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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.04.2026 32.2025.129

28 aprile 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,738 parole·~39 min·1

Riassunto

Ricorso (respinto nella misura in cui ricevibile) contro “decisione” UAI di non concedere AG con gratuito patrocinio per procedura amministrativa. Manca valido oggetto d’impugnazione. Assistenza di un legale non era in ogni caso necessaria. Niente GP per la procedura ricorsuale e niente spese

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.129   jv/gm

Lugano 28 aprile 2026               

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2025 di

RI1, ______ rappr. da: RA1, ______ rappr. da: avv. RA2, ______  

contro  

le decisioni del 23 ottobre 2024 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI1, nato nel 1998, di formazione assistente d’ufficio (con CFP), il 15/18 maggio 2017 ha presentato una domanda di prestazioni AI, indicando quale danno alla salute un difetto cardiaco congenito ed astenia (docc. 91, 109, 112, 116, 153 e doc. 161, pag. 393 incarto AI).

                                  Esperita l’istruttoria di rito, con decisioni del 13 luglio e 5 ottobre 2021 l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1. maggio 2016 e di una mezza rendita (con grado d’invalidità del 50%) dal 1. settembre 2019, compensate le indennità giornaliere AI già percepite (docc. 212 e 223-225 incarto AI).

                                  Queste decisioni sono cresciute incontestate in giudicato.

                          1.2.  Il 17 marzo 2022 è pervenuto all’Ufficio AI il rapporto della curante dr.ssa ______ (specialista in cardiologia e cardiopatie congenite) datato 9 marzo 2022 e attestante un peggioramento della situazione valetudinaria con richiesta di aumento della rendita e di ulteriori provvedimenti d’integrazione professionale (doc. 231 incarto AI).

                                  Ritenuta giustificata l’entrata in materia (doc. 232 incarto AI), richiamato il questionario per la revisione della rendita d’invalidità (doc. 238 incarto AI) ed il rapporto medico del 20 maggio 2022 del curante dr. ______ (specialista in medicina interna generale) (doc. 241 incarto AI), pervenuta la decisione del 7 novembre 2022 dell’ARP ___ di ______ con la quale l’autorità tutoria ha nominato il signor RA1 curatore amministrativo e dei beni dell’assicurato (doc. 253 incarto AI), la domanda dei assegno grandi invalidi (di seguito: AGI) dell’11/21 novembre 2022 (docc. 255 e 258 incarto AI) ed il curriculum vitae (doc. 257 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto la documentazione al SMR.

                                  Quest’ultimo con annotazione del 17 ottobre 2022 ha accertato uno stato di salute invariato rispetto alla valutazione del 2021, ritenendo comunque necessaria un’indagine domiciliare per l’esame dell’AGI (docc. 252 e 261 incarto AI).

                                  L’inchiesta domiciliare per l’esame della domanda AGI si è svolta il 26 giugno 2023 ed è confluita nel rapporto della consulente ispettrice del 19 luglio 2023 (doc. 262 incarto AI) – confermato dal medico SMR (doc. 265 incarto AI) – secondo cui non vi era né dipendenza da terzi per compiere gli atti ordinari della vita, né la necessità di una sorveglianza personale continua.

                          1.3.  Con progetto di decisione del 28 luglio 2023 l’Ufficio AI, fondandosi sulle conclusioni del consulente ispettore e del SMR, ha prospettato il rifiuto dell’AGI (doc. 266 incarto AI).

                                  Con decisione del 25 settembre 2023, l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 28 luglio 2023 (doc. 276 incarto AI).

                                  Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

                          1.4.  Con progetto di decisione del 9 agosto 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di aumento del grado d’invalidità, ritenendo la situazione valetudinaria dell’assicurato sostanzialmente invariata rispetto alla precedente valutazione del 2021 (doc. 268 incarto AI).

                                  Con scritto del 21 agosto 2023 il curatore ha richiesto all’Ufficio AI il dossier dell’assicurato (doc. 268 incarto AI), conferendo allo studio legale ______ mandato di rappresentanza per la pratica concernente la rendita AI (doc. 272 incarto AI).

                                  Con scritto del 7 settembre 2023 l’avv. RA2 del suddetto studio legale si è palesato quale rappresentante dell’assicurato, chiedendo una proroga per presentare le osservazioni al progetto di decisione del 9 agosto 2023, il gratuito patrocinio “a far tempo dal 06.09.2023” e prospettando l’invio del relativo certificato comunale (doc. 273 incarto AI).

                                  Con osservazioni del 14 settembre 2023 l’avv. RA2 ha contestato il progetto di decisione del 9 agosto 2023, chiedendo un approfondimento dello stato valetudinario dell’assicurato aggiornando la documentazione e prospettando l’invio di ulteriore documentazione medica ed economica (doc. 275 incarto AI).

                                  Con ulteriori osservazioni del 25 settembre 2023 l’avv. RA2 ha prodotto il rapporto medico del 24 settembre 2023 della dr.ssa ______, prospettato l’invio di ulteriore documentazione dei Servizi psico-sociali (di seguito: SPS) e chiesto l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, producendo il relativo certificato comunale (doc. 277 incarto AI).

                                  Sottoposta la nuova documentazione al medico SMR, quest’ultimo ha chiesto una perizia pluridisciplinare in ambito psichiatrico, cardiologico e neuropsicologico (doc. 281 incarto AI), richiesta avallata dall’amministrazione (docc. 282 incarto AI) ed il mandato è stato conferito – tramite la piattaforma SuisseMED@P – al ______ di ______ (docc. 286 e 287 incarto AI).

                                  Con ulteriori osservazioni del 23 ottobre 2023, l’avv. RA2 ha prodotto il rapporto del 16 ottobre 2023 dei SPS (doc. 284 incarto AI).

                                  Il ______ ha ritenuto necessario estendere la perizia anche all’ambito neurologico, pneumologico e a test psicodiagnostici, conferendo incarico alla dr.ssa ______ (internista), alla dr.ssa ______ (psichiatra e psicoterapeuta), al dr. ______ (neurologo), al dr. ______ (cardiologo), al dr. ______ (neuropsicologo), al dr. ______ (pneumologo) ed allo psicologo ______ per i test psicodiagnostici (docc. 290 e 298 incarto AI). La perizia pluridisciplinare è confluita nel rapporto peritale del 10 giugno 2024 (doc. 312 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 310 incarto AI).

                                  Poste le seguenti diagnosi:

"4.3.1. Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa

Diagnosi psichiatriche

Disturbo della personalità misto con tratti ansioso evitanti (ICD-10 F61)

Disturbo ansioso non specificato (ICD-10 F41.9)

Problemi legati all’abitazione ed alle condizioni economiche senza specificazione (ICD-10 Z59.9)

Diagnosi cardiologiche

DIV perimembranoso, piccolo DIV muscolare, PDA, apice del ventricolo sin. ipertrabecolarizzato con:

operazione di riparazione intracardiaca nel 2011 con chiusura di DIV tramite patch; chiusura PDA, apertura di piccolo difetto interatriale

Complicazioni del decorso:

ipertensione polmonare sistemica pre-operatoria con resistenza polmonare elevata;

riduzione delle resistenze polmonari sotto terapia con Bosentan e Sildenafil;

persistenza di ipertensione polmonare nella fase post-operatoria.

Diagnosi pneumologiche

Ipertensione polmonare secondaria in:

stato dopo chiusura grosso difetto setto interventricolare (2011).

4.3.2. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Diagnosi internistiche

Sottopeso (BMI 16,03 kg/m2) con quadro metabolico nella norma.

Tabagismo.

Pregresso abuso etilico.

Diagnosi neurologiche

Cefalea di tipo misto tensiva ed emicranica.”

                                  e rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato un’incapacità lavorativa globale in ogni attività del 75% (riduzione del rendimento) dal 1. dicembre 2021, riconducibile esclusivamente alle patologie psichiatriche.

                          1.5.  Con progetto di decisione del 13 agosto 2024, in annullamento e sostituzione di quello del 9 agosto 2023, l’Ufficio AI ha prospettato l’aumento della rendita da mezza rendita ad una rendita intera dal 1. marzo 2022 (mese della presentazione della domanda di revisione, art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI) con grado d’invalidità del 77% (dal 1. gennaio 2024 con grado d’invalidità dell’80%) (doc. 313 incarto AI).

                                  Con scritto del 26 agosto 2024 l’avv. RA2 ha comunicato all’Ufficio AI di accettare “così come presentato” il progetto di decisione del 13 agosto 2024, ricordando che “per questa pratica ho presentato un’istanza di gratuito patrocinio che mi risulta essere tuttora pendente” e chiedendo all’amministrazione “di farmi avere la decisione […] anche su questo aspetto” (doc. 317 incarto AI).

                                  Con scritto del 6 settembre 2024 l’Ufficio AI ha comunicato al citato legale il rifiuto della richiesta di gratuito patrocinio, non ritenendo giustificato l’intervento di un legale per il caso in rassegna (doc. 318 incarto AI).

                                  Con scritto del 26 settembre 2024 l’avv. RA2 ha contestato il mancato accoglimento della domanda di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa e con scritto di medesima data l’Ufficio AI ha risposto di considerare nullo lo scritto del 6 settembre 2024, comunicandogli che tale questione è stata sottoposta al servizio giuridico per riesame, in esito al quale sarà emanata “una decisione” (docc. 322 e 323 incarto AI).

                                  Con annotazione interna del 4 ottobre 2024 il servizio giuridico dell’Ufficio AI ha esaminato la domanda di gratuito patrocinio e ha concluso per il rifiuto del gratuito patrocinio per la fase pre-ricorsuale (doc. 326 incarto AI).

                                  Il 4 ottobre 2024 l’Ufficio AI ha inviato alla Cassa ______ le motivazioni concernenti l’aumento della rendita e la reiezione dell’istanza di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa come da valutazione del servizio giuridico, invitandola a calcolare l’ammontare nominale della prestazione dopo eventuali compensazioni, ad emanare e spedire la decisione formale allo studio legale ______ ed in copia direttamente all’assicurato (docc. 324 e 325 incarto AI).

                                  Con due decisioni del 23 ottobre 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso per quanto concerne il diritto alla rendita, indirizzando le decisioni formali allo studio legale summenzionato ed in copia direttamente all’assicurato (docc. 327 e 328 incarto AI). Le decisioni in parola sono state notificate il 25 ottobre 2024 (I, p.to 8.).

                                  Con scritto del 27 ottobre 2025 l’avv. RA2 ha chiesto all’Ufficio AI aggiornamenti circa l’istanza di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa ed il 3 novembre 2025 l’amministrazione gli ha comunicato che “la risposta relativa al gratuito patrocinio è stata integrata nel testo della Motivazione, allegata alla decisione di aumento della rendita d’invalidità datata 23.10.2024” (doc. 332, pagg. 1100 e 1101 incarto AI).

                                  Con scritti del 3 novembre 2025 il citato legale ha dichiarato all’Ufficio AI di non aver trovato la motivazione delle decisioni e l’amministrazione gliel’ha inviata per posta elettronica, osservando come “il documento a motivazione del calcolo della rendita […] viene allegato alla decisione della Cassa ______ al momento dell’invio, dovrebbe pertanto averlo ricevuto a complemento del suo allegato (23.10.2024).” (doc. 332, pag. 1099 incarto AI).

                          1.6.  Con ricorso del 3 dicembre 2025 l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA2, ha impugnato le decisioni del 23 ottobre 2024, postulandone l’annullamento e la retrocessione degli atti affinché l’Ufficio AI si esprima sull’esistenza o meno dello stato d’indigenza dell’assicurato quale presupposto per il riconoscimento del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa.

                                  Contesta la decisione dell’Ufficio AI di non averlo posto al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, sostenendo che il suo intervento fosse necessario ed adducendo che le motivazioni per il diniego del gratuito patrocinio non sono state accluse alle decisioni del 23 ottobre 2024.

                                  Chiede pure l’ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e l’esonero delle spese per la procedura ricorsuale.

                          1.7.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha contestato la tempestività del ricorso, sostenendo che, pur non potendo provare l’invio delle motivazioni con le decisioni del 23 ottobre 2024, esse sono state allegate a tali decisioni, come da invalsa prassi amministrativa. Adduce che in ogni caso il legale avrebbe dovuto contattare l’Ufficio AI per riceverle almeno nei trenta giorni del termine per presentare ricorso.

                                  Nel merito, ritiene che anche qualora si considerasse il ricorso tempestivo, non si potrebbe riconoscere il gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, giacché l’intervento del legale in concreto non era necessario.

