Raccomandata
Incarto n. 32.2019.29 cs
Lugano 27 gennaio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 dicembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con 5 distinte decisioni del 12 maggio 2006, RI 1, nato nel 1968, da ultimo carpentiere, è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 1998 al 30 aprile 2003 e di mezza rendita dal 1° al 31 maggio 2003 (doc. AI 83-89). Una nuova domanda di prestazioni è stata respinta il 6 giugno 2007 (doc. AI 106).
1.2. Nel corso del mese di maggio 2017 RI 1 ha inoltrato un’ulteriore domanda di prestazioni, evidenziando un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 115). Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari l’UAI, con decisione del 28 dicembre 2018 (doc. A), preavvisata dal progetto del 21 settembre 2018 (doc. AI 147), ha riconosciuto all’assicurato il diritto a ¾ di rendita (grado d’invalidità del 61%) dal mese di marzo 2018.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale l’annullamento della decisione ed il riconoscimento di una rendita intera dal 1° marzo 2018 ed in via subordinata il rinvio dell’incarto all’UAI per ulteriori accertamenti conformemente alle motivazioni ricorsuali. L’insorgente ha pure chiesto di ricalcolare l’ammontare della rendita (doc. I).
Il ricorrente rammenta di essere stato vittima di un grave infortunio nel corso del 1997, in seguito al quale la __________ gli ha riconosciuto una rendita con un grado del 33% sulla base delle sole conseguenze neurologiche e ortopediche. Nel frattempo la situazione valetudinaria è peggiorata, con il sorgere di una patologia psichica. Tuttavia dagli atti non emerge se le varie incapacità lavorative possono essere sovrapposte e le conclusioni relative alla possibilità di svolgere un’attività lavorativa sono lasciate esclusivamente al medico SMR il cui rapporto, secondo l’insorgente, non appare molto indicativo e non sembra che tenga conto delle due distinte impossibilità di guadagno.
Infine l’assicurato ritiene che l’importo della rendita AI, pari a fr. 1'014 al mese, sia modesto, ritenuto che gli anni mancanti sono molto pochi. Egli si chiede se sia stato effettuato lo splitting con i contributi della moglie e se siano stati considerati tutti gli anni di contribuzione.
1.4. Con risposta del 1° marzo 2019 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV). Il 18 marzo 2019 la Cassa __________ ha preso posizione sul calcolo della rendita, confermandone l’ammontare (doc. VIII/1+2).
1.5. Il 28 marzo 2019 il ricorrente ha prodotto un certificato del dr. med. __________, __________ presso l’Ospedale __________ di __________, del 27 marzo 2019 (doc. B1) e un referto del Centro __________ allestito dai dr. med. __________ e __________ del 2 marzo 2018 (doc. B2). Nel merito l’insorgente evidenzia che l’UAI nella risposta si riferisce alla valutazione della __________ al momento dell’infortunio e sostiene che successivamente vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, poiché sono apparse una discopatia plurisegmentaria con protrusione discale in C3, C4 e C6 e C7 e delle patologie alla colonna lombare (riduzione dello spazio intersomatico in L2-L3 con deformazione in L3; la degenerazione del disco con erniazione focale paramediana con lussazione caudale; iniziale erniazione in L4/L5). Il dr. med. __________ ha accertato inoltre l’insorgenza di un’artrosi tibio-tarsica a destra e ne consiglia un’artrodesi in tecnica atroscopica per minimizzare il trauma. Ritiene inoltre che i dolori risentiti siano multifattoriali.
In ambito istruttorio, secondo il ricorrente, l’UAI non ha speso una sola parola per quanto concerne l’aspetto somatico. Nel rapporto del 28 giugno 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha valutato l’incidenza della patologia psichiatrica e per il resto ha rinviato alla valutazione dell’altro medico SMR, dr. med. __________. Quest’ultimo tuttavia, secondo l’assicurato, è silente nel rapporto di medesima data. Per il ricorrente è palese che vi sia un peggioramento della patologia somatica rispetto a quanto accertato 15 anni orsono, segnatamente vi è stato un sicuro peggioramento dei dolori al calcagno sinistro e l’insorgenza di un’artrosi tibio-tarsica oltre alla degenerazione con erniazione in sede lombare (doc. X).
