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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.01.2020 32.2019.30

23 gennaio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,744 parole·~24 min·5

Riassunto

Decisione di attribuzione di una rendita di invalidità limitata, poi soppressa, non può essere confermata senza che prima UAI accerti, tramite perizia, se sia effettivamente intervenuto e se sì da quando il preteso miglioramento dello stato di salute. rinvio atti

Testo integrale

Incarto n. 32.2019.30   cr

Lugano 23 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

 statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 13 dicembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1964, in precedenza attiva quale gerente e cuoca del __________ di __________, nel mese di luglio 2003 ha inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti per ragioni psichiche (doc. 2).

Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, con decisione del 20 agosto 2004, poi confermata con decisione su opposizione del 26 ottobre 2004 (che ha ritenuto irricevibili, in quanto non tempestive, le contestazioni dell’interessata, cfr. doc. 34), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità, alla luce di un grado di invalidità del 26% (doc. 25).

                               1.2.   Nel mese di settembre 2015, l’assicurata, nel frattempo (a partire da dicembre 2013) gerente e cuoca della __________, ha presentato una seconda domanda di prestazioni per adulti (doc. 38).

Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 7 luglio 2016 (doc. 61), poi confermato con decisione del 16 settembre 2016 (doc. 62), l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato di riconoscere all’assicurata il diritto a prestazioni, visto il recupero di una piena abilità al lavoro nella sua abituale professione a decorrere dal 25 gennaio 2016.

                               1.3.   Nel mese di febbraio 2017 l’assicurata ha inoltrato una terza richiesta di prestazioni.

                                         Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 29 agosto 2018, poi confermato con decisione del 13 dicembre 2018, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° agosto 2017 e il 31 luglio 2018, poi soppressa non sussistendo più, dopo tale data, un grado di invalidità pensionabile (doc. A).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 31 gennaio 2019 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di tre quarti di rendita di invalidità a decorrere dal 1° agosto 2017 (recte: 2018, n.d.r.). 

                                         Dopo avere rilevato come i motivi medici alla base del diritto alla rendita siano di natura neurochirurgica al rachide, quantunque per lungo tempo l’interessata sia stata affetta da conseguenze di natura psichiatrica/psicosomatica, il legale della ricorrente ha contestato il grado di invalidità posto alla base della soppressione della rendita limitata nel tempo riconosciuta all’interessata dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018.

                                         In particolare, il patrocinatore dell’assicurata ha ritenuto non condivisibile l’ammontare del reddito da valido calcolato dall’amministrazione, il quale non tiene conto dello sviluppo economico dell’esercizio pubblico negli anni, dato certamente ipotetico, ma indispensabile, ritenuto che “non si può partire dall’assunto che nel 2018 il reddito sarebbe stato solo ed esclusivamente quello del primo anno dalla nuova apertura”.

                                         Parimenti contestato anche il reddito da invalido, in quanto, a mente del legale dell’assicurata, non tiene conto del considerevole gap salariale esistente (doc. I).

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV + 1).

                               1.6.   In data 21 marzo 2019 il rappresentante dell’assicurata ha ribadito le contestazioni ricorsuali, trasmettendo una presa di posizione della figlia dell’interessata, a dimostrazione dei problemi di salute della madre, i quali hanno notevolmente influito sulla redditività del ristorante di famiglia (doc. X + 1).

                               1.7.   Con osservazioni del 2 aprile 2019 l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione, rilevando come sia il reddito da valido, che quello da invalido, siano stati determinati in maniera corretta (doc. XII).

                                         Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. XIII), per conoscenza.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l'assicurata, come preteso con il ricorso, abbia diritto ad una rendita di invalidità anche successivamente al 31 luglio 2018, oppure no, come ritenuto dall’amministrazione.

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.3.   Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                         Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

                               2.4.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                               2.5.   Questo Tribunale, chiamato innanzitutto ad esprimersi a proposito della correttezza della valutazione del 20 novembre 2018 del dr. __________ del SMR, posta a fondamento della decisione impugnata, non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, condividerne le conclusioni.

                                         Questo già solo tenuto conto del fatto che la capacità lavorativa stabilita dal medico del SMR – vale a dire un’abilità al lavoro del 50% in attività adatte “dal 12 aprile 2018 (data del controllo neurochirurgico del dr. __________) e continua”, e un’abilità al lavoro del 20% nell’attività abituale a partire “dal 18 ottobre 2018 e continua”, come indicato dal neurochirurgo __________ in data 18 ottobre 2018 – appare in contraddizione con quanto attestato dallo stesso neurochirurgo curante e necessita, quindi, quantomeno di essere chiarita.

                                         Al riguardo, infatti, il TCA rileva che il dr. __________, specialista in neurochirurgia e Capoclinica della Clinica __________, nel rapporto medico compilato per conto dell’UAI in data 12 aprile 2018 – sul quale l’amministrazione si è fondata per stabilire il miglioramento della capacità lavorativa dell’interessata a partire proprio dal 12 aprile 2018 – ha considerato che “alle condizioni attuali non è esigibile l’attività svolta in precedenza”, ritenendo l’interessata “abile in attività adeguate per orario ridotto (es. 4 ore al giorno con carico inferiore ai 10 kg e possibilità di cambio frequente di posizione)” (cfr. doc. 100, pag. 349 incarto AI – il corsivo è della redattrice).

                                         In seguito, con referto del 18 ottobre 2018 inviato all’UAI, il dr. __________ ha attestato che l’assicurata “da me valutata in data odierna, non appare abile a sostenere come prospettato e quindi diversamente da quanto ipotizzato in aprile 2018, una attività lavorativa nelle mansioni precedentemente svolte con impegno del 50%. La paziente appare abile a svolgere tali attività, con le limitazioni già descritte nel formulario AI, con impegno limitato, indicativamente intorno al 20%” (doc. 118, il corsivo è della redattrice).