                                  In ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma delle decisioni contestate e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

                          1.8.  Con scritto del 15 gennaio 2026 il ricorrente ha prodotto il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria per la presente procedura (VI+bis).

                          1.9.  Con osservazioni del 29 gennaio 2026 l’avv. RA2 ha ribadito che, contrariamente a quanto asserito e non comprovato dall’Ufficio AI, con le decisioni del 23 ottobre 2024 non ha ricevuto le motivazioni, ragione per cui le decisioni non possono essere cresciute incontestate in giudicato. A supporto di tale allegazione rinvia allo scritto del 28 ottobre 2024 inviato al curatore nel quale faceva presente che la questione del gratuito patrocinio rimaneva aperta “a seguito dell’annullamento della precedente decisione [del 6 settembre 2024, n.d.r.]”.

                                  Sostiene inoltre di non aver avuto ragione di chiedere le motivazioni precedentemente, siccome esse erano già presenti nel progetto di decisione del 13 agosto 2024 e concernevano esclusivamente il diritto alla rendita, preavviso pienamente accettato dall’assicurato con scritto del 26 agosto 2024. Soggiunge che non poteva attendersi che le motivazioni (non ricevute) delle decisioni impugnate integrassero anche la questione del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, ma si aspettava piuttosto la notifica di una decisione separata su questo punto.

                                  Per il resto ha confermato integralmente quanto esposto con il gravame in punto alla necessità d’intervento di un legale nella procedura amministrativa (VIII).

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                          2.2.  Di principio un tribunale è vincolato dal dispositivo di una decisione cresciuta in giudicato. I motivi della decisione non sono invece vincolanti a meno che il dispositivo non vi rinvii esplicitamente (STF 8C_652/2019 del 18 febbraio 2020 consid. 3.3.1 e seg. e 9C_368/2015 del 13 gennaio 2016 consid. 5.1, entrambe con riferimenti giurisprudenziali). Le domande di causa devono quindi riferirsi al dispositivo e non alle motivazioni. Il ricorrente deve indicare chiaramente quali punti del dispositivo della decisione impugnata sono contestati e in che modo dovrebbero essere modificati, atteso che, in ossequio al principio della buona fede, la motivazione del gravame deve poter essere usata per interpretare le domande di causa avverse al dispositivo della decisione impugnata (STF 2C_243/2025 dell’11 giugno 2025 consid. 3.2 con riferimenti giurisprudenziali).

                                  In casu, il dispositivo della decisione impugnata si riferisce esclusivamente al diritto alla rendita (doc. 325, pag. 1077 incarto AI: “Decidiamo pertanto: Dalla verifica del diritto a rendita abbiamo constatato un cambiamento del grado di almeno 5 punti percentuali. L’attuale mezza rendita d’invalidità a partire dal 01.03.2022, ovvero dal mese di deposito della domanda di revisione […] è aumentata ad una rendita intera d’invalidità con grado AI del 77%. Dal 01.01.2024 il diritto a rendita intera permane, ma con grado AI 80%”). Anche le decisioni formali del 23 ottobre 2024 inviate dalla Cassa ______ e pervenute all’insorgente il 25 ottobre 2024 (cfr. supra consid. 1.5.) si riferiscono esclusivamente alla rendita d’invalidità (docc. 327 e 328 incarto AI: “Riconosciamo il diritto ad un/una intera rendita d’invalidità”).

                                  La questione afferente al gratuito patrocinio per la procedura amministrativa è invece stata trattata nelle – non vincolanti e non facenti parte del dispositivo – motivazioni, e meglio al sottotitolo “Esito degli accertamenti” (doc. 325, pag. 1075 e seg. incarto AI).

                                  Siccome l’avv. RA2 contesta esclusivamente la mancata concessione del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa e non il diritto alla rendita di cui al dispositivo delle decisioni impugnate, in applicazione della surriferita giurisprudenza il gravame risulta inammissibile.

                                  Inoltre, la decisione concernente la concessione o il rifiuto del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa è una decisione formale impugnabile mediante ricorso (cifra 2067 della Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, PC, IPG, AF, Afam e PT, valida dal 1. luglio 2024, stato alla medesima data).

                                  Nella fattispecie in disamina il 26 settembre 2024 l’Ufficio AI aveva esplicitamente comunicato all’avv. RA2 che la questione del gratuito patrocinio sarebbe stata riesaminata dal proprio servizio giuridico e che ne sarebbe seguita “una decisione” (cfr. supra consid. 1.5.). Tuttavia, tale decisione – che poteva essere resa sia con la decisione di merito, sia con una decisione incidentale (DTF 144 V 97 consid. 1. con rinvio alla DTF 139 V 600 consid. 2.2; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pagg. 205, 206 e 269 e Betschart, BSK-ATSG, n. 62 ad art. 37 LPGA) – non è mai stata emanata. In tale contesto, l’avv. RA2, legale cognito delle assicurazioni sociali, avrebbe dovuto sollecitare l’amministrazione ad emanare una decisione formale incidentale e, qualora l’Ufficio AI non avesse provveduto (celermente) ad emanare la prospettata decisione sul gratuito patrocinio, egli avrebbe dovuto adire il TCA per denegata/ritardata giustizia, ciò che tuttavia non ha fatto.

                                  Non vi è quindi un valido oggetto d’impugnativa (ted. Anfechtungsobjekt), ragione per cui il gravame va dichiarato irricevibile.

                                  Per ragioni di economia processuale, e meglio per evitare un ulteriore procedura amministrativa – ossia la richiesta dell’avv. RA2 all’Ufficio AI di emanare una decisione formale ed impugnabile avente per oggetto la richiesta di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa – e giudiziaria – ossia il potenziale ricorso per ritardata/denegata giustizia, rispettivamente l’eventuale ricorso contro una decisione formale negativa dell’amministrazione in punto al gratuito patrocinio con la riproposizione delle medesime tesi ed argomentazioni ampiamente esposte dalle parti nella presente procedura –, in concreto si giustifica l’entrata nel merito del gravame. Tale procedere risulta opportuno, considerato che il materiale probatorio ed i fatti sono completi e non vi sarebbe più nulla da accertare in un’eventuale procedura di rinvio.

                                  nel merito

                          2.3.  Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa.

