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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2020 32.2020.58

16 novembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,256 parole·~31 min·3

Riassunto

Riduzione di una rendita. Conferma della valutazione medica del SMR in merito al miglioramento delle condizioni di salute. Conferma dell'esigibilità lavorativa in attività adeguate di un assicurato paraplegico

Testo integrale

RA 1Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.58   BS/sc

Lugano 16 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2020 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 6 aprile 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1975, da ultimo attivo quale muratore, nel marzo 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni a seguito di un incidente in moto occorsogli il 27 dicembre 2012 (doc. 3 inc. AI; se non differentemente indicato, la documentazione fa riferimento al dossier AI), che è stato preso a carico dalla __________.

                                         Dopo aver acquisito gli atti dalla __________, con decisione del 30 marzo 2015 (preavvisata il 3 novembre 2014) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal       1° dicembre 2013. Allineandosi all’assicuratore contro gli infortuni, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA l’amministrazione ha ridotto la prestazione del 40% per colpa grave poiché “l’incidente della circolazione è avvenuto con guida in stato di coscienza alterata” (cfr. motivazioni in doc. 74).

                                         Il ricorso contro la succitata decisione è stato dichiarato irricevibile in quanto tardivo con STCA 32.2015.84 del 21 maggio 2015 (doc. 77).

                               1.2.   Nel novembre 2015 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita. Facendo riferimento alla decisione 14 novembre 2016 della __________ (doc. 174 inc. AINF), con pronunzia del 16 febbraio 2018, preavvisata il 27 novembre 2017, l’amministrazione ha ridotto con effetto dal 1° aprile 2018 la rendita intera a metà per un grado d’invalidità del 59%, confermato la riduzione del 40% ai sensi dell’art. 21 cpv.1 LPGA e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. 116; per le motivazioni cfr. doc. 112).

                                         Con sentenza 32.2018.43 del 29 maggio 2019 il TCA ha accolto il ricorso dell’assicurato, rappresentato dal RA 1, contro la succitata decisione e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici ed economici.

                               1.3.   Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha svolto un accertamento presso l’ex datore di lavoro dell’assicurato (doc. 130 e 134) e poi ha richiesto al proprio servizio medico una valutazione degli atti medici presenti nell’incarto che è stata eseguita il 4 novembre 2019 (doc. 138).

                                         Tenuto conto dei succitati accertamenti, con decisione del 6 aprile 2020, preavvisata il 18 novembre 2019 (doc. 144), l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato ¾ di rendita dal 1° aprile 2018 per un grado d’invalidità del 61%, aumentata a rendita intera dal 1° giugno 2019 (tre mesi dopo il peggioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI), e ridotta a ¾ dal 1° novembre 2019 (tre mesi dopo il miglioramento). L’Ufficio AI ha confermato la riduzione del 40% per colpa grave ai sensi dell’art. 21 cpv.1 LPGA. Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. 156; per le motivazioni cfr. doc. 151 inc. AI).                                            

                               1.4.   Contro la succitata decisione l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, insorge dinanzi al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera e l’eliminazione della riduzione della prestazione. L’insorgente contesta la valutazione medico-teorica del SMR, come pure l’ammontare dei redditi di riferimenti. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, confermando la decisione contestata per le ragioni che verranno riportati nei considerandi di diritto.

                               1.6.   Il 26 ottobre 2020 questo TCA ha eseguito un accertamento presso la __________, ricevendo riscontro il 28 ottobre 2020 (VII).

                                         Tale accertamento è stato poi trasmesso alle parti per conoscenza (VIII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera a ¾ dal 1° aprile 2018 in avanti, eccetto il periodo dal 1° giugno 2019 al 30 ottobre 2019 in cui ha riconosciuto il diritto alla rendita intera oppure, come da richiesta ricorsuale, se all’assicurato va riconosciuto il diritto alla rendita intera dal 1° dicembre 2013 in poi. Va inoltre verificata la correttezza o meno della riduzione ex art. 21 cpv. 1 LPGA della prestazione.

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).                                       

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.4.   Va ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).

                                         Il principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro assicuratore, tant’è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549). 

