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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.05.2025 32.2025.11

22 maggio 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,451 parole·~1h 2min·3

Riassunto

Revisione di una rendita con soppressione della prestazione in considerazione di un miglioramento delle condizioni di salute e della capacità lavorativa. Assicurata casalinga contesta valutazione medica ed economica. conferma della decisione

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.11  

Lugano 22 maggio 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera  

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2025 di

RI1, ______ rappr. da: RA1, ______  

contro  

la decisione del 12 dicembre 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

1.1.   RI1, nata nel 1976, già collaboratrice di vendita e in cucina presso ______ e casalinga, ha presentato una prima domanda di prestazioni nel settembre 2019 all’Ufficio AI, il quale le ha concesso provvedimenti atti al mantenimento del posto di lavoro poi interrotti nel gennaio 2020 a seguito di un peggioramento del suo stato di salute. L’assicurata ha quindi presentato una nuova una domanda di prestazioni nel marzo 2020. Con decisione del 28 dicembre 2020 le è quindi stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera (grado d'invalidità del 100%) a far tempo dal 1° gennaio 2020, a fronte di un'incapacità totale in qualsiasi attività, nonché in mansioni consuete, in ragione di varie diagnosi ai polsi, lombo-sciatalgia, tendinosi calcarea del tendine e muscolo infra-spinato a dx e sinovite.

                          1.2.  A seguito di una segnalazione anonima, nel marzo 2023 l’Ufficio AI ha avviato una revisione della rendita.  Sono quindi stati esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare in ambito internistico, reumatologico, neurologico e psichiatrico a cura del ______, dal cui rapporto del 31 maggio 2024 è risultato dal giugno 2021 un miglioramento della situazione valetudinaria e, di conseguenza, una ritrovata abilità lavorativa del 50% nella precedente attività e del 100% in attività adeguate e come casalinga. Considerato come l’assicurata prima del danno alla salute fosse considerata salariata al 75% e casalinga al 25%, effettuato il confronto dei redditi, l’amministrazione ha stabilito un grado d’invalidità complessivo del 17%. Con progetto del 1° ottobre 2024 e decisione del 12 dicembre 2024 [resa dopo valutazione delle osservazioni dell’assicurata e dopo aver nuovamente interpellato il ______ e il Servizio Medico Regionale dell’AI (in seguito: SMR)] l’Ufficio AI ha quindi soppresso la rendita con effetto alla fine del mese di gennaio 2025.

                          1.3.  Con il presente ricorso l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA1, insorge contro suddetta decisione, postulandone l'annullamento e la conferma della rendita d’invalidità. Contesta la perizia pluridisciplinare, ritenendo che gli specialisti del ______ e l’amministrazione siano stati influenzati dai sospetti verso l’assicurata generati dalla segnalazione anonima inoltrata all’Ufficio AI, non dando invece credito alle certificazioni del curante che aveva confermato la persistenza di dolori cronici. Censura inoltre le conclusioni del consulente in integrazione che, contrariamente alle limitazioni poste dal perito reumatologo, avrebbe elencato quali attività idonee allo stato di salute occupazioni che prevedono l'uso ripetitivo delle mani nonché il sollevamento di pesi.

                          1.4.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando sia la perizia ______ (confermata anche dall’allegato complemento peritale del ______ del 18 febbraio 2025 e dalla presa di posizione del SMR del 20 febbraio 2025) che la valutazione del consulente professionale. Delle ulteriori allegazioni si dirà, per quanto necessario, nel merito.

                          1.5.  Con scritto 24 marzo 2025 l’assicurata, sempre assistita dalla sua legale, ha in sostanza ribadito le tesi ricorsuali, allegando certificati della dr.ssa ______, del dr. ______ e del dr. ______, reumatologi (VIII, doc. B1-B3).  

                          1.6.  Con osservazioni 31 marzo 2025 l’Ufficio AI, ritenendo la documentazione prodotta ininfluente, ha chiesto la conferma della decisione impugnata (XI).

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                  nel merito

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se correttamente o meno l'Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita dell’assicurata dopo aver accertato un miglioramento della sua situazione valetudinaria e aver calcolato un grado d’invalidità non pensionabile.

                                  Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

                                  Occorre ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

                                  Le disposizioni transitorie della citata modifica legislativa dispongono che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni [Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7].

                                  In tal senso il marg. 9105 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, nella versione valida dal 1° gennaio 2024) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

                                  Il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

                                  Infine, ai sensi del marg. 9104 CIRAI, le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono invece nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021 (cfr. la Disposizione transitoria lett. c della citata modifica legislativa).

                                  Nel caso in esame è applicabile la citata Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 poiché al momento della sua entrata in vigore (1° gennaio 2022) l’assicurata, nata il 20 febbraio 1976, non aveva ancora compiuto 55 anni.

                                  Secondo tale disposizione, il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se – come nel caso concreto – nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa in parola, non aveva ancora compiuto 55 anni.

                                  Ne consegue che applicabile è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

                          2.3.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a seconda del grado d’invalidità.

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                          2.4.  Nel caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

                                  Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                  Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                  Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

                                  Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

                                  Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).

                                  Infine, va fatto presente che l’art. 27bis OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale:

"  1 Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:

a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;

b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.

2 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:

a. il reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a                   un grado d’occupazione del 100 per cento;

b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale determinante;

c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.

3 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:

a.  viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;

b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.”

                          2.5.  Se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17 LPGA. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                  La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

                                  Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                  Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

                                  Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                  Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                  L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

                                  Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

                                  Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a). Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento indebito di una prestazione per l'assicurato oppure se quest'ultimo ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77 (lett. b).

                                  L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

                                  Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

                          2.6.  Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                  Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                  Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                  Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                  Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). Inoltre, le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                  Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

                                  Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018, 8C_6/2018 del 2 agosto 2018, 8C_309/2018 del 2 agosto 2018.

                          2.7.  Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                  Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                  Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                  Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                  Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                          2.8.  Nell’ambito dell’evasione della domanda di prestazioni presentata nel marzo 2020 dall’assicurata, affetta principalmente da problematiche osteoarticolari al polso-mano bilateralmente e stato dopo sanazione di ernia deficitaria lombare (doc. AI pag. 86), l’Ufficio AI, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione del 28 dicembre 2020 le ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2020 (doc. AI pag. 103). In quella sede aveva stabilito un'incapacità totale in qualsiasi attività e nelle mansioni consuete, in ragione delle seguenti diagnosi: “morbo di Kienböck polso-mano sinistra (gennaio 2020); sindrome di impatto ulno-carpico polso sinistro (aprile 2020); stato dopo intervento polso destro (07.05.2020) di plastica allargamento retinacolo dell'estensore e sinoviectomia dei tendini del l compartimento; stato dopo discectomia parziale L4-5 sinistra per lombo-sciatalgia sinistra (19.02.2020); tendinosi calcarea del tendine e muscolo infra-spinato a dx (2015); sinovite sterno claveare di origine indeterminata (2005)” (rapporto SMR 29 settembre 2020, doc. AI pag. 86).