1.6. Con scritto del 18 aprile 2019, cui ha allegato la presa di posizione del 16 aprile 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XII/1), l’UAI ha confermato la richiesta di respingere il ricorso (doc. XII). L’insorgente non si è ulteriormente espresso (doc. XIII).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.3. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.4. In concreto, rammentato che l’UAI ha accertato un peggioramento dello stato di salute con incidenza sulla capacità lavorativa, segnatamente dal lato psichiatrico ed ha di conseguenza rivalutato gli aspetti medici, occorre stabilire, se, come ritiene l’insorgente, l’amministrazione non ha sufficientemente approfondito le problematiche somatiche e psichiche di cui è affetto e di conseguenza se è necessario approfondire ulteriormente l’aspetto valetudinario.
Nel caso che ci occupa con 5 distinte decisioni del 12 maggio 2006 l’UAI ha posto l’insorgente al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 1998 al 30 aprile 2003 e di mezza rendita dal 1° al 31 maggio 2003 (doc. AI 83-89).
L’amministrazione, preso atto della diagnosi posta l’8 settembre 2003 dal medico SMR, dr. med. __________, di infortunio del 26 agosto 1997 (caduta da un tetto) con frattura L3 muro anteriore, frattura del pilone tibiale a destra e calcaneo a sinistra, frattura dello scafoide a destra, sindrome lombovertebrale residua, deambulazione difficoltosa con zoppia persistente ed eczema disidrosiforme alle mani (pag. 181-182 incarto AI e pag. 356 incarto LAINF), si era in particolare fondata sugli accertamenti professionali effettuati presso la Clinica __________ di __________, presso il Centro __________ di __________, presso la Clinica riabilitativa di __________ e sulla visita medica di chiusura della __________ del 4 novembre 2002 (cfr. pag. 354 incarto LAINF), in base a cui l’insorgente era da ritenere completamente abile al lavoro in attività adatte e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni ivi descritte (cfr. decisione su opposizione del 3 marzo 2005, doc. 84 incarto AI).
Con sentenza __________ questo Tribunale, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, aveva confermato le valutazioni della __________ circa la capacità lavorativa in attività leggera ed aveva parzialmente accolto il ricorso dell’assicurato, assegnandogli una rendita del 33%. Il successivo ricorso inoltrato dall’assicurato al Tribunale federale era stato ritirato dall’insorgente in seguito ad una prospettata “reformatio in peius” dovuta alla modifica della giurisprudenza federale che ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari per la determinazione del reddito ipotetico da invalido (sentenza __________; cfr. pag. 490 incarto LAINF).
2.5. Nel caso di specie le parti sono concordi nel ritenere che l’insorgente non può più svolgere la sua precedente attività di carpentiere, mentre le opinioni divergono circa la capacità lavorativa in attività leggera e confacente allo stato di salute dell’assicurato.
Da una parte l’UAI sostiene, fondandosi sulle valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, del 28 giugno 2018, che l’insorgente, tenuto conto delle limitazioni funzionali ivi descritte, è capace al lavoro in maniera completa dal lato somatico ed al 50% dal lato psichiatrico con effetto dal 1° marzo 2017 (pag. 411-414 incarto AI).
Dall’altra parte il ricorrente afferma che l’UAI non avrebbe sufficientemente approfondito l’aspetto somatico, nel frattempo peggiorato e che dal lato psichiatrico il proprio curante ha accertato una capacità lavorativa di 3 o 4 ore scarse al giorno. Mancherebbe inoltre una valutazione globale dell’incapacità lavorativa.
Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che, per quanto concerne l’aspetto somatico, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del medico SMR, dr. med. __________, medico generico FMH, SIM attestato medico perito, secondo cui l’insorgente è completamente abile al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni ivi descritte (segnatamente: carico massimo di 10 kg, alternanza della postura al bisogno), come descritto nel rapporto del 28 giugno 2018, dopo aver valutato tutta la documentazione prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI in seguito alla nuova domanda di prestazioni (cfr. anche pag. 410 incarto AI).
La sua valutazione trova infatti conferma nei referti medici agli atti, i quali fanno stato di un leggero peggioramento dello stato di salute rispetto a quanto accertato in occasione della visita di chiusura della __________ del 4 novembre 2002, che ha inciso unicamente sulle limitazioni funzionali e non sul grado di capacità lavorativa in attività leggere.