                               2.5.   Nel caso concreto, trattandosi esclusivamente di un danno alla salute infortunistico, l’Ufficio AI aveva fondato la decisione del 16 febbraio 2018 (cfr. consid. 1.2) sulla base della documentazione raccolta dalla __________. Per definire la residua capacità lavorativa dell’assicurato l’amministrazione aveva recepito l’apprezzamento medico del 7 giugno 2016 del dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore attivo presso l’assicuratore LAINF, il quale aveva rilevato:

" (…)

Motivo della sottoposizione

Il caso mi viene sottoposto dall’amministrazione per definizione dell’esigibilità e IMI.

Decorso secondo gli atti

L’esigibilità viene redatta in base alla lettera d’uscita della Clinica di __________ dove l’assicurato è stato ricoverato dal 09.05.2016 al 13.05.2016.

Apprezzamento

Si tratta di un assicurato paraplegico che si sposta in sedia a rotelle che può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg e spesso pesi fino a 10 kg. Non può sollevare pesi superiori al 10 kg. Può sollevare molto spesso persi oltre i 5 kg pur rimanendo sulla sedia a rotelle.

Molto spesso può fare lavori leggeri e di precisione. Talvolta anche lavori medi ma mai più lavori pesanti e molto pesanti.

Molto spesso può fare lavori che comportano la rotazione della mano.

Talvolta spesso può fare lavori che comportano la rotazione della mano.

Talvolta può fare lavori sopra la testa ma sempre della posizione seduta sulla sedia a rotelle.

Talvolta può fare lavori che comportano la rotazione. Spesso può mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti ma mai più la posizione in piedi/inclinata in avanti. Non può mai effettuare lavori in posizione inginocchiata con ginocchia in flessione.

Molto spesso può mantenere la posizione seduta ma mai più la posizione in piedi.

Per quanto riguarda gli spostamenti questi possono essere fatti soltanto con l’uso della sedia a rotelle. L’uso delle due mani è possibile.” (pag. 387 inc. AINF)

                                         Chiamato dal funzionario incaricato a quantificare il grado d’abilità lavorativa in considerazione delle limitazioni suesposte, con annotazioni 5 ottobre 2016 il dr. med. __________, specialista in chirurgia della __________, aveva risposto: “seguendo un criterio europeo circa la mobilizzazione dei carichi e l’incremento della muscolatura vertebrale (NIOSH) e quelle delle principali Società scientifiche di Medicina del Lavoro si considera 50% con pause di 10 minuti ogni ora per l’esigibilità decritta nell’apprezzamento” (doc. 338 inc. AINF).

                                         Nella STCA 32.2018.43 di rinvio, questa Corte aveva ritenuto:

" Orbene, secondo questa Corte la succitata valutazione non è sufficientemente dettagliata per costituire un valido e definitivo fondamento ai fini della definizione del grado della capacità lavorativa. Del resto a tal riguardo agli atti non vi è alcuna presa di posizione da parte del SMR.

In questo senso gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché accerti in modo convincente la residua capacità lavorativa dell’assicurato, eventualmente facendo riferimento alla __________, la quale non ha (ancora) proceduto ad emettere una decisione sull’opposizione 15 dicembre 2016 (cfr. elenco atti aggiornato al 23 aprile 2019 in doc. XIV).” (STCA 32.2018.43 del 29 maggio 2019, consid. 2.5, pag. 9)

Ritornati gli atti, l’amministrazione ha dapprima chiesto al medico curante dell’assicurato, dr. med. __________, un aggiornamento clinico. Nel rapporto 6 settembre 2019 egli ha rilevato che la paraplegia è “da considerare definitiva”, segnalando “alcuni eventi intercorrenti quali cisti recidivanti e la necessità di drenare chirurgicamente un ascesso alla parete addominale nel marzo 2018” (problematica che, come si vedrà, si è risolta nel luglio 2018) nonché “piaghe recidivanti a livello dei glutei, finora sempre gestibili con trattamenti locali” (sottolineatura del redattore). Il medico curante ha ritenuto il suo paziente totalmente inabile al 100% nella precedente attività di muratore, intravvedendo una possibile riqualifica professionale, aspetto che, a suo avviso, è stato totalmente dimenticato “anche se il paziente appare difficile da motivare” (doc. 135).

Con rapporto del 4 novembre 2019 il dr. __________, analizzata la documentazione agli atti, compresa quella allegata dal medico curante, ha posto le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

" 27.12.2012 incidente con seguente

-   paraplegia sensomotoria completa a livello D4.

Stato dopo intervento di vescia ileale con impianto di sfintere artificiale 25.5.2015

-   Autocatetrismo 4x al giorno

-   Intervento del 11.3.2019 per infetto a livello sfintere artificiale

    (degenza dal 7.3.2019 al 20.4.2019).

