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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.01.2001 33.2000.74

17 gennaio 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,576 parole·~18 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00074   MB/dc/nh

Lugano 17 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Michela Bürki Moreni

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 agosto 2000 di

__________

contro  

la decisione del 25 luglio 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In occasione della procedura di revisione a cui vengono sottoposte usualmente le prestazioni complementari assegnate agli assicurati, la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa), con decisione 25 luglio 2000, avente effetto dal 1 agosto 2000, ha soppresso la prestazione complementare mensile precedentemente erogata a __________. La modifica della prestazione è riconducibile al computo, a titolo di proprietà fondiaria al valore commerciale, di fr. 167'000.

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 25 agosto 2000 __________ ha impugnato la decisione amministrativa adducendo le seguenti motivazioni

"  Con un'entrata mensile di fr. 2'010.- non posso certamente sopportare:

-   fr. 1'000.-    affitto mensile, luce, riscaldamento, acqua, economia domestica

-   fr.    300.-    costi auto, rincaro beni di consumo

-   fr.    200.-    assicurazioni auto e casa, imposte

-   fr.     ?         quanto spende in media una persona la mese per mangiare?

Non sono più al beneficio di assicurazioni sulla vita da 3 anni;

inoltre interessi passivi su ipoteche di fr. 147'000 e 18'500.-."

                                1.3   Con risposta 15 settembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti motivazioni:

"  La prestazione complementare è una prestazione di diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).

A tal proposito va inoltre ricordato che il limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno, ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art. 3b LPC.

In considerazione a quanto precede la resistente ha quindi riesaminato il calcolo notificato alla ricorrente ed in merito possiamo assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali.

E' quindi chiaro che nell'impossibilità di poter dedurre le spese elencate dalla ricorrente in sede ricorsuale, in quanto non contemplate dall'attuale legislazione, e accertato come l'assicurazione sulla vita come pure i debiti ipotecari corrispondono esattamente a quanto dichiarato dall'assicurata in occasione della revisione periodica (anno 2000), il calcolo della PC non può essere diverso da quello notificato in data 25 luglio 2000."

                                1.4   Nessuna delle parti in causa ha presentato nuovi mezzi di prova. Questa Corte ha chiesto, ai fini istruttori, alcuni chiarimenti all'assicurata, che ha trasmesso la documentazione richiesta in data 7 dicembre 2000.

                                         Dal canto suo la Cassa ha comunicato al TCA che, malgrado le rettifiche eseguite, il diritto alla PC non è dato.

                                         in diritto

                                         In ordine

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il ripristino della prestazione precedentemente erogata a __________.

                                         In particolare l'assicurata sostiene di non essere in grado di far fronte al proprio sostentamento con i redditi di cui dispone.

                                         In proposito va rilevato che le prestazioni complementari perseguono lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost.  e disposizione transitoria all'art. 112 Cost (cfr. art. 34 quater vCF; RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225).

                                2.3   Per l'art. 3 LPC le prestazioni complementari comprendono:

                                         a. la prestazione complementare annua versata ogni mese

                                         b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC):

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

  1.  per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;

  2.  per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;

  3.  per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

  b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In    caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,      non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una                   richiesta di restituzione."

                                         Dal 1° gennaio 1999 (e fino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno era pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998). Questi importi sono rilevanti per la presente fattispecie, che si fonda su una decisione del 25 luglio 2000.

                                         Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

"  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure          medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al   premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                               2.6.   Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:

"a.   le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

f.  gli assegni familiari

g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                2.7   Nel ricorso l'assicurata sostiene di dover far fronte mensilmente a fr. 300 per costi auto e rincaro dei beni di consumo, ed a fr. 200 per l'assicurazione auto, per la casa e le imposte.

                                         Al proposito va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).

                                         Le spese che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.

                                         Nel caso concreto non possono pertanto essere computati quali costi specifici a carico della PC quelli relativi all'automobile, al rincaro dei beni di consumo, all'assicurazione auto e per la casa e alle imposte.

                                         A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;

                                         cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Koller, Müller, Rhinow, Zimmerli, Schweizerisches Bundesver- waltungsrecht, U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998).

                                         Secondo la giurisprudenza, le spese per i pasti comprese nel fabbisogno minimo sono in particolare calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono di fr. 8 (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I).

                                         Quest'ultimo elemento è invece ad esempio opportunamente considerato in modo esplicito nella Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) adottata dal Gran consiglio il 5 giugno 2000 e non ancora entrata in vigore (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. j Laps e Messaggio del Consiglio di Stato del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuovo legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 11).

                                         Eccezionalmente e a titolo di spese per il conseguimento del reddito (art. 3b cpv. e lett. a LPC) possono essere dedotte le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113).

                                         Esse non entrano però in linea di conto nella fattispecie in esame, in quanto l'assicurata non esercita attività lucrativa.

                                2.8   Il canone di locazione e le spese accessorie vengono invece considerati secondo quanto previsto dall’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, secondo cui

"  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."

                                         Per l’art. 5 LPC

"  I Cantoni stabiliscono l’importo delle spese di pigione giusta l’articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un anno, di

1. 12’000 franchi per le persone sole,

2. 13’800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita.”

                                         Per l'art. 16a OPC AVS AI inoltre nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait (cpv. 1) che è pari a fr. 1'680 annui (cpv. 3).

                                2.9   Nel caso concreto sono stati computati fr. 7'580, composti di fr. 5'900 annui a titolo di canone di locazione e fr. 1'680 per spese di riscaldamento.

                                         Poiché l'assicurata è proprietaria dell'appartamento in cui vive va computato il valore locativo dell'immobile.

                                         Secondo l'art. 12 OPC, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia di imposta federale diretta.

                                         Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

                                         Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue istallazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

                                         Secondo la circolare del  30 giugno 1999 (n. 15), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997:

"  il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dei fabbricati. Il tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obbiettivo di conseguire un valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore medio delle pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare il valore locativo delle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, come pure degli appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera (PPP orizzontali). Se l'applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere al valore delle pigioni di mercato prudenzialmente ridotte (mediamente al 70%) è possibile ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi adeguatamente ridotti, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).              

Quando ai fini del valore locativo si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione".

                                         Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito, di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1. gennaio 1991.

                                         Nei comuni in cui la revisione generale delle stime è entrata in vigore prima del 1. gennaio 1991, si applicherà il valore succitato per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata in vigore dal 1 gennaio 1991 e il contribuente ha presentato la domanda di ridurre il valore di stima.

Le istruzioni 1999/200 per la determinazione del valore locativo precisano inoltre che

                                         "2.2. per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima

  2.2.1.   nel caso in cui il nuovo valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale 1997/98 si applica:

              -    la medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento (parte vecchia del fabbricato)

              e

              -    il 6.25% all'aumento della stima ufficiale ridotto del 30%.

              Attenzione: se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso risultare un valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo fiscale 1997/98.

                                                             …

                                          2.3. per tutti gli altri fabbricati (sono compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:

        -    il 7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o precedentemente;

        -    il 6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e il 01.01.89;

        -    il 5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o successivamente."

                                         Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

                              2.10   Secondo l'art. 23 OPC AVS-AI, di regola, per il calcolo della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui é assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

                              2.11   In concreto dagli atti fiscali del biennio 1999/2000 richiamati agli atti d'ufficio dal TCA risulta che il valore locativo dell'immobile di proprietà dell'assicurata è pari a fr. 5'900.

                                         Alla luce delle disposizioni legali applicabili e della giurisprudenza l'importo computato dalla Cassa a titolo di canone di locazione e spese accessorie è pertanto corretto.

                              2.12   Per quanto riguarda gli interessi ipotecari e le spese per manutenzione fabbricati va evidenziato che l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC consente di dedurre dal reddito le spese di manutenzione dei fabbricati e gli interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.

                                         Ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 OPC AVS-AI, le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell’imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.

                                         In base alla circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della CDT, la deduzione forfettaria è del 15% delle pigioni lorde o del valore locativo se l’immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell’inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25 % (RTT 1985, 312).

                              2.13   In concreto la Cassa ha computato a titolo di interessi ipotecari e di manutenzione fabbricati un importo leggermente inferiore (pari a fr. 8'548), al controvalore dell'importo considerato a titolo di reddito della sostanza dei due immobili di proprietà dell'assicurata (fr. 9'000, fr. 5'900 valore locativo di __________, VIII, fr. 3'100 valore locativo di __________, cfr. atti amm.).

                                         L'amministrazione ha in particolare conteggiato fr. 2'250 quali  spese per manutenzione fabbricati (pari al 25% del reddito della sostanza (limite massimo).

                                         A titolo di interessi ipotecari la Cassa ha invece considerato fr. 6'298, pari a fr. 5'171.15, maturati sull'ipoteca relativa all'immobile di __________ nel 1999 e fr. 1'126 a titolo maturati nel 1998 sull'ipoteca dell'immobile sito a __________.

                                         Nel 1999 gli interessi relativi a quest'ultimo fondo risultano essere di fr. 860.70.

                                         Alla luce dei dati sovraesposti il computo effettuato dalla Cassa è corretto.

                                         La somma degli interessi ipotecari e delle spese per manutenzione fabbricati è infatti inferiore all'importo computabile a titolo di reddito della sostanza. Quindi solo il valore effettivo, pari a fr. 8'281.85, va ritenuto, ai fini del calcolo della PC.

                              2.14   Con il gravame l'assicurata sostiene pure di non essere più in possesso di un'assicurazione sulla vita da quattro anni.

                                         A dimostrazione della propria allegazione l'interessata ha prodotto lo scritto 1 ottobre 1999 dell'assicurazione __________, secondo cui l'assicurazione è stata annullata anticipatamente con effetto dal 1 ottobre 1999.

                                         Il valore di riscatto, a cui sono state sommate le eccedenze, risulta pari a fr. 7'224.90. L'importo è stato versato all'interessata.

                                         Visto quanto sopra l'affermazione della ricorrente risulta fondata e non è stata contestata dall'amministrazione, che pendente causa ne ha stralciato il computo. L'errore commesso è in particolare riconducibile al fatto di aver tenuto conto, per le PC del 2000, della tassazione 1999/2000 dell'assicurata, che considera la sostanza al 1 gennaio 1999, malgrado che nel frattempo la situazione era mutata (cfr. art. 23 e 25 OPC AVS/AI).

                                         L'importo di fr. 13'500 pari al valore della polizza dell'assicurazione vita al 1 gennaio 1999 deve quindi essere stralciato.

                                         A titolo di sostanza computabile quale reddito va quindi considerato l'importo di fr. 9'049. I redditi computabili sono quindi pari a fr. 42'169.

                                         Il mancato computo del controvalore dell'assicurazione vita è però irrilevante ai fini dell'esito del ricorso, in quanto anche tenendo conto di questa modifica i redditi superano il fabbisogno (fr. 35'564), come indicato dalla Cassa con scritto 14 dicembre 2000.

                                         Poiché l'assicurata non ha diritto alla PC, il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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