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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.10.2020 32.2020.33

7 ottobre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,783 parole·~1h 14min·4

Riassunto

Aumento da mezza a tre quarti di rendita a seguito della perizia reumatologica,che il TCA conferma poiché non smentita da referti dei curanti. Perdita del lavoro non dovuta per la sua invalidità,perciò il reddito da valido si basa sui dati statistici. L'età avanzata non influenza la capacità residua

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.33   TB

Lugano 7 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 marzo 2020 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 4 febbraio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   La domanda del 1998 (doc. 4) di RI 1, 1959, di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione invalidità è sfociata nella decisione del 13 febbraio 2002 (doc. 23) di attribuzione di una mezza rendita (grado AI 50%) dal 1° marzo 2001 per una inabilità lavorativa del 50% come pizzaiolo per dolori vertebrali.

Questo diritto è stato confermato dall'Ufficio AI nel 2003 (doc. 33), nel 2005 (doc. 46), nel 2009 (doc. 79), nel 2014 (doc. 116) e nel 2019 (doc. 181), con aumento a una rendita intera dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 per disturbi alle spalle.

                               1.2.   Il 22 maggio 2019 (doc. 191) l'assicurato ha chiesto la revisione del suo diritto sulla scorta del referto del 14 maggio 2019 (doc. 190) del prof. dr. med. __________, che ha evidenziato dolori e limitazione funzionale alla spalla sinistra operata e al ginocchio destro, attestando un'inabilità lavorativa del 100%.

                               1.3.   Fatta esperire una perizia reumatologica (doc. 197) e preso atto del rapporto finale del 17 ottobre 2019 (doc. 198) del Servizio Medico Regionale e del parere del consulente in integrazione professionale (docc. 200 e 202), con decisione del 4 febbraio 2020 (docc. 213 e 214), preannunciata dal progetto di decisione del 13 novembre 2019 (doc. 203), l'Ufficio assicurazione invalidità ha aumentato a tre quarti (grado AI 64%) il diritto alla rendita dal 1° agosto 2019 stante un'inabilità lavorativa del 65% dal 15 maggio 2019 in attività adeguate alle limitazioni funzionali.

                               1.4.   Il 6 marzo 2020 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale rilevando di essere al beneficio di una rendita intera di invalidità da quasi 18 anni, di avere ripreso un'attività lucrativa al 50% da ottobre 2018 (doc. A2), ciò che ha portato l'Ufficio AI a rivedere il suo diritto e a ridurlo a mezza rendita (doc. A4), che malgrado gli sforzi fatti per mantenere l'attività lucrativa il suo stato di salute non gli ha più permesso di proseguire e dal mese di febbraio 2019 è peggiorato ed è stato nel frattempo licenziato. La sua richiesta di aumento della rendita con l'aiuto del suo medico (doc. A5) è stata in un primo momento negata (doc. A6), poi nell'ottobre 2019 è stato sottoposto a una perizia i cui risultati non gli sono stati comunicati e nemmeno ha ricevuto il progetto di decisione prima della decisione formale. Neppure gli è stata inviata una copia aggiornata del suo incarto (docc. A7-A10) per capire il motivo per cui l'SMR l'ha considerato "inabile al lavoro in qualsiasi attività, ma nello stesso tempo capace di lavorare al 35%".

Il ricorrente ha perciò contestato in via principale di avere una capacità lavorativa del 35% in un'attività adeguata alle sue limitazioni funzionali, visto che il suo stato di salute è peggiorato ancora di più rispetto a quando percepiva una rendita intera. Con il passare degli anni, infatti, anziché aumentare la sua capacità lavorativa è diventata nulla, perciò la percentuale di invalidità corrisponde all'inabilità lavorativa del 100%.

Secondo l'assicurato, le sue condizioni non gli permettono nemmeno teoricamente di esercitare le professioni elencate nella decisione e la riduzione del 15% che gli è stata applicata non è sufficiente per rendere verosimile che egli possa svolgere dette attività in ragione del 35%.

In via subordinata, il ricorrente ha contestato i salari mensili ritenuti dall'Ufficio AI e la riduzione di solo il 15%, non prendendo in considerazione degli impedimenti quali un rendimento quasi nullo in qualsiasi attività, i suoi 60 anni, il fatto di non avere alcuna formazione post scuola obbligatoria, di non poter più svolgere la sola attività che ha esercitato per tanti anni, perciò va applicata la riduzione massima del 25%.

Quanto ai redditi, il reddito da valido dovrebbe essere calcolato secondo l'ultima attività svolta in Fr. 54'826,20 annui e quello da invalido in Fr. 53'400.- annui, per un grado di invalidità del 71% se si tiene conto di una riduzione del 15% rispettivamente del 75% con una riduzione del 25%, con diritto a una rendita intera.

                               1.5.   Con risposta del 9 aprile 2020 (doc. V) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, confermando sia l'aspetto medico sia quello economico. L'amministrazione si è basata sul rapporto finale del dr. med. __________ dell'SMR, il quale a sua volta si è fondato sulla perizia reumatologica del dr. med. __________, e ha tenuto conto di tutte le affezioni, giungendo a una conclusione logica e priva di contraddizioni che soddisfa i requisiti giurisprudenziali e può quindi valere quale base di giudizio. Secondo il Servizio Medico Regionale l'attività di cuoco/ esercente non può più essere esercitata, mentre in altre attività adeguate allo stato di salute l'assicurato è ancora abile al 35%. Altri certificati specialistici non hanno attestato in modo convincente una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo, perciò non è necessario attuare ulteriori accertamenti.

Quanto all'aspetto economico, l'Ufficio AI ha osservato che dal 15 maggio 2019, quando l'assicurato aveva 59 anni, era esigibile che egli sfruttasse la sua residua capacità lavorativa del 35% in attività adeguate in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, e meglio in quei settori accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, identificati dal consulente in integrazione professionale nel suo rapporto del 13 novembre 2019. Esistono perciò delle attività di controllo e di sorveglianza che il ricorrente è ancora in grado di svolgere in misura del 35%.

L'Ufficio AI ha poi spiegato che i presupposti per procedere con la riduzione massima del 25% non erano dati a causa dell'età, della nazionalità e della formazione.

Infine, l'amministrazione ha osservato di avere calcolato il reddito da valido di Fr. 55'269.- riferendosi alla categoria 55-56 della Tabella TA1 e il reddito da invalido di Fr. 67'393,85 quale valore centrale, livello 1, sempre della Tabella TA1 aggiornata al 2018.

Il raffronto di questi redditi tenuto conto dell'abilità del 35% e della riduzione del 15% dà un'incapacità al guadagno del 63,7%.

                               1.6.   Il ricorrente ha prodotto della documentazione a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria (docc. VI e X) e l'11 maggio 2020 (doc. VIII) ha chiesto al Tribunale di valutare l'opportunità di ordinare una nuova perizia e/o di fare testimoniare il suo ortopedico o il perito reumatologo per verificare se egli era in grado di svolgere i lavori ritenuti adeguati dall'Ufficio AI. Infatti, il dr. med. __________ l'ha giudicato totalmente inabile in qualsiasi attività e il dr. med. __________ ha confermato i suoi problemi lombari che lo costringono a rimanere bloccato a letto per giorni e i dolori persistenti alle spalle e ai polsi anche quando è a riposo. Le limitazioni funzionali elencate dal perito per giustificare un'abilità di tre ore al giorno sono incompatibili con ciascuna attività ritenuta dall'Ufficio AI. Considerata inoltre la sua età (61 anni), per il ricorrente l'amministrazione non può limitarsi ad indicare l'obbligo di ridurre il danno, visto che appena gli era possibile ha sempre lavorato, ma deve verificare se, alla luce del suo stato di salute, gli è realmente possibile trovare un lavoro. Egli ha perciò ribadito la pretesa di una rendita intera dal 1° agosto 2019.

                               1.7.   L'Ufficio AI, osservando che le argomentazioni dell'assicurato sollevavano le medesime obiezioni già analizzate con la risposta di causa e non presentavano nuovi mezzi di prova, il 26 maggio 2020 (doc. XI) si è riconfermato nella decisione e nella risposta.

L'assicurato non ha espresso nuove considerazioni (doc. XII).

considerato                    in diritto

in ordine

                               2.1.   Il ricorrente si è lamentato di non avere ricevuto un progetto di decisione prima della decisione formale del 4 febbraio 2020.

L'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA.

Ai sensi dell'art. 57a LAI (cfr. Messaggio concernente la modifica della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pag. 2756-2757), l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata.

L'art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed., conferendo all'assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull'oggetto in questione, ma anche sulla prevista decisione finale (nella STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1 l'Alta Corte si è infatti così espressa: “(…) Die Einwände im Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden könnte mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit erhält, sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu äussern (Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2 S. 107 mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. (…)“).

Per giurisprudenza una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437) e nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.1). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 seg.; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.2; STCA 32.2018.191 del 4 novembre 2019).

                               2.2.   Nell'evenienza concreta dagli atti risulta che l'Ufficio AI, preso atto della perizia reumatologica dell'8 ottobre 2019 (doc. 197) del dr. med. __________ e del rapporto finale dell'SMR del 17 ottobre 2019 (doc. 198), il 31 ottobre 2019 (doc. 199) ha inviato per posta A all'assicurato in Vicolo __________ a __________ uno scritto con cui l'ha avvisato che il precedente progetto del 22 maggio 2019 di non entrata in materia veniva annullato e che dopo avere eseguito gli ulteriori approfondimenti necessari avrebbe emanato un nuovo progetto di decisione.

Infatti, il 13 novembre 2019 (doc. 203) l'amministrazione gli ha inviato al medesimo indirizzo, in Vicolo __________, un progetto di aumento della rendita di invalidità, che però l'assicurato afferma di non avere ricevuto.

Gli è per contro pervenuta la successiva decisione del 4 febbraio 2020 (doc. A1) di conferma di aumento a tre quarti del suo diritto di rendita, decisione di fissazione dell'importo della prestazione che gli è stata inviata in Vicolo __________, sempre a __________, sebbene le allegate motivazioni indichino che la decisione concerne "RI 1, Vicolo __________, __________".

È indubbio, e nemmeno è contestato, che l'assicurato ha ricevuto la decisione formale del 4 febbraio 2020, che ha poi regolarmente impugnato davanti a questo Tribunale.

A quest'ultimo proposito la scrivente Corte osserva che nel suo scritto il ricorrente ha indicato in alto a sinistra come mittente di abitare in Vicolo __________, mentre poi sul retro della busta di trasmissione del ricorso stesso egli ha applicato un adesivo recante l'indirizzo di Vicolo __________, sempre a __________.

Il TCA evidenzia altresì che l'invio per posta A con cui l'Ufficio AI ha comunicato a RI 1 che era necessario un esame medico reumatologico per valutare il suo diritto alle prestazioni è avvenuto in Vicolo __________ e l'assicurato l'ha per certo ricevuto, visto che l'8 ottobre 2019 si è sottoposto a tale perizia.

Da quanto precede risulta quindi che l'assicurato riceve sia gli invii spediti in Vicolo __________ sia quelli in Vicolo __________ a __________ vicoli che, da quanto risulta dallo stradario consultato, sono perpendicolari l'uno con l'altro e quindi molto vicini. Inoltre, il ricorrente non ha comunque mai fatto presente all'Ufficio AI un errato indirizzo di corrispondenza, visto che egli stesso ha fornito, per esempio con il ricorso, due recapiti diversi.

Al di là di ciò, il TCA ritiene che, nell'evenienza concreta, ritenuto come il progetto di decisione del 13 novembre 2019 costituisce un nuovo progetto che annulla e sostituisce quello emesso il 22 maggio 2019 e che, quest'ultimo, era stato inviato all'interessato per raccomandata, sarebbe perciò stato più opportuno, in questo particolare caso, che l'amministrazione inviasse all'assicurato per invio raccomandato anche il nuovo progetto di decisione.