Stato dopo ileo meccanico con laparatomia il 29.8.2015.”

Egli ha concluso che “si tratta di un assicurato con paraplegia postraumatica (caso __________). Da lato medico teorico sarebbero esigibili in misura parziale attività adatte per persone in sedia a rotelle come da valutazione __________/__________.

Da marzo a luglio 2019 vi è stata una IL completa per complicanze (ascesso parate addominale)”. L’incapacità lavorativa era dovuta ad un intervento dell’11 marzo 2019 per infetto a livello dello sfintere artificiale (impiantato il 25 maggio 2015) con conseguente degenza dal 7 marzo al 20 aprile 2019. Nelle stesse annotazioni il medico SMR ha concluso, in attività adeguate, per un’inabilità del 100% dal 27 dicembre 2012 (data dell’incidente stradale), del 50% dal maggio 2016 (valutazione 19 maggio 2016 __________ di __________) e del 100% dal marzo 2019 (intervento per infetto dello sfintere artificiale) fino al 17 (recte: 18) luglio 2019 (controllo presso il Centro __________ di __________), con ristabilimento della capacità lavorativa del 50% dal 18 luglio 2019 (doc. 138).

Ora, se incontestata è la valutazione circa la piena inabilità lavorativa dal marzo al luglio 2019 dovuta alle conseguenze dell’ascesso addominale, rimane controversa la residua capacità lavorativa in attività adeguate dell’assicurato dovuta alla paraplegia sensomotoria completa, questione che è stata convincentemente valutata dal SMR.

In effetti, nelle citate annotazioni 4 novembre 2019 il dr. med. __________ ha sostanzialmente confermato la valutazione 7 giugno 2016 del dr. med. __________ in merito alla capacità lavorativa in attività adeguate. Va qui rilevato che lo specialista della __________ si era fondato sul rapporto 19 maggio 2016 della __________ di __________ (doc. 162 inc. AINF). In quel rapporto la clinica aveva concluso:

" (…)

Du point de vue professionnel:

Le patient n’a pas repris le travail depuis l’accident de 2012. Les différents bilans effectués au cours du séjour permettent de confirmer que le patient arrive à rester assis, en équilibre, de manière sécuritaire avec l’aide des bras, è se déplacer en chaise roulante sur tous types de terrains, sur de courtes distances. Il est capable de soulever, de porter en mains, dans les bras, sur les épaules et de déposer des objets en position assise, en chaise roulante. On retiendra comme limitation fonctionnelle les déplacements sur de longs trajets, le port de charges moyennes à lourdes (> 25 kg de manière répétée et prolongée).” (pag. 635 inc. AINF)

Il medico SMR ha anche recepito il grado d’inabilità del 50% valutato il 5 ottobre 2016 dal dr. med__________ della __________.

Nelle successive annotazioni 3 giugno 2020 il medico SMR, confermando la sua valutazione del 4 novembre 2019, ha riassunto la fattispecie come segue:

" (…)

1.   L’assicurato ha subito un grave infortunio il 27.12.2012. Il seguente decorso riabilitativo è stato prolungato. Solo nel 2016 (__________ e dr. __________) è stata definita la residua esigibilità lavorativa. È chiaro che la paraplegia è rimasta tale dal 2012. Nel decorso l’assicurato ha subito delle intercorrenti complicazioni con seguente recupero di una situazione clinica paragonabile a quella presene nel 2016.

2.   I limiti funzionali sono sati valutati a __________ nel 2016, il riconoscimento di una IL del 50% in attività adatta tiene conto del maggior impegno di tempo per le cure di base dell’assicurato e per le relative cure (p.es. fisioterapia).

3.   Il presente caso non presenta elementi extrainfortunistici.”

(doc. IV/1)

Vero che nella STCA di rinvio questa Corte aveva ritenuto necessario che l’Ufficio AI accertasse in maniera convincente la residua capacità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate, facendo riferimento ad eventuali nuovi accertamenti eseguiti dalla __________, visto che si tratta, come detto, di un danno alla salute esclusivamente di natura infortunistica.

Ora va detto che nel frattempo l’assicuratore LAINF non ha proceduto ad un nuovo rilevamento medico poiché in attesa della conclusione della procedura AI susseguente alla STCA 32.2018.43 (cfr. nota telefonica 16 luglio 2019 del funzionario __________ in doc. VII/3), così come è stato accertato dal TCA (cfr. consid. 1.6).