                                         Alla luce di quanto certificato dal dr. __________, il TCA ritiene che la percentuale di abilità lavorativa del 20% indicata dal neurochirurgo non possa riguardare (solo) l’abituale professione dell’interessata (come invece concluso dal SMR), ma non le attività adeguate ancora esigibili, avendo egli fatto esplicito riferimento alle limitazioni funzionali dell’interessata.

                                         Già solo per tali ragioni, quindi, la valutazione del SMR posta alla base della decisione impugnata non può essere considerata condivisibile ed esaustiva e necessita di essere ulteriormente approfondita.

                                         Tale soluzione appare ulteriormente imprescindibile tenuto conto degli altri disturbi dell’interessata, di natura endocrinologica e psichica, ritenuti dal SMR senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, senza tuttavia motivare le ragioni di tale conclusione.

                                         Al riguardo, il TCA rileva che il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, diabetologia ed endocrinologia, nel certificato medico per l’AI del 19 gennaio 2018, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 20 dicembre 2016 al “continua” (cfr. doc. 93, pag. 330 incarto AI).

                                         Nonostante tale attestazione dello specialista in endocrinologia, nel rapporto finale SMR del 20 novembre 2018 il dr. __________ del SMR, senza ulteriori approfondimenti, ha concluso che l’insufficienza ipofisaria sia una diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa.

                                         Tale conclusione, priva di motivazione, non può essere condivisa con la necessaria tranquillità da parte del TCA, senza che prima vengano effettuati i necessari apprendimenti.

                                         Analoga soluzione concerne anche gli aspetti psichici, totalmente ignorati dall’Ufficio AI, nonostante il fatto che l’interessata, in occasione della prima domanda di prestazioni del 2002 giustificata da problemi psichici, fosse stata sottoposta a valutazione peritale psichiatrica da parte del dr. __________ e considerata inabile al lavoro al 50% da luglio 2002 proprio per motivi psichici (cfr. doc. 15).

Ora, a fronte delle patologie a suo tempo diagnosticate dal dr. __________ e tenuto conto di quanto illustrato dalla figlia dell’interessata nella dichiarazione scritta del 12 marzo 2019 trasmessa al TCA - nella quale ha ripercorso le difficoltà incontrate dalla madre nel corso degli anni, riferendo di un importante ritiro sociale a seguito di un grave incidente automobilistico nel 2007 e di un crollo psicologico con successivo ricovero in ospedale nel gennaio 2015 (cfr. doc. X/1) - questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, escludere che l’assicurata continui a presentare dei disagi psichici con influsso sulla capacità lavorativa.

In mancanza, tuttavia, di qualsivoglia aggiornamento da parte dell’Ufficio AI a proposito della sfera psichica (per la quale il medico del SMR ha solo posto la diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di “scompenso psicosomatico”), questo Tribunale non può considerare sufficientemente acclarato lo stato di salute dell’interessata neppure da tale profilo.

Per tutte le ragioni sopra illustrate, dunque, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché istruisca in maniera completa ed esaustiva la pratica innanzitutto dal profilo medico, accertando minuziosamente quali siano le diagnosi che affliggono l’assicurata e, se del caso, la sottopongano ad una valutazione peritale che tenga conto dell’insieme delle sue patologie e dell’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua.

                                         All’Ufficio AI spetterà, parimenti, chiarire gli aspetti economici, stabilendo, in particolare, se i redditi conseguiti negli anni di attività (dapprima con il __________ e, poi, con il ristorante __________) risultanti dal conto individuale dell’interessata, corrispondessero ad una piena capacità lavorativa della stessa o fossero, invece, in qualche modo già influenzati da una incapacità lavorativa, come sostenuto, invece, dal patrocinatore dell’interessata.

                                         Dall’attento esame degli atti sembrerebbe, infatti, che dei problemi di salute con influsso sulla capacità lavorativa nella misura almeno del 20% fossero presenti già a partire dal 1998 (cfr. al riguardo referto peritale del dr. __________, pag. 49 incarto AI).

                                         Tale aspetto riveste un’importanza fondamentale, alla luce della motivazione addotta dall’Ufficio AI a comprova della correttezza del reddito da valido calcolato nella decisione impugnata, ossia la circostanza che l’assicurata, nel corso della sua carriera professionale indipendente di esercente al 100%, non abbia mai conseguito redditi superiori a quelli considerati dall’amministrazione.

Una tale giustificazione non può prescindere dalla verifica, mancante negli atti, del fatto che la capacità lavorativa fosse realmente completa e non limitata da problemi di salute invalidanti, ciò che giustifica, anche dal profilo economico, il rinvio degli atti all’amministrazione per procedere ad ulteriori approfondimenti.

                               2.6.   Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

                                         Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.5., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione - alla quale compete in prima battuta accertare lo stato di salute dell’interessata - affinché metta in atto gli accertamenti medici ed economici necessari al fine di chiarire se sia effettivamente intervenuto (e nell’affermativa in che misura e da quando), oppure no, un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurata, tale da influire sul diritto alla rendita.

                                         Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sull’asserito miglioramento dello stato valetudinario della ricorrente, fermo restando il diritto di quest’ultima ad una rendita intera dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018, non contestato. Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

                                         In concreto, con la conferma del diritto alla rendita intera dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 nel dispositivo della presente sentenza, su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                               2.8.   Nel caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 2’500.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §    La decisione del 13 dicembre 2018 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.5. e 2.6. e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita della ricorrente, fermo restando il diritto di quest’ultima ad una rendita intera di invalidità dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018.

2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.30 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.01.2020 32.2019.30 — Swissrulings