Raccomandata
Incarto n. 32.2025.68 cs
Lugano 2 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2025 di
RI1, _______ rappr. da: avv. RA1, _______
contro
la decisione del 20 giugno 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. _______, nata nel 2008, a causa di un grave ritardo dello sviluppo psicomotorio e dell’interazione sociale, è stata posta al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado elevato dell’AI (AGI) e di un supplemento per cure intensive (SCI) di 8 ore. Le prestazioni sono versate su presentazione di una fatturazione trimestrale per le notti passate a domicilio (mentre i pernottamenti in istituto non danno diritto al versamento degli importi).
1.2. Con sentenza del 4 marzo 2020 della Pretura di _______ i genitori di _______ sono stati autorizzati a vivere separati e l’affidamento per la cura e l’educazione delle 3 figlie, inclusa _______, è stato attribuito alla madre.
Le relazioni personali del padre con la figlia sono state disciplinate in due domeniche al mese e due settimane di vacanze all’anno.
1.3. Con sentenza del 14 febbraio 2023 la Pretura di _______ ha dichiarato il divorzio dei genitori di _______, omologando la convenzione sugli effetti accessori del divorzio. L’affidamento per cura ed educazione di _______ è stato attribuito alla madre, è stato deciso l’esercizio congiunto dell’autorità parentale, è stato disciplinato il diritto del padre alle relazioni personali (_______ può stare con il padre durante l’anno scolastico un weekend al mese, da venerdì sera a domenica sera; durante le vacanze scolastiche un weekend ogni 15 giorni, da venerdì sera a domenica sera; durante le vacanze una settimana con tutte e tre le figlie e una settimana con _______) e l’obbligo del padre al versamento dei contributi alimentari per le figlie.
1.4. Il 16 febbraio 2023 il padre, RI1 _______, ha trasmesso la sentenza di divorzio all’Ufficio AI ed ha chiesto il versamento dell’assegno per grandi invalidi e del supplemento per le cure intensive per le notti trascorse dalla figlia presso il suo domicilio, presentando fatture trimestrali per l’anno 2022, relative a luglio-settembre e ottobre-dicembre (doc. A5-A6). Il 17 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha informato il padre che le fatture erano già state rimborsate alla madre e che per il futuro andavano indicate le notti trascorse da un genitore e dall’altro separatamente tramite formulari (doc. A7).
1.5. Il 29 marzo 2023, l’avv. _______, in rappresentanza della madre, ha avvertito l’Ufficio AI del divorzio, trasmettendo copia della sentenza e sottolineando che le figlie erano domiciliate ed affidate per cura ed educazione alla madre, che quest’ultima, in quanto genitore affidatario, era la destinataria delle prestazioni quali rendita, assegno o altro aiuto finanziario elargito a favore delle minori. La madre ha continuato a presentare le fatturazioni trimestrali per tutte le notti passate da _______ a casa, incluse quelle passate dal padre.
1.6. In seguito, entrambi i genitori hanno presentato trimestralmente le fatture per l’assegno per grandi invalidi e per il supplemento per cure intensive, il padre per le notti passate da _______ presso il suo domicilio e la madre per tutte le notti passate dalla figlia a casa, inclusi i pernottamenti presso il padre.
L’Ufficio AI ha versato le prestazioni per _______ fatturate dalla madre, da luglio 2023 a marzo 2024 ed ha dato seguito alla richiesta di rimborso delle fatture trimestrali presentate dal padre, nella seguente misura:
fr. 3'234 per 22 notti da luglio a settembre 2023;
fr. 1'617 per 11 notti da ottobre a dicembre 2023;
fr. 1'176 per 8 notti da gennaio a marzo 2024.
1.7. Dopo aver rilevato che la madre ha fatturato tutte le notti passate da _______ al domicilio (di lei o del padre), mentre il padre ha fatturato quelle relative al diritto di visita, il 17 aprile 2024 ed il 5 giugno 2024 l’Ufficio AI ha chiesto chiarimenti ai genitori.
1.8. Accertato che tra i genitori non era possibile trovare un accordo e richiesto un parere all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), il 25 ottobre 2024 l’Ufficio AI ha informato i genitori di non avere la competenza per decidere in merito alla ripartizione delle prestazioni dell’AI dovute alla loro figlia. Compito dell’UAI è il versamento dell’intero importo a favore dell’assicurata (domiciliata presso la madre, genitore affidatario) e in assenza di un accordo sottoscritto tra i genitori in merito alla modalità di ripartizione, gli stessi avrebbero dovuto ricorrere al giudice civile per la modifica dell’accordo di divorzio e degli effetti accessori del divorzio. L’amministrazione ha inoltre affermato di aver versato delle prestazioni in troppo che sarebbero state richieste in restituzione, indicando una suddivisione dell’importo da rimborsare tra i genitori, debitori solidali.
1.9. Dopo che il padre ha chiesto l’emanazione di una decisione formale, trasmettendo le fatture per i trimestri successivi, con progetto di decisione del 6 marzo 2025, confermato dalla decisione del 20 giugno 2025, l’Ufficio AI ha stabilito che continuerà a versare le prestazioni dovute dell’assegno per grandi invalidi e il supplemento per cure intensive in favore di _______ alla madre, su presentazione della fatturazione trimestrale. L’ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta del padre di riconoscergli il versamento delle prestazioni dell’assegno per grandi invalidi e del supplemento per cure intensive “per le notti passate da _______ presso la sua dimora e invita il richiedente a formulare la richiesta dinanzi alle autorità competenti (giudice civile)”. Infine ha stabilito che l’importo indebitamente versato per le prestazioni dell’assegno per grandi invalidi e del supplemento per cure intensive dall’UAI di complessivi fr. 6'117 è chiesto in restituzione al padre.
L’amministrazione ha in particolare affermato:
" (…) Osservato che la madre gestisce tutte le prestazioni dell’AI (tra cui anche il contributo di assistenza), che sa quando la figlia pernotta in istituto, che dalla separazione ha l’affidamento della figlia per le cure ed educazione ed è sempre stata lei a presentare le fatturazioni dell’AGI e SCI, che la sentenza della Pretura non dispone una regolamentazione diversa sulla gestione delle prestazioni dell’AI percepite da _______, considerata l’assenza di un accordo sottoscritto da entrambi i genitori riguardante la fattispecie, l’Ufficio AI continuerà a versare gli importi dovuti per _______ alla madre su presentazione della fatturazione trimestrale.
Sono salve disposizioni diverse future imposte dal giudice civile o da altra autorità competente alle quali l’Ufficio AI dovrà dare seguito.
L’ufficio AI è liberato dai suoi obblighi con il pagamento dell’intero importo della prestazione effettuato a favore di _______ tramite la madre, titolare dell’autorità parentale e dell’affidamento della figlia.
2.2. In applicazione dell’art. 35 cpv. 3 LPGA l’assicuratore che si reputa incompetente prende una decisione di non entrata nel merito qualora una parte ne affermi la competenza.
L’Ufficio AI non può entrare nel merito della richiesta formulata dal signor RI1 di riconoscergli le notti trascorse dalla figlia presso la sua dimora e di versargli il conseguente importo dell’AGI e SCI come da fatturazione prodotta, dovendo essere il giudice civile a chinarsi sulla questione nell’ambito delle sue competenze in merito agli effetti accessori al divorzio.
Qualora una decisione del giudice civile determinasse una diversa suddivisione del versamento per le prestazioni dovute, l’Ufficio AI darà seguito al nuovo assetto stabilito.
(…).
Nello specifico l’Ufficio AI ha versato le prestazioni dell’AGI e SCI per le notti indicate al punto 1.4 sia alla madre, che ha indicato nelle fatturazioni tutte le notti passate a domicilio di _______ incluse quelle trascorse dal padre, sia al padre per i pernottamenti fatturati, già inclusi nelle fatturazioni della madre.
Al momento dei versamenti eseguiti l’Ufficio AI non ha verificato l’aspetto di chi potesse fatturare e ricevere gli importi versati a favore di _______, dando seguito alle fatture di entrambi i genitori e accorgendosi solo in un secondo tempo del duplice pagamento eseguito per le medesime notti.
Ritenuta la valutazione resa in merito alla fatturazione e al versamento dell’AGI e SCI a favore di _______ per il tramite della madre, ritenuto che il padre ha erroneamente ricevuto un importo non dovuto in assenza di diversa disposizione del giudice civile o accordo tra le parti sottoscritto da entrambi i genitori, lo scrivente Ufficio AI chiede il rimborso dell’intera somma versata indebitamente di fr. 6'117.- al signor RI1.” (doc. A1)
1.10. RI1 _______, rappresentato dall’avv. RA1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone la riforma nel senso che gli importi pagati alla madre per le notti trascorse dalla figlia _______ in famiglia a casa del padre sono richieste in restituzione solo alla madre.
In via subordinata, il ricorrente chiede il condono della restituzione.
Egli domanda inoltre la conferma del diritto per ogni genitore di chiedere le prestazioni AGI e SCI in modo autonomo, compilando i rispettivi formulari e fornendo indicazioni esatte sul pernottamento della figlia _______. È confermato il diritto del padre a ricevere le prestazioni non ancora ricevute nel 2023 del 1° e 2° trimestre per totali 1'764, dell’anno 2024 dal 2° al 4° trimestre per totali fr. 4'998 e per l’anno 2025 per il 1° e 2° trimestre per totali fr. 2'719.60.