Ritenuto che dopo il rinvio l’Ufficio AI ha chiesto al medico curante un aggiornamento della situazione clinica, il quale ha confermato la stazionarietà della paraplegia, questa Corte non può che confermare la valutazione medico-teorica del dr. med. __________. Va poi rimarcato che nella precedente procedura amministrativa non vi era alcuna presa di posizione da parte del SMR. Infine, il ricorrente non ha prodotto alcun nuovo atto medico.

L’assicurato rileva che quella del SMR è una valutazione eseguita unicamente sugli atti.

                                         A tal riguardo va fatto presente che la giurisprudenza ha stabilito che se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; cfr. anche STF 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.5, STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5, STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8, STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10).

                                         Non trattandosi in casu di una fattispecie psichiatrica, l’assicurato non doveva essere necessariamente visitato dal medico SMR.

                                         Infine, questo TCA non misconosce che l’assicurato deve svolgere delle sedute di fisioterapia e quattro volte al giorno ricorre all’autocateterismo vescicale. Non risulta che tali circostanze abbiano una ripercussione sulla capacità lavorativa. Da una parte le sedute di fisioterapia (nel rapporto 6 settembre 2019 il medico curante non ha quantificato la frequenza di tali sedute) possono essere organizzate in modo da non intralciare l’attività lavorativa, dall’altra la minzione e lo svuotamento del catetere non prendono molto tempo.  

                                         Visto tutto quanto precede, in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), l’assicurato è da ritenere abile al 50% in attività adeguate dall’aprile 2018, eccezion fatta per il periodo di totale inabilità lavorativa dovuto all’ascesso alla parete addominale.

                               2.6.   Per quel che concerne l’aspetto economico, in particolare riguardo alla determinazione del reddito da valido, nella STCA di rinvio è stato rilevato che:

" (…) il reddito da valido di fr. 61'841.-- esposto nella decisione 14 novembre 2016 della __________ è stato fatto proprio dall’Ufficio AI. Dagli atti LAINF risulta come tale importo sia frutto di un accertamento telefonico fatto dal funzionario incaricato presso l’ex datore di lavoro relativo al salario che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2016 (XIV/doc. 334). A tal proposito con scritto 5 settembre 2018 inviato alla __________, con copia al Tribunale (VI), l’assicurato ha evidenziato:

“ (…) L’assicurato, al momento dell’evento traumatico, era alle dipendenze della __________, dal 27 agosto 2010 quindi da ca. 2,5 anni. Egli però, in precedenza aveva già lavorato presso la __________ sin dall’anno 2001. Il suo salario ammontava a CHF 4'708 e risultava inquadrato, quale lavoratore edile senza qualifica, nella categoria C. Dunque si trattava di un importo superiore al minimo previsto nella categoria C, ma leggermente inferiore alla categoria B.

Tuttavia, il CCL per le pavimentazioni stradali valido nel Canton Ticino, 2008-2010, sempre prorogato fino ad oggi, che ha lo scopo di completare le disposizioni del CNM (cfr. sito __________), ispirandosi a quanto già prevedeva il CNM, dispone che i lavoratori con conoscenze professionali, come il caso in esame, ma senza certificato professionale, dopo 3 anni di attività in un cantiere svizzero, vengono assegnati alla categoria B e pertanto messi al beneficio almeno del minimo salariale previsto in questa classificazione. La disciplina disposta dal CCL, non è derogabile, salvo quei casi particolari (nella prassi piuttosto rari) che vanno sottoposti preventivamente al vaglio della commissione paritetica per approvazione, e quindi il passaggio alla categoria B rappresenta di fatto un automatismo. D’altro canto, anche la giurisprudenza ha avuto modo in passato di occuparsi della casistica nell’ambito del CNM laddove il vincolo è meno stringente del CCL per le pavimentazioni stradali (cfr. ATF 4C.429/1999).

In buona sostanza, se l’assicurato non fosse divenuto invalido, nell’anno 2016 egli dal suo datore di lavoro, avrebbe dovuto essere classificato in classe B, con il salario mensile di CHF 4'918 da moltiplicare per 13 mensilità, rispettivamente 63'934. (…)” (doc. VI/1)

Va del resto fatto presente che in data 17 aprile 2013 l’ex datore di lavoro aveva dichiarato un salario per quell’anno di fr. 61'516.- (doc. 13 inc. AI).

