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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.08.2020 32.2020.21

20 agosto 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,844 parole·~39 min·2

Riassunto

Attribuzione di rendita temporanea La valutazione effettuata dall'SMR sulla base dei certificati medici agli atti è completa,chiara e non contraddittoria.I nuovi referti medici non modificano posizione SMR.Contestazioni soggettive non sono sufficienti.Obbligo di cambiare lavoro se capacità residua

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.21   TB

Lugano 20 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2020 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 23 gennaio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Nell'aprile 2018 (doc. 6) RI 1, 1961, attivo fino al 22 ottobre 2017 come cuoco, ha chiesto di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione invalidità essendo inabile al lavoro al 100% a causa di una lesione del tendine di Achille destro, operato una prima volta il 25 gennaio 2018 e una seconda il 15 aprile 2019.

                               1.2.   L'Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica necessaria presso l'assicuratore malattia per perdita di guadagno e i medici curanti dell'assicurato e il 1° luglio 2019 (doc. 36) il Servizio Medico Regionale ha reso il rapporto finale.

Tenuto conto della valutazione del consulente in integrazione professionale (doc. 37), con progetto di decisione dell'11 settembre 2019 (doc. 39) l'Ufficio AI ha attribuito all'assicurato una mezza rendita temporanea di invalidità (grado AI 59%) dal 1° ottobre 2018 al 28 febbraio 2019.

                               1.3.   Nelle sue osservazioni al progetto di decisione l'interessato ha prodotto dei nuovi certificati medici relativi alla visita di controllo del 29 ottobre 2019 (docc. 48 e 49), sui quali il 12 novembre 2019 (doc. 50) si è pronunciato il dr. med. __________ dell'SMR non modificando il suo precedente rapporto finale in cui l'inabilità era totale e definitiva come cuoco dal 9 gennaio 2018, mentre nulla dal 1° luglio 2019 in attività adeguate.

La decisione del 23 gennaio 2020 (doc. 53) ha confermato così il progetto di decisione secondo cui, stante un grado di invalidità dell'8% dal 7 novembre 2018, tre mesi dopo il miglioramento il diritto alla rendita è decaduto.

                               1.4.   Il 6 febbraio 2020 (doc. I) RI 1 ha inoltrato ricorso al TCA rilevando di non percepire alcun reddito dal 14 ottobre 2019 e quindi ha chiesto di rivedere la sua situazione lamentando di non essere stato compiutamente informato dagli uffici a cui si è rivolto (Ufficio assicurazione invalidità e Ufficio regionale di collocamento, doc. A12) sui suoi diritti e sui lavori adeguati al suo stato di salute in sostituzione dell'attività di cuoco.

Il ricorrente ha altresì prodotto il 12 febbraio 2020 (doc. III), unitamente alla decisione impugnata (doc. A1), diversi certificati medici in parte già agli atti dell'amministrazione, come pure uno scritto con cui ha riassunto la sua situazione medica (doc. III/1).

                               1.5.   Il 17 febbraio 2020 (doc. IV) il ricorrente ha trasmesso in copia al Tribunale uno scritto inviato all'Ufficio AI intitolato "Ricorso opposizione", con cui ha spiegato di essere impedito nei movimenti sia da posizione eretta sia da seduto, non potendo stare per troppe ore né in piedi a causa della non funzionalità del tendine d'Achille né seduto a causa dei forti dolori alla parte sacro-lombare a seguito della caduta avvenuta dopo il primo intervento chirurgico. L'interessato ha altresì rimproverato all'amministrazione di non avere tenuto conto della visita di controllo del dr. med. __________ eseguita prima del secondo intervento a __________, che l'ha ritenuto invalido al 70% e gli ha consigliato una seconda visita post intervento, che però non è mai avvenuta. L'assicurato ha infine contestato il rifiuto ad essere sottoposto a una visita medica da parte dell'Ufficio AI.

