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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.12.2020 32.2020.95

2 dicembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,362 parole·~27 min·3

Riassunto

Conferma del quarto di rendita riconosciuto dall'Ufficio AI. Confermate la perizia psichiatrica ed il calcolo del grado d'invalidità. Respinta l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo

Testo integrale

Incarto n. 32.2020.95   BS/sc

Lugano 2 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 22 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 7 febbraio 2019 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: Ufficio AI), sulla scorta della perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ (doc. 30 e 53 inc. AI; se non differentemente indicato, la documentazione citata fa riferimento al dossier AI), ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1, classe 1969, già cameriere, nell’ottobre 2017 non presentando l’assicurato – dopo raffronto dei redditi – un tasso d’invalidità pensionabile.

                                         Con sentenza 32.2019.55 dell’8 maggio 2019 questa Corte ha accolto il ricorso dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, e rinviato gli atti all’amministrazione per l’espletamento di una perizia psichiatrica.

                               1.2.   Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha dapprima incaricato il __________ di allestire una perizia psichiatrica, il cui referto è stato stilato il 27 dicembre 2019 (doc. 67). Raccolte in seguito la valutazione del proprio Servizio medico regionale (SMR) dell’8 gennaio 2020 (inc. doc. 68) e quella del Servizio d’integrazione professionale (SIP) del 13 gennaio 2020 (doc. 70 inc. AI), con progetto di decisione 14 febbraio 2020 l’amministrazione ha proposto il riconoscimento di un quarto di rendita (per un grado d’invalidità del 46%) dal 1° aprile 2108, nonché la reiezione dell’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio inoltrata dall’assicurato (doc. 71).

                                         A seguito delle osservazioni al progetto di decisione (doc. 75), con decisione 22 giugno 2020 l’Ufficio AI ha confermato sia il quarto di rendita, ma per un grado d’invalidità del 49%, sia il rigetto dell’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. 80; per le motivazioni cfr. doc. 78).

                               1.3.   Contro la suddetta decisione l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita. Egli ritiene che debba essere posta una riduzione sociale del reddito da invalido del 20%, anziché del 15%. L’insorgente chiede inoltre il rimborso di fr. 86,40 quali spese di trasporto per recarsi alle visite mediche peritali e di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa e per quella giudiziaria.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, confermando il diritto ad un quarto di rendita. Conferma altresì la reiezione dell’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito ammnistrativo.  

                               1.5.   Il 2 ottobre 2020 l’assicurato ha preso posizione sulla risposta di causa (VI).

                               1.6.   Su richiesta del TCA, in data 16 ottobre 2020 l’Ufficio AI ha presentato delle contro-osservazioni (VIII).

                               1.7.   Il 22 ottobre 2020 l’insorgente ha inoltrato ulteriori osservazioni (XI).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 e 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita (per un grado d’invalidità del 49%) dal 1° aprile 2018.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.3.   Nel caso in esame, a seguito della domanda di prestazioni, l'assicurato è stato peritato dal dr. __________, specialista in reumatologia, il quale con rapporto 11 gennaio 2019 lo ha ritenuto inabile in qualsiasi attività dal 10 aprile 2017, ma abile al 90% in attività adeguate dal 1° settembre 2019, da intendere come riduzione di rendimento (doc. 30). La perizia è stata confermata dal SMR con rapporto finale 15 gennaio 2019 (doc. 33).

                                         A seguito della STCA di rinvio 32.2019.55 l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica. Con rapporto 27 dicembre 2019 il CPAS ha valutato un’inabilità lavorativa del 30% da aprile 2017, cumulabile alle limitazioni ortopediche (doc. 67).

                                         Con rapporto 8 gennaio 2020 il SMR ha concluso che l’assicurato presenta globalmente un’inabilità del 100% in tutte le attività dal mese di aprile 2017, ma un’incapacità del 40% in attività adeguate da settembre 2017 (doc. 68).

                                         Viste le esaustive e dettagliate perizie reumatologica e psichiatrica, questo TCA non può che confermarle. Del resto, a tal riguardo nessuna contestazione è stata sollevata.

                               2.4.   Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), ritenuto che per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita (DTF 129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 24; STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; vedi anche STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2), il cui calcolo è stato esposto nella decisione contestata.

