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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.06.2020 32.2019.51

30 giugno 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,663 parole·~58 min·2

Riassunto

Richiesta di un assegno per grandi invalidi per minorenne di grado medio. Inizio del diritto. Aumento dell'età di riferimento dell'atto parziale di spostarsi da 2 a 3 anni nell'allegato III della CIGI da parte dell'UFAS non confermato dopo accertamenti del Tribunale

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.51   cs

Lugano 30 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2019 di

RI 1   rappr. da:  RA 1   rappr. da: RA 2    

contro  

la decisione del 28 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 2013, è stato posto al beneficio di misure sanitarie per la cura delle infermità congenite n. 387 e 390 dell’Ordinanza sulle infermità congenite (OIC), della fisioterapia, dell’ergoterapia, della presa a carico di medicamenti contro l’epilessia e per l’alimentazione ipercalorica, con le limitazioni indicate nelle rispettive decisioni (doc. 40, 43, 44, 57, 82 e 87 incarto AI).

                               1.2.   Il 7 dicembre 2017 RI 1 ha inoltrato una domanda di assegno per grandi invalidi (doc. 61, incarto AI). Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui un’inchiesta a domicilio del 1°/2 ottobre 2018 (doc. 84 e 85 incarto AI), con progetto di decisione del 16 novembre 2018, l’amministrazione ha proposto il riconoscimento del diritto ad un assegno per grandi invalidi per minorenne di grado lieve da novembre 2017 e di grado medio da febbraio 2018, con diritto al supplemento per cure intensive per un’assistenza di 6 ore (doc. 88 incarto AI).

                                         La necessità di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo è stata riconosciuta nel compimento di quattro atti ordinari della vita, ossia “vestirsi/svestirsi” da novembre 2016 (dai 3 anni), “mangiare” da dicembre 2014 (dai 13 mesi), “lavarsi” da novembre 2016 (dai 3 anni), “spostarsi” da novembre 2017 (dai 4 anni), con sorveglianza intensiva da novembre 2017 (a partire dai 4 anni).

                               1.3.   Con osservazioni del 31 dicembre 2018 l’assicurato ha chiesto di riconoscere l’atto dello “spostarsi in casa o fuori casa” già a partire da 2 anni in applicazione dell’allegato III annesso alla Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (di seguito: CIGI), precedente quello attualmente in vigore dal 1° gennaio 2018. È inoltre stato chiesto il riconoscimento del supplemento per cure intensive per 6 ore da novembre 2017 e non da febbraio 2018 (doc. 91 incarto AI).

                               1.4.   Esaminate le censure, l’UAI ha riconosciuto l’atto dello “spostarsi” dai 3 anni, ossia da novembre 2016, con sorveglianza intensiva dai 4 anni, ossia da novembre 2017, in applicazione della CIGI, Allegato III, in vigore al momento dell’esame del caso, ossia la versione valida dal 1° gennaio 2018. Con decisione del 28 gennaio 2019 l’UAI ha riconosciuto il diritto all’assegno per grande invalido di grado medio e del supplemento per cure intensive con effetto dal mese di novembre 2017, dopo un anno di attesa (doc. 93 incarto AI).

                                         L’UAI ha stabilito che l’interessato necessita di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere 4 atti della vita quotidiana per:

                                         vestirsi/svestirsi, dai 3 anni (novembre 2016);

                                         - mangiare, dai 13 mesi (dicembre 2014);

                                         - lavarsi, dai 3 anni (novembre 2016);

                                         - spostarsi, dai 3 anni (novembre 2016).

                               1.5.   RI 1, rappresentato dalla madre RA 1, a sua volta rappresentata dal __________ __________ e da __________, __________, della RA 2, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandando di essere posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° dicembre 2016 (doc. I).

                                         Dopo aver riassunto la fattispecie, il ricorrente rileva che controversa è la questione di sapere da quale età media la funzione parziale di salire le scale dell’atto ordinario della vita quotidiana di “spostarsi in casa o all’esterno/curare i rapporti sociali” deve essere preso in considerazione per il maggior bisogno di aiuto dovuto all’invalidità rispetto a un minorenne non invalido della stessa età e dunque se è da riconoscere all’assicurato la grande invalidità di grado medio già dal mese di novembre 2015.

                                         Per il ricorrente la decisione impugnata è errata ed arbitraria e dunque viola l’art. 9 della Costituzione federale nella misura in cui riconosce solo a partire dal 1° novembre 2017 un assegno per grandi invalidi di grado medio. Nella fattispecie, la necessità di un maggiore aiuto rispetto ad un suo coetaneo non invalido per l’atto ordinario di spostarsi deve essere riconosciuto almeno a partire dal compimento dei suoi due anni, ossia dal novembre 2015.

                                         L’allegato III della CIGI in vigore dal 1° gennaio 2018 è stato modificato rispetto all’età media per prendere in considerazione il notevole impegno supplementare dovuto all’invalidità della funzione parziale di salire le scale; fino al 31 dicembre 2017 era fissato a 2 anni e dal 1° gennaio 2018 è stato portato a 3 anni.

                                         L’assicurato sostiene che la presa di posizione dell’operatrice sociale, su questo preciso punto, relativo all’aumento dell’età media della funzione parziale di salire le scale, non poggia su alcuna base legale o giurisprudenza in merito. Per l’insorgente anche se si volesse riconoscere a tale prassi una portata più ampia, poiché non si basa concretamente su alcun fondamento legale, e quindi per analogia applicarle la giurisprudenza inerente le direttive e le circolari amministrative, non si giungerebbe ad un risultato diverso. Esse non hanno infatti una portata contraente per il giudice. Tali ordinanze amministrative non possono uscire dal quadro previsto dall’applicazione della legge e prevedere altro rispetto a quanto stabilito dalla legislazione o dalla giurisprudenza. Inoltre tale ordinanza non vincola in alcun modo il giudice, che non deve tenerne conto se non nella misura in cui essa permetta l’applicazione corretta delle disposizioni legali. Deve invece distanziarsene quando stabilisce delle norme che non sono conformi alle disposizioni legali applicabili.

                                         In concreto, secondo il ricorrente, la modifica dell’allegato III della CIGI pone uno stato peggiorativo delle condizioni per l’ottenimento del diritto a un assegno per grandi invalidi minorenni. Nel caso specifico il mancato riconoscimento della funzione parziale dell’atto ordinario della vita quotidiana non permette, per un ulteriore anno, la soddisfazione delle condizioni per aver diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio senza alcuna base legale ma solo su direttive amministrative. A tale proposito, secondo l’assicurato, non risulta alcuna modifica di legge, giurisprudenza o dottrina che giustifichi tale cambiamento. Inoltre la modifica sembra concludere, senza alcuna base scientifica, per un peggioramento delle capacità motorie dei bambini. Anche le fonti alla base dell’edito riguardanti le direttive sul calcolo della grande invalidità determinante per i minorenni citate alla fine dell’allegato III della CIGI valida dal 1° gennaio 2018 non sono state modificate e risultano identiche a quelle citate nell’allegato III della CIGI valida fino al 31 dicembre 2017.

                                         Il ricorrente cita a suo sostegno varia letteratura medico-scientifica secondo cui un bambino attorno ai due anni di età a livello motorio è in grado di correre, restare sulle punte dei piedi, calciare una palla, tirare le persone per mano per mostrare loro qualcosa, salire e scendere dai mobili senza aiuto, ecc. A livello fisico cambiano invece le proporzioni del corpo con l’aumento dell’altezza degli arti inferiori e il rallentamento della crescita della testa, come anche la postura che diventa sempre più eretta (miglior tono muscolare). L’insorgente evidenzia che per quanto concerne l’acquisizione della capacità di salire e scendere le scale da soli a partire dai 2 anni di età, da bambini che non presentano un danno alla salute, è confermata dalla fonte più importante riportata alla fine dell’allegato III della CIGI (Herzka/Ferrari/Reukauf, Das Kind von der Geburt bis zur Schule, Schwabe & Co. AG Verlag, Basel 2001, pag. 27). Anche altri autori confermano la medesima tendenza (Marcello Bernardi, l’avventura di crescere. Una guida per i genitori di oggi, Fabbri Editori, Milano, 1995, pag. 119). In siti internet specializzati si giunge alla medesima conclusione.