Ad ogni modo, considerato come l'assicurato abbia potuto prendere pienamente posizione davanti al Tribunale esprimendo le sue lamentele in merito alla concessione di una rendita di invalidità di tre quarti pretendendone una rendita intera, contestando sia l'aspetto medico sia quello economico, ritenuto come il TCA abbia pieno potere d'esame della fattispecie e che è nell'interesse stesso del ricorrente che si entri nel merito del suo diritto alla rendita AI e che si giunga a una conclusione della sua domanda di revisione senza procrastinarla inutilmente con uno sterile rinvio all'amministrazione per riemanare il progetto di decisione che è stato poi confermato dalla decisione formale, si deve concludere che, se c'è stata una violazione del suo diritto di essere sentito, la stessa viene comunque sanata in questa sede senza pregiudizio alcuno per l'assicurato.

La scrivente Corte può perciò entrare nel merito del suo ricorso.

                               2.3.   In merito alla lamentela secondo cui l'amministrazione non gli avrebbe inviato, a sua richiesta (doc. A7), la documentazione che lo concerne, ma soltanto le informazioni fino al 6 novembre 2018 (doc. A8) e che pertanto l'assicurato ha dovuto richiedere il complemento dell'incarto (doc. A9) senza però ottenere quanto voluto, va osservato quanto segue.

Dagli atti risulta che allo scritto del 10 febbraio 2020 (doc. A7) con cui l'interessato ha chiesto l'invio di una copia del suo incarto contenente in particolare la valutazione medica del perito e il dettaglio del calcolo del grado di invalidità, l'Ufficio AI ha risposto il 14 febbraio 2020 (doc. A8) inviando per raccomandata l'incarto masterizzato su compact disc.

Tuttavia, con email del 1° marzo 2020 (doc. A9) la figlia dell'assicurato ha segnalato al predetto Ufficio che l'incarto era incompleto essendo gli ultimi documenti datati novembre 2018 e quindi ha chiesto l'invio anche della documentazione esistente da novembre 2018 a febbraio 2020.

Il 6 marzo 2020 (doc. 218) l'amministrazione ha spedito per posta A all'assicurato uno scritto del seguente tenore:

" In riferimento alla corrispondenza elettronica del 01.03.2020 e come da colloquio telefonico odierno, le confermo che il CD inviatole in data 14.02.2020 è completo di tutta la documentazione. La parte che arriva fino a novembre 2018 è l'incarto dell'assicurazione indennità giornaliera malattia __________ e non il nostro incarto.".

Gli atti di cui è composto il corposo incarto dell'Ufficio AI (810 pagine in totale, comprendenti anche l'incarto dell'assicuratore malattia) confermano quanto indicato nella citata comunicazione.

Inoltre, in assenza del compact disc che l'amministrazione ha inviato all'assicurato, per il TCA non è possibile verificare l'affermazione del ricorrente secondo cui mancherebbe la documentazione concernente il periodo da novembre 2018 a febbraio 2020. La lamentela dell'assicurato di non avere potuto accedere agli atti e quindi di violazione del suo diritto di essere sentito deve pertanto essere respinta.

nel merito

                               2.4.   Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che dal 1° agosto 2019 l'Ufficio assicurazione invalidità ha aumentato a tre quarti il diritto a mezza rendita di invalidità in essere dal 2001, poiché sulla base della perizia reumatologica dell'8 ottobre 2019 è stata accertata dal 15 maggio 2019 un'abilità lavorativa residua dell'assicurato del 35% in attività adatte e, tenuto conto della riduzione del 15% per motivi personali, dal calcolo effettuato con il metodo ordinario di raffronto dei redditi risulterebbe un grado AI del 64%.

                               2.5.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.6.   Se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17 LPGA.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento indebito di una prestazione per l'assicurato oppure se quest'ultimo ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77 (lett. b).

L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

                               2.7.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).

                               2.8.   Nel caso di specie, dal 2001 l'assicurato è al beneficio di una mezza rendita di invalidità con grado del 50% per un'incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività. Non è quindi corretto affermare che egli beneficia di una rendita intera da 18 anni.

Semmai, è soltanto dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 che il ricorrente ha avuto diritto a una rendita intera (grado AI 100%) stante un'inabilità lavorativa totale dal 29 settembre 2016 al 30 settembre 2018, ma dal 1° ottobre 2018 l'incapacità è di nuovo del 50% sia in attività abituale sia in attività adeguata (decisione del 31 gennaio 2019 (doc. 181) dell'Ufficio AI).

Dopo avere ricevuto il progetto di decisione del 22 maggio 2019 (doc. 189) di non entrata in materia a seguito dell'invio del referto del 14 maggio 2019 (doc. 187) del prof. dr. med. __________ che segnalava un possibile peggioramento del suo stato di salute, il 22 maggio 2019 (doc. 191) stesso l'assicurato ha inoltrato all'Ufficio AI una domanda di revisione del suo diritto corredata dal predetto referto del chirurgo ortopedico e di un suo altro certificato del 10 febbraio 2019 (doc. 190) per comprovare il peggioramento del suo stato di salute.

In conseguenza di ciò, il 1° luglio 2019 (doc. 193) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, unitamente al dr. med. __________, medico responsabile SMR, ha ritenuto opportuno sottoporre l'assicurato a una perizia reumatologica.

L'8 ottobre 2019 il dr. med. __________, FMH reumatologia, ha visitato l'assicurato e lo stesso giorno (doc. 197) ha reso la sua valutazione peritale, in cui ha riassunto gli atti messi a sua disposizione, l'anamnesi (familiare, personale, sociale e lavorativa, sistemica, attuale), le terapie farmacologiche in atto, i dati soggettivi (dolori alla schiena, al ginocchio destro, le spalle sono limitate nei movimenti e nel trasporto di pesi, dolori al polso destro e difficoltà al movimenti, difficoltà nell'utilizzo fine dei due pollici, in piedi solo per 40-50 minuti consecutivi, seduto per due ore, evitare di portare pesi superiori a 10 kg) e gli esiti del suo esame (generale, cardiovascolare, polmonare, digestivo, neurologico, osteo-articolare) e di quelli radiologici passati.

