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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2020 32.2020.71

30 novembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,085 parole·~30 min·7

Riassunto

Rifiuto prestazioni, basato su valutazione SMR, non può essere confermato, avendo del tutto ignorato la valutazione dei disturbi psichici, per i quali assicurato è in cura. Necessità di un approfondimento a livello psichiatrico

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.71   cr

Lugano 30 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 giugno 2020 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 18 maggio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1964, in precedenza attivo quale operaio di cava ma, a quel momento, disoccupato, in data 21 marzo 2011 ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “sindrome di attrito alla spalla destra” (doc. 4).

                                         Basandosi sulle risultanze di una valutazione reumatologica eseguita per conto dell’assicuratore malattia e fatta propria dal SMR, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 27 ottobre 2011 (doc. 48), poi confermato con decisione del 6 dicembre 2011, ha rifiutato di attribuire all’assicurato una rendita di invalidità, non subendo lo stesso, nell’esercizio di attività adeguate, esigibili al 100%, discapito economico alcuno.

                                         L’assicurato ha, comunque, potuto beneficiare di un aiuto al collocamento da parte dell’Ufficio AI, grazie al quale ha potuto reperire a partire dal 1° giugno 2012 una nuova attività, al 100%, presso la ditta __________ di __________, in qualità di operaio di forgia (cfr. doc. 75).

                               1.2.   In data 12 settembre 2019 l’assicurato ha presentato una seconda richiesta di prestazioni AI per adulti, facendo valere, quale danno alla salute, una patologia coronarica e il diabete (doc. 78).

                                         Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 28 febbraio 2020 (doc. 99), poi confermato con decisione del 18 maggio 2020 (doc. 106), l’Ufficio AI ha rifiutato di concedere all’assicurato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità nullo.

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 22 giugno 2020, l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera di invalidità a decorrere dal 15 aprile 2019 (doc. I).

                                         Il rappresentante legale dell’assicurato ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

                                         Sostanzialmente il legale dell’assicurato ha contestato la valutazione medica del SMR, posta a fondamento della decisione impugnata, senza la preventiva messa in atto di una approfondita valutazione peritale che tenesse conto dell’insieme dei disturbi dell’interessato.

                                         Il patrocinatore dell’insorgente ha, infatti, evidenziato come a seguito dell’intervento di quadruplice by-pass aorto-coronarico del 17 aprile 2019, l’assicurato abbia sviluppato uno stato ansioso depressivo reattivo, con ripetuti attacchi di ansia e di panico, i quali impongono una importante terapia farmacologica ed impediscono all’interessato di potere svolgere qualsiasi tipo di attività (doc. I).

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, anche alla luce della presa di posizione del SMR del 10 agosto 2020 ad essa allegata (cfr. doc. VII/1), ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi di diritto (doc. VII).

                               1.5.   In data 3 settembre 2020 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. XI+1).

                               1.6.   In data 19 ottobre 2020 l’avv. Lepori ha trasmesso al TCA copia dello scritto di __________ dell’8 ottobre 2020, a conferma dell’attualità della totale incapacità lavorativa dell’assicurato (doc. XII+1).

                               1.7.   Con osservazioni del 2 novembre 2020, l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, rilevando come l’amministrazione abbia già riconosciuto una piena inabilità lavorativa dell’interessato nella precedente attività a partire dal 14 aprile 2019, ma non per lo svolgimento di attività adatte (doc. XV).

                               1.8.   In data 16 novembre 2020 il legale dell’interessato ha chiesto al TCA di richiamare il rapporto della visita effettuata dal medico fiduciario di __________, producendo inoltre ulteriore documentazione a conferma della persistente inabilità lavorativa dell’assicurato (doc. XVII + 1-2).

Tali osservazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XVIII), per conoscenza.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante

                               2.4.   Al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurato, l’amministrazione ha chiesto una valutazione al proprio SMR.

                                         Nel rapporto finale del l’11 novembre 2019 il medico del SMR dr. med. __________, specialista medico generico FMH, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. esiti di quadruplice bypass coronarico in CEC mediante l’impianto dell’a. mammaria sinistra (Lima) sulla discendente anteriore (RIVA), di un segmento di vena sequenziale su ramo Secondo Marginale Ottuso (MO2) e Interventricolare posteriore (RIVP) e dell’a. mammaria destra (RIMA – graft libero) sul ramo Primo Marginale Ottuso (MO1) ad Y sul graft venoso il 17.04.2019 su/con: disfunzione ventricolare sistolica lieve (FE biplanare 51%); IMA antero-settale subacuto il 14.04.2019; 2. esiti di posa di stent elettivo in data 16.08.2019 su/con: stenosi asintomatica e severa in arteria carotide comune destra (RCCA)”, ha considerato l’assicurato definitivamente inabile al lavoro al 100% a partire dal 14 aprile 2019 nell’attività abituale di operaio di forgia.

                                         Quanto alla possibilità per l’interessato di svolgere altre attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, il dr. __________ del SMR ha posto una totale inabilità lavorativa dal 14 aprile 2019 al 30 settembre 2019, mentre a partire dal 1° ottobre 2019 l’assicurato è stato giudicato abile al lavoro al 100% (doc. 89).

                                         Ricevuta notizia di un ricovero presso la Clinica __________ di __________, l’Ufficio AI ha chiesto alla curante dell’interessato di trasmettere la relativa documentazione, oltre al referto della visita eseguita presso il dr. __________ dell’__________ di __________ (doc. 93).

                                         La documentazione richiesta (cfr. doc. 94) è poi stata sottoposta al vaglio del SMR (cfr. doc. 95), al fine di verificare se la stessa fosse in grado di apportare delle modifiche al rapporto SMR dell’11 novembre 2019.

                                         Una tale eventualità è stata esclusa dal dr. __________ del SMR, il quale, con annotazione del 19 febbraio 2020, si è così espresso:

" la documentazione medica pervenuta agli atti ed indicata nel suddetto mandato non modifica in alcun modo le conclusioni espresse nel RAF SMR dell’11.11.2019.” (Doc. 96)

                               2.5.   In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato il rifiuto dell’amministrazione di concedergli il diritto a prestazioni, producendo, a comprova della sua totale inabilità lavorativa, un referto del 30 marzo 2020 della sua curante, dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna e oncologia, del seguente tenore:

" A seguito di un quadruplice bypass aorto-coronarico in data 17.4.2019 il paziente ha sviluppato uno stato ansioso depressivo reattivo con attacchi di ansia e pianti ripetitivi. Da inizio marzo 2020 il paziente è seguito dal dr. __________ di __________.

Per questi motivi il signor RI 1 non è abile al lavoro.

Diagnosi:

-       Stato ansioso depressivo reattivo

-       Malattia coronarica trivasale; IMA antero-settale subacuto del 14.04.2019:

o   4xBPAC del 17.04.2019 attualmente paziente asintomatico (LIMA su RIVA, vena sequenziale su RMarg2 e RIVPO, RIMA su RMarg1).

o   Disfunzione ventricolare sistolica sin. lieve (FE biplanare 51%), su cicatrice setto-apicale, antero-apicale, con estensione mid-antero-settale.

-       Ateromatosi severa dei tronchi sovraortici con/su:

o   Stato d. posa di stent in arteria carotide comune destra (16.08.2019) per stenosi severa, in progressione, asintomatica

o   Duplex TSA (27.7 e 16.8.2019): ateromatosi diffusa con stenosi 85%-90% ca. della RCCA, su placche prevalentemente fibro-calcifiche a superficie leggermente irregolare;

-       Ipertensione arteriosa nota dal 2010 circa, in trattamento

-       Diabete mellito tipo II NID

-       Adiposità (BMI 29) di tipo addominale

-       Episodi recidivanti di gotta

Terapia attuale: (…).” (Doc. D)

Con annotazione del 10 agosto 2020, allegata alla risposta di causa dell’Ufficio AI, il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Risposta alla proposta interna del 6.8.2020:

Si risponde alle osservazioni del rappresentante legale dell’assicurato come segue:

lo “stato ansioso depressivo reattivo” non costituisce un’entità nosologica codificata secondo ICD-10. Inoltre, non risulta agli atti alcuna terapia psicofarmacologica specifica, né alcuna presa a carico psichiatrica per l’assicurato.

L’ateromatosi severa dei tronchi aortici in assenza di complicanze cerebrovascolari (stroke) non ha alcun influsso sulla capacità lavorativa.

L’ipertensione arteriosa in assenza di complicanze, quali ad esempio emorragie cerebrali o insufficienza renale non ha alcun influsso sulla capacità lavorativa.

Il diabete mellito di tipo II, in assenza di complicanze quali microangiopatia, neuropatia, nefropatia, non ha alcun influsso sulla capacità lavorativa.

L’adiposità di tipo addominale costituisce un fattore di rischio cardiovascolare ma non ha alcuna ricaduta sulla capacità lavorativa in attività adeguata. In particolare, un BMI di 29 rappresenta una condizione di sovrappeso ma non di obesità.

Gli episodi recidivanti di gotta possono avere un influsso sulla capacità lavorativa soltanto durante l’attacco e non permanentemente. Tuttavia, la prescrizione di Allopurinolo non costituisce una oggettivazione clinico strumentale di gotta recidivante né di artrite cronica. Per la diagnosi, infatti, occorre l’identificazione di cristalli di urato monosodico nel liquido sinoviale. Inoltre, non vengono menzionati farmaci assunti nel corso dell’attacco acuto.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si confermano integralmente le conclusioni del RAF SMR del 11.11.2019 e la successiva presa di posizione SMR del 19.01.2020.” (Doc. VII/1)

Il patrocinatore dell’assicurato ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, trasmettendo lo scritto dell’8 ottobre 2020 con il quale l’assicuratore __________ ha comunicato all’interessato che “in riferimento alla visita effettuata per nostro conto dal nostro medico fiduciario, rileviamo come lo stesso ritenga l’attuale inabilità lavorativa in misura del 100% giustificata” (doc. XII/1).

Con osservazioni del 2 novembre 2020, l’Ufficio AI ha commentato che “non avendo i dettagli riguardanti il rapporto di vista fiduciaria citato nello scritto di CO 1, rilevato comunque che l’UAI aveva già riconosciuto dal lato medico una piena inabilità lavorativa dell’assicurato in attività abituale dal 14 aprile 2019, ma non per attività adeguate alle limitazioni funzionali (in proposito si rinvia al rapporto finale del Servizio medico regionale (SMR) dell’11 novembre 2019, inc. AI, doc. 89), si ritiene di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso in assenza di elementi rilevanti” (doc. XV).

Il rappresentante dell’assicurato ha poi inviato nuova documentazione medica e, meglio:

-       rapporto dell’11 settembre 2020 relativo all’esame di artro-RM della spalla destra dell’11 settembre 2020, dal quale risultano le seguenti conclusioni:

" importante artrosi-sinovite acromion-claveare che determina massiccio conflitto sul ventre muscolare e sull’entesi mio-tendinea del sovraspinato, peraltro normo-trofico.

      modesta tendinosi senza lesioni dei principali tendini componenti la cuffia dei rotatori.

alterazioni cistico-degenerative della testa omerale.” (Doc. XVII/1)

-       certificato medico datato 29 settembre 2020 con il quale la dr.ssa __________ ha attestato una totale inabilità lavorativa dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 (doc. XVII/2).

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.7.   Questo Tribunale, chiamato ad esprimersi a proposito della correttezza della valutazione medica posta a fondamento della decisione impugnata – con riferimento a quanto stabilito nel rapporto finale SMR dell’11 novembre 2019 dal dr. __________, successivamente confermato dallo stesso medico del SMR con annotazioni del 19 febbraio 2020 e del 10 agosto 2020 - non può condividerne le conclusioni, per le ragioni qui di seguito esposte.

Come riportato in precedenza (cfr. consid. 2.4.-2.5.), dagli atti e, in particolare dal referto della curante del 30 marzo 2020 prodotto unitamente al ricorso, risulta che l’assicurato, oltre ai problemi di natura somatica, presenti anche dei disturbi psichici per i quali è in cura psichiatrica presso il dr. __________ a __________ sin dal mese di marzo 2020 (cfr. doc. D).

                                         Già solo questa circostanza basta per rendere non condivisibile l’affermazione del dr. __________ riportata nell’annotazione del 10 agosto 2020, con la quale il medico del SMR ha escluso che lo stato ansioso depressivo cui ha fatto riferimento la dr.ssa __________ possa avere un’incidenza nel caso di specie, anche perché “non risulta agli atti alcuna terapia psicofarmacologica specifica né alcuna presa a carico psichiatrica per l’assicurato” (doc. VII/1).

Alla luce della presa a carico psichiatrica in epoca precedente all’emissione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2) - dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (qui il 18 maggio 2020), quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) - il TCA ritiene che spettasse all’Ufficio AI sottoporre allo psichiatra curante l’usuale formulario “rapporto medico: integrazione professionale/rendita”, al fine di ottenere un quadro diagnostico completo.

Ciò tanto più che la presenza di un disagio di natura psichico era già stato segnalato nella lettera di uscita del 6 settembre 2019 dal Servizio di riabilitazione e prevenzione cardiovascolare - nella quale era stato evidenziato, tra le altre cose, che l’interessato presentava segni di lieve ansia e di moderata depressione (cfr. doc. 87) – e nuovamente indicato nel referto del 10 dicembre 2019 del dr. __________ della Clinica di Neurologia dell’__________ (doc. 94).

Non avendolo fatto, questo Tribunale non dispone degli elementi necessari per stabilire se i disturbi psichici dell’interessato siano di entità tale da influire sulla capacità lavorativa residua, come reiteratamente attestato dalla dr.ssa __________, oppure no.

Gli atti devono, quindi, essere rinviati all’Ufficio AI affinché ponga rimedio alle proprie manchevolezze, per il tramite di una completa ed esaustiva istruttoria del caso.

In tale ottica, spetterà all’Ufficio AI verificare anche un altro aspetto del quale non risulta traccia nel rapporto finale del SMR dell’11 novembre 2019, posto a fondamento della decisione impugnata, vale a dire quello relativo ai disturbi patiti dall’interessato alla spalla destra.

Ora, al riguardo, questo Tribunale rileva che l’assicurato, come già ricordato nei fatti (cfr. consid. 1.1.), aveva presentato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti nel 2011, a seguito di problematiche interessanti la spalla destra.

A quel momento, dal profilo medico, la situazione era stata analizzata dal dr. __________ del SMR, il quale, nel rapporto finale del 21 giugno 2011, aveva posto quale diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa quella di “periartropatia tendinotica cronica nella spalla destra, clinicamente coinvolgendo il tendine dell’infraspinato con lieve attrito sottoacromiale in presenza di alterazioni degenerative minime della cuffia dei rotatori e del labbro (secondo RM del 25.10.2010)” (cfr. doc. 33).

Tale diagnosi risulta pure dal referto peritale del 24 aprile 2011 redatto dal dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, su incarico di __________ (cfr. doc. 11 incarto cassa malati).

Alla luce della cronicità della patologia in discussione e delle limitazioni funzionali da essa derivanti messe in evidenza dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. 33) e dal dr. __________ (cfr. doc. 11 incarto cassa malati), il TCA ritiene che anche questo aspetto avrebbe dovuto essere approfondito dall’amministrazione.

Tale soluzione si impone tanto più, viste le evidenze risultanti dal referto relativo all’esame di artro-RM della spalla destra dell’11 settembre 2020, prodotto dall’assicurato in corso di causa (cfr. doc. XVII/1).

Infine, visto l’esito del ricorso, il TCA ritiene che sia superfluo richiamare il rapporto medico relativo alla visita medico-fiduciaria cui è stato sottoposto l’assicurato per conto di __________ – così come richiesto espressamente dall’avv. RA 1 in data 16 novembre 2020 (cfr. doc. XVII).

Spetterà, infatti, se del caso, all’Ufficio AI provvedere a tale compito, nell’ambito del complemento istruttorio che si impone alla luce delle lacune nell’accertamento dello stato di salute dell’interessato messe in evidenza in precedenza.

                               2.8.   Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

                                         Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti specialistici necessari al fine di chiarire quale sia lo stato di salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua capacità lavorativa.

                                         Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’assicurato.

                               2.9.   Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.

                             2.10.   L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                         La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§   La decisione del 18 maggio 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a considerandi 2.7. e 2.8. e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita del ricorrente.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 22 giugno 2020.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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