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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.07.2002 33.2001.111

16 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,114 parole·~16 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00111   TB

Lugano 16 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 18 ottobre 2001 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 18 ottobre 2001 la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha respinto la richiesta formulata da __________ di poter beneficiare di una prestazione complementare, a motivo che l'assicurata, invalida nella misura del 47%, riceve un quarto di rendita d'invalidità.

                               1.2.   Con ricorso 17 novembre 2001 (doc. _) l'assicurata, per il tramite della figlia __________, ha chiesto di rivedere la contestata decisione, poiché con la sola rendita AI ammontante a Fr. 400.- mensili la ricorrente, malgrado conviva con la figlia __________, sopravvive a stento.

                               1.3.   In data 9 gennaio 2002, nella propria risposta di causa la Cassa ha proposto di respingere il summenzionato ricorso, a motivo che, beneficiando la ricorrente di un diritto ad un quarto di rendita AI, giusta l'art. 2c lett. a LPC non può esserle concessa una prestazione complementare.

La resistente menziona in particolare la decisione 21 settembre 2001 (Inc. n. __________) con cui questo TCA ha negato la concretizzazione di un caso di rigore con conseguente rifiuto di riconoscere il diritto al mezzo di rendita AI, confermando di contro il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità (doc. _).

                               1.4.   La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).

                                         in diritto

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1  della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.3.   Per l’art. 2c LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC gli invalidi che:

"  a.   hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI;

b.   potrebbero pretendere una rendita giusta la lettera a se avessero raggiunto la durata di contributo minimo richiesta dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS e adempissero le condizioni assicurative enumerate dall'articolo 6 capoverso 1 LAI;

c.   hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI;

d.   hanno beneficiato di un'indennità giornaliera dell'AI ininterrottamente per almeno sei mesi."

                               2.4.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC prevedeva che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.      per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

                               2.6.   Ancora, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

                               2.7.   La ricorrente censura la decisione di rifiuto della Cassa di concederle una prestazione complementare.

Questo TCA osserva come l'accoglimento di una richiesta di PC sottostà a determinate condizioni. Prima fra tutte vi è la delimitazione degli aventi diritto.

L'art. 2 cpv. 1 LPC recita che i cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera che adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti.

E' dunque essenziale qualificare la richiedente della PC giusta le predette norme.

Nel caso di specie fa stato l'art. 2c LPC, giacché la ricorrente beneficia di una rendita AI.

In proposito questo Tribunale evidenzia come già con sentenza 21 settembre 2001 (Inc. n. __________) esso si sia pronunciato in merito alla fissazione del grado d'invalidità della ricorrente ed alla conseguente determinazione del tipo di aiuto che la medesima aveva diritto a percepire dall'Ufficio AI.

In quell'occasione questa Corte ha stabilito quanto segue:

"  (…)

2.2.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

         - un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

           congenita, malattia o infortunio, e

         - la conseguente incapacità di guadagno.

         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

         Tuttavia prescrive l’art. 28 cpv. 1bis LAI che, nei casi di rigore, il diritto alla mezza rendita nasce con un grado d’invalidità del 40 per cento almeno. Il Consiglio federale definisce tali casi di rigore.

         L’art. 28 OAI stabilisce che è dato caso di rigore ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1bis LAI se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) superano i redditi determinanti secondo la LPC (art. 28 bis cpv. 1 OAI).

         L’ufficio AI determina il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa che si può ragionevolmente esigere da lui. Questo guadagno può essere inferiore a quello che può conseguire un invalido giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI se l’assicurato non può o può soltanto in parte utilizzare la sua capacità residua di guadagno a causa dell’età avanzata, del suo stato di salute, della situazione del mercato o per qualsiasi altro motivo di cui non è responsabile (cpv. 2).

         Le casse di compensazione calcolano le spese riconosciute e i redditi determinanti secondo le disposizioni della LPC, applicando le aliquote massime federali. L’articolo 14a dell’OPC-AVS/AI non è applicabile nella determinazione dei casi di rigore (cpv. 3). (…)"

Il TCA ha quindi proceduto a determinare le spese riconosciute (art. 3b LPC) ed i redditi determinanti (art. 3c LPC), al fine di sapere se all'assicurata può essere riconosciuto un caso di rigore ai sensi del predetto art. 28bis LAI.

"  (…)

         Invitata a prendere posizione dal TCA, l’amministrazione ha in particolare chiesto:

         "che l'assicurata debba produrre ulteriori giustificativi atti a comprovare delle entrate tali a giustificare il suo sostentamento, oltre all'utile netto di fr. 8'972.85 annuo per l'esercizio al 31 dicembre 2000 e al quarto di rendita di fr. 363.- mensili (p.es. per il periodo di malattia, 6 mesi al 100% e 6 mesi al 50%, era assicurata con prestazioni per perdita di salario?)." (doc. _)

         Di conseguenza, il 18 luglio 2001, lo scrivente Tribunale ha chiesto al rappresentante dell’assicurata di “presentare la distinta, con relativa documentazione, delle entrate della sua cliente percepite nel 1999/2000 (ad esempio necessitiamo sapere se la signora __________ ha percepito delle prestazioni assicurative a seguito dell'inabilità lavorativa per malattia)” (cfr. doc. _). Il 16 agosto 2001 il legale ha trasmesso dei conteggi (doc. _), ritenuti non precisi dall’amministrazione ( cfr. lettera 10 settembre 2001 doc. _).

