla base dei considerandi sopraccitati riteniamo di dover confermare in tutto il suo aspetto la nostra perizia immobiliare."

(Doc. _)

evidenziando come debba essere comunque confermata la valutazione allestita. Deve ancora essere considerato come le fatture prodotte agli atti si riferiscono, per buona parte, a lavori eseguiti da terzi (vedi in particolare fatture __________) mentre altre fatture fanno riferimento a lavori che materialmente non hanno attinenza ad una edificazione (fattura 13 giugno 1979 riferita anche a “trasporto fieno”). Per questi lavori pretesi eseguiti dal figlio __________ occorre rammentare comunque come non sussista alcun credito ritenuto a livello fiscale. Le tassazioni del signor __________ consegnate agli atti dell’amministrazione (1987/1988; 1989/1990; 1993/1994) non contengono l’indicazione di debiti privati verso terzi in diminuzione della sostanza. D’altro canto non va dimenticato il tenore dell'art. 328 cpv. 1 CC in vigore fino al 31 dicembre 1999, secondo cui:

"  I parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono

tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno."

Detto disposto, contrariamente a quanto prevede la nuova norma a decorrere dal 1° gennaio 2000, sanciva un obbligo di vicendevole soccorso anche fra fratelli e sorelle.

                                         In quest’ottica eventuali aiuti del figlio __________ nei confronti dei genitori bisognosi debbono essere considerati quale soccorso prestato e non soggetto a ripetizione giuridica, circostanza questa che l’assenza di indicazione di debiti privati a livello fiscale permette ulteriormente di ritenere. L’eventuale aiuto del figlio __________ ai genitori, anche se fosse comprovato sufficientemente, ciò che non è stato fatto nonostante le numerose opportunità offerte ai ricorrenti e nonostante l’audizione avuta con i periti dell’Ufficio Cantonale di Stima avuta dallo stesso signor __________, costituirebbe quindi un aiuto dovuto ai genitori.

Ne discende che non può essere concessa una prestazione di PC ai ricorrenti, l’impugnativa va quindi respinta senza conseguenza di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.

                              2.10   Nei loro scritti al TCA, ed in particolare nel loro ultimo scritto del 12 giugno 2002, i ricorrenti ribadiscono la loro richiesta di “essere ascoltati” per argomentare le loro tesi e per portare ulteriori prove. Va anzitutto indicato come i signori __________ abbiano avuto la possibilità di esprimersi non solo con il gravame in discussione e con le ulteriori osservazioni formulate alla risposta da parte dell’amministrazione, ma hanno potuto determinarsi su ogni singolo passo procedurale in forma scritta, essi hanno in particolare avuto la possibilità di un contradditorio con il responsabile dell’Ufficio Cantonale di Stima ing. __________ (e con un responsabile dell'amministrazione) a proposito delle valutazioni effettuate da quell’ufficio ed hanno prodotto la documentazione che ritenevano doveroso trasmettere al TCA. Una loro ulteriore audizione non potrebbe portare alcun nuovo elemento di valutazione. In particolare i ricorrenti sono apparsi generici circa la loro richiesta di assunzione di prove del 12 giugno 2002, ciò che – a quello stadio della procedura – non imponeva al TCA di esperire ulteriori verifiche circa la volontà dei ricorrenti in materia di assunzione di prove.

In merito comunque alla richiesta di essere ascoltati e di potere portare nuove prove occorre rammentare come, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Come detto i fatti appaiono sufficientemente chiariti con l’istruttoria di causa alla quale i ricorrenti hanno partecipato formulando osservazioni critiche e richieste specifiche rispettivamente producendo documentazione.

                                         Ancora in merito alla richiesta degli insorgenti di essere sentiti va rilevato che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

                                          Nel caso in esame, come indicato a più riprese, i ricorrenti si sono espressi in merito agli atti più volte ed hanno avuto contatto con l’ing. __________ e con i rappresentanti dell’amministrazione in occasione dell’incontro del 29 maggio 2002. Anche per questa prova valgono le osservazioni precedenti, gli elementi probatori acquisiti agli atti appaiono sufficienti e non si vede quanto potrebbe apportare di nuovo l’audizione dei ricorrenti. La prova offerta va quindi negata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

33.2001.112 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.08.2002 33.2001.112 — Swissrulings