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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.01.2026 32.2025.112

23 gennaio 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,406 parole·~22 min·4

Riassunto

Ricorso (accolto per adesione) contro la decisione – in via di revisione – di riduzione della rendita. A. aderisce alla proposta dell’UAI di annullamento della decisione e retrocessione atti per nuovi accertamenti medici ed economici

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.112   jv/gm

Lugano 23 gennaio 2026  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 novembre 2025 di

RI1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______  

contro  

la decisione del 2 ottobre 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI1, nato nel 1987, di formazione impiegato di commercio (con AFC) e da ultimo attivo quale contabile, il 6/9 luglio 2015 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 24 febbraio 2015 ed indicando quale danno alla salute “Ansia, Depressione” (doc. 1-5 incarto AI).

                          1.2.  Esperita l’istruttoria di rito, inclusa una perizia psichiatrica (doc. 53 incarto AI), con decisione del 22 maggio 2017 l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera con grado d’invalidità del 100% dal 1. febbraio 2016 e di ¾ di rendita dal 1. settembre 2016 con grado d’invalidità del 69% (incapacità lavorativa in ogni attività del 70%) (docc. 71 e 75 incarto AI).

                                  Questa decisione, cresciuta incontestata in giudicato, è stata confermata in esito alle revisioni avviate nel 2018 (docc. 87 e 95 incarto AI), nel 2019 (docc. 100, 101 e 124 incarto AI) e nel 2022 (docc. 131, 139 e 149 incarto AI).

                          1.3.  Nell’ambito della revisione d’ufficio avviata il 28 settembre 2023 (doc. 150 incarto AI), valutata la documentazione medica ed economica pervenutagli, il medico SMR ha chiesto una perizia monodisciplinare in ambito psichiatrico, richiesta avvallata dall’amministrazione che ha conferito mandato peritale al ______ (______) nella persona del dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc. 205 e 206 incarto AI).

                                  La perizia monodisciplinare è confluita nel rapporto peritale del 20 novembre 2024 (doc. 209 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 210 incarto AI).

                                  Poste le seguenti diagnosi:

" 2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 645            Codice danno funzionale: 65

Disturbo narcisistico di personalità (F60.8).

Altre sindromi affettive (F38).

2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL

Nessuna.”

                                  e rilevati i limiti funzionali, il perito ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

% IL in att. abituale*

% IL in att. adeguata*

Periodi

Docs. di riferimento

70

70

14.05.2016-31.12.2023

Rapporto finale SMR in ged 14.03.2017 Perizia ______ in ged 29.11.2024

50

50

01.01.2024-continua

                                  *prognosi lavorativa stazionaria.

                          1.4.  Con progetto di decisione del 27 dicembre 2024 l’Ufficio AI, fondandosi sull’accertamento peritale, ha prospettato la riduzione della rendita da ¾ con grado d’invalidità del 69% ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del 58% dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (doc. 216 incarto AI).

                                  Con osservazioni del 30 gennaio 2025 l’assicurato ha contestato il progetto di decisione del 27 dicembre 2024, censurando sia la valutazione medica che quella economica operata dall’amministrazione. Per quanto concerne la prima, rimprovera all’amministrazione e al dr. ______ di non aver preso contatto con la curante dr.ssa ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia), quest’ultima potendo attestare, come da certificato medico allegato, una situazione valetudinaria ben più compromessa (grado d’incapacità lavorativa dall’80% al 100%) rispetto a accertata dal perito. Per quanto concerne la valutazione economica, contesta il reddito da valido utilizzato per il confronto dei redditi (doc. 221 incarto AI).

                                  Sottoposte le osservazioni dell’assicurata al dr. ______, quest’ultimo ha confermato le conclusioni peritali del 20 novembre 2024 (doc. 226 incarto AI). Il medico SMR dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia), visionato l’intero dossier, ha concordato con la presa di posizione del perito (doc. 227 incarto AI).