La diagnosi posta era di esiti di ricostruzione parziale di lesione massiccia della cuffia dei rotatori della spalla sinistra il 16 maggio 2018 con persistente limitazione funzionale e dolori, esiti di ricostruzione di lesione massiccia della cuffia dei rotatori della spalla destra il 20 settembre 2017 con lieve sintomatologia di impingement, gonartrosi femoro-tibiale interna a sinistra, artrosi del polso destro in esiti di operazione di resezione della prima filiera del carpo a destra nel 2000, incipiente rizartrosi bilaterale, sindrome lombovertebrale cronica recidivante in presenza di disturbi statici del rachide, con ipercifosi dorsale con protrazione del carpo, perdita della lordosi lombare, scoliosi dorso-lombare a S invertita e degenerativi con spondilosi anteriore da L1 a S1, protrusione discale dorsale mediale L5/S1 con spondilartrosi bilaterale L5/S1 e articolazione lombosacrale accessoria L5/S1 sinistra con segni di artropatia, stato dopo rottura degli ischio-crurali (bicipite femorale, semi-membranoso e semi-tendinoso) nel 1991, stato dopo timpano plastica bilaterale nel 1982 e 1992.

Nella valutazione il reumatologo ha indicato che la situazione clinica per la quale dal 2001 l'assicurato beneficiava di una rendita di invalidità per antecedenti lombalgie croniche ed esiti di resezione del capo a destra e dei problemi alla gamba sinistra, si è lentamente degradata con l'apparizione di dolori alle spalle e al ginocchio sinistro già da una decina di anni, ma che sono peggiorati dal 2014 e hanno portato al doppio intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori nel 2017 e nel 2018. L'intervento a destra ha portato a un buon miglioramento sintomatico, mentre a sinistra la ricostruzione è stata solo parziale, perciò l'assicurato aveva ancora importanti dolori, anche a riposo, e una limitazione funzionale. Nel frattempo è pure peggiorata la situazione al ginocchio sinistro con versamenti articolari recidivanti e dolori meccanici più importanti, come pure i dolori al polso destro operato nel 2000. Sulla scorta di queste constatazioni, secondo il perito l'assicurato presentava delle importanti limitazioni funzionali che non gli permettevano più di riprendere il suo lavoro precedente di cuoco, siccome svolto prevalentemente in piedi, che necessita di posizioni inergonomiche del rachide e l'utilizzo delle braccia e mani senza limitazioni e sollevamento di carichi pesanti. Per il reumatologo, un'attività leggera, come per esempio quella di esercente, poteva invece essere svolta almeno per qualche ora al giorno.

Sia per il ginocchio sinistro (protesi) sia per la rizartrosi bilaterale e l'artrosi al polso lo specialista ha indicato che era possibile eseguire degli interventi, che però non avrebbero influito in modo determinante sulla capacità lavorativa.

L'esperto ha osservato che le lamentele dell'assicurato hanno trovato riscontro nell'anamnesi e nella situazione clinica e radiologica; inoltre, l'interessato non presentava disturbi funzionali particolari, ma le problematiche esposte trovavano riscontro nella difficoltà di lavorare come cuoco. Egli ha infatti segnalato la volontà di proseguire l'attività lavorativa, ma soltanto per 2-3 ore al giorno e non come cuoco.

Il reumatologo ha perciò ritenuto che l'assicurato era abile in misura dello 0% nella precedente attività di cuoco dal 15 maggio 2019 come definita dal prof. dr. med. __________, mentre era in grado di svolgere per 3 ore al giorno rispettivamente al 40%, delle attività adeguate, in cui poteva cambiare le posizioni da seduto (2 ore al massimo) a in piedi (40 minuti), evitare di lavorare su terreni dissestati, salire o scendere le scale, lavorare accovacciato, evitare posizioni inergonomiche del rachide lombare, evitare di sollevare pesi oltre i 10 kg solo con il braccio destro e vicino alla posizione anatomica, evitare di utilizzare in continuazione le due braccia e in particolare la sinistra con la quale non può lavorare vicino o sopra l'orizzontale, evitare con il braccio destro lavori ripetuti e pesanti, evitare lavori ripetuti o pesanti anche con le mani e in particolare con la sinistra.

Nel rapporto finale del 17 ottobre 2019 (doc. 198) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha indicato che lo stato di salute dell'assicurato era peggiorato a causa di fenomeni degenerativi alla spalla sinistra, al ginocchio sinistro e al polso destro, ha riportato la diagnosi posta dal perito e ha stabilito che come aiuto cuoco l'incapacità lavorativa era del 100% e in attività adeguata era del 65%, in entrambi i casi dal 15 maggio 2019. Quali limitazioni l'SMR ha riconosciuto un carico massimo di 9 kg e la necessità di alternare la postura, limitazione che però era già inclusa nella valutazione medica. L'assicurato doveva inoltre evitare di lavorare su terreni dissestati, salire e scendere le scale, accovacciarsi, lavorare non con il braccio sinistro sopra l'orizzontale o svolgere lavori rozzi con la mano destra.

Al progetto di decisione del 13 novembre 2019 (doc. 203) di aumento della rendita di invalidità dal 1° agosto 2019 da mezza a tre quarti, che annullava e sostituiva il precedente del 22 maggio 2019 (doc. A6) di non entrata in materia (doc. 199), ha fatto seguito il 4 febbraio 2020 (doc. A1) la decisione con cui l'Ufficio AI ha confermato tale aumento stante una capacità lavorativa residua del 35% in attività adatte alle limitazioni funzionali, ciò che dava luogo a un grado di invalidità del 64%.

Con il ricorso l'assicurato ha nuovamente prodotto il rapporto del 14 maggio 2019 (doc. A5) reso dal prof. dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, già allegato alla domanda di revisione del suo diritto.

