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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.03.2020 32.2019.74

6 marzo 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,845 parole·~1h 9min·5

Riassunto

Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma del contenuto della perizia pluridisciplinare. Esame delle critiche relative al referto psichiatrico. Calcolo del grado d'invalidità

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.74   cs

Lugano 6 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 aprile 2019 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione dell’8 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1963, ha inoltrato una domanda di prestazioni AI il 25 febbraio 2008 (doc. 22 incarto AI).

                               1.2.   Con decisione del 18 novembre 2010 l’assicurata è stata posta al beneficio di una mezza rendita AI con effetto dal 1° gennaio 2008 al 31 agosto 2009 (doc. 123/124 incarto AI).

                               1.3.   Il 7 aprile 2017 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI, sfociata, il 2 agosto 2017, in una decisione di non entrata in materia (cfr. doc. da 147 a 150 incarto AI).

                               1.4.   Il 9 gennaio 2018 l’assicurata ha inoltrato un’ulteriore domanda di prestazioni (doc. 159 incarto AI).

                               1.5.   Acquisiti gli atti economici e medici ritenuti necessari, tra cui una perizia pluridisciplinare del __________ del 5 novembre 2018, con decisione dell’8 marzo 2019, preavvisata dalla decisione del 4 gennaio 2019, l’UAI ha negato il diritto a prestazioni, giacché il grado d’incapacità lavorativa in qualsiasi attività raggiunge il 30% (doc. A2).

                               1.6.   RI 1, rappresentata dalla RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale l’annullamento della decisione ed il diritto ad una rendita intera AI dal 1° luglio 2018, in via eventuale l’annullamento della decisione ed il diritto a mezza rendita AI dal 1° luglio 2018 ed in via sussidiaria l’annullamento della decisione e l’allestimento di una perizia psichiatrica giudiziaria (doc. I). La ricorrente contesta sia la valutazione medica che la valutazione economica.

                                         Circa l’aspetto medico, ella ritiene che vi sono vari indizi che mettono in discussione le conclusioni peritali.

                                         In primo luogo, secondo l’insorgente, il tempo dedicato al consulto (due visite per totali 1 ora e 40 minuti) non è sufficiente per un esame approfondito. L’assicurata è infatti una persona di poche parole, con evidenti difficoltà a parlare della realtà della sua disabilità. Questa difficoltà è pure emersa in occasione della valutazione internistica del 29 maggio 2018, del consulto ORL del dr. med. __________ e della valutazione testistica dello psicologo __________. Secondo l’insorgente dedicarle solo 100 minuti significa procedere in modo frettoloso e superficiale, così da rendere poco credibile la valutazione.

                                         L’anamnesi raccolta presenterebbe inoltre molte imprecisioni, lacune e contraddizioni. Il perito riferisce che la madre è descritta in buone condizioni di salute allorché anch’essa è portatrice di sordità, dettaglio che lo psicologo __________ definisce “importante”. Il perito non si interroga sulle difficoltà incontrate da bambina e da adolescente e nei confronti della madre portatrice dello stesso handicap e non spiega perché questo dettaglio è importante. Il perito banalizza il trasferimento a __________, non indaga come viene vissuto da bambina, né presta attenzione a quanto riportato dal curante nel rapporto del 17 gennaio 2018. Lo specialista ignora gli incidenti vissuti dall’assicurata e “si risparmia di differenziare una diagnosi somatica”.

                                         Per la ricorrente sono dubbie pure le costatazioni obiettive, poiché non emerge la chiusura evidenziata dagli altri due periti, né quanto riferito nel rapporto di valutazione testistico. L’insorgente afferma che confrontati con delle constatazioni obiettive estremamente stringate, ciò che lascia maggiormente perplessi e nel contempo avvalora l’ipotesi di un esame frettoloso, superficiale e lacunoso, è il fatto che il perito si risparmia pure nel riprendere la conclusione testistica. L’assicurata evidenzia che il 30 gennaio 2019 il curante, dr. med. __________, ha preso posizione in modo dettagliato circa il consulto psichiatrico, valutando la capacità lavorativa restante a meno del 50%. Il perito si è però confrontato in maniera succinta con le conclusioni del curante, senza prendere specifica posizione.

                                         Se alle conclusioni del curante non dovesse essere riconosciuto pieno valore probatorio, va allestita una perizia giudiziaria.

                                         Dal lato economico la ricorrente sostiene che la posizione dell’amministrazione circa l’attività abitualmente esercitata dall’insorgente è poco chiara.

                                         Ella si è formata come sarta da donna, ottenendo il relativo attestato federale di capacità in data 15 agosto 1981 ed ha seguito un anno di perfezionamento come sarta. Dal 1° agosto 1982 entra alle dipendenze __________, come “Logistikassistentin” con le mansioni descritte dal questionario del datore di lavoro del 18 marzo 2008 (doc. A6). Per cui l’attività non era quella di sarta in senso stretto, mansione che la occupava solo al 20%, bensì quella di impiegata in logistica per __________. L’UAI ed il __________ sbagliano laddove sostengono che l’attività abituale è quella di sarta. La valutazione della capacità di lavoro restante nell’attività abituale deve riferirsi a quella di “Logistikassistentin” per __________. Ciò, secondo la ricorrente, era chiaro anche nella decisione del 18 novembre 2010, a differenza della decisione impugnata, dove la professione di sarta è considerata quella abituale, mentre può semmai essere considerata quale attività adeguata.

                                         Per la ricorrente la conclusione cui giunge il perito ORL in merito alla capacità lavorativa nell’attività abituale per __________ è manifestamente in contrasto con quanto valutato in occasione della decisione del 2010, in cui si evidenziavano le difficoltà sul posto di lavoro conseguenti alla problematica uditiva. Poiché la problematica è peggiorata, la ricorrente non capisce come la capacità lavorativa dell’assicurata che esercitava la propria attività abituale in ambiente germanofono, in team, quindi con vari interlocutori alla volta, possa nel frattempo essere migliorata. Ci si trova quindi in presenza di una diversa valutazione di uno stato di salute nel frattempo peggiorato, senza che il perito abbia giustificato quali aspetti concreti nell’evoluzione della malattia e nell’andamento dell’incapacità lavorativa hanno condotto alla nuova valutazione.

                                         Secondo l’insorgente diverso è il discorso se e in quale misura tale attività abituale presso __________ possa essere esercitata in un altro ambiente, magari di lingua e cultura italofone. Ammesso e non concesso che in simile ambiente la capacità lavorativa nell’attività abituale possa ritenersi completa, secondo l’insorgente ci troviamo confrontati con una situazione del mercato del lavoro tutt’altro che equilibrata: simili postazioni sono disponibili unicamente __________ e ancora più scarse sono le postazioni in sola lingua italiana, requisito necessario per facilitare la comprensione dell’assicurata con la lettura labiale. Ne consegue che nell’attività abituale ipoteticamente esigibile, l’assicurata risulta non più integrabile. Per questo motivo nella propria attività la perdita di guadagno è totale. Secondo l’insorgente i periti sono imprecisi nel riportare quale fosse l’attività dell’assicurata prima del danno alla salute. Nel contesto di una valutazione consensuale che ha lo scopo di chiarire la capacità lavorativa restante in attività abituale e adeguata, non devono sorgere dubbi in merito a quale attività i periti si stiano riferendo. Anche perché i periti non pongono alcuna valutazione in merito alla capacità lavorativa in attività abituale di assistente in logistica per __________.

                                         Per la ricorrente la limitata capacità lavorativa del 30%, che decorre dall’agosto 2017, è da intendersi unicamente per le attività adeguate alle limitazioni funzionali dovute alla patologia psichiatrica e a quella ORL, e quindi anche alle attività di sarta in senso stretto, di ausiliaria di pulizia e di aiuto cucina, ma non di assistente in logistica per __________, attività abituale, in cui presenta una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50% per problemi relazionali legati all’ambiente di lavoro dovuti verosimilmente al deficit uditivo e a problematiche socio-linguistiche.