Il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, che ha avuto in cura l’interessato dopo l’infortunio (cfr. ad esempio pag. 28 incarto AI) e che ha poi rivisto dopo diversi anni l’assicurato dall’11 maggio al 30 maggio 2017, su richiesta del medico curante dr. med. __________ (cfr. pag. 650 e 651 [e pag. 649] incarto LAINF), il 4 ottobre 2017 ha posto la diagnosi di sindrome ansioso depressiva e di esiti da fratture multiple dopo politrauma 1997, evidenziando che lo “stato osteoarticolare post-traumatico è suscettibile di un lento peggioramento” (pag. 333 incarto AI). Egli ha poi precisato che non è in corso alcuna terapia e che l’incapacità lavorativa al 100% come carpentiere persiste (cfr. anche certificato del 2 giugno 2017, pag. 356 incarto AI). Non si è invece espresso circa la possibilità di svolgere attività leggere, neppure dopo essere stato interpellato nuovamente dall’UAI (cfr. pag. 400 incarto AI).
Il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, il 18 ottobre 2017, quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato unicamente le patologie presenti dal 1997 al 2002 e la discopatia plurisegmentaria con protrusione discale C3, C4, C6, C7 senza compressione radicolare nonché stato da anteposizione volare del nervo ulnare al gomito di sinistra per paresi del nervo ulnare al solco cubitale a sinistra il 25 maggio 2004 (cfr. anche doc. 137 incarto AI), insorte prima delle decisioni del 12 maggio 2006.
La discopatia plurisegmentaria con protrusione discale C3, C4, C6, C7, evidenziata dall’assicurato nelle osservazioni del 28 marzo 2019, è descritta anche in un referto del curante al dr. med. __________, specialista FMH neurologia, del 17 marzo 2004 (pag. 258 incarto AI; cfr. anche referto del 10 marzo 2004 del dr. med. __________, pag. 263 e seguenti incarto AI e RM del rachide cervicale del 13 febbraio 2004, pag. 267 incarto AI).
Non si tratta di conseguenza di una novità.
Del resto il dr. med. __________ aveva posto le medesime diagnosi già il 16 dicembre 2006 (pag. 257 incarto AI) ed il 12 gennaio 2007 (cfr. pag. 286 incarto AI), ossia prima della decisione del 6 giugno 2007 con cui l’UAI ha respinto la nuova richiesta di prestazioni (pag. 290-291 incarto AI) ed il medico SMR, dr. med. __________ ne aveva tenuto conto nelle annotazioni del 26 aprile 2007 (pag. 282 incarto AI).
Lo stesso curante, inoltre, in data 2 giugno 2017 ha affermato che le “sequele dell’infortunio subito il 26.08.1997 impediscono al paziente di riprendere un regolare attività lavorativa nell’ambito della sua professione in qualità di carpentiere. Inoltre, l’attuale situazione sul mercato di lavoro rende al quanto difficile l’inserimento del succitato in un’attività lucrativa idonea” (pag. 358 incarto AI), utilizzando le stesse parole spese il 12 gennaio 2007 (cfr. pag. 287 incarto AI, punto 2.2.3), ciò a comprova, semmai, della stabilità dello stato di salute dell’interessato.
Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Neppure le patologie alla colonna lombare, seppur in via di peggioramento, sono atte a sovvertire le conclusioni dell’UAI.
Certo, il ricorrente nelle osservazioni del 28 marzo 2019 rileva la riduzione dello spazio intersomatico in L2-L3 con deformazione in L3, la degenerazione del disco con erniazione focale paramediana con lussazione caudale e l’iniziale erniazione in L4/L5 (MRI colonna lombare del 9 novembre 2017 [pag. 395 incarto AI] riportato nel referto del 30 gennaio 2018 del dr. med. __________ [pag. 392 incarto AI]).
Tuttavia già il 20 giugno 2002 il dr. med. __________, in seguito ad una TAC, aveva accertato uno “stato dopo frattura della parte superiore del corpo della L3 (il quale risulta deformato a cuneo). Lieve prominenza dorsale del passaggio L2-L3. Prolasso dorsomediale con estensione lateralmente del disco L4-5” (pag. 166 incarto AI) ed in precedenza, il 2 luglio 1999, nell’ambito di una visita presso la __________ figurava che “in posizione sdraiata e prona si nota una dolenzia L3/L4 ma anche L5/S1” (pag. 92 incarto LAINF; cfr. anche pag. 256 incarto LAINF dove si evince che il 4 febbraio 1998 il ricorrente rilevava un “fastidio alla palpazione dei legamenti interspinosi L2-L3, L3-L4 e L5-S1”).