Lo specialista ha diagnosticato esiti di ricostruzione parziale di rottura massiva della cuffia dei rotatori della spalla sinistra il 16 maggio 2018, esiti di ricostruzione di lesione massiva della cuffia dei rotatori della spalla destra il 20 settembre 2017, artrosi femorotibiale interna sinistra e incipiente rizartrosi bilaterale.

Durante il consulto avvenuto quel giorno, l'assicurato ha riferito allo specialista di lamentare nuovamente forti dolori a livello della spalla sinistra, circostanza che non stupiva il chirurgo visto che non aveva potuto eseguire una riparazione completa. Egli ha indicato che se la situazione persisteva si poteva eventualmente eseguire un'infiltrazione alla spalla, ma per il momento a suo avviso altri interventi non erano proponibili. Soltanto un intervento di artroplastica con protesi inversa avrebbe potuto migliorare la situazione. Per il ginocchio destro con artrosi al comparto mediale si sarebbe eventualmente potuto eseguire un intervento di artroplastica monocompartimentale, ma per il momento il curante gli ha suggerito di continuare con gli esercizi di rinforzo muscolare e fisioterapia.

Egli ha perciò giudicato che l'assicurato era nuovamente inabile al lavoro al 100% in maniera duratura.

                               2.9.   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                             2.10.   Nella fattispecie in esame la scrivente Corte evidenzia che le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale il 17 ottobre 2019 dal dr. med. __________ danno un quadro chiaro, completo e non contraddittorio delle condizioni di salute del ricorrente.

In effetti, l'SMR si è basato sul rapporto peritale dell'8 ottobre 2019 reso dal dr. med. __________, il quale ha personalmente visitato l'assicurato in ambito reumatologico, esaminandone lo stato di salute dopo avere considerato i disturbi soggettivi lamentati e gli esiti della loro osservazione oggettiva.

L'esperto ha evidenziato che le lamentele trovavano pieno riscontro nell'anamnesi e nella situazione clinica e radiologica, nel senso che non v'erano discrepanze tra i sintomi soggettivi lamentati e i reperti clinici.

Nella sua valutazione, il perito ha preso in considerazione tutti gli atti medici messi a sua disposizione, fra cui anche i referti del 10 febbraio e del 14 maggio 2019 del prof. dr. med. __________ che l'assicurato ha allegato alla domanda di revisione.

A questo proposito va segnalato che il 10 febbraio 2019 (doc. 190) il chirurgo ortopedico ha affermato che l'assicurato riusciva ad eseguire il proprio lavoro ed era abbastanza contento del risultato raggiunto, motivo per cui gli ha soltanto prescritto della ulteriore fisioterapia e gli ha proposto di ricontattarlo al bisogno.

In quel momento, in effetti, l'assicurato stava lavorando al 50% come cuoco dal 1° ottobre 2018 (doc. A2) e questa attività è proseguita fino al 31 maggio 2019 (doc. 5 dell'incarto della disoccupazione), poiché il 26 aprile 2019 (doc. 4) il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto a quel giorno a causa della cessione dell'esercizio pubblico (doc. 5).

Al riguardo, il TCA osserva che malgrado l'assicurato abbia effettuato l'ultimo giorno di lavoro il 31 maggio 2019, lo stesso prof. dr. med. __________ ha certificato il 14 maggio 2019 che "il paziente è nuovamente inabile al lavoro al 100% e ciò in maniera duratura." a causa dei forti dolori alla spalla sinistra e alla problematica del ginocchio destro.

Inoltre, va rilevato che l'11 giugno 2019 (doc. 6) il ricorrente si è subito iscritto in disoccupazione chiedendo il riconoscimento delle indennità dal 1° giugno 2019 e, soprattutto, dando una disponibilità lavorativa di 15 ore alla settimana.

Pochi mesi dopo, l'8 ottobre 2019, il dr. med. __________ ha visitato l'assicurato e ha concluso che se l'attività di cuoco non era più esigibile risultando egli totalmente inabile al lavoro dal 14 maggio 2019 come certificato dal chirurgo ortopedico, tuttavia in un'attività adeguata che rispettava i limiti funzionali indicati il ricorrente era abile in ragione di tre ore al giorno.

D'altronde, non si può ignorare che in quell'occasione lo stesso assicurato aveva espresso la sua volontà di proseguire un'attività lavorativa per 2-3 ore al giorno, a causa dei suoi problemi di salute, ma non come cuoco.

Sulla scorta di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che il reumatologo abbia attentamente e compiutamente valutato le condizioni di salute del ricorrente e che dal momento della cessazione dell'attività - dovuta non al peggioramento del suo stato, ma perché l'esercizio pubblico in cui lavorava ha chiuso - alla valutazione peritale, non vi siano dei rapporti medici che attestino che l'assicurato non era più in grado di svolgere un'attività lucrativa adeguata e quindi che la situazione era peggiore di quella accertata dal perito.

Come visto, la valutazione del medico curante è stata smentita dai fatti, dato che l'assicurato, ritenuto totalmente inabile al lavoro il 14 maggio 2019, ha invece continuato a lavorare come cuoco ancora per certo per due settimane, e verosimilmente anche oltre se l'esercizio pubblico non avesse chiuso i battenti.

Non va inoltre dimenticato di rilevare che la circostanza per cui la valutazione è stata effettuata da un reumatologo in luogo e vece di un chirurgo ortopedico non inficia l'esito della stessa (STCA 32.2018.20 del 28 gennaio 2019).

Il Tribunale federale si è già infatti espresso su tale tema nella STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 (RtiD II-2010 pag. 208), in cui ha ricordato che la problematica in parola poteva essere validamente esaminata dall'uno come dall'altro specialista (STF 9C_781/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3.3.2). In effetti, i confini dell'area di competenza dell'ortopedico e del reumatologo non sono sempre assolutamente netti, ma possono anche sovrapporsi a seconda delle circostanze (STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011 consid. 5.2).