                                         L’insorgente ritiene che in considerazione degli elementi esposti in precedenza, ed in particolare dello scarso valore probatorio, a suo dire, dell’esame peritale psichiatrico, appare giustificato far riferimento all’incapacità lavorativa restante in attività adeguata attestata dal curante nella misura del 55%. Ponendo a confronto il reddito con invalidità, evinto dalle tabelle RSS, ridotto del 55% e ancora del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, ossia fr. 23'237, con il reddito di CHF 83'888, si giunge ad una perdita di guadagno del 72,29%. Da cui il diritto ad una rendita intera.

                                         Se, per ipotesi di lavoro, si dovesse concludere per il pieno valore probatorio delle conclusioni peritali limitatamente alla capacità lavorativa in attività adeguate allo stato di salute, il discapito economico è pari al 56.91% come risulta dal confronto dei redditi effettuato dall’UAI in data 3 gennaio 2019 e dunque l’interessata avrebbe diritto a mezza rendita.

                               1.7.   Con risposta del 24 maggio 2019 l’UAI propone la reiezione del ricorso (doc. IV). Dal lato medico evidenzia che alla perizia __________ deve essere attribuito un valore probatorio completo e che l’interessata avrebbe manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata dall’UAI, senza produrre in sede di ricorso eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. Dal lato economico l’amministrazione sottolinea che prima del danno alla salute, nel 2007, l’assicurata lavorava al 100% presso l’__________ di __________ in qualità di sarta. Ella è stata valutata in tale attività, dal lato medico-teorico, inabile al 50%, mentre in attività adeguate risultava totalmente abile. A seguito delle difficoltà riscontrate dall’assicurata, l’allora datore di lavoro le ha proposto un trasferimento ad __________ con un nuovo mansionario (quindi con attività non solo di sarta). Siccome tale soluzione non ha funzionato, l’assicurata è stata licenziata. Secondo l’UAI il __________ ha valutato correttamente quale attività abituale quella di sarta, determinando un’incapacità lavorativa dovuta alla problematica unicamente psichiatrica, pari al 30% dall’agosto 2017. Da parte sua il medico SMR, dr. med. __________ ha ritenuto che l’impedimento del 50% nell’attività presso l’__________ di __________ non fosse riconducibile ad una patologia psichiatrica, bensì a fattori esterni inerenti il posto di lavoro. Prima dell’insorgere della patologia psichiatrica (agosto 2017), l’assicurata avrebbe potuto riprendere la propria attività abituale al 100%, pertanto, secondo l’UAI, è corretto considerare un reddito ipotetico quale sarta secondo le tabelle statistiche, che paragonate al medesimo reddito ridotto del 30% per diminuzione del rendimento porta ad un grado AI del 30%.

                               1.8.   Con osservazioni del 13 giugno 2019 la ricorrente ha confermato le sue richieste, contestando il contenuto della risposta dell’amministrazione (doc. VI). Secondo la ricorrente, considerato che la problematica psichiatrica risulta essere quella invalidante, il perito sarebbe stato tenuto a riprendere esplicitamente l’anamnesi elaborata da altri e confermarla o completarla in base alle indagini da lui svolte. Non è sufficiente presumere che l’abbia fatto, occorre che questo sia reso almeno verosimile. In ogni caso la contestazione della perizia non concerne unicamente l’anamnesi.

                                         Per la ricorrente quanto affermato dall’UAI in merito all’attività svolta per __________ non è corretto. Prima del danno alla salute lavorava presso l’__________ di __________ quale “Logistikassistentin”: il mansionario, presso questa struttura è allegato al ricorso e descrive nelle due colonne di sinistra le mansioni e l’importanza assegnata per ogni mansione per un totale del 100%, nelle due colonne centrali invece vengono annotate le “Effektive Leistungsfähigkeiten während Präsenzzeiten __________” nei periodi 2005/2006 e 2007/2008. Il trasferimento ad __________ è avvenuto il 1° gennaio 2010, la ricorrente rimane “Logistikassistentin”, ma determinate mansioni sono modificate. Secondo l’interessata dal questionario del datore di lavoro compilato il 18 marzo 2009 risulta chiaramente che l’attività lavorativa prima dell’insorgenza del danno alla salute era “Logistikassistentin” e dopo l’insorgenza del danno alla salute rimane quello di “Logistikassistentin”. Nella decisione AI del 18 novembre 2010 era chiaro che l’attività presso __________ non era semplicemente quello di sarta, tant’è che l’attività di sarta tout court è valutata come attività adeguata, che allora avrebbe potuto essere eseguita in misura completa, mentre l’attività per __________ era limitata nella misura del 50%.

                               1.9.   In data 21 giugno 2019 l’UAI ha chiesto di confermare la propria decisione (doc. VIII). Per quanto concerne la valutazione medica, l’amministrazione evidenzia come le critiche sollevate dal curante in fase di audizione non erano atte a modificare la valutazione peritale e pertanto il dr. med. __________ non ha ritenuto necessario rispondere punto per punto alle critiche che non contenevano elementi sufficienti per modificare le conclusioni del referto del 23 luglio 2018. Il perito ha preso atto della valutazione psicologica del Dr. __________, così come degli approfondimenti testistici ed esami di laboratori, ed ha proceduto alla determinazione della capacità lavorativa tenuto conto anche di tale referto. Inoltre egli ha indicato al punto 2.1 del proprio rapporto del 23 luglio 2018 che dalla documentazione “messami a disposizione riassumo gli atti di pertinenza psichiatrica che ho avuto modo di visionare e che ritengo utili per la valutazione del caso”, quindi, secondo l’UAI, il dr. med. __________, non ha ricevuto solo i documenti psichiatrici, bensì ha citato unicamente quelli che a suo parere erano determinanti per la valutazione, tra cui anche il rapporto del dr. med. __________ del 17 gennaio 2018, citato a più riprese nello scritto del 30 gennaio 2019. Per l’UAI la valutazione del dr. med. __________ consiste dunque in una diversa valutazione dell’incapacità lavorativa rispetto a quella effettuata dal perito dr. med. __________.

                                         Dal lato economico, ritenuto come l’assicurata abbia abbandonato l’attività presso __________ non a causa di un danno alla salute ma per altri fattori riconducibili al posto di lavoro stesso, non è possibile prendere come reddito da valido il guadagno conseguito presso tale datore di lavoro. Utilizzando quindi i dati statistici sia per il reddito da valida che per il reddito da invalida, il grado AI che ne deriva, corrisponde alla percentuale di incapacità lavorativa (intesa come riduzione del rendimento), ossia il 30%.

                                         in diritto

                               2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).                                       

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                                         Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9  e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

                               2.3.   Nel caso di specie nell’ambito della nuova richiesta di prestazioni la ricorrente è stata sottoposta ad una perizia pluridisciplinare (reumatologica [dr. med. __________], ORL [dr. med. __________] e psichiatrica [dr. med. __________]) del __________ redatta il 5 novembre 2018 (doc. 189 incarto AI).

                                         Dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale, sociale e professionale, patologica, i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, la descrizione della giornata, le constatazioni obiettive, la valutazione medica e medico-assicurativa, i periti hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) e disturbo di personalità misto con tratti ansiosi, di evitamento e dipendenti (ICD-10 F61.0), oltre a numerose diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (cfr. pag. 40 della perizia).

                                         Gli specialisti hanno rilevato che le limitazioni funzionali presenti nell’assicurata sono dovute alla patologia psichiatrica: il corteo sintomatologico, ascrivibile alla sindrome ansioso-depressiva ed alle caratteristiche di personalità interferiscono sulle performance lavorative, sulla capacità di sopportare lo stress e sul tempo di recupero, con riduzione della caricabilità psichica e della resistenza. Inoltre vi è un’influenza negativa sulla motivazione, sulla costanza degli obiettivi da perseguire e sulla capacità di tradurre in atto i propri propositi. Collateralmente i periti segnalano che la patologia ORL di ipoacusia bilaterale importante può essere limitante per impieghi con ambienti lavorativi rumorosi, a stretto contatto interattivo con terze persone, dove non sia possibile porsi in posizione frontale con una persona alla volta.

