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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2026 32.2025.75

9 marzo 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,017 parole·~50 min·9

Riassunto

Richiesta di una rendita AI respinta sulla base degli accertamenti effettuati dal medico SMR dopo aver interpellato il medico curante specialista in oftalmologia. Raffronto dei redditi

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 32.2025.75   cs

Lugano 9 marzo 2026       

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 settembre 2025 di

RI1, ______ rappr. da: RA1, ______  

contro  

la decisione del 4 luglio 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con decisione del 22 maggio 2018 l’Ufficio AI ha respinto una prima domanda di prestazioni inoltrata da RI1, nata nel 1992, di formazione parrucchiera, poiché il grado d’invalidità era nullo.

                          1.2.  Il 23 marzo 2024 RI1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni dell’AI a causa di una neuropatia ottica familiare bilaterale dalla nascita.

                          1.3.  Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, con decisione del 4 luglio 2025, preavvisata dal progetto del 16 ottobre 2024, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta poiché il grado d’invalidità è del 5%.

                          1.4.  RI1, rappresentata dall’avv. RA1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandando la retrocessione degli atti all’amministrazione affinché proceda con i dovuti accertamenti e riconosca all’interessata il diritto a prestazioni con effetto a far tempo almeno dal marzo 2024 (doc. I).

                                  La ricorrente, che richiama l’intero incarto AI, che chiede una valutazione esterna indipendente e domanda la sua audizione, contesta sia l’aspetto medico, che quello economico.

                          1.5.  Con risposta del 25 settembre 2025, a cui ha allegato l’intero incarto (doc. IV, pag. 5), l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

                          1.6.  Il 10 ottobre 2025 la ricorrente ha prodotto un ulteriore allegato, affermando che il 19 settembre 2025 è nuovamente stata visitata dall’oftalmologo e “sarebbe emerso, oltre alla già osservata neuropatia, anche l’annebbiamento del cristallino, ciò che non era mai stato rilevato prima e causerebbe (…) frequenti giramenti di testa (cfr. fattura del paziente 10.10.2025 relativa alla visita medica del 19.09.2025, doc. E”; doc. VI).

                          1.7.  Con osservazioni del 23 ottobre 2025 (doc. VIII), trasmesse all’assicurata per conoscenza il 28 ottobre 2025 (doc. IX), l’Ufficio AI si è riconfermato nella sua risposta di causa.

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  La ricorrente afferma che dopo le osservazioni del 18 novembre 2024 al progetto di decisione del 16 ottobre 2024, l’Ufficio AI si sarebbe “limitato a richiedere “un ulteriore parere al Dr. med. ______”, di cui però non si è mai ricevuto copia” (doc. I, pag. 3). Egli fa implicitamente valere una violazione del suo diritto di essere sentito.

                                  Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 8C_174/2024 del 10 settembre 2024, consid. 6.4.2, con rinvio a DTF 149 V 156, consid. 6.1; DTF 147 IV 409, consid. 5.3.4 e DTF 146 II 335, consid. 5.1).

                          2.2.  In concreto, la ricorrente afferma che dopo le osservazioni del 18 novembre 2024 al progetto di decisione del 16 ottobre 2024, l’Ufficio AI si sarebbe “limitato a richiedere “un ulteriore parere al Dr. med. ______”, di cui però non si è mai ricevuto copia” (doc. I, pag. 3).

                                  È vero che la presa di posizione del curante non è stata trasmessa alla ricorrente. La medesima è tuttavia stata citata per esteso nella decisione impugnata (doc. B, pag. 3).

                                  L’insorgente ha potuto esprimersi e prendere posizione sulle affermazioni del proprio curante, senza che il suo diritto di essere sentito sia stato violato. Ella ha infatti prodotto un ricorso approfondito e motivato, dove ha fatto valere diffusamente le sue censure.

                                  Inoltre, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto l’intero incarto dell’assicurata (doc. IV, pag. 5). La ricorrente, quando è stata informata dal giudice della facoltà di presentare eventuali altri mezzi di prova dopo lo scambio di allegati non ha chiesto di consultare gli atti, malgrado ne avesse in ogni tempo la facoltà (cfr. STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.4, con rinvio alla STF 8C_231/2009 del 24 novembre 2009, consid. 2).