                          2.4.  Il ricorrente contesta la “decisione” con cui l’Ufficio AI gli ha negato il diritto al gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, chiedendone il riconoscimento “a far data dal 6 settembre 2023, data di assunzione del mandato” (I, p.to 3.1.).

                                  Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria a tutelare i suoi diritti.

                                  L’art. 37 cpv. 4 LPGA – disposto che deriva direttamente dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e che concerne la procedura amministrativa in tutti i settori delle assicurazioni sociali (STF 8C_135/2018 del 7 settembre 2018 consid. 4.1. in fine; DTF 144 V 97 consid. 3.1.1; Betschart, BSK ATSG, n. 3 e seg. ad art. 37 LPGA con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) – prevede che se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.

                                  Il disposto in parola presuppone che il gratuito patrocinio venga esplicitamente richiesto. Tuttavia, nei casi in cui l’evidente impaccio (ted. Unbeholfenheit) di una parte non permette di assicurare l’emanazione di una corretta decisione di notevole importanza, è possibile esaminare d’ufficio la possibilità di concedere il gratuito patrocinio (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 34 ad art. 37 LPGA).

                                  Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all’art. 61 lett. f LPGA, l’art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione “se le circostanze lo esigono”, anziché quella “se le circostanze lo giustificano”, significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 36 ad art. 37 LPGA; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, pag. 397 e seg.).

                                  Per il resto, all’art. 37 cpv. 4 LPGA torna applicabile, di principio, la giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 61 lett. f LPGA (DTF 132 V 200 consid. 5.1.3; STCA 32.2017.205 del 12 settembre 2018 consid. 2.7.; Ackermann, Aktuelle Fragen zur unentgeltlichen Vertretung im Sozialversicherungsrecht, in: Schaffhauser/Kieser (Hrsg.), Sozialversicherungsrechtstagung 2010, pag. 154; Kieser, op. cit., n. 186 ad art. 61 LPGA; Kieser, das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pag. 156; cfr. anche Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pagg. 262-268; Kieser, Unentgeltliche Rechtsverbeiständigung und Parteientschädigung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, pagg. 211-217; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, pag. 553).

                                  Se i presupposti sono adempiuti il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo anche nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit. n. 51 ad art. 37 LPGA).

                                  Con l’accoglimento della domanda di gratuito patrocinio solo i costi di allestimento della domanda e quelli per i memoriali relativi all’oggetto del contendere principale (ted. Hauptsache) possono essere accollati con effetto retroattivo. È quindi irrilevante il fatto che un assicurato abbia tardato a presentare la domanda a motivo di ignoranza o di una carente consulenza legale (DTF 122 I 203 consid. 2e; Ackermann, op. cit., pag. 171 e seg.).

                                  Quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., n. 38 ad art. 37 LPGA). Quindi, le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019 consid. 3.1, 8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1, 9C_29/2017 del 6 aprile 2017 consid. 1; DTF 132 V 200 consid. 4.1, 125 V 202 consid. 4a, 125 V 372 consid. 5b con riferimenti; STCA 32.2024.44 del 30 settembre 2024 consid. 2.9.).

                                  A tal proposito, occorre tenere conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di procedura applicabili, così come delle specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1; DTF 132 V 200 consid. 5.1.1 e segg.,130 I 182 consid. 2.2, 125 V 32 consid. 4b; STF 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV n. 17 pag. 50; Ackermann, op. cit., pag. 160 e seg.; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7 consid. 5.2.2).

                                  Il criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va verificato con particolare severità (STF 9C_786/2019 del 20 dicembre 2019 consid. 5.1., 8C_760/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e seg., 8C_996/2012 del 28 marzo 2013 consid. 4.1; DTF 125 V 32 consid. 4b; Ackermann, op. cit., pag. 161; Betschart, n. 46 ad art. 37 LPGA; Forster, op. cit., n. 13 ad art. 37 LPGA; Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 1991, pag. 293 e seg.; Pratique VSI 2000 p. 164).

                                  La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständigung grundsätzliche geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf siche alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b con riferimenti e 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständigung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständigung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt”; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

                                  Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad un avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

                                  In concreto l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando la fattispecie nella casistica più consueta delle pratiche AI – non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato.

                                  La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato per la procedura amministrativa dipende dalle problematiche trattate e dalle peculiarità soggettive inerenti al singolo caso.

                                  Nella STCA 32.2017.106 del 30 gennaio 2018 questa Corte aveva ritenuto complessa la fattispecie in cui, trattandosi di una persona assicurata con molteplici problemi di salute sia somatici che psichici, il patrocinatore aveva evidenziato lacune istruttorie (in particolare l’esecuzione di una sola perizia reumatologica e non in altre discipline mediche) e aveva chiesto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare. A tale richiesta l’amministrazione ha poi dato seguito.

                                  Nella sentenza del 28 febbraio 2019 il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone di Zugo (citata in Kieser, op. cit., art. 37 n. 41 pag. 704) ha stabilito che se l'opposizione dell'avvocato al progetto di decisione porta l’Ufficio AI a ritenere necessario un accertamento medico pluridisciplinare, per ulteriormente chiarire fatti dal punto di vista medico, non si può argomentare che il patrocinio dell'avvocato nella procedura di decisione preliminare non sia necessaria. Nel caso trattato dal Tribunale di Zugo era stato raggiunto un grado di complessità della fattispecie che giustificava la nomina di un’assistenza legale gratuita (“Führt der Einwand von Anwältin bzw. Anwalt zum IV-Vorbescheid dazu, dass die IV-Stelle eine polydisziplinäre medizinische Untersuchung als notwendig erachtet, sie mithin den Sachverhalt ergänzend medizinisch abklären lässt, kann nicht mehr gesagt werden, die anwaltliche Interessenwahrung im Vorbescheidverfahren sei nicht notwendig. In diesem Fall ist ein Grad der Komplexität der Sache erreicht, der die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands rechtfertigt (so Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 28. Februar 2019, S 2018 138, E. 7.3)”.

