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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.08.2020 32.2020.10

18 agosto 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,579 parole·~28 min·2

Riassunto

Reiezione della domanda di rendita di un indipendente. Conferma della valutazione medica del SMR. Conferma delle diverse attività adeguate elencate dal consultente IP, come pure un cambio di attività vista la relativa giovane età dell'assicurato e delle sue esperienze lavorative avute

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.10   BS/sc

Lugano 18 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2020 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 16 dicembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1972, di professione pittore indipendente, nel marzo 2018 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 4 inc. AI).

                                         L’Ufficio AI ha proceduto alla valutazione della residua capacità lavorativa concludendo, con rapporto 30 luglio 2018 del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), per un’inabilità al lavoro del 20% nell’abituale attività da novembre 2017 ed una totale abilità in attività adeguate rispettose delle limitazioni funzionali da maggio 2017 (doc. 22 inc. AI).

                                         Dopo aver proceduto ad un’inchiesta per indipendenti (cfr. rapporto 14 novembre 2018 in doc. 32 inc. AI), all’accertamento delle attività ancora esigibili (cfr. rapporto 18 dicembre 2018 del SIP [Servizio integrazione professionale] e del 29 marzo 2019 del CAP [Centro d’accertamento professionale]; doc. 35 e 44 inc. AI), l’amministrazione ha proceduto al raffronto dei redditi giungendo ad un grado d’invalidità del 14%.

                                         Di conseguenza, con decisione del 16 dicembre 2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.

                               1.2.   L’assicurato, rappresentato dalloRA 1, ha interposto il presente ricorso contro la succitata decisione, chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici. Contesta la valutazione medico-teorica del SMR come pure l’accertamento professionale in quanto non è stato considerato l’asserito peggioramento della patologia degenerativa a livello L5-S1 riscontrabile già ad ottobre 2019.

                               1.3.   Con la risposta di causa, sulla base della presa di posizione 10 febbraio 2020 del SMR riguardo al certificato 23 gennaio 2020 del dr. med. Sinigaglia allegato al ricorso, l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

                               1.4.   Con osservazioni del 21 febbraio 2020 l’insorgente ha prodotto nuova documentazione medica corroborante, a suo dire, la tesi dell’avvenuto peggioramento della situazione medica (VI).

                               1.5.   Interpellato dal TCA, con scritto 6 marzo 2020 l’amministrazione ha trasmesso le osservazioni del SMR in merito alla suddetta documentazione, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (VII).

                               1.6.   Il 20 aprile 2020 l’assicurato ha ribadito la propria posizione (XII), come pure l’amministrazione con scritto 11 maggio 2020 (XIV).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).        

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.3.   Nel caso concreto, con rapporto del 30 luglio 2018 il dr. med. __________ del SMR, tenuto conto della documentazione medica agli atti, ha posto quale diagnosi invalidante una sindrome lombo-spondilogena cronica recidivante da sovraccarico in discopatia L4-5 e ernia L5-S1. Egli ha poi elencato le limitazioni fisiche:

" (…)

Non può manipolare / utilizzare attrezzi medio-pesanti o vibranti.

Non deve mai lavorare con le braccia sopra l’orizzonte.

Non può camminare su terreni accidentati.

Non può mai lavorare inginocchiato/accovacciato.

Deve evitare di salute /scendere ripetutamente da rampe di scale e mai su scale a pioli o impalcature.

Può sollevare e trasportare pesi fino a 10 kg. all’altezza del tronco; sollevare pesi oltre il livello della testa: massimo 5 kg. e mai ripetitivamente.

Può camminare su terreni pieni in continuo oltre 50 metri senza interruzioni.

Può guidare autoveicoli per tratti fino a 80-100 km. senza pausa.

In una attività manuale leggera, semi-sedentaria che rispetti l’ergonomia del rachide lombare, dove si possa sempre variare la postura al bisogno, di tipo semplice e ripetitiva (lavori d’ufficio come aiuto, ad uno sportello, in un magazzino, in un negozio, in una fabbrica) e in tutte le attività non manuali dove non si necessita il carico sugli arti superiori e sulla schiena in toto, l’A.to è abile al 100% come per mestieri di sorveglianza, attività mentali (logistica, call center). (…)” (pag. 106 inc. AI)

                                         Il sanitario ha valutato l’assicurato abile al 50% dal 4 novembre 2016 e all’80% dal 24 novembre 2016 (continua) nell’abituale attività di pittore indipendente, un’inabilità del 50% dal 4 novembre 2016 e dello 0% dal 19 maggio 2017 in attività adeguate.