Contestualmente chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Nel merito il ricorrente, riassunta la fattispecie, ha contestato la decisione impugnata sia per quanto concerne il principio della restituzione che per l’importo, semmai, da restituire (fr. 6'027 in luogo di fr. 6'117). Egli cita la DTF 149 III 297, che secondo l’UAI non modifica l’esito della procedura, e sostiene che secondo la giurisprudenza federale i contributi vanno versati al genitore che si occupa personalmente del figlio disabile e sono destinati alle spese supplementari che la disabilità comporta sia al mattino che la sera, la notte, il fine settimana le vacanze, eccetera così che il genitore che se ne occupa può farsi aiutare da terzi. Nel suo primo scritto del 16 febbraio 2023 l’interessato aveva proprio descritto la realtà di questa situazione. Del resto anche gli scritti iniziali dell’UAI, i pagamenti successivi e l’informazione inizialmente data dall’UFAS indicano che anche per l’Ufficio AI queste prestazioni erano di spettanza del genitore che aveva trascorso la notte con la figlia. Quando _______ si trova con il padre, è quest’ultimo che si occupa solo e personalmente di tutte le sue necessità. Con le prestazioni AGI e SCI anche il padre potrebbe pagare prestazioni di terzi. Se la figlia trascorre la notte dal padre, solo quest’ultimo deve aver diritto alle prestazioni, poiché la madre non se ne occupa. Il padre ha sempre compilato correttamente i formulari indicando solo le notti che la figlia ha trascorso con lui. Se la madre ha indicato le notti che la figlia ha trascorso con il padre come notti trascorse con lei, ha dato informazioni errate di rilevanza penale, potendo indicare solo le notti da lei trascorse personalmente con la figlia. Non si tratta di chi ha la cura della figlia decisa dal Giudice civile del divorzio ma si tratta di determinare chi si occupa personalmente della cura della figlia. Esigere che i genitori si accordino per iscritto e con firma di entrambi stabilendo che un genitore riceverà una certa parte delle prestazioni e l’altro un’altra parte, come richiesto dall’AI con scritto del 24 ottobre 2024 è una pura formalità fine a sé stessa e anche pleonastica, così come esigere che il giudice civile modifichi l’accordo, rispettivamente la decisione di divorzio. Il giudice civile ha già deciso in merito agli effetti accessori del divorzio. A tal proposito un giudice civile è stato interpellato informalmente e ha confermato che un giudice civile non può supervisionare l’applicazione e l’esecuzione di un diritto sociale che compete al diritto delle assicurazioni sociali. L’attuazione ed il controllo dei disposti legali qui applicabili compete all’Ufficio AI e non al giudice civile.
Le incongruenze riscontrate dall’Ufficio AI non sono imputabili al padre, che ha sempre ossequiato le indicazioni ricevute dall’amministrazione. Se sono mancati i controlli all’interno dell’Ufficio AI e se la madre ha compilato in modo non esatto i fatti richiesti nei formulari crociando come sue le notti trascorse con il padre, le conseguenze non sono imputabili al padre, ma solo alla madre che ha dato informazioni inesatte.
L’insorgente evidenzia di aver anch’essa interpellato l’UFAS e di aver ricevuto una risposta che contrasta con la decisione impugnata (doc. 20), “in quanto ci ha indicato che ha consigliato all’ufficio AI di pagare le prestazioni alla madre per le notti trascorse dalla figlia _______ con la madre e per le prestazioni delle notti trascorse dalla figlia _______ col padre di attendere una conferma scritta e firmata da entrambi i genitori che regoli in modo vincolante il pagamento di queste prestazioni oppure di rivolgersi al Giudice Civile per una sua regolamentazione. L’UFAS non ha detto di pagare le prestazioni per il padre alla madre”. Anzi, secondo il ricorrente ammette e riconosce che vi sono prestazioni che spettano al padre, ciò che contrasta con il principio formulato dall’Ufficio AI nello scritto 25/29.10.2024 di poter versare all’uno o all’altro l’intera prestazione.
Circa la conferma scritta congiunta di entrambi i genitori, il ricorrente evidenzia che la madre non ha mai voluto sottoscrivere nulla, perché non ha alcun interesse a raggiungere un accordo. Se ogni genitore riempie correttamente i formulari trimestrali, li firma e li invia, è di fatto una conferma scritta, formalmente non in forma congiunta, ma di fatto per il suo contenuto, congiunta. D’altronde non vi sono altre modalità per la compilazione dei formulari, che ogni genitore deve riempire per le notti che la figlia trascorre con il genitore.
La ricorrente richiama tutto l’incarto AI e gli incarti della Pretura.
1.11. Con risposta dell’11 settembre 2025 l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso riprendendo in gran parte le motivazioni della decisione impugnata (doc. V). L’amministrazione ribadisce che non vi è una diversa modalità di versamento delle prestazioni stabilita nella sentenza di divorzio, né in ulteriori accordi. Inoltre non vi sono disposizione legali dell’AI per le quali vi è un obbligo di disporre il pagamento della prestazione dell’AGI e dell’SCI alla persona presso la quale avviene il pernottamento. Le figlie sono domiciliate ed affidate alla madre e quest’ultima in qualità di genitore affidatario è la destinataria di qualsiasi rendita, assegno o altro aiuto finanziario elargito dal Cantone nei confronti delle minori. La figlia ha diritto all’AGI e SCI e l’UAI adempie l’obbligo di versamento della prestazione in favore della minorenne. Vige una controversia di natura economica sollevata dal padre concernente la suddivisione dell’AGI e SCI tra i genitori e l’UAI non è competente per dirimere la questione (la prestazione dell’AGI e SCI corrisponde all’importo forfettario giornaliero, indipendente da costi effettivi avuti).
Il sistema di fatturazione dell’AGI attuale (fatturazione trimestrale con pagamento delle notti passate a casa) terminerà con il raggiungimento della maggiore età di _______ il 1° febbraio 2026. A partire dalla maggiore età decade il diritto al SCI (prestazione dovuta unicamente ad assicurati minorenni) e l’importo dell’AGI sarà versato mensilmente (entro i primi 20 giorni del mese) tramite la Cassa competente.
L’Ufficio AI evidenzia di essere regolarmente confrontato con tali casistiche. Laddove vige l’autorità parentale congiunta e la custodia è affidata ad un genitore, mentre l’altro dispone del diritto di visita, in assenza di disposizioni espresse riprese nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio o nella sentenza del Tribunale competente, è il genitore affidatario che fattura e riceve la prestazione per figli beneficiari di AGI e SCI. Non vi sono controversie per tali casistiche.
Vi sono anche casi di genitori con affidamento congiunto (custodia alternata), che si suddividono equamente l’AGI ed ogni genitore fattura la propria parte. Tale aspetto è ripreso nella sentenza di divorzio e nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio e l’Ufficio AI dà seguito alle pretese dei singoli genitori in merito all’AGI dovuto per i figli a seguito della pronuncia resa dal giudice civile.
L’Ufficio AI evidenzia che la questione della ripartizione dell’AGI di figli minorenni tra genitori divorziati è stata sollevata in ambito civile dinanzi al Tribunale cantonale del Canton Friborgo nella procedura civile 101 2024 300/303 del 26 novembre 2024, oggetto di ricorso al TF (5A_2/2025), tuttora pendente. Si tratta di una causa di divorzio in cui i genitori detengono l’autorità parentale congiunta e la madre che ha la custodia dei figli percepisce l’AGI per il figlio con disabilità. Il padre ha chiesto di ottenere dalla madre l’importo mensile di fr. 735 dell’AGI versato per il figlio per la sua presa a carico durante il diritto di visita. La richiesta è stata accolta dal tribunale e conferma che si tratta di una situazione da risolvere in ambito civile. L’Ufficio AI è incompetente in materia di regolamentazione del pagamento tra i genitori dell’AGI e del SCI, pertanto non è entrato nel merito della richiesta. A sostegno di quanto sopra vi è il parere dell’UFAS del 30 settembre 2024.
L’ordine di restituzione è conseguente al doppio importo versato per l’AGI e per il SCI. In merito alla censura riguardante l’importo, dopo verifica, l’amministrazione la rettifica in fr. 6'027 poiché per il periodo luglio-settembre 2023 è stato versato un importo di fr. 3'234 e non di fr. 3'324.
La domanda di condono verrà valutata al momento della crescita in giudicato della decisione di restituzione.
1.12. In data 2 ottobre 2025 il ricorrente ha trasmesso una richiesta di pagamento dell’Ufficio _______ di fr. 1'617 del 28 agosto 2025/22 settembre 2025, dove figura anche il formulario compilato dalla madre per il 4° trimestre 2023 ove tutte le notti trascorse con il padre, comprese le vacanze, sono crociate come se la figlia le avesse trascorse con lei, in contrasto con l’esatta indicazione del formulario che recita: “In ogni caso è determinante il luogo dove viene trascorsa la notte (…)” (doc. VIII).