                                  Alla luce di una segnalazione anonima pervenuta nel marzo 2023, che riferiva tra l’altro che l’assicurata si era recata in vacanza in ______ per 6 mesi (cfr. doc. Al pag. 175), l’Ufficio ha avviato una revisione della rendita d'invalidità.

                                  Interpellato dall’amministrazione, il curante dr. ______ ha confermato l'incapacità lavorativa totale della sua paziente per le affezioni alla spalla destra, ipostenia, sindrome lombospondilogena cronica e parestesie recidivanti (certificato del 7 giugno 2023, doc. Al pag. 168). Il SMR, ritenuto come l’assicurata fosse stata posta al beneficio di una rendita totale nella fase riabilitativa a seguito di operazioni agli arti superiori, nonché alla luce del periodo intercorso e dell'obbiettività degli accertamenti effettuati, ha auspicato che venisse effettuata una valutazione motoria globale peritale al fine di determinare le esigibilità residuali e la prognosi in previsione di eventuali atti reintegrativi (doc. AI pag. 211). L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare.

                                  Dalla perizia pluridisciplinare del ______ del 31 maggio 2024 risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura internistica, psichiatrica, reumatologica e neurologica. Essi hanno ritenuto che dal 21 giugno 2021 (ossia tre mesi dopo l'ultimo intervento al polso) permanesse unicamente dal profilo reumatologico una limitazione del 50% nello svolgimento dell’attività abituale, ritenuto che in un'attività adatta allo stato di salute (ossia di tipo leggero o medio-leggero che non comporti l'uso ripetitivo delle mani e il sollevamento di pesi) così come nell’economia domestica l’abilità era da considerare piena.

                                  Avendo quindi la valutazione peritale stabilito un miglioramento delle condizioni di salute a far tempo dal giugno 2021 (tre mesi dopo l'ultimo intervento al polso), stabilito un grado d’invalidità non pensionabile (del 17%), con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.

                          2.9.  Questo Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI in sede di revisione della prestazione, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate nella perizia pluridisciplinare del 31 maggio 2024, la quale è da considerare dettagliata, approfondita e rispecchiante i parametri giurisprudenziali di cui ai consid. 2.6. e 2.7. Questo per i motivi che seguono.

                       2.9.1.  Nella perizia del 31 maggio 2024 il ______, fatto capo a consultazioni di natura reumatologica (dr.ssa ______), psichiatrica (dr. ______), internistica (dr.ssa ______) e neurologica (dr. ______) ed effettuati i necessari accertamenti, si è espresso su tutte le patologie lamentate, ha considerato tutta la documentazione medica agli atti, incluse approfondite indagini cliniche e radiologiche e ha precisato le ragioni per le quali rispetto all’epoca di attribuzione della rendita d’invalidità (decisione del 28 dicembre 2020), e al momento della perizia, era subentrato un sostanziale miglioramento delle condizioni dell’assicurata.

                                  In particolare i periti hanno ritenuto che dal 21 giugno 2021 (tre mesi dopo l'ultimo intervento al polso sinistro di “artroscopia e osteotomia d’accorciamento ulna distale sinistra e fissazione con placca”, doc. AI pag. 198 e 202) permanesse unicamente una limitazione dal profilo reumatologico nello svolgimento dell’attività lavorativa abituale nella misura del 50%. In un'attività adatta allo stato di salute (ossia di tipo leggero o medio-leggero, che non comporti l'uso ripetitivo delle mani e il sollevamento di pesi) e nelle mansioni dell'economia domestica l’abilità era invece piena. Sono comunque state escluse diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa dal punto di vista neurologico, psichiatrico e internistico (cfr. doc. Al pagg. 320segg). Tale conclusione va condivisa.

                                  Il ______ ha dapprima ricordato i trascorsi personali e patologici dell’assicurata, già attiva professionalmente come addetta alla vendita/cucina presso il ______, e ricordato come la stessa, all’epoca dell’assegnazione della rendita, fosse affetta principalmente da problematiche osteoarticolari al polso-mano bilateralmente e stato dopo sanazione di ernia deficitaria lombare, condizionante un impedimento completo alla pinzatura al dito sinistro e che avevano determinato un'incapacità totale in qualsiasi attività (doc. AI pag. 382).

                                  Sulla base dei consulti peritali specialistici effettuati dal 1° febbraio al 5 marzo 2024, e la valutazione consensuale, il ______ ha posto le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

"  Diagnosi reumatologiche

Stato dopo intervento di tenosinoviectomia dei tendini adduttore lungo del pollice ed estensore breve del pollice al polso con legamento legamento-plastica del primo compartimento del retinacolo degli estensori polso ds. (7.5.2020) e sin. (8.10.2020), intervento di artroscopia diagnostica radio-carpica e medio-carpica polso sin. con

débridement disco triangolare (TFCC), sinoviectomia intra-articolare a livello radiocarpico e medio-carpico, osteotomia d'accorciamento ulna distale sin. con fissazione con placca (9.3.2021).

Sindrome lombo-spondilogena cronica intermittente in:

- stato dopo intervento il 19.2.2020 di discectomia parziale e foraminotomia L4-L5 sin. per bulging discale e stenosi foraminale L4-L5 sin.;

- modeste alterazioni degenerative del rachide lombare, discopatie L4-L5 e L5-S1 (MRI lombare 11.1.2024).

Possibile spondiloartrite assiale HLA-B27 negativa (lieve sacro-ileite radiologica anamnestica nel 2015).”

                                  E quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

"  Diagnosi reumatologiche

Stato dopo morbo di Kienböck (malattia del lunatum) a sx, (gennaio 2020).

Diagnosi neurologiche

Dolori alla gamba sin. dovuti primariamente ad una problematica periarticolare (periartropatia) dell'anca.

Stato da intervento di discectomia L4-L5 a sin. (2.2020), attualmente senza deficit radicolari.

Disturbi di sensibilità alle mani senza chiaro correlato clinico o elettroneurografico (elettroneurografia del nervo mediano normale a ds. e sin).

Cefalee tensive (possibile associata componente emicranica).

Diagnosi internistiche

Ipercolesterolemia (colesterolo 6.4 mmol/1; LDL-colesterolo 4,7 mmol/1).

Pregressa Epatite B” (doc. AI pag. 319)

                                  I consulenti del ______ hanno valutato le condizioni di salute della ricorrente prendendo in considerazione i referti resi dai curanti che li hanno preceduti ed effettuando esami laddove ritenuto necessario. I rapporti che ciascun perito ha allestito sono stati integrati nella perizia pluridisciplinare del 31 maggio 2024, che analizza in modo dettagliato e concludente lo stato di salute della ricorrente, dall'anamnesi ai disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere alle domande peritali sottoposte dall'Ufficio AI per definire la capacità di lavoro. Essi hanno dunque spiegato chiaramente le loro valutazioni e conclusioni e il rapporto finale del 4 giugno 2024 del SMR che le riassume è convincente e esaustivo (doc. AI pag. 454).

