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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.09.2020 32.2020.90

21 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,298 parole·~11 min·2

Riassunto

"Zustellungsfiktion" e validità di un secondo invio (non raccomandato) di una decisione. Ricorso respinto nella misura in cui ricevibile

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.90   rg/sc

Lugano 21 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 4 agosto 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione del 2 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

                                1.1   Per decisione 2 giugno 2020 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel marzo 2019, il tasso d’invalidità – calcolato tramite raffronto dei redditi – non attingendo il minimo pensionabile.

                                         Con ricorso datato 4 agosto 2020, impostato il 5 agosto 2020 e pervenuto allo scrivente TCA il 6 agosto 2020, insorge l’assicurato personalmente contestando il diniego di prestazioni.

                                1.2   Richiesto dal Tribunale a voler prendere posizione (anche) sulla tardività o meno del ricorso, l’Ufficio AI ne ha evidenziato la non tempestività.

                                         Invitato a presentare le proprie osservazioni su quanto osservato dall’amministrazione sulla tempestività del gravame, l’insorgente è rimasto silente.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                2.2   In deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA).

                                         Il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a). Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

                                         Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Secondo costante giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1).

                                         Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA applicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305 STF 9C_966/2009 del 19 gennaio 2010), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 134 V 49, DTF 127 V 34 consid. 2a/aa, DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1).

                                         Con sentenza 9C_481/2007 del 7 gennaio 2008, pubblicata in DTF 134 V 49, l’Alta Corte ha, poi, stabilito che la finzione riconosciuta in passato, in applicazione analogica della giurisprudenza in materia di spedizioni a una cassetta per le lettere o presso una casella postale, pure in presenza di un ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l’ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all’ufficio postale del destinatario mantiene la sua validità anche sotto l’imperio del nuovo diritto – ora in analogia all’art. 38 cpv. 2bis LPGA.

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

                                2.3

                             2.3.1   Nel caso in disamina, dagli atti emerge che la decisione impugnata datata 2 giugno 2020 è stata spedita con invio raccomandato lo stesso giorno, che l’assicurato (destinatario dell’invio) è stato avvisato per il ritiro il 3 giugno 2020 e che nel termine di giacenza di 7 giorni egli non ha provveduto a ritirare l’invio (e ciò nemmeno nel termine di giacenza prolungato dal-l’assicurato sino al 1. luglio 2020) che è stato quindi rinviato al mittente (doc. AI 91; conferma di rinvio al mittente sub doc. AI 93; doc. AI 94). In applicazione del summenzionato art. 38 cpv. 2 LPGA, il termine di 30 giorni per ricorrere ha iniziato a decorrere l’11 giugno 2020 ossia il giorno successivo all’ultimo gior-no di giacenza (10 giugno 2020) per scadere quindi il 10 luglio 2020. Consegnato all’ufficio postale il 5 agosto 2020 (cfr. busta d’impostazione) il ricorso risulta tardivo.

                                         L’insorgente non ha per il resto addotto né tantomeno provato l’esistenza di impedimenti giustificanti una restituzione in intero del termine giusta l'art. 41 LPGA – applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA –  giusta il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso. La giurisprudenza ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedi-mento non colposo. Non basta però che l'interessato sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, DTF 112 V 255; cfr. pure STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

                                         Nel caso concreto non può all’evidenza essere considerato impedimento giustificante restituzione la circostanza addotta dal ricorrente che ha dichiarato di essersi “dimenticato di andare a ritirare la raccomandata”.

                             2.3.2   Dal fascicolo emerge altresì che in data 6 luglio 2020 l’ammini-strazione ha proceduto ad un secondo invio non raccomandato (doc. AI 92), circostanza, questa, che l’autorità intimata ha rite-nuto – a torto – di non far presente nella sua presa di posizione sulla tempestività del gravame (cfr. risposta di causa).

                                         Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione sono giuridicamente irrilevanti (STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Eccezione va fatta nel caso in cui l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario (STF C 189/05 del 5 gennaio 2006; I 366/04 del 27 aprile 2005). In questa evenienza, il termine di ricorso è calcolato a partire dal-la seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condi-zioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).

                                         Ci si dovrebbe pertanto chiedere se nel caso in esame il secondo invio della decisione tramite lettera 6 luglio 2020 (prima quindi della scadenza del termine originario di ricorso) ed a-vente il seguente tenore: “in allegato le rinviamo la decisione AI del 02.06.2020 intimatole per raccomandata ma da lei non ritirata”, integri gli estremi per eccezionalmente considerare u-na nuova decorrenza del termine ricorsuale ai sensi della surri-ferita giurisprudenza.

                                         La questione può tuttavia rimanere indecisa, il gravame non meritando in ogni caso accoglimento nel merito per i motivi in appresso.

                                2.4   Nel gravame l’insorgente – che già nell’aprile 2012 si era visto negare il diritto prestazioni per non essersi sottoposto agli accertamenti medici peritali richiesti (doc. AI 46) – si è infatti limitato a censuare le valutazioni dell’incapacità lavorativa opera-ta dall’amministrazione sostenendo di essere inabile al 100% e precisando che avrebbe trasmesso la necessaria documentazione medica nel corso nel mese di agosto 2020. A tutt’oggi nulla è tuttavia pervenuto allo scrivente Tribunale.

                                        Orbene, non si intravedono motivi per non ritenere fedefacente la valutazione sia medica che economica posta alla base del querelato provvedimento. In particolare dai rapporti medici agli atti emerge che se da un lato RI 1 – affetto da lombalgia cronica – risulta da febbraio 2018 (in maniera definitiva)  completamente incapace al lavoro nella sua abituale professione di autista/operaio in una azienda di recupero materiali con mansioni che prevedono tra l’altro il sollevamento e trasporto di pesi anche oltre i 15 kg (in precedenza è stato incapace al 100% da giugno a inizio novembre 2017, poi al 50% fino a fine novembre 2017), egli è da ritenere abile al 90% in attività adeguate con carichi non superiori ai 10 kg, senza flessioni del tronco e senza posizioni statiche prolungate e meglio completamente abile al lavoro dal profilo vertebrale con le suddette limitazioni ma con una riduzione del 10% dovuta alla ridu-zione della capacità visiva (cfr. rapporti medici del neurochirur-go dr. __________ sub doc AI 75 e 79; cfr. perizia medica dr. __________ per conto de __________ sub doc. AI 79; cfr. rapporto del medico curante dr. __________ sub doc AI 71; cfr. rapporto finale SMR in doc. AI 81; cfr. descrizione del DL del-l’attività lavorativa dell’assicurato in doc. AI 80).

                                         A fronte delle surriferite risultanze mediche che non prestano il fianco a critiche di sorta, la valutazione economica – rimasta incontestata e racchiusa nei doc. 87 e 88 AI e sulla cui base è stato definito un grado d’invalidità (non pensionabile) del 14.50% risultante dal raffronto dei redditi desunti dalle tabelle statistiche applicabili al caso di specie – s’appalesa a sua volta altrettanto pertinente e corretta. Nelle more della presente procedura non è stata prodotta, contrariamente a quanto indicato nel gravame, la benché minima documentazione medica atta a mettere in discussione le valutazioni di cui sopra e a sovverti-re quindi l’esito del presente giudizio. Non possono pertanto che essere considerati alla stregua di semplici allegazioni di parte, sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio, gli argomenti del ricorrente, secondo cui egli sarebbe “ancora inabile al 100%“ (incapacità da riferire, per quanto è dato di capire, allo svolgimento di attività adeguate e non alla precedente atti-vità intrapresa di autista per la quale, come visto, già è stata appurata e considerata giustamente dall’autorità intimata una completa incapacità da febbraio 2018 in avanti) e secondo cui vi sarebbero stati “aggravamenti alla schiena e al ginocchio”.

                                         Giova al riguardo ricordare che il principio inquisitorio non è assoluto ma che incombe alle parti l'obbligo di collabora-re (STFA K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: RJN 1984 p. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pp. 5ss). Quest’obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pp. 158s consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 p. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, 1993, pp. 1s).

                                2.5   In conclusione, nella misura in cui ricevibile il gravame deve essere respinto.

                                         Giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito del gravame, le spese di procedura di fr. 500 vanno accollate all’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                 2.-   Le spese di procedura per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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