Occorre ancora evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare e quindi quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2019.177 del 2 giugno 2020).

L'assicurato non ha quindi saputo validamente comprovare le sue critiche di un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla valutazione del perito, tale da giustificare le stesse inabilità lavorative stabilite dal suo medico curante.

Come visto, infatti, il referto del medico curante prodotto con il ricorso era già stato prodotto in occasione della procedura amministrativa e già debitamente vagliato dallo specialista e dal medico del Servizio Medico Regionale prima che l'Ufficio AI rendesse la decisione qui impugnata.

Il ricorrente si è quindi limitato ad esporre le proprie valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive e contestare di conseguenza che dal 14 maggio 2019 egli sia comunque in grado di svolgere al 35% delle attività adeguate nel rispetto di determinati limiti funzionali.

In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti medici che mettano in dubbio le conclusioni che ha tratto il perito dal punto di vista somatico, il TCA deve ritenere come completo, chiaro e affidabile il rapporto allestito dal dr. med. __________. In particolare, le sue conclusioni sono state rese dopo un attento esame personale delle condizioni oggettive e quindi su delle valutazioni e constatazioni concrete della capacità lavorativa dell'assicurato non solo nell'attività abituale di cuoco, ma anche dell'abilità residua in altre attività adeguate.

Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che il perito reumatologo ha tratto in merito alle condizioni di salute dell'assicurato, che ne ha vagliato l'anamnesi, ha tenuto conto sia dei dati soggettivi e dei riscontri oggettivi emersi dagli esami clinici sia dalla documentazione medica raccolta e si è ben confrontato con i pareri dei medici curanti agli atti, in particolare con quelli del prof. dr. med. __________.

Le conclusioni del perito sono inoltre state avallate dal Servizio Medico Regionale e sono convincenti e vanno fatte proprie da questo Tribunale, non essendo state sufficientemente contestate dal ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici che attestano una situazione clinica peggiore.

Di conseguenza, una nuova valutazione del suo stato di salute né l'audizione del suo ortopedico o del perito, così come da esso richieste, non sono dunque affatto necessarie. Infatti, si deve ritenere che la documentazione a disposizione del Tribunale è chiara e sufficiente per l'evasione della presente causa, senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un esperto.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Il TCA deve pertanto concludere che i disturbi lamentati dal ricorrente sono tali da cagionargli un'inabilità lavorativa del 100% dal 15 maggio 2019 nella sua attività di cuoco e del 65% in attività adeguate a causa di fenomeni degenerativi alla spalla sinistra, al ginocchio sinistro e al polso destro.

                             2.11.   Con la decisione del 4 febbraio 2020 l'Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto al ricorrente l'aumento a tre quarti del suo diritto alla rendita d'invalidità (grado AI 64%).

Il raffronto fra il reddito conseguibile al 100% nel 2016 senza invalidità nella categoria dei servizi di alloggio e ristorazione (categoria 55-56 della Tabella TA1 2016) riportato su 42,4 ore valide in quella categoria (Fr. 54'785,05 aggiornato nel 2018 a Fr. 55'269,25) e il reddito ottenibile nel 2018 in un'attività semplice e ripetitiva esigibile al 35% (Fr. 67'393,85 - 35% = Fr. 23'587,85), tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 15% per la limitazione nello svolgere lavori leggeri e per altri fattori di riduzione (Fr. 43'806 - 15% = Fr. 20'049,65), ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 63,70% e quindi all'aumento a tre quarti della rendita di invalidità.

Il ricorrente ha contestato sia il reddito da valido sia quello da invalido stabiliti dall'amministrazione.

Partendo da un reddito da valido da ultimo conseguito a tempo pieno di Fr. 4'568,85 al mese per 45 ore settimanali ritenuto un salario di Fr. 23,43/ora, egli ha proposto di ritenere un reddito da attività lucrativa di Fr. 54'826,20 annui.

Per il reddito ipotetico da invalido l'insorgente ha chiesto di considerare un importo mensile di Fr. 3'913.- sulla base della categoria 77, 79-42 per 40 ore alla settimana, ciò che nel 2018 corrisponde a Fr. 4'450.-/mese per 45 ore e quindi a Fr. 53'400.- all'anno.

Con una riduzione per motivi personali del 15% si giungerebbe quindi a un grado di invalidità del 71%, mentre con una riduzione del 25% al 75%, gradi che danno diritto a una rendita intera.

Riconosciuto il valore invalidante delle affezioni alle spalle e al polso destro, oltre ai disturbi del rachide e alla gamba sinistra di cui soffre il ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute subìto.

                             2.12.   L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d'idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                             2.13.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), come ricordato nella recente STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014 consid. 5.2).

                             2.14.   Dagli atti risulta che dal 1° ottobre 2018 il ricorrente era alle dipendenze della __________ come cuoco con uno stipendio lordo di Fr. 23,43 all'ora (doc. A2), ma che a causa della cessione dell'esercizio pubblico il 26 aprile 2019 (doc. 4 dell'incarto della disoccupazione) il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 31 maggio 2019 (doc. 5).

Ciò significa che quando al 15 maggio 2019 è insorto il danno alla salute riconosciuto dal perito, l'assicurato stava lavorando, ma dopo due settimane egli è rimasto senza lavoro.

L'assicurato si è quindi trovato nella medesima situazione di un assicurato che ha perso il posto di lavoro non per motivi dovuti alla sua invalidità, ma per questioni economiche indipendenti dalla sua persona.

