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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.01.2001 33.2000.61

17 gennaio 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,871 parole·~14 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00061   MB/nh

Lugano 17 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Michela Bürki Moreni

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 agosto 2000 di

__________

contro  

le decisioni del 13 luglio 2000 emanate da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 24 settembre 1999, avente effetto dal 1 ottobre 1999, la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha soppresso la prestazione complementare mensile precedentemente erogata a __________. La modifica della prestazione è riconducibile al computo di fr. 210'000,

                                         a titolo di partecipazione a comunione ereditaria al valore commerciale.

                                1.2   Con sentenza 8 giugno 2000, cresciuta in giudicato, il Presidente del TCA ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall'assicurata nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile ed ha pronunciato il seguente dispositivo

"  §La decisione impugnata è annullata.

§§ L'incarto è rinviato alla Cassa di compensazione affinché stabilisca l'importo degli interessi ipotecari, delle spese di manutenzione fabbricati e del reddito del fondo di __________ di proprietà dell'assicurata e, sulle basi delle nuove risultanze, pronunci una decisione di PC con effetto dal 1 ottobre 1999, tenuto conto di sostanza imputabile quale reddito di fr. 16'716.

§§§La Cassa di compensazione statuirà pure sul diritto al rimborso della partecipazione ai costi di malattia e della franchigia."

                                1.3   Con due decisioni 13 luglio 1997 aventi effetto dal 1 ottobre 1999 e dal 1 gennaio 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha nuovamente respinto la richiesta di prestazione complementare mensile presentata da __________. A titolo di interessi ipotecari la Cassa ha computato fr. 5'241, di spese per manutenzione fabbricati fr. 1'747, a titolo di reddito della sostanza fr. 6'988.

                                1.4   Con tempestivo ricorso 11 agosto 2000 __________ ha impugnato le decisioni amministrative chiedendo di riesaminare come segue il calcolo

"  Mi permetto nuovamente chiedere il vostro intervento in quanto a mio parere la decisione dell'istituto delle assicurazioni sociali oltre a non considerare la mia reale situazione non tiene conto della vostra precedente decisione con la quale si impone il riconoscimento completo degli oneri ipotecari e parimenti non considera la facoltà di comprendere le spese accessorie per l'importo forfettario di fr. 1'680.- che ritengo mi debbano essere concesse valutando anche l'esiguo importo determinato per le spese di manutenzione.

A questa introduzione faccio seguire il calcolo che, stando anche alla documentazione trasmessa all'istituto cantonale delle assicurazioni, dovrebbe essere corretto nel modo seguente:

FABBISOGNO

Limite di reddito                                                           16.460

Contributo assicurazione malattia                                 2.951

Interessi ipotecari                                                          6.667   (a)

Spese manutenzione                                                    1.747

Contributi AVS                                                                 .398

Pigione annua lorda                                                       7.828

Spese accessorie                                                         1.680   (b)

TOTALE FABBISOGNO                                              37.731

(a) nella decisione 13 luglio 2000 l'istituto delle assicurazioni sociali considera soltanto l'importo di fr. 5.241.‑

(b) si richiama il punto "2" delle avvertenze "se le persone vivono in un immobile di loro proprietà" si possono computare spese accessorie per un importo forfettario di fr. 1.680.‑.

Sulla base di questi risultati e considerato un "reddito non privilegiato" di fr. 35.764 (come dalla tabella di calcolo PC del 13 luglio 2000) ritengo che la mia richiesta di prestazione complementare debba essere riconsiderata."

                                1.5   Con risposta 17 febbraio 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti motivazioni:

"  Prima di entrare nel merito del ricorso occorre ricordare che la resistente, notificando la nuova decisione con effetto 1° ottobre 1999, non ha modificato la pos. 28 della tabella di calcolo PC (reddito lordo della proprietà fondiaria fr. 6'988.‑) in quanto, dalle risultanze fiscali il reddito del fondo di __________ non è ancora stato tassato. Questa decisione è quindi maturata dal convincimento che malgrado si mutasse questo valore, aggiungendo il reddito di __________, la decisione finale rimaneva invariata e la PC sempre respinta.

Infatti, come previsto dall'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione e gli interessi ipotecari possono essere dedotti fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile e pertanto qualora la pos. 28 (reddito lordo proprietà fondiaria) fosse stata aumentata e conseguentemente rettificate le pos. 35 (interessi ipotecari) e 36 (spese di manutenzione) come richiesto dalla ricorrente il risultato finale rimaneva invariato poiché ininfluente ai fini del calcolo PC.