                                  Nella STF 9C_440/2018 del 22 ottobre 2018, il Tribunale federale ha considerato necessario il patrocinio da parte di un legale, ritenendo che la causa presentasse una certa complessità sul piano assicurativo e considerate anche le regole giurisprudenziali concernenti la valutazione dei disturbi psichici (“il s'agissait ainsi d'une constellation présentant assurément une certaine complexité sur le plan assécurologique (cf. arrêt 9C_55/2016 du 14 juillet 2016, consid. 5). On peut donc admettre que l'assistance d'une personne disposant de connaissances juridiques, à l'instar d'un avocat, était dès lors nécessaire pour conseiller utilement l'assurée, au regard aussi des règles jurisprudentielles sur l'évaluation des troubles psychiques (cf. ATF 141 V 281). On relèvera d'ailleurs que l'avocate de l'intimée est précisément intervenue à ce stade afin que l'expertise psychiatrique soit confiée à un expert disposant de connaissances spécifiques dans le domaine de l'addictologie et des psycho-traumatismes (courrier du 16 juin 2016); elle a également soumis des questions supplémentaires à l'expert en relation avec le diagnostic de trouble dépressif récurrent (courrier du 17 août 2016). Une telle intervention, qui se révèle d'autant plus adéquate qu'il s'agissait en l'occurrence d'une expertise monodisciplinaire pour laquelle les droits de participation de l'assurée au sens de l'ATF 137 V 210 acquièrent une importance certaine (cf. arrêt 9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.6.1), dépasse assurément l'aide qu'est censé fournir un assistant social.”).

                                  Nella STF 9C_140/2020 del 18 gennaio 2021, il Tribunale federale, scostandosi da quanto deciso dai primi giudici, ha considerato che nel caso di specie l’assistenza di un legale già durante la procedura amministrativa fosse giustificata. La nostra Massima Istanza ha rilevato che l’oggetto della decisione di rinvio atti all’amministrazione per complemento istruttorio fosse sì, in ultima analisi, la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata e la relativa influenza sul diritto ad una rendita, come comunemente accade. Nel caso di specie, tuttavia, il rinvio deciso dai primi giudici concerneva sia gli aspetti medici, che quelli economici: dal profilo medico, grazie all’intervento del legale – la cui pertinenza era stata ammessa dall’Ufficio Invalidità – occorreva esperire due perizie; quanto agli aspetti economici, andava determinata l’entità dei redditi realizzati, nonché stabilito il metodo di valutazione dell’invalidità. Ciò a dimostrazione della complessità del caso da esaminare, amplificata dalla durata della procedura (iniziata molti anni prima), il che aveva favorito il deposito di numerosi rapporti medici, la cui valutazione incombeva all’amministrazione. In queste circostanze particolari, il TF ha ritenuto inopportuno che la difesa degli interessi dell’assicurata venisse affidata ad un terzo (anche ad una persona designata da istituzioni sociali) visto che il legale, attivo sin dall’inizio della procedura, ne aveva una conoscenza approfondita.

                                  Nella STF 8C_149/2021 del 18 maggio 2021, pubblicata in SVR 2021 IV Nr. 65, esprimendosi a proposito del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa, l’Alta Corte ne ha ammesso il diritto: trattandosi di una procedura consistente nel rinvio per ulteriori accertamenti medici, in cui la rappresentanza legale relativa alla procedura giudiziaria continua anche nella successiva procedura amministrativa e la procedura AI è pendente da quasi otto anni e se la giurisprudenza riguardante la valutazione delle sindromi da dipendenza è nel frattempo cambiata, la situazione di partenza non può più essere ritenuta semplice e nella media, cosicché è dato un diritto al gratuito patrocinio.

                                  Nella STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato il giudizio con il quale i primi giudici avevano considerato che la fattispecie che erano chiamati a giudicare presentasse una certa complessità in fatto e in diritto, giustificante l’assistenza eccezionale da parte di un legale già nel corso della procedura amministrativa. L’Alta Corte ha sottolineato come in quel caso gli infortuni subiti dall’assicurato, oltre a richiedere la messa in atto di una perizia ortopedica, avessero richiesto pure il dover richiamare numerosi atti medici dall’assicuratore infortuni, ciò che aveva contribuito a rendere oltremodo voluminoso l’incarto dell’interessato. Inoltre, si era reso necessario investigare anche una problematica neurologica, poi ritenuta ininfluente da parte del Servizio medico regionale. Alla relativa complessità presentata dagli aspetti medici si era poi aggiunta la non semplice valutazione degli aspetti economici, tenuto conto delle numerose oscillazioni dell’incapacità lavorativa verificatesi nel tempo a seguito di successivi miglioramenti e peggioramenti, nonché la difficoltà di determinare il reddito senza invalidità, a fronte dei due impieghi svolti dall’assicurato durante un certo periodo.

                                  Nella STCA 32.2024.72 del 17 marzo 2025 il TCA aveva ritenuto necessario (e non solo utile) l’intervento di un legale per la procedura amministrativa in considerazione dell’insieme delle circostanze del caso in disamina, e meglio della durata della procedura (oltre cinque anni), del fatto che vi fosse stato già un precedente rinvio con ordine di esperire una perizia pluridisciplinare in sei specialità, della difficoltà nel determinare a posteriori l’insorgenza del disturbo psichiatrico e la sua evoluzione nel tempo, della particolare situazione dell’assicurato (malato psichiatrico al beneficio della pubblica assistenza e non in grado di gestire autonomamente le questioni amministrative relative alla pratica AI, neppure con l’aiuto della compagna) e del ruolo effettivo e utile dell’avvocato già nella precedente procedura. Essendo adempiuti anche gli altri presupposti, ossia la non manifesta infondatezza della causa e l’indigenza, il TCA ha riconosciuto il gratuito patrocinio per la fase pre-ricorsuale, pur limitandolo temporalmente (consid. 2.11.).

                          2.5.  In concreto, ai fini del giudizio risulta rilevante quanto segue.

                                  Il 30 ottobre 2020 RI1 aveva conferito procura di rappresentanza nelle relazioni con “autorità giudiziarie o amministrative, le assicurazioni sociali e non, uffici, altri istituti e privati”, al signor RA1 (doc. 220 incarto AI), il quale lo assisteva “già da qualche tempo” (doc. 221 e doc. 253, pag. 604 incarto AI). Rilevato come l’assicurato presentava diverse difficoltà “a livello personale, a livello di gestione patrimoniale e a livello sociale”, l’Ufficio AI ha chiesto all’ARP di attivarsi, valutando la nomina del signor RA1 quale curatore (doc. 221, pag. 537 incarto AI). Ancora prima della revisione avviata nel 2022, il signor RA1 ha gestito la corrispondenza tra l’Ufficio AI e l’assicurato (doc. 229 incarto AI).