                                         Per i periti l’assicurata nel corso degli anni ha sviluppato un disturbo di personalità misto con aspetti dello spettro ansioso, in brevi momenti più marcatamente depressivi come pure tratti di personalità misti di tipo ansioso, astenico, di evitamento e schizoide. La valutazione testistica eseguita in ambito peritale ha potuto invece escludere un disturbo dello spettro autistico.

                                         Gli specialisti rilevano che la patologia ipoacusica, con rifiuto iniziale da parte dell’assicurata per diversi anni dell’utilizzo di protesi acustiche, ha accresciuto nell’assicurata stessa sforzi e comportamenti vari compensatori con poi lo sviluppo in un secondo tempo di sintomi legati allo stress ed a meccanismi di gestione dello stesso (ansia, evitamento, ecc. ecc.). Vi è dunque una diminuzione della capacità di sopportare lo stress con conseguente riduzione della caricabilità psichica e della resistenza, come pure mancanza di risorse.

                                         I periti rilevano che si denota un quadro d’incoerenza tra quanto manifestato soggettivamente dall’assicurata, quanto valutato dai medici curanti della stessa e quanto invece oggettivabile dal punto di vista medico sia dal lato somatico che psichiatrico.

                                         Essi hanno poi stabilito che sia in attività di sarta che in attività di ausiliaria di pulizia e di aiuto cucina, l’assicurata viene giudicata complessivamente abile nella misura del 70%.

                                         L’assicurata viene giudicata abile nella misura complessiva del 70% in un’attività adeguata. Le attività finora svolte vengono ritenute attività adeguate. Un’attività adatta deve soddisfare alcune caratteristiche ambientali e lavorative che risultano fondamentali per il disturbo di ipoacusia dell’assicurata e per le sue caratteristiche psicologiche (poche sollecitazioni ambientali e relazionali, compiti precisi e ripetitivi, ecc.), come pure deve trattarsi di un’attività che rispetti le competenze dell’assicurata stessa.

                                         Gli specialisti del __________ rilevano che la capacità lavorativa in attività svolte del 70% è dovuta unicamente a patologia psichiatrica, per riduzione del rendimento lavorativo. Tale capacità lavorativa è da ritenersi valida a partire dall’agosto 2017. Antecedentemente fa stato quanto valutato da precedenti perizie in ambito AI.

                                         La capacità lavorativa per attività adatta del 70% è dovuta unicamente a patologia psichiatrica, per riduzione del rendimento lavorativo. Tale capacità lavorativa è da ritenersi valida a partire dall’agosto 2017. Antecedentemente fa stato quanto deciso da precedenti perizie in ambito AI.

                                         Il 7 dicembre 2018 una funzionaria dell’AI ha chiesto il parere del medico SMR, poiché rispetto all’ultima perizia vi è stato un aumento della capacità lavorativa per l’attività abituale ed una diminuzione per le attività idonee. In precedenza, infatti, dal profilo medico, era stata stabilita un’incapacità lavorativa del 50% (intesa come presenza) per l’abituale attività di addetta alla sartoria dal mese di aprile 2007 e una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate dal maggio 2009 (doc. 194 incarto AI).

                                         Il medico SMR, dr. med. __________, il 10 dicembre 2018 ha affermato che l’impedimento del 50% quale sarta riconosciuto nella precedente decisione era legato primariamente al posto di lavoro. Non era stata riscontrata una patologia psichiatrica invalidante. Dall’attuale valutazione risulta un impedimento psichiatrico del 30% dovuto a nuova patologia psichiatrica, quindi si tratta di un peggioramento dello stato di salute dal mese di agosto 2017 per insorgenza di una patologia psichica con influsso sulla capacità lavorativa (doc. 195 incarto AI).

                                         Il 30 gennaio 2019, il medico curante, dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha preso posizione sulla perizia, affermando:

" (…) Im preambolo sottolineo che, dal 2005, i numerosi certificati medico-psichiatrici (Dr. __________, Dr.ssa __________, Dr.ssa __________, Dr. __________) sono concordi a definire l’attività professionale della signora RI 1 a un massimo di 50% malgrado diversi tentativi di aumento del lavoro, di cambiamento del posto di lavoro o di tentativi di reintegrazione. Rimango in questo modo sconcertato che il collega esperto Dr. __________ non abbia nemmeno preso contatto con me malgrado il mio lungo rapporto psichiatrico del gennaio 2018 e considerate le divergenze di valutazione sulla capacità lavorativa.

(…).

Punto 3. Anamnesi

La madre…descritta in buone condizioni di salute. Tutti i referti parlano di sordità della madre (ho aggiunto anche di un fratello). Si tratta di un elemento essenziale, come lo rileva lo psicologo __________, cito, - Dettaglio importante: già la madre era portatrice di un disturbo uditivo che la contrassegnava spiccatamente nel piccolo contesto sociale – che partecipa non solo ad una difficoltà di comunicazione primaria fra madre e figlia ma porta i genitori a sottovalutare, fin dalla prima infanzia e per tutta l’adolescenza, l’andicap uditivo della loro figlia. Si potrebbe anche d’altra parte pensare ad un tentativo di non stigmatizzare la figlia nel suo contesto sociale, potenziale fonte di vergogna che è rimasta presente nei pensieri dell’assicurata con il risultato di una forte tendenza a rinchiudersi. Scrivo nel gennaio scorso che la signora RI 1 presenta dei tratti di carattere orientati più verso il controllo e l’autonomia attraverso il ritiro che nella condivisione relazionale. Lo psicologo __________ scrive di- “una chiusura affettiva e sociale progressiva, di stampo ambientale/esperienzale e non di una preclusione di base di stampo neurogenetico, un’ipotesi quella di tratti autistici, che, dopo qualche mese di trattamento, scarto anch’io.

Il perito prosegue nell’anamnesi parlando di RI 1, scrivendo …poi si è trasferita a __________… . Con questo che potrebbe sembrare un dettaglio, il perito banalizza il fatto che, ottenendo risultati insufficienti (oggettivati dalle note insufficienti ottenute in italiano) durante il primo anno di scuola in italiano malgrado il sostegno di una docente, viene deciso di istituzionalizzare la bambina di 7 anni per due anni a __________. Non ha ricordi di visite da parte dei genitori e ritorna raramente a casa durante l’anno scolastico (cfr. mia lettera). Si tratta dunque per la bambina di un vissuto di passivazione e non di un trasferimento condiviso o nel quale si sarebbe sentita accompagnata dai genitori. L’importanza di quest’elemento permette di sottolineare un vissuto traumatico della bambina (che esprime con il ricordo del gancio in bocca) e di resistenza dei suoi genitori ad integrare l’andicap uditivo, corretto con protesi durante il periodo a __________ ma che, tornata a casa, la bambina non porterà più fino all’età di 7 anni, quando sarà lontana da casa.

Riferendosi infine nell’anamnesi a eventuali problemi di salute il perito si limita a scrivere; oltre alla nota situazione di ipoacusi, si segnalano alcune problematiche a livello cervicale e lombare trattate comunque conservativamente. Il perito ignora non solo le esperienze di incidenti ma soprattutto si risparmia di differenziare una diagnosi somatica con il vissuto corporeo proprio alla paziente congruente con la diagnosi psichiatrica di nevrastenia (ICD 10 F48.0). Come l’ho scritto p.3 – La presa in considerazione delle proprie emozioni tende ad esser repressa e rimpiazzata da sensazioni di stanchezza fisica soprattutto mattutine, difficoltà di concentrazione e dolori di schiena lombari o a livello del collo, un meccanismo ben descritto dalla letteratura psichiatrica (Beard, Freud). Lo psicologo scrive, parlando delle difficoltà di RI 1 (p. 2) che ... indotte da una certa sordità che la obbligava a sforzi enormi per la comprensione … erano fonte di fatica fisica e psichica… Da cui ammette una tendenza con gli anni all’acuirsi delle tensioni (fisiche) all’affaticamento generalizzato, nella vita e sul lavoro, e all’evitamento di quelle situazioni (relazionali) che potessero inasprire tale stato. La pratica di alcuni passatempi per lei gratificanti ... ha dovuto esser alquanto ridotta perché troppo faticosa … e ciò succede anche con il carico attuale di lavoro attuale che vorrebbe ulteriormente ridurre. L’A nota infatti con l’età un peggioramento del suo stato generale, delle tensioni, dei dolori al collo e alla schiena… disturbi del sonno, stanchezza cronica (già dal mattino)

(…).