1.13. Con scritto del 16 ottobre 2025 l’Ufficio AI ha affermato che l’Ufficio _______, dopo un controllo interno, ha verificato esservi stata una situazione di doppio pagamento dell’assegno per grandi invalidi versato a favore della figlia ed ha chiesto al ricorrente il rimborso di fr. 1'617. Siccome l’Ufficio AI ha già chiesto il rimborso al ricorrente, l’Ufficio _______ è stato avvisato e alla sua richiesta non deve essere dato seguito. L’amministrazione ribadisce che le notti trascorse dalla figlia presso il padre non determinano il versamento delle notti a quest’ultimo (doc. X).
1.14. Il 22 gennaio 2026 il ricorrente ha prodotto l’esito, negativo, della richiesta di rimborso delle fatture per AGI e SCI del 3° e 4° trimestre 2025. Egli aggiunge che durante il mese di agosto 2025 il padre si è occupato della figlia per 10 giorni consecutivi e tutti i contributi sono stati erogati alla madre. Inoltre dal 14 luglio al 25 luglio 2025 _______ ha partecipato alla colonia integrata “_______” nel Canton _______ ed il padre vuole sapere se gli 11 pernottamenti sono stati percepiti dalla madre o dalla colonia (doc. XII).
1.15. Con osservazioni del 6 febbraio 2026 (doc. XIV), trasmesse al ricorrente per conoscenza l’11 febbraio 2026 (doc. XV), l’Ufficio AI ha ribadito la sua posizione. In merito al soggiorno presso la colonia estiva, l’amministrazione ha confermato che la madre ha dedotto dal computo delle 92 notti totali del trimestre luglio settembre le 11 notti trascorse fuori cantone. Il suo procedere è stato corretto.
Infine l’Ufficio AI, considerato che _______ ha compiuto 18 anni il 1° febbraio 2026 e che è priva di discernimento ha chiesto ai legali dei genitori di informare l’amministrazione circa la persona che la rappresenta attualmente (doc. XIV).
1.16. Con scritto datato 20 gennaio 2026 e ricevuto dal TCA il 23 febbraio 2026, il ricorrente afferma che secondo la corrispondenza intercorsa in seguito all’invio della fattura per assegno per grandi invalidi e supplemento per cure intensive del terzo trimestre 2025 della madre di _______, risulta che quest’ultima dal 12 al 14 settembre 2025 (due notti) ha frequentato il fine settimana con il gruppo ______. La “madre ha calcolato queste notti come trascorse a casa in famiglia, attestando cosa non vera” (doc. XVI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se il ricorrente ha diritto al versamento dell’assegno per grandi invalidi quando sua figlia minorenne pernotta presso di lui e, in caso di risposta negativa, se deve restituire gli importi a lui versati da luglio 2023 a marzo 2024.
2.2. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha stabilito che continuerà a versare le prestazioni dovute (AGI e SCI) in favore della figlia alla madre su presentazione di una fatturazione trimestrale, che l’Ufficio AI non entra nel merito della richiesta del padre di riconoscergli il versamento dell’AGI e del SCI per le notti passate dalla figlia presso il suo domicilio e che l’importo versatogli dal mese di luglio 2023 e marzo 2024 di fr. 6'117 viene chiesto in restituzione all’insorgente.
Nella misura in cui il ricorrente con lo scritto del 20 gennaio (recte: febbraio) 2026 fa valere che la madre avrebbe calcolato due notti dal 12 al 14 settembre 2025 come se trascorse in famiglia mentre la figlia avrebbe passato un fine settimana con un gruppo di _______ (cfr. doc. XVI), la questione esula dalla decisione impugnata.
Un’eventuale fatturazione errata da parte della madre deve semmai essere parte di un’altra procedura.
Anche perché di principio è la data della decisione impugnata (in concreto il 20 giugno 2025 [cfr. data della busta di intimazione]) che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.
I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30 settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Per cui le fatturazioni della madre per i periodi successivi al 20 giugno 2025, di principio, non fanno parte della presente procedura.
Su questo punto il ricorso si rivela irricevibile.
nel merito
2.3. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463, 121 V 91; 107 V 149; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
vestirsi/svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia);
alzarsi/sedersi/sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);
mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentarsi tramite sonda);
igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);
espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);
spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.4. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto almeno a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art. 42bis cpv. 5.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI (sul tema cfr. STF 9C_560/2023 dell’8 novembre 2023, consid. 6.3.3.1), esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per il cpv. 3, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.
Per quanto concerne i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.
Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni in caso di applicazione della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI] in vigore fino al 31 dicembre 2021 e l’allegato 2 nel caso di applicazione della circolare sulla grande invalidità [CGI], in vigore dal 1° gennaio 2022: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1 (9C_431/2008); STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2.
L’art. 42bis LAI tratta specificatamente dei minorenni e, al suo capoverso 5, prevede che i minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.
Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1 (ultima frase nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021). Secondo l’ultima frase nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, il diritto nasce se l’assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 3.
Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021), l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Giusta l’art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.
Per l’art. 42ter cpv. 2 LAI l’assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1. Sono fatti salvi gli articoli 42 capoverso 5 e 42bis capoverso 4.
I minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto, secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in caso di soggiorno in un istituto.
Dal 1° gennaio 2018 il testo legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
2.5. Per l’art. 42bis cpv. 4 LAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, i minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto o, in deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, per i giorni in cui non soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale.
Con il 1° gennaio 2021 e l’entrata in vigore della legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, l’art. 42bis cpv. 4 LAI ha subito una modifica.
La norma prevede ora che i minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto. In deroga all’art. 67 capoverso 2 LPGA, i minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale hanno diritto a un assegno per grandi invalidi per ogni mese civile intero, purché ogni 30 giorni lo stabilimento attesti che la presenza regolare dei genitori o di un genitore nello stabilimento sia necessaria ed effettiva.
Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore anche alcune modifiche dell’art. 35bis OAI, tra cui il cpv. 2ter, secondo il quale i minorenni che si assumono le spese del soggiorno in istituto continuano ad aver diritto a un assegno per grandi invalidi e dell’art. 36 cpv. 2 OAI per il quale i minorenni che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che necessitano di un’assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento per cure intensive ai sensi dell’articolo 39. Se si assumono le spese del soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure intensive.
2.6. Secondo l’art. 47a LAI per i minorenni, il pagamento dell’assegno per grandi invalidi avviene, in deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA, a posteriori dietro presentazione di una fattura.
Ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAI gli articoli 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.
L’art. 82 cpv. 3 OAI prevede che gli articoli 78 e 79 si applicano per analogia al pagamento dell’assegno per grandi invalidi per gli assicurati minorenni e del contributo per l’assistenza. L’assegno per grandi invalidi per i minorenni è fatturato trimestralmente, il contributo per l’assistenza mensilmente.
Per l’art. 78 cpv. 6 OAI se il pagamento è fatto all’assicurato o al suo rappresentante legale e si presume che la somma pagata non sia utilizzata allo scopo previsto, l’assicurazione prenderà i provvedimenti intesi a garantirne l’adeguato impiego.
Secondo l’art. 20 cpv. 1 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se:
a. il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e se
b. egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.
Secondo l’art. 20 cpv. 2 LPGA tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con crediti nei confronti dell’avente diritto. È eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2.
Ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OPGA se per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al beneficiario e questi è sottoposto a curatela generale secondo l’articolo 398 del Codice civile (CC), esse sono versate al curatore oppure a una persona o un’autorità da esso designata.
Per l’art. 1 cpv. 1bis OPGA se il beneficiario è sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli articoli 393– 397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una persona o un’autorità da esso designata soltanto se il curatore è stato incaricato di amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato o se l’autorità di protezione degli adulti competente ne ordina il versamento al curatore.
L’art. 1 cpv. 2 OPGA prevede che se per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un’autorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a:
a. utilizzare le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico;
b. rendere conto all’assicuratore, su sua richiesta, dell’utilizzazione delle prestazioni pecuniarie.
A questo proposito i marginali 10021-10024 delle direttive sulle rendite (DR), prevedono che se circostanze particolari lo giustificano, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere versati a un terzo designato dal titolare della prestazione a condizione che:
- il versamento su un conto postale o su un conto bancario personale non sia indicato;
non siano già adempiute le condizioni di versamento a terzi in quanto l’avente diritto è sottoposto a un curatore oppure non dà una garanzia di un impiego appropriato della rendita; e
non sussista alcun rischio di elusione del divieto di cessione del diritto alle prestazioni (art. 22 LPGA).
Quali terzi entrano in linea di conto, per esempio, i familiari dell’avente diritto che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti o che gli prestano durevolmente assistenza (marginale 10026 DR).
Per il marginale 10028 DR le prestazioni pecuniarie (rendite o assegni per grandi invalidi) possono essere versate a una terza persona o a un’autorità che presta assistenza regolare all’avente diritto o si occupa in permanenza dei suoi affari, se il versamento su un conto postale o su un conto bancario personale non è indicato e se (art. 20 LPGA, art. 1 OPGA):
l’avente diritto non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone a suo carico oppure non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e
l’avente diritto e le persone a suo carico sono di conseguenza interamente o in parte a carico dell’assistenza pubblica o privata; e
non sussiste alcun rischio di elusione del divieto di cessione del diritto alle prestazioni (art. 22 LPGA).
Il marginale 10050 DR nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2026, prevede che l’ordine del giudice civile di versare la rendita di una persona assicurata al coniuge o all’ex coniuge è vincolante per la cassa di compensazione. Questo vale sia per gli ordini impartiti nell’ambito di una procedura a tutela dell’unione coniugale (art. 177 CC; DTF 146 V 265 consid. 3.2.2) che per quelli impartiti in una sentenza di divorzio (art. 132 CC; sentenza del TF 9C_79/2024 del 6 febbraio 2025).
Secondo il marginale 10051 DR altrettanto vale per le rendite dei genitori che trascurano i propri doveri nei confronti del figlio (art. 291 CC).
A questo proposito la dottrina rammenta che, di principio, secondo costante giurisprudenza, se una decisione di un organo di esecuzione delle assicurazioni sociali non è compatibile con una decisione resa dal giudice civile per quanto concerne il versamento di rendite o altre prestazioni in denaro, il giudizio civile ha la priorità (Moser-Szeless in: Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire Romand, 2a edizione 2025, n. 24 ad art. 20).
2.7. Per quanto concerne la giurisprudenza federale, in DTF 119 V 425 (sentenza del 6 settembre 1993) il Tribunale federale ha stabilito che non appartiene né agli organi dell'AVS o dell'AI, né al giudice delle assicurazioni sociali di statuire su questioni attinenti al diritto di famiglia (consid. 6):
" (…)
6. S'agissant par ailleurs des décisions contraires du juge civil qui sont réservées aux art. 22bis al. 2 LAVS et 34 al. 3 LAI, la Cour cantonale a exposé à juste titre, en se référant à l'arrêt ATFA 1955 p. 105 (cf. consid. 3b du jugement attaqué), qu'il n'appartient pas aux organes de l'AVS ou de l'AI et pas davantage au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant du droit de la famille (RCC 1965 p. 54 consid. 4 et 5; KOLLER, AHV und Eherecht - Standortbestimmung und Ausblick, in RJB 1985 p. 315).
Il est par conséquent loisible aux parties de saisir le juge civil, si elles entendent faire fixer le montant des contributions pécuniaires prévues à l'art. 173 CC. Sur ce point, le droit des assurances sociales (art. 22bis al. 2 LAVS et 34 al. 3 LAI) renvoie aux règles du droit de la famille et donc implicitement aux art. 177 et 291 CC, ces dispositions conférant au juge civil la possibilité de prescrire aux débiteurs de l'époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du conjoint ou de celles du représentant légal de l'enfant (GEISER, op.cit., pp. 361 ss).”
In una sentenza 9C_499/2008 del 6 maggio 2009, concernente un caso ticinese, il Tribunale federale ha affermato:
" (…)
2.2 Oltre ad avere limitato l'eventuale versamento a terzi solo a una parte (ancora da stabilire) della rendita completiva, il Tribunale cantonale ha ordinato all'UAI di verificare l'adempimento del requisito dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LPGA, dal quale dipenderebbe l'ammissibilità del versamento all'Ufficio del tutore ufficiale.
2.3 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente lamenta una violazione del diritto federale che ravvisa segnatamente nel fatto che il Tribunale cantonale delle assicurazioni si sarebbe ingiustamente scostato dai provvedimenti adottati dall'autorità tutoria e confermati dall'autorità di vigilanza sulle tutele come pure dalla I Camera civile del Tribunale di appello.
3.
3.1 A norma dell'art. 20 cpv. 1 LPGA, le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se: a) il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e se b) egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall'assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.
Tuttavia, le leggi speciali relative ai singoli settori delle assicurazioni sociali prevedono numerose deroghe all'art. 20 LPGA che consentono di effettuare il pagamento di una prestazione pecuniaria corrente a terzi al di là dei casi contemplati da quest'ultimo disposto (UELI KIESER, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 258, n. 65).
3.2 Giusta l'art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.
Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia una pretesa spettante all'avente diritto alla rendita, la rendita completiva per figli deve agevolare l'obbligo di mantenimento del debitore del contributo (DTF 114 II 123 consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente allo scopo dell'art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il mantenimento e l'educazione del figlio (sentenza 5P.346/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 3.3; cfr. pure MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer [editori], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 247).
3.3 Statuendo a proposito dell'ormai abrogato art. 34 LAI, relativo al versamento di una rendita completiva per coniugi - nel frattempo soppressa senza più eccezioni (cfr. modifica della LAI del 6 ottobre 2006 con la quale è stata abrogata la lett. e delle Disposizioni finali della modificazione del 21 marzo 2003 [RU 2007 5146]) -, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha osservato come il suo capoverso 4, che riservava le disposizioni contrarie del giudice civile, desse la possibilità a quest'ultimo di adottare disposizioni riguardanti le modalità di pagamento di rendite delle assicurazioni sociali. Ha quindi pure precisato che le decisioni giudiziarie attinenti al diritto di famiglia e al diritto tutelare (che, dal profilo sistematico fa parte del diritto di famiglia) e regolanti le modalità di versamento delle rendite delle assicurazioni sociali prevalgono di regola sulle disposizioni degli organi dell'AVS e dell'AI, non spettando né a questi ultimi né al giudice delle assicurazioni sociali di statuire su questioni attinenti a tali ambiti giuridici (DTF 119 V 425 consid. 6 pag. 430; 99 V 44 consid. 1 pag. 45; sentenza 2P.172/2005 del 25 ottobre 2005, consid. 3.4; MEYER-BLASER, op. cit., pag. 243 seg.).
3.4 Queste considerazioni sono ugualmente trasponibili nel caso di specie. Da un lato infatti, l'art. 35 cpv. 4 LAI istituisce, analogamente a quanto previsto dall'abrogato art. 34 cpv. 4 LAI, una riserva per le disposizioni contrarie del giudice civile. Dall'altro, una siffatta disposizione è (quantomeno indirettamente) ravvisabile nel giudizio 23 febbraio 2007 della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, al quale rimanda peraltro il giudizio impugnato.
3.4.1 Si ricorda infatti che la curatela amministrativa, confermata dal Tribunale d'appello, è stata istituita in applicazione dell'art. 325 cpv. 3 CC. Secondo tale disposto, se v'è da temere che i redditi o le parti della sostanza del figlio destinate all'uso o liberate non saranno impiegate conformemente alla destinazione, l'autorità tutoria può [...] affidarne l'amministrazione a un curatore. Avuto riguardo al caso in esame, i giudici civili hanno rilevato che la misura si giustificava in quanto provvedimenti meno incisivi (come le istruzioni ai genitori ai sensi dell'art. 324 cpv. 2 CC o l'obbligo di consegnare rendiconti e rapporti dell'art. 318 cpv. 3 CC) apparivano insufficienti e in particolare perché con ogni verosimiglianza parte della rendita completiva in favore della figlia era (stata) usata anche per esigenze dell'economia domestica, vale a dire in modo parzialmente difforme dalla sua destinazione. A dimostrazione di questa tesi hanno osservato che le spese sostenute dalla madre non assorbivano la rendita completiva e che ciononostante né I.________ pagava la retta del foyer né alcuna rimanenza era (stata) depositata in favore della figlia, la cui sostanza era nulla.
3.4.2 Ciò significa che, per necessità di cose, visti anche i compiti attribuiti per legge al curatore amministrativo, l'incarico assegnato a D.________ di occuparsi della gestione finanziaria degli importi spettanti a S.________ per il suo mantenimento comprende(va), quantomeno implicitamente, anche il diritto per quest'ultimo di chiedere all'UAI il versamento integrale della rendita completiva direttamente all'Ufficio del tutore ufficiale (cfr. sul tema pure DTF 103 V 554). Infatti, dal momento che proprio l'utilizzo (almeno in parte) inappropriato della rendita completiva per la figlia ha indotto l'autorità tutoria a istituire una curatela amministrativa, il diritto di ottenere il versamento integrale di tale prestazione all'Ufficio del tutore ufficiale appare come il logico corollario a questa decisione tutelare ed è (almeno implicitamente) contenuto in essa e, di riflesso, nel successivo giudizio del Tribunale d'appello che ha confermato il provvedimento.
3.4.3 Del resto, a sostegno di questa valutazione va aggiunto che la privazione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 325 cpv. 3 CC comporta per il detentore dell'autorità parentale la sua esclusione non solo dal versamento dei redditi, bensì da ogni sua azione in materia patrimoniale. La misura costituisce infatti una revoca dell'autorità parentale per quanto concerne gli aspetti patrimoniali (Peter Breitschmid, in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a ed., n. 16 ad art. 324/325 CC). Ora, se il detentore dell'autorità parentale viene privato dell'amministrazione (integrale e non solo parziale) dei redditi e della sostanza, e se le competenze prima attribuitegli vengono trasferite al curatore, ciò significa che con esse viene necessariamente trasferito anche il diritto alla riscossione diretta (integrale e non solo parziale) della rendita completiva per la figlia.
3.5 Essendo di conseguenza in presenza di una decisione di un giudice civile ai sensi dell'art. 35 cpv. 4 LAI, non vi è più spazio per una decisione divergente del Tribunale cantonale delle assicurazioni e per un versamento solo parziale all'Ufficio del tutore ufficiale. Per le stesse considerazioni, viene a cadere pure la necessità di verificare l'eventuale adempimento delle condizioni dell'art. 20 cpv. 1 LPGA. Ne segue che il ricorso dev'essere accolto e il giudizio impugnato annullato.”
In DTF 143 V 241 il Tribunale federale ha stabilito che la moglie divorziata non è tenuta a restituire a norma dell'art. 25 cpv. 1 LPGA la parte di rendita di invalidità percepita indebitamente come creditrice dell'obbligo di mantenimento nel quadro di un avviso ai debitori ordinato dal giudice civile (art. 132 cpv. 1 CC), dopo che il diritto alle prestazioni del marito divorziato è stato soppresso retroattivamente (consid. 4). Quando la rendita del marito divorziato avente diritto alla prestazione è soppressa retroattivamente in seguito alla violazione dell'obbligo di informare, la madre, come rappresentante legale del figlio, la quale in seguito a una decisione di pagamento nelle mani di terzi ordinata dal giudice civile (art. 291 CC) ha ricevuto una rendita per il figlio accessoria alla rendita principale, è tenuta alla restituzione di quest'ultima (consid. 5; conferma della giurisprudenza contenuta nella sentenza 8C_625/2012 del 1° luglio 2013).
Al consid. 4.3 il Tribunale federale ha affermato:
" (…) Die Auszahlung der Invalidenrente in der Höhe von Fr. 430.- an die Beschwerdeführerin erfolgte gestützt auf eine zivilgerichtliche Anordnung (nach Art. 132 Abs. 1 ZGB) in einem rechtskräftig gewordenen Scheidungsurteil. Die Anordnung des Zivilgerichts wurde unbestrittenermassen von der IV-Stelle umgesetzt und zum damaligen Zeitpunkt von keiner Seite als rechtswidrig angesehen. Es kann offengelassen werden, ob eine gestützt auf Art. 132 Abs. 1 ZGB angeordnete Schuldneranweisung gegenüber den sozialversicherungsrechtlichen Drittauszahlungstatbeständen vorbehalten bleibt, was in der Lehre mehrheitlich bejaht wird (siehe die kritische Auseinandersetzung mit dem Urteil 5P.474/2005 vom 8. März 2006 mit Hinweis auf weitere Literatur: MARTINA PATRICIA STEINER, Die Anweisungen an die Schuldner, Luzerner Beiträge an die Rechtswissenschaft [LBR], 2015, S. 80 N. 244 ff. und UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 38 zu Art. 20 ATSG unter Hinweis auf BGE 119 V 425 E. 6 S. 430). Es steht nicht die Rechtmässigkeit der Drittauszahlung, sondern einzig die Rechtmässigkeit der Rückforderung der ausgerichteten Rentenbetreffnisse im Raum.”
A questo proposito la dottrina (Reichmut Marco, in: Kieser Ueli/Kradolfer Matthias/Lendfers Miriam (editori), Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2024, n. 38 ad Art. 20, ha affermato:
" (…) Daneben bleiben – sowohl gegenüber Art. 20 ATSG wie auch gegenüber den einzelgesetzlichen Drittauszahlungstatbeständen – regelmässig zivilgerichtliche Anordnungen vorbehalten (vgl. BGE 119 V 425 E. 6; vgl. dazu Riemer Hans Michael, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungsund Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungsrechtes durch das EVG, in: Festschrift 75 Jahre Eidgenössisches Versicherungsgericht, Bern 1992, 154 f.). Diese Regelung spiegelt, dass im Sozialversicherungsrecht das Familienrecht eine vorausgesetzte Ordnung darstellt (dazu Kieser Ueli, Familienrecht und Sozialversicherungsrecht – eine Skizze, in: Brücken bauen – Festschrift für Thomas Koller, Bern 2018, 375 ff.). Es obliegt – wie in der Rechtsprechung regelmässig festgehalten wird – weder den Organen der Sozialversicherung noch dem Sozialversicherungsgericht, eigenständig über familienrechtliche Fragen zu entscheiden (dazu etwa BGE 119 V 425 E. 6). Entsprechend stellt das Sozialversicherungsrecht etwa auf den familienrechtlich festgesetzten Zeitpunkt der Ehescheidung ab und verzichtet auf einen eigenen, sozialversicherungsrechtlich bestimmten Zeitpunkt (vgl. BGE 132 V 236 E. 2.3). Auch im Bereich der Ergänzungsleistungen werden bezogen auf die eherechtliche Unterstützung eines Bezügers oder einer Bezügerin solcher Leistungen die Prinzipien des Familienrechts herangezogen (dazu BGE 134 V 53 E. 4). Entsprechend lässt Art. 20 ATSG zivilgerichtliche Anordnungen vorgehen. Das Bundesgericht lässt weiterhin offen, ob eine gestützt auf Art. 132 Abs. 1 ZGB angeordnete Schuldneranweisung gegenüber den sozialversicherungsrechtlichen Drittauszahlungstatbeständen vorbehalten bleibt (vgl. BGE 143 V 241 E. 4). Jedenfalls kann die Ehefrau die Drittauszahlung der Invalidenrente des Ehemannes gestützt auf eine im Rahmen des eingeleiteten Scheidungsverfahrens zivilgerichtlich angeordnete Schuldneranweisung (Art. 291 i.V.m. Art. 177 ZGB) an sich selbst verlangen; der wortgetreu auszulegende Art. 20 Abs. 1 ATSG ist in dieser Konstellation nicht einschlägig, da die Ehefrau gegenüber dem Ehemann nicht unterstützungspflichtig, sondern unterstützungsberechtigt ist (BGE 146 V 265).”
In DTF 146 V 265 il Tribunale federale ha stabilito che la moglie può chiedere che il versamento nelle mani di terzi della rendita d'invalidità del marito fondato su una diffida ai debitori ordinata dal giudice civile nell'ambito della procedura di divorzio in corso venga effettuato a lei stessa (art. 291 in relazione con l'art. 177 CC). L'art. 20 cpv. 1 LPGA che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale deve essere interpretato letteralmente, non è pertinente nella fattispecie in quanto la moglie nei confronti del marito non è persona con obbligo di mantenimento ma beneficiaria dello stesso (consid. 2 e 3).
In DTF 149 III 297 il Tribunale federale ha stabilito che l’assegno per grandi invalidi del figlio minorenne non deve essere dedotto dal contributo per la sua cura stabilito nell’ambito del contributo di mantenimento (consid. 3.3).
Al consid. 3.3.5. il Tribunale federale ha affermato:
" (…)
3.3.5 La Cour suprême du canton de Zurich s'est récemment prononcée sur la question litigieuse et a retenu que l'allocation pour impotent ne devrait pas être déduite de la contribution de prise en charge arrêtée dans la contribution d'entretien de l'enfant. Selon les considérations convaincantes de cette autorité, les dépenses supplémentaires dues au handicap ne se produisent pas seulement pendant les heures d'activité professionnelle - contrairement à ce qui prévaut pour la contribution de prise en charge (cf. supra consid. 3.3.3) -, mais aussi le matin, le soir, la nuit, les week-ends et les vacances, et le parent qui prend en charge l'enfant peut se faire aider par des tiers pour ces dépenses supplémentaires. Compte tenu du but légal de l'allocation pour impotent (cf. supra consid. 3.3.1), celle-ci n'a donc rien à voir avec l'entretien de la prise en charge selon le nouveau droit d'entretien de l'enfant et est versée pour compenser financièrement les frais de prise en charge de l'enfant liés à son handicap (arrêt de la Cour suprême du canton de Zurich du 22 avril 2022, LZ210020, consid. 2.9, qui confirme un précédent arrêt du 28 novembre 2017, LZ170011, consid. 5.8 let. d). Un avis de doctrine récent plaide également pour l'absence de prise en compte de l'allocation pour impotent dans le cadre du calcul de l'entretien de l'enfant. Il en ressort en substance qu'une telle allocation représente une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap et qu'elle ne constitue ainsi pas un revenu relevant du droit de la famille mais la contrepartie de frais (abstraits), qui ne doit pas être prise en compte dans le calcul des contributions d'entretien (ANJA FRY, Die Hilflosenentschädigung in der Unterhaltsberechnung, FamPra.ch 2022 p. 325, spéc. 337 ss). Par ailleurs, si l'allocation pour impotent devait être déduite de la contribution de prise en charge, cela conduirait à un traitement injustifié qui serait fonction de l'état de santé de l'enfant. En effet, admettre une telle déduction conduirait à ce qu'un parent prenant en charge un enfant impotent ne pourrait pas conserver le plein montant de la contribution de prise en charge, tout en se privant de revenus d'une activité lucrative et en devant s'assurer de la couverture financière de besoins spéciaux de l'enfant, alors que, dans le même temps, le parent d'un enfant ne se trouvant pas en situation d'impotence recevrait non seulement une contribution de prise en charge non réduite mais n'aurait pas non plus à s'assurer de la couverture de besoins spéciaux résultant de l'impotence. On rappellera d'ailleurs à cet égard que l'allocation pour impotent se limite à prendre en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur en bonne santé du même âge (cf. supra consid. 3.3.1).
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité cantonale n'a pas déduit le montant de l'allocation pour impotent de la contribution de prise en charge arrêtée dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien due à l'enfant C. Le moyen tiré de la violation de l'art. 285 al. 2 CC doit dès lors être rejeté.”
Con sentenza 9C_79/2024 del 6 febbraio 2025 pubblicata in DTF 151 V 137 (= SVR 2025 AHV n. 9), il Tribunale federale ha stabilito che dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali, un'ingiunzione del tribunale civile emessa in base all'art. 132 CC, che dispone il pagamento a terzi di una parte delle prestazioni spettanti all'assicurato, è da trattare allo stesso modo di quelle emesse in base agli art. 177 o 291 CC. Fondandosi su tale ingiunzione, la moglie divorziata può pertanto richiedere un pagamento (parziale) a sé stessa della rendita di vecchiaia spettante al suo ex marito (consid. 2, 4 e 5):
" (…)
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob das Bundesverwaltungsgericht Bundesrecht verletzte, als es einen Einspracheentscheid der SAK aufhob und damit bestätigte, dass aufgrund einer Anweisung des Zivilgerichts im Sinne von Art. 132 ZGB ein Teil der Altersrente des Versicherten dessen ehemaliger Ehefrau auszuzahlen ist.
(…)
5.1. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Wesentlichen erwogen, es sei kein Grund ersichtlich, weshalb die vom Bundesgericht in BGE 146 V 265 anerkannte Verbindlichkeit der nach Art. 177 ZGB (Eheschutz) und Art. 291 ZGB (Kindesunterhalt) getroffenen Anweisungen des Zivilrichters über die Auszahlung der Renten für Anweisungen nach Art. 132 ZGB (nachehelicher Unterhalt) nicht gelten soll. Hier wie da bezwecke die Schuldneranweisung die Sicherung des Unterhalts- oder Unterstützungsbeitrages der berechtigten Person. Daran vermöge auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Versicherungsträger nicht Partei des Scheidungsverfahrens war und daher keine Möglichkeit hatte, das Zivilurteil betreffend die Schuldneranweisung anzufechten.
5.2. Beizupflichten ist dem Beschwerdeführer insofern, als er geltend macht, Art. 20 ATSG regle die Drittauszahlung von Renten grundsätzlich abschliessend (BGE 146 V 265 E. 3.1.2; vgl. auch Urteil 5P.474/2005 vom 8. März 2006 E. 2.3), und er darauf hinweist, dass die Renten der ersten Säule in Anwendung von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG unpfändbar sind. Diese Aspekte gelten jedoch unabhängig davon, ob die Schuldneranweisung im Rahmen von Art. 177 ZGB, Art. 291 ZGB oder Art. 132 ZGB angeordnet wird. Entsprechend hat das Bundesgericht diese in seinem Leiturteil BGE 146 V 265 in seine Erwägungen miteinbezogen, sah sie indessen nicht als gewichtig genug an, um zu einer anderen rechtlichen Beurteilung zu gelangen. Das beschwerdeführende BSV macht denn auch zu Recht nicht geltend, diesbezüglich seien die Voraussetzungen für eine Praxisänderung (vgl. BGE 149 II 381 E. 7.3.1; 147 V 342 E. 5.5.1) erfüllt. Steht demnach ein Zurückkommen auf BGE 146 V 265 nicht zur Diskussion, so interessiert - wie das Bundesverwaltungsgericht zutreffend erwogen hat - vorliegend einzig noch die Frage, ob sich eine Schuldneranweisung nach Art. 132 ZGB einerseits von solchen nach Art. 177 oder Art. 291 ZGB andererseits aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht hinreichend unterscheidet, um eine unterschiedliche Behandlung zu rechtfertigen. Da die erwähnten Aspekte unabhängig von der rechtlichen Grundlage der Schuldneranweisung gelten, kann aus diesen nichts für die Beantwortung der Frage, ob sich eine unterschiedliche Beurteilung rechtfertigt, abgeleitet werden.
(…)
5.4. Es trifft zu, dass mit der Scheidung sowohl die eheliche Gemeinschaft als auch die eheliche Beistands- und Unterhaltspflicht zu existieren aufhört. Daraus kann indessen nicht gefolgert werden, dass eine geschiedene Ehe keine Nachwirkungen zeitigen würde. Gerade das Recht des nachehelichen Unterhalts ist das idealtypische Beispiel für eine solche Nachwirkung. Zwar unterliegen die Anschauungen darüber, in welchen Situationen und in welchem Umfang Unterhaltsbeiträge nach einer Scheidung geschuldet sein sollen, dem gesellschaftlichen Wandel. Dabei obliegt jedoch deren Festsetzung dem Zivilrecht (bzw. im Einzelfall dem Zivilgericht). Das Zivilrecht ordnet in Art. 132 Abs. 1 ZGB im Bewusstsein des Umstandes, dass die eheliche Gemeinschaft mit der Scheidung endet, an, dass das Zivilgericht den Schuldner der zum Unterhalt verpflichteten Person anweisen kann, die Zahlungen ganz oder teilweise an die berechtigte Person zu leisten. Besondere Gründe, weshalb das Sozialversicherungsrecht im vorliegenden Zusammenhang von den Wertungen des Zivilrechts abweichen sollte, sind keine ersichtlich. Der Beschwerdeführer argumentiert denn auch nicht etwa sozialversicherungsrechtlich, sondern familienrechtlich (Wirkung der Scheidung, Charakter der Anordnungen im Eheschutzverfahren als vorsorgliche Massnahme). Familienrechtliche Einwände gegen die Ausgestaltung der familienrechtlichen Regelungen können jedoch keinen Grund darstellen, der zivilrechtlichen Regelung im Sozialversicherungsrecht die Geltung zu versagen (vgl. BGE 146 V 265 E. 3.2.3). Die in der RWL getroffene Unterscheidung zwischen Anordnungen im Rahmen der Art. 177 und Art. 291 ZGB einerseits und Art. 132 ZGB andererseits - welche im Übrigen auch nicht im Einklang mit der zivilrechtlichen Praxis steht, die drei Arten der Schuldneranweisung (sowie im Übrigen auch diejenige nach Art. 13 Abs. 3 und Art. 34 Abs. 2 PartG [SR 211.231]) gleich zu behandeln (vgl. Urteil 5A_158/2020 vom 21. Dezember 2020 E. 3.1; vgl. auch CHRISTIANA FOUNTOULAKIS, Basler Kommentar zu Art. 132 ZGB N 8 f., wo denn auch auf die Kommentierung zu Art. 177 und Art. 291 ZGB verwiesen wird) - stellt demnach keine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben dar, weshalb ihr vorliegend nicht gefolgt werden kann.
5.5. Somit ist eine vom Zivilgericht gestützt auf Art. 132 ZGB angeordnete Anweisung zur Drittauszahlung eines Teils der dem Versicherten zustehenden Leistungen gleich zu behandeln wie solche gestützt auf Art. 177 oder Art. 291 ZGB und die Voraussetzungen für eine Praxisänderung im Sinne eines Zurückkommens auf BGE 146 V 265 sind nicht erfüllt. Folglich verletzte das Bundesverwaltungsgericht entgegen den Ausführungen des beschwerdeführenden BSV kein Bundesrecht, als es die Anweisung als für die Ausgleichskasse verbindlich erachtete. Entsprechend ist die Beschwerde abzuweisen.”
2.8. Nel caso di specie la figlia minorenne del ricorrente, _______, nata nel 2008, a causa di un grave ritardo nello sviluppo psicomotorio e dell’interazione sociale, è stata posta al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado elevato dell’AI (AGI) e di un supplemento per cure intensive (SCI) di 8 ore.
Le prestazioni, fino alla sua maggiore età (1° febbraio 2026), sono versate su presentazione di una fatturazione trimestrale per le notti passate a domicilio (mentre i pernottamenti in istituto non danno diritto al versamento degli importi; cfr. art. 42bis cpv. 4 LAI, art. 47a LAI e art. 82 cpv. 3 OAI).
La fatturazione deve essere effettuata dai genitori o dai genitori affilianti oppure dai rappresentanti legali (marginale 8026 della circolare sulla grande invalidità CGI).
Con sentenza del 14 febbraio 2023 la Pretura di _______ ha dichiarato il divorzio dei genitori di _______, omologando la convenzione sugli effetti accessori del divorzio. L’affidamento per cura ed educazione di _______ è stato attribuito alla madre, è stato deciso l’esercizio congiunto dell’autorità parentale, è stato disciplinato il diritto del padre alle relazioni personali e l’obbligo del padre al versamento dei contributi alimentari per le figlie.
L’Ufficio AI, per i periodi duranti i quali la figlia del ricorrente ha pernottato presso di lui, ha versato le prestazioni sia alla madre che al padre per il periodo da luglio 2023 a marzo 2024 ed ora ne chiede a lui la restituzione.
Il ricorrente, al quale è stato riconosciuto un diritto di visita, domanda che nei periodi per i quali la figlia pernotta presso di lui, l’assegno per grandi invalidi gli venga versato direttamente e domanda l’annullamento della restituzione ed il riconoscimento delle prestazioni anche da aprile 2024.