Ora, a mente del Tribunale il succitato accertamento telefonico non è sufficiente, tantomeno convincente. È poco verosimile che il salario dal 2013 al 2016 sia aumentato di poco più di fr. 300.-- all’anno. Inoltre, le considerazioni fatte dall’assicurato in merito al CCL sono pertinenti. Nondimeno va ricordato che il salario da valido, come pure quello da invalido, dev’essere aggiornato sino al febbraio 2018 che corrisponde al momento dell’emissione della decisione impugnata. Infatti, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii).

Ne consegue che anche su questo punto la fattispecie necessita di un accertamento.”            

                                         Orbene, dopo la STCA di rinvio l’Ufficio AI ha interpellato l’ex datore di lavoro in merito all’eventualità in cui l’assicurato, nel 2014, sarebbe passato alla Classe salariale B. Con scritto 22 luglio 2019 questi ha attestato che lo stipendio base anno negli anni 2014-2018 sarebbe stato di fr. 65'118,30 e nel 2019, con i dovuti adeguamenti, fr. 66'153,75 (doc. 134).

                                         Ne consegue che rettamente l’amministrazione ha preso in considerazione il salario relativo alla classe salariale B di fr. 65'118,30 riferito al 2018.

                                         Non può invece essere tenuto conto del non meglio precisato salario statistico di fr. 69'000.--, postulato dall’assicurato. Va rammentato che, secondo la STF 9C_887/2017 del 7 giugno 2018 l’Alta Corte ha rammentato al consid. 4.2. che determinante per stabilire il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido) non è il guadagno nell’ultima attività esercitata ma il reddito che otterrebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida. Di regola, ci si fonderà sull’ultimo reddito conseguito prima del danno alla salute. In effetti il reddito conseguito prima dell’insorgere del danno alla salute è in linea di principio il punto di riferimento, secondo l’esperienza empirica, per cui l’attività svolta fino a quel momento sarebbe proseguita. Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la verosimiglianza preponderante.

                                         Nel caso in esame, quando nel 2012 l’assicurato è stato vittima dell’incidente stradale era alle dipendenze della ditta __________. È pertanto verosimile che senza il danno alla salute egli avrebbe continuato a lavorare presso la succitata azienda. Per questi motivi va preso in considerazione il salario aggiornato.

                               2.7.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).                                             

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                            2.7.1.   Il ricorrente contesta l’esigibilità nello svolgimento di un’attività, sebbene a tempo parziale, rimarcando inoltre che essendo in carrozzina non vi è alcun datore di lavoro che lo assumerebbe. Sostiene che al limite potrà sfruttare qualche sua minima capacità lavorativa in un laboratorio protetto. Per questi motivi ritiene che debba essere riconosciuta una rendita intera.

                                        Per quanto riguarda l’esigibilità in attività va fatto riferimento al già citato rapporto 19 maggio 2016 della Clinica __________ a __________. Va poi ricordato che nel rapporto 9 novembre 2017 il Consulente in integrazione professionale aveva concluso:

" (…) Nello specifico la situazione formativa non permette di avere quelle risorse necessarie per apprendere una professione che possa essere svolta nelle sue condizioni, sia lo scritto che l’orale non permettono nè di tentare la via scolastica né di pensare a sbocchi nel terziario. In concreto l’unica via percorribile sarebbe quella di trovare attività semplici e ripetitive che possano essere svolte da seduto, non troppo lontane dal domicilio e che possano essere apprese facilmente attraverso la pratica e dove al bisogno possa essere aiutato da qualcuno.

Per esempio lavori quali l’etichettatura, l’imballaggio o il disimballaggio di prodotti non troppo pesanti che l’assicurato potrebbe togliere dalle confezioni, controllare etichettare e caricare a sistema con la scansione di codici a barre o altro. Altra possibilità la presenza in un chiosco oppure in un negozio di paese – alimentari, souvenir, dove poter garantire una presenza pomeridiana di qualche ora per l’incasso e la vendita. Anche una biglietteria di un museo o di un cinema potrebbero essere attività adeguate alla situazione.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto appreso durante il colloquio appare che al momento il signor RI 1 non se la senta di intraprendere un percorso di reintegrazione. Dice di comprendere la situazione e accettare che il grado venga allineato a quello della __________ con la loro decisione del 14.11.2016. In tal senso egli non sembra sorpreso.