Tale descrizione rimanda mots à mots à la definizione della nevrastenia.

Punto 4. Costatazioni obiettive

Le costatazioni obiettive (punto 4) del perito rimangono ristrette a pochissimi elementi. Si trovano essenzialmente e in modo approfondito nel rapporto clinico e testistico del signor __________ che cito (…).

Punto 7 Valutazione medica e medico assicurativa infine

Il perito non prende in considerazione il vissuto di una bambina, “apparentemente senza difficoltà cognitive” durante la scolarità ma istituzionalizzata per 2 anni in ambito protetto ed esposta a ingenti difficoltà di interazione e d’integrazione durante l’adolescenza con il gruppo dei coetanei. Scrive che “comunque” ha concluso l’apprendistato e che “bisogna considerare che l’A ha per diversi anni rifiutato l’utilizzo delle protesi”. La mia domanda: si tratta di una decisione di opposizione (contro chi?) o anche di un adattamento a una presa a carico famigliare/gruppale in parte adeguata con una cronicizzazione di tratti caratteriali invalidanti?

Il perito definisce in seguito più confacente la sua diagnosi di F 41.2 (ICD 10), una lieve e non persistente depressione piuttosto che la mia, depressione ansiosa persistente o distimia (F34.1). Il termine di distimia viene pure descritto e menzionato a due riprese anche nelle conclusioni del rapporto di __________ (in grassetto sopra). Il Dr. __________ stesso riprende pure la cronicità di una psicopatologia nel senso di un disturbo di personalità misto piuttosto che di personalità astenica (sottolineavo così lo sviluppo progressivo di una neurastenia e di difese caratteriali attorno ad une sentimento fragile di se stesso). L’ICD 10 evoca sotto personalità dipendente che include quella astenica il sentimento di “poter essere senza spina dorsale”. Il test di Rorschach sottolinea, cito come sono rilevabili i continui riferimenti alla simmetria, all’asse centrale delle tavole, simboli riconosciuti di sostegno e di rassicurazione la cui assenza potrebbe togliere senso a tutta la costruzione… L’analogia della asse centrale e della colonna vertebrale a rischio di sparire è evidente (cfr. infra sotto terapia), come centrale rimane la problematica difensiva attorno alla dipendenza (ad es. con il diniego condiviso dell’andicap).

Arrivati a questo punto rimane dunque una totale incomprensione sulle conclusioni non motivate del perito che definisce senza nessuna argomentazione il perché di una capacità lavorativa esigibile a 70% (8.5 ore al giorno) mentre __________, menziona come l’A. ha dovuto ridurre la pratica passa tempi per lei gratificanti perché troppo faticosa, facendola entrare in un vicolo cieco, del quale le risulta difficile uscire per investire risorse e energie già di per se estremamente limitate.., discorso congruo con la realtà presente da quasi 15 anni.

L’interrogazione del perito sul valore di una presa a carico psichiatrica integrato anche se l’evoluzione degli ultimi anni mostra una stabilizzazione e una cronicizzazione della sintomatologia sembra metter in dubbio l’opportunità di un trattamento. Metto invece in luce la problematica della dipendenza e i limiti del sistema difensivo dell’A. Riprendo la valutazione testistica di Rorschach del signor __________ – in assenza di sostegno e di rassicurazione, (l’A) potrebbe posizionarsi … in una sorta di limbo (non soltanto sociale) nel quale è difficile trovare … stabilità affettiva contro l’isolamento e la solitudine. Infatti desecurizzata dopo la X-ème diniego di realtà da parte dell’assicurazione invalidità che non teneva in considerazione il rapporto del collega psichiatra __________, l’A non prendeva spontaneamente in considerazione di rifare le protesi purtroppo non più adatte e sprofondava in uno stato depressivo con regressione sociale. È durante la terapia a ritmo settimanale con l’aggiunta di una medicazione (quello che viene chiamato trattamento psichiatrico integrato) che ha potuto riprendere contatto con l’ORL e il protesista e assumere una continuità lavorativa di, in media, due a tre ore lavorative al giorno (15 ore alla settimana) e, sostenuta, poteva contenere la sua marcata faticabilità. Non si tratta dunque di uno stato cronico e stabile ma di uno stato che, per rimanere stabile, necessita di un sostegno nella continuità e di un riconoscimento delle reali capacità lavorative, una responsabilità alla quale è anche partecipe l’assicurazione competente.

Persisto dunque in assenza di discussione e di confronto scientifico, a valutare la capacità lavorativa della signora RI 1 a meno di 50% e sostengo la richiesta di rivalutazione peritale psichiatrica alla luce dei numerosi rapporti psichiatrici antecedenti, del mio parere mio come psichiatra curante e non per ultimo, alla luce del rapporto peritale dello psicologo __________.” (doc. 211 incarto AI)

                                         Chiamato ad esprimersi in merito, il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 21 febbraio 2019 ha affermato:

" (…) Gentile Collega, in merito alla vostra richiesta del 7 febbraio 2019, inerente la nuova documentazione presentata dal Dr. Med. __________, non ravvedo elementi sufficienti per modificare le conclusioni contenute nella valutazione peritale del 23 luglio 2018” (pag. 611 incarto AI)

                               2.4.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                         Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

                                         Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

                                         Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6). Del resto, il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

                               2.6.   Nel caso di specie l’insorgente contesta la valutazione medica operata dall’UAI, e meglio la perizia del __________ del 5 novembre 2018, segnatamente per quanto concerne le conclusioni in ambito psichiatrico, rinviando ai certificati medici del proprio curante, dr. med. __________, ed in particolare al referto del 30 gennaio 2019.

                                         Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare l’operato dell’UAI.

                                         La perizia del __________ del 5 novembre 2018 è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso i consulenti del __________ e presso la dr.ssa med. __________.

                                         Al referto va attribuita piena forza probante.

                                         I periti hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute della ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI (cfr. doc. 189 incarto AI, pag. 435 e seguenti).

                            2.6.1.   Per quanto concerne più specificatamente la patologia psichiatrica, va evidenziato come il dr. med. __________ al punto 2.1 ha riassunto, “dalla documentazione messami a disposizione”, “gli atti di pertinenza psichiatrica che ho avuto modo di visionare e che ritengo utili per la valutazione del caso”, tra i quali figura il referto di 8 pagine del 17 gennaio 2018 del curante, dr. med. __________ (doc. AI 163), citato dal medesimo curante, a più riprese, nelle osservazioni del 30 gennaio 2019 (cfr. doc. 211 incarto AI).

                                         La ricorrente si lamenta del fatto che il tempo dedicato al consulto si limita a 100 minuti complessivi (due visite, il 14 giugno 2018 [dalle 11.00 alle 11.50] ed il 12 luglio 2018 [dalle 11.00 alle 11.50]). Vista la difficoltà a parlare della realtà della sua disabilità, emersa anche in occasione della valutazione internistica, del consulto ORL presso il dr. med. __________ e della valutazione testistica presso lo psicologo __________, il perito avrebbe dovuto prendersi più tempo per visitare l’assicurata.

                                         Questo Tribunale rileva che spetta al perito stabilire il tempo ritenuto necessario per poter procedere ad una valutazione seria ed affidabile della situazione valetudinaria della persona visitata, anche perché lo specialista ha pure a disposizione l’intera documentazione medica contenuta nell’inserto, inclusi i rapporti del medico curante.

                                         In merito alla durata della perizia, va inoltre ricordato che, secondo giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; STF 9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).