                                  Con ulteriori osservazioni del 6 maggio 2025 l’assicurato ha formulato precisazioni rispetto allo scritto del 30 gennaio 2025, allegando un ulteriore certificato della dr.ssa ______ (doc. 239 incarto AI).

                                  Valutate le osservazioni del 6 maggio 2025 ed ulteriore refertazione medico-assicurativa, sia il perito che il medico SMR hanno ribadito le proprie conclusioni (docc. 245, 255 e 256 incarto AI).

                                  Con rapporto del 26 settembre 2025 il consulente in integrazione ha chiuso il caso, non ravvisando in concreto provvedimenti professionali atti a migliorare la capacità di guadagno dell’assicurato (doc. 257 incarto AI).

                                  Con decisione del 2 ottobre 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (docc. 263 e 267 incarto AI).

                          1.5.  L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 2 ottobre 2025, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita pari ad un grado d’invalidità del 70%, subordinatamente la retrocessione degli atti per nuovi accertamenti.

                                  Contesta la valutazione medica fondandosi sulle refertazioni della curante psichiatra, sostenendo che il suo stato valetudinario sia peggiorato o tutt’al più sia rimasto invariato rispetto alla precedente valutazione e rilevando delle circostanze equivoche che possono avere condotto il perito ad accertare, a torto, un (parziale) riacquisto della capacità lavorativa.

                                  Contesta altresì la valutazione economica, adducendo come la situazione fattuale non si sia modificata rispetto alla precedente valutazione, sostenendo che le saltuarie attività a tempo parziali sono state svolte in un contesto protetto e speciale, non sul mercato del lavoro equilibrato. Censura inoltre il confronto dei redditi operato dall’amministrazione.

                          1.6.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto l’intera documentazione medica al medico SMR e che quest’ultimo, con annotazione dell’11 novembre 2025 ha ritenuto necessario esperire una perizia di decorso.

                                  In ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere con i necessari approfondimenti.

                          1.7.  Con scritto del 5 dicembre 2025 il ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI (VI).

                                  in diritto

                                  in ordine

considerato         2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                          2.2.  Per quanto riguarda la tempestività del ricorso, l’insorgente sostiene di aver ricevuto la decisione contestata il 7 ottobre 2025 e che il termine di ricorso di 30 giorni è quindi iniziato a decorrere l’8 ottobre 2025 ed è scaduto il 6 novembre 2025. Presentato il 5 novembre 2025, a mente dell’assicurato il ricorso è tempestivo.

                                  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha comunicato di non poter accertare la data di ricezione da parte dell’assicurato della decisione contestata, poiché non inviata per raccomandata ma per posta semplice.

                                  Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

                                  In casu, l’Ufficio AI non contesta né la data della notifica della decisione impugnata, né la tempestività dell’inoltro del gravame e questo Giudice non ravvisa motivi per dubitare della versione fornita dall’insorgente in merito alla data della notifica della decisione impugnata (7 ottobre 2025). Consegnato alla posta il 5 novembre 2025 e pervenuto al TCA il giorno successivo (cfr. numero d’invio della raccomandata e timbro del TCA sulla busta), il ricorso è da ritenere tempestivo poiché inoltrato nel termine per ricorrere di 30 giorni (art. 60 cpv. 1 LPGA) che scadeva giovedì 6 novembre 2025.

                                  nel merito

                          2.3.  Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI in via di revisione ha ridotto la rendita del ricorrente da ¾ ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del 58% con effetto dal primo giorno del mese che segue la notifica della decisione contestata.

                          2.4.  L’invalidità è l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (combinati artt. 4 cpv. 1 LAI e7e8 LPGA). Gli elementi costitutivi dell'invalidità sono il danno alla salute fisica mentale o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Il danno alla salute deve aver cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                  L’incapacità, totale o parziale, al lavoro è l’incapacità derivante da un danno alla salute fisica mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. Se l’incapacità al lavoro è di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 LPGA).

