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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.05.2020 32.2020.26

13 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,903 parole·~10 min·3

Riassunto

Diritto alla rendita limitata nel tempo. Ricorso accolto con rinvio degli atti per complemento peritale

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.26   RG/sc

Lugano 13 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 16 gennaio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   per decisione 16 gennaio 2020 l’Ufficio AI, sulla base di accertamenti medici peritali e dopo valutazione da parte del SMR nonché del Servizio Ispettorato, ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio al 30 novembre 2015. Stante un periodo contributivo di 2 anni e 3 mesi prima dell’insorgenza del danno alla salute, l’amministrazione ha quantificato la prestazione in fr. 101 mensili.

                                     -   contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1. Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, postula – dopo aver contestato, producendo nuova refertazione medica (doc. B e C), le valutazioni peritali poste alla base del querelato provvedimento – l’attribuzione di una rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%) anche dopo il 30 novembre 2015.

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI – dopo aver acquisito agli atti ulteriore documentazione medica (cfr. V-2) – propone la re-trocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici onde accertare la situazione invalidante unicamente a partire dal 7 gennaio 2020 (confermando invece la valutazione operata per il periodo precedente) e ciò sulla base della presa di posizione 5 marzo 2020 del medico SMR il quale ha annotato:

"  Stato dopo valutazione peritale psichiatrica 27.9.2018, dr. __________ Diagnosi

     -     F 43.22

     -     F 13.2 (senza influsso sulla CL)

     -     IL massima del 20%, rendimento ridotto, questo a partire dal 18.10.2017

Stato dopo frattura pluriframmentaria dell'astragalo sinistro il 10.1.2014 complicato da Sudek

     -     18.8.2016 rimozione materiale artrodesi

Decisione del 16.1.2020 di rendita limitata nel tempo

Attuale nuova documentazione medica

Rapporto della curante dr.ssa __________ del 19.2.2020:

     -     Peggioramento situazione piede

     -     Trauma spalla destra il 7.1.2020

Rapporto dr. __________ del 6.2.2020: il 7.1.2020 lavorando in qualità di meccanico riceve violento contraccolpo di manovella

Referto radiologico RM spalla destra del 4.2.2020 con evidenza di rottura completa sovra e infraspinato

Rapporto operatorio dr. __________ del 11.2.2020:

     -     Operazione spalla destra per lesione grado Il del tendine sottoscapolare, lesione transfissiante del tendine sovrapinoso e infraspinoso con conflitto subacromiale ed artrosi AC

Valutazione:

dalla documentazione risulta peggioramento stato di salute a partire dalla data infortunio del 7.1.2020 (nota bene l'assicurato stava lavorando). L'inabilità lavorativa sarà di 3 a 6 mesi. Una eventuale rivalutazione peritale potrà essere fatta non prima di 6 mesi dopo l'intervento del 11.2.2020.” (Doc. V-3)

                                     -   richiesto dal Tribunale a voler prendere posizione, l’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione formulata nella risposta di causa, protestando congrue ripetibili (cfr. IX).

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità conge-nita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secon-do il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli a-vrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momen-to in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 aggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                     -   nel caso concreto, sulla base sia della documentazione medica specialistica prodotta con il gravame, segnatamente il rapporto 11 febbraio 2020 dell’ortopedico dr. __________ (doc. C), che di quella ulteriormente raccolta dall’amministrazione ossia il rapporto 6 febbraio 2020 del dr. __________ e il referto radiologico del 4 febbraio 2020 della Clinica __________ (sub V-2), v’è effettivamente da ritenere che la fattispecie necessiti – come osservato dal medico SMR – di essere ulteriormente indagata dal punto di vista medico al fine di giungere ad un affidabile giudizio circa lo stato di salute e le sue conseguenze sulla capacità al lavoro/guadagno dell’assicurato, dopo il 7 gennaio 2020. Come indicato nella risposta di causa, risulta in-fatti un peggioramento dello stato di salute a far tempo dal 7 gennaio 2020, quindi prima dell’emanazione della decisione impugnata. Ciò è da ricondurre all’infortunio occorso in tale data (lesione del tendine sottoscapolare, del tendine sovraspinoso ed infraspinoso) e che ha reso necessario, in data 11 febbraio 2020, l’intervento chirurgico all’arto superiore destro (ricostruzione dei tendini sottoscapolare, sovraspinato ed infraspinato) (cfr. i citati referti 6 e 11 febbraio 2020; cfr. anche rapporto 2 marzo 2020 del medico curante dr.ssa __________ sub V-2). Come precisato del medico SMR vi sarà inabilità lavorativa sino a 6 mesi dopo di che occorrerà rivalutare la situazione dal profilo medico, se del caso tramite nuova valutazione peritale (cfr. V-3).

                                     -   in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

                                         Nel caso in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda come indicato in risposta di causa e riportato nel considerando precedente. In esito ai nuovi accertamenti, effettuate anche eventuali nuove valutazioni economiche e ogni altra che si rendesse necessaria, dovrà essere emessa nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI una nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA, fermo restando in ogni caso il diritto – risultante dagli atti all’inserto – dell’assicurato ad una mezza rendita sino al 31 novembre 2015.

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

                                         Patrocinato in causa da un avvocato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800, ciò che rende priva d’oggetto la domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 16 gennaio 2020 è annullata.

                                        §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                       2.-    Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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