                                         La critica della ricorrente relativa alla durata della visita medica va pertanto respinta.

                                         L’insorgente si lamenta inoltre di alcune imprecisioni, lacune e contraddizioni contenute nell’anamnesi.

                                         Innanzitutto il perito ha riportato: “la madre nata nel 1933, descritta in buone condizioni di salute”.

                                         L’insorgente evidenzia che in realtà la madre è anch’essa portatrice di sordità, particolarità definita importante dallo psicologo __________ e il perito non si china su questo aspetto.

                                         Il TCA evidenzia che questa circostanza non è sfuggita al dr. med. __________. Egli nella descrizione dell’anamnesi ha infatti riportato quanto affermato dalla ricorrente (pag. 16 perizia: “Informazioni fornite spontaneamente dall’assicurato nel quadro di un colloquio aperto e temi del colloquio di approfondimento […]”), ossia che la madre si trova in buone condizioni. Lo specialista è tuttavia ben consapevole che anch’essa è affetta da sordità. Infatti nella descrizione degli atti a disposizione ha citato il rapporto del curante, dr. med. __________, del 17 gennaio 2018 con l’indicazione: “madre e fratello con sordità di natura simile” ed ha richiamato gli esami eseguiti dallo psicologo __________ (cfr. punto 4.3.3/4.3.4 e). Egli ne ha pertanto tenuto conto nella valutazione peritale.

                                         In secondo luogo la ricorrente ritiene che il dr. med. __________ banalizzerebbe il trasferimento a __________, non avrebbe indagato come questo aspetto è stato vissuto da bambina, né avrebbe prestato attenzione a quanto figura nel rapporto del dr. med. __________ nel referto del 17 gennaio 2018. Anche su questo aspetto tuttavia non può essere rimproverato alcunché al perito. Egli, pur non riportando ogni dettaglio nell’anamnesi raccolta presso la medesima ricorrente, non ha trascurato di prendere in considerazione quanto avvenuto allorché l’insorgente era minorenne. Egli ha infatti riportato quanto affermato dal dr. med. __________ nel più volte citato referto del 17 gennaio 2018 (pag. 14 della perizia: “[…] Difficoltà di parola fin già da bambina, con necessità di trasferimento all’internato __________ per due anni, con ricordi da parte dell’A. vissuti come crudeli per imparare a parlare in modo comprensibile (con gancio di ferro sulla lingua per pronunciare la A)”). 

                                         Infine, sempre per quanto concerne l’anamnesi, la ricorrente sostiene che il perito avrebbe ignorato “gli incidenti” e “si risparmia di differenziare una diagnosi somatica” e che a questo proposito il curante, nella presa di posizione del 30 gennaio 2019, afferma che la presa in considerazione delle emozioni tende ad essere repressa e rimpiazzata da sensazioni di stanchezza fisica e quanto descritto anche dallo psicologo __________ porta a ritenere la diagnosi di nevrastenia.

                                         Il TCA evidenzia che l’anamnesi è la raccolta a scopo diagnostico di tutte le notizie riguardanti i precedenti fisiologici e patologici, personali ed ereditari, di un paziente (cfr. garzantilinguistica.it). Non è invece il luogo preposto per porre la diagnosi.

                                         In concreto nell’anamnesi il perito ha evidenziato che “per ciò che concerne i problemi di salute, si segnalano, oltre alla nota situazione di ipoacusia, alcune problematiche a livello cervicale e lombare, trattate comunque conservativamente”. Egli non ha pertanto dimenticato di prendere in considerazione anche gli eventi extrapsichici che hanno caratterizzato la vita della ricorrente, pur giungendo ad una diagnosi differente rispetto a quella posta dal curante. Del resto, come rilevato ancora recentemente dal Tribunale federale, nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, non è di principio decisiva la diagnosi ma soltanto quali effetti ha una malattia sulla capacità lavorativa (STF 9C_273/2018 del 28 giugno 2018, consid. 4.2, pubblicato in SVR 12/2018, IV Nr. 76, pag. 250).

                                         Il perito, pur ponendo una diagnosi diversa, ha comunque evidenziato, a proposito delle valutazioni dello psicologo __________, che “le conclusioni depongono per la presenza di una struttura nevrotica di personalità, con tratti ansiosi e di evitamento” (punto 4.3.3/4.3.4 della perizia) ed ha rilevato che l’insorgente riferisce stanchezza e facile affaticabilità. Anche su questo punto non vi è pertanto alcun rimprovero da muovere al dr. med. __________.

                                         L’insorgente esprime in seguito dei dubbi circa le constatazioni obiettive, poiché non viene fatto cenno a quanto riportato nel rapporto di valutazione testistica dello psicologo __________ e non emerge la “chiusura” dell’assicurata evidenziata dagli altri due periti.

                                         Circa la presa in considerazione della valutazione testistica, già si è detto che il dr. med. __________ l’ha esplicitamente citata nell’ambito degli esami psicologici e neuropsicologici (punto 4.3.3/4.3.4 della perizia), che ha lui stesso chiesto (punto 1.3 della perizia). Egli ne ha pertanto tenuto conto.

                                         Relativamente alla “chiusura” dell’assicurata essa è in ogni caso stata presa in considerazione nella misura in cui il perito ha rilevato i comportamenti evitanti messi in atto dall’insorgente. Il dr. med. __________ ha tenuto conto delle difficoltà dovute all’ipoacusia e dal fatto che “le sue performance sono fin dall’inizio condizionate da una maggior sollecitazione (lentezza nella comprensione delle parole, lettura labiale più difficile nella lingua tedesca, ecc.)” (pag. 21 della perizia).

                                         Quanto alla circostanza che il perito non abbia ripreso per esteso le conclusioni dello psicologo __________, ma le abbia riassunte in una frase, essa non è motivo per ritenere un esame frettoloso, superficiale e lacunoso della fattispecie. Come più volte rilevato, il dr. med. __________ ne ha tenuto conto, pur riportando le conclusioni in maniera molto succinta (punto 4.3.3/4.3.4 della perizia). La circostanza che il perito non sia particolarmente prolisso non è un motivo per inficiare il valore probatorio del referto.

                                         La ricorrente fa poi riferimento alle osservazioni del curante, dr. med. __________, del 30 gennaio 2019, ed alla scarna presa di posizione del perito in data 21 febbraio 2019 che si è limitato ad affermare di non ravvedere “elementi sufficienti per modificare le conclusioni contenute nella valutazione peritale del 23 luglio 2018” (pag. 611 incarto AI).

                                         Le affermazioni del dr. med. __________, che la ricorrente ha in gran parte ripreso nella prima parte del suo ricorso e che sono appena state oggetto di attento esame da parte di questo Tribunale, figurano anche nella presa di posizione del 17 gennaio 2018 (doc. AI 163) e sono state esaminate e prese in considerazione dal perito (pag. 14-15 della perizia). Da cui la stringata risposta del dr. med. __________.

                                         Le osservazioni del curante del 30 gennaio 2019 non sono atte a sovvertire il referto del __________. Esse si esauriscono in una diversa valutazione della capacità lavorativa rispetto a quanto stabilito in sede peritale, ma non apportano elementi medici oggettivi atti a mettere in dubbio le convincenti e motivate conclusioni del dr. med. __________. Lo stesso dr. med. __________ evidenzia del resto che “da 2005, numerosi certificati medico-psichiatrici (Dr. __________, Dr.ssa __________, Dr.ssa __________, Dr. __________), sono concordi a definire l’attività professionale della signora RI 1 a un massimo di 50% […]” (doc. 211 incarto AI), allorché l’incapacità lavorativa dovuta a motivi psichiatrici è sorta nel corso del mese di agosto 2017 (cfr. pag. 43 perizia __________, pag. 474 incarto AI).

                                         Richiamato il principio giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; cfr. sopra al consid. 2.6), le differenti conclusioni del dr. med. __________ non consentono, alla luce delle coerenti e convincenti argomentazioni del dr. med. __________, di scostarsi dalle conclusioni tratte da quest’ultimo.