                       2.9.2.  Innanzitutto, per quanto riguarda la valutazione internistica, l’assicurata è stata peritata il 1° febbraio 2024 dalla dr.ssa ______, la quale, descritte l’anamnesi (famigliare, professionale, personale, sociale e patologica), e le costatazioni obiettive sulla base della visita clinica, esami di laboratorio e radiologici, richiamati anche gli esami degli altri specialisti, poste le sopra menzionate diagnosi non invalidanti, ha concluso che l’assicurata non aveva mai presentato e non presentava un’incapacità lavorativa prolungata in ambito internistico, ragione per cui da tale profilo l’assicurata era abile in misura piena in ogni attività.

                                  Dal punto di vista reumatologico l’assicurata è stata valutata dalla dr.ssa ______, la quale, riassunti gli atti, riferita le anamnesi e descritto nel dettaglio lo status reumatologico e presa visione degli esami di laboratorio, nel suo dettagliato rapporto al ______ del 22 maggio 2024, ha posto le citate diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa e ha quindi riferito che l’assicurata era stata sottoposta dal 2019 a diverse infiltrazioni di corticosteroidi ed anestetici locali per un quadro di tendinite di De Quervain bilaterale con scarso beneficio duraturo, motivo per il quale erano stati proposti ed effettuati interventi chirurgici che avevano quindi condotto nel tempo ad una completa risoluzione della sintomatologia dolorosa a carico dei polsi. La specialista ha del resto indicato che l’assicurata riferiva di aver ottenuto benefìcio per gli episodi dolorosi dopo gli interventi ai polsi (l’ultimo il 9 marzo 2021, doc. AI pag. 198, 202) e che attualmente non era presente una franca sintomatologia infiammatoria sia a livello del rachide che perifericamente, con indagini radiologiche effettuate negli anni che non avevano mai rilevato segni suggestivi di una malattia autoimmune a carattere sistemico. La specialista ha quindi concluso attestando una capacità lavorativa del 50% nell’attività precedentemente svolta dal 21 giugno 2021, ossia a tre mesi dall’ultima operazione al polso sinistro. In un lavoro adatto allo stato di salute, ossia di tipo leggero o medio-leggero che non comporti l'uso ripetitivo delle mani e il sollevamento di pesi, così come nell’economia domestica ha giudicato l’assicurata abile al 100% sull'arco di una giornata lavorativa normale.

                                  Per quanto riguarda la coerenza e la plausibilità, la consulente reumatologa ha sottolineato che i disturbi accusati dall'assicurata, i deficit funzionali riferiti, documentabili solo in parte durante l'esame clinico-funzionale, risultavano (solo) parzialmente spiegabili con le alterazioni strutturali documentate agli atti. Ha inoltre segnalato una discrepanza tra il bisogno analgesico dichiarato di riserva ed il quadro algico riportato, nonché tra quanto riportato soggettivamente circa la difficoltà di esecuzione delle mansioni domestiche e quanto dichiarato nella descrizione di una giornata/settimana tipo (doc. AI pag. 346segg).  

                                  Ora, tale valutazione non ha trascurato alcun aspetto di rilievo e ha valutato tutti i reperti agli atti e appare senza dubbio approfondita e completa e questo Giudice non ha motivo per non ritenerla attendibile.

                                  Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico l’assicurata è stata valutata l’8 e il 22 febbraio 2024 dal dr. ______, specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo rapporto al ______ dell’11 aprile 2024, ha riportato il riassunto degli atti, riferito le anamnesi, descritto lo status secondo AMPD-system ed al termine non ha evocato nessuna diagnosi psichiatrica. Lo specialista ha sottolineato che la perizianda non aveva mai presentato limitazioni di sorta dal punto di vista psichiatrico, non vi era una terapia psichiatrica o psicoterapia, pregressa o attuale, ed anche l’esame clinico psichiatrico peritale è risultato privo di particolarità. In considerazione di ciò, lo psichiatra ha escluso qualsiasi disabilità psichica e, quindi, ogni incapacità lavorativa, sia nell'attività svolta che in attività adatta (doc. AI pag. 316 e 330 segg).

                                  A tale dettagliata valutazione –  tratta sulla base di un approfondito esame clinico che ha ben esaminato e valutato tutti gli elementi soggettivi e oggettivi emersi durante i due colloqui di valutazione e la documentazione agli atti, che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal TF nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa con la DTF 143 V 409 a tutte le malattie psichiche – si deve aderire senza riserve.

                                  Per quanto riguarda la valutazione neurologica, il neurologo dr. ______, nel rapporto al ______ dell’8 marzo 2024, allestito dopo accurata valutazione clinica il 5 marzo precedente, e esame degli atti, ha riferito le anamnesi, descritto lo status neurologico, preso visione della documentazione radiologica e proceduto con esame elettroneurografico (risultato normale). Ha quindi descritto i dolori lamentati dall’assicurata e posto le diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di “dolori alla gamba sinistra dovuti primariamente ad una problematica periarticolare (periartropatia) dell'anca: stato da intervento di discectomia L4-L5 a sinistra (2.2020), attualmente senza deficit radicolari; disturbi di sensibilità alle mani senza chiaro correlato cinico o elettroneurografico (elettroneurografia del nervo mediano normale a destra e sinistra); cefalee tensive (possibile associata componente emicranica)”.

                                  Ha riferito che si trattava di un’assicurata che lamentava soprattutto dolori alla gamba sinistra e alla spalla destra, ai carpi e alle mani, ma che all’esame clinico non erano stati riscontrati deficit sensitivi o motori agli arti superiori e inferiori, e nemmeno alterazioni dei riflessi osteotendinei sospetti per una lesione periferica rispettivamente radicolare, né vi erano elementi in favore di una problematica di origine centrale. L’esame elettroneurografico era nella norma, ciò che escludeva una sindrome del tunnel carpale da ambo i lati. Per quel che riguardava i dolori alla gamba sinistra attualmente non erano ritrovabili deficit di tipo radicolare, le algie erano chiaramente riproducibili alta digitopressione sulle parti molli periarticolari dell'anca ed anche la mobilizzazione dell'anca sinistra risultava nettamente dolente. Riteneva quindi che si trattava principalmente di dolori di origine periarticolare e non di una problematica neurogena. Ha pure evidenziato che anche le MRI del dicembre 2019 e gennaio 2024 avevano evidenziato una patologia discale relativamente contenuta e che in ogni caso non vi era una chiara correlazione tra i reperti neuroradiologici ed il reperto clinico. In conclusione lo specialista ha concluso escludendo reperti o patologie di entità tale da determinare un'incapacità lavorativa, giudicando l’assicurata abile al 100% in ogni attività (doc. AI pag. 385 segg).

                                  Anche tale valutazione si avvera completa e ben motivata e del resto non sono state sollevate eccezioni che ne possano mettere in dubbio la coerenza e l’affidabilità.

                                  Tutto bene considerato, effettuata tra i diversi periti coinvolti la valutazione consensuale, il ______ ha indicato le seguenti limitazioni funzionali da rispettare secondo il perito reumatologo:

"  4.3.3 Ripercussioni funzionali dei reperti/delle diagnosi

Dal lato reumatologico la perizianda presenta le risorse fisiche seguenti: ella può spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta pesi tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, raramente pesi oltre 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti 5 kg sopra l’altezza del petto. L'A. può spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi motto leggeri, spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, può spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia. talvolta assumere la posizione accovacciata. L'A, può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno.

L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta su scale a pioli". In ambito neurologico e psichiatrico ed internistico l'A. non presenta limiti funzionali.” (doc. AI pag. 319)

                                  Sulla “Valutazione della coerenza e della plausibilità” il ______ ha esposto:

"  Dal punto di visita reumatologico- la Dr.ssa med. ______ riferisce che i disturbi accusati dall'A i deficit funzionati riferiti, documentabili solo in parte durante l'esame clinico funzionale, risultano parzialmente spiegabili con le alterazioni strutturali documentate agli atti. La specialista segnala che vi è una discrepanza tra il fabbisogno analgesico dichiarato di riserva ed il quadro algico riportato; vi è inoltre discrepanza tra quanto riportato, soggettivamente circa fa difficoltà di esecuzione delle mansioni domestiche, in contrasto con quanto dichiarato nella descrizione di una giornata/settimana tipo. Inoltre sottolinea che la perizianda riporta di aver ottenuto beneficio per gli episodi dolorosi dopo gli interventi ai polsi, e che attualmente non è presente una franca sintomatologia infiammatoria né a livello del rachide né perifericamente, e che le indagini radiologiche effettuate negli anni non hanno mai rilevato segni suggestivi di una malattia autoimmune a carattere sistemico. La reumatologa riferisce pure che è presente in anamnesi una MRI del 2015 in cui veniva evidenziato un minimo edema delle sacroiliache, ma che attualmente la mobilità complessiva del rachide risulta buona, e non vi sono segni suggestivi di una sacroileite in fase di attività, tanto che l'A. non necessita l'uso di antinfiammatori, nemmeno in riserva.

Per quanto riguarda l'ambito neurologico, il Dr. med. ______ segnala che i sintomi descritti dalla perizianda non trovano una spiegazione neurologica, in particolare i dolori alla gamba sin. attualmente non sono spiegabili da una problematica radicolare.

Infine per ciò che concerne l'aspetto psichiatrico, il nostro consulente sottolinea che l'A. sia con lui, che con il perito ______, ha dichiarato di essere una persona che, dopo l'insorgenza dei problemi di salute, si è chiusa in sé stessa ed evita le relazioni interpersonali, ma che nel corso del suo primo colloquio la stessa si è contraddetta, ammettendo di trascorrere i fine settimana con amici vietnamiti suoi e del marito e di uscire con loro in occasione di qualche evento.

Durante la raccolta anamnestica l'A. ha avuto un atteggiamento abbastanza aperto e collaborante, in alcuni momenti si è avuta l'impressione di una conoscenza della lingua italiana maggiore di quella dichiarata, cosa peraltro abbastanza plausibile se si considera che la perizianda vive in Ticino dal 1996, che ha comunque lavorato in un ambiente aperto al pubblico e che nel 2004 ha ottenuto la naturalizzazione svizzera. A questo si aggiunge una descrizione della sintomatologia algica poco coerente con la terapia antalgica riferita durante la raccolta anamnestica. Per quanto riguarda il materiale dell’osservazione presente all'incarto, le foto estratte dal profilo Facebook, non appaiono in linea con lo stile di vita descritto dall'A. dove sono presenti immagini in cui non sembra aver problemi né al rachide né alle spalle e neppure ai polsi, riuscendo a sollevare una bimba di 5 anni, in modo disinvolto.” (doc. AI pag. 317)

                                  Il ______ ha quindi concluso che l’assicurata presentava una capacità lavorativa del 50% nell'attività svolta di addetta alla vendita/cucina del ______ di ______, per le limitazioni derivanti dalle sole problematiche reumatologiche. In attività adatte, rispettose dei limiti funzionali descritti, e nelle mansioni domestiche la capacità lavorativa era invece piena. Non vi erano invece problematiche di tipo neurologico, psichiatrico o internistico con influsso sulla capacità lavorativa.

                                  Per quanto riferito all’evoluzione nel tempo della capacità lavorativa, i periti hanno concluso che dal lato reumatologico, dopo l'ultimo intervento a carico del polso sinistro (il 9 marzo 2021) veniva riferito “un miglioramento della sintomatologia anche a sinistra, rispettivamente un miglioramento delia mobilità locale con deficit dolorosi non più obiettivabili alla visita peritale reumatologica. Nessun cambiamento, invece per quel che concerne l'aspetto psichiatrico e neurologico” (doc. AI pag. 324). Il miglioramento della capacità lavorativa, nell’attività precedentemente svolta (con passaggio dalla totale inabilità alla capacità del 50%) e in attività adatta e nello svolgimento dell’economia domestica con recupero di una capacità lavorativa del 100%, era quindi da situare a partire dal 21 giugno 2021, a tre mesi dall’ultimo intervento al polso sinistro. Per i periodi precedenti valeva quanto stabilito dalla decisione dell'Ufficio Al del 28 dicembre 2020. Quanto all’attività adatta alle limitazioni reumatologiche, hanno esposto che dovrebbe trattarsi di un'attività di tipo leggero o medio-leggero, che non comporti l'uso ripetitivo delle mani e il sollevamento di pesi (doc. AI pag. 321).

                                  A tali conclusioni, che sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel rapporto del 4 giugno 2024 (doc. AI pag. 454), e che sono il frutto di un attento ed approfondito esame del caso, in assenza di certificazioni che possano suggerire in qualche modo una differente situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento, va prestata adesione.

                                  Va pure osservato che la valutazione peritale è stata emessa per il tramite di una procedura probatoria strutturata, e risulta senz’altro attendibile, avendo peraltro valutato correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in rapporto alle risorse dell'assicurata, e alla stessa va quindi attribuito pieno valore probante (DTF 125 V 351). In tale ambito occorre peraltro rilevare che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sulla non affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 35 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (cfr. fra le tante: STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1, 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nei considerandi che seguono.

                        2.9.3  Le conclusioni del ______ non sono state smentite da censure motivate o da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o elementi idonei a comprovare una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                  Innanzitutto in fase di osservazioni al progetto di decisione del 1° ottobre 2024 l’assicurata ha fatto pervenire diverse certificazioni (rapporto 10 ottobre 2024 della signora ______, psicologa, rapporto fisioterapico 11 ottobre 2024 della ______ e rapporto 15 ottobre 2024 del dr. ______, internista, doc. AI pag. 489 segg), le quali, unitamente alla presa di posizione della sua legale, sono state sottoposte al ______, il quale, con complemento peritale del 3 dicembre 2024, ha esposto:

"  (…) Abbiamo sottoposto la nuova documentazione giunta agli atti ai nostri consulenti, le cui risposte abbiamo qui di seguito riportato ed alle quali ci allineiamo completamente.

Presa di posizione del Dr. med. ______, specialista in psichiatria e psicoterapia, del 17.11.2024:

(….)

Il rappresentante legale conferma a scanso di equivoci, che l’attività lavorativa dell’assicurata si è interrotta a causa di noti problemi fisici, che le hanno impedito di proseguire la sua attività. L’avvocato segala tuttavia che l’assicurata da tempo dà anche segni di sofferenza psichica intesa come ansia generalizzata.

A proposito delle prove che vengono portate, va detto che il rappresentante legale non fornisce alcuna documentazione medica redatta da specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia.

Negli atti si trova un parere psicologico di una psicoterapeuta in formazione, che però non attesta alcuna inabilità lavorativa.

La presa a carico è peraltro iniziata in maggio 2024, su raccomandazione dei curanti, dopo che in perizia l’assicurata si era giustificata alla domanda diretta del perito, sostenendo di non essersi mai fatta aiutare psicologicamente per motivi culturali (per timore di essere ritenuta “una matta”).

Faccio notare che la perizia dello scrivente è stata consegnata a metà aprile 2024. L’ansia segnalata è quindi semmai insorta è divenuta meritevole di presa a carico psicologica, dopo la perizia e forse anche per le risultanze stesse discusse in perizia.

Non si può peraltro omettere di sottolineare una sospetta manipolazione dell’assicurata allorquando ella ha voluto far valere in sede peritale, dei presunti pregiudizi di ordine culturale rispetto alla presa a carico psicologica per poi accedervi facilmente poche settimane dopo. Ad ogni buon conto, al di là dell’ipotesi diagnostica della psicoterapeuta, l’assicurata non ha necessitato di una cura farmacologica o di interventi più incisivi di ordine psichiatrico. La psicoterapeuta ha inoltre segnalato diversi aspetti strutturali della personalità dell’assicurata ivi compresa un’eventuale tendenza all’espressione somatica del disagio psichico, sui quali la signora è libera di lavorare in psicoterapia ma che sono presenti sin dalla prima età adulta e non hanno mai compromesso la sua continuità lavorativa. Le conclusioni della perizia psichiatrica sono quindi interamente confermate.

Presa di posizione della dr.ssa ______, specialista, specialista in reumatologia, del 28.11.2024:

La nostra consulente reumatologa nella sua presa di posizione ha riassunto gli atti sottoposti ed ha così concluso: “Per quanto riguarda lo scritto del Dr. ______ e della fisioterapista e coach emotivo-comportamentale Sig. ______, non sono forniti elementi medici oggettivi nuovi rispetto a quanto era già noto al momento della valutazione peritale. Vi sono riferimenti riguardanti le risorse fisiche esclusivamente sulla base del vissuto del dolore (con buoni risultati raggiunti secondo quanto riportato: “netta riduzione della sintomatologia dolorosa alla coscia sin., lombare e gluteo si., aumento della forza muscolare, della percezione e della propriocezione, miglioramento della deambulazione”), rispettivamente secondari a fattori non inerenti alla mia specialità (scolarità e barriera linguistica). Non intravedo dunque motivi per discostarmi dalla mia valutazione peritale del 22.5.2024.

In merito alle censure mosse dalla rappresentante legale per quanto riguarda i presunti pregiudizi nei confronti dell'A. riteniamo che non vi siano stati atteggiamenti che inducano a pensare che vi siano stati dei preconcetti o un atteggiamento giudicante, almeno che non si interpretino le domande di approfondimento poste dai periti in tal senso. Consideriamo non offensivo domandare all'A. il motivo della mancata conoscenza della lingua italiana, stante la presenza in Ticino da oltre 20anni e l'ottenimento della cittadinanza. Peraltro l'A. è stata in grado di panare avanti un trattamento psicoterapico, quindi un trattamento dove alla base dello stesso vi sono colloqui con la psicoterapeuta, dunque una relazione verbale, che necessariamente può svolgersi solo se paziente e terapeuta possiedono entrambi quantomeno delle sufficienti conoscenze di una lingua comune: in questo caso dell'italiano.

La valutazione del caso, delle patologie di cui è affetta l'A. nonché l'apprezzamento valetudinario, NON si sono basate sulle foto pubblicate su Facebook o sulla scorta delle vacanze effettuate o sulla durata di queste, ma solo ed esclusivamente sui dati clinici. La consultazione del materiale presente nel dossier Al relativo alle foto pubblicate dall'A. sul suddetto social network, ha eventualmente avallato quanto già riscontrato dalla valutazione clinica e dalla consultazione dei rapporti medici agli atti e di altra documentazione medica non presente nell'incarto Al e da noi raccolta (vedi da pag.15 a pag.19). La rappresentante legale, pertanto, si limita a contestare i periti in merito a dei presunti pregiudizi, ma non apporta dal lato medico dei rapporti utili ad inficiare la valutazione peritale. (…).” (doc. AI pag. 501)

                                  Ora, tale complemento peritale, con il quale il ______ ha concluso che la documentazione prodotta non apportava nuovi elementi di pertinenza medica oltre a quelli già analizzati nella perizia del 31 maggio 2024 né elementi idonei a modificarne le conclusioni, appare ben motivato e approfondito e va condiviso. Lo stesso è stato peraltro integralmente avallato anche dal SMR nel suo rapporto del 5 dicembre 2024 (doc. AI pag. 500).

                                  In effetti il dr. ______, con il suo certificato del 15 ottobre 2024, si limita ad indicare le diagnosi note e a descrivere i dolori lamentati, senza tuttavia fornire elementi medici oggettivi nuovi rispetto a quanto era già noto al momento della valutazione peritale (doc. AI pag. 482). Come con pertinenza osservato dalla dr.ssa ______, i riferimenti alle risorse fisiche dell’assicurata, fatti dal curante e dalla ______, apparivano fatti esclusivamente sulla base del vissuto del dolore, peraltro con buoni risultati, e riferiti a fattori non inerenti alla valutazione della capacità lavorativa medico teorica quali fattori sociali e personali, senza peraltro pronunciarsi chiaramente sulla capacità lavorativa dell’assicurata. A ragione quindi il ______ e il SMR hanno concluso per l’assenza di nuove diagnosi e di elementi patologici rilevanti, concludendo nel senso che la documentazione medica prodotta non era in grado di modificare la valutazione delle risorse fisiche e psichiche presenti nell'assicurata, restando di conseguenza valida la valutazione espressa in sede peritale. Parimenti vale anche per il rapporto del 10 ottobre 2024 della psicologa ______, la quale, come rilevato dal dr. ______, non attesta alcuna inabilità lavorativa (doc. AI pag. 492 e 503). Inoltre, al di là dell’ipotesi diagnostica della psicoterapeuta, risulta dagli atti che l’assicurata non ha necessitato di una cura farmacologica o di interventi più incisivi di ordine psichiatrico e del resto gli aspetti strutturali della sua personalità non risultavano aver mai compromesso la sua continuità lavorativa e non permettevano di modificare le conclusioni della perizia psichiatrica allestita in sede ______ (doc. AI pag. 503).

                        2.9.4  Nè del resto la ricorrente produce in questa sede nuova documentazione che attesti una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale e del SMR, sempre intervenuta entro il momento decisivo della resa della decisione contestata (DTF 132 V 220), né ha fornito elementi che consentano di considerarne inattendibili le conclusioni. 

                                  In questa sede l’insorgente ha prodotto atti medici già agli atti oltre ad un recente certificato della dr.ssa ______, reumatologa, del 20 febbraio 2025 che ha riferito di una valutazione ambulatoriale con elettroneuromiografia (ENMG) e posto le seguenti diagnosi:

“Diagnosi principale:

1.  Lombosciatalgia sinistra compatibile con radicolopatia L5 sinistra, non deficitaria in paziente con:

     · Esiti di discectomia parziale e foraminotomia L4-L5 nel 2020;

     · Attuale RMN lombare con a livello L4-L5 persistente protrusione discale con potenziale compressione foraminale della radice sinistra di L4 e recessuale della radice sinistra di L5; a livello L5-S1 compressione di origine discale delle radici di SI in sede recessuale bilaterale e faccettopatia bilaterale.

2.  Dolori alle mani di natura tendineo-articolare:

     · Attuale epicondilopatia radiale destra;

     · Stato dopo plurimi interventi chirurgici e infiltrazioni locali per morbo di De Quervain bilaterale, stato dopo osteotomia e accorciamento dell'ulna sinistra, stato dopo artroscopia diagnostica radiocarpica e medio-carpica.

Diagnosi secondarie:

Sospetto in passato di spondiloartrite assiale, non confermata (Dr. A______ B______).”

                                                   E ha esposto la seguente valutazione:

"  Si tratta quindi di una paziente che presenta due problematiche distinte. Da un lato vi sono dei dolori alle mani, sembrano di origine tendineo-articolare, visto che all'esame clinico ed elettrofisiologico non riscontro segni di una neuropatia compressiva o di un'altra problematica. Si sovrappone una epicondilite radiale destra, per la quale ho proposto alla paziente di consultare, con il suo consenso, il collega ______ che la conosce già per i precedenti interventi.

La paziente lamenta inoltre un dolore lombo-sciatalgico a sinistra, che in parte potrebbe essere compatibile con la componente radicolare L5, dovuta al restringimento recessuale visibile sulla RMN lombare di un anno fa. La risposta favorevole dopo l'infiltrazione, sebbene per 2 ore quindi per l'effetto dell'anestetico, conferma la presenza di una componente radicolare e fa sperare sul fatto che il dolore non sia completamente cronicizzato, dunque suscettibile di un potenziale miglioramento. L'esame elettroneuromiografico mostra una riduzione d'ampiezza del potenziale del nervo peroneo, che potrebbe essere compatibile con radicolopatia L5, tuttavia all'esame EMG non si evidenzia alcuna significativa sofferenza neurogena cronica o pregressa, dunque potrebbe trattarsi di una anomalia residua in paziente già operata a livello L4-L5. Prima di riproporre alla paziente una valutazione di un chirurgo spinale per considerare l'intervento chirurgico consiglierei, come già proposto dal Dr. ______, di effettuare una valutazione ortopedica per escludere una problematica all'anca, visto che il dolore si riproduce in parte alla palpazione della regione sacroiliaca e nei movimenti dell'anca. Oltre alla valutazione ortopedica suggerirei di inviare nuovamente Ia paziente ad un collega reumatologo che potrebbe seguirla per tutte le problematiche muscolo-scheletriche. La paziente è stata seguita dal Dr. ______, recentemente mancato, consiglierei quindi di indirizzarla presso lo studio del Dr. ______ o al Dr. ______ che periodicamente visita in ______.

Potrebbe inoltre essere utile associare una terapia con gli effetti sul dolore neuropatico e muscoloscheletrico ad esempio a base di Pregabalin. La paziente sicuramente potrebbe beneficiare anche di una presa a carico in un centro di terapia del dolore.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa, dopo una sola valutazione mi è difficile prendere posizione in merito. I dolori alle mani non sono di origine neurologica ma potrebbero probabilmente limitare la capacità di svolgere attività lavorative bi-manuali o che richiedono precisione, lascerei comunque il compito al chirurgo ortopedico di stabilire i limiti funzionali. Dal punto di vista neurologico la componente di irritazione radicolare L5 sicuramente potrebbe rendere non adeguati i lavori fisicamente pesanti, che richiedono manovre di spinta e di tiraggio, sollevamento di pesi superiori ai 5 kg se non occasionalmente. La paziente discuterà con te delle mie proposte terapeutiche, resto volentieri a disposizione per mettere in atto e per aiutare a coordinare le cure specialistiche per la paziente.” (doc. B1)

                                                 Ha prodotto anche un referto del 4 marzo 2025 del dr. ______, reumatologo, il quale ha posto le seguenti diagnosi:

"  1. Epicondilite laterale destra

2. Sindrome dolorosa panvertebrale cronica

     -  soggettivo: dorsolombalgie notturne da molto tempo

     -  IRM colonna vertebrale intera e delle sacroiliache del 28.10.2015: dal mio punto di vista negative per spondiloartrite

     -  IRM della colonna vertebrale intera, delle sacroiliache e della parete toracica anteriore del 24.04.2024: certamente nessun segno per una spondiloartrite

     -  HLA B27 negativo

     -  parametri infiammatori 12.04.2024: CRP <5 mg/l, VES 4 mm/h

     -  valutazione: una spondiloartrite è esclusa dal mio punto di vista

3.  Degenerazione capsulolegamentare dell'articolazione sternocostoclavicolare di destra di natura certamente degenerativa e non infiammatoria

4. Stato dopo intervento per ernia discale L5/S1 tramite fenestrectomia da destra

5. Sindrome da impatto ulnocarpico al polso sinistro

     -  trattamento artroscopico Dr. ______ 2021

6.  Epatite B cronica poco replicativa

     -  diagnosi 2003

     -  transaminasi normali

     -  HBV DNA 285 copie/ml 1.6.2015)”

                                                 Indicando le seguenti “valutazione e proposte terapeutiche”:

"  Faccio conoscenza della signora RI1 conosciuta dal Dr. A______ B______ nell'ambito di una sindrome dolorosa panvertebrale cronica senza criteri attuale per una spondiloartrite anchilosante che attualmente si lamenta specialmente di un dolore locale focalizzato a livello dell'epicondilo laterale destro ove vi è una epicondilite clinica e ecografica. Dopo aver ottenuto il consenso orale da parte della paziente ho dunque proceduto a una infiltrazione eco guidata con Kenacort 40 mg e lidocaina 1% 1 ml con miglioramento della sintomatologia postinfiltrativamente.

La paziente si lamenta inoltre dell'acutizzazione della sindrome dolorosa panvertebrale acuta/cronica con all'esame clinico dolenzia in particolar modo alla percussione panvertebrale lombare bassa con testing faccettari patologici. Ho prescritto alla paziente dei cerotti caldi e l'utilizzo di una cintura lombare.

Inoltre la paziente mi ha segnalato un'omalgia a destra con test di impingement patologici nell'ambito di una lieve borsite subacromiodeltoidea messa in evidenza ecograficamente. Siamo rimasti d'accordo di vederci fra un mese per valutare l'efficacia dell'infiltrazione eseguita e eventualmente effettuare una infiltrazione a livello della spalla destra.” (doc. B2)

                                  Ha inoltre inviato una certificazione del 29 maggio 2024 del dr. ______ confermante le medesime diagnosi (oltre a quella di “osteopenia lombare e femorale”), senza pronunciarsi sulla capacità lavorativa (doc. B3).

                                  A ragione l’amministrazione, sulla base dell’Annotazione del SMR (doc. XI/1), nelle sue osservazioni del 31 marzo 2025 ha in proposito osservato che tali certificazioni dei curanti non permettevano di modificare le conclusioni tratte prima della resa del provvedimento contestato (XI).

                                  In effetti, esse confermano in sostanza le conclusioni diagnostiche tratte dalla perizia ______, ma non forniscono elementi in grado di ritenere non completi o non corretti non solo le conclusioni in merito alla capacità lavorativa, ma nemmeno l’accertamento medico effettuato prima della resa della decisione contestata. In effetti il dr. ______ del SMR, con Annotazione del 27 marzo 2025, esaminata la documentazione medica prodotta dalla ricorrente, ha concluso in tal senso, rilevando che “l’attuale documentazione medica specialmente dell’attuale nuovo reumatologo curante non permette di giustificare delle ulteriori limitazioni durevoli a quanto già noto dalla documentazione antecedente del ______” (doc. XI/1). 

                                  In sostanza, la ricorrente non ha apportato alcun elemento atto a quantomeno mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI basate sulle approfondite valutazioni della perizia ______ e del complemento peritale, e non ha addotto elementi nuovi che permettano di considerare quantomeno ipotizzabile una modifica duratura della situazione rispetto alla valutazione peritale del 31 maggio 2024 e intervenuta entro la decisione contestata del 12 dicembre 2024 (la quale, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) o un diverso apprezzamento della capacità lavorativa.

                                  Ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni prodotte dalla ricorrente non consentono in alcun modo di dipartirsi dalle conclusioni dei periti del ______ e dei medici del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

                                  Circa poi le critiche mosse genericamente alla perizia ______, ricordato che per la giurisprudenza non sono le diagnosi che determinano l'incapacità lavorativa, ma i limiti funzionali che derivano dalle diagnosi andando valutata l'incapacità nella complessità del quadro clinico, va detto che al ______, e in particolare ai periti in medicina interna, reumatologia, neurologia e psichiatria, pertiene indiscutibilmente la competenza di una corretta valutazione e contestualizzazione degli esiti degli svariati esami effettuati e sottoposti per valutazione.

                                  In merito infine alle censure mosse dall’assicurata all’Ufficio AI e ai periti del ______ per quanto riguarda presunti pregiudizi nei suoi confronti, come esaustivamente osservato dal ______ nel complemento peritale non è possibile dedurre in alcun modo che vi siano stati preconcetti o un atteggiamento giudicante nei suoi confronti. A regione il ______ ha del resto spiegato che non può essere considerato offensivo o pregiudizievole domandare all'assicurata, in sede di valutazione peritale, il motivo dell’addotta mancata conoscenza della lingua italiana, considerato come la medesima viva in Ticino da oltre venti anni e abbia ottenuto anche la cittadinanza svizzera.

                                  A torto infine l’assicurata pretende che la valutazione del suo caso e delle patologie di cui è affetta si sia basato sulle foto pubblicate su Facebook o sulle notizie circa le vacanze da lei effettuate. Come attestato dai periti del ______, le valutazioni peritali si sono basate esclusivamente sui dati clinici, mentre che la consultazione del materiale presente nel dossier Al relativo alle foto pubblicate suo citato social network può solo eventualmente aver avallato quanto già riscontrato dalla valutazione clinica e dalla consultazione dei rapporti medici e della documentazione acquisita agli atti (complemento del ______ del 3 dicembre 2024, doc. AI pag. 501). In proposito l’Ufficio AI ha pure precisato di non essersi assolutamente accontentato di dare per vere le asserzioni di cui alla segnalazione anonima, ma di aver ritenuto di dare seguito agli accertamenti necessari, inclusa la perizia ______, per valutare le effettive condizioni di salute dell’assicurata. Tale valutazione pluridisciplinare si era resa del resto necessaria anche alla luce di quanto concluso dal SMR il 9 ottobre 2023 laddove aveva sottolineato che l’assicurata fosse stata posta “al beneficio di una rendita totale nella fase riabilitativa a seguito di operazioni agli arti superiori, alla luce del periodo intercorso e dell'obbiettività degli accertamenti effettuati e non unicamente per il motivo che fosse pervenuta all'UAI una segnalazione anonima” (cfr. VI pag. 8; cfr. anche doc. AI pag. 211). La decisione di soppressione non è quindi stata fondata sulla segnalazione anonima, ma sugli accertamenti effettuati dal profilo medico ed economico.

                                  Decisivo appare in definitiva che la ricorrente abbia contestato la perizia ______ con argomentazioni che paiono pretestuose, senza tuttavia apportare dal lato medico dei rapporti o degli elementi utili ad inficiarne la valutazione.

                                  In definitiva, come osservato dall’Ufficio AI, quanto affermato dalla ricorrente si traduce in una critica soggettiva delle valutazioni peritali che per contro si basano su un attento e approfondito esame della situazione. 

                                  Pertanto, visto quanto sopra, ritenuta la perizia ______ del 31 maggio 2024 – la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 e 2.7) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante – e il complemento del 3 dicembre 2024 e pure gli affidabili pareri del medico SMR (cfr. in particolare i vari rapporti del 4 giugno e 5 dicembre 2024, 20 febbraio e 27 marzo 2025, doc. AI pag. 454, 500, doc. 8 e XI/1; sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.7) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 12 dicembre 2024 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di vista funzionale diverse da quelle stabilite dalla perizia e che pertanto ella – confermata per il periodo precedente l’inabilità lavorativa completa in ogni attività fissata dall’amministrazione con decisione del 28 dicembre 2020 – dal 21 giugno 2021 (ossia a tre mesi dall’ultimo intervento al polso sinistro) vada considerata abile nella misura del 50% nell’attività abituale e del 100% in attività leggere adeguate e nelle mansioni casalinghe.

                                  Le conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno quindi confermate.    

                                  Questo Tribunale ritiene infine che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino alla data decisiva dell'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

                                  Considerato come la ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia ______, non occorre ordinare nuovi accertamenti medici.

                        2.10.  Per quanto riguarda la valutazione economica va fatto riferimento al calcolo esposto nella decisione contestata, considerato anche come lo stesso sia rimasto sostanzialmente incontestato (riservato quanto verrà esposto nel prosieguo riguardo alle attività esigibili). Stante un’abilità lavorativa del 50% nell’attività lavorativa precedente e del 100% in attività adeguate e nell’economia domestica, e la (non contestata) ripartizione tra attività salariata (75%) e casalinga (25%), per determinare il grado di invalidità l’Ufficio AI ha proceduto come segue:

"  QUOTA PARTE SALARIATA

Per quanto attiene alla quota parte salariata, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte

federate indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’ufficio federale di statistica (tabelle RSS).

l dati RSS relativi all’anno 2024 non sono ancora a disposizione; gli attuali valori di riferimento sono quindi quelli del 2022.

Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell'insorgere del danno alla salute è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale (gap salariale). In caso di attività indipendente, il gap salariale non viene applicato.

Per quanto attiene al reddito con invalidità, si precisa che se il valore è stabilito in applicazione dei dati statistici federati, dal 1. gennaio 2022 viene applicata una riduzione del 10% se l’assicurato dispone di una capacità lavorativa residua pari al 50% o meno. Dal 1. gennaio 2024 è inoltre stata introdotta un'ulteriore riduzione del 10% applicabile ogniqualvolta il reddito da invalido è stabilito in applicazione dei parametri federali.

Nel caso concreto, senza il danno alla salute, la Signora RI1 nell'attività originaria di

addetta alla vendita/cucina di ristorante, avrebbe potuto conseguire CHF 62'036.00 (fonte: corrispondenza del 10.09.2024 della ditta ______).

Malgrado il danno alla salute in un'attività adeguata avrebbe invece potuto teoricamente conseguire CHF 48'473.13 (tabelle RSS, valori federali, settore femminile, attività semplici e ripetitive, riduzione del 10% legata al mercato del lavoro).

Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di guadagno, e quindi un grado Al per la quota parte salariata, pari al 22%.

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità                                                           CHF                                               62'036.00

Reddito con invalidità                                                               CHF  48'473.13

Perdita di guadagno                                                                 CHF  13'562.87

Grado d'invalidità                                                                                        22%

QUOTA PARTE CASALINGA

Considerato che a livello medico non è stata riscontrata alcuna limitazione nello svolgimento delle attività domestiche, si è ritenuto superfluo effettuare un'inchiesta a domicilio (a tal proposito, cfr. per es. STF 2.9.2010 in re P., 9C_103/2010).

Tenuto conto della ripartizione delle due attività (salariata-casalinga), si ottiene il grado Al come segue:

Attività                Quota parte            Limitazione            Grado d'invalidità parziale

Salariata                      75%                          22%                                                             17%

Casalinga                    25%                            0%                                                                          0%                

Grado d'invalidità                                                                                                                                  17%

Il grado d'invalidità del 17%, essendo inferiore al 40%, non è suscettibile di far mantenere il diritto ad una rendita.

Su richiesta scritta, si rimane a disposizione per un aiuto al collocamento.” (doc. A/2)

Tale calcolo ha applicato correttamente il metodo di graduazione dell'invalidità per gli assicurati che svolgono solo parzialmente un’attività lucrativa (detto "metodo misto"; cfr. l’art. 28a cpv. 3 LAI e al consid. 2.4) e, per quanto riguarda la parte salariata, ha considerato giustamente la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013). Per quanto riguarda i salari applicati per determinare il reddito da invalida ha in effetti fatto correttamente capo ai dati salariali statistici ufficiali (valori centrali) dichiarati applicabili dal Tribunale federale (art. 26bis cpv. 2 OAI; cfr. doc. AI pag. 466; riguardo all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.). Ha pure correttamente proceduto all’applicazione di una riduzione sul salario da invalida del 10% giusta l’art. 26bis cpv. 3 OAI.

Tale calcolo così come il grado di invalidità che ne è scaturito (22% per la parte salariata rispettivamente 17% considerando anche la quota parte quale casalinga) vanno pertanto confermati. 

                                  Del resto, riservato quanto segue, la ricorrente non ha, come detto, contestato il metodo di graduazione dell’invalidità, né i salari applicati per il confronto dei redditi e nemmeno che nello svolgimento delle attività domestiche non vi fossero degli impedimenti (ciò che ha reso superfluo effettuare un’inchiesta a domicilio; cfr. DTF 9C_103/2010 del 2 settembre 2010) e questo giudice può quindi fare riferimento al calcolo esposto nella decisione impugnata.

                                  Nel suo ricorso l’interessata censura tuttavia la valutazione economica operata dall’amministrazione ritenendo che la stessa elenchi delle attività esigibili che sarebbero incompatibili con le limitazioni indicate dal reumatologo, giacché implicanti l’uso ripetitivo delle mani o il sollevamento di pesi. Sottolinea inoltre i limiti linguistici e la scarsa formazione scolastica, fattori che pure le precluderebbero l’accesso ad una serie di professioni.

                                  Ora, il consulente professionale, nel suo dettagliato rapporto del 30 luglio 2024, dopo aver elencato lo stato di salute, le diagnosi con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa elencate dalla perizia ______, le limitazioni funzionali citate dal perito reumatologo (carico massimo di 5 Kg e alternanza della postura al bisogno), aveva esposto come segue l’”analisi della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza riformazione specifica”:

"  Si tratta quindi di identificare delle attività semplici, leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto. In concreto non si ritiene che l’A. disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività avanzata o qualificata. Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive) in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.

I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario che terziario:

-     Addetto qualità/imballaggio/confezione nel settore industriale orologiero:

Professione da svolgersi prevalentemente in posizione seduta, 80% e per il restante 20% in piedi o in movimento. Tale percentuale indicativa potrebbe modificarsi sensibilmente con l'ausilio di un piano di lavoro regolabile, rendendo la professione ancor più adeguata. Il mansionario comprende: controllo qualitativo estetico e non dimensionale (controllo per il quale sarebbe necessaria una formazione specifica) che comprende la lucidatura, satinatura, sabbiatura, gravaggio e rodiatura dei semilavorati, l'imballaggio o confezione comprende: le misure protettive, preparazione kits, messa in scatola, compilazione protocollo di controllo e consegna al reparto logistico. Le componenti sono di piccole dimensioni e le scatole superano raramente i 2 kg.

-     Addetto al controllo e all'imballaggio/etichettatura nel set

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