                                         Con il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione medico-teorica. Egli sostiene la presenza di un peggioramento della patologia degenerativa a livello L5-S1 risalente all’ottobre 2019 e attestata nel certificato 23 gennaio 2020 dal dr. med. __________, Caposervizio in Chirurgia vertebrale alla Clinica __________ di __________. In quel certificato il citato specialista ha rilevato:

" Torna a controllo il Sig. RI 1, porta in visione esami richiesti che evidenziano peggioramento della patologia degenerativa a livello   L5-S1. La problematica riscontrata ha causato già da Ottobre 2019 un peggioramento anche della lombalgia con conseguente aggravamento anche della limitazione funzionale. Come già discusso con il paziente ho pianificato seduta infiltrativa TC guidata delle apofisi articolari L5-S1 prima di considerare un’opzione chirurgica di artrodesi L5-S1. (…)” (doc. C)

                                         Chiamato a prendere posizione in merito, con annotazioni 10 febbraio 2020 il dr. med. __________, specialista in chirurgia generale, ha osservato:

" Il referto del Dr.med. __________ allegato al ricorso, datato 23 gennaio 2020, fa riferimento ad esami non prodotti, che evidenzierebbero un peggioramento della patologia degenerativa a livello L5-S1 (in che senso?) che avrebbe determinato un peggioramento clinico sintomatologico già dal mese di ottobre 2019 con conseguente aggravamento anche delle limitazioni funzionali. Propone però terapia antalgica infiltrativa ev. opzione chirurgica non specificata e non chiara nelle indicazioni. Riconferma la diagnosi di Discopatia degenerativa L5-S1 già nota all’SMR livello pluridistrettuale ovvero la diagnosi nel RAF-SMR era: Sindrome lombo-spondilogena cronica recidivante da sovraccarico in discopatia L4-5 e ernia L5-S1. Quindi addirittura potrebbe ben corrispondere un miglioramento anziché un peggioramento.

Siccome tale referto fa risalire il peggioramento ad ottobre 2019 senza spiegazioni e precisazioni in merito all’influsso sull’abilità lavorativa, ne sono poste limitazioni funzionali ulteriori, né confutate quelle indicate dallo scrivente, (Non può manipolare / utilizzare attrezzi medio-pesanti o vibranti; Non deve mai lavorare con le braccia sopra l’orizzonte; Non può camminare su terreni accidentati; Non può mai lavorare inginocchiato/accovacciato; Deve evitare di salire / scendere ripetutamente da rampe di scale e mai su scale a pioli o impalcature; Può sollevare e trasportare pesi fino a 10 Kg. all’altezza del tronco; sollevare pesi oltre il livello della testa: massimo 5 Kg. e mai ripetitivamente; Può camminare su terreni piani in continuo oltre 50 metri senza interruzioni; può guidare autoveicoli per tratti fino a 80-10 Km. senza pausa); non posso far altro che confermare integralmente il RAF-SMR del 02.08.018 comprensivo delle limitazioni funzionali e di carico citate.” (doc. IV/1).

                                         Con le osservazioni 21 febbraio 2020 il ricorrente ha prodotto il seguente rapporto datato 20 febbraio 2020 del già citato dr. med. __________:

" … riconfermo l’aggravamento della patologia degenerativa a livello L5-S1 come da mia attestazione 23 gennaio 2020.

I dolori sono riferiti da ottobre 2019 e appaiono coerenti, secondo il principio della probabilità preponderante, con l’evoluzione riscontrata della detta patologia degenerativa.

Il dolore lombare conseguente impedisce lo svolgimento di attività lavorative.” (doc. D)

                                         L’assicurato ha poi prodotto diversi rapporti del dr. med. __________ attestanti il decorso clinico, nonché referti radiologici della Clinica __________ riassunti dal medico SMR nelle annotazioni 3 marzo 2020:

" (…)

-    Dr.med. __________ il 14 febbraio 2018:

ESAME OBIETTIVO:

Peso kg 73 h 173 Deambulazione su punte e talloni conservata. Articolarità delle anche conservata bilateralmente senza dolore. Articolarità del rachide limitata e dolente. Manovra di Lasègue e Wassermann negative. ROT rotulei e achillei normo-eccitabili bilateralmente. Esame neurologico arti inferiori negativo per deficit motorio. Dolore intenso in apofisi spinose lombari basse.

RMN 2017: Discopatia degenerativa L5-S1.

DIAGNOSI

Discopatia degenerativa L5-S1.

Quadro clinico attestato con l’esame obiettivo comparabile ad una lombalgia aspecifica senza una componente radicolare deficitaria (altresì definibile senza nessuna alterazione neurologica in atto).

Proponeva dunque, lo specialista ortopedico, un trattamento conservativo (lettera Dr.med. __________ del 22 febbraio 2018) mediante ginnastica in acqua e stile di vita accorto versus trattamento chirurgico (artrodesi L5-S1).

Poi eseguita infiltrazione a scopo antalgico periarticolare (sempre per la diagnosi di discopatia degenerativa L5-S1).

In data 08 marzo 2018 il Dr.med. __________ attestava quanto segue:

DIAGNOSI

Discopatia degenerativa L5-S1

COMMENTI E PRESCRIZIONI

In base al quadro clinico e strumentale, in relazione al fallimento delle terapie conservative ritengo ci sia indicazione a trattamento chirurgico di artrodesi L5-S1 mediante approccio anteriore mini-invasivo extra peritoneale. Il paziente reso edotto dei rischi e benefici relativi all’opzione proposta preferisce riflettere in merito. Rivedrò il paziente tra due settimane per eventuale inserimento in lista operatoria.

-    RADIOGRAFIA COLONNA LOMBARE IN DUE PROIEZIONI DEL 16.02.2018:

Ridotta la fisiologica lordosi lombare. Metameri di altezza conservata. Assottigliamento dello spazio discale L5-S1.

-    RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBARE IN DUE PROIEZIONI DEL 13.01.2020:

L’esame eseguito con paziente in ortostasi evidenzia notevole riduzione in ampiezza dello spazio intersomatico compreso fra L5-S1. Non altre alterazioni somatiche. Conclusione: Discopatia L5-S1.

-    TAC NATIVA COLONNA LOMBARE DEL 16.02.2018:

Ridotta la fisiologica lordosi lombare. Metameri di altezza conservata. Discopatia L5-S1 con sclerosi ossea della limitante somatica inferiore di L5. Non protrusioni o ernie discali che determinano conflitti disco-radicolari.

-    RISONANZA MAGNETICA NATIVA DELLA COLONNA LOMBARE 13.01.2020:

Non alterazioni somatiche con riduzione di ampiezza dello spazio intersomatico L5-S1.

Iniziale disidratazione del disco intersomatico compreso ira L4-L5. Sui piani assiali è evidente una protrusione posteriore mediana L4-L5 senza contatti radicolari ed una protrusione posteriore anche a livello L5-S1 senza contatti radicolari significativi. (…)” (doc. VIII/1)

                                         Il dr. med. __________ ha poi concluso:

" (…) Esami radiologici comparabili e compatibili con una lombalgia cronica degenerativa senza appunto nessun indizio diretto o indiretto per una componente deficitaria neurologica. Inoltre si faccia riferimento anche alle conclusioni dell’annotazione SMR del 10.02.2020 in cui lo specialista ortopedico non si esprime esaustivamente nè su limitazioni funzionali nè su una diagnosi completa (omissione della discopatia L4-5) nè su criteri fondati per un peggioramento clinico.

Lo scrivente alla luce di una minuziosa ricerca nella documentazione medica in suo possesso può concludere di principio con fondatezza confermando integralmente il RAF-SMR del 02.08.2018 e annotazione SMR del 10.02.2020, in quanto le cure conservative hanno concretizzato un quadro clinico consolidato, tale da confermare una piena abilità per un’attività confacente allo stato di salute rispettosa delle limitazioni funzionali e di carico come già postulate dall’SMR.” (doc. VIII/1)

                               2.4.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

                                         Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                               2.5.   Nel caso concreto, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti medici di cui al considerando precedente, esaminata la documentazione presente nell’inserto, questo Tribunale non può che confermare la valutazione medico- teorica del SMR attestante una piena abilità lavorativa in attività adeguate e questo per i motivi che seguono.

                                        Come detto al consid. 2.3., nel rapporto finale 30 luglio 2018 il dr. med. __________, riassunti gli atti medici presenti in quel momento, posta la diagnosi di sindrome spondilogena cronica recidivante da sovraccarico in discopatia L4-5 e ernia L5-S1, elencate le limitazioni funzionali, ha ritenuto l’assicurato abile nell’attività di pittore indipendente nella misura del 50% dal 4 novembre 2016 e dell’80% dal 24 novembre 2017 in avanti, mentre in attività adeguate egli ha ritenuto un’inabilità del 50% dal 4 novembre 2016 e dello 0% dal 19 maggio 2017.