                                  Ella si è peraltro nuovamente espressa in merito dopo aver ricevuto la risposta di causa dell’amministrazione (doc. VI).

                                  Non vi è pertanto stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentita.

                                  Non va poi dimenticato che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

                                  In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

                                  Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

                                  nel merito

                          2.3.  Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

                          2.4.  Nel caso di specie l’8 aprile 2024 il dr. med. ______, FMH oftalmologia – oftalmochirurgia ha certificato che la ricorrente presenta una neuropatia ottica familiare bilaterale con importanti ripercussioni sulle funzioni visive. Il visus migliore corretto a destra e a sinistra si assesta su 0.3 (doc. 60 incarto AI).

                                  Interpellato in merito, il 9 agosto 2024 il medico curante, dr. med. ______, specialista FMH in chirurgia, ha posto la diagnosi di neuropatia ottica familiare con ipovisione bilaterale ed ha attestato un’inabilità al 100% in tutte le attività. L’interessata presenta “una patologia progressiva passibile di peggioramento in futuro, non esistono terapie specifiche per regredire la nota neuropatia oculare”. Ipovedente da entrambi gli occhi (pag. 243 incarto AI).

                                  Il 14 ottobre 2024 il dr. med. ______, in risposta alle domande dell’Ufficio AI, ribadita la nota diagnosi, ha affermato di non essere a conoscenza dell’evoluzione dell’incapacità lavorativa dell’interessata e che attualmente non esistono cure particolari per questo tipo di malattia (pag. 253 incarto AI). Lo specialista ha affermato che “siamo in presenza di limitazioni delle funzioni visive soprattutto centrali con visus corretto bilaterale a 0.3 parziale. Il campo visivo è risultato abbastanza conservato”. Secondo il dr. med. ______, in “un’attività adeguata, le capacità lavorative potrebbero essere complete”.

                                  Il 15 ottobre 2024 il medico SMR, dr. med. ______, specialista in medicina interna generale, posta la diagnosi di neuropatia ottica familiare bilaterale e allergia al Nickel, eczema alle mani, e poste le limitazioni funzionali di difficoltà nello svolgere lavori di precisione e necessità di pause supplementari, ha stabilito che l’interessata dal mese di febbraio 2014 è inabile al lavoro in maniera completa nella sua attività abituale di parrucchiera, mentre è completamente abile al lavoro in attività confacenti al suo stato di salute (pag. 248-249 incarto AI).

                                  Il 19 novembre 2024, dopo aver ricevuto le osservazioni dell’assicurata al progetto di decisione, cui sono stati in particolare allegati due referti del 25 settembre 2023 e del 17 novembre 2024 del dr. med. ______ ed un referto del 9 settembre 2009 del PD dr. med. ______, il medico SMR ha nuovamente scritto al dr. med. ______, chiedendogli se la ricorrente può svolgere un’attività lavorativa semplice senza necessità di una buona acuità visiva in misura completa o parziale e se ritiene indicata una valutazione peritale per stabilire la capacità lavorativa residua dell’interessata (pag. 261 incarto AI).

                                  Il 7 gennaio 2025 il dr. med. ______ ha affermato che “l’eventuale attività lavorativa potrebbe essere effettuata in misura completa. Dovrebbe essere un’attività che non necessita di precisione visiva. Vedrei ad esempio le seguenti attività:

                                  Attività di pulizie (non precise, grossolane)

                                  Attività di centralinista (con programma di ingrandimento al PC) Attività di venditrice in qualsiasi settore, con mezzi ottici ausiliari di ingrandimento adeguati

                                  Massaggiatrice/fisioterapia (ciò imporrebbe però una nuova formazione)

                                  Qualsiasi attività dove una visione precisa delle cose non sia essenziale

                                  La capacità lavorativa residua dipende dunque molto dall’attività. Ci sono attività che non sono più esigibili, ma altre lo sono in modo completo” (pag. 281 incarto AI).

                                  Il 9 gennaio 2025 il medico SMR, dr. med. ______, ha confermato il suo rapporto del 15 ottobre 2024 (pag. 283 incarto AI).

                                  Il 4 luglio 2025 il consulente AI ha affermato che il 30 aprile 2025 vi è stato un colloquio con la ricorrente, la quale il 1° luglio 2025 ha comunicato che “purtroppo a seguito di problemi di salute con un figlio, rinuncia ad eventuali nostri provvedimenti professionali atti a reintegrarla nel mondo del lavoro primario. Farà richiesta di un “aiuto al collocamento” solo quando i problemi del figlio saranno risolti” (pag. 302 incarto AI).

