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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.02.2020 32.2019.42

13 febbraio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,248 parole·~26 min·5

Riassunto

Domanda di rendita. Conferma della perizia psichiatrica. Ridefinizione del reddito da valido (no a media dei salari) con riconosciumento del diritto ad un quarto di rendita

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.42   BS/sc

Lugano 13 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2019 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 4 febbraio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1969 e da ultimo attivo quale autista di camion, nel mese di dicembre 2016 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 1 inc. AI).

                                         Sulla base degli accertamenti economici e medici eseguiti – tra cui la perizia psichiatrica del 2 novembre 2017 del __________ (__________) (doc. 41 inc. AI), il rapporto finale SMR (Servizio medico regionale dell’AI) del 17 luglio 2018 (doc. 75 inc. AI), nonché il rapporto finale del 3 dicembre 2018 della consulente in integrazione professionale (consulente IP; doc. 77 inc. AI) – con decisione 4 febbraio 2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurato un grado d’invalidità del 39% (doc. 95 inc. AI).

                               1.2.   L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso contro la succitata decisione, postulando l’assegnazione di una rendita intera d’invalidità. In via subordinata chiede il ritorno degli atti all’Ufficio AI per eseguire ulteriori accertamenti, in particolare ordinare un accertamento professionale presso il __________. Contesta la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa, sostenendo sulla base delle refertazioni dello psichiatra curante una totale inabilità al lavoro. Stigmatizza che non sia stato dato riscontro alla richiesta di accertamento professionale, rilevando tuttavia come per motivi psichiatrici egli non sia in grado di svolgere un’altra attività.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la perizia psichiatrica come pure la valutazione della consulente IP. Ridefinito il reddito da valido, determinato il grado d’invalidità del 40,7% con diritto ad un quarto di rendita dal 1° giugno 2017, l’amministrazione ha di conseguenza chiesto il parziale accoglimento del ricorso.

                               1.4.   Con osservazioni del 18 marzo 2019 l’assicurato, preso atto della risposta di causa, ha tuttavia ribadito di non essere in grado di conseguire alcun guadagno da invalido (VI).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurato.

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.3.   Nel caso in esame, a seguito della domanda di prestazioni l’Ufficio AI ha ordinato al __________ di eseguire una perizia psichiatrica.

                                         Dal referto datato 2 novembre 2017 (doc. 41 incarto AI) risulta che, su incarico del __________, il dr. med. __________ ha proceduto al consueto riassunto degli atti, all’anamnesi, all’esame clinico (secondo il sistema AMDP), ad approfondimenti testali, alla descrizione della giornata delle attività e delle abitudini e posto la diagnosi, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di sindrome ansiosa organica (ICD 10 F 06.4).

                                         Nell’ambito della discussione dei dati, il perito ha proceduto alla descrizione delle risorse e deficit secondo lo schema MINI-ICF-APP (cfr. in merito SVR 2015 IV nr. 10 e STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 5.2.4 con riferimenti giurisprudenziali), concludendo:

" (…) L’assicurato ha presentato per motivi psichiatrici una IL del 75% dal giugno 2016 al maggio 2017. Dal giugno 2017 egli presenta un IL del 60% nell'attività abituale e del 35% in un’attività confacente in cui non debba utilizzare mezzi pesanti. Nell'attività equivalente a quella di casalinga la CL A sempre stata piena. Si tratta in entrambi i casi di una diminuzione del rendimento.

Ritengo che l'assicurato, con una psicoterapia cognitivo comportamentale a cadenza settimanale con focus sulla gestione dei sintomi e degli evitamenti, potrebbe presentare un miglioramento del 20% della CL, almeno in attività adeguata, nell'arco di 6 mesi.

La psicofarmacoterapia appare adeguata al quadro e non si suppongono ulteriori margini di miglioramento con modifiche della stessa.