                                         La documentazione prodotta con il ricorso e pendente causa è stata compiutamente valutata dal SMR con le osservazioni 3 marzo 2020, con le quali il dr. med. __________ ha convincentemente escluso un rilevante peggioramento (sostenuto dal dr. med. __________ a partire dal mese di ottobre 2019) delle condizioni di salute, rispettivamente della situazione valetudinaria in attività adeguate. Va qui rilevato come la diagnosi di discopatia degenerativa L5-S1 posta dal dr. med. __________ corrisponde sostanzialmente a quella del succitato rapporto 30 luglio 2018 del SMR. In quel rapporto il dr. med. __________ ha poi pertinentemente evidenziato come il quadro clinico risultante dal rapporto 14 febbraio 2018 del dr. med. __________, non dimostra un’alterazione neurologica, rispettivamente che la lombalgia aspecifica non presenta una componente radicolare deficitaria. Tale situazione è stata confermata dalla Risonanza magnetica nativa della colonna vertebrale eseguita il 13 gennaio 2020 che ha rilevato una protrusione mediana L4-L5 senza contatti radicolari ed una protrusione posteriore anche a livello L5-S1 senza contatti radicolari significativi. Esaminati gli altri esami radiologici il SMR ha pertinentemente concluso per una lombalgia cronica degenerativa senza nessun indizio diretto o indiretto per una componente deficitaria neurologica.

                                         Il dr. __________, con riferimento alle cure conservative eseguite dal dr. med. __________, ha concluso che le stesse “hanno concretizzato un quadro clinico consolidato, tale da confermare una piena abilità per un’attività confacente allo stato di salute rispettosa delle limitazioni funzionali e di carico come già postulato dal SMR” (sottolineatura del redattore), non confermando in sostanza un’abilità del 20% nell’abituale attività di pittore indipendente.

                                         Certo, nel citato rapporto 23 gennaio 2020 il dr. med. __________ ha sostenuto il più volte citato peggioramento da ottobre 2019 ”con conseguente aggravamento anche della limitazione funzionale” (doc. C), senza tuttavia specificare quale limitazione. Nel rapporto 20 febbraio 2020 lo stesso specialista ha ritenuto che il dolore lombare impedisce lo svolgimento di attività lavorative (doc. D), anche qui senza indicare quali attività.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che da maggio 2017 il ricorrente è pienamente abile in attività adeguate leggere rispettanti le limitazioni fisiche dettagliatamente indicate dal SMR.

                                         Riguardo al valore probatorio della valutazione del SMR, con riferimento al consid. 2.4, va ricordato che, scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti). Non è indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174; vedi anche STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1 e 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2).

                                         Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento della chiesta perizia ortopedica/reumatologica.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v.Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                               2.6.   Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

                            2.6.1.   Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

                                         Quale reddito da valido l’amministrazione, fondandosi sull’inchiesta per indipendenti del 14 novembre 2018 (doc. 86 inc. AI), ha rettamente preso in considerazione il salario annuo di 74'198.-- per il 2017, aggiornandolo al 2018 (anno dell’eventuale diritto alla rendita) per un importo di fr. 74’555.-- .

                            2.6.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

                                         Ritornando al caso in esame, nel rapporto 4 novembre 2019, al cui tenore va fatto riferimento, la consulente IP, dopo aver riassunto l’accertamento professionale eseguito e tenuto conto della valutazione medica, ha elencato le diverse attività non qualificate, semplici e ripetibili ritenute esigibili (doc. 57 inc. AI). Va qui rilevato che in quel rapporto non vi è cenno di peggioramento. Si apprende che l’assicurato il 31 ottobre 2019 ha rinunciato di effettuare altri stage con motivazioni non pertinenti al suo stato di salute. Nelle osservazioni 21 febbraio 2020 l’insorgente sostiene invece di aver sempre palesato il suo grave stato valetudinario, di cui non vi è traccia nel succitato rapporto. Sta di fatto che le attività di aiuto venditore, magazziniere, operaio generico in attività d’imballaggio, piccoli trasporti, aiuto ufficio, aiuto magazziniere elencate a titolo d’esempio dalla consulente IP rispecchiano le limitazioni elencate dal SMR da ultimo confermate nelle annotazioni 3 marzo 2020.

                                         Va poi rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

                                         Infine, secondo la giurisprudenza federale, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno può essere possibile chiedere ad un indipendente di intraprendere un’attività dipendente se questo gli permette di mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e che i criteri restrittivi, validi per l’esigibilità di un cambio di professione, valgono anche per l’esigibilità del passaggio da un’attività indipendente a quella di dipendente (cfr. STFA 18 giugno 2006 nella causa K. [I 640/05] e STFA 14 giugno 2005 nella causa S. [I 761/04]), ciò che è il caso in esame.

                                         Per la definizione del reddito da invalido l’Ufficio AI ha rettamente utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2016) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.). Riconoscendo una riduzione del 5% per attività leggere, il reddito da invalido (aggiornato al 2018) è stato quindi quantificato in fr. 64'024.-- (cfr. anche rapporto 4 novembre 2019 della consulente IP in pag. 224 incarto AI).

                                         Dal raffronto dei redditi da valido e invalido risulta grado d’invalidità del 14%, non pensionabile.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

                               2.7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.  

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2020.10 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.08.2020 32.2020.10 — Swissrulings