                                  Per quanto concerne le attività esigibili, il consulente ha affermato che potrebbero entrare in considerazione:

                                  callcenter agent (vendita o consulenza online)

                                  piccoli lavori di trascrizione di audio-report (es. medici) con ev. supporto per persone con problemi alla vista (es. schema adeguato)

                                  ricezionista

                                  inserimento dati

                                  vendita online

                                  Il consulente ha aggiunto che non è stato possibile valutare queste attività con degli stages poiché la ricorrente ha rinunciato ai provvedimenti.

                                  Dal punto di vista puramente medico-teorico ella è reintegrabile nella misura del 100% in attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali e dei suoi problemi di vista (pag. 302 incarto AI).

                          2.5.  Per quanto concerne l’aspetto medico, va rammentato che per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                  Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                  Le perizie affidate dagli organi dell’amministrazione, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                          2.6.  In concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, deve confermare le conclusioni della valutazione del medico SMR, dr. med. ______.

                                  Il medico SMR ha infatti esaminato accuratamente tutta la documentazione medica agli atti, ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla ricorrente e, dopo aver interpellato il medico curante, dr. med. ______, specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, anche sulla base delle risposte da lui fornite, ha accertato che l’insorgente in un’attività adatta, con le limitazioni funzionali descritte nel rapporto finale del 15 ottobre 2024 (difficoltà nello svolgere lavori di precisione e necessità di pause supplementari), è abile al 100%.

                                  La conclusione cui è giunto il dr. med. ______ collima con quanto constatato dal medico curante, il quale, il 7 gennaio 2025 ha confermato che l’interessata può svolgere un’attività adatta in misura completa ed ha descritto alcune attività da lei esigibili (pag. 281 incarto AI: “l’eventuale attività lavorativa potrebbe essere effettuata in misura completa. Dovrebbe essere un’attività che non necessita di precisione visiva. Vedrei ad esempio le seguenti attività: Attività di pulizie (non precise, grossolane)

                                  Attività di centralinista (con programma di ingrandimento al PC) Attività di venditrice in qualsiasi settore, con mezzi ottici ausiliari di ingrandimento adeguati Massaggiatrice/fisioterapia (ciò imporrebbe però una nuova formazione) Qualsiasi attività dove una visione precisa delle cose non sia essenziale

                                  La capacità lavorativa residua dipende dunque molto dall’attività. Ci sono attività che non sono più esigibili, ma altre lo sono in modo completo”).

A proposito del medico SMR il TCA ricorda che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.

                                  I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

                                  Una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”) senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

In concreto non vi è stata alcuna violazione da parte dell’Ufficio AI del principio inquisitorio.

A questo proposito, in DTF 145 V 90, al consid. 3.2 il Tribunale federale ha ribadito che nell’ambito delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti devono essere accertato d’ufficio dall’autorità (art. 43 LPGA). Tuttavia, questa regola non è assoluta. La sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare. Ciò implica l’obbligo per la parte di produrre, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto, le prove atte a comprovare i fatti invocati, ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve sopportare le conseguenze dell’assenza di prove

                                  In concreto, la ricorrente, nelle more processuali, non ha apportato alcuna documentazione medica specialistica atta a sovvertire le conclusioni del medico SMR, dr. med. ______ e del medico curante, dr. med. ______, specialista proprio nell’ambito qui in discussione (FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia).

                                  L’unico nuovo documento prodotto in sede processuale consiste in una fattura del 10 ottobre 2025, relativa ad una visita presso il dr. med. ______ del 19 settembre 2025, priva di qualsiasi indicazione medica e senza che venga attestata una qualche incapacità lavorativa (doc. E). La circostanza che dalla visita “sarebbe emerso, oltre alla già osservata neuropatia, anche l’annebbiamento del cristallino, ciò che non era mai stato rilevato prima e causerebbe (…) frequenti giramenti di testa” (doc. VI), non è del resto d’aiuto alla ricorrente e non va preso in considerazione nella presente procedura.

                                  Infatti, di principio è la data della decisione impugnata (in concreto il 4 luglio 2025) che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.