                               1.6.   Sentito il medico SMR, che il 20 febbraio 2020 (doc. VII/1) si è pronunciato sulla nuova documentazione medica prodotta con il ricorso, nella sua risposta del 25 febbraio 2020 (doc. VII) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha evidenziato di avere vagliato attentamente lo stato di salute dell'assicurato sulla base della documentazione medica agli atti per il tramite del Servizio Medico Regionale, che nel rapporto del 1° luglio 2019 allestito dal dr. med. __________ ha stabilito che in altre attività adeguate al suo stato di salute e rispettose dei limiti funzionali posti l'assicurato risultava abile al 50% dal 19 settembre 2018 - e quindi alla scadenza dell'anno di attesa -, al 100% dal 7 novembre 2018, allo 0% dal 15 aprile 2019 e al 100% dal 1° luglio 2019 in poi. Come cuoco, invece, l'attività non era più esigibile dal 9 gennaio 2018.

L'Ufficio AI ha dapprima riportato un estratto del rapporto finale dell'SMR in cui si riferisce che lo stato di salute si era consolidato e che era stato possibile valutare la capacità lavorativa residua, dopo un periodo di cura e di convalescenza di 10 settimane dal secondo intervento chirurgico, in attività sedentaria/semi-sedentaria e leggera. Poi delle annotazioni del 12 novembre 2019 in cui il medico, esaminati i certificati relativi alla seconda degenza, ha concluso che lo stato clinico era consolidato già dalle cure precedenti, perciò la nuova documentazione non permetteva di modificare quanto già espresso in precedenza.

Secondo l'amministrazione, che ha appositamente interpellato il Servizio Medico Regionale, il cui ruolo è di sintetizzare la situazione medica non necessariamente visitando l'assicurato, ma solo se lo ritiene necessario, i nuovi referti medici prodotti con il ricorso non mutavano la situazione. Le sue approfondite valutazioni non sono poi state smentite da altri certificati attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica. L'Ufficio AI ha pertanto concluso che la documentazione agli atti era chiara e sufficiente per valutare l'incapacità al guadagno senza dovere esperire ulteriori accertamenti medici.

Anche dal profilo economico l'amministrazione ha confermato il calcolo eseguito, affermando che era ragionevole chiedere al ricorrente di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in settori accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che non richiedono una preparazione professionale specifica.

                               1.7.   Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova e non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VIII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurato una rendita (mezza) temporanea di invalidità solo per il periodo intercorrente dal 1° ottobre 2018 al 28 febbraio 2019, poiché che dal 7 novembre 2018 egli sarebbe nuovamente abile al lavoro al 100% in attività adeguate e, in virtù dell'art. 88a cpv. 2 OAI, tre mesi dopo il miglioramento non vi sarebbe più alcun diritto a una rendita AI stante un grado di invalidità non pensionabile dell'8%.

Per contro, l'inabilità lavorativa del 100% attestata dal 15 aprile 2019 sarebbe durata meno di tre mesi, fino al 30 giugno 2019, e quindi non vi sarebbe stato un peggioramento duraturo.

                               2.2.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.3.   Trattandosi dell'attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

                               2.4.   Nel caso di specie, nell'aprile 2018 l'assicurato ha richiesto all'Ufficio AI delle prestazioni non essendo più in grado dal 22 ottobre 2017 di svolgere l'attività di cuoco dapprima a causa degli interventi alle vene (docc. 1-6 inc. Cassa malati), poi della lesione del tendine di Achille destro rilevata il 9 gennaio 2018 e che ha comportato il 25 gennaio 2018 un intervento di plastica di allungamento, il cui decorso è stato però sfavorevole con esiti invalidanti e quindi il 15 aprile 2019 l'assicurato è stato oggetto di un debridement del tendine achilleo con transfer FHL.

L'assicuratore malattia per perdita di guadagno, che si è assunto il caso e gli ha versato le indennità giornaliere, ha sottoposto l'assicurato a una valutazione da parte del dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione

Nel suo referto del 22 gennaio 2019 (doc. A3) lo specialista ha esaminato dettagliatamente lo stato di salute dell'interessato dal profilo reumatologico e neurologico e ha posto la diagnosi di insufficienza secondaria del tendine d'Achille destro in plastica di allungamento con reinserzione transossea e sutura del tendine per remota rottura e successiva degenerazione tendinea, lombalgie anamnestiche in/con turbe statiche modiche del rachide (ipercifosi toracolombare) ed alterazioni degenerative non ulteriormente documentate, sindrome cervicovertebrale con componente miofasciale associata ad una tendinopatia di entrambe le spalle, a destra con lesione parziale del sovraspinato, sovrappeso (183cm/125kg), trauma contusivo della zona gluteale (6 agosto 2018) senza sequele post infortunistiche evidenti.

Nella sua valutazione l'esperto ha confermato clinicamente l'insufficienza funzionale per la flessione plantare del piede destro in presenza di un ispessimento e indurimento della zona del tendine d'Achille con una (discreta) flogosi preinserzionale. Al rachide v'erano limitazioni della mobilità sia cervicale sia lombare, al momento senza sindrome vertebrale significativa.

V'erano però indizi per una componente miofasciale nel cinto scapolare, mentre le spalle non presentavano segni per un'insufficienza della cuffia dei rotatori.

Nel valutare la capacità funzionale residua dell'assicurato, il reumatologo ha precisato che faceva stato principalmente la patologia del tendine d'Achille destro, mentre i riscontri clinici del rachide e delle spalle influivano marginalmente sulla valutazione. Egli ha poi indicato i limiti di sollevamento e/o trasporto di carico, nella manipolazione di oggetti, nelle posizioni di lavoro, nel mantenere posizioni statiche, nello spostarsi e in diverse attività.

Secondo lo specialista, le condizioni di salute dell'assicurato erano consolidate e senza un ulteriore intervento chirurgico per l'insufficienza del tendine le limitazioni indicate erano definitive. Pertanto, egli non era più in grado di svolgere regolarmente la sua attività di cuoco, la cui capacità lavorativa residuale era del 30% con misto tra ridotta presenza e ridotto rendimento. Per una attività lucrativa pienamente rispettosa delle rimanenti risorse fisiche, l'assicurato risultava invece abile normalmente a partire da subito. Il reumatologo ha precisato che questa valutazione era subordinata alla valutazione ortopedica del 24 gennaio 2019 presso la Clinica __________ di __________, che aveva proposto all'interessato un nuovo intervento di ricostruzione tendinea con la transposizione di quello del flessore lungo dell'alluce.

In effetti, il 15 aprile 2019 ha avuto luogo questo intervento e il 24 giugno 2019 (doc. A4) il dr. med. __________ si è espresso al riguardo, segnalando che la riabilitazione post chirurgica sarebbe stata lunga e forse ancora più lunga del normale trattandosi di un quadro inveterato con un primo intervento nel 2018 che non si era rivelato risolutivo. Per tale motivo, egli ha presunto che l'inabilità lavorativa completa, attestata fino al 28 luglio 2019, sarebbe stata prolungata, ma fino al massimo a sei mesi dopo l'operazione.

Il 1° luglio 2019 (doc. 36) si è espresso anche il dr. med. __________, FMH in chirurgia generale, attivo presso il Servizio Medico Regionale, che nel suo rapporto finale ha analizzato lo stato di salute dell'assicurato basandosi sui certificati medici raccolti dall'amministrazione ed in particolare sull'esame peritale effettuato dal dottor __________. Il medico SMR ha quindi stabilito che l'iniziale inabilità lavorativa totale come cuoco dal 22 ottobre 2017 era tale anche dal 9 gennaio 2018 e lo era definitivamente.

In attività adeguate, dal 22 ottobre 2017 l'assicurato è stato ritenuto inabile al 100% così come dal 4 dicembre 2017.