Utile, una volta migliorato ulteriormente il quadro clinico dopo alla psicoterapia, un intervento di reintegrazione professionale visto che l'attività prevalente di autista è stata svolta per moltissimi anni e quindi le competenze di falegname andrebbero rivalutate. (…)” (pag. 170 inc. AI)

                                         Con rapporto del 17 luglio 2018 il medico SMR dr. med. __________, confermando la perizia __________, ha specificato le seguenti limitazioni somatiche:

" (…) Evitare attività lavorative che prevede di salire su ponteggi o scale a pioli.

Evitare ambienti lavorativi rumorosi e molto freddi e lavori in alta quota, a causa delle ripercussioni sull’orecchio interno, con possibile aggravamento del tinnito.

Controindicata la guida di qualsiasi autoveicolo. (…)” (pag. 233 inc. AI)

                                         Il ricorrente, come detto, contesta la valutazione medico-teorica, in particolare l’aspetto psichiatrico che, a sua detta, giustificherebbe una totale inabilità lavorativa. A tal riguardo fa riferimento alle certificazioni della psichiatra curante.

                               2.4.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                               2.5.   Con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie".

                                         Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale.

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6). Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia psichiatrica del __________, poiché la stessa va considerata dettagliata e approfondita. In effetti il dr. med. __________ ha considerato tutta la documentazione medica agli atti, tra cui i rapporti del 3 marzo 2017, 28 maggio 2017 e 29 settembre 2017 dello psichiatra curante attestanti un’inabilità lavorativa del 100% (cfr. pagg. 160, 161 inc. AI). In sede di discussione (punto no. 8 della perizia) il perito ha dettagliatamente analizzato, mediante l’apporto di letteratura medica, lo stato di salute dell’assicurato, in particolare esaminato le conseguenze dell’importante tinnito bilaterale e la sindrome vertiginosa sulla componente psichiatrica. Egli ha concluso per una sovrapposizione tra la componente otoneurologica e psichiatrica, motivo per cui l’inabilità lavorativa definitiva è da considerare integrabile con eventuali limitazioni riscontrate da altri specialisti relativamente alla sindrome vertiginosa.

                                         Certo che, come visto sopra, nei succitati tre rapporti la psichiatra curante ha valutato un’inabilità del 100% in qualsiasi attività. Tuttavia va data precedenza alla dettagliata valutazione peritale, correlata anche da esami testistici supplementari (cfr. punto no. 3 della perizia), nonché da una descrizione delle risorse e deficit (schema MINI ICF-APP).

                                         Nemmeno dai successivi rapporti 8 maggio 2018 (doc. 68 inc. AI) e 13 dicembre 2018 (doc. 83 inc. AI), come pure dal rapporto 9 maggio 2018 del dr. med. __________, specialista ORL (doc. 69 AI), valutati dal SMR (cfr. rapporti 17 luglio 2018 e 2 gennaio 2019, [doc.75 e 86 inc. AI]) emergono elementi idonei a sovvertire le risultanze del __________.

                                         In particolare nel rapporto del 13 dicembre 2018 la psichiatra curante sostiene un peggioramento della situazione extra-somatica del suo paziente senza indicarne i motivi, esprimendo unicamente dissenso all’operato dell’amministrazione. Inoltre, con rapporto 9 maggio 2017 il dr. __________ (i precedenti referti del 3 gennaio 2017, 20 febbraio 2017 e 22 maggio 2017 sono stati esaminati dal perito __________; cfr. capitolo A della perizia), ha attestato una totale inabilità alla guida di autocarri.

                                         Inoltre, con annotazioni 18 gennaio 2019 lo psichiatra del SMR, dr. med. __________, valutando i summenzionati due rapporti, ha rilevato:

" (…) Ho preso visione dello scritto del rappresentante legale. La problematica tinnito/Ménière stata già esaminata in modo esaustivo dal collega Dr. __________ (v. Rapporto SMR 19 (recte: 17).07.2018).

Successivamente sono giunte solo certificazioni psichiatriche dello studio __________ da me esaminate.

Il documento attuale del 12 (recte: 13).12.2018 a firma Dr. __________, Dr.ssa __________, Sig. RI 1 presenta una presa di posizione di dissenso e si esprime in modo generico sull'inabilità lavorativa, in assenza di indicazioni cliniche oggettive di diagnosi e prognosi.

In assenza di nuove informazioni mediche e/o di modifiche significative di fatti noti, le precedenti prese di posizione SMR rimangono valide.” (pag. 285 inc. AI)

                                         Altra documentazione medica non è stata prodotta in sede di ricorso.

                                         Pertanto, viste le affidabili e concludenti risultanze sia della citata perizia psichiatrica, sia delle valutazioni SMR, alle quali va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.4), richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che il ricorrente è abile al 65% in attività adeguate, con decorrenza dal mese di giugno 2017.

                               2.7.   In merito all’esame dell’integrazione in altre attività il ricorrente evidenzia che, dopo il primo colloquio del 4 gennaio 2018 (doc. 49 inc. AI), in data 30 aprile 2018 ha nuovamente incontrato la consulente IP dal cui rapporto è fra l’altro emerso:

" (…) L’assicurato osserva un reale peggioramento della sua situazione. Richiede che questo venga valutato ed è disponibile, come già indicato a gennaio, ad un accertamento professionale.

Ribadisce che da un punto di vista soggettivo, non ritiene di essere in grado fisicamente di svolgere altre attività lavorativa, tanto meno la sua, per cui non ha più la patente professionale.

Si risottoporrà la pratica al servizio medico alla luce delle nuove informazioni e dal mese di luglio si farà l'accertamento pratica o a __________ o in azienda direttamente.” (pag. 212 inc. AI)

                                         L’insorgente rileva inoltre che il menzionato accertamento professionale non è stato in seguito ritenuto necessario per un recupero della capacità lavorativa residua. A tal riguardo nel verbale del 3 dicembre 2018 la consulente, ricapitolata la formazione scolastica e l’esperienza dell’assicurato, nonché le risultanze relative al suo stato di salute ed alle limitazioni somatiche, ha ritenuto che l’insorgente:

" (…) senza la necessità di una formazione specifica sarebbe in grado di recuperare lo scapito economico in attività di economato semplice, quale addetto alla scansione ad esempio di un'assicurazione o un ufficio pubblico e/o privato.

L'attività non richiede una specifica formazione ad eccezione di quella interna della durata di pochi giorni.

Questo tipo di attività non solo non riscontra i limiti somatici, ma permette pure di evitare i moderati limiti evidenziati dalla perizia psichiatrica incaricata da __________.

L'attività di benzinaio alla pompa di servizio sarebbe pure esigibile, con ancora maggiore utilità rispetto alla riduzione del rendimento indicata medicalmente.

Anche le attività di tipo industriale sono esigibili tenendo conto di attività svolte in aziende con ridotto inquinamento fonico, e che prevedano attività svolte in serie ripetitive, quali addetto all'etichettatura, oppure generico nell'industria alimentare, quale ad esempio imballaggio tavolette di cioccolata.

Nelle attività sopra descritte non si evince nessun limite funzionale medico teorico che possa contrapporsi sul mercato del lavoro in equilibrio.

Il grado di invalidità assente nei contatti con gli altri, nell'integrazione nel gruppo, nelle relazioni intime, nelle attività spontanee e nella cura di sè, nonché il fatto che l'assicurato abbia sempre lavorato fanno ritenere come l'assicurato sia a tutt'oggi in grado di reperire un'attività nel mercato del lavoro in equilibrio.

Per tutti questi motivi non ritengo che all'assicurato debbano essere riconosciuti provvedimenti d'integrazione da parte del nostro Ufficio.” (pag. 240 inc. AI)

                                         Il ricorrente stigmatizza, a ragione, questo cambiamento di procedura. La consulente avrebbe potuto sin dall’inizio escludere la necessità di un accertamento professionale e concludere, vista la valutazione medico-teorica, per una reintegrazione nelle succitate professioni senza provvedimenti professionali. Occorre far presente che secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

                                         Ne segue che al ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

                               2.8.   Occorre ora procedere alla determinazione del grado d’invalidità secondo il metodo ordinario.

                            2.8.1.   Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

                                         Nel caso in esame, come si evince dalla decisione impugnata, quale salario da valido l’Ufficio AI ha preso in considerazione un importo di fr. 71'446.--, pari alla media dei redditi percepiti da sano quale autista presso la ditta __________ negli anni dal 2011 al 2015 (cfr. doc. 43 inc. AI).

                                         In sede di risposta rettamente l’amministrazione ha ritenuto di dover correggere tale importo non essendo giustificato procedere ad una media salariale. A tal riguardo è stato fatto evidenziato:

" (…) Ora, dall'estratto del conto individuale agli atti emerge che il Signor RI 1 – prima dell'insorgenza del danno alla salute (anno 2016) – ha conseguito quale ultimo reddito la somma di CHF 72'747.- nel 2015.

Dopo il relativo adeguamento all'indice dei salari nominali (+ 0,7% nel 2016 e + 0,4% nel 2017), si ottiene un reddito annuo lordo di CHF 73'549,25 per l'anno 2017.

Di transenna, si rileva che nel caso concreto non si può cifrare il reddito da valido in CHF 71'446.- (cfr. in tal senso il doc. 43 incarto Al) in quanto l'assicurato – negli ultimi 3 anni prima dell'insorgenza del danno alla salute (come pure nel 2011, nel 2009, nel 2008 e nel 2007) – ha percepito una somma superiore. Non bisogna pertanto procedere con una media dei redditi guadagnati dall'assicurato dal 2011 al 2015 (cfr. il doc. 43 incarto Al) poiché il salario percepito dal Signor RI 1 non ha subito delle forti oscillazioni/fluttuazioni/ variazioni ma è sempre stato lineare nel corso del tempo.

Il reddito da valido per l'anno 2017 va pertanto definito in CHF 73'549,25. (…)” (Doc. IV pag. 3)

                                         Ne consegue che quale reddito da valido va preso in considerazione l’importo di fr. 73'549,25.

                            2.8.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Dalla decisione impugnata risulta che per la fissazione del reddito da invalido l’Ufficio AI ha (correttamente) utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di statistica e più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178): il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi). Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno. Adeguato all’evoluzione dei salari nominali (+ 0,4%) per il 2017 il reddito annuo ammonta a fr. 67’070,60. Non avendo giustamente riconosciuto alcuna riduzione per motivi sociali (cfr. pagg. 179 e 180 inc. AI), tenuto conto di un’abilità lavorativa del 65%, l’Ufficio AI ha fissato il reddito da invalido a fr. 43'595.--, il cui importo è rimasto incontestato.

                            2.8.3.   Dal raffronto tra i succitati redditi da valido e da invalido risulta un grado d’invalidità del 40, 7%, conferente il diritto ad un quarto di rendita, con effetto dal 1° giugno 2017 (scadenza del termine di attesa, decorrente dal 1° giugno 2016, cfr. perizia __________ e rapporto SMR del 17 luglio 2018).

                                         Visto quanto sopra, la decisione contestata va di conseguenza modifica e il ricorso parzialmente accolto.

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente e dell’Ufficio AI nella misura di metà ciascuno.

                             2.10.   Il ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione del 4 febbraio 2019 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° giugno 2017.

                                   2.   Le spese per complessivi di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI e di RI 1 nella misura di metà ciascuno. L’amministrazione verserà inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

32.2019.42 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.02.2020 32.2019.42 — Swissrulings