                                  La revisione del diritto alla rendita è stata avviata nel marzo 2022, allorquando all’Ufficio AI è pervenuto il certificato medico del 9 marzo 2022 della dr.ssa ______ nel quale la curante aveva formulato le note diagnosi cardiologiche (con ripercussioni in ambito pneumologico) e quelle di pertinenza psichiatrica, accertando un peggioramento della situazione valetudinaria, illustrando per esteso il decorso dell’assicurato e chiedendo all’Ufficio AI una rivalutazione del caso (doc. 231 incarto AI).

                                  Nella prima fase della revisione avviata nel 2022, il signor RA1 ha gestito la corrispondenza tra l’Ufficio AI e l’assicurato, chiedendo una proroga per compilare il formulario per la revisione della rendita (doc. 234 incarto AI), successivamente compilando detto formulario (docc. 236 e 238 incarto AI), chiedendo un incontro con i funzionari per discutere della situazione dell’assicurato (doc. 237 incarto AI) e mettendosi a disposizione quale curatore (doc. 239 incarto AI). Con telefonata del 9 maggio 2022 il signor RA1 ha comunicato, tra l’altro, la necessità di una valutazione medica “in quanto la CL secondo lui, secondo i medici dell’Ospedale di ______ [dr.ssa ______, n.d.r.] e secondo il Dr. ______ è inferiore al 50%”. L’amministrazione, osservando come il medico SMR aveva già ritenuto giustificata l’entrata nel merito, ha consigliato al signor RA1 di far accompagnare l’assicurato da uno psichiatra “per la salute del ragazzo e […] per una valutazione diagnostica che fino a questo momento non è completamente stata chiarita […]” (doc. 240 incarto AI). All’Ufficio AI è pervenuto il rapporto medico del 26 aprile 2022 del dr. ______ nel quale il curante ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 10 marzo 2021 per l’attività di impiegato di commercio, allegando il citato rapporto del 9 maggio 2022 della curante cardiologa (doc. 241 incarto AI). Successivamente, i SPS hanno chiesto la documentazione medica all’Ufficio AI, previo svincolo dal segreto professionale (docc. 247 e 248 incarto AI). Con scritto del 17 ottobre 2022 il signor RA1 ha comunicato all’Ufficio AI che l’assicurato non aveva i soldi per pagare la trasferta per la visita medica a ______ e che pur avendo sollecitato l’ARP, il Comune di ______, l’assistente sociale del comune e la ______, il problema è perdurato, ragione per cui la visita era stata rinviata (doc. 251 incarto AI).

                                  Con annotazione del 17 ottobre 2022 il medico SMR ha ritenuto che lo stato di salute dell’assicurato era rimasto invariato e che il rapporto del 9 marzo 2022 della dr.ssa ______ “conferma la stazionarietà clinica senza ulteriori nuove diagnosi né un peggioramento clinico di base. L’A.to riferisce ansia a seguito delle mancate prestazioni atletiche che ovviamente sono irreversibilmente già compromesse dall’infanzia per le note problematiche cardio polmonari pregresse. Vengono inoltre attestati e correlati i disagi attuali prettamente su una questione finanziaria e sociale (problematiche non assicurabili).” (doc. 252 incarto AI). Con decisione del 7 novembre 2022 l’ARP ___ di ______ – ritenuto che il signor RA1 si era occupato da circa due anni dell’assicurato sottoscrivendo una procura di rappresentanza il 30 ottobre 2020 per poterlo rappresentare “nelle relazioni con le autorità giudiziarie, amministrative, con le assicurazioni sociali e altri istituti privati e/o pubblici” – ha istituito una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni con limitazione dell’esercizio dei diritti civili a favore dell’assicurato, nominando quale curatore il signor RA1 (doc. 253 incarto AI).

                                  L’11 novembre 2022 il curatore ha presentato domanda di assegno grandi invalidi e si è occupato di concordare anche eventuali ulteriori provvedimenti professionali (doc. 260 incarto AI). All’inchiesta domiciliare per l’esame dell’AGI era presente anche il curatore (doc. 262, pag. 641 incarto AI). A quest’ultimo è stato successivamente notificato il progetto di decisione del 28 luglio 2023 con il quale è stata respinta la domanda di AGI (doc. 266 incarto AI). Con rapporto complementare del 3 agosto 2023 il consulente in integrazione professionale ha messo a verbale che “Ho aggiornato il Signor RA1 in merito a quanto emerso a livello medico ed avevamo concordato che egli mi avrebbe fatto avere eventuali ulteriori aggiornamenti medici in quanto a suo avviso lo stato di salute dell’assicurato deve essere rivalutato ma fino ad ora non abbiamo ricevuto nessun nuovo documento […] e che “ho nuovamente ribadito al curatore […] di farci avere eventuali aggiornamenti medici da sottoporre al nostro servizio medico” (doc. 267 incarto AI).

                                  Non avendo ricevuto ulteriore documentazione medica, con progetto di decisione del 9 agosto 2023, notificato al curatore, l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di aumento della rendita (doc. 268 incarto AI).

                                  Il 21 agosto 2023 il curatore ha richiesto all’Ufficio AI la documentazione in formato CD, osservando come “analizzato il contenuto del CD invieremo, se necessario, eventuali osservazioni contro le vostre conclusioni, oppure ci permetteremo di chiedere informazioni complementari al riguardo” (doc. 269 incarto AI).

                                  Il 7 settembre 2023 l’avv. RA2 ha comunicato all’Ufficio AI di aver ricevuto mandato dal curatore per rappresentare l’assicurato nella procedura AI, chiedendo una proroga del termine per presentare osservazioni e istando per il gratuito patrocinio per la procedura amministrativa (docc. 272 e 273 incarto AI).

                                  Con osservazioni del 14 settembre 2023 l’avv. RA2, ha innanzitutto prospettato all’Ufficio AI l’invio di nuova documentazione concernente gli aspetti medici ed economici. Inoltre, il citato legale aveva evidenziato come i curanti dr.ssa ______ e dr. ______ hanno accertato un peggioramento della situazione somatica e psichiatrica “a partire dal 2021/2022”, ragione per cui “si impone un aggiornamento del quadro psichiatrico, chiedendo dei rapporti medici aggiornati e dettagliati ai servizi psico-sociali […]. La documentazione dovrà quindi essere posta al vaglio dello specialista psichiatra AI per valutare la eventuale necessità di una perizia psichiatrica, se del caso abbinata ad un esame peritale di tipo somatico (cardio-/pneumologico) visto il peggioramento certificato dai curanti anche dal profilo delle prestazioni fisiche”, chiedendo anche una nuova valutazione intellettiva (doc. 275 incarto AI).

                                  Con osservazioni del 25 settembre 2023 l’avv. RA2 ha trasmesso all’Ufficio AI il rapporto medico del 24 settembre 2023 della dr.ssa ______ concernente la visita del 15 settembre 2023 e attestante – oltre alla nota cardiopatia e ipertensione polmonare residua – una situazione psichiatrica peggiorata e finora sottovalutata, comunicando che avrebbe successivamente prodotto anche il rapporto dettagliato dei SPS che seguono l’assicurato (doc. 277 incarto AI).

                                  Sottoposto il rapporto medico del 24 settembre 2023 della dr.ssa ______ al medico SMR dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia), quest’ultimo ha ritenuto opportuno sottoporre il caso al collega dr. ______ (specialista in chirurgia), sempre del SMR (docc. 278 e 279 incarto AI). Da parte sua, il dr. ______ ha ritenuto necessario acquisire agli atti, in previsione di una perizia esterna, il referto della visita medica della dr.ssa ______ del 15 settembre 2023 (doc. 280 incarto AI) e ha richiesto una perizia pluridisciplinare in ambito psichiatrico, cardiologico e neuropsicologico (doc. 281 incarto AI). Con scritto del 12 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato all’avv. RA2 la necessità di esperire la perizia pluridisciplinare (doc. 282 incarto AI).

                                  Con ulteriori osservazioni del 23 ottobre 2023 l’avv. RA2 ha trasmesso all’Ufficio AI il rapporto medico del 16 ottobre 2023 dei SPS attestante un peggioramento del quadro psichiatrico con ripercussioni sul funzionamento quotidiano. Il citato legale ha chiesto l’inclusione nella perizia di una valutazione in pneumologia ed in nefrologia, osservando come “fra le discipline viene inclusa la neuropsicologia. Parto dal presupposto che nell’ambito di questa valutazione verrà effettuata un’analisi neurologica approfondita da parte di un medico neurologo. Se però così non fosse, chiedo che fra le discipline venga inclusa anche la neurologia.” (docc. 284 e 285 incarto AI).

                                  L’Ufficio AI ha conferito mandato, tramite metodo aleatorio, al ______ di ______ e quest’ultimo ha aggiunto alle discipline coinvolte anche la pneumologia e la neurologia, ma non la nefrologia: “PNEUMO: in considerazione della presenza d’ipertensione polmonare primitiva risulta indicata pure valutazione pneumologica con prove di funzionalità risp. NEURO: vista la presenza di un dubbio disturbo cognitivo appare opportuno completare la valutazione anche con una valutazione neurologica” (doc. 290 incarto AI).

                                  A questo punto il ______ e l’Ufficio AI hanno gestito integralmente il procedere, comunicando la data delle visite, gli specialisti coinvolti, includendo l’esecuzione di test psicodiagnostici, chiedendo ed ottenendo dalla dr.ssa ______ il rapporto medico concernente la visita del 15 settembre 2023 (docc. 295-308 incarto AI).

                                  Pervenuto il rapporto peritale del 10 giugno 2024 (doc. 312 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 310 incarto AI), l’Ufficio AI ha inviato il progetto di decisione del 13 agosto 2024 all’avv. RA2 (doc. 313 incarto AI).

                                  Con scritto del 26 agosto 2024 il summenzionato legale ha comunicato di accettare il progetto “così come presentato”, ricordando all’amministrazione che vi era ancora pendente l’istanza di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa (doc. 317 incarto AI). Le successive comunicazioni tra l’Ufficio AI e l’avv. RA2 vertevano esclusivamente sulla questione del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa.

                                  Ora, per quanto concerne le osservazioni del 14 settembre 2023 dell’avv. RA2, a mente di questo Giudice non era necessario l’intervento di un avvocato per concludere che il certificato del 9 marzo 2022 della dr.ssa ______ (doc. 231 incarto AI) ed il rapporto medico del 20 maggio 2022 del dr. ______ (doc. 241 incarto AI) attestavano una situazione marcatamente peggiorata, in particolare dal profilo psichiatrico, con importanti ripercussioni sulla funzionalità quotidiana dell’assicurato. La richiesta di un aggiornamento della documentazione medico-assicurativa con contestuale rivalutazione medica prima dell’emanazione della decisione formale poteva senz’ombra di dubbio essere formulata dal curatore. A riprova di ciò, si rileva che lo stesso curatore aveva comunicato all’Ufficio AI, prima ancora di conferire mandato all’avv. RA2, di non essere d’accordo con il preavviso, in quanto non fedefacente dello stato valetudinario peggiorato dell’assicurato, prospettando l’invio di nuova documentazione medica a supporto di quanto da lui addotto (doc. 267 incarto AI). Curatore che, a sua volta, era stato esortato dall’amministrazione a produrre ulteriore documentazione medica, rivolgendosi ad uno specialista (doc. 240 incarto AI). Va da sé che l’eventuale nuova documentazione medica sarebbe poi stata sottoposta al medico SMR per valutare l’opportunità di ulteriori accertamenti, come da prassi.

                                  In sintesi, le osservazioni del 14 settembre 2023 dell’avv. RA2 si esauriscono in una riproposizione più elaborata di quanto comunicato dal curatore.

                                  Per quanto concerne le osservazioni del 25 settembre 2023, anche in questo caso, il citato legale si è limitato a raccogliere documentazione medica e a trasmetterla all’Ufficio AI, ciò che poteva essere fatto anche dal curatore, rispettivamente da operatori sociali.

                                  Quo alle osservazioni del 23 ottobre 2023, si rileva che la trasmissione della documentazione medica – già richiesta dall’Ufficio AI e prospettata dal curatore – dei SPS attestante un marcato peggioramento del quadro clinico sotto il profilo psichiatrico poteva avvenire, di tutta evidenza, per il tramite del curatore o addirittura dagli stessi medici dei SPS, questi ultimi essendo a conoscenza della procedura di revisione della rendita in corso (cfr. doc. 284, pag. 714 incarto AI). A questo proposito va evidenziato che il curatore era rimasto attivo ed aggiornato per tutta la durata della procedura AI, come si evince ad esempio dallo scritto del 21 gennaio 2025 con il quale egli aveva informato l’Ufficio AI del cambio del medico curante, chiedendo all’amministrazione se fosse possibile “avere copie dei rapporti peritali concernenti le visite mediche pluridisciplinari effettuate […] lo scorso anno (2024)”, a riprova di come il curatore aveva continuato a coadiuvare l’assicurato per tutte le questioni amministrative, conformemente al suo mandato (cfr. doc. 329 incarto AI).

                                  Circa la richiesta dell’avv. RA2 di aggiungere una valutazione pneumologica, neurologica e nefrologica, tali discipline sono state richieste ancor prima che il centro peritale si esprimesse su tutte le discipline da includere nella valutazione peritale, come rettamente osservato dal giurista dell’Ufficio AI nell’annotazione interna (doc. 326, pag. 1089 incarto AI). Inoltre, il ______ aveva ritenuto motu proprio necessario procedere alla valutazione pneumologica e neurologica (doc. 291 incarto AI), includendo anche l’esecuzione di test psicodiagnostici ed escludendo la valutazione nefrologica (doc. 298 incarto AI). Del resto, l’inclusione di queste discipline s’inserisce nel contesto di patologie pregresse già note. Inoltre, va evidenziato che il fatto che un assicurato viene peritato in diverse discipline non comporta automaticamente che vi siano questioni mediche complesse e controverse a tal punto da necessitare l’intervento di un legale, poiché altrimenti ogni perizia pluridisciplinare necessiterebbe dell’intervento di un avvocato.

                                  In merito all’accettazione del progetto di decisione del 13 agosto 2024 con il quale l’Ufficio AI ha prospettato all’assicurato l’aumento da una mezza rendita ad una rendita intera dal 1. marzo 2022, è pacifico che non si necessitava del supporto di un legale.

                                  In sintesi, l’oggetto della procedura concerneva la valutazione della capacità lavorativa e l’eventuale aumento della rendita sulla base di patologie somatiche e psichiatriche già note e della loro evoluzione, rientrando quindi nella casistica più consueta delle pratiche AI. Le attività svolte dall’avv. RA2 – segnatamente la raccolta e trasmissione di documentazione medica, la richiesta di aggiornamenti, la sollecitazione di accertamenti specialistici e la formulazione di osservazioni senza particolari disamine giuridiche – riflettono il normale iter di una procedura AI e non implicano, di per sé, questioni giuridiche particolarmente complesse tali da rendere necessario il patrocinio di un avvocato, a maggior ragione considerando che in concreto l’eventuale “Unbeholfenheit” (cfr. supra consid. 2.4.) del ricorrente era già sufficientemente colmata dall’attività del curatore.

                                  Va rimarcato che la fattispecie in disamina si distingue nettamente dai casi in cui i Tribunali hanno riconosciuto la necessità del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, segnatamente quando l’opposizione dell’avvocato al progetto di decisione aveva condotto l’Ufficio AI a disporre, per la prima volta, un accertamento medico pluridisciplinare in un contesto già contraddistinto da un quadro clinico particolarmente complesso, quando la causa presentava una speciale complessità assicurativa e medica che rendeva necessario l’intervento di un legale per la scelta dell’esperto, la formulazione dei quesiti e l’esercizio dei diritti di partecipazione dell’assicurato o ancora per incarti voluminosi con intrecci di molteplici e complessi aspetti medico-assicurativi, economici e giuridici (cfr. supra consid. 2.4.). Non si può neppure parlare di una procedura particolarmente lunga, la revisione della rendita essendo stata avviata nel marzo 2022 e conclusasi celermente con l’emanazione delle due decisioni del 23 ottobre 2024 (cfr. supra consid. 1.2. e 1.5.).

                                  Tutto bene considerato, richiamata la giurisprudenza topica, visto il margine di apprezzamento di cui il giudice delle assicurazioni gode, in casu l’intervento di un avvocato non era necessario, ciò che esclude il riconoscimento del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa.

                          2.6.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                  Nella recente STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 (di cui è prevista la pubblicazione) il Tribunale federale ha sviluppato la seguente considerazione:

"4.3.1. […] L’abolizione del principio della gratuità generale di cui all’art. 61 lett. a LPGA e il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA che concerne solo “le controversie sulle prestazioni”, non significa però che ora si debbano sempre pagare le spese processuali se non si tratta di una controversia sulle prestazioni; la questione delle spese processuali è lasciata ai Cantoni. Se un Cantone vuole applicare delle spese al di fuori del campo di applicazione dell’art. 61 lett. fbis LPGA, deve prevedere una base legale chiara ed esplicita per questo tributo causale (art. 127 Cost. fed.; sentenze 9C_369/2022 del 19 settembre 2022 consid. 6.2 e 8C_265/2021 consid. 4.4, entrambe con riferimenti). Ad oggi nel Cantone Ticino nel diritto delle assicurazioni sociali vige il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca]: RL/TI 178.100; sul tema cfr. sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3).

  4.3.2. […] Per stabilire se la procedura sia onerosa o gratuita occorre determinare se il ricorso verte su prestazioni nel senso dell’art. 61 cpv. 1 lett. fbis LPGA, ovvero su prestazioni in natura o pecuniarie di cui agli art. 14 e 15 LPGA. La dottrina ha evidenziato che si può definire tale nozione anche con riferimento alla giurisprudenza relativa all’art. 69 cpv. 1bis LAI e all’art. 134 vOG (cfr. JEAN MÉTRAL, op. cit. n. 19 e segg. ad art. 61 LPGA con riferimenti).”

                                  Nel caso in rassegna l’oggetto della lite è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa (cfr. supra consid. 2.3.). Non trattandosi di una controversia relativa a una prestazione secondo la LPGA, non vengono accollate spese di procedura.

                          2.7.  Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.6. in fine), il ricorrente chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio ed esonero dalle spese per la presente procedura.

                                  Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

                                  Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

                                  I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

                                  Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

                                  Nella presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.2., 2.4. e 2.5., la presente impugnativa appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso.

                                  In tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso nella misura in cui ricevibile è respinto.

                             2.  L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale è respinta.

                             3.  Non si prelevano spese di procedura.

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti

32.2025.129 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.04.2026 32.2025.129 — Swissrulings