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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.05.2020 32.2020.60

27 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·673 parole·~3 min·2

Riassunto

Istanza di revisione di sentenza del TCA. Irricevibilità dell'istanza per carenza di capacità processuale (limitazione dell'esercizio dei diritti civili [anche] in ambito giudiziario)

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.60   rg/gm

Lugano 27 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sull’istanza del 20 maggio 2020 di

RI 1  

  chiedente la revisione della STCA 32.2019.188 del 22 novembre 2019 con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda di revisione della STCA 32.2018.133 del 15 novembre 2018 emessa nella causa promossa con ricorso del 13 agosto 2018 contro la decisione 9 maggio 2018 emanata da  

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità  

considerato                   

che                              -   per sentenza 32.2018.133 del 15 novembre 2018 il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dichiarata irricevibile l’istanza di “astensione”/ricusazione, non è entrato nel merito del ricorso tardivo presentato da RI 1 avverso la decisione 9 maggio 2018 con cui l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di rendita inoltrata nel mese di maggio 2017;

                                     con sentenza 9C_887/2018 del 25 aprile 2019 il Tribunale federale, previo giudizio d’inammissibilità della domanda di ricusazione dei giudici e dei cancellieri federali, ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da RI 1 avverso il citato giudizio cantonale;

                                     con risoluzione del 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ con sede a __________ ha istituito una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC a favore di RI 1, limitandolo nell’esercizio dei suoi diritti civili nel senso che “non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti”;

                                     -   per sentenza del 22 novembre 2019 lo scrivente Tribunale ha dichiarato irricevibile per carenza di capacità processuale la domanda di revisione della STCA 32.2018.133 presentata da RI 1 personalmente, non rappresentato dal proprio curatore __________; 

                                     il 10 dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha decretato la nomina di un co-curatore nella persona dell’avv. __________ quale sostegno giuridico al curatore __________;

                                     con sentenza del 28 gennaio 2020 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gravame interposto da RI 1 avverso il menzionato giudizio cantonale del 22 novembre 2019; 

                                     l’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (Rhinow/Koller/ Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113);

                                     -   __________ e l’avv. __________ sono tuttora curatore rispettivamente co-curatore di RI 1 come da suddette decisioni del 30 settembre e del 10 dicembre 2019 (cfr. II, III). RI 1 è quindi sempre non legittimato ad agire personalmente (anche) in ambito giudiziario;

                                     l’istanza di revisione in oggetto riferita alla STCA 32.2018.188 del 22 novembre 2019 è stata presentata da RI 1 personalmente, non rappresentato dal curatore o co-curatore;

                                     l’istanza va di conseguenza dichiarata irricevibile;

                                     considerata la particolare situazione, si prescinde dal prelievo delle spese di procedura;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L’istanza è irricevibile per carenza di capacità processuale.

                                 2.-   Non si prelevano spese di procedura.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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