A tale proposito, il TCA segnala che anche in un caso ticinese in ambito di indennità giornaliera in caso di malattia, l'Alta Corte ha stabilito il 4 luglio 2017 (STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017) il principio che, essendo rimasto senza lavoro per motivi estranei alle sue condizioni di salute, per determinare il reddito da valido ci si deve basare sui dati statistici del settore e non sull'ultimo salario percepito dall'assicurato:

" 7.3. B. non può pretendere il reddito da valido (su tale nozione cfr. DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti) che percepiva dalla ditta C., considerato che dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che egli era stato licenziato il 30 novembre 2012 con effetto al 31 dicembre 2012. Questo significa che indipendente dal danno alla salute B. non avrebbe più percepito un reddito dalla ditta C. Vista la sua lunga esperienza quale gessatore la Corte cantonale, come del resto la A. SA, potevano ragionevolmente presumere che egli avrebbe continuato l'attività di gessatore. Per questo motivo l'importo di fr. 68'281.22 ritenuto dal Tribunale cantonale in applicazione dei dati statistici relativi al ramo costruzione, peraltro non contestato dalla A. SA, merita conferma.".

In virtù di quanto precede, nel caso concreto l'assicurato ha perso il suo posto presso l'ex datore di lavoro per motivi estranei all'invalidità e non l'avrebbe di conseguenza conservato neppure senza il danno alla salute. Pertanto, indipendentemente dal danno alla salute l'assicurato non avrebbe più potuto percepire lo stipendio versatogli dal datore di lavoro. Potendo dunque presumere che senza il danno alla salute il ricorrente avrebbe continuato a svolgere l'attività di cuoco, ci si deve basare sui dati statistici salariali in quel settore (STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.2 e 4.2; STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.3.2; STFA I 792/05 del 15 marzo 2016 consid. 3.3; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016 confermata dalla STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017 del 4 luglio 2017; STCA 32.2019.118 del 27 aprile 2020).

Questa soluzione è stata adottata dall'Ufficio AI e il ricorrente l'ha contestata pretendendo il riconoscimento del suo ultimo salario.

Ora, oltre al fatto che, come spiegato, nel caso concreto ci si deve basare sui dati statistici, va osservato che, peraltro, in tal modo l'amministrazione ha agito a favore dell'assicurato, visto che ha ritenuto il livello di competenze 2 (attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l'elaborazione di dati e l'amministrazione, l'utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti) e quindi un reddito statistico che più si avvicina al reddito che egli ha percepito tra ottobre 2018 e maggio 2019.

La scrivente Corte, fondandosi sulla Tabella TA1_tirage_skill_ level 2016 - Rami economici (NOGA08), uomini, livello 2, settore 55-56 Servizi di alloggio e di ristorazione, pone dunque il dato di Fr. 54'785,04 (Fr. 4'307 x 12 : 40 x 42,4) a valere quale reddito da valido per il 2016 e di Fr. 54'728,44 per il 2019 (+ 0,3% nel 2017 + 0,3% nel 2018 + -0,7% nel 2019 sulla base degli aumenti previsti dalla Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2019).

                             2.15.   Per quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA13).

L'Alta Corte ha però successivamente stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione in tal senso.

                             2.16.   Per quanto concerne il 2019, anno di eventuale aumento del diritto alla rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini che partendo dal dato del 2016 (Tabella TA1 2016) il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2019 a Fr. 65'249,57 (Fr. 64'080.- : 104,1 x 106) (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2019, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.5128926.html; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questo dato si riferisce, però, a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2019 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, aggiornata al 2019: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.5287368.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo è di Fr. 68'022,67 (Fr. 65'249,57 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                             2.17.   L'insorgente non si è detto inoltre d'accordo con la riduzione del 15% per motivi personali dal reddito da invalido, affermando che si dovrebbe adottare una riduzione del 25%.

Infatti, l'Ufficio AI avrebbe dovuto considerare che il rendimento in qualsiasi attività è quasi nullo, che ha 60 anni, nessuna formazione ulteriore dopo la scuola obbligatoria e che non può più svolgere l'attività che poteva esercitare tanti anni fa.

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nelle recenti STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2020, tutte del 10 giugno 2020 e concernenti casi ticinesi, il Tribunale federale ha ribadito al considerando 4.4.1 che se un reddito da invalido è stabilito in base ai dati statistici, bisogna chiedere se tale ammontare non debba subire una riduzione. L'influsso di tutti i fattori sul reddito (limitazioni relative al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di permesso di residenza e grado di occupazione) deve essere valutato nel suo insieme considerando tutte le circostanze del caso concreto, facendo corretto uso del proprio potere di apprezzamento, senza che occorra procedere a una quantificazione separata di ogni fattore di riduzione. In ogni caso, la riduzione non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid. 5.2 pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2 pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb pag. 80).

Inoltre il TF (cfr. consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA, ha ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 con riferimento).

Soprattutto, l'Alta Corte ha osservato quanto segue:

" 4.4.4. Una riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF 135 V 297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2).".

Nell'evenienza concreta, il ricorrente non comprova né pretende in alcun modo che vi siano circostanze eccezionali in un mercato equilibrato del lavoro che nella fattispecie permetterebbero di affermare che subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una situazione inferiore alla media. Pertanto, l'aumento della deduzione dal reddito da invalido, basato esclusivamente sulle limitazioni derivanti dal danno alla salute, non può essere in concreto concessa (citate STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2000, consid. 4).

Per quanto concerne la lamentela legata all'età, occorre rilevare che la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva come l'età, benché sia un elemento estraneo all'invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze personali e professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid 5.2; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).

Infatti, in un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato la conclusione dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata considerata, inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto sessant'anni (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2).

Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).

L'Alta Corte ha infatti stabilito, nella DTF 138 V 457, che la capacità lavorativa residua dipende dalle condizioni del singolo caso. Determinanti possono essere la natura e lo stato dei danni della salute e le sue conseguenze, il prevedibile dispendio per l'adattamento e l'introduzione e in questo contesto anche la personalità, i talenti esistenti e le abilità, la formazione, la carriera professionale o l'applicabilità dell'esperienza professionale dal tradizionale campo lavorativo (cfr. consid. 3.1). Di conseguenza, la reintegrabilità dipende non da ultimo dal periodo durante il quale l'assicurato è ancora disponibile per un'attività lavorativa e soprattutto anche per un eventuale cambiamento di attività (cfr. consid. 3.2).

