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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.01.2026 32.2025.81

23 gennaio 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,646 parole·~23 min·4

Riassunto

Ricorso (respinto) contro la decisione di non entrata in materia. Nessuna violazione del diritto di essere sentito. Refertazioni mediche non rendono verosimile una modifica rilevante dello stato valetudinario. Valutazione anticipata prove

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.81   jv/gm

Lugano 23 gennaio 2026    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 settembre 2025 di

RI1, ______ rappr. da: RA1, ______  

contro  

la decisione del 5 agosto 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI1, nato nel 1976, di formazione consulente (con diploma IAF) e da ultimo attivo quale funzionario amministrativo comunale, il 24/26 luglio 2019 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa del 100% dal 22 febbraio 2018 a causa di molteplici affezioni riconducibili ad un incidente della circolazione (docc. 1-3, 5-10 incarto AI).

                          1.2.  Esperita l’istruttoria di rito, inclusa una perizia in ambito psichiatrico (doc. 34 incarto AI), una perizia in ambito neurologico (doc. 47 incarto AI) ed una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, psichiatrico, neurologico e reumatologico (docc. 89, 113 e 124 incarto AI), con decisione del 29 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, avendo accertato una capacità lavorativa dell’80% in ogni attività (esclusivamente per l’affezione psichiatrica) e calcolato un pari grado d’invalidità dal 5 marzo 2018 (doc. 126 incarto AI).

                                  Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

                          1.3.  Il 18 marzo 2025 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni, adducendo – nuovamente – un’incapacità lavorativa completa dal 22 febbraio 2018, indicando quale danno alla salute le sequele dell’incidente della circolazione occorsogli in tale data ed allegando il certificato medico del 12 febbraio 2025 del curante dr. ______ (specialista in medicina interna e geriatria) attestante un’incapacità lavorativa completa dal 22 febbraio 2018 al 31 marzo 2025 (doc. 144 incarto AI).

                          1.4.  Con progetto di decisione del 24 marzo 2025 l’Ufficio AI ha prospettato la non entrata in materia, ritenendo irrilevante il certificato del curante (doc. 146 incarto AI).

                                  Con osservazioni del 7 aprile 2025 il dr. ______ ha contestato il mancato invio del formulario rapporto medico da compilare (doc. 148 incarto AI).

                                  Con ulteriori osservazioni del 16 aprile 2025 l’assicurato ha prodotto il rapporto del curante dr. ______ dell’11 aprile 2025 (docc. 151 e 152 incarto AI).

                                  Sottoposte le osservazioni del 16 aprile 2025 al medico SMR (doc. 150 incarto AI), quest’ultimo ha rilevato che il rapporto dell’11 aprile 2025 del dr. ______ altro non è che una raccolta anamnestica delle patologie già ampiamente valutate dai periti nell’ambito della prima domanda di prestazioni, ragione per cui “in assenza di eventuali ricoveri ospedalieri e/o nuovi certificati di indagini diagnostiche effettuate (RMI, ecc.), non emergono oggettivi e nuovi elementi medici che giustificano una modifica dello stato di salute dell’A.”.

                                  Con decisione del 5 agosto 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 154 incarto AI).

                                  Il 4 settembre 2025 è pervenuto all’Ufficio AI il certificato del 26 agosto 2025 del dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) del Servizio ______ (______) (doc. 158 incarto AI).

                          1.5.  L’assicurato, rappresentato dallo RA1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 5 agosto 2025, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del “diritto ad una rendita AI nella misura del 100% a partire dallo scadere del termine d’attesa”, subordinatamente la retrocessione degli atti all’Ufficio AI “affinché proceda con ulteriori esami volti ad accertare l’inabilità del ricorrente”, istando altresì per l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

                                  Chiede l’assunzione di diversi mezzi di prova, in particolare “che venga esperita una perizia medica pluridisciplinare volta ad accertare le patologie mediche e le conseguenze assicurative legate alle problematiche patite […]”, “testi”, “audizioni delle parti”.

                                  Sotto il profilo formale, censura una violazione del diritto di essere sentito a motivo di una carente motivazione, rimproverando all’Ufficio AI di non essersi confrontato con i certificati del 7 ed 11 aprile 2025 del dr. ______, entrambi inviati il 16 aprile 2025.

                                  Nel merito, contesta la (mancata) valutazione medica, sostenendo che i citati certificati del dr. ______ attestano “di una situazione complessa che avrebbe meritato una perizia pluridisciplinare volta ad accertare la reale situazione medica del ricorrente, peraltro mutata recentemente, ritenuto che agli atti non vi sono ad oggi particolari approfondimenti medici circa tali patologie”.

                          1.6.  Con scritto del 30 settembre 2025 il ricorrente ha prodotto il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.

                          1.7.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente il proprio operato, rilevando che lo scritto del 7 aprile 2025 del dr. ______ non presenta elementi clinici e che – contrariamente a quanto addotto dall’insorgente – il rapporto del dr. ______ dell’11 aprile 2025 era già stato valutato dal SMR, quest’ultimo non avendo ravvisato nuovi elementi medici.

                                  Quo al rapporto del 26 agosto 2025 dell’______, l’amministrazione sostiene che esso è stato prodotto tardivamente, risultando in ogni caso ininfluente ai fini della vertenza.

                                  In ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso la reiezione dell’impugnativa.

                          1.8.  Con osservazioni del 14 novembre 2025 il ricorrente ha ribadito la propria posizione, sostenendo che “la situazione medica […] non può affatto dirsi invariata rispetto alle precedenti valutazioni agli atti, rinviando al “rapporto del dr. med. ______” che giustifica “un approfondimento ed una rivalutazione del caso” ed osservando che il rapporto dell’______ del 26 agosto 2025 non può essere ritenuto irrilevante per il semplice motivo che “una diagnosi identica era stata sconfessata dagli accertamenti promossi anni addietro” (X).

                          1.9.  Con osservazioni del 1. dicembre 2025 l’Ufficio AI ha confermato la propria posizione (XII).

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                  nel merito

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

                          2.3.  Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                  La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

                                  Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).

                                  A tal proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione. Riservati i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di riesame nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti (consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ciò comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi, rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo” (ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).

                                  Se non vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

                                  Nella DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5.). Quanto precede è stato confermato anche nella recente STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022 (consid. 3.2.).

                                  Nella STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 il Tribunale federale, rifacendosi a quanto già rilevato nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022, in merito alla possibilità di presentare una nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto segue:

"4.2 […] La jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert en effet que celle-ci présente à l'administration des éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI). Dans cette mesure, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à une telle procédure, la juridiction de première instance étant tenue d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Dès lors que les pièces auxquelles la recourante se réfère ont été établies les 22 novembre 2022 et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la décision du 17 octobre 2022, c'est à bon droit que la juridiction cantonale n'en a pas tenu compte dans le cadre de son examen."

                                  Va ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

                                  Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento; quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

                          2.4.  Per costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato, come accennato (cfr. supra consid. 2.3.), deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata, lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti (esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013 consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid. 2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre 2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Basilea Campagna consid. 3.1 e seg.).

                          2.5.  Nella fattispecie in esame, l’insorgente si prevale degli scritti del dr. ______ datati 7 e 11 aprile 2025, prodotti contestualmente alle osservazioni al preavviso del 24 marzo 2025 (cfr. supra consid. 1.4. e infra consid. 2.5.1.), e del rapporto del ______ del 26 agosto 2025 redatto dal dr. ______, prodotto dopo l’emanazione della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.4. in fine ed infra consid. 2.5.2.).

                       2.5.1.  Per quanto concerne lo scritto del 7 aprile 2025 del dr. ______, trattasi di una mera rimostranza del medico curante circa il fatto che l’Ufficio AI non gli ha inviato il formulario “Rapporto medico: integrazione professionale/rendita”, come invece fatto nell’ambito della prima domanda. Tale scritto non contiene alcuna indicazione medica e l’amministrazione ha già spiegato al curante che nell’ambito di una nuova domanda spetta all’assicurato attivarsi producendo nuova documentazione pertinente ed idonea a comprovare una modifica sostanziale dello stato valetudinario rispetto alla precedente valutazione, invitandolo ad agire in tal senso (doc. 149 incarto AI).

                                  Il rapporto dell’11 aprile 2025 presenta il seguente tenore (doc. 151 incarto AI):

"  […] seguo il paziente […] fin dal 2007. Il 22 febbraio 2018 […] ha subito un trauma cranio encefalico con frattura esposta del setto nasale, contusione lombare e cervicale oltre a varie ferite diffuse a seguito di un grave incidente automobilistico. A livello clinico […] presenta un disturbo post traumatico da stress con residui deficit neuro cognitivi (mnestici, attentivi ed esecutivi), precoce affaticabilità, sindrome post traumatica da stress, ipoestesia emivolto sinistro e lieve emisindrome atassica a sinistra.

[…] ha presentato una cervico brachialgia a destra con sindrome cervicale C6 parzialmente deficitaria a destra con alla risonanza magnetica un’ernia discale foraminale C5/6 a destra più che a sinistra con restringimento anche del canale cervicale e contatto e leggera deviazione del midollo in sede paramediana a destra (RM dell’11.2022). Per questa patologia è stato visto sia in neurochirurgia ______ che presso la ______ dove hanno proceduto anche con infiltrazioni con miglioramento solo parziale nel 11.2022 da ripetere prossimamente.

Presenza anche di una lombosciatalgia con spondilosi anteriore L2/L3. Solo grazie ad antiinfiammatori non steroidali e a regolari sedute di fisioterapia a secco e in piscina il paziente riesce a svolgere le attività di casa non pesanti e deve essere aiutato per le attività più pesanti. Vi è poi stata inoltre una frattura composta del primo metatarso del piede destro, problemi allergenici con tendenza allo shock anafilattico (Dr. ______). Per la problematica psicologica/neuropsicologica (grave reazione da stress con insonnia, crisi di panico, difficoltà mnemoniche di concentrazione, difficoltà nell’elocuzione verbale con balbuzie, tremolio generalizzato), il paziente viene seguito presso il servizio ______, Dr. ______ di ______. Dal profilo medicamentoso il paziente assume: Voltaren 75X2, I.M se blocchi acuti, Xanax 0.25, Cipralexx10, Stilnox.

In conclusione sia per le ragioni fisiche che psicologiche e neuropsicologiche non è immaginabile una ripresa dell’attività professionale neppure a tempo parziale nella sua professione di broker assicurativo ma anche in altre professioni. […].”

                                  Si rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto asserito dal (patrocinatore del) ricorrente (cfr. supra consid. 1.5.) e come esplicitamente indicato nella decisione impugnata (doc. 154, pag. 664 incarto AI), il surriferito rapporto del dr. ______ è stato debitamente vagliato dal medico SMR nell’annotazione del 28 luglio 2025 (doc. 153 incarto AI, sottolineature del redattore):

"  […] Il rapporto del curante Dr. med. ______ del 11.04.2025 è una raccolta anamnestica di tutte le patologie di cui risulta sofferente l’A., rispettivamente:

-         Stato dopo trauma cranico con frattura esposta del setto nasale, su incidente automobilistico del 22.02.2018

-         Sindrome cervicale e cervicobrachialgia destra

-         Sindrome lombovertebrale L2-L3

-         Disturbi psichici maggiori.

Si precisa che tutte le diagnosi elencate dal Dr. med. ______ sopra menzionate sono state ampiamente valutate sia tramite perizia pluridisciplinare ______ del 16.01.2023 costituita da:

perizia reumatologica del Dr. med. ______ del 04.04.2022

perizia neurologica del Dr. med. ______ del 01.04.2022

perizia psichiatrica del Dr. med. ______ del 14.03.2022

nonché dal complemento peritale ______ del 21.12.2023 costituito da:

valutazioni reumatologiche del Dr. med. ______ del 08.11.2023 e del 12.12.2023

valutazione neurologica del Dr. med. ______ del 06.12.2023.

  Per cui in assenza di eventuali ricoveri ospedalieri e/o di nuovi certificati di indagini diagnostiche […] (RMI, ecc.), non emergono oggettivi e nuovi elementi medici che giustificano una modifica dello stato di salute […].”

                                  Sicché la censura di violazione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione cade nel vuoto.

                                  Per quanto concerne la diagnosi di sindrome da stress post-traumatico, essa è stata debitamente valutata dal dr. ______, quest’ultimo avendo già sufficientemente motivato le ragioni per cui l’ha esclusa (cfr. doc. 89, pagg. 371, 373, 414 e 424 incarto AI; doc.113, pag. 548 incarto AI). Quo alla sindrome lombovertebrale L2-L3, anch’essa è stata debitamente valutata, il dr. ______ avendola inserita tra le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa, accertamento confermato a più riprese (cfr. doc. 89, pagg. 354, 359, 360, 369, 370, 372, 389, 392-394 incarto AI; doc. 113, pag. 547 e seg. incarto AI; doc. 124, pag. 588 e seg. incarto AI). Stesso discorso per la sindrome cervicale e cervicobrachialgia destra, debitamente valutata dai periti dr. ______ e dr. ______ (cfr. doc. 113, pag. 547 e doc. 124, pagg. 586-590 incarto AI), mentre che lo stato dopo trauma cranico con frattura esposta del setto nasale era stato il punto di partenza dell’analisi peritale.

                                  In sintesi, le patologie indicate dal dr. ______ sono già state valutate dai periti, questi ultimi avendo accertato un’incapacità lavorativa del 20% in ogni attività esclusivamente a motivo della sola affezione psichiatrica. Il curante si è limitato a valutare diversamente la capacità lavorativa residua, ritenendola nulla, senza produrre alcuna nuova refertazione specialistica e senza spiegare neppure per quale motivo le conclusioni peritali degli esperti esterni indipendenti non sarebbero (più) corrette. A quest’ultimo proposito, la perizia pluridisciplinare ed i successivi complementi peritali appaiono rispettosi degli indicatori sanciti dalla giurisprudenza federale (cfr. pro multis STCA 32.2024.82 del 16 aprile 2025 consid. 2.5.).

                                  Inoltre, il curante non ha neppure indicato quali delle diagnosi illustrate hanno un’incidenza sulla capacità lavorativa ed in che misura, concludendo il rapporto con un generico “sia per le ragioni fisiche che psicologiche e neuropsicologiche non è immaginabile una ripresa dell’attività professionale neppure a tempo parziale nella sua professione di broker assicurativo ma anche in altre professioni”.

                                  Va qui rilevato che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Peraltro, in casu il parere discordante è stato espresso da un medico che non è specializzato nelle pertinenti discipline (cfr. supra consid. 1.3.).

                       2.5.2.  Per quanto concerne il rapporto datato 26 agosto 2025 del dr. ______, va evidenziato che esso è stato – incontestatamente – inviato dall’assicurato all’Ufficio AI successivamente all’emanazione della contestata decisione.

                                  Come rettamente rilevato dall’Ufficio AI (VI, p.to 4.), secondo la giurisprudenza federale, esposta al consid. 2.3., una modifica rilevante dev’essere resa verosimile già con la nuova domanda. Nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda.

                                  In concreto, con la nuova domanda di prestazioni l’assicurato non ha né prodotto né prospettato di produrre il citato rapporto e non ha neppure chiesto all’amministrazione di acquisirlo agli atti. Ciò non è avvenuto neppure contestualmente alle osservazioni al preavviso del 24 marzo 2025, di modo che l’amministrazione non poteva attendersi la produzione di ulteriori mezzi di prova e, conformemente al principio di celerità vigente nelle assicurazioni sociali, ha emanato senza indugio la decisione formale. A ben vedere, tale rapporto non è stato neppure prodotto con il ricorso, benché nulla impediva all’insorgente di agire in tal senso.

                                  Ne consegue che, in applicazione della giurisprudenza federale, il rapporto del 26 agosto 2025 del dr. ______ è inconferente ai fini del giudizio.

                                  Ma anche se, per ipotesi di lavoro, si volesse prendere in considerazione tale rapporto, ciò non modificherebbe l’esito della vertenza, poiché in esso il dr. ______ si è limitato a confermare la diagnosi – sconfessata dai periti – di disturbo da stress post-traumatico, ad indicare la terapia farmacologica e a concludere che “il quadro psicopatologico è in ogni caso meritevole di approfondimento ed osservazione nel tempo, con i necessari interventi in caso di modifica clinica”, senza determinarsi sulla (in)capacità lavorativa.

                                  Stante quanto precede, secondo questo Giudice l’Ufficio AI a ragione non è entrato nel merito della domanda del ricorrente. Infatti, l’insorgente, chiamato a dimostrare in sede amministrativa che rispetto all’ultima decisione del 29 gennaio 2024 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una rilevante modifica della sua situazione valetudinaria con incidenza sulla capacità lavorativa.

                          2.6.  Come accennato (cfr. supra consid. 1.5.), l’insorgente chiede che venga ordinata una perizia medica pluridisciplinare, “testi” e l’audizione delle parti.

                                  Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                  In concreto la disamina va limitata ai mezzi di prova prodotti nella procedura avviata a marzo 2025 e terminata con la decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.3. in initio e 1.4.), i quali, come poc’anzi accertato (cfr. supra consid. 2.5.1. e 2.5.2.), non hanno reso verosimile una modifica rilevante ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 OAI (cfr. supra consid. 2.3.).

                          2.7.  Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

                          2.8.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                  Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

                          2.9.  Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                  Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

                                  Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

                                  I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

                                  Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

                                  Nella presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.5.1. e 2.5.2., la presente impugnativa appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso.

                                  In tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

                             3.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti

32.2025.81 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.01.2026 32.2025.81 — Swissrulings