Si tratta pertanto di stabilire a chi va versato l’AGI nel caso di un’assicurata minorenne, affidata alla madre, che ne ha la custodia, i cui genitori hanno l’autorità parentale congiunta e che trascorre alcune notti presso il padre.
L’UFAS nella sua presa di posizione del 30 settembre 2024 (cfr. doc. 452), ha affermato che dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali, le prestazioni devono essere versate interamente alla madre. L’autorità di vigilanza ha sostenuto che in linea di principio, in caso di autorità parentale congiunta, l’AI è esonerata dall’obbligo di versare le prestazioni non appena queste sono state interamente versate all’uno o all’altro genitore. Tuttavia i genitori possono sottoscrivere un accordo, firmato da entrambi, ad esempio stabilendo che un genitore riceve una parte delle prestazioni e l’altro l’altra parte. Spetta a loro e non all’AI concordare la ripartizione, se necessario ricorrendo al tribunale civile attraverso una modifica dell’accordo sugli effetti accessori del divorzio. I genitori sono debitori solidali ed il rimborso di eventuali prestazioni versate in troppo può essere chiesto ad entrambi. I rapporti tra di loro non sono di competenza dell’AI e non devono impedire il regolare svolgimento della procedura amministrativa.
Il 13 marzo 2025 l’UFAS, interpellato dal ricorrente, ha confermato che spetta ai genitori che detengono l’autorità parentale congiunta, e non all’AI, concordare la ripartizione della prestazione tra di loro (doc. A20). Essi possono sottoscrivere un accordo, firmato da entrambi, stabilendo ad esempio che un genitore riceve una certa parte della prestazione e l’altro genitore l’altra parte o se necessario devono rivolgersi al giudice civile. L’Ufficio AI è liberato dai suoi obblighi una volta che l’intero importo è stato versato ad uno dei due genitori (doc. A20). L’Autorità di vigilanza ha aggiunto che “per quel che concerne il rimborso, i genitori sono debitori congiunti. Ciò significa che il rimborso delle prestazioni può essere richiesto a entrambi i genitori “a loro scelta”. Idealmente, entrambi i genitori dovrebbero essere informati della decisione. Per evitare problemi in futuro, abbiamo raccomandato all’ufficio AI di versare direttamente a lei, Signora, le prestazioni per le notti che l’assicurata trascorre da lei. Prima che l’ufficio AI paghi le prestazioni per le notti che l’assicurata trascorre da suo padre, è necessario attendere una conferma scritta e firmata da entrambi i genitori che regoli in modo vincolante il pagamento di queste prestazioni” (doc. A20).
2.9. L’assegno per grandi invalidi ha quale scopo di rimborsare le spese presunte legate alla grande invalidità. Sono di conseguenza indennizzate le spese supplementari dovute al danno alla salute (DTF 149 III 297, consid. 3.3.1). L’assegno per grandi invalidi non costituisce un reddito sostitutivo, contrariamente alle rendite o alle indennità giornaliere che servono a coprire le spese generali di mantenimento (DTF 149 III 297, consid. 3.3.1). La prestazione pecuniaria è versata al beneficiario dell’AGI per un utilizzo determinato ed è attribuito per uno scopo ben preciso (DTF 149 III 297, consid. 3.3.1). L’assegno per grandi invalidi è calcolato sulla base del principio della copertura astratta dei bisogni e dunque indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute – in funzione della gravità della grande invalidità (art. 42 cpv. 2 LAI e 37 OAI: lieve, media, elevata). Ne risulta un indennizzo forfettario delle spese legate al danno alla salute (DTF 149 III 297, consid. 3.3.1, con rinvio alle STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019, consid. 4.4 e 8C_731/2009 del 25 febbraio 2010, consid. 3.1). Secondo l’art. 42bis LAI i minorenni hanno diritto all’AGI solo per i giorni che non trascorrono in un istituto (cpv. 4 prima frase). È preso in considerazione solo il bisogno accresciuto nell’aiuto e nella sorveglianza che il minorenne con il danno alla salute necessita rispetto ad un minorenne della stessa età e in buona salute (art. 37 cpv. 4 OAI).
Nella sua risposta, l’Ufficio AI ha citato la sentenza del 26 novembre 2024 del Tribunale cantonale del Canton Friborgo (procedura civile 101 2024 300/303), impugnata al Tribunale federale (5A_2/2025). In quel caso, relativo ad una procedura di divorzio, la madre, che aveva la custodia dei figli, riceveva l’AGI in favore del figlio disabile. Il padre ha chiesto al Tribunale di poter ricevere dalla madre l’importo mensile di fr. 735 dell’AGI e SCI per la sua presa a carico durante il suo diritto di visita. La Corte cantonale ha accolto la richiesta.
Il 20 ottobre 2025 il Tribunale federale ha emesso la sua sentenza, accogliendo parzialmente il ricorso, nella misura della sua ricevibilità, e rinviando gli atti al Tribunale cantonale per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Relativamente all’attribuzione di parte dell’AGI al padre durante il suo diritto di visita decisa dal Tribunale cantonale (cfr. consid. 5.1: “La cour cantonale a relevé qu'il était vrai qu'en 2021, elle avait refusé de répartir dite allocation, au motif qu'elle ne constituait pas un revenu et qu'il appartenait en principe, en cas de garde exclusive, au parent non gardien d'assumer l'entier du coût d'entretien de l'enfant. Toutefois, l'impotence était alors de degré moyen et nécessitait des soins moins importants, d'une part, et l'indemnité perçue s'élevait à 1'185 fr., soit à un montant bien inférieur aux 3'726 fr. versés actuellement, d'autre part. Il fallait aussi concéder à l'épouse que la jurisprudence citée dans l'ordonnance de première instance ne disait pas expressément qu'il convenait de répartir une allocation pour impotent. Cependant, il résultait de l'ATF 149 III 297 consid. 3.3.1 et 3.3.5 qu'une telle allocation et le supplément pour soins intenses étaient destinés à indemniser forfaitairement, non seulement les dépenses supplémentaires liées au handicap, comme l'acquisition de meubles adaptés ou l'installation d'équipements spéciaux au domicile, mais aussi la prise en charge personnelle nécessaire durant le jour ou la nuit. En l'espèce, il n'était pas contesté que F.________ avait besoin de soins continus pour tous les actes de la vie quotidienne, ce qui représentait un investissement en temps de six à huit heures par jour, cet investissement étant à la charge du parent qui s'occupait de l'enfant un jour donné. Or, pendant l'exercice du droit de visite le week-end et les vacances, soit durant des jours entiers, cette charge reposait exclusivement sur le père, et non sur la mère. Par conséquent, c'était à juste titre et sans violer le droit fédéral que le président avait considéré équitable d'accorder une partie de l'allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses au père. Les arguments avancés par l'épouse, en lien avec la charge qu'elle assumait vis-à-vis des autres enfants, majeurs ou mineurs, n'étaient pas pertinents à cet égard. Quant au pourcentage octroyé au père, le président l'avait calculé en mensualisant 72 jours complets de droit de visite par an, ce qui représentait environ 1/5e du temps, et la mère ne critiquait pas en soi ce calcul. Il y avait donc lieu de confirmer le montant mensuel de 735 fr. que l'épouse avait été astreinte à verser à son mari depuis le 1er octobre 2023 par prélèvement sur les indemnités perçues pour F.________.”), il Tribunale federale ha confermato quanto stabilito in prima istanza (consid. 5.3: “En l'occurrence, la recourante ne conteste pas en soi que les prestations AI reçues pour F.________ doivent également servir à couvrir les dépenses liées à son handicap lorsque l'intimé exerce son droit de visite. Au vu de ce qui précède, l'argumentation présentée n'est pas de nature à démontrer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en attribuant une partie de l'allocation pour impotent allouée pour F.________ à l'intimé”).
2.10. In concreto la custodia della figlia del ricorrente è stata attribuita alla madre, che si prende cura di _______ e che si occupa della sua gestione quotidiana, ivi comprese le questioni amministrative, tra le quali la fatturazione trimestrale dell’AGI e del SCI, che vengono pagati in funzione del computo delle notti passate a domicilio e non in caso di pernottamenti in istituto (cfr. art. 42bis LAI). È infatti la madre ad essere destinataria di qualsiasi rendita, assegno o altro aiuto finanziario elargito in favore della figlia minorenne, alla quale l’Ufficio AI deve versare la prestazione in suo favore.
L’amministrazione ha versato l’AGI e l’SCI alla madre per tutti i giorni in cui la figlia ha passato le notti al suo domicilio o al domicilio del padre. A quest’ultimo ha inoltre versato l’AGI quando la figlia ha pernottato presso di lui.
Di principio non vi è una norma che obbliga l’Ufficio AI a suddividere le prestazioni in esame (AGI e SCI) tra i genitori presso il quale il minorenne pernotta e, in assenza di accordo tra le parti, il pagamento dell’AGI ad uno dei due genitori che detiene l’autorità parentale congiunta del figlio minorenne, di norma, libera l’Ufficio AI da ulteriori obblighi in merito al pagamento della prestazione (cfr. l’art. 304 cpv. 2 CC secondo cui se ambedue i genitori sono detentori dell’autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell’altro).
Infatti, l’art. 20 LPGA, che va interpretato letteralmente (DTF 146 V 265, consid. 3) e che si applica anche all’assegno per grandi invalidi (cfr. art. 15 LPGA e Reichmuth Marco, op. cit, n. 13 ad art. 20), precisa che le prestazioni possono essere versate a un terzo che ha un obbligo legale o morale se il beneficiario non le utilizza per il proprio mantenimento o non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se egli stesso dipende dall’assistenza pubblica o privata per uno dei motivi appena descritti (cfr. anche l’art. 78 cpv. 6 OAVS).
Nel caso di specie il padre non sostiene che il beneficiario delle prestazioni (ossia: la figlia) dipende dall’assistenza pubblica o privata perché non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o non è in grado di utilizzarle a questo scopo.
Non emerge infatti che un eventuale utilizzo delle prestazioni contrario al suo scopo abbia portato l’interessata a chiedere l’aiuto sociale (su questo punto cfr. anche Moser-Szeless in: loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire Romand, 2a edizione, 2025, n. 18 ad art. 20: “Il faut que l’utilisation non conforme au but ait conduit l’ayant droit ou les personnes dont il a la charge à requérir l’aide sociale (<< de ce fait >>). Il ne suffit pas que la personne concernée soit soutenue par un organisme d’assistance pour autoriser le versement à celui-ci; encore faut-il qu’elle ait effectivement utilisé les prestations de l’assurance sociale à d’autres fins que pour l’entretien”).
In assenza di una norma che impone all’amministrazione di versare la prestazione all’altro genitore, senza un accordo scritto, solo un intervento del giudice civile può obbligare l’Ufficio AI a modificare la ripartizione del versamento dell’importo dell’AGI e del SCI (sul tema cfr. DTF 151 V 137 e STF 5A_2/2025 del 20 ottobre 2025), trattandosi di un aspetto legato agli effetti accessori del divorzio e allo svolgimento del diritto di visita.
In concreto né la sentenza di divorzio né la convenzione sugli effetti accessori del divorzio regolano in maniera diversa il versamento delle prestazioni ed i genitori non hanno sottoscritto alcun accordo in merito alla ripartizione delle prestazioni nel caso in cui la figlia minorenne dorme presso il genitore non affidatario.
Il versamento dell’AGI e del SCI alla madre per tutto il periodo rivendicato dal padre è quindi corretto dal punto di vista delle assicurazioni sociali e libera l’Ufficio AI dal versamento delle prestazioni anche al padre. Un’eventuale rivendicazione delle prestazioni per le notti trascorse presso il padre concerne il rapporto tra i due ex coniugi e deve semmai essere fatto valere in sede civile.
L’Ufficio AI ha del resto evidenziato come in altre casistiche analoghe in assenza di disposizioni espresse contenute nella sentenza di divorzio e nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio, è il genitore affidatario che fattura e riceve la prestazione per i figli beneficiari dell’AGI e del SCI. In caso di affidamento congiunto (custodia alternata), spetta ai genitori concludere un accordo circa la ripartizione dell’AGI e del SCI.
La citata DTF 149 III 297 non impone una soluzione differente.
In quel caso si trattava di una controversia sorta nell’ambito del diritto di famiglia in relazione agli effetti accessori del divorzio ed al contributo di mantenimento per i figli e relativa alle conseguenze dell’assegno per grandi invalidi sul contributo di mantenimento.
Il Tribunale federale ha stabilito, al consid. 3.3 che l’assegno per grandi invalidi del figlio minorenne non deve essere dedotto dal contributo per la sua cura stabilito nell’ambito del contributo di mantenimento.
Dopo aver ripreso la definizione dell’assegno per grandi invalidi, l’Alta Corte ha esaminato la prassi in vigore prima e dopo la modifica del 1° gennaio 2017 del nuovo diritto sul mantenimento dei figli. Il TF al consid. 3.3.2 ha affermato che l’AGI non era considerato nel calcolo del contributo di mantenimento del figlio, poiché si tratta di una prestazione versata per finanziare l’aiuto di cui il suo beneficiario necessita per compiere gli atti ordinari della vita. L’assegno per grandi invalidi non doveva di conseguenza neppure essere aggiunto al reddito del genitore affidatario. Al consid. 3.3.5 il Tribunale federale ha confermato la prassi di non presa in considerazione dell’AGI nel calcolo del mantenimento del figlio. Poiché le spese del figlio dovute all’invalidità sono presenti sull’arco dell’intera giornata e della notte e non solo durante le ore lavorative, l’AGI non va dedotto dal contributo di accudimento.
La DTF 149 III 297 evidenzia che l’assegno per grandi invalidi è una prestazione versata al suo beneficiario, affidato alla madre e che non vi sono ragioni per attribuire una quota al padre.
La sentenza federale non modifica la soluzione adottata dall’Ufficio AI, ritenuto come la sentenza di divorzio e la convenzione sugli effetti accessori del divorzio non determinano un differente assetto del versamento delle prestazioni.
Alla luce di quanto sopra esposto a giusta ragione l’Ufficio AI ha deciso di continuare a versare le prestazioni dell’AGI e del SCI, fino al raggiungimento della maggiore età di _______ alla madre ed ha dichiarato di non essere competente per decidere in merito al riconoscimento di parte delle prestazioni al padre.
Resta da esaminare se il ricorrente deve versare l’importo di fr. 6'117 come stabilito con la decisione impugnata.
2.11. Secondo l’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo 3 anni (fino al 31 dicembre 2020: 1 anno) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Per l’art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA sono tenuti a restituzione il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA (Ordinanza della legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali) prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024 = SVR 2025 IV n. 3; STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'amministrazione scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V 245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2. = SVR 2021 UV n. 30; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).
Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”; STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
L’amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).
2.12. Preliminarmente, come ammesso dall’Ufficio AI in sede di risposta, l’importo chiesto in restituzione deve essere ridotto da fr. 6'117 a fr. 6'027. L’amministrazione ha infatti versato all’insorgente fr. 3'234 (e non 3'324) per il periodo da luglio a settembre 2023, fr. 1'617 per il periodo da ottobre a dicembre 2023 e fr. 1'176 per il periodo da gennaio a marzo 2024.
Per quanto concerne la restituzione, l’Ufficio AI afferma che al momento dei versamenti delle prestazioni non ha verificato l’aspetto di chi potesse fatturare e ricevere gli importi dovuti alla figlia _______, dando seguito alle fatture di entrambi i genitori e accorgendosi solo in un secondo tempo del duplice pagamento eseguito per le medesime notti.
Questa Corte ritiene, dunque, che nella presente fattispecie sia dato l’adempimento dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA (“revisione e riconsiderazione”) che sottende l’obbligo di restituzione.
La Cassa ha infatti versato, nel periodo da luglio 2023 a marzo 2024, tramite decisioni informali (cfr. su questo aspetto la STFA in italiano C_217/02 del 15 luglio 2003), ad entrambi i genitori l’importo dell’AGI per le notti passate da _______ presso il padre.
Così facendo ha proceduto ad un doppio pagamento della medesima prestazione.
L’errore è manifesto e porta su elementi oggettivi, ritenuto che l’importo avrebbe dovuto essere versato solo ad uno dei due genitori.
Accertato che le decisioni informali con cui l’UAI ha versato anche al padre le prestazioni cui ha diritto _______ sono senza dubbio errate e che alla luce degli importi versati (complessivamente fr. 6’027), la loro correzione ha un’importanza rilevante, essa dovevano essere riesaminate.
Qualora l’amministrazione sia venuta a conoscenza in un secondo tempo del doppio versamento, si sarebbe confrontati con una revisione, in quanto il fatto nuovo conduce ad una conclusione differente rispetto alle decisioni informali iniziali (cfr. STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023, consid. 2.10).
Non va del resto dimenticato che di norma prestazioni ottenute indebitamente vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134).
Ne segue che a giusta ragione l’amministrazione ha proceduto con il riesame, rispettivamente la revisione delle decisioni informali di pagamento delle prestazioni ed ha chiesto la restituzione dell’importo indebitamente percepito.
Per quanto concerne il condono, a questo stadio della procedura non è rilevante sapere se l'interessato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto le prestazioni e se la restituzione costituisce un onere troppo grave (cfr. STCA 42.2023.34 del 15 gennaio 2024, consid. 2.9). La questione della buona fede e dell’onere gravoso è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e), nella misura in cui l’insorgente lo chiederà nei modi e nei tempi previsti dalla legge (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA per il quale il condono, se dati i presupposti, è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato).
2.13. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto unicamente nella limitata misura in cui l’importo soggetto a restituzione va diminuito da fr. 6'117 a fr. 6'027.
Per il resto il ricorso va respinto.
2.14. Il ricorrente, oltre all’incarto AI, prodotto con la risposta di causa, ha richiamato gli incarti della Pretura relativi alle due procedure che lo concernono nell’ambito del diritto di famiglia.
Questo TCA rinuncia all’assunzione delle prove richieste poiché non modificano l’esito della procedura. Il risultato delle vertenze civili non è contestato e i rispettivi incarti non apporterebbero elementi di novità determinant