Inoltre, l'Alta Corte ha precisato che la questione della messa in atto della capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro, in caso di età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di una capacità di lavoro totale o parziale è constatata (cfr. consid. 3.3). In altre parole, occorre basarsi sull'età dell'assicurato al momento in cui viene valutata, dal profilo medico, la sua capacità lavorativa (STF 9C_88/2013 del 4 settembre 2013 consid. 4.3).

A proposito dell'esigibilità, da parte di un assicurato di età avanzata, di reinserirsi professionalmente su un mercato equilibrato del lavoro, con STF 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015, la nostra Massima Istanza si è occupata di un ricorrente, nato nel 1949 ed attivo all'80% nel servizio tecnico di macchine per uffici, che nel 2013 ha ottenuto un quarto di rendita. Adito su ricorso, il Tribunale cantonale ha effettuato una reformatio in pejus annullando la decisione amministrativa e rifiutando le prestazioni. L'assicurato ha interposto ricorso chiedendo una rendita intera di invalidità.

Dopo avere esposto i principi stabiliti dalla citata DTF 138 V 457 sulla reintegrabilità degli assicurati in età avanzata (cfr. consid. 4.1.1), il Tribunale federale ha evidenziato al considerando 4.1.2 di avere ritenuto reintegrabili un assicurato di 62 anni e 9 mesi (STF 8C_345/2013 del 10 settembre 2013 consid. 4.3.3) e un altro di 61 anni (STF 8C_330/2015 del 19 agosto 2015 consid. 3.2), tenendo conto che i loro limiti funzionali non pregiudicavano la possibilità di trovare un impiego. Per contro, l'Alta Corte ha negato a un 64enne la capacità residua di reintegrarsi nel mondo del lavoro a causa dei suoi limiti funzionali (STF 9C_979/2009 del 10 febbraio 2010 consid. 4 e 5). Anche un'assicurata di 64 anni appena compiuti avente una capacità lavorativa residua del 50% a causa di diverse limitazioni è stata ritenuta non reintegrabile (STF I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4c e 4d), così come un'altra persona assicurata di 64 anni e 10 mesi avente una capacità lavorativa del 50% prima del raggiungimento dell'età pensionabile (STF 9C_153/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.3). A un assicurato avente il medesimo anno di età, 8 mesi prima del pensionamento, che non lavorava da 9 anni e che da più di 5 anni riceveva una rendita parziale ed era abile al lavoro in ragione del 50%, il Tribunale federale non ha riconosciuto la reintegrabilità della capacità lavorativa residua (STF 9C_145/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3.4).

Nel caso esaminato dalla nostra Massima Istanza a fine 2015, i primi giudici hanno accertato che il ricorrente aveva 63 anni e mezzo nel momento determinante. Inoltre, in un'attività adeguata era abile al 100%, fermo restando una minima limitazione consistente nell'evitare pesi superiori a 10 kg e nel dovere eseguire lavori in posizione seduta. Il ricorrente si esprimeva in italiano e in tedesco e nella sua attività di tecnico di macchine per ufficio ha lavorato anche nel servizio esterno, in cui oltre ad avere nozioni tecniche ha appreso anche a relazionarsi con i clienti. L'assicurato era inoltre attivo al 20% nelle mansioni consuete e quindi non era mai lontano dal mercato del lavoro. Sulla base di questi elementi il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha concluso che il ricorrente potesse reintegrare da solo la sua capacità lavorativa residua (cfr. consid. 4.3).

È corretto, ha concluso il Tribunale federale, che il ricorrente non era facilmente collocabile e che gli restava ancora, al momento in cui è stata stabilita medicalmente la sua capacità lavorativa residua, soltanto un anno e mezzo prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Tuttavia, si deve considerare che l'assicurato era completamente abile in attività adatta e aveva solo alcune leggere limitazioni (non alzare pesi superiori a 10 kg e prevalentemente lavorare da seduto). In particolare, egli non era pregiudicato nei movimenti fini. Inoltre, in considerazione del diploma commerciale ottenuto, delle sue conoscenze linguistiche così come dell'esperienza lavorativa, l'assicurato avrebbe potuto svolgere, oltre a dei compiti di controllo e di sorveglianza, anche delle facili attività di carattere amministrativo. Sulla scorta della giurisprudenza esposta e considerate le esigenze relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità di lavoro residua di persone di età avanzata, il Tribunale federale ha concluso che l'autorità di prima istanza non aveva violato il diritto federale quando ha negato che l'accesso del ricorrente nel mercato del lavoro fosse reso considerevolmente più difficile. Il ricorso è stato quindi respinto (cfr. consid. 4.2).

La scrivente Corte rileva ancora che nella STF 8C_910/2015 del 19 maggio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 58, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un assicurato, nato nel 1952, che nel maggio 2011 ha chiesto prestazioni dall'assicurazione invalidità per problemi cardiaci. Sulla base dell'esito di una perizia medica del 5 agosto 2013, con decisione del 12 settembre 2014 l'Ufficio AI ha negato una rendita per assenza di un grado AI pensionabile.

Al considerando 4.2 l'Alta Corte ha esposto la nozione di mercato equilibrato del lavoro, evidenziando che è caratterizzato da un certo equilibrio tra domanda e offerta di forza lavoro. Non si può parlare di un'opportunità di lavoro se l'attività esigibile è possibile in una forma talmente limitata che praticamente non esiste sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. consid. 4.2.1).

Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che l'età avanzata è certamente un fattore estraneo all'invalidità, essa viene però presa in considerazione allorquando si tratta di rispondere alla questione di sapere se la capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. consid. 4.2.2).

Infine, la nostra Massima Istanza ha posto delle esigenze relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità di lavoro residua di persone di età avanzata (cfr. consid. 4.3.4).

Ancora, in un caso ticinese giudicato il 30 ottobre 2017 (STF 8C_428/2017), l'Alta Corte ha ritenuto non dati i presupposti per l'eccezione giurisprudenziale che considera l'età avanzata, di norma fattore estraneo all'invalidità, qual

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