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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2000 33.2000.3

18 ottobre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,561 parole·~18 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00003   MB/sc

Lugano 18 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Michela Bürki Moreni  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 1999 di

__________

contro  

la decisione del 24 novembre 1999 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 24 novembre 1999, con effetto dal 1. febbraio 1999, la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha assegnato a __________, beneficiaria di una rendita dell'AVS, una prestazione complementare mensile di fr. 58, di cui fr. 34 vengono versati all'Ufficio assicurazione malattia. A motivazione della decisione l'amministrazione ha addotto che la sostanza immobiliare non viene computata al valore di stima, bensì al valore venale, in quanto non rappresenta l' abitazione primaria dell'interessta (doc. _).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso pervenuto al TCA in data 13 dicembre 1999, __________ ha impugnato la decisione dell'amministrazione chiedendo che la stima dell'immobile venga ridotta a fr. 400'000, di cui fr. 200'000 a carico dell'interessata. A motivazione del gravame l'assicurata ha precisato che:

"  L'istituto delle assicurazioni sociali, su istanza dell'interessata, ha proceduto ad emanare una decisione sulla prestazione complementare alla rendita AVS/AI della sig.ra __________. L'istituto ha stabilito che l'istante ha diritto ad una rendita mensile di SFr. 58.-.

La sostanza è stata fissata ad un valore commerciale di SFr. 240'000.- (50%).

Interpellata telefonicamente la persona che ha trattato la pratica, non è stata in grado di fornire delucidazioni sui criteri tecnici con i quali è stato fissato il valore commerciale di SFr. 240'000.-.

La stima ufficiale del mapp. No. __________RFD __________, di proprietà della CE di __________, di cui la sig.ra __________ possiede ½, è fissata in circa SFr. 304'000.- (70%).

Lo stato dell'immobile è sicuramente carente e le caratteristiche dello stesso sono da considerare modeste.

Nello stabile è pure inserita una carrozzeria (attività artigianale poco molesta).

Questa attività artigianale, senza dubbio, compromette in parte la tranquillità della casa, comportando così una diminuzione del valore"

(Doc. _).

                               1.3.   Con risposta di causa 14 aprile 2000, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti motivazioni:

"  (…)

Dalla documentazione agli atti rileviamo che la ricorrente è titolare, in comproprietà con la figlia, in ragione di ½ della particella N. __________sita in territorio di __________.

La stessa si trova degente ininterrottamente dal 1° dicembre 1998 presso la Casa Anziani __________.

Per quanto attiene la valutazione della sostanza immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:

"La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo della PC deve essere computata al valore corrente."

Nel caso specifico si verifica quanto previsto dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato la perizia tecnica atta a stabilire il valore corrente della sostanza immobiliare posseduta in comproprietà.

Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di stabilire un valore corrente della sostanza immobiliare di fr. 240'000.--  (½ di fr. 480'000.-).

Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la resistente non può che riconfermarsi nel valore citato e contestato in quanto scaturito da una perizia specificatamente richiesta. A tal proposito giova infatti ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale pressi amministrativa." (Doc. _)

                               1.4.   Pendente causa il TCA ha sottoposto all'assicurata, per osservazioni, la perizia immobiliare 8 novembre 1999 esperita dall'Ufficio stima, su incarico della Cassa di compensazione, allo scopo di stabilire il valore venale del fondo della ricorrente.

                                         L'interessata ha esposto il proprio punto di vista con scritto 8 maggio 2000 e chiesto che venga effettuato un sopralluogo.

In seguito alle precisazioni dell'assicurata, l'Ufficio stima ha effettuato un sopralluogo e ha ridotto il valore venale immobiliare complessivo da fr. 480'000 a fr. 440'000. La nuova perizia è stata trasmessa al TCA che l'ha a sua volta sottoposta alla ricorrente e alla Cassa, per presa di posizione.

La prima ha omesso di presentare osservazioni, mentre la seconda ha dichiarato che, in seguito alle modifiche del valore venale, il diritto alla PC è pari a fr. 191 mensili.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).

                               2.3.   Per  l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1).

                                         Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che,

"  Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. tassa giornaliera;

  b. importo per le spese personali (cpv. 2)."

                                         Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure          medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al   premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:

"a.   le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

  d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le  

      rendite dell'AVS e dell'AI;

  e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f.  gli assegni familiari

  g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.5.   Con il ricorso l’assicurata contesta il valore venale della sostanza immobiliare di sua proprietà in ragione di 1/2, computato ai fini del calcolo della PC, in quanto sarebbe troppo elevato. Essa chiede quindi che si tenga conto di un importo pari a 1/2 di fr. 400'000.

                                         Pendente causa l'Ufficio stima e la Cassa di compensazione, hanno dato parzialmente seguito alle censure dell'assicurata, fissando il valore venale dell'immobile in fr. 440'000 rispettivamente dichiarando che dopo la modifica del valore venale l'assicurata ha diritto a una PC mensile di fr. 191.

                                         L’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

                                         Secondo l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999

"  La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1).

La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).

In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale é determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non é applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferior (cpv. 5).

  Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."

                                         La modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.

                                         I capoversi 2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998. 

                                         Se, quindi, la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

                                         La norma in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).

                                         Secondo la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere, di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).

                                         A norma dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale.

                                         Ne consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993, pag. 232).

                                         A tale disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.

                                         Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).

                                         In una sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.

                               2.6.   In casu l'immobile dell'assicurata non le serve da abitazione, in quanto risulta risiedere in casa per anziani. Correttamente, quindi, la Cassa di compensazione ha computato il valore venale degli immobili di sua proprietà. Il fatto non è del resto contestato.

                                         In proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).

                                         In concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.

                                         Al riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).

                               2.7.   L’Ufficio stima, con perizia immobiliare 29 marzo 1999, ha stabilito in complessivi fr. 480'000 il valore venale complessivo dell'immobile di proprietà dell'assicurata in ragione di 1/2. Pendente causa questo importo è stato ridotto a fr. 440'000 (XI). Questo nuovo valore, stabilito sulla base di un sopralluogo avvenuto alla presenza della figlia dell'assicurata e in cui è stato conto delle censure sollevate da quest'ultima  pendente causa, non è stato contestato.                   

                                         Secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993 in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

                                         Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la  designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F).

                                         Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).

                                         La citata giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio  per la previdenza professionale SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite immobiliari (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).

                               2.8.   Dalla nuova perizia, eseguita pendente causa dall'Ufficio stima e dalle osservazioni trasmesse dai periti in questa occasione, risulta in particolare quanto segue:

"  Con riferimento alla vostra richiesta del 12 maggio 2000, tendente al riesame della nostra perizia, a seguito del ricorso del 6 dicembre 1999 contro la decisione di prestazione complementare alla rendita AVS/AI del 24 novembre 1999 da parte dell'IAS e alle osservazioni del 8 maggio 2000 presentate dalla signora __________, abbiamo esperito un incontro con la signora __________ (figlia dell'assicurata) il 3 luglio 2000.

Durante l'incontro abbiamo analizzato i vari aspetti riguardanti le valutazioni espresse nella nostra perizia e le osservazioni presentate dalla signora __________, procedendo ad un ulteriore sopralluogo. Si è pure discusso della differenza tra la procedura di valutazione dei valori di stima ufficiali, che sono determinati in ossequio alla Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare e al rispettivo regolamento d'applicazione e quella applicata nella richiesta della prestazione complementare, fornendo le necessarie informazioni.

Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:

a)   l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;

b)   i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;

c)   il valore di reddito accertato sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;

d)   il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi di abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;

e)   le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado di urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.

Dal riesame della perizia vi sono alcuni elementi che è giusto modificare per meglio adattarli alla situazione reale, in particolare:

•     Il valore cubico unitario relativo all'abitazione risulta in effetti troppo elevato in considerazione dello stato attuale della costruzione.

•     Il tasso di capitalizzazione risulta, in effetti, troppo prudenziale in considerazione dell'utilizzo dell'edificio e in confronto con casi similari.

Sulla base dei considerandi abbiamo ritenuto di modificare alcuni elementi per meglio adattarli alla situazione reale.

Pertanto in allegato vi ritorniamo, debitamente modificata, la nostra valutazione relativa alla particella no. __________di __________." (Doc. _)

Da un raffronto della prima e della seconda perizia risulta in particolare che il prezzo al metro cubo dei fabbricati è stato ridotto da fr. 300 a fr. 270, mentre vi è stata una diminuzione del valore di reddito da fr. 402'857 a fr. 363'871, tramite l'applicazione di un tasso di capitalizzazione più elevato.

                                         Le nuove conclusioni a cui sono giunti gli esperti pendente causa a seguito del sopralluogo effettuato alla presenza della figlia della ricorrente non sono contestate. Non vi sono inoltre elementi nell'incarto atti a mettere in discussione né la correttezza della nuova perizia, che ha tenuto conto delle censure della ricorrente, né la misura della riduzione del valore. L'assicurata dal canto suo non ha del resto in alcun modo dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali che (SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 p. 210/211) i valori immobiliari sarebbero inferiori a quelli stabiliti dai periti tramite le modifiche introdotte pendente causa. In simili condizioni questo referto può pertanto essere posto alla base del presente giudizio.

                                         Del resto la perizia si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito. Essa giunge inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai criteri giurisprudenziali succitati.

                                         Per questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S consid. 2b).

                               2.9.   Il ricorso dev'essere, quindi, parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata.

                                         L'incarto viene rinviato alla Cassa affinché stabilisca l'ammontare della prestazione complementare a cui ha diritto __________ con effetto dal 1 febbraio 1999, tenuto conto di sostanza immobiliare computabile al valore venale di fr. 220'000.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                    §   La decisione impugnata è annullata.

                                 §§   L'incarto è rinviato alla Cassa di compensazione affinché stabilisca il diritto alla prestazione complementare di __________ con effetto dal 1 febbraio 1999, tenuto conto di sostanza immobiliare computabile al valore venale di fr. 220'000.--.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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