Per quanto riguarda l'importo forfetario per le spese accessorie previsto dall'art. 16a cpv. 3 OPC di fr. 840.‑ (½ di fr. 1'680.‑) lo stesso va senza dubbio riconfermato in quanto l'assicurata, vivendo con la madre, va computato per metà.

Orbene, poiché fatte le debite premesse, tutte le altre posizioni rispecchiano il dispositivo della sentenza, oggetto del contendere, si chiede a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando le decisioni impugnate."

                                1.6   Con replica del 2 ottobre 2000, trasmessa alla Cassa per eventuali osservazioni, l'assicurata ha evidenziato quanto segue:

"  Con richiamo alle richieste 18 settembre 2000 dell'istituto delle assicurazioni sociali a proposito del non riconoscimento delle prestazioni complementari faccio rilevare che la mia pretesa di vedermi riconoscere tutti gli oneri che devo sopportare è stata comprovata dalla documentazione che questo Tribunale già ha avuto modo di verificare e in base alla quale con sentenza 8 giugno 2000 aveva imposto il cambiamento del calcolo.

Orbene nella nuova definizione mi si nega il riconoscimento di tutti gli oneri ipotecari (documentati) che io devo sopportare e anche, seppur di poco, non si considera l'esatto importo del debito. Per quanto attiene la voce riferentesi alle manutenzioni ho soltanto richiamato il dispositivo previsto nella decisione dell'istituto e questo perché, a giusta ragione, l'importo riconosciutomi è nettamente insufficiente per far fronte alle esigenze, anche minime, di due abitazioni. L'istituto per motivare la decurtazione di tali spese richiama il fatto (e si tratta di una novità nelle motivazioni) che io viva con mia madre dimenticando però la reale situazione. Infatti la necessità di aver vicino qualcuno affidabile (in questo caso mia madre, seppur di salute cagionevole e con ottant'anni di età) mi è d'obbligo non soltanto per i miei trasferimenti (anche per le visite mediche) e per queste prestazioni mai ho fatto ricorso a richieste di aiuto di qualsiasi genere. lo ‑ per eredità ‑ sono proprietaria di due abitazioni e con le mie sole entrate (la rendita Al e eventualmente la complementare) devo provvedere al loro mantenimento e al mio sostentamento e quindi domando quell'aiuto, seppur minimo, che mi consenta di continuare a fronteggiare le relative spese; da qui la rinnovata richiesta di considerare l'intero onere per gli interessi ipotecari e di rivalutare (secondo il dispositivo previsto dalla sentenza per le rendite complementari) la quota per le spese di manutenzione.

Queste richieste, e lo ripeto ampiamente documentate, sono formulate anche per evitare di dover ricorrere a possibili, e praticabili, trucchi fiscali e per evitare disparità di trattamento con chi, ad esempio, da anni (magari senza o con pochi oneri ipotecari) può disporre di una sostanza del valore fiscale insignificante in quanto non penalizzato da quella valutazione che l'istituto ha imposto e che io di buon grado ho accolto.

Richiamando quindi la precedente corrispondenza e la mia reale situazione voglio credere che questo Tribunale abbia a poter intervenire affinché l'Istituto riconsideri la mia situazione nei suoi aspetti reali."

                                1.7   Pendente causa la vicecancelliera ha chiesto alcuni chiarimenti al Municipio di __________. Le risultanze processuali sono state trasmesse alle parti.

                                         in diritto

                                         In ordine

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il ripristino della prestazione complementare precedentemente erogata a __________.

                                         In concreto l'assicurata sostiene che la Cassa non avrebbe applicato correttamente la sentenza emessa dal TCA in data 8 giugno 2000, per quanto riguarda gli interessi ipotecari, le spese per manutenzione fabbricati, i debiti e il reddito della sostanza.

                               2.3.   Per l'art. 3 LPC le prestazioni complementari comprendono:

                                         a. la prestazione complementare annua versata ogni mese

                                         b. il rimborso delle spese di malattia  e d'invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC):

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del           fabbisogno vitale, per anno:

  1.  per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290                franchi;

  2.  per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435                          franchi;

  3.  per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545          franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la                                              totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi                                                ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

  b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In    caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,      non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una                   richiesta di restituzione."