                                         In queste condizioni la chiesta perizia psichiatrica giudiziaria non è quindi necessaria.

                                         Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                            2.6.2.   Nel ricorso l’insorgente censura pure la perizia ORL del dr. med. __________, nel senso che, secondo l’assicurata, le sue conclusioni assurgerebbero ad una valutazione diversa dello stesso stato di salute nel frattempo peggiorato e la cui capacità lavorativa è già stata accertata con la decisione del 18 novembre 2010.

                                         Infatti, secondo la ricorrente, allorché l’attuale perito ha concluso per una completa abilità lavorativa dal punto di vista ORL, in precedenza era stata stabilita un’incapacità lavorativa del 50%. 

                                         Il TCA da una parte ribadisce che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9  e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

                                         Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, allorché il diritto a mezza rendita AI stabilito con decisione del 18 novembre 2010 era limitato nel tempo dal 1° gennaio 2008 al 31 agosto 2009.

                                         Inoltre all’epoca non è stata effettuata alcuna perizia in ambito ORL (cfr. pag. 232 incarto AI, rapporto finale del consulente IP dell’8 luglio 2010: “[…] Successivamente, come da annotazione in data 15.4.2010 e dopo contatto telefonico con la psichiatra __________ (__________ di __________), il medico SMR decide di annullare la richiesta di perizia ORL, per apparenti incongruenze fra le dichiarazioni al __________ e al SMR”). Per cui il referto del dr. med. __________ non è in contrasto con alcuna perizia anteriore.

                                         D’altra parte questo Tribunale evidenzia come dalle annotazioni del medico SMR, dr. med. __________ del 18 maggio 2009 (doc. 58 incarto AI), risulta che:

" (…) Dalla valutazione specialistica bidisciplinare effettuata in sede SMR sull’A. a margine, rispettivamente dal Dr. __________ e Dr. __________ (vedasi rapporto medico con visita del 18.05.2009 agli atti) si evince che l’unica diagnosi con influsso sulla CL attualmente è rappresentata da una cervicobrachialgia ricorrente che determina una IL nella misura del 50% (intesa come 4 ore e 12 minuti di lavoro giornaliero con rendimento normale) nella sua attività principale di addetta sartoria a partire dal 01.04.2007 mentre in attività adatte, rispettose dei limiti funzionali ivi descritti, l’A. presenta una piena CL con rendimento normale a partire dal 05.2009 (data della valutazione SMR di cui sopra, dapprima a partire dal 01.04.2007 anche per attività adatte l’IL era del 50%). Dal punto di vista psichiatrico non si evidenziano segni o sintomi di interesse psicopatologico con influenza sulla CL per quest’A.” (doc. 58 incarto AI)

                                         L’incapacità lavorativa era pertanto dovuta ad altri motivi.

                                         Ne segue che anche le conclusioni della perizia del dr. med. __________ vanno confermate.

                               2.7.   La ricorrente mette in dubbio le conclusioni della perizia __________ circa la sua capacità lavorativa al 70% sia in attività abituali che in attività leggere e il conseguente raffronto percentuale dei redditi effettuato dall’UAI.

                                         Secondo l’insorgente i periti sono imprecisi nel riportare quale fosse l’attività dell’assicurata prima del danno alla salute. Nel contesto di una valutazione consensuale che ha lo scopo di chiarire la capacità lavorativa restante in attività abituale e adeguata, non devono sorgere dubbi in merito a quale attività i periti si stiano riferendo. Anche perché i periti non pongono alcuna valutazione in merito alla capacità lavorativa in attività abituale di assistente in logistica per __________.

                                         Per la ricorrente la limitata capacità lavorativa del 30%, che decorre dall’agosto 2017, è da intendersi unicamente per le attività adeguate alle limitazioni funzionali dovute alla patologia psichiatrica e a quella ORL, e quindi anche alle attività di sarta in senso stretto, di ausiliaria di pulizia e di aiuto cucina, ma non di assistente in logistica per __________, attività abituale, in cui sostiene di presentare una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50% per problemi relazionali legati all’ambiente di lavoro dovuti verosimilmente al deficit uditivo e a problematiche socio-linguistiche.

                                         L’insorgente ritiene che in considerazione degli elementi esposti in precedenza, ed in particolare dello scarso valore probatorio, a suo dire, dell’esame peritale psichiatrico, appare giustificato far riferimento all’incapacità lavorativa restante in attività adeguata attestata dal curante nella misura del 55%. Ponendo a confronto il reddito con invalidità, evinto dalle tabelle RSS, ridotto del 55% e ancora del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, ossia fr. 23'237, con il reddito di CHF 83'888, si giunge ad una perdita di guadagno del 72,29%. Da cui il diritto ad una rendita intera.

                                         Se, per ipotesi di lavoro, si dovesse concludere per il pieno valore probatorio delle conclusioni peritali limitatamente alla capacità lavorativa in attività adeguate allo stato di salute, il discapito economico è pari al 56.91% come risulta dal confronto dei redditi effettuato dall’UAI in data 3 gennaio 2019 e dunque l’interessata avrebbe diritto a mezza rendita.

                               2.8.   In concreto, l’interessata sostiene che prima del danno alla salute lavorava presso l’__________ di __________ quale “Logistikassistentin” secondo il mansionario allegato quale doc. A5, e non come sarta.

                                         Ella doveva eseguire le seguenti attività:

                                         “-   Persönliche Ausrüstung __________ Vorortlager, Kundenbedienung:

    20%;

-   Näharbeiten Uniformen, Diverse: 20%;

-   Kommissionierungen: 10%

-   Gepäckzusammenstellungen __________ (Einsatz und Ausbildungsmaterial): 15%;

-   Auskünfte __________ inkl. Telefonische Auskünfte: 5%;

-   Elektronische Datenverarbeitung __________, System Datenverarbeitung (Applikation) __________ Anwendung: 5%

-   Mithilfe im Bereich __________: 10%

-   Einsatz im Bereich __________ __________ andere Standorte: 10%.”

                                         Il trasferimento ad __________ dal 1° gennaio 2010 non ha modificato l’attività di “Logistikassistentin”, ma alcune mansioni sono state adeguate.

                                         Con e-mail del 29 novembre 2018 __________ ha del resto affermato che “Frau RI 1 war in der Zeit vom 01.08.1982 bis 31.03.2011 bei uns im __________ als Logistikassistentin beschäftigt. Diese Funktion ist in der __________ eingereiht. Zum Zeitpunkt der Vertragsauuslösung war Frau RI 1 im Maximum der Lohnklasse. Dies bedeutet, dass sie, wenn sie heute noch bei uns tätig wäre und keine gesundheitliche Einschränkung hätte, folgenden Lohn hätte: Fr. 85'578.00 (Stand 2018)” (doc. AI 192).

                                         Ne segue che, come rileva correttamente l’assicurata, l’attività di sarta non era quella abituale quando lavorava presso l’__________.

                                         Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene l’insorgente, i periti del __________ hanno tenuto in considerazione questo aspetto.

                                         A pag. 38 della perizia figura infatti che “L’A. è una donna svizzera, nata nel 1963, formatasi come sarta, ha lavorato inizialmente presso gli __________ della Svizzera interna. A partire da fine 2004 insorgono dei problemi di salute per cui l’A. riduce la propria capacità lavorativa e viene impiegata non più in qualità di sarta ma unicamente occupandosi di preparare materiale d’ufficio per __________. Viene licenziata dal datore di lavoro nel marzo 2011” (pag. 469 incarto AI, sottolineatura del redattore).

                                         Essi nella valutazione della capacità lavorativa hanno poi ritenuto, circa le attività adeguate, che “sia in attività di sarta, in attività di ausiliaria di pulizia e di aiuto cucina”, queste due attività svolte saltuariamente dal 2017, l’interessata è capace al lavoro al 70% (cfr. doc. 193 incarto AI). I medesimi periti hanno poi stabilito che “le attività finora svolte vengono ritenute attività adeguate” e che un’attività adatta deve soddisfare alcune caratteristiche ambientali lavorative che risultano fondamentali per il disturbo d’ipoacusia dell’assicurata e per le sue caratteristiche psicologiche (poche sollecitazioni ambientali e relazionali, compiti precisi e ripetitivi), come pure deve trattarsi di un’attività che rispetti le competenze dell’assicurata stessa.

                                         Questo Tribunale evidenzia inoltre quanto segue.

                                         La ricorrente, che è stata messa al beneficio di un apparecchio acustico perlomeno dal 29 marzo 1991 (cfr. pag. 1 incarto AI), in seguito alla domanda di prestazioni del 25 febbraio 2008 (pag. 44 incarto AI), il 18 maggio 2009 è stata sottoposta ad un esame bidisciplinare reumatologico e psichiatrico ad opera dei medici SMR dr. med. __________ e dr. med. __________ (pag. 122 e seguenti incarto AI).

                                         Essi hanno posto la diagnosi di cervicobrachialgia ricorrente, indicando un’incapacità lavorativa del 50% dal 1° aprile 2007 nell’attività abituale di addetta sartoria (pag. 122 incarto AI) ed una piena capacità lavorativa con rendimento normale in attività rispettose dei limiti dal maggio 2009. I medici SMR hanno evidenziato che dal punto di vista psichico non si evidenziavano segni o sintomi di interesse psicopatologico con influenza sulla capacità lavorativa e che “dal punto di vista reumatologico come descritto nel rapporto medico di degenza della Clinica di __________ con data 15.03.2005, l’assicurata presenta una piena capacità lavorativa con rendimento normale in tutte le attività” (pag. 126 incarto AI). Essi hanno affermato che “in conclusione, non si sono riscontrati segni o sintomi di interesse psicopatologico maggiore con influenza sulla capacità lavorativa, ma uno stato di disagio nell’ambiente di lavoro, apparentemente riconducibile al fatto di essere una persona portatrice di handicap ticinese in un ambito germanofono, __________” (pag. 127 incarto AI).

                                         Sulla base dell’esame bidisciplinare il medico SMR, dr. med. __________, il 18 maggio 2009 ha affermato:

" (…) Dalla valutazione specialistica bidisciplinare effettuata in sede SMR sull’A. a margine, rispettivamente dal Dr. __________ e Dr. __________ (vedasi rapporto medico con visita del 18.05.2009 agli atti) si evince che l’unica diagnosi con influsso sulla CL attualmente è rappresentata da una cervicobrachialgia ricorrente che determina una IL nella misura del 50% (intesa come 4 ore e 12 minuti di lavoro giornaliero con rendimento normale) nella sua attività principale di addetta sartoria a partire dal 01.04.2007 mentre in attività adatte, rispettose dei limiti funzionali ivi descritti, l’A. presenta una piena CL con rendimento normale a partire dal 05.2009 (data della valutazione SMR di cui sopra, dapprima a partire dal 01.04.2007 anche per attività adatte l’IL era del 50%). Dal punto di vista psichiatrico non si evidenziano segni o sintomi di interesse psicopatologico con influenza sulla CL per quest’A.” (doc. 58 incarto AI)

                                         L’UAI ha quindi deciso di procedere con un periodo di osservazione presso il __________ di __________, tenutosi dal 12 ottobre 2009 al 6 novembre 2009, da cui è emerso che “a nostro modo di vedere l’attività che attualmente l’A. sta svolgendo (sarta/impiegata di logistica) è da considerare esigibile e tutto sommato adatta ai problemi fisici dell’A. La signora, dal punto di vista fisico è inoltre sicuramente in grado di svolgere la professione imparata di sarta” (pag. 171 incarto AI, sottolineatura del redattore). Il 29 marzo 2010 il dr. med. __________ ha nuovamente visitato la ricorrente, non essendo chiaro il motivo delle continue assenze sul posto di lavoro dell’insorgente. Dall’esame è emersa la problematica uditiva che ha indotto il medico SMR a proporre una perizia ORL (pag. 208 incarto AI).

                                         L’assicurata è poi stata licenziata (pag. 212 incarto AI). Il 16 aprile 2010 vi è una nuova presa di posizione del dr. med. __________ (pag. 217 incarto AI). Il 25 maggio 2010, nell’ambito del primo incontro per l’aiuto al collocamento, alla ricorrente è stato spiegato che non sarebbe stata effettuata alcuna perizia ORL (pag. 221 incarto AI). 

                                         L’8 luglio 2010, nell’ambito del rapporto finale del consulente IP, che ha diffusamente riassunto tutto quanto accaduto, figura che “il periodo di accertamento al __________ è stato in grado di determinare una certa discrepanza fra le dichiarazioni soggettive ed oggettive. Queste non hanno permesso di prendere chiaramente posizione sulla capacità lavorativa della sig.ra RI 1. Tuttavia, i consulenti del __________ hanno potuto ben evidenziare che in realtà l’assicurata abbia conservato una buona capacità lavorativa sia nella sua attività abituale che in una adeguata. In pratica, ciò significa che l’assicurata è in grado di svolgere lavori quali la sarta, l’operaia, la venditrice non qualificata, l’addetta in logistica. Tutte queste attività sono esigibili dal punto di vista dei limiti funzionali” (pag. 234 incarto AI, sottolineatura del redattore).

                                         Con la decisione del 18 ottobre 2010 l’UAI ha evidenziato che “tenuto conto dei limiti funzionali dovuti al danno alla salute e della sua esperienza socio-professionale, lei risulta ancora reintegrabile sul mercato libero del lavoro in attività generiche e non qualificate, di tipo semplice e ripetitive (quali ad esempio l’operaia, la venditrice non qualificata, l’addetta in logistica) oppure quale sarta (professione nella quale si è formata). Inoltre è tuttora esigibile l’abituale attività professionale presso __________ in misura del 50%” (pag. 257 incarto AI, sottolineature del redattore).

                                         In seguito alla nuova domanda del 7 aprile 2017, dove la ricorrente ha indicato di essere casalinga dal giugno 2013 a “tutt’oggi” (pag. 284 incarto AI), conclusasi con una decisione di non entrata in materia, nell’annotazione del 9 giugno 2017 del medico SMR, dr. med. __________, figura che “il periodo di accertamento al __________ è stato in grado di determinare una certa discrepanza fra le dichiarazioni soggettive ed oggettive. Queste non hanno permesso di prendere chiaramente posizione sulla capacità lavorativa della sig.ra RI 1. Tuttavia, i consulenti del __________ hanno potuto ben evidenziare che in realtà l’assicurata abbia conservato una buona capacità lavorativa sia nella sua attività abituale che in una adeguata. In pratica, ciò significa che l’assicurata è in grado di svolgere lavori quali la sarta, l’operaia, la venditrice non qualificata, l’addetta in logistica. Tutte queste attività sono esigibili dal punto di vista funzionale” (pag. 304 incarto AI).

                                         La ricorrente, nella sua domanda del 9 gennaio 2018, ha indicato di essere casalinga dal 1° giugno 2013 a “tutt’oggi”, di svolgere alcuni lavoretti di sartoria, e di aver iniziato un’attività di “pulizia” per 2 ore a settimana dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2017 (pag. 347 incarto AI).

                                         Dalla perizia del __________ del 5 novembre 2018, a pag. 20 emerge che:

" (…) Dal giugno 2017 trova un piccolo impiego in qualità di ausiliaria di pulizie per ca. 2 ore la settimana, presso un datore di lavoro privato. Racconta che verrebbe maggiormente impiegata 2 ore di pulizia ogni 15 giorni, a volte anche solo una volta al mese.

Dal marzo 2018 lavora anche in qualità di aiuto cucina e ausiliaria di pulizia presso un __________ a __________, su chiamata. Si occupa di pulire i bagni, di rifare i letti nelle camere, di aiutare in cucina per la preparazione dei pasti, le pulizie, l’apparecchiare e sparecchiare a tavola.