Orbene, da questi atti si evince che l’assicurata ha comunque continuato l’attività indipendente, eccezion fatta per qualche mese nel 1999 . Per il 2000 essa ha infatti presentato un bilancio, essendo stato il fallimento revocato il 16 giugno 1999 (FUSC __________). Per quel che concerne il reddito da attività lucrativa, gli atti di causa non permettono di quantificarlo sufficientemente.

         Da una parte, dall’incarto dell’UT di __________ risulta che la dichiarazione 2001/02 non è ancora rientrata poiché è stata concessa una proroga del termine di consegna al 31 dicembre 2001; dall’altra il bilancio 2000 è stato dichiarato non affidabile. Infatti nella decisione 23 luglio 2001 su reclamo concernente la tassazione 1999/2000 si legge che “pure i resoconti prodotti relativi all’esercizio 2000, di possibile utilità per fornire utili indicazioni sull’andamento dell’esercizio pubblico gestito, non risultano attendibile per svariati motivi”, i cui motivi sono stati indicati in una nota interna redatta dal tassatore. Inoltre, la ricorrente non ha saputo fornire un conteggio dettagliato dei propri redditi, limitandosi a produrre due fogli contenenti unicamente le entrate e uscite per il 1999 e 2000, per cui non è possibile accertare se vi è stata una modifica della situazione patrimoniale atta a giustificare il riconoscimento di un caso di rigore.

La decisione con cui l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita è corretta e pertanto merita conferma. (…)"

                               2.8.   Con il ricorso la ricorrente ritiene che debba poter beneficiare di una prestazione complementare, ritenuto come la rendita AI mensile percepita non sia sufficiente per sopravvivere.

Si evidenzia in primis che la citata sentenza 21 settembre 2001 di questo TCA non è stata oggetto d'impugnativa al TFA ed è quindi cresciuta in giudicato.

Inoltre, la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (STFA inedita del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).

Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

Ciò stante, questa Corte evidenzia come nel caso in esame la ricorrente è venuta meno al suo obbligo di collaborare, poiché non ha prodotto alcun mezzo di prova comprovante delle modifiche del suo stato d'invalidità. In particolare, l'assicurata non dice nulla a proposito di un eventuale aumento del proprio grado d'invalidità con conseguente possibilità di ricevere non più un quarto di rendita AI, bensì un mezzo di rendita d'invalidità.

Anzi. Agli atti dell'Amministrazione figurano alcuni documenti che confermano che la ricorrente, nel momento in cui la contestata decisione è stata emanata, continuava a percepire l'importo di Fr. 372.- al mese come quarto di rendita AI.

Alla voce "condizioni economiche – redditi" del formulario per la richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI (doc. _) ai punti 21 e 27 l'assicurata ha indicato in data 21 agosto 2001 di ricevere una rendita di Fr. 372.- mensili, pari a Fr. 4'464.- all'anno.

A detto formulario l'assicurata ha inoltre allegato uno scritto nel quale osserva che "mi trovo per tanto con un tenore di vita limitato dato che la mia rendita AI ammonta a fr. 372.00".

Ancora, ad esplicita domanda della Cassa se l'assicurata "fa capo unicamente alla rendita di invalidità ¼ (fr.372.-) mensili" (doc. _ dell'Amministrazione), con scritto 16 ottobre 2001 la ricorrente ha comunicato "che non ho nessun altra entrata all'infuori della vostra rendita." (doc. _ dell'Amministrazione).

Infine, malgrado l'invito formulato dalla scrivente Corte (doc. _), la ricorrente non ha prodotto alcun mezzo di prova, in particolare attestante che, al momento in cui la decisione impugnata è stata presa, la sua situazione patrimoniale aveva subìto delle modifiche rispetto a quanto era stato accertato con la predetta sentenza 21 settembre 2001 in ambito di assicurazione invalidità.

Ne discende, in concreto, che non è quindi possibile giustificare il riconoscimento di un caso di rigore e di attribuire così all'interessata una mezza rendita d'invalidità. Ciò avrebbe permesso a questo TCA di entrare nel merito della questione esaminando nel dettaglio tutti i parametri alla base del calcolo per la determinazione del diritto alla prestazione complementare (cfr. considd. 2.4.-2.6.).

In queste circostanze, il ricorso va respinto e la decisione impugnata merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2001.111 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.07.2002 33.2001.111 — Swissrulings