                                         Dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 (limiti applicabili nella presente fattispecie), l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

                                         Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

"  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure          medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al   premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                               2.6.   Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:

"a.   le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

f.  gli assegni familiari

g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                2.7   In concreto dal tenore della decisione impugnata risulta che a titolo di interessi ipotecari la Cassa ha computato fr. 5'241, di spese per manutenzione fabbricati fr. 1'747 e di reddito della sostanza fr. 6'988. L'amministrazione ha invece omesso di computare il reddito della sostanza per quanto riguarda l'immobile di __________, in quanto il valore non sarebbe ancora stato stabilito.

                                         La Cassa ha quindi concluso che, malgrado queste modifiche apportate, il diritto alla PC non è dato, in quanto i redditi superano di fr. 1'114 annui le spese.

                                2.8   In primo luogo va rilevato che la questione relativa all'ammontare del debito, contestato dall'assicurata, è già stata risolta da questa Corte con giudizio cresciuto in giudicato sia materiale che formale e che quindi questa Corte, in virtù del principio "ne bis in idem" non può più esprimersi in proposito (STCA dell'8 giugno 2000 in re B.D.N consid. 2.13).

                                         Del resto l'importo del debito di fr. 166'475 è suffragato dalla necessaria documentazione versata agli atti dell'amministrazione.

                                2.9   Per quanto riguarda gli interessi ipotecari e le spese per manutenzione fabbricati l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC consente di dedurre dal reddito le spese di manutenzione dei fabbricati e gli interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.

                                         Ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 OPC AVS-AI, le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell’imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.

                                         In base alla circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della CDT, la deduzione forfettaria è del 15% delle pigioni lorde o del valore locativo se l’immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell’inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25 % (RTT 1985, 312).

                              2.10   Sulla base di queste disposizioni la Cassa ha incrementato il valore degli interessi ipotecari computabili, tenendo conto anche di quelli maturati sul debito gravante l'immobile di __________, tuttavia fino a concorrenza del reddito dell'immobile di __________.

                                         A motivazione della soluzione adottata, la Cassa ha addotto il fatto di non essere stata in grado di accertare il reddito di __________, precisando comunque che, anche se fosse stato possibile, questa circostanza non sarebbe stata di alcuna rilevanza ai fini del diritto alla PC dell'assicurata, in quanto le spese computate annullerebbero il reddito e quindi il risultato sarebbe il medesimo.

                                         A ragione. In effetti qualunque sia l'ammontare del reddito immobiliare globale, gli interessi ipotecari e le spese per manutenzione fabbricati computabili non possono superare questo importo. In simili circostanze il computo di queste spese può provocare unicamente l'azzeramento del reddito immobiliare, non anche di altre entrate.

                                         In concreto ciò è già il caso in quanto il reddito è annullato dalle spese.

                                         In simili condizioni, anche se le affermazioni della Cassa secondo cui non sarebbe stata in grado di stabilire il valore locativo dell'immobile di __________ appaiono discutibili - l'amministrazione avrebbe infatti potuto stabilire il valore di stima (cfr. doc. _) e trarre le debite conseguenze sulla base dei criteri applicati in sede fiscale - non si può censurare l'operato dell'amministrazione, anche in un'ottica di economia di procedura.

                              2.11   Per quanto riguarda infine la deduzione dell'importo di fr. 1'680 a titolo di spese accessorie si rileva che, secondo l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, vengono riconosciute le spese per:

"  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. …"

                                         Per l’art. 5 LPC

"  I Cantoni stabiliscono l’importo delle spese di pigione giusta l’articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un anno, di

  1.12’000 franchi per le persone sole,

  2.13’800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita”;

                                         Secondo l'art. 16a OPC AVS-AI inoltre nei confronti di persone che abitano un'immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait. L'ammontare è di fr. 1'680.

                                         Secondo il nuovo art. 16c OPC, entrato in vigore il 1. gennaio 1998, infatti:

"  quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua” (cpv. 1).

Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali” (cpv. 2)

                              2.12   Poiché l'assicurata vive con la madre a ragione la Cassa ha dimezzato l'importo computabile a titolo di spese accessorie.

                                         La censura è quindi infondata.

                              2.13   Alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti, quindi, in quanto infondato, il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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