                                         L’assicurato rileva inoltre che all’inizio dell’allegato III CIGI è indicato che “le seguenti direttive riportano dati indicativi concernenti l’età da non applicare rigorosamente. Nella maggior parte dei casi possono esservi differenze per difetto o per eccesso che sono <<normali>>, ossia non determinate da una malattia, e che non devono essere prese in considerazione nel calcolo del bisogno di aiuto. In questo senso le direttive vanno seguite in maniera flessibile.”

                                         Il ricorrente rammenta poi che affinché un cambio di prassi sia legale, occorre rispettare le seguenti condizioni: vi devono essere motivi oggettivi e importanti a sostegno della nuova prassi, quali una condizione più approfondita dell’intenzione del legislatore, la modifica delle circostanze esterne o un cambiamento della concezione giuridica; inoltre il cambiamento di prassi deve avvenire di principio; l’interesse alla diversa applicazione della legge deve prevalere su quello della sicurezza del diritto; infine il cambiamento di prassi non deve violare il principio della buona fede.

                                         La prima condizione fa difetto poiché tra il 2017 ed il 2018 non vi sono state modifiche sostanziali. Il limite di età di 2 anni è stato introdotto dal 1° gennaio 2000 quando è stato concepito l’allegato III della CIGI.

                                         La volontà del legislatore va inoltre nella direzione di sostenere maggiormente i genitori che si occupano dei loro figli gravemente disabili e non il contrario, ossia inserire limiti per rendere più difficile l’accesso alla prestazione posticipandone l’età dalla quale poterne beneficiare (cfr. progetto preliminare e rapporto esplicativo della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio Nazionale relativi all’iniziativa parlamentare 12.470). L’iniziativa parlamentare adottata il 18 novembre 2017 e la rispettiva modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2018 riconosce un importo maggiore del supplemento per cure intensive, non più dedotto dal contributo per l’assistenza AI per coloro che beneficiano di quest’ultima prestazione.

                                         Secondo l’insorgente, considerare l’aiuto di terzi nell’atto ordinario della vita “spostarsi in casa o all’esterno/curare i rapporti sociali”, soltanto a partire dal terzo anno di età, è privo di qualsiasi fondamento legale, giuridico o scientifico, e giunge ad un risultato ingiusto ed iniquo.

                                         Il ricorrente, rammenta che in due recenti sentenze, una del TCA (32.2015.146 del 24 novembre 2016) ed una del Tribunale federale (sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017) il contenuto dell’allegato III della CIGI e la prassi dell’UAI sono stati sconfessati. Nella prima sentenza all’assicurato è stato riconosciuto un maggior bisogno dell’atto di alzarsi/sedersi/coricarsi (funzione parziale dell’autonomia nel gestire il ritmo del sonno e di veglia) già dagli 11 anni anziché dai 15 anni e nella sentenza federale è stato riconosciuto un maggior bisogno nell’atto dell’”igiene personale” (funzione di spazzolarsi i denti, girare il rubinetto, lavarsi e asciugare le mani) già a partire dai 3 anni al posto dei 6 anni stabilito dall’allegato III della CIGI.

                                         In concreto, secondo l’insorgente, a partire dai due anni egli ha necessità di maggiore aiuto rispetto ai coetanei per lo svolgimento di due atti ordinari della vita (mangiare e spostarsi) inoltre a 3 anni ha bisogno pure di aiuto per vestirsi/svestirsi e lavarsi. Egli ha dunque diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio a decorrere dal 1° novembre 2016. Visto il deposito tardivo della richiesta, l’assegno per grandi invalidi parte dal 1° dicembre 2016.

                               1.6.   Il 1° marzo 2016 l’avv. __________, della RA 2, ha depositato un’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. IV).

                               1.7.   Con risposta del 28 marzo 2019 l’UAI propone di respingere il ricorso (doc. VI). L’amministrazione rammenta di essere vincolata all’applicazione delle Circolari in vigore al momento dell’emanazione della decisione. Le critiche circa l’assenza di motivi per modificare la Circolare non devono essere fatte all’UAI ma semmai all’UFAS.

                               1.8.   In data 2 maggio 2019, l’avv. __________ e __________ per la RA 2, hanno ribadito la loro presa di posizione, evidenziando che l’allegato III alla CIGI è stato modificato dopo 17 anni senza alcuna motivazione e base scientifica. La nuova versione, secondo il ricorrente, è arbitraria (doc. X).

                               1.9.   Il 13 febbraio 2020 il TCA ha interpellato l’UFAS, chiedendo:

" (…)

il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una causa in ambito AI relativa all’assegnazione di un assegno per grandi invalidi per minorenni.

Questo Tribunale rileva che mentre nell’allegato III (Direttive sul calcolo della grande invalidità determinante per i minorenni) della circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) in vigore dal 1° gennaio 2018 al punto 6 (Spostarsi in casa o all’esterno, curare i rapporti sociali) figura che il bambino a 3 anni sa salire le scale da solo, nelle versioni precedenti (in vigore dal 1° gennaio 2000) tale limite era fissato a 2 anni.

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare il motivo per il quale il citato limite è stato aumentato, producendo la relativa documentazione che ha portato alla modifica della CIGI su questo preciso punto.” (doc. XIII)

                             1.10.   Il 21 febbraio 2020 l’UFAS ha affermato:

" (…)

Vi ringraziamo per la vostra lettera del 13 febbraio 2020 nella quale ci chiedete di precisare il motivo per cui dal 1° gennaio 2018 l’UFAS ha modificato il punto 6 dell’allegato III della circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) aumentando da due a tre anni l’età in cui si considera che un bambino sia in grado di salire le scale da solo.

Nel corso del 2016 e 2017 un gruppo di lavoro composto da specialisti di vari uffici AI e dell’UFAS ha vagliato attentamente le età di riferimento e il tempo necessario a compiere un atto sia per un bambino sano che per un bambino affetto da handicap. Il risultato di queste discussioni è confluito nella versione valida dal 1° gennaio 2018 degli Allegati III e IV della circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI).

Le età di riferimento si basano su diverse fonti, le più importanti delle quali sono elencate nella circolare. Nella maggior parte dei casi queste fonti indicano lassi di tempo. L’UFAS ha ripreso il valore medio oppure il limite superiore badando a creare il numero più basso possibile di classi di età. I valori sono stati discussi approfonditamente in seno al gruppo di lavoro e in seguito verificati e sottoposti a test.

La tabella è pure stata sottoposta per parere alla Società svizzera di pediatria.

Per quel che concerne l’attività di salire le scale, l’UFAS si è basata principalmente sulle indicazioni seguenti:

. Ferland, Francine (2004). Le développement de l’enfant au quotidien. Du berceau à l’école primaire. Editions de l’Hôpital Sainte-Justine (v. Allegato 1):

        . da 2 a 3 anni: scende le scale da solo, tenendosi alla ringhiera e senza alternare i piedi sale e scende le scale un gradino alla volta

        . da 3 a 4 anni: sale e scende le scale alternando i piedi

. Dixon, Suzanne D.; Stein, Martin T. (2006). Encounters with children: pediatric behavior and development (4th ed.). Philadelphia: Mosby Elsvier (allegato 2):

. A 2 anni: sale e scende le scale (un gradino alla volta)

. A 3 anni: sale le scale (alternando i piedi)

. A 4 anni: sale e scende le scale (alternando i piedi)

. Le principali tappe dello sviluppo tra i tre mesi e i sei anni

(http://old.iss.it/auti/?lang=1&id=400&tipo=32) (allegato 3)

. da 2 a 3 anni: sale e scende le scale tenendosi a un supporto

. da 3 a 4 anni: sale e scende le scale alternando i piedi (un piede per ogni scalino)

. Tabella Pflegeaufwand eines gesunden Kindes della MDK Deutschland (Allegato 4):

 . 4 anni: nessun bisogno di aiuto

. Herzka, Heinz S.; Ferrari, Bernardo; Reukauf, Wolf (2001). Das Kind von der Geburt bis zur Schule (7a edizione rielaborata e ampliata). Basel: Schwabe & Co. AG Verlag (allegato 5):

. Da 16 a 18 mesi: sale e scende le scale se si può tenere alla ringhiera

. Da 22 a 24 mesi: sale e scende le scale appoggiando entrambi i piedi sullo stesso scalino

. Da 2 anni ½ a 3 anni: sale e scende le scale alternando i piedi

Nelle versioni precedenti della CIGI ci si era basati unicamente sulle indicazioni di Herzka, ragion per la quale il limite era stato fissato a 2 anni (“da 22 a 24 mesi sale e scende le scale appoggiando entrambi i piedi sullo stesso scalino”). Va notato che la prima edizione di quest’opera risale al 1972 e malgrado le varie riedizioni le età di riferimento non sono state modificate. I cambiamenti sociali intervenuti nel frattempo hanno tuttavia anche delle conseguenze sullo sviluppo dei bambini. In effetti questi hanno in genere meno possibilità e occasioni di muoversi oggigiorno rispetto agli anni 70, il che influisce sulle loro acquisizioni motorie. Analizzando le altre fonti è inoltre emerso che la maggior parte degli autori indicava che fino a 3 anni il bambino doveva ancora attaccarsi a una ringhiera o un supporto, quindi non si può ancora parlare di autonomia in questo atto (non sempre una ringhiera è disponibile, è quindi necessaria la presenza / controllo / aiuto di un adulto). La tabella del medizinische Dienst der Krankenversicherung tedesco, indica addirittura che solo a partire da 4 anni un bambino sano non ha più bisogno di aiuto.

Sulla base di queste fonti, si è quindi deciso di aumentare l’età in cui un bambino non ha più bisogno di aiuto per salire e scendere le scale a tre anni.” (doc. XIV)

                             1.11.   In data 24 febbraio 2020 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte in merito (doc. XV).

                             1.12.   Il 3 marzo 2020 l’UAI ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XVI). La presa di posizione è stata trasmessa al ricorrente per conoscenza (doc. XVII).

                             1.13.   Con osservazioni del 12 marzo 2020 (doc. XVIII), trasmesse all’UAI per conoscenza (doc. XIX), l’insorgente contesta le risposte dell’UFAS, sostenendo che già nell’allegato III della CIGI con validità dal 1° gennaio 2015 figurava che “le direttive e i dati concernenti le età si basano su diverse fonti, le più importanti delle quali sono elencate qui di seguito. Nella maggior parte dei casi queste fonti indicano lassi di tempo. L’UFAS ha ripreso il valore medio oppure il limite superiore badando a che venga creato il numero più basso possibile di classi di età. La tabella è stata sottoposta per parere alla Società svizzera di pediatria”, mentre fino al 31 dicembre 2014 era invece indicato che “per le direttive e le indicazioni delle età si è tenuto conto del lavoro del Prof. Herzka: Das Kind von der Geburt bis zur Schule”. Per cui le età di riferimento valide dal 1.1.2018 erano già state rivalutate in precedenza in funzione di un numero maggiore di fonti, di considerazioni e riflessioni. Secondo l’insorgente il cambiamento da 2 a 3 anni dell’età di riferimento per la funzione parziale di salire le scale da solo dell’atto di spostarsi a partire dal 1° gennaio 2018 non trova giustificazione, poiché il cambiamento di metodologia di valutazione era già avvenuto in precedenza con le risultanze riscontrabili nelle direttive valide dal 1° gennaio 2015. Discorso diverso, secondo il ricorrente, per l’Allegato IV con validità dal 1° gennaio 2018, che è stato effettivamente completamente rivisto, anche sulla base di nuove modalità e fonti.

                                         L’insorgente sostiene pertanto che la prima asserzione da parte dell’UFAS non è ricostruibile temporalmente e non giustifica il passaggio da 2 a 3 anni dell’età media per prendere in considerazione il notevole impegno supplementare, poiché non corrisponderebbe ai fatti. Tant’è che l’UFAS con la sua risposta non ha proposto, come mezzo di prova, i risultati del gruppo di lavoro in relazione alle discussioni, alle verifiche e ai test dei valori in questione ma si è limitata a riproporre le fonti, già utilizzate per la modifica delle direttive dal 1° gennaio 2015. L’assicurato sostiene che “l’UFAS asserisce di aver ripreso il limite superiore e ricercato il numero più basso di classi d’età, modalità che risulta dunque arbitraria per rapporto al concetto di età media per prendere in considerazione il notevole impegno supplementare dovuto all’invalidità negli atti ordinari della vita. Nel concreto, significa che l’età soglia obbligatoriamente tenuta in considerazione dagli uffici AI non risulta di fatto sempre quella mediana, ma corrisponde a una età anche superiore o addirittura aumentata così da avere il minor numero di classi di età. Ne risulta uno scollamento con la realtà (età media a partire dalla quale un bambino normodotato è in grado di compiere una funzione parziale di un atto ordinario della vita) o i dati medico-scientifici.” Il ricorrente critica anche l’affermazione secondo cui le indicazioni contenute nel libro di Herzka risalirebbero al 1972 e non sarebbero mai state modificate. Secondo l’insorgente anche questa affermazione non poggerebbe su alcun mezzo di prova. Anzi, secondo il ricorrente questa circostanza è confutata dal fatto che sia il libro di Ferland che riporta, a differenza di quanto affermato dall’UFAS, che già da 1 a 2 anni un bambino sale le scale a quattro zampe, sale le scale, senza alternare i piedi e tenendosi alla ringhiera, scende le scale a quattro zampe, all’indietro, sia quello di Dixon/Stein/Martini che indica che a 2 anni il bambino sale e scende le scale con uno scalino alla volta confermano quanto stabilito da Herzka. Solo gli altri due documenti, che non sono peraltro citati nell’Allegato III perché non ritenuti fonti principali, indicano un’età di riferimento da uguale o poco più (2-3 anni) a molto più alta (4 anni). Dato che queste due ultime fonti non risultano indicate nell’Allegato III della CIGI, il ricorrente afferma che “per quanto ne possiamo essere a conoscenza, potrebbero essere state presentate solo ora per giustificare a posteriori l’aumento dell’età soglia per l’attività contestata”. Il ricorrente non riesce a spiegarsi “come mai l’UFAS abbia ancora tenuto in considerazione l’opera di Herzka/Ferrari/Reukauf come principale attinenza se la reputa oramai superata e non più declinabile ai giorni nostri”.

                                         Il ricorrente afferma poi:

" (…)

Si potrebbe forse disquisire sulla modalità con cui un bambino scende e sale le scale da solo verso i 2 anni. L’UFAS riporta che dall’analisi delle fonti sarebbe emerso che fino a tre anni un bambino deve ancora attaccarsi a una ringhiera o corrimano. Supporti che secondo l’UFAS non sarebbero sempre disponibili con la necessità di un aiuto da parte di un adulto e quindi non sarebbe per questo motivo autonomo. Ciò non toglie che un bambino almeno dall’età di 2 anni, anche se come già detto anche prima dei 2 anni, è in grado di salire le scale da solo. Inoltre, ricordiamo che secondo disposizioni di legge per essere abitato o utilizzato ogni edificio deve rispettare le norme di abitabilità. In altre parole è altamente probabile che un bambino ha sempre a disposizione una ringhiera o un corrimano come supporto per fare le scale. In ogni caso, anche in assenza di un appoggio un bambino salirà e scenderà le scale trovando alternative. Ad esempio le farà, sulla base dell’esperienza generale della vita, a gattoni (come lo faceva in precedenza tra 1 e 2 anni). Pertanto, l’attività sarà comunque eseguita e senza un bisogno supplementare da parte di un adulto. Non da ultimo due fonti principali su tre che figurano nell’Allegato III della CIGI indicano che a 2 anni un bambino sale e scende le scale appoggiando entrambi i piedi sullo stesso scalino.

A paragone dell’esecuzione o meno di un atto, rispettivamente delle funzioni parziali che compongono l’atto, possiamo per esempio prendere quello di lavarsi/pettinarsi/fare il bagno o la doccia che con sentenza del TF 9C_112/2017 del 14.6.2017 ha riconosciuto che già a 3 anni (invece dei 6 precedenti) un bambino dovrebbe spazzolarsi i denti, girare il rubinetto, lavarsi e asciugarsi le mani nonostante un po' d’aiuto. Ciò significa che a una determinata età, per la maggior parte dei bambini, è data la capacità di compiere un atto (funzione parziale) anche se il bambino debba essere ancora aiutato oppure l’esecuzione non è ancora affinata al meglio.

A complemento presentiamo in allegato il test di Griffith che viene utilizzato anche alle nostre latitudini, nello specifico dal __________ __________ di __________ (all. 11). Da questo esame emerge che un bambino a:

- 18 mesi fa le scale a quattro zampe;

- 19 mesi sale le scale appoggiandosi;

- 21 mesi può salire e scendere le scale con appoggio;

- 23 mesi fa le scale da solo e può saltare da uno scalino in basso.

Per il tramite di questa ulteriore prova si nota ulteriormente come i più importanti riferimenti scientifico-letterari e applicativi siano tutti concordi nello stabilire che almeno a 2 anni un bambino sale le scale da solo.

Nonostante la recente risposta dell’UFAS, continuiamo a non capire per quale motivo vi sia stato questo innalzamento dell’età nella funzione parziale di salire le scale da solo. Di fatto, non vi sono motivazioni valide, basi scientifico-letterarie e alcun nuovo elemento che lo giustifichi. Ne consegue che l’Allegato III della CIGI in merito all’aumento dell’età soglia di salire le scale da solo risulta arbitrario.

In ragione di tutto quanto esposto finora, si insiste nell’accoglimento del ricorso, nel senso di confermare il diritto a un Assegno per grandi invalidi minorenni AI di grado medio a decorrere dal 1.11.2016 (con versamento dal 1.12.2016 per deposito tardivo della domanda), vale a dire già a partire dai 2 anni di età dell’assicurato.” (doc. XVIII)

                             1.14.   In data 20 aprile 2020 il TCA ha nuovamente interpellato l’UFAS, affermando:

" (…)

con riferimento al vostro scritto del 21 febbraio 2020, di cui vi ringraziamo e con il quale avete risposto alla nostra lettera del 14 febbraio 2020 che vi chiedeva spiegazioni in merito alla modifica apportata all’allegato III della circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) dal 1° gennaio 2018 al punto 6 dove ora figura che il bambino a 3 anni sa salire le scale da solo, vi chiediamo di voler trasmettere a questo Tribunale anche il parere della Società svizzera di pediatria (che sarà trasmesso alle parti in causa per garantire loro il diritto di essere sentite) da voi citato nella risposta.

Ai fini del giudizio, vi domandiamo inoltre di voler prendere posizione sulla circostanza che il test di Griffith, utilizzato in Ticino dal __________ __________ di __________, sembra scostarsi dalla conclusione cui sono giunti gli esperti degli uffici AI e dell’UFAS.

Esso prevede infatti che un bambino a 18 mesi fa le scale a quattro zampe, a 19 mesi sale le scale appoggiandosi, a 21 mesi può salire e scendere le scale con appoggio e a 23 mesi fa le scale da solo e può saltare da uno scalino in basso.

A questo proposito ricordiamo che __________ (cfr. __________).” (doc. XX)

                             1.15.   Dopo aver chiesto (doc. XXI) ed ottenuto (doc. XXII), una proroga, con scritto del 18 maggio 2020 l’UFAS ha affermato:

" (…)

Purtroppo le nostre ricerche negli archivi elettronici non hanno dato esito e non abbiamo potuto ritrovare il parere della Società svizzera di pediatria sulla modifica intervenuta il 1° gennaio 2018. È con grande rammarico che non possiamo quindi trasmettervi tale documento. Vi alleghiamo tuttavia la loro ultima presa di posizione, di settembre 2019. Sebbene avessimo chiesto loro di prendere posizione solo sugli ultimi cambiamenti che intendevamo apportare agli Allegati III e IV, riteniamo che se avessero visto qualcosa di veramente sbagliato nel resto dei due Allegati ce l’avrebbero comunicato.

Per quel che riguarda la vostra seconda domanda, vogliamo premettere che non ci è possibile conoscere tutti i test che vengono utilizzati nei vari servizi di pediatria o dai vari medici. Il test di Griffith, come molti altri, è inoltre disponibile solo a pagamento, corredato dal materiale, manuale e protocolli di registrazione e per poterlo usare è necessario seguire una formazione abilitante. Malgrado ciò, siamo riusciti a trovare le informazioni seguenti: il test di Griffith è uno strumento per individuare il quoziente di sviluppo dei bambini ed è stato sviluppato da Griffith nel 1954 e modificato da Ingeborg Brandt nel 1983 e nel 2001. L’ultima versione, Griffith III, data del 2016 e prende in considerazione 5 categorie (rispetto alle 6 in precedenza) e la fascia d’età da 0 a 6 anni, più ristretta rispetto allo strumento precedente che era rivolto a due gruppi di età (0-2 e 2-8).

In base alla vostra descrizione, presumiamo che il __________ di __________ non utilizzi la versione più recente del test (indicate 6 ambiti di sviluppo e la fascia d’età da 0 a 2 anni). Non siamo tuttavia in grado di sapere che versione viene utilizzata da questo servizio e se fra queste due versioni siano intervenuti dei cambiamenti nelle età di riferimento. Viste queste premesse ci risulta molto difficile prendere posizione sul test in questione.

Dalle nostre ricerche è emerso che le scale di sviluppo di Griffith sono un metodo per misurare lo sviluppo dei bambini in cinque aree diverse fra le quali figurano anche le abilità motorie. I compiti sono classificati in base alla loro difficoltà, iniziando con compiti leggermente meno difficili (metodo passo dopo passo). Per ogni mese di vita, sono disponibili dieci compiti nelle aree delle abilità motorie, delle abilità personali-sociali, ecc. Sulla base dei risultati, è possibile determinare un quoziente di sviluppo tradizionale e un’età di sviluppo per l’intero test o per singoli domini. I risultati possono fornire indicazioni di anomalie neurologiche. Dal numero di compiti risolti, viene calcolato un quoziente di sviluppo per ogni area, e poi viene calcolato un quoziente di sviluppo complessivo.

Per quel che concerne la capacità di fare le scale, il test prevede che un bambino a 18 mesi fa le scale a quattro zampe, a 19 mesi sale le scale appoggiandosi, a 21 mesi può salire e scendere le scale con appoggio e a 23 mesi fa le scale da solo e può saltare da uno scalino in basso.

Vogliamo sottolineare che lo scopo di questo test è misurare lo sviluppo del bambino, vedendo che capacità acquisisce in che momento. L’Allegato III invece funge da riferimento per stabilire a partire da che momento il bambino non ha più bisogno di aiuto diretto o indiretto per eseguire una determinata attività. Si tratta quindi di due approcci e prospettive diverse. Il primo mira a vedere a partire da quando un’abilità è acquisita, mentre il secondo valuta quando questa abilità può essere svolta in modo completamente autonomo, senza aiuto di terzi.

Come già indicato nella nostra lettera del 21 febbraio, la maggior parte delle fonti da noi consultate indicava che da due a tre anni il bambino scende le scale da solo, tenendosi tuttavia a un supporto. Sulla base di questi dati abbiamo supposto che un bambino di due anni ha ancora bisogno di aiuto diretto quando le scale non sono dotate di una ringhiera e di aiuto indiretto sotto forma di sorveglianza/controllo da parte dei genitori durante questa attività. Il test di Griffith prevede invece che già a 23 mesi il bambino faccia le scale da solo. Questo limite si allinea a quello che figura in Herzka, che indica che il bambino sale e scende le scale tenendosi a una ringhiera a 18 mesi e senza appoggio a partire da 22 – 24 mesi. Sia il test di Griffith che lo studio di Herzka sono opere datate (anni ’50 risp. ’70). Nonostante le revisioni di queste opere, le età di riferimento non sono state mai modificate in Herzka, mentre non abbiamo informazioni in merito per quel che concerne le scale di Griffith. Come già spiegato nella lettera del 21 febbraio, i cambiamenti sociali intervenuti nel frattempo hanno tuttavia anche delle conseguenze sullo sviluppo dei bambini, ragion per cui abbiamo preferito riprendere le età di riferimento di opere più recenti. Inoltre, visto che lo scopo dell’Allegato III è stabilire a partire da che età un bambino senza problemi di salute non ha più bisogno di aiuto, la tabella del medizinischer Dienst der Krankenversicherung tedesco assume in quest’ottica un’importanza maggiore rispetto a un test volto a misurare il quoziente di sviluppo di un bambino che non tiene tuttavia in considerazione il suo bisogno di aiuto (accompagnamento, controllo) da parte dei genitori.” (doc. XXIV)

                             1.16.   Con scritto del 20 maggio 2020 il ricorrente evidenziato che l’UFAS il 21 febbraio 2020 ha indicato che “La tabella è pure stata sottoposta per parere alla Società svizzera di pediatria” (SSP) ed ha dunque chiesto una copia della presa di posizione direttamente alla SSP (doc. XXIII). L’insorgente evidenzia che dallo scambio di e-mail allegato emerge che non vi è stata alcuna presa di posizione in merito alle modifiche degli allegati III e IV CIGI in vigore dal 1° gennaio 2018 (“[…] entre septembre 2014 et septembre 2019, la SSP n’a donné aucune réponse officielle concernant ce sujet n’etant pas être consultée”). Secondo l’insorgente “non vi è concordanza temporale tra le dichiarazioni dell’UFAS con scritto del 21.2.2020 e quanto modificato nell’Allegato III, rispettivamente l’Allegato IV, della CIGI validi dal 1.1.2018. Non vi è dunque nessuna giustificazione all’aumento dell’età soglia in discussione (…) il grande cambiamento di metodologia e valutazione e l’aggiunta di fonti bibliografiche erano già avvenuti in precedenza con le risultanze riscontrabili nelle direttive valide dal 1.1.2015. Addirittura, ora, risulterebbe che l’importante modifica relativa all’aggiunta di tetti massimi (comunque discutibili, come già sollevato in un’altra vertenza tuttora pendente presso questo lodevole Tribunale) nell’Allegato IV, non sarebbe stata neppure sottoposta alla Società svizzera di pediatria. Alla luce di quanto esposto, le dichiarazioni dell’UFAS con lettera del 21.2.2020, rispettivamente quanto riportato negli Allegati III e IV della CIGI, di aver sottoposto le tabelle alla Società svizzera di pediatria non corrisponde ai fatti. Già solo per questo elemento non si giustifica il passaggio da 2 a 3 anni dell’età media per prendere in considerazione il notevole impegno supplementare nell’atto ordinario della vita di spostarsi”.

                             1.17.   In data 4 giugno 2020 (doc. XXVII) e 5 giugno 2020 (doc. XXX), le parti si sono espresse in merito alla presa di posizione del 18 maggio 2020 dell’UFAS, ribadendo le loro tesi.

                             1.18.   Il 9 giugno 2020 il TCA ha scritto all’UFAS affermando:

" (…)

con riferimento al vostro scritto del 18 maggio 2020, di cui vi ringraziamo, e nel quale avete affermato che “purtroppo le nostre ricerche negli archivi elettronici non hanno dato esito e non abbiamo potuto ritrovare il parere della Società svizzera di pediatria sulla modifica intervenuta il 1° gennaio 2018”, vi comunichiamo quanto segue.

La rappresentante della persona qui ricorrente ha trasmesso al nostro Tribunale uno scambio di e-mail del 20/21 aprile 2020 con il Segretariato della Società Svizzera di Pediatria (SSP), relativo al parere emesso dalla SSP in merito all’annesso III della CIGI.

Il 20 aprile 2020 la rappresentante aveva tra l’altro domandato: “selon les Annexes III et IV à la Circulaire sur l’invalidité (CIIAI), vous probablement auriez dû donner d’autres réponses également avant septembre 2019. Plus précisément entre celle du 30.9.2014 et celle-ci du septembre 2019. Est-il autant possible de recevoir une copie de ces communications?”.

Il segretariato della SSP il 21 aprile 2020 ha risposto che “non, entre septembre 2014 et septembre 2019, la SSP n’a donné aucune réponse officielle concernant ce sujet n’étant pas être consultée”.

In relazione a quanto sopra esposto vi assegniamo un breve termine scadente il prossimo 18 giugno 2020 per, se lo ritenete necessario, prendere posizione su questo aspetto.” (doc. XXIX)

                             1.19.   Con scritto 18 giugno 2020 l’UFAS ha affermato:

" (…)

Nella vostra lettera del 9 giugno 2020, ci chiedete di prendere posizione sull’affermazione della Società svizzera di pediatria, interpellata dalla rappresentante della persona assicurata, che dichiara di non essere stata consultata in merito all’Allegato III entro settembre 2014 e settembre 2019.

Nei nostri processi di lavoro è previsto che in caso di questioni di natura medica, le rispettive società professionali della FMH vengano consultate. Ci atteniamo a questa procedura, come dimostra, ad esempio, la consultazione del settembre 2019. A causa della chiara dichiarazione della Società svizzera di pediatria e del fatto che non abbiamo trovato prova della consultazione nei nostri archivi, non possiamo escludere la possibilità che la consultazione della SSP sia stata eccezionalmente dimenticata quando le modifiche sono state effettuate nel 2018. Ci scusiamo per questo malinteso e per la confusione derivatene. Attenderemo ora la decisione del vostro tribunale.” (doc. XXXII)

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal mese di novembre 2016 con versamento dal dicembre 2016 oppure se a giusta ragione l’UAI ha stabilito che l’insorgente necessita di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere l’atto dello spostarsi dai 3 anni (novembre 2016) ed ha di conseguenza diritto all’assegno di grado medio dal mese di novembre 2017.

                               2.2.   Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) -, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

                                         vestirsi/svestirsi

                                         alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         mangiare

                                         provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

                                         andare al gabinetto (fare i propri bisogni)

                                         spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

                               2.3.   L’art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l’art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

                                         a.   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                         b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

                                         c.   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a.   è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.   necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a.    non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b.    non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c.    rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.

Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

Per quanto concerne i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.

Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (N. 8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2).

L’art. 42bis LAI tratta specificatamente dei minorenni e, al suo considerando 5, prevede che i minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Giusta l’art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.

I minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto, secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in caso di soggiorno in un istituto.

Nel tenore della norma in vigore fino al 31 dicembre 2017, tale supplemento ammonta se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Dal 1° gennaio 2018 il testo legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

                               2.4.   Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI l’Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza, un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

                               2.5.   In concreto unico oggetto del contendere è la questione di sapere se la maggiore limitazione rispetto ad un bambino della medesima età relativa l’atto dello spostarsi, funzione parziale del salire le scale da solo, va riconosciuto da quando il ricorrente ha compiuto i due anni come chiesto con il ricorso, oppure dai tre anni come stabilito dall’UAI.

                                         Nel caso di specie nell’inchiesta effettuata dall’assistente sociale e datata 1° (doc. 84 incarto AI) e 2 (doc. 85 incarto AI) ottobre 2018, quando l’assicurato stava per compiere 5 anni, emerge che l’insorgente dalla nascita è affetto dalla sindrome di Dravet che gli causa regolari attacchi epilettici, attacchi tonico-clonici, preceduti da “assenze”. Circa l’atto dello spostarsi in casa o fuori casa (comprese le scale) e mantenere i contatti sociali, emerge che l’insorgente sa camminare e correre, anche se il suo equilibrio è precario. All’interno della sua abitazione e in spazi chiusi a lui conosciuti si muove liberamente. Sale e scende le scale con la vicinanza dell’adulto, che comunque lo accompagna sempre e lo sorveglia dappertutto, per il pericolo delle crisi epilettiche che lo colpiscono ancora almeno una o due volte alla settimana (pag. 141 e 151 incarto AI).

                                         Il 3 gennaio 2019 l’assistente sociale, circa l’atto dello spostarsi, ha affermato che “a contare dai 3 anni (CIGI Allegato III), si può considerare l’atto se il minore non sa ancora salire/scendere le scale in autonomia, ed è il caso del piccolo RI 1; come ben spiegato e sostenuto in fase di osservazione. Non è invece possibile applicare, in virtù del principio di uguaglianza di trattamento, una giurisprudenza diversa da quella attuale, datata appunto gennaio 2018” (doc. 92 incarto AI).

                                         L’allegato III della CIGI nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 prevedeva, circa l’atto dello spostarsi in casa o all’esterno, che il bambino a 2 anni sa salire le scale da solo (punto 6 allegato III CIGI, cfr. doc. A3).

                                         Nella versione valida dal 1° gennaio 2018 il medesimo allegato prevede che il bambino a 3 anni sa salire le scale da solo (punto 6 allegato III CIGI, cfr. doc. A4).

                                         Il TCA ha chiesto spiegazioni circa questa modifica all’UFAS (consid. 1.9 e 1.14), che ha risposto il 21 febbraio 2020 (consid. 1.10) ed il 18 maggio 2020 (consid. 1.15).

                               2.6.   Va qui ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le circolari), pur non avendo valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell’amministrazione. Servono a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

                               2.7.   Nel caso di specie, interpellato dal TCA, l’UFAS ha affermato che nel corso del 2016 e del 2017 un gruppo di lavoro composto di specialisti dell’AI e della stessa autorità di vigilanza, ha esaminato nel dettaglio le età di riferimento e il tempo necessario che impiega un bambino sano ed un bambino affetto da un problema di salute per compiere un atto ordinario della vita quotidiana (doc. XIV).

                                         I nuovi valori, che si fondano su numerose fonti, le più importanti delle quali citate nella CIGI, sono stati stabiliti dall’UFAS prendendo il valore medio oppure il limite superiore e cercando di creare il numero più basso possibile di classi di età (cfr. doc. XIV).

                                         L’UFAS afferma che i valori, discussi approfonditamente all’interno del gruppo di lavoro, verificati e sottoposti a test, sono pure stati trasmessi alla Società svizzera di pediatria per un parere (doc. XIV).

                                         I risultati di questa ampia consultazione sono sfociati nella nuova versione degli Allegati III e IV della CIGI (doc. XIV).

                                         Per quanto concerne più specificatamente l’attività di salire le scale, l’UFAS, nella risposta del 21 febbraio 2020, ha elencato la letteratura scientifica esaminata per aumentare l’età di riferimento da 2 a 3 anni (Ferland, Francine (2004). Le développement de l’enfant au quotidien. Du berceau à l’école primaire. Editions de l’Hôpital Sainte-Justine [doc. XIV/1]; Dixon, Suzanne D.; Stein, Martin T. (2006). Encounters with children: pediatric behavior and development (4th ed.). Philadelphia: Mosby Elsvier [doc. XIV/2]; http://old.iss.it/auti/?lang=1&id=400&tipo=32 [doc. XIV/3]; Tabella Pflegeaufwand eines gesunden Kindes della MDK Deutschland [doc. XIV/4]; Herzka, Heinz S.; Ferrari, Bernardo; Reukauf, Wolf [2001], Das Kind von der Geburt bis zur Schule (7a edizione rielaborata e ampliata), Basel: Schwabe & Co. AG Verlag [doc. XIV/5]).

                                         L’Autorità di sorveglianza ha inoltre spiegato che nelle precedenti versioni della CIGI ci si era fondati unicamente sull’opera di Herzka, Heinz S.; Ferrari, Bernardo; Reukauf, Wolf, Das Kind von der Geburt bis zur Schule, dove figurava un limite di 2 anni (“da 22 a 24 mesi sale e scende le scale appoggiando entrambi i piedi sullo stesso scalino”) e che questa opera, edita per la prima volta nel 1972, malgrado le sue riedizioni, non ha modificato le età di riferimento (doc. XIV).

                                         Secondo l’UFAS, i cambiamenti sociali intervenuti nel frattempo hanno anche delle conseguenze sullo sviluppo dei bambini, che hanno oggi in genere meno possibilità ed occasioni di muoversi rispetto agli anni ‘70. Ciò ha un’incidenza sulle funzioni motorie (doc. XIV).

                                         Nell’esame delle altre fonti è poi emerso che la maggior parte degli autori indicava che fino a 3 anni il bambino doveva ancora attaccarsi a una ringhiera o ad un supporto e di conseguenza non si può parlare di autonomia per questo atto. L’autorità di vigilanza sottolinea inoltre che la tabella del “medizinischer Dienst der Krankenversicherung” tedesco, indica che solo a partire da 4 anni un bambino sano non ha più bisogno di aiuto (doc. XIV).

                                         Interpellato nuovamente dal TCA, l’UFAS non è stato in grado di produrre la presa di posizione della Società svizzera di pediatria (SSP) e si è espresso in merito alla circostanza che anche il test di Griffith, utilizzato presso il __________ __________ di __________, prevede che un bambino a 18 mesi fa le scale a quattro zampe, a 19 mesi sale le scale appoggiandosi, a 21 mesi può salire e scendere le scale con appoggio e a 23 mesi fa le scale da solo e può saltare da uno scalino in basso (doc. XXIV).

                                         Il 20 maggio 2020 il ricorrente ha prodotto uno scambio di e-mail con la società svizzera di pediatria, da cui emerge che quest’ultima non è stata consultata in merito alle modifiche degli annessi III e IV della CIGI (doc. XXIII/A12).

                                         Il TCA ha nuovamente interpellato l’UFAS per eventualmente esprimersi in merito entro il 18 giugno 2020 (doc. XXIX). Il 18 giugno 2020 l’autorità di vigilanza ha affermato di non poter “escludere la possibilità che la consultazione della SSP sia stata eccezionalmente dimenticata quando le modifiche sono state effettuate nel 2018” (doc. XXXII).

                               2.8.   Questo Tribunale, anche alla luce delle osservazioni del 12 marzo 2020 (doc. XVIII) e del 20 maggio 2020 (doc. XXIII) del ricorrente, ritiene che le modifiche apportate dall’UFAS all’età di riferimento della funzione parziale di salire/scendere le scale non siano giustificate.

                                         Le spiegazioni fornite dall’autorità di vigilanza non sono soddisfacenti. I cambiamenti, contrariamente a quanto affermato, non sono del resto stati sottoposti, per una presa di posizione, alla Società svizzera di pediatria (doc. XXIII/A12).

                                         Già nell’allegato III della CIGI, con validità dal 1° gennaio 2015, figurava che “le direttive e i dati concernenti le età si basano su diverse fonti, le più importanti delle quali sono elencate qui di seguito. Nella maggior parte dei casi queste fonti indicano lassi di tempo. L’UFAS ha ripreso il valore medio oppure il limite superiore badando a che venga creato il numero più basso possibile di classi di età. La tabella è stata sottoposta per parere alla Società svizzera di pediatria”. Prima, fino al 31 dicembre 2014, era invece indicato che “per le direttive e le indicazioni delle età si è tenuto conto del lavoro del Prof. Herzka: Das Kind von der Geburt bis zur Schule”.

                                         Ciò significa, come rileva l’insorgente, che già in precedenza le età di riferimento erano state rivalutate in funzione di un maggior numero di fonti, considerazioni e riflessioni e che il cambiamento di metodologia di valutazione era avvenuto antecedentemente al 1° gennaio 2018. Non è pertanto intervenuta alcuna fondamentale modifica a giustificazione dell’aumento dell’età di riferimento da 2 a 3 anni.

                                         Non va poi sottaciuto che l’autorità di vigilanza non ha prodotto le risultanze del gruppo di lavoro relativo alle discussioni avvenute tra le parti, né il parere della Società svizzera di pediatria (SSP). A questo proposito dallo scambio di e-mail del 20/21 aprile 2020 tra la rappresentante del ricorrente e la SSP emerge al contrario che non è stata fornita alcuna risposta ufficiale circa le modifiche agli Allegati III e IV della CIGI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018 (doc. XXIII/A12). Da cui l’assenza di tale documentazione, richiesta dal TCA (doc. XX), tra gli atti dell’autorità di vigilanza (doc. XXIV; cfr. anche doc. XXXII). Ciò che indebolisce ulteriormente le argomentazioni a sostegno di un cambiamento delle età di riferimento figuranti nei citati allegati a partire dal gennaio 2018.

                                         Inoltre il ricorrente rileva che secondo Ferland (Le développement de l’enfant au quotidien. Du berceau à l’école primaire. Editions de l’Hôpital Sainte-Justine; doc. XIV/1) già a partire da 1 a 2 anni un bambino sale le scale a quattro zampe, sale le scale, senza alternare i piedi e tenendosi alla ringhiera, scende le scale a quattro zampe, all’indietro, e secondo  Dixon/Stein/Martini (Encounters with children: pediatric behavior and development (4th ed.). Philadelphia: Mosby Elsvier; doc.XIV/2) a 2 anni il bambino sale e scende le scale con uno scalino alla volta, confermando quanto stabilito da Herzka.

                                         Solo gli altri due documenti (http://old.iss.it/auti/?lang=1&id=400&tipo=32; doc. XIV/3) e Tabella Pflegeaufwand eines gesunden Kindes della MDK Deutschland (doc. XIV/4), che non sono peraltro citati nell’Allegato III e dunque non sono ritenuti fonti principali, indicano un’età di riferimento da uguale o poco più (2-3 anni) a molto più alta (4 anni).

                                         Infine, non va dimenticato che dal test di Griffith, allegato dal ricorrente ed utilizzato anche dal __________ __________ di __________, emerge che il bambino a 18 mesi fa le scale a 4 zampe, a 19 mesi sale le scale appoggiandosi, a 21 mesi può salire e scendere le scale con appoggio e a 23 mesi fa le scale da solo e può saltare da uno scalino in basso.

                                         Le fonti citate ed evidenziate dal ricorrente mettono in dubbio le modifiche apportate alla CIGI circa l’atto parziale del salire e scendere le scale, anche perché il cambiamento non è stato sottoposto per un parere alla Società svizzera di pediatria contrariamente a quanto fatto intendere inizialmente dall’Autorità di vigilanza.

                                         In concreto il ricorrente è affetto dalla sindrome di Dravet, ossia da un'encefalopatia epilettica refrattaria (cfr. orpha.net), che gli causa regolari attacchi epilettici, attacchi tonico-clonici, preceduti da “assenze”.

                                         Il decorso della malattia è caratterizzato da ritardo dello sviluppo psicomotorio, dalla comparsa di disturbi del comportamento e atassia (cfr. orpha.net), ossia un disturbo neurologico che si manifesta o nell’esecuzione dei movimenti, che vengono effettuati senza misura o con errori di direzione (a. dinamica), oppure nella conservazione delle posizioni del tronco e degli arti (a. statica; cfr. treccani.it).

                                         Le crisi epilettiche compaiono ogni 1-2 mesi e spesso all'inizio si associano alla febbre. È comune uno stato epilettico generalizzato o emiclonico. Altri tipi di crisi (di solito mioclonie, assenze atipiche, crisi parziali complesse) si manifestano nel secondo o nel terzo anno di vita e, sebbene la durata di queste crisi diminuisca in questo periodo, la loro frequenza aumenta (orpha.net).

                                         Dal referto dell’assistente sociale del 1°/2 ottobre 2018 allestito per valutare la grande invalidità, figura circa l’atto dello spostarsi in casa o fuori casa (comprese le scale) e mantenere i contatti sociali, che il bambino sa camminare e correre, anche se il suo equilibrio è precario. All’interno della sua abitazione e in spazi chiusi a lui conosciuti si muove liberamente. “Sale e scende le scale con la vicinanza dell’adulto, che comunque lo accompagna sempre e lo sorveglia dappertutto, appunto per il pericolo delle crisi epilettiche che purtroppo lo colpiscono ancora almeno una o due volte alla settimana” (pag. 141 e 151 incarto AI).

                                         Il 3 gennaio 2019 l’assistente sociale, circa l’atto dello spostarsi, ha affermato che “a contare dai 3 anni (CIGI Allegato III), si può considerare l’atto se il minore non sa ancora salire/scendere le scale in autonomia, ed è il caso del piccolo RI 1; come ben spiegato e sostenuto in fase di osservazione. Non è invece possibile applicare, in virtù del principio di uguaglianza di trattamento, una giurisprudenza diversa da quella attuale, datata appunto gennaio 2018” (doc. 92 incarto AI).

                                         Nel caso concreto il rifiuto è dovuto alle modifiche apportate alle CIGI e non tenendo conto di tutti gli aspetti del caso concreto.

                                         All’inizio dell’allegato III CIGI figura tuttavia la precisa indicazione secondo cui “le seguenti direttive riportano dati indicativi concernenti l’età da non applicare rigorosamente. Nella maggior parte dei casi possono esservi differenze per difetto o per eccesso che sono <<normali>>, ossia non determinate da una malattia, e che non devono essere prese in considerazione nel calcolo del bisogno di aiuto. In questo senso le direttive vanno seguite in maniera flessibile.” (sottolineature del redattore).

                                         In concreto numerosi autori citati dal ricorrente (Dixon/Stein/Martini; Herzka), che sono di supporto per definire la grande invalidità per i minorenni (cfr. la lista dell’allegato III CIGI e sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017) ed il test di Griffith pongono attorno ai due anni l’abilità dei bambini nel salire e scendere le scale senza alternare i piedi, uno scalino alla volta, senza l’aiuto di terzi.

                                         Alla luce della grave patologia di cui è affetto il ricorrente, occorre pertanto concludere che il piccolo necessitava dell’aiuto di un adulto per salire le scale già a partire dai due anni, e ciò per evitare cadute derivanti da improvvisi attacchi epilettici, la cui frequenza, proprio tra i due e i tre anni, aumenta in maniera importante (cfr. orpha.net). Ciò esclude che l’interessato potesse muoversi, salendo e scendendo le scale, come un bambino della sua età.

                                         Senza l’aiuto di un terzo l’assicurato non avrebbe potuto svolgere l’atto ordinario della vita relativo al salire le scale.

                                         Egli aveva di conseguenza bisogno di un maggiore aiuto rispetto ad un minorenne non invalido della stessa età come lo richiede l’art. 37 cpv. 4 OAI (cfr. anche sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017).

                                         Ne segue che l’interessato necessita di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere 4 atti della vita quotidiana, con sorveglianza intensiva da novembre 2017, nei seguenti termini:

                                         vestirsi/svestirsi, dai 3 anni (novembre 2016);

                                         - mangiare, dai 13 mesi (dicembre 2014);

                                         - lavarsi, dai 3 anni (novembre 2016);

                                         - spostarsi, dai 2 anni (novembre 2015).

                               2.9.   Va ora stabilito a partire da quando l’assicurato ha diritto all’assegno per grandi invalidi di grado medio.

                                         L’insorgente ritiene di aver diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio a decorrere dal 1° novembre 2016 e che alla luce del deposito tardivo della richiesta, il versamento ha effetto dal 1° dicembre 2016.

                                         In una recente sentenza 32.2019.172 del 19 giugno 2020 questo Tribunale ha già affrontato la medesima questione ed ha in particolare osservato quanto segue.

                                         Riguardo alla nascita del diritto all’AGI la cifra marginale 8092 prevede:

" In linea di principio, il diritto all’assegno per grandi invalidi, in applicazione analogica dell’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI, nasce dopo la scadenza di un anno d’attesa. In questo caso, le regole concernenti la nascita del diritto alla rendita di cui all’articolo 29 capoverso 1 LAI non sono applicabili (BGE 137 V 351).”

                                         La cifra marginale 8093 CIGI precisa:

" La percentuale dell’assegno da accordare è stabilita in base al grado della grande invalidità prima e dopo il periodo di attesa. La grande invalidità è quindi considerata di grado elevato se è stata di grado elevato durante tutto il periodo di attesa e se presumibilmente rimarrà tale (cfr. N. 4001 seg.). In caso di modifiche della grande invalidità durante l’anno di attesa, come per il calcolo dell’incapacità lavorativa media per il diritto alla rendita (N. 2017 segg.), occorre determinarne il grado medio, determinante per il calcolo dell’assegno per grandi invalidi all’inizio del diritto, tenendo conto delle percentuali di cui all’articolo 42ter LAI, vale a dire 20 per cento per la grande invalidità di grado lieve, 50 per cento per quella di grado medio e 80 per cento per quella di grado elevato (Pratique VSI 1999 pag. 252).

Esempio:

Un’assicurata è grande invalida di grado lieve dall’1.5.2016 al 31.7.2016. Nell’agosto del 2016, il suo stato di salute peggiora causando una grande invalidità di grado elevato. Dopo la scadenza del termine di attesa nel maggio del 2017, il grado medio della grande invalidità durante il periodo di attesa è del 65 per cento (3 x 20% più 9 x 80% = 780%, 780%: 12 = 65%). Visto che dopo il periodo di attesa l’assicurata continua a essere grande invalida almeno di grado medio, dall’1.5.2017 ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio. Dall’1.8.2017 può esserle versato un assegno per grandi invalidi di grado elevato applicando l’articolo 88a capoverso 2 primo periodo OAI (l’art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI non entra in linea di conto, poiché il grado di grande invalidità di almeno l’80% necessario per il diritto ad un assegno più elevato non esisteva al momento della nascita del diritto, l’1.5.2017; cfr. Pratique VSI 2001 pag. 274).

                                         Nell’ambito della “Revisione – modifica del diritto” la cifra marginale 8113 CIGI stabilisce che:

" Per la modifica della grande invalidità e dell’onere d’assistenza in relazione al supplemento per cure intensive per i minorenni (N. 8074 segg.), si applicano per analogia le vigenti disposizioni concernenti la modifica del diritto alla rendita (N. 4008 segg. e 5001 segg.; art. 17 cpv. 2 LPGA). In caso di modifica del grado di grande invalidità per motivi di età (secondo la tabella dell’Allegato III), in analogia al N. 4008.1 si deve rinunciare al periodo di attesa di tre mesi di cui all’articolo 88a capoverso 2 OAI. Inoltre queste disposizioni si applicano anche al momento del passaggio da un assegno per grandi invalidi per minorenni a quello per adulti (9C_395/2011).”

La cifra marginale 4008.1 CIGI, a sua volta, prevede che:

" È possibile rinunciare al periodo di attesa di tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI) se l’aumento della rendita non è dovuto a un cambiamento dello stato di salute dell’assicurato, bensì a una situazione globale stabilizzata (p. es. in caso di cambiamento di statuto dell’assicurato) (I 599/05 consid. 5.2.3; I 930/05).”

                                         Nella sentenza I 930/05 del 15 dicembre 2006, concernente un’assicurata alla quale l’amministrazione aveva rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità in applicazione del metodo misto – decisione poi avallata dai giudici cantonali - il Tribunale federale ha ritenuto che il diritto a prestazioni fosse da valutare secondo il metodo misto in un primo momento, poi secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi - avendo l’assicurata dimostrato che, senza il danno alla salute, a partire dal mese di marzo 2005 avrebbe lavorato a tempo pieno.

                                         Così facendo, l’amministrazione le ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1° gennaio 2005 (scadenza dell’anno d’attesa), poi aumentato ad una mezza rendita a partire dal 1° marzo 2005. Il TF, riprendendo quanto già deciso nella STF I 599/05 del 6 febbraio 2006 consid. 5.2.3, ha precisato che nello stabilire il momento a partire dal quale riconoscere il diritto ad una mezza rendita di invalidità si dovesse fare astrazione dal termine di attesa di tre mesi di cui all’art. 88a cpv. 2 OAI, trattandosi di un cambiamento non dovuto all’evoluzione dello stato di salute, da considerare stabile (cfr. sentenza citata, consid. 5 in fine: “Comme la révision de la rente n'est pas justifiée par une évolution de l'état de santé de la recourante, à savoir par un phénomène pathologique labile, mais qu'elle s'inscrit dans un contexte où celui-ci apparaît comme stabilisé, il peut être fait abstraction du délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 2 RAI pour fixer la naissance du droit à la demi-rente (arrêt H. du 6 février 2006, I 599/05, consid. 5.2.3 et les références). Il s'ensuit que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er mars 2005.”).

                              2.10   In concreto, allo scadere dell’anno di attesa, nel novembre 2016, il ricorrente ha adempiuto le condizioni necessarie per avere diritto ad un AGI minorenni di grado lieve (necessitando di aiuto per il compimento di due atti ordinari della vita: mangiare, spostarsi).

Allo scadere dell’anno di carenza, nel novembre 2016, in seguito al compimento dei tre anni, egli ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio, necessitando in quel momento di aiuto per il compimento di ulteriori due atti ordinari della vita: lavarsi, vestirsi/svestirsi.

L’aumento del grado di grande invalidità non è determinato da un peggioramento delle condizioni di salute - nel qual caso andrebbe applicato il periodo di attesa di tre mesi ex art. 88a cpv. 2 OAI al fine di assicurarsi che il peggioramento abbia carattere duraturo e non passeggero – ma è dovuto alla circostanza che con il compimento dei tre anni di età – esattamente nel mese di novembre 2016, che coincide pure con il termine dell’anno di attesa, il ricorrente abbisogna di maggiore aiuto da parte di terzi rispetto ad un coetaneo sano anche nell’atto di “vestirsi/svestirsi” e “lavarsi”, computabili a partire da suddetta età.

Trattandosi quindi di un cambiamento di grado di grande invalidità a seguito del raggiungimento di un determinato limite di età (in casu: 3 anni), non vi è ragione di verificarne la persistenza nel tempo, avendo automaticamente carattere duraturo (analogamente a quanto previsto alla cifra marginale 4008.1 CIGI nel caso di cambiamento causato non da motivi di salute, ma a seguito di una situazione globale stabilizzata).

Il diritto ad un AGI minorenni di grado medio va riconosciuto, quindi, da novembre 2016. Accertato che la domanda è stata inoltrata nel corso del mese di dicembre 2017, il diritto al versamento della prestazione ha inizio dal 1° dicembre 2016 (art. 48 cpv. 1 LAI e DTF 137 V 351).

In queste condizioni il ricorso va accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° novembre 2016, con diritto al versamento della prestazione dal 1° dicembre 2016.

                             2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure le ripetibili al ricorrente.

                                         Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, sentenze 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° novembre 2016, con diritto al versamento della prestazione dal 1° dicembre 2016.

                                   2.   Le spese per fr. 500.-sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'500.-di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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