Ho reso attento l’assicurato che se lo desiderasse noi saremo a disposizione. (…)” (pag. 635-636 inc. AINF)

                                         Ritenuto che la paraplegia è definitiva e che dal luglio 2018 lo stato di salute si è stabilizzato, non vi è alcun motivo per non prestare adesione alle succitate valutazioni, tra l’altro eseguite da persona competente nel campo integrativo.

                                         Va poi fatto presente che, secondo dottrina e giurisprudenza, non necessariamente una persona tetraplegica non ha alcuna possibilità reintegrativa, ma occorre piuttosto valutare le singole circostanze (cfr. Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 28 n. 100, pag. 294 con riferimento giurisprudenziale).

                                         Infine, nella presa di posizioni 4 giugno 2020 il Consulente IP ha fatto presente di rimanere volentieri a disposizione dell’assicurato in quanto, “nonostante i provvedimenti reintegrativi non siano indispensabili, potremmo supportare la ripresa dell’assicurato con una serie di aiuti che possono andare dal riallineamento progressivo al lavoro all’affiancamento di una figura motivazione che potrebbe aiutare il signor RI 1 ad affrontare il percorso in modo focalizzato” (doc. IV/1).

                            2.7.2.   Per quel concerne la determinazione del reddito da invalido, conformemente alla giurisprudenza di cui al consid. 2.7., l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2016) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), uomini, per un salario mensile di fr. 5'387,20. Riportando tale importo su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 67'393,83 per un impiego a tempo pieno.

                                         Tenuto conto di una capacità lavorativa del 25%, di una riduzione totale del 25% per attività leggere ed altri fattori di riduzione, il reddito da invalido è stato quantificato in fr. 25'272,68 (cfr. rapporto 23 luglio 2019 della Consulente IP doc. 137).

                                         A tale calcolo va prestata adesione.

                                         Dal raffronto tra il reddito da valido (fr. 65'118,30) e quello da invalido (fr. 25’272,70) risulta un grado d’invalidità del 61%.

                                         Va poi tenuto conto dell’incapacità lavorativa del 100% da marzo a luglio 2019 in qualsiasi attività.

                                         Pertanto, rettamente l’Ufficio AI ha ridotto la corrente rendita intera a ¾ di rendita dal 1° aprile 2018 per un grado d’invalidità del 61%, aumentata a rendita intera dal 1° giugno 2019 (tre mesi dopo il peggioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI), e ridotta a ¾ dal 1° novembre 2019 (tre mesi dopo il miglioramento).

                               2.8.   L’assicurato chiede, come nel precedente ricorso, lo stralcio della riduzione ex art. 21 cpv. 1 LPGA della prestazione.

                                         Al proposito, nella STCA di rinvio questa Corte aveva evidenziato che la succitata riduzione, oggetto della decisione 30 marzo 2015, non poteva essere analizzata essendo la stessa decisione cresciuta in giudicato. Sempre nella medesima sentenza è stato inoltre evidenziato: “Per completezza va comunque fatto presente solo in caso d’interruzione del nesso causale tra il crimine o delitto commesso intenzionalmente e l’evento assicurato provocato o aggravato la riduzione della prestazione può essere annullata, ad esempio a seguito dell’insorgenza di una nuova affezione invalidante (cfr. a tal riguardo: Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 7-7b, n. 39, pagg.95 e 96, Kieser, ATSG –Kommentar, 2015, art. 21 n. 21, pag. 308), ciò che, come visto, non è il caso in esame.”

                                         Analogo discorso vale anche nel presente giudizio, poiché, come rettamente rilevato dalla giurista dell’amministrazione:

" (…) Il peggioramento transitorio avvenuto dal 11.03.2019 al 18.07.2019 risulta dovuto ad una complicanza per infetto a livello dello sfintere artificiale, in stretta correlazione con le sequele dell’infortunio (v. rapporto SMR del 04.11.2019), quindi il nesso causale tra l’infortunio e l’invalidità è sempre presente e la decurtazione del 40% va ancora applicata, non potendo procedere ad una rivalutazione in tal senso visto che non vi è alcuna nuova patologia a sé stante.

Nelle osservazioni al progetto lo stesso rappresentante legale indica una “paraplegia sempre attuale con peggioramenti transitori ma all’interno del medesimo quadro medico” e che le spese relative alle complicanze in questione sono state assunte dalla __________.” (pag. 668 inc. AI)

                                         Ne consegue che la decurtazione va confermata.

                               2.9.   Visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per fr. 500.-sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti