RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00039 dc/gm
Lugano 8 giugno 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 15 maggio 2000 interposto da
__________
contro
la decisione del 13 aprile 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 17 maggio 2000 con la quale è stato assegnato alla cassa il termine di rito per presentare la risposta di causa;
rilevato che in data 25 maggio 2000 la cassa ha intimato al ricorrente una nuova decisione che accoglie parzialmente il rimborso delle spese di malattia oggetto della vertenza;
visto il successivo scritto 6 giugno 2000 col quale l'insorgente comunica il ritiro del ricorso;
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo