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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.07.2020 32.2020.62

17 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,441 parole·~7 min·2

Riassunto

Ricorso non ricevibile perché tardivo. Assenza di motivi giustificanti una restituzione in intero del termine

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.62   rg/sc

Lugano 17 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione del 14 febbraio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   per decisione 14 febbraio 2020 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’agosto 2019 volta all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi;

                                     -   con ricorso datato 27 maggio 2020 e pervenuto allo scrivente TCA il 29 maggio 2020 insorge l’assicurata personalmente contestando il diniego di prestazioni;

                                     -   richiesto dal Tribunale a voler prendere posizione, con la risposta di causa, sulla tempestività del ricorso, l’Ufficio AI ha comunicato:

"  (…)

… la decisione datata 14.02.2020, inviata per raccomandata il 17.02.2020, non è stata ritirata dall’assicurata entro il termine di giacenza di 7 giorni comunicato dalla Posta (ossia il 25.02.2020) ed è stata poi ritornata all’UAI (cfr. il doc. 102 incarto AI).

In data 02.03.2020 l’UAI ha quindi rinviato per posta ordinaria prioritaria la decisione all’assicurata (cfr. il doc. 104 incarto AI).

Di conseguenza, il termine di 30 giorni per presentare il ricorso ha avuto decorrenza dal 26.02.2020 ed è venuto a scadenza – in virtù delle ferie giudiziarie (il cui inizio è stato anticipato al 20.03.2020 mentre la fine è stata posticipata al 26.04.2020 a causa del coronavirus) – in data 4 maggio 2020. (…)” (doc. IV);

                                     -   invitata a presentare le proprie osservazioni su quanto osservato dall’amministrazione in merito alla tempestività del gravame, l’insorgente è rimasta silente;

                                     -   in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

                                     -   il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a). Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);

                                     -   gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Secondo costante giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1);

                                     -   quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA applicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305 STF 9C_966/2009 del 19 gennaio 2010), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_823/2015 del 25 novembre 2015; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; DTF 134 V 49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa);

                                     -   se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479);

                                     -   nella fattispecie in esame, dagli atti emerge che la decisione impugnata datata 14 febbraio 2020 è stata spedita con invio raccomandato il 17 febbraio 2020, che l’assicurata (destinataria dell’invio) è stata avvisata per il ritiro il 18 febbraio 2020 e che il 26 febbraio 2020, non avendo essa ritirato l’invio, questo è stato rinviato al mittente. In applicazione del summenzionato art. 38 cpv. 2 LPGA il termine di 30 giorni per ricorrere ha iniziato a decorrere il 26 febbraio 2020 ossia il giorno successivo all’ultimo giorno di giacenza (25 febbraio 2020). Consegnato all’ufficio postale al più presto il 27 maggio 2020 (data del ricorso), considerata la sospensione dei termini per ferie giudiziarie dal 21 marzo al 19 aprile 2020 (art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, art. 1 Ordinanza Covid-19 del 20 marzo 2020 (RS 173.110.4), il ricorso risulta ampiamente tardivo;

                                     -   nulla ha per il resto addotto l’insorgente in merito ad eventuali impedimenti giustificanti una restituzione in intero del termine di ricorso giusta l'art. 41 LPGA – applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA –  giusta il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso. Non possono essere considerati tali le circostanze addotte nel gravame dalla ricorrente con riferimento ai problemi di salute che la affliggono. In relazione a tali circostanze, malgrado l’assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali mezzi di prova, non è stata fornita prova alcuna che permetta di considerare quali impedimenti giustificanti un’eventuale restituzione del termine. La giurisprudenza federale ammette invero che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03). Nella fattispecie in esame, tuttavia, dal fascicolo non è in alcun modo desumibile (né viene fatto valere) che si tratti di malattia contratta improvvisamente, insorta poco prima della scadenza del termine ricorsuale, né che l’assicurata sia stata impedita di incaricare terze persone nel senso sopra indicato;

                                     il gravame deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo;

                                     giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

                                     visto l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 200 vanno accollate all’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.

                                 2.-   Le spese di procedura per fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti

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