                                  Un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’interessata, peraltro qui non comprovato, accertato successivamente al 4 luglio 2025, va pertanto semmai fatto valere tramite una nuova domanda.

                                  Nella misura in cui l’assicurata non ha presentato atti medici che possano sollevare anche solo un minimo dubbio circa le conclusioni del medico SMR, le quali, al contrario, sono supportate dalle valutazioni dello stesso medico curante specialista in oftalmologia, non vi è alcun motivo per ritenere che l’Ufficio AI non abbia valutato accuratamente l’intera fattispecie e che sia necessario procedere con una perizia medica indipendente come auspicato dall’interessata.

                                  In queste condizioni occorre concludere che l’insorgente, completamente inabile al lavoro dal mese di febbraio 2014 nella precedente attività di parrucchiera, può svolgere al 100% un’attività adatta al suo stato di salute con le limitazioni poste dal medico SMR (in particolare: nessun lavoro di precisione e necessità di pause supplementari).

                          2.7.  Per quanto concerne le attività esigibili dall’insorgente, va rammentato che compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                  Ciò è proprio quanto avvenuto in concreto, dove il consulente, il 4 luglio 2025, ha elencato le professioni esigibili (pag. 297 incarto AI):

callcenter agent (vendita o consulenza online)

piccoli lavori di trascrizione di audio-report (es. medici) con ev. supporto per persone con problemi alla vista (es. schema adeguato)

ricezionista

inserimento dati

vendita online

                                  All’assicurata può pertanto essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

                                    Occorre ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

                                  Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

                                  Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

                                  In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, quali quelle descritte dal consulente in integrazione (Callcenter agent [vendita o consulenza online], piccoli lavori di trascrizione di audio-report [es. medici] con ev. supporto per persone con problemi alla vista [es. schema adeguato], ricezionista, inserimento dati, vendita online), che la ricorrente nonostante i disturbi che la interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).

                                  L’Ufficio AI ha del resto rilevato che per favorire la sua reintegrazione nel mercato del lavoro primario, l’assicurata può essere sostenuta con un aiuto al collocamento.

                                  Quanto alla circostanza secondo cui l’insorgente non avrebbe rinunciato a provvedimenti professionali, basti qui citare l’email del 30 giugno 2025, dove l’interessata chiede espressamente di bloccare la pratica e riprenderla in seguito se sarà possibile riprenderla con serenità (doc. 96 incarto AI: “[…] Questo mi ha suscitato dispiacere sul fatto di avere l’occasione di intraprendere un percorso, ma sentirmi molto limitata e in difficoltà con il pensare, sia a mio figlio che al mio percorso e non riuscire a conciliare questi due impegni. Lei mi consigliava, di comunicarti questo nuovo cambiamento, se possibile bloccare la pratica e riprenderla inseguito, se sarà possibile riprenderla con serenità”).

                                  Alla luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le valutazioni del consulente in integrazione professionale che ha riassunto la formazione della ricorrente e, preso atto della documentazione medica, ha indicato le professioni esigibili dall’interessata.

                          2.8.  La ricorrente contesta genericamente anche il raffronto dei redditi.

                                  Per quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato che l’art. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:

                                  a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

                                  b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

                                  Secondo l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.

                                  Ai sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

                                  Per l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.

                          2.9.  Per quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

                                  Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.

                                  Secondo l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.

                                  L’art. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.

                                  In concreto, l’Ufficio AI, ritenuto che l’insorgente ha cessato l’attività appresa di parrucchiera nel corso del 2012 a causa di un danno alla salute (allergia al Nickel e eczema alle mani) e che la successiva attività di commessa è stata svolta fino al 2019 e poi solo per un mese, presso la ______, dal 18 settembre 2023 al 12 ottobre 2023, perché è stata licenziata durante il periodo di prova ritenuto che le prestazioni non corrispondevano alle aspettative (cfr. pag. 301 e 231 incarto AI), ha fatto capo alle tabelle statistiche prendendo in considerazione la categoria 96 (altre attività di servizi personali), livello 2 (attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti).

                                  Partendo dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per la categoria 96, livello 2, 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 49’524.- (fr. 4’127 X 12 mesi). 

                                  Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,8 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a fr. 51’752.58 (fr. 49’524 : 40 x 41,8), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                                  Aggiornando tale dato al 2024, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile, il reddito da invalido raggiunge i fr. 54'945.82 (51’752.58: 94 X 99.8; [cfr. Tabella T1.2.20, indice dei salari nominali Donne, 2021-2024]).

                                  Il reddito da valida così calcolato è maggiormente favorevole all’assicurata rispetto al valore dell’ultimo stipendio conseguito lavorando alla ______, pari a fr. 54'280.70 (fr. 43'424.55 per un’attività all’80% [cfr. pag. 231]).

                        2.10.  Circa il reddito che l’interessata avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalida), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).

                                  Per l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

                                  Secondo l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

                                  L’art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

                                  Secondo la giurisprudenza federale, antecedente alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                  L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                  Il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6 con cui la Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5).

                                  Con sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, pubblicata in DTF 150 V 410, il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale federale in materia applicata finora.

                                  Tornando al caso di specie, per il reddito da invalida occorre prendere in considerazione il salario lordo mediamente percepito dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) evinto dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage_skill_level (salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. anche DTF 142 V 178), dalla quale risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per attività semplici e ripetitive per 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 52’404.- (fr. 4’367 X 12 mesi). 

                                  Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a fr. 54'631.17 (fr. 52’404 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                                  Aggiornando tale dato al 2024, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile, il reddito da invalido raggiunge i fr. 57'001.75 (54'631.17: 101.4 X 105.8; [cfr. Tabella T1.2.20, indice dei salari nominali Donne, 2021-2024]).

                                  L’Ufficio AI ha in seguito applicato la deduzione generalizzata del 10% quale correttivo per i salari statistici troppo elevati giusta l’art. 26 bis cpv. 3 OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, per un salario da invalido pari a fr. 51'301.57.

                                  In proposito, in una sentenza 35.2004.86 del 30 luglio 2025, in materia di assicurazione contro gli infortuni, questa Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Abbondanzialmente, va comunque rilevato che, nella DTF 150 V 410, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità, interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto conto dell’art. 16 LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e teleologici, il TF ha stabilito che l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, non rispetta la volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto federale.

In quella fattispecie, in cui il tribunale cantonale aveva determinato un tasso d’invalidità del 59% operando sul reddito statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle direttive dell’attuale giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la Corte federale ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e della loro ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di un’alternativa disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.

In questo modo, sempre secondo il TF, l’art. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.

In particolare, l’Alta Corte ha chiarito che i materiali legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la volontà del legislatore formale è quella che si tenga conto essenzialmente della precedente giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410). D’altro canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a disposizione dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e parallelismo dei redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via: invece di una riduzione da accordare in base a una moltitudine di criteri o di caratteristiche differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico né addizionata in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e meglio una “deduzione per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e limitata al 10% (cfr. art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023). Ciò costituisce una restrizione considerevole per rapporto al ventaglio utilizzato in precedenza, esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V 75 consid. 5a/cc (cfr. consid. 9.4.3).

Infine, la Corte federale ha precisato che gli sforzi volti a ottenere un risultato il più possibile concreto nella valutazione dell’invalidità in funzione del caso di specie, quali quelli che si riflettono nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA (cfr. DTF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2 e 4.2.1; 135 V 297 consid. 5.2), non sono stati ristretti dalla recente revisione della LAI. Parimenti, la necessità di fattori di correzione, confermata dal legislatore formale e alla base della precedente giurisprudenza, non viene rimessa in discussione. Ciò si spiega con il fatto che i valori centrali previsti nelle statistiche salariali non possono essere utilizzati tali e quali come reddito da invalido, ovvero senza correzione e senza tenere conto delle circostanze concrete del caso di specie. Ciò è quanto conferma l’adeguamento dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377 del 6 aprile 2022 (cfr. consid. 10.2).

Nella lettera circolare AI n. 445 del 26 agosto 2024, l’UFAS ha espresso l’opinione secondo la quale la DTF 150 V 410, non avrebbe nessuna incidenza sulle rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio 2024, siccome la Corte federale si è pronunciata soltanto a proposito dell’art. 26bis cpv. 3 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023. A suo avviso, pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2024 varrebbe unicamente la nuova riduzione forfettaria del 10%, eventualmente in relazione con la precedente riduzione del 10% per attività a tempo parziale (20% in totale).

Secondo questo Tribunale, nonostante la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, l’art. 26bis cpv. 3 OAI continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale quella definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.

Nella misura in cui stabilisce che dal 1° gennaio 2024 le decurtazioni applicabili sul reddito statistico da invalido sarebbero quelle esaustivamente (“Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”) previste dalla norma d’ordinanza appena menzionata, ovvero una deduzione forfettaria del 10% e, eventualmente, in caso di attività a tempo parziale del 50% o inferiore, una ulteriore del 10%, anche la direttiva dell’UFAS appena citata non rispetta il diritto federale ed è di conseguenza inapplicabile (circa il valore di una direttiva amministrativa per il giudice delle assicurazioni sociali, cfr., tra le tante, DTF 147 V 79 consid. 7.3.2; 144 V 195; 138 V 50 consid. 4.1; 137 V 434 consid. 4.2; 133 V 169 consid. 10.1).

In questo senso, il TCA constata che, rispetto alla versione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI in vigore sino al 31 dicembre 2023 (la quale contemplava unicamente una deduzione del 10% per attività lucrativa a tempo parziale), con quella entrata in vigore il 1° gennaio 2024 l’autore dell’ordinanza si è di fatto limitato a introdurre una riduzione supplementare del 10% volta a correggere una distorsione insita nella determinazione del reddito da invalido in base ai valori centrali delle tabelle RSS, applicabile dunque a prescindere dalle circostanze concrete del caso di specie. È pertanto evidente che, una volta ancora, non si è tenuto conto appieno della precedente giurisprudenza federale riguardante la valutazione dell’invalidità, e ciò contrariamente alla volontà del legislatore formale risultante dall’interpretazione della norma di delega di cui all’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI (cfr. DTF 150 V 410 consid. 9.4.2).

Anche da questo punto di vista, appare opportuno, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro ponderazione, continuare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.

La conclusione alla quale è appena pervenuto il TCA è peraltro condivisa anche dalla dottrina.

In un articolo pubblicato in: SZS/RSAS 3/2025, p. 161 ss., Michael E. Meier si è infatti pronunciato segnatamente nei seguenti termini:

(…).

Der Elefant im Raum ist nun die Frage, wie sich der vorliegende Leitentscheid [si tratta della DTF 150 V 410, n.d.r.] auf die Anwendung von Tabellenlohnabzügen ab dem 1. Januar 2024 auswirkt. Das BSV vertritt im Rundschreiben Nr. 445 vom 26. August 2024 nicht unerwartet die Ansicht, dass der Entscheid keine Auswirkungen auf Rentenansprüche ab dem 1. Januar 2024 zeitige, da sich das Bundesgericht nur zu Art. 26bis Abs. 3 IVV in der Fassung bis zum 31. Dezember 2023 geäussert habe. Ab dem 1. Januar 2024 gelte sodann einzig der neue 10%-Pauschalabzug (neugefasster Art. 26bis Abs. 3 IVV), allenfalls in Verbindung mit dem bisherigen 10%-Abzug für Teilzeittätigkeit (total 20%). So simpel erscheint uns die Sache freilich nicht.

Nimmt man den Willen des Gesetzgebers zum Prüfmassstab, ob die Delegation in Art. 28a cpv. 1 IVG nun rechtskonform umgesetzt wurde, ist der Pauschalabzug von 10% eine ebenso ungenügende Lösung wie die als rechtswidrig gerügte ursprüngliche Streichung sämtlicher Abzüge. National- und Ständerat haben dem Bundesrat mit der Motion Nr. 22.3377 (erneut) unmissverständlich aufgezeigt, dass ein dringlicher Handlungsbedarf in Form von für die Invaliditätsbemessung adaptierten Lohntabellen bestehe. Auch das Bundesgericht berief sich mehrfach darauf, dass “mangels verfügbarer Alternative in Form berichtigter Tabellenlöhne” weiterhin Tabellenlohnabzüge notwendig seien. Offenbar zeichnen Legislative und Judikative bei der Invaliditätsbemessung damit einen Weg vor, den die Exekutive partout nicht zu gehen bereit ist. (…)”

Queste sono invece le considerazioni espresse in proposito da Nathalie Lang:

(…).

Der seit 1.1.2024 geltende Pauschalabzug führt zwar zu einer realitätsnäheren Bemessungsgrundlage und einer gewissen Besserstellung der Versicherten. Dennoch ist aber davon auszugehen, dass mit der Abschaffung eines zusätzlichen leidensbedingten Abzugs dem Willen des Gesetzgebers nicht nachgekommen wurde. Denn mit der Delegationsbestimmung von Art. 28a Abs. 1 IVG wurde der Bundesrat beauftragt, die in der Rechtsprechung definierte Praxis zum Validen- und Invalideneinkommen zu regeln und die ebenfalls von der Rechtsprechung entwickelten Korrekturen vorzunehmen (z.B. welche Kriterien für einen leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in welcher Höhe ein entsprechender Abzug erfolgen soll) (BBl 2017 2668). Die Gewährung eines Pauschalabzugs von 10% bzw. 20% bei Teilzeitbeschäftigen von 50% und weniger kann daher nicht abschliessend sein, weil sie letztendlich gegenüber der bisherigen Praxis restriktiver wäre. Es ist daher zu erwarten, dass auch ab 1.1.2024 neben dem Pauschalabzug ein leidensbedingter Abzug möglich ist, falls es im Einzelfall gerechtfertigt ist. Insb. die Kriterien des Alters, der Dauer der Betriebszugehörigkeit, der Nationalität sowie der Aufenthaltskategorie finden im Pauschalabzug keine Berücksichtigung und fliessen auch nicht in die Beurteilung der medizinisch-theoretischen Leistungsfähigkeit. Das Bundesgericht erkannte zu Recht die überragende Bedeutung des leidensbedingten Abzugs als Instrument für eine möglichst konkrete Festlegung des Invalideneinkommens (BGE 148 V 174 E. 9.2.2; 142 V 178 E. 2.5.7; 139 V 592 E. 2.3). Das heisst, dass auch bei der Anwendung von Tabellenlöhnen eine möglichst realitätsgerechte Bestimmung des Invalideneinkommens im Vordergrund steht. Es sollte deshalb bei Vorliegen von konkreten Umständen neben dem Pauschalabzug auch ein zusätzlicher Abzug in Form eines leidensbedingten Abzugs möglich sein (gl. M. Meier/Gächter, 11 ff.).”

(Basler Kommentar ATSG – Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 85)

                                  In una sentenza 9C_188/2025 del 31 luglio 2025 il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro ponderazione, sia opportuno, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, continuare ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale e, quindi, procedere se del caso ad ulteriori decurtazioni sul reddito statistico da invalido a titolo di deduzione per circostanze personali:

" 8.4. Was das Invalideneinkommen 2024 anbelangt, so bringt die Beschwerdeführerin vor, auch die seit dem 1. Januar 2024 geltende Regelung von Art. 26 bis Abs. 3 IVV sei gesetzeswidrig resp. zu restriktiv, weshalb die Rechtsprechung von BGE 150 V 410 E. 10.6 darauf ebenfalls anwendbar sei. Wie es sich verhält, kann offenbleiben. Auch wenn der Beschwerdeführerin beigepflichtet werden wollte, leuchtet nicht ein, weshalb zum in der Verordnungsbestimmung vorgegebenen Pauschalabzug von 10 resp. 20 % zusätzlich ein weiterer Abzug von bis zu 25 % gewährt werden müsste. Laut BGE 150 V 410 E. 10.6 ist nur insoweit, als über den durch die Verordnungsbestimmung vorgegebenen Rahmen (pauschalisierter Abzug) hinaus Bedarf an weitergehender Korrektur besteht, ergänzend auf die bisherigen Rechtsprechungsgrundsätze zum Abzug vom Tabellenlohn zurückzugreifen. Nach diesen Grundsätzen, die durch BGE 150 V 410 nicht geändert wurden, ist der Tabellenlohnabzug nach den Umständen im Einzelfall gesamthaft zu schätzen; zudem darf er höchstens 25 % betragen (vgl. BGE 126 V 75 E. 5b/bb und cc). Auch im Zusammenhang mit dem Invalideneinkommen 2024 resp. mit der Höhe des Tabellenlohnabzugs von 10 % ist eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung weder geltend gemacht noch ersichtlich, weshalb ebenfalls kein Bedarf an weitergehender Korrektur besteht." (consid. 8.4.)

                                  In quell’occasione l’Alta Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso di un’assicurata, attiva professionalmente a tempo parziale e per il resto casalinga, giudicata abile in misura del 60% in ogni attività con un conseguente grado d’invalidità dal 1° gennaio 2024 del 39%, ha ritenuto che l’amministrazione non aveva abusato del suo potere d’apprezzamento applicando (solo) la riduzione del 10% sul salario statistico da invalida prevista dall’art. 26bis cpv. 3 OAI.

                                  In concreto, sulla base delle considerazioni sviluppate dal TCA nella sentenza 35.2024.86 del 30 luglio 2025, per quanto riguarda il calcolo del grado d’invalidità al 1° gennaio 2024, si pone quindi la questione di sapere se, oltre alla riduzione del 10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3 OAI, il reddito statistico da invalido debba essere ulteriormente decurtato a titolo di deduzione per circostanze personali.

                                  Ora, richiamata anche la giurisprudenza federale secondo cui il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 71, 132 V 393, 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. consid. 2.2), questa Corte ritiene che l’amministrazione in sede di determinazione del grado d’invalidità mediante confronto dei redditi non ha abusato del proprio potere d’apprezzamento.

                                  In effetti la ricorrente è abile al 100% in attività adeguate ed in sede di valutazione il medico SMR ha precisato che l’assicurata doveva rispettare i limiti funzionali seguenti: nessun lavoro di precisione e necessità di pause supplementari.

                                  Il consulente in integrazione professionale, alla luce delle conclusioni del medico SMR, ha stabilito che esistono tutta una serie di attività adeguate allo stato di salute, descritte nella presa di posizione del 4 luglio 2025 (cfr. consid. 2.7).

                                  Data quindi l’esistenza di un ventaglio sufficiente di attività semplici e leggere che l’assicurata potrebbe svolgere nella misura del 100% e nel rispetto di tali limitazioni, a ragione l’amministrazione ha concluso escludendo l’applicazione di particolari riduzioni sul reddito ipotetico da invalido, oltre a quella del 10%.

                                  Raffrontando quindi il salario da valida di fr. 54'945.82 con quello da invalida di fr. 51'301.57, si ottiene un grado d’invalidità del 6,6%, arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121) al 7%, che non dà diritto ad alcuna rendita (art. 28b cpv. 2 LAI).

                        2.11.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata merita conferma.

                        2.12.  Con il proprio ricorso l’assicurata richiama l’incarto AI, suo e di suo padre che ha ottenuto un assegno per grandi invalidi per la medesima patologia agli occhi, chiede una valutazione esterna indipendente e domanda la sua audizione.

                                  L’incarto AI della ricorrente è stato prodotto con la risposta di causa (cfr. doc. IV, pag. 5, cfr. anche consid. 2.1 e 2.2).

                                  Il TCA rinuncia invece ad acquisire anche l’incarto del padre dell’insorgente, ritenuto che oggetto della presente procedura è unicamente l’eventuale diritto a prestazioni in favore di RI1 e la circostanza che suo padre, più anziano, sarebbe stato posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi per la medesima patologia non incide circa il diritto ad una rendita d’invalidità o ad altre prestazioni per sua figlia alla luce di quanto esposto nei precedenti considerandi.

                                  Per quanto concerne la richiesta di allestire una perizia indipendente, il TCA, ai consid. 2.6-2.7 ha già ampiamente indicato le ragioni per le quali, in presenza di una documentazione medica specialistica univoca secondo la quale l’interessata è completamente abile al lavoro in attività adatta con le limitazioni poste dal medico SMR, l’Ufficio AI non è tenuto a procedere con ulteriori accertamenti.

                                  Infine, relativamente alla richiesta di una sua audizione, va rammentato che ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                  Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

                                  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 9C_551/2023 del 28 marzo 2024 = SVR 2024 BVG Nr. 30 pag. 104; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                  L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

                                  In proposito cfr. pure STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

                                  Nel caso di specie la ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato quali prove “Audizione di RI1” (doc. I, pag. 6).

                                  L’insorgente, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

                                  Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

                                  Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                  Nella presente evenienza, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

                                  Si prescinde, pertanto, dal sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).

                        2.13.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico della ricorrente.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

32.2025.75 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2026 32.2025.75 — Swissrulings