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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.04.2000 33.2000.16

20 aprile 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,545 parole·~8 min·6

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00016   MB/tf

Lugano 20 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Michela Bürki Moreni  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 26 luglio 1999 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

Ritenuto in fatto

                                     -   che con decisione 26 luglio 1999, riferita all'anno 1998, la Cassa cantonale di compensazione ha statuito a favore di __________ e all'attenzione del tutore ufficiale, il rimborso di fr. 500 a titolo di spese di malattia, in particolare spese di trasporto;

                                     -   che con ricorso 22 marzo 2000 l'Ufficio del tutore ufficiale ha impugnato la decisione dell'amministrazione, in quanto il rimborso delle spese di trasporto fatturate dalla __________ è avvenuto solo parzialmente.

                                     -   che a motivazione del gravame il rappresentante dell'assicurata ha precisato quanto segue:

"  Per la mia pupilla, trovatasi in uno stato di scompenso all'estero, e considerato l'assistenza psichiatrica vigente in Italia, furono date disposizioni affinché potesse rientrare in Svizzera per un ricovero coatto alla Clinica __________.

La Cassa malati __________ corrispondeva con un rimborso di soli fr. 500.00 in quanto assicurata unicamente per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie secondo LAMAL.

S'inoltrava quindi la richiesta alle prestazioni complementari dell'Istituto delle assicurazioni sociali ma anche qui erano rimborsati unicamente fr. 500.00 per una fattura che ammonta a fr. 6'721.00 adducendo, verbalmente, che erano corrisposte solo le spese di viaggio su territorio nazionale.

Purtroppo circostanze quali cambiamento del tutore, sono subentrato alla signora __________ andata nel frattempo in pensione, rinnovo di richiesta per una decisione formale alla cassa malati e gli aspetti burocratici ne hanno protratto i tempi."

                                     -   che pendente causa il TCA ha chiesto al tutore ufficiale di precisare i motivi del ritardo dell'impugnazione della decisione,  risalente infatti al mese di luglio 1999, che è avvenuta nel marzo 2000;

                                     -   che con lettera 17 aprile 2000 il rappresentante legale dell'assicurata ha presentato istanza tendente alla restituzione del termine di ricorso. I motivi verranno addotti in occasione dell'esame della fondatezza della richiesta.

Considerato in diritto

                                     -   che il presidente esamina immediatamente il ricorso ed è competente a respingerlo se tardivo o irricevibile (art. 2 cpv. 3 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni);

                                     -   che ai sensi dell' art. 28 della legge cantonale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità contro le decisioni delle Cassa di compensazione AVS gli assicurati possono ricorrere entro 30 giorni al TCA (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a della Legge di procedura per i ricorsi davanti al TCA; cfr anche per analogia art. 84 cpv. 1 LAVS, A: Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-Hinterlassenen-und Invalidenversicherung, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 104);

                                     -   che il ricorso presentato in data 2 marzo 2000 è quindi manifestamente tardivo, poiché la decisione impugnata reca la data del 26 luglio 1999;

                                     -   che, in simili circostanze il TCA dovrebbe dichiarare il gravame irricevibile;

                                     -   che, in data 17 aprile 2000, il tutore ufficiale ha tuttavia presentato istanza di restituzione del termine, adducendo le seguenti motivazioni:

"  Sono stato nominato il 1° febbraio 1999 nella funzione di tutore ufficiale in sostituzione al pensionamento del mio predecessore.

Inizialmente sono stato confrontato, oltre che con l'apprendimento strutturale del lavoro, anche con una presa a carico di oltre un centinaio di casi, poi nuove designazioni hanno portato il totale a circa 121 misure tutelari.

Il caso in esame, quello della signora __________, già a carico della persona che ho sostituito, per mia inesperienza e carico di lavoro, non è stato gestito in modo tempestivo come richiedeva.

Oggi l'esperienza mi insegna che avrei potuto inoltrare un ricorso cautelativo.

Il tempo è anche trascorso a causa dei tentativi nel ricontattare la cassa malati __________ e l'ufficio prestazioni complementari, affinché riconoscessero e giustificassero la loro presa di posizione in merito a questa specifica prestazione.

Grazie alla consulenza del signor __________, ho potuto richiedere una decisione formale alla cassa malati __________ che purtroppo risultava vana, in quanto, l'avv. __________ del Tribunale d'appello mi comunicava che, in rispetto della legge, la cassa malati poteva riconoscere la prestazione nei termini applicati.

L'avv. __________ mi consigliava quindi di tentare nel ricorrere contro la decisione delle prestazioni complementari."

                                     -  che a norma dell'art. 24 della LPA, applicabile alla fattispecie in virtù del rinvio di cui all'art. 9a LPC, introdotto con la terza revisione della LPC,

"  la restituzione in intero per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito.  La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento: entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso";

                                     -   che il diritto alla restituzione in intero è inoltre stato dichiarato un principio generale del diritto (cfr. SVR 1998 UV no. 10);

                                     -   che nel caso in esame la questione di sapere se l'istanza di restituzione dei termini è stata presentata tempestivamente può restare indecisa, in quanto essa per i motivi esposti di seguito, è infondata;

                                     -   che l' istituto giuridico in esame è un rimedio di natura eccezionale il cui scopo è quello di evitare che un'omissione processuale incolpevole o dovuta a negligenza scusabile determini conseguenze eccessive, non giustificate dall'esigenza di assicurare un ordinato svolgimento del processo. Condizione essenziale per la restituzione in intero contro il lasso dei termini è pertanto l'assenza di colpa significativa della parte che è incorsa nell'omissione o del suo rappresentante (C. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherugsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, p. 104 N 37; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 60 e riferimenti ivi citati, cfr. anche STFA inedita 25 febbraio 1999 in re E.B, I 469/98). La legge permette quindi la restituzione in intero contro il lasso dei termini solo se alla parte o al suo rappresentante non può essere mosso alcun rimprovero

                                         (DTF 112 V 255 consid. 2a; DTF 110 1b 95).

                                     -   che in particolare vi è un impedimento senza colpa ai sensi della giurisprudenza solo quando il richiedente o il suo difensore non erano oggettivamente in grado di osservare il termine fissato sia per causa di forza maggiore o di un errore scusabile, quest’ultimo verificandosi per esempio in caso di una grave malattia contratta improvvisamente, poco prima dello spirare del termine, nella misura in cui l’insorgente o il suo patrocinatore non potevano agire o incaricare un rappresentante (STFA non pubbl. del 9.11. 1995 in re F:B contro INSAI; DTF 119 II 87 consid. 2a; DTF 112 V 255; cfr. STFA 1969 p. 149; DTF 114 V 125 consid. 3b, Locher, op. cit., p. 355).

                                     -   che nel caso in esame il tutore adduce a motivazione del mancato ossequio del termine il fatto di aver sostituito un altro tutore, nel frattempo pensionatosi, di aver dovuto inserirsi in una nuova attività, di essersi assunto una grossa mole di lavoro e precisa che il caso "per mia inesperienza e carico di lavoro non è stato gestito in modo tempestivo".

                                     -   Secondo questa Corte, ai sensi della suesposta giurisprudenza, le motivazioni addotte dal tutore non sono atte a giustificare il ripristino del termine di ricorso, in quanto il mancato ossequio dello stesso non è avvenuto, come del resto da lui stesso ammesso, senza alcuna responsabilità da parte sua .

In effetti secondo questa Corte, malgrado il carico di lavoro, rispettivamente l'inesperienza, avrebbe senz'altro potuto e dovuto informarsi presso i propri colleghi, presso un giurista rispettivamente anche presso il TCA (come ha del resto fatto in materia di assicurazione malattia) sulle eventuali conseguenze di un eventuale mancato ossequio del termine;

Anche il Tribunale cantonale amministrativo ha dal canto suo precisato che la mole di lavoro non giustifica una restituzione del termine (cfr. sentenza citata in B. Cocchi/ F. Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, p. 197 N 19);

                                     -   che in conclusione, quindi, nel caso concreto la situazione seppure difficile e impegnativa del tutore ufficiale non era tale da impedirgli, da un punto di vista oggettivo, indipendente dalla sua volontà, di presentare tempestivamente ricorso alla decisione in esame oppure di incaricare in tal senso a sua volta un rappresentante (DTF 112 V 255s);

                                     -   che in simili condizioni l'istanza di restituzione dei termini non può essere accolta;

                                     -   che di conseguenza, in quanto tardivo, il ricorso è irricevibile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L'istanza tendente alla restituzione dei termini è respinta.

                                 2.-   Il ricorso 22 marzo 2000 non è ricevibile.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il dispositivo no. 1 entro 10 giorni dalla notifica del presente giudizio, il dispositivo no. 2, invece, entro 30 giorni.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve essere indirizzato Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna ed indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il Presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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