Con attinenza alla lesione al tendine achilleo, dal 9 gennaio 2018 è stato giudicato inabile al lavoro al 100%, poi dal 19 settembre al 6 novembre 2018 abile al 50%, in seguito abile al 100% fino al 14 aprile 2019 e con la seconda operazione, per la durata di 10 settimane (fino al 30 giugno 2019), di nuovo inabile al 100%. Dal 1° luglio 2019 l'abilità era invece totale, fermo restando le limitazioni funzionali e di carico stabilite dal dr. med. __________.

Alla luce del parere del reumatologo e secondo il principio della verosimiglianza preponderante, l'SMR ha ritenuto che l'attività di cuoco non potesse più essere esigibile sul breve-medio termine essendo di indubbia inergonomicità il mansionario con persistenza di esiti algici all'arto inferiore destro nonostante il secondo intervento chirurgico e non essendo possibili ulteriori misure terapeutiche sia dal profilo conservativo sia da quello chirurgico che avrebbero potuto migliorare in modo significativo la caricabilità fisica dell'assicurato rispettivamente la sua capacità funzionale garantendo una restitutio ad integrum solidale per il proseguo dell'attività abituale.

A dire del dr. med. __________, essendo lo stato di salute consolidato in assenza di ulteriori argomenti clinici /o elementi di giudizio probatori tali da giustificare un ulteriore prolungo dell'incapacità lavorativa, è stato possibile valutare dal lato medico assicurativo e specialistico chirurgico i limiti funzionali e la capacità lavorativa residua per un'attività confacente ed esigibile, dopo un congruo periodo di 10 settimane di cura e di convalescenza dall'ultimo intervento chirurgico (15 aprile 2019), per un'attività sedentaria/semisedentaria, leggera, in cui fosse imprescindibile l'impiego della gamba destra in cui si includevano anche le affezioni osteoarticolari al rachide cervico-lombare e alle spalle seppure rivestivano un ruolo minore.

Al consulto del 30 luglio 2019, refertato il 6 agosto 2019 (doc. 42), il PD dr. med. __________ della Clinica __________ ha attestato che dopo 2-4 settimane l'assicurato poteva camminare senza l'aiuto delle stampelle e che l'inizio della capacità lavorativa non poteva avvenire prima di 4 settimane con un ritorno graduale nell'attività precedente. Una visita di controllo era prevista dopo 3 mesi (doc. 46).

Il 20 settembre 2019 (doc. 42) la dr.ssa med. __________, FMH medicina generale, a causa di persistenti dolori post operatori ha certificato un'inabilità lavorativa del 100% fino al prossimo controllo ortopedico previsto per il 29 ottobre 2019.

Quel giorno, infatti, il chirurgo ortopedico che l'ha operato ha rivisto l'assicurato e nel rapporto dell'8 novembre 2019 (doc. A11) ha riscontrato nel complesso un risultato accettabile in cui egli poteva camminare fino a un'ora senza stampelle. Il procedere consisteva in ulteriore fisioterapia, nel tentativo di rinforzare la forza e di prolungare la distanza percorsa a piedi.

A suo dire, nei successivi 3-6 mesi questi potevano essere migliorati, cosicché anche il camminare e lo stare in piedi sarebbero stati possibili fino a3o4 ore con l'aiuto di scarpe ortopediche che gli ha prescritto. Nel complesso, l'obiettivo era di riportare il paziente alla sua professione di cuoco, ciò che inizialmente era possibile soltanto al 50%. Nel mese di gennaio 2020 sarebbe stato rivalutato a partire da quando era possibile tale aumento.

Ad ogni modo, un recupero al 100% non era possibile da raggiungere e il chirurgo ha consigliato all'assicurato di ridurre il peso di almeno 10-20 kg, ciò che avrebbe comportato un miglioramento del rinforzo del tendine.

Sempre il 29 ottobre 2019 (doc. A9) il PD dr. med. __________ ha prescritto all'assicurato fisioterapia sul lungo periodo e un paio di scarpe ortopediche di serie, nonché ha certificato un'inabilità lavorativa del 100% dal 29 ottobre 2019 al 21 gennaio 2020.

Il 12 novembre 2019 (doc. 50) il dr. med. __________ dell'SMR si è pronunciato sulla documentazione medica relativa alla degenza dal 15 al 20 aprile 2019, constatando che lo stato clinico si era consolidato già dalle cure precedenti. Infatti, lo stesso dr. med. __________ ha attestato che, complessivamente, sei mesi dopo il debridement del tendine achilleo la situazione era consolidata, ovvero il tendine appariva completamente ossificato e forniva un risultato accettabile visto che l'interessato poteva camminare fino a un'ora senza ausili.

In conseguenza di ciò, per il medico del Servizio Medico Regionale la nuova documentazione non permetteva di modificare quanto già espresso ed incluso nel rapporto finale del 1° luglio 2019. D'altronde, lo stesso chirurgo ortopedico ha confermato un danno irreversibile e permanente con poche possibilità per un ulteriore miglioramento per una deambulazione protratta sull'arco dell'intera giornata lavorativa nelle mansioni di cuoco senza tenere conto della globalità delle altre patologie osteoarticolari al rachide cervico-lombare e alle spalle, come egli ha invece indicato nel suo precedente rapporto, in cui ha ribadito la non esigibilità della professione abituale di cuoco anche sulla base della perizia reumatologica del dr. med. __________ del 22 gennaio 2019.

A seguito di queste conclusioni, il 23 gennaio 2020 (doc. 53) l'Ufficio AI ha confermato l'attribuzione temporanea di una mezza rendita di invalidità.

Con il ricorso l'assicurato ha prodotto dei documenti già presenti per la maggior parte agli atti, consistenti in particolare nei pareri del dr. med. __________ del 22 gennaio 2019 (doc. A3) e del 24 giugno 2019 (doc. A4), nel referto del PD dr. med. __________ dell'8 novembre 2019 (doc. A11) e nelle relative prescrizioni del 29 ottobre 2019 (doc. A9), come pure nelle convocazioni alle visite di consultazione e di controllo effettuate nel 2018 e nel 2019.

Su questi atti si è pronunciato il 20 febbraio 2020 (doc. VII/1) il dr. med. __________, affermando che tali nuovi documenti medici, in parte già presenti nell'incarto dell'Ufficio AI, non permettevano di modificare quanto già espresso nel suo rapporto finale SMR del 1° luglio 2019 e nelle annotazioni del 12 novembre 2019.

Di conseguenza, con la risposta del 25 febbraio 2020 (doc. VII) l'amministrazione ha confermato integralmente l'aspetto medico valutato dal Servizio Medico Regionale.

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.6.   In concreto, le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale il 1° luglio 2019, ribadite nelle annotazioni del 12 novembre 2019 dopo avere analizzato gli ultimi referti dei medici curanti dell'assicurato, danno un quadro chiaro, completo e non contraddittorio delle condizioni di salute del ricorrente.

Il dottor __________ dell'SMR si è in sostanza allineato tanto alle conclusioni che ha tratto il dr. med. __________ il 22 gennaio 2019 dopo una approfondita perizia in ambito reumatologico, quanto alle considerazioni rese dal PD dr. med. __________ che ha operato l'assicurato a __________ nel 2019.

In effetti il reumatologo, che invero si è pronunciato prima che il ricorrente si sottoponesse all'intervento di debridement del tendine di Achille con transfer FHL, dopo attento esame ha affermato che le condizioni di salute dell'interessato erano consolidate e che, senza un nuovo intervento chirurgico al tendine, l'assicurato non era più idoneo a lavorare come cuoco stante una capacità lavorativa residua di solo il 30%.

Per contro, in un'attività lucrativa pienamente rispettosa delle sue risorse fisiche, l'assicurato risultava abile normalmente sia per presenza sia per rendimento sin dalla sua valutazione.

Come visto, poi, a seguito dell'intervento chirurgico del 15 aprile 2019 di debridement, il dr. med. __________ ha nuovamente preso posizione sulla questione il 24 giugno 2019 e ha affermato che la riabilitazione sarebbe stata più lunga del normale, ma per un massimo accettabile di 6 mesi dopo l'operazione.

Preso atto del progetto di decisione dell'11 settembre 2019 con cui l'Ufficio assicurazione invalidità ha ritenuto che dal 1° luglio 2019 l'assicurato era pienamente abile in attività adeguata e gli ha concesso una mezza rendita dal 1° ottobre 2018 al 28 febbraio 2019, con scritto del 10 ottobre 2019 (doc. 3 dell'inc. LADI) l'assicuratore malattia per perdita di guadagno LCA ha informato l'interessato che avrebbe continuato a versargli le indennità giornaliere ancora solo fino al 13 ottobre 2019.

Inoltre, il dr. med. __________ si è basato sul parere dell'8 novembre 2019 del PD dr. med. __________ che ha operato il ricorrente, secondo cui sei mesi dopo l'intervento la situazione si era consolidata, potendo l'assicurato camminare fino a un'ora. Un miglioramento sarebbe stato possibile nei mesi seguenti, ciò che avrebbe però portato l'assicurato a potere stare in piedi al massimo 3 o 4 ore e quindi potendo semmai esercitare l'attività di cuoco in ragione del 50%, ma mai più in misura completa.

Di conseguenza, il medico dell'SMR ha concluso che la professione abituale non era più esigibile, se oltretutto si teneva conto delle altre patologie osteoarticolari individuate dal reumatologo.

Per tali motivi, lo specialista in chirurgia generale ha confermato quanto concluso alcuni mesi prima, il 1° luglio 2019, laddove ha ripreso i limiti funzionali accertati dal dr. __________ e ha giudicato che "Essendo però lo stato di salute consolidato in assenza di ulteriori argomenti clinici e/o elementi di giudizio probatori tali da giustificare un ulteriore prolungo dell'incapacità lavorativa, è stato possibile valutare dal lato medico assicurativo e specialistico chirurgico i limiti funzionali e la CL residua per un'attività confacente ed esigibile, dopo un congruo periodo (10 settimane) di cura e convalescenza dall'ultimo intervento chirurgico del 15.04.2019, per un'attività sedentaria/semisedentaria, leggera in cui sia imprescindibile l'impiego della gamba destra in cui si includono anche le affezioni osteoarticolari al rachide cervico-lombare e alle spalle seppure rivestono un ruolo minore.".

In sostanza, quindi, il medico dell'SMR, che ha valutato le condizioni di salute del ricorrente in tre occasioni, ha riscontrato una situazione tale che, sia prima sia dopo la seconda operazione chirurgica, l'inabilità lavorativa era totale nella precedente attività di cuoco, mentre era nulla in attività adeguate che rispettassero i limiti stabiliti dal reumatologo.

Il Servizio Medico Regionale ha esaminato attentamente e dettagliatamente i pareri dei medici curanti antecedenti la sua prima valutazione clinica e anche quelli posteriori, giungendo in entrambi i casi a una capacità lavorativa del 100% in attività adatte.

Il fatto che il dr. med. __________ dell'SMR non abbia personalmente visitato l'interessato, ma si sia basato sugli atti per valutare le sue condizioni di salute, non è qualificatamente censurabile.

Come ha rilevato il Tribunale federale nella STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 al considerando 4.2.1, il legislatore assegna agli organi esecutivi della LAI il compito di stabilire i fatti giuridicamente determinanti secondo il principio inquisitorio in modo tale da consentire l'emissione di una decisione sulla prestazione richiesta. Per quanto concerne le conoscenze mediche necessarie alla valutazione dell'invalidità (art. 16 LPGA e art. 28 segg. LAI), gli uffici AI possono avvalersi dei pareri dei servizi medici regionali (art. 59 cpv. 2 e cpv. 2bis LAI), dei rapporti dei medici curanti oppure di esperti medici esterni quali i centri d'osservazione medica e professionale. I SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'art. 6 LPGA, di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi (art. 59 cpv. 2bis LAI; cfr. inoltre le disposizioni esecutive di cui agli art. 47-49 OAI). I rapporti interni del SMR ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAI non pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare - a beneficio anche dell'amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche - la situazione medica.

Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce pertanto, per invalsa giurisprudenza, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009] consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2).

La scrivente Corte evidenzia, inoltre, che i nuovi documenti prodotti con il ricorso non mutano le conclusioni tratte dal dr. med. __________, giacché alcuni sono già stati prodotti in fase istruttoria all'amministrazione e quindi sono stati oggetto di valutazione da parte dell'SMR, mentre altri sono ininfluenti, non consistendo in nuovi referti medici e dunque non fornendo informazioni dettagliate né sulle patologie né sulle constatazioni oggettive e, pertanto, non possono essere di alcun aiuto al ricorrente.

Così facendo, l'assicurato si è limitato a esporre delle limitazioni di carattere soggettivo, non suffragandole da valida documentazione clinica medica che possa oggettivare i suoi disturbi e le sue difficoltà fisiche e quindi che comprovi che il suo reale stato di salute era peggiore di quello accertato dall'Ufficio assicurazione invalidità.

Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2019.221 del 17 luglio 2019; STCA 32.2019.220 del 6 luglio 2020; STCA 32.2019.60 del 3 marzo 2020; STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

Nel caso concreto, specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari, utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati quindi trasmessi dal ricorrente al TCA.

Di conseguenza, non è dimostrata l'esistenza di una situazione più severa rispetto a quella ritenuta dal Servizio Medico Regionale, che ha stabilito l'incapacità lavorativa dell'assicurato sulla base della valutazione peritale del 22 gennaio 2019 effettuata dal dr. med. __________ e del complemento peritale del 24 giugno 2019 come pure dell'esito del consulto del 29 ottobre 2019 che l'assicurato ha avuto con il chirurgo ortopedico.

Fatte proprie le conclusioni degli esperti, il dr. med. __________ ha ritenuto che dal 9 gennaio 2018 il ricorrente era totalmente inabile al lavoro nella sua attività di cuoco a causa della lesione al tendine, mentre fatto salvo un periodo di inabilità lavorativa al 50% dal 19 settembre al 6 novembre 2018, dal 7 novembre 2018 al 14 aprile 2019 e poi nuovamente dal 1° luglio 2019 egli era abile al 100% in attività adeguate leggere che tenessero conto dei limiti funzionali e di carico stabiliti dal reumatologo.

Alla luce di tutte queste considerazioni, i gradi di incapacità lavorativa così determinati vanno dunque posti alla base del presente giudizio, tanto nell'attività di cuoco quanto in attività adeguate. Non è data quindi un'incapacità lavorativa maggiore.

Infine, in merito alle lamentele del ricorrente sull'impossibilità di stare seduto a causa della caduta sul coccige rispettivamente di stare in posizione eretta per troppe ore (doc. IV), va rilevato che tanto il perito reumatologo quanto il chirurgo dell'SMR hanno riconosciuto che la capacità di mantenere la posizione eretta era ridotta, mentre quella statica seduta era normale (non v'era più un'inabilità dal 30 novembre 2018), osservando che la capacità era totale per un'attività sedentaria/semisedentaria e leggera.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'assicurato, l'SMR ha tenuto conto sia del primo sia del secondo parere del dottor __________ che ha ritenuto una capacità lavorativa residua come cuoco di solo il 30%, tanto che il dr. med. __________ ha stabilito che sin dal 9 gennaio 2018 l'assicurato era da considerare inabile definitivamente al 100% nell'esercizio dell'attività di cuoco.

Tuttavia, va ricordato al ricorrente che come disposto dall'art. 6 LPGA, in caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

Pertanto, è corretto che il Servizio Medico Regionale, come d'altronde il dr. med. __________ nel suo referto del 22 gennaio 2019, ha valutato la capacità lavorativa residua del ricorrente anche in attività adeguate al suo stato di salute, ritenendolo in grado di svolgere pienamente altre attività leggere e sedentarie e semisedentarie, che il consulente in integrazione professionale ha specificato trattarsi per esempio di impiegato addetto al controllo qualità in catena di montaggio, impiegato addetto all'imballaggio industria di piccola minuteria, impiegato di vendita telefonica di prodotti alimentari o per la ristorazione, addetto alla ricezione/centralino telefonico, addetto alla sicurezza-controllo su monitor di sicurezza e cassiere/venditore non qualificato.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dal profilo medico l'agire dell'Ufficio AI, e per esso del Servizio Medico Regionale, non è criticabile e va dunque confermato.

                               2.7.   Per quanto concerne l'aspetto economico, benché esso non sia stato contestato come tale dall'assicurato, il TCA non può tuttavia non osservare come il calcolo del grado di invalidità dell'8% effettuato dall'Ufficio AI in applicazione del metodo di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) dia adito alle considerazioni che seguono.

In effetti, dopo un anno di attesa dall'inizio dell'inabilità lavorativa come cuoco, quindi nell'ottobre 2018, la capacità lavorativa dell'assicurato in altre attività adeguate era del 50% (doc. 21) e il consulente in integrazione professionale ha ritenuto di dovere effettuare una riduzione del 20% per attività leggera e svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (doc. 40). Sulla base di un reddito ipotetico da invalido di Fr. 67'393,83, che è stato quindi ridotto a Fr. 29'957,53, l'Ufficio AI ha stabilito nel 59% il grado di invalidità ([Fr. 65'767 - Fr. 29'957,53] : Fr. 65'767 x 100).

Per determinare il grado di invalidità dal 7 novembre 2018 (doc. 25), ossia quando l'assicurato è stato ritenuto abile al 100% in attività adeguate, l'Ufficio AI è correttamente partito dallo stesso reddito ipotetico, ma in applicazione dell'indicata riduzione del 20% è giunto per errore a un reddito di Fr. 60'654,44 in luogo di Fr. 53'915,06, fissando nell'8% il grado di invalidità.

A tale proposito, il TCA formula due considerazioni.

Se l'amministrazione ha ritenuto di dovere applicare una riduzione del 10% come ha stabilito il consulente in integrazione professionale il 1° luglio 2019 (doc. 35), allora è corretto che il reddito da invalido da confrontare con il reddito da valido sia di Fr. 60'654,44 (Fr. 67'393,83 - 10%) e quindi che il grado di invalidità ammonti all'8% come calcolato dall'Ufficio AI.

Se, invece, la riduzione da applicare al reddito da invalido è sempre del 20% come stabilito il 10 settembre 2019 dal consulente in integrazione professionale e indicato sulla decisione del 23 gennaio 2020, allora la perdita di guadagno va fissata nel 18% ([Fr. 65'767 - Fr. 53'915,06] : Fr. 65'767 x 100).

Sia che si applichi la prima sia la seconda ipotesi di calcolo, ad ogni modo il diritto alla rendita di invalidità del ricorrente si è interrotto tre mesi dopo che il suo stato di salute è migliorato, visto che il grado AI è comunque inferiore al 40%.

Infatti, per il periodo dal 7 novembre 2018, iniziando a contare tre mesi da dicembre 2018, si ha che poiché il miglioramento è durato più di tre mesi (art. 88a cpv. 1 OAI), dal 1° marzo 2019 l'assicurato non ha più diritto a una rendita di invalidità.

Considerato invece che dopo la seconda operazione al tendine di Achille l'inabilità lavorativa totale non solo come cuoco, ma anche in qualsiasi altra attività adatta, secondo il Servizio Medico Regionale è durata (solo) 10 settimane (dal 15 aprile al 30 giugno 2019), non si deve tenere conto di questo cambiamento essendo il peggioramento delle sue condizioni di salute durato meno di tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI).

Da ciò deriva che dal 1° luglio 2019 non insorge un nuovo diritto alla rendita che, dunque, si è interrotto il 28 febbraio 2019.

                               2.8.   In virtù delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto e confermata la decisione di attribuzione del diritto a una mezza rendita temporanea di invalidità limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2018 al 28 febbraio 2019.

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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