                            2.4.1.   Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

                                         Nel caso concreto, nella decisione 7 febbraio 2019 l’amministrazione aveva determinato come segue il reddito da valido:

" (…) Dal momento che all’insorgenza del danno alla salute il signor RI 1 non svolgeva alcuna attività lucrativa e dopo aver valutato l’estratto del Conto Individuale (C.I.) a disposizione dello scrivente Ufficio, nel quale risulta che l’ultimo lavoro svolto (nel settore della ristorazione/alberghiero) risale al 2011 e dal 2012 l’assicurato risulta iscritto quale persona senza attività lucrativa, si fa affidamento al valore mediano delle tabelle RSS, settore maschile, corrispondente a CHF 67'148.--.” (pag. 205 inc. AI)

                                         Con la decisione contestata ha aggiornato tale dato statistico al 2018, pari a fr. 67'393.85.

                                         Il succitato modo di procedere è conforme alla giurisprudenza, motivo per cui il reddito da valido definito nella decisione contestata, rimasto peraltro incontestato, merita conferma.

                            2.4.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

                                         Conformemente alla summenzionata giurisprudenza, nel caso concreto l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), tenuto conto di un capacità lavorativa dell’60%, nonché di una riduzione del 15% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e per circostanze particolari, determinando il reddito da invalido in fr. 36'392,65 (cfr. le tabelle di calcolo 24 aprile 2020 pagg.373-376 doc. AI).

                                         L’assicurato contesta la riduzione del 15% operata dall’Ufficio AI, chiedendo che venga riconosciuto il 20% come nel progetto di decisione 28 settembre 2018 (doc. 22). Sostiene che la nuova valutazione operata con la decisione contestata contrasta con il principio della buona fede “nella misura in cui dopo aver “promesso” una riduzione sociale del 20% successivamente l’amministrazione rivede la sua decisione a svantaggio all’assicurato quasi a voler compensare l’intervenuto incremento del pregiudizio a carattere medico” (ricorso pag. 8).

                                         Riguardo alla riduzione del 20% inizialmente riconosciuta, nella risposta di causa l’amministrazione ha precisato:

" (…) nel calcolo della capacità di guadagno residua effettuato nel settembre 2018, la capacità lavorativa in attività adeguate era valutata medicalmente al 100% e non erano considerate riduzioni di rendimento dovute alla necessità di alternare la postura al bisogno e alla necessità di effettuare pause supplementari (v. rapporto SMR del 20.06.2018 – doc. 18 incarto AI). Da qui la riduzione al reddito da invalido del 20%, che teneva conto di tali fattori.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’UAI può (e deve) in ogni momento valutare la riduzione da operare al reddito da invalido ed è quanto ha fatto tenendo conto della nuova valutazione medica di cui al rapporto SMR del 15.01.2019 (doc. 33 incarto AI) e dell’08.01.2020 (doc. 68 incarto AI), in cui i due fattori precitati sono stati ritenuti inclusi nella riduzione del rendimento determinata dai periti. Va qui rilevato che già nella decisione del 07.02.2019 (doc. 38 incarto AI), poi annullata per ulteriori accertamenti medici, era stata effettuata tale rivalutazione ma l’assicurato, nel ricorso del 05.03.2019 (doc. 48 incarto AI), non l’aveva contestata.

Non è possibile quindi ritenere che l’UAI avesse “promesso” una riduzione del 20% avendola espressa nel progetto di decisione del 28.09.2018, allorquando la valutazione medica alla base dello stesso era diversa (…).” (doc. IV)

                                         Orbene, in effetti va ricordato che il progetto di decisione 28 settembre 2018 era fondato sul rapporto 20 giugno 2018 del SMR (doc. 18) in cui era stata valutata una capacità lavorativa in attività adeguate del 100%, ma non erano state considerate le riduzioni di rendimento dovute alla necessità di alternare la postura al bisogno e alla necessità di effettuare pause supplementari. Da qui, come detto, il motivo per cui era stata effettuata una riduzione del 20%.

                                         Successivamente, nella perizia 11 gennaio 2019 il dr. med. __________ aveva valutato una piena abilità lavorativa del 100% in attività adeguate, ma con una riduzione di rendimento del 10% inclusivi dei due succitati fattori (cfr. pag. 187 e 188). Nella decisione 7 febbraio 2019 l’Ufficio AI non aveva pertanto tenuto conto delle limitazioni fisiche nell’ambito delle riduzioni sociali. Infatti, secondo costante e consolidata giurisprudenza federale, nei casi di assicurati che presentano una piena abilità lavorativa in attività adeguate, ma con una riduzione del rendimento, non si può tenere conto due volte di tale aspetto, una a livello medico, e l’altra al momento di determinare l’entità della deduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, al fine di considerare le particolarità del caso e, in special modo, delle limitazioni funzionali (cfr. fra le tante STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, STCA 32.2019.118 del 27 aprile 2020 consid. 2.14 con riferimenti). Del resto, come rilevato in sede di risposta, tale rivalutazione non è stata contestata dall’assicurato nel ricorso 5 marzo 2019 contro la succitata decisione.

                                         Da parte dell’Ufficio AI non vi è stata una “promessa” di riduzione del 20%, da applicare anche alla contestata decisione.

                                         Con il progetto di decisione 14 febbraio 2020 l’amministrazione ha riconosciuto una riduzione sociale del 10% per attività leggere (pag. 363). In considerazione delle osservazioni dell’assicurato, l’Ufficio AI ha poi operato una riduzione del 15% per motivi che sono stati ripresi nella decisione contestata:

" (…) Preso atto di tale osservazioni abbiamo riesaminato le deduzioni ed effettuato il nuovo calcolo del grado d’invalidità.

Facciamo comunque notare come anche il nostro ultimo calcolo del grado d’invalidità notificato con decisione del 07.02.2019 (poi annullata dal TCA) aveva una riduzione del 10% sul salario da invalido e tale riduzione non era stata contestata in fase di ricorso al TCA.

Infatti la deduzione dal reddito da invalido, tra il progetto di decisione del 28.09.2018 e la decisione del 07.02.2019, è stata aggiornata dal 20% al 10% a seguito del fatto che in precedenza l’assicurato era stato considerato abile al 100% in attività adeguate e bisognava tenere in considerazione una limitazione dovuta all’alternanza della postura al bisogno e la necessità di pause supplementari, mentre successivamente l’assicurato è stato considerato abile al 100% con una riduzione del rendimento del 10% motivo per il quale la limitazione dovuta all’alternanza della postura al bisogno e la necessità di pause supplementari non implica più uno svantaggio salariale essendo comprese nella riduzione del rendimento.

Ora, avendo compiuto l’assicurato l’età di 50 anni il __________2019, a partire da tale data deve essere applicata un’ulteriore riduzione del 5% per svantaggi salariali derivanti dal fatto che l’assicurato durante la sua carriera lavorativa ha sempre lavorato nel medesimo settore d’attività (servizi di alloggio e ristorazione), che comporta una riduzione totale dal reddito da invalido del 15% per attività leggere e altri svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.” (pag. 380 inc. AI)

                                         Questo TCA non ha motivo per non confermare la suddetta valutazione. Inoltre, va fatto presente che altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalido non sono state addotte, né del resto emergono dagli atti di causa.

                                         Nelle osservazioni 2 ottobre 2020 l’assicurato chiede “quale ulteriore mezzo di prova (…) di poter vedere e leggere le disposizioni vigenti presso l’Ufficio AI in queste specifico ambito (riduzione sociale) e ciò per poter comprendere su quali basi è anche garantita un’equa parità di trattamento tra gli assicurati” (pag. 3). A tal riguardo nelle contro-osservazioni 16 ottobre 2020 l’amministrazione ha precisato che “a prescindere dall’allestimento o meno di eventuali direttive interne, in merito alle quali il TCA si è già espresso in una sentenza del 31.01.2013 (incarto no. 32.2012.36), la questione è regolata unicamente dalle norme giurisprudenziali in materia”.

                                         Va qui premesso che nella menzionata sentenza, confermata dal TF il 26 agosto 2013 (9C_179/2013), questa Corte aveva posto il principio secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5%.

                                         Alla luce di quanto riportato sopra, tenuto inoltre conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una (generosa) decurtazione del 15%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. A mente di questa Corte l’Ufficio AI ha debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, questo a maggior ragione vista la recente (restrittiva) giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_730/2019 del 10 giugno 2020; STF 8C_765/2019 del 10 giugno 2020; STF 8C_9/2020 del 10 giugno 2020).

                            2.4.3.   Ne segue che il reddito ipotetico da invalido di fr. 34'370,85 (rivalutato al 2018) va confermato. Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 67'393,85 con quello da invalido, risulta un grado d’invalidità del 49% [(fr. 67'393,85 - fr. 34'370,85] : fr. 67'393,85 x 100).

                                         Rettamente l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di un quarto di rendita dal 1° aprile 2018.

                               2.5.   In merito alla richiesta di rimborso delle spese di trasporto per le visite peritali (cfr. a tal riguardo art. 51 cpv. 1 LAI), mai formulata in sede amministrativa, giustamente l’Ufficio AI rileva come tale questione esula dalla presente vertenza.

                                         Secondo costante giurisprudenza federale la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (fra le tante cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a).

                                         Del resto, tale richiesta è stata formalizzata solo con il presente ricorso e non vi è stato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un diniego di giustizia da parte dell’amministrazione.

                                         Spetterà all’Ufficio AI determinarsi in merito alla richiesta di rimborso.

                               2.6.   L’assicurato contesta inoltre il rifiuto del gratuito patrocinio deciso dall’Ufficio AI.

                                         Ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

                                         Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2015, ad art. 37, n. 35, pag. 530).

                                         Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, numeri dal 37 al43, pagg. 530-531).

                                         La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“…wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt”, cfr. DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236 consid. 5b; cfr. STF I 369/05 del 29 settembre 2005 consid. 2.2). Il criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va quindi verificato con severità (Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 21 pag. 400; Pratique VSI 2000 p. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).

                                         Nel caso in esame, dopo le osservazioni 25 ottobre 2018 dell’assicurato (doc. 25) il SMR ha disposto la perizia reumatologica a cura del dr. med. __________ (doc. 27).

                                         A seguito del ricorso 5 marzo 2019 inoltrato dal legale dell’assicurato l’Ufficio AI ha proposto al TCA il ritorno degli atti per l’espletamento di una perizia psichiatrica, proposta avvallata da questa Corte con la STCA 32.2019.55. Come rettamente evidenziato dall’amministrazione nelle osservazioni 16 ottobre 2020 (cfr. consid. 1.6), nell’ambito dell’istruttoria terminata con la decisone impugnata del 7 febbraio 2019 non vi erano elementi che giustificassero una valutazione extra-somatica. Infatti né dalla perizia reumatologica, né dalle succitate osservazioni era emersa una problematica psichiatrica. Solo, appunto, a seguito della documentazione prodotta con il ricorso (quindi durante la procedura giudiziaria) si è resa necessaria una perizia psichiatrica.

                                         Eseguita la perizia __________, come di consueto gli atti sono stati poi sottoposti al SMR per una valutazione (doc. 68) ed al consulente in integrazione professionale per la valutazione della residua capacità lavorativa e per il calcolo del grado d’invalidità (doc. 70). Dopo il progetto di decisione 14 febbraio 2020 il legale ha inoltrato una mezza pagina di osservazioni datate 13 marzo 2020 in cui ha contestato la riduzione sociale riconosciuta e sollecitato una presa di posizione sull’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. 75).

                                         Ora, non si vuol negare che l’assicurato non avesse bisogno di un’assistenza giuridica, ma non necessariamente – vista la severa giurisprudenza suelencata – da un legale. Si tratta difatti di una ordinaria procedura e l’assicurato avrebbe potuto far capo a rappresentanti di associazioni di invalidi, sindacati o altre persone attive nel settore sociale.

                                         Va poi ricordato che in un ambito come quello dell’assicurazione invalidità, dove vige il principio inquisitorio, di principio, tranne nei casi complessi – ciò che non corrisponde al caso in esame –, l’intervento di un avvocato già in sede amministrativa, non è necessario (SVR 2016 IV Nr. 41 consid. 7.2; SVR 2/2020 IV Nr. 10).

                                         Infine, come ha già avuto modo di stabilire il Tribunale federale, se è vero che per riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate conoscenze mediche e giuridiche, dall’altro, come detto, il caso in esame non può essere considerato complesso. Se si ritenesse il contrario, ciò porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in ogni procedura amministrativa, nella quale si deve discutere di una perizia medica (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid. 5; STF 8C_676/2015 del 7 luglio 2016 (= SVR 2016 IV Nr. 41), consid. 7.2).

Sulla scorta delle considerazioni esposte, difettando della necessità di patrocinio da parte di un legale, la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa non può essere ammessa, senza dover accertare l’eventuale indigenza dell’assicurato, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo, essendo le citate condizioni cumulative.

                               2.7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626).

                                         A norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali (e all’ammissione al gratuito patrocinio).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in casu senza gratuito patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

                                         Nella presente fattispecie lo stato d’indigenza del ricorrente, rispettivamente della sua famiglia, composta dalla moglie beneficiaria di una rendita d’invalidità e di una prestazione complementare e da due figli maggiorenni, è documentato dal Certificato municipale rilasciato il 30 gennaio 2019 (doc. H). Ritenuto inoltre che l’assicurato non possiede le necessarie conoscenze giuridiche e che il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito giudiziario merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   2.   L’istanza dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

2.    Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti

32.2020.95 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.12.2020 32.2020.95 — Swissrulings