Segnaliamo che nell’ambito di richiesta per rendita AI del 2008, l’A. svolgeva un periodo di accertamento professionale presso il __________ di __________, dall’ottobre al novembre 2009. Agli atti il rapporto avrebbe confermato una capacità lavorativa piena sia per attività adatta, sia anche nella precedente attività di sarta, sia dal lato somatico, che dal lato psichiatrico, senza evidenti limitazioni funzionali. Non si riteneva comprensibile realmente la capacità lavorativa ridotta per anni al 50% e certificata da lungo tempo da parte dei medici curanti. Si ribadiva inoltre che, la capacità produttiva alla resa osservata rispetto alle attività eseguite al __________, era stata piuttosto ridotta, attorno al 70-80%, senza essere mai riusciti ad individuarne i reali motivi.

(…).

L’A. oltre alle due attività già descritte in precedenza, quella di addetta alle pulizie presso un datore di lavoro privato, come pure quella di aiuto cucina e ausiliaria di pulizia presso un __________ a __________, attività saltuarie e su chiamata, ancora tutt’oggi esegue qualche lavoretto di sartoria, denunciando però dolori, che insorgono a livello della colonna cervicale, dovendo mantenere per più ore la posizione seduta con capo reclinato in avanti. (…)” (pag. 451 incarto AI)

                                         I periti hanno poi stabilito che l’interessata è capace al lavoro al 70% a causa della patologia psichiatrica e questo dall’agosto 2017 (pag. 474 incarto AI).

                                         Alla luce del contenuto della documentazione sopra riprodotta, questo Tribunale deve concludere che il danno alla salute invalidante è insorto unicamente nel mese di agosto 2017, quando la ricorrente, da tempo, non svolgeva alcuna attività lavorativa a tempo pieno, ma solo alcune attività occasionali di pulizia e di sartoria. Ella, in precedenza, è invece stata ritenuta completamente abile al lavoro sia per l’attività di sarta che per l’attività di impiegata in logistica. Come ha rilevato in data 10 dicembre 2018 il medico SMR, dr. med. __________, e come emerge dalla documentazione agli atti, l’impedimento del 50% riscontrato presso l’__________ di __________, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, era dovuto a fattori esterni inerenti il posto di lavoro e sicuramente non alla malattia psichiatrica (cfr. doc. 195).

                                         Ora, per stabilire il reddito da valido, con sentenza 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016, il Tribunale federale ha rammentato che:

" (…)

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto.

3.2.2. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224; SVR 2009 IV n. 34 pag. 95, sentenza 9C_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2 con riferimenti).

3.2.3. Tuttavia, in circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico, segnatamente qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario percepito non corrispondesse manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; ad esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

(…).

5.1. Nel caso concreto emerge chiaramente dagli accertamenti operati dalla Corte cantonale che il ricorrente, diplomato in Italia quale meccanico di veicoli, in seguito è stato attivo come autista e operaio tuttofare all'estero ed è giunto in Svizzera nel 2000, dove ha lavorato quale operaio su cantieri del sottosuolo, svolgendo molteplici mansioni: autista di veicoli pesanti e operaio tuttofare fino al 2002, in seguito come operaio generico addetto ai cantieri del sottosuolo; nel 2008 segue un corso professionale sul brillamento di mine in galleria, ossia acquisisce la formazione di fuochino. Dopo l'infortunio del 2006 egli ha ripreso il lavoro sui cantieri dovendolo però interrompere più volte a causa di ricadute d'ordine medico. La riformazione professionale non è andata a buon fine, avendola quest'ultimo in fine rifiutata.

5.2. Alla luce di questi fatti si deve ritenere che il reddito da valido non poteva essere determinato in maniera attendibile come lo richiede la giurisprudenza (cf. consid. 3.2.1 e 3.2.2), anche perché non vi sono indizi concreti relativi a un eventuale piano di carriera. In assenza di elementi di base concreti ci si sarebbe dovuti fondare su valori statistici (cfr. consid. 3.2.3), ovvero nel caso in rassegna riferirsi al salario statistico più favorevole di fr. 77'103.- per il 2012 (cfr. consid. 4.1). Raffrontando tale reddito con quello da invalido di fr. 56'119.- ritenuto dal Tribunale cantonale (cfr. consid. 2.7 del giudizio impugnato), non contestato dal ricorrente, si ottiene un grado di invalidità del 27% che non dà diritto ad alcuna rendita.

5.3. La censura secondo cui la Corte cantonale avrebbe dovuto considerare il salario da ultimo conseguito presso il Consorzio B.________, ovvero quello del 2010 (fr. 73'194.-), adeguandolo però sull'arco di tempo di 12 mesi e aggiornato al 2012 (fr. 98'018.07), non merita accoglimento, in quanto tale attività è stata svolta solo per alcuni mesi e, come già menzionato, non può essere ritenuta attendibile ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata (cfr. consid. 3.2.2 e 3.2.3), considerato altresì che mai prima di allora il ricorrente aveva ottenuto un salario del genere, ossia così elevato. Non vi è dunque arbitrio (cfr. consid. 1) da parte della Corte cantonale che, su tale questione di fatto (cfr. consid. 3.1), ha negato l'attendibilità dei dati postulati dal ricorrente.

5.4. Infine, anche la richiesta del ricorrente di utilizzare quale salario da valido quello di minatore fuochino, così come imposto dai contratti collettivi obbligatori e da lui cifrato in fr. 103'944.- annui, non merita accoglimento. Come già ampiamente rilevato in assenza di salari effettivamente realizzati, ossia se non è possibile determinare il reddito da valido in modo concreto, si utilizzano i dati statistici (cfr. consid. 3.2.3 con rinvii). In tale contesto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.). Inoltre, nel caso in rassegna, si rileva altresì che non vi è alcuna dimostrazione che il ricorrente avrebbe effettivamente ottenuto l'importo di fr. 103'944.- su cui vorrebbe che ci si fondasse. Il ricorrente, in modo del tutto astratto, si è solo limitato a elencare tutti i possibili supplementi salariali potenzialmente ottenibili nell'ambito dei lavori sotterranei dalla CNM dell'edilizia: tale modo di procedere non merita di essere seguito. (…)”

                                         Con sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, in un caso relativo ad una revisione di una rendita, il TF ha confermato quanto sopra e nel caso particolare ha affermato:

" (…)

4.3. Nel caso concreto non è contestato il tipo di percorso, rispettivamente l'evoluzione professionale, che il ricorrente avrebbe intrapreso (sul come trarre deduzioni supplementari dal percorso professionale effettivamente svolto tra la determinazione della rendita iniziale e la revisione in corso, cfr. sentenza 9C_33/2016 del 16 agosto 2016 consid. 7.1). Il disaccordo verte sull'evoluzione salariale in tutte le sue componenti, incluse le modalità del suo aggiornamento.

Il ricorrente, pittore imbianchino dal 1972, ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo il grave infortunio agli arti inferiori, nei limiti funzionali stabiliti. È evidente che in più di 40 anni d'attività, anche se dopo l'infortunio in modo ridotto e benché non abbia ottenuto nessun certificato di formazione pratica, egli ha potuto acquisire una solida esperienza professionale, di rilevante importanza in un lavoro prevalentemente di natura manuale come quello di pittore imbianchino. Non si giustifica pertanto nel caso di specie l'uso, che rimane eccezionale, dei dati derivanti dal CCL di categoria in termini apodittici e acritici. La grande esperienza lavorativa acquisita in 40 anni di attività esclude l'utilizzo dei valori minimi previsti nel CCL di categoria. Ne consegue che la determinazione del reddito da valido mediante i dati desumibili dal CCL di categoria, così come menzionata dalla Corte cantonale, non può essere seguita e il reddito da valido deve pertanto essere determinato in applicazione dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (di seguito: ISS). (…)”

                                         In concreto, sulla base della documentazione sopra riportata, va concluso che l’interessata, anche senza il danno alla salute non avrebbe continuato a lavorare presso __________. Ella infatti al momento del suo licenziamento era abile al 100% nell’attività di addetta alla logistica, ossia l’attività da ultimo esercitata. La sua incapacità lavorativa al 50% presso l

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