                                  L’invalidità è l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA).

                                  La nozione d'invalidità (artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA) è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.

                                  Giusta l’art. 28b LAI, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4) e se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49% l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità si situa tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

                                  Il grado d’invalidità è determinato dal rapporto fra il reddito da invalido ed il reddito da valido (art. 16 LPGA), ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili nel mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                          2.5.  L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                  I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                  Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                  Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

                                  Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                  Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

                                  Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

                                  Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità, l’art. 88bis cpv. 1 OAI stabilisce che l’aumento della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c).

                                  L’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                          2.6.  Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                  Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                  Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                  Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                  Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281; Comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale, e, da un altro lato, i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova.

                                  In due sentenze del 30 novembre 2017 (STF 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta.

                                  In quelle sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                  Soltanto da tale elemento non emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                  Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                  Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                  In una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

                                  La nuova giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

                                  In una sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019. pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

                                 In una sentenza 8C_280/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49, il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2; vedi pure STF 8C_750/2024 del 7 agosto 2025, consid. 4.6).

                                  Infine, nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024, pubblicata in DTF 151 V 66 (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024), l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per mantenere la giurisprudenza specifica riguardo all’obesità sinora vigente.

                                  Dopo avere ricordato che l’obesità è una malattia somatica (fisica) cronica e complessa, l’Alta Corte ha stabilito che l'obesità può comportare un'invalidità che dà diritto a prestazioni di rendita, anche qualora di principio può essere trattata e non causa danni fisici o mentali e non è neanche la conseguenza di tali danni (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5.9 e 5.11). All’assicurato va rammentato il suo obbligo di ridurre il danno (consid. 5.11).

                                  Il Tribunale federale ha pure sottolineato che in caso di obesità, come nell’ambito di altre patologie somatiche, le difficoltà probatorie non si presentano allo stesso modo di quelle esistenti nel quadro di una malattia psichica. Non è pertanto necessario, né indicato procedere ad un esame di tutti gli indicatori (consid. 5.11).

                                  Su questo tema cfr. STF 8C_485/2024 del 25 luglio 2025, consid. 5.2.2 e il dossier “Medizin und Recht – Adipositas Leiturteil”, pubblicato in HAVE/REAS 2/2025 pag. 144-161 e K. Gehring, “Übersicht der Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht”, in plädoyer 4/2025, pag. 44-51 (48).

                          2.7.  In concreto, questo Giudice non ravvisa motivi per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata con la risposta di causa e condivisa dal ricorrente il 5 dicembre 2025.

                                  Infatti, per poter valutare l’eventuale diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre innanzitutto fugare qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario e la capacità lavorativa (residua). Considerato che il SMR ha evidenziato la necessità di ulteriori accertamenti (IV 1: “Presa visione della documentazione all’incarto, considerato che dall’ultima perizia realizzata dal ______ è ormai trascorso un anno, è opportuno procedere mediante una perizia psichiatrica di decorso al fine di determinare con la necessaria precisione se si è nel frattempo verificato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato.”), un approfondimento medico risulta in casu imprescindibile.

                                  Per quanto attiene alla valutazione economica dell’Ufficio AI, anch’essa contestata dal ricorrente (cfr. supra consid. 1.5.), la stessa appare prematura, visto che la capacità lavorativa dell’assicurato ed i suoi limiti funzionali devono ancora essere compiutamente acclarati e che lo stesso Ufficio AI ha prospettato la rivalutazione del caso anche sotto il profilo economico (IV, pag. 2: “Ciò comporta che l’amministrazione, dopo aver completato l’istruttoria e rivalutato il caso […] anche per quanto attiene all’aspetto economico […]”).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

                                  In concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

                          2.8.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è accolto.

                                  §   La decisione del 2 ottobre 2025 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

                             2.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti

32.2025.112 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.01.2026 32.2025.112 — Swissrulings