Inoltre, malgrado il 20 agosto 2012, da una RX della colonna lombare, emergeva già uno “spazio discale ridotto tra L2 e L3”, nonché una “Discreta retrolistesi L5 su S1, L3 su L4 e L2 su L3. Tendenza per iperlordosi e aumentato stress sulle faccette articolari, soprattutto tra L4 e S1” (pag. 604 incarto LAINF), la __________, pur costatando un peggioramento nel senso di un’artrosi tibiotarsica a destra, mentre a livello lombare, non vi era alterazione ma deformazione a cuneo del soma vertebrale L3, non ha ritenuto che vi fosse un’incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente e non ha modificato la rendita versatagli (pag. 618 e 628 incarto LAINF).
Neppure il medico curante, dr. med. __________, che ha ricevuto (cfr. pag. 392 incarto AI) il referto del 30 gennaio 2018 del dr. med. __________ dove figura la descrizione della RMI della colonna lombare del 4 novembre 2017 (pag. 392 e 395 incarto AI), nel rapporto medico del 12 marzo 2018 ha indicato tra le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa le patologie lombari (cfr. pag. 387 incarto AI).
Agli atti vi sono inoltre alcuni referti del Centro __________, cui si è rivolto l’insorgente nel corso del 2018 (cfr. pag. 379 e 380 incarto AI) e che frequenta già perlomeno dal 2012 (cfr. pag. 579 incarto LAINF), che tuttavia non apportano elementi ulteriori a sostegno della tesi dell’assicurato.
Quanto all’artrosi tibio-tarsica a destra con l’indicazione, da parte del dr. med. __________, il 27 marzo 2019, di effettuare un’artrodesi in tecnica artroscopia per minimizzare il trauma (doc. B2), va evidenziato che essa è presente da tempo e l’intervento era già stato ipotizzato nel 2012 senza che ciò avesse portato ad una modifica della rendita in ambito LAINF. Il 9 novembre 2012 la dr.ssa med. __________, specialista in chirurgia ortopedica, aveva evidenziato un peggioramento nel senso di “artrosi tibiotarsica a destra” ed aveva domandato un consulto al dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, per un eventuale intervento chirurgico (“artrodesi, protesi tibiotarsica”, pag. 618 incarto LAINF). Il 15 gennaio 2013 quest’ultimo aveva rilevato una “problematica post-politrauma, in particolar modo a livello della tibio-tarsica dx, che presenta un’osteoartrosi moderata, fortemente avanzata, con reazioni edematose senza osteonecrosi e conflitto anteriore su osteofitosi” ed aveva stabilito che “dal punto di vista chirurgico entrano in considerazione opzioni più radicali di artrodesi o di rimpiazzo protesico” (pag. 625 incarto LAINF).
Inoltre anche in questo caso la patologia, presente da tempo, e già oggetto di valutazioni, non è stata posta dal medico curante (almeno dal 16 dicembre 1997 [cfr. pag. 350 incarto AI]) quale patologia con ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Il referto del 27 marzo 2019 il dr. med. __________, che non si esprime in merito alla capacità lavorativa del ricorrente e pone la già nota diagnosi di artrosi post-traumatica sintomatica alla caviglia destra in stato dopo frattura del pilon tibiale a destra osteosintetizzato nel 1997, rimozione del materiale di osteosintesi dalla tibia nel 1998, complicazione con difetto cutaneo coperto con Thiersch tibia distale e dove figura che ha visto per la prima volta “in data odierna” l’interessato per una valutazione della sua situazione della caviglia destra, non è atta a sovvertire le valutazioni del medico SMR, dr. med. __________.
Lo specialista si limita a rilevare che in seguito all’infortunio del 1997 si è sviluppata una situazione con dolori al carico ma anche durante la notte ed anche la mobilità della caviglia è ridotta specialmente durante il passo. Riferisce di dolori anteriori e di un problema con il tessuto molle visto che anteriormente presenta una grande zona di cicatrizzazione con un Thiersch e afferma che “una parte dei dolori è sicuramente causata dall’artrosi tibio-tarsica. Se si vuole risolvere questo problema, ho consigliato (vista la sua età e specialmente la situazione delle parti molli) di eseguire una artrodesi in tecnica artroscopica per minimizzare il trauma. Chiaramente i dolori del paziente sono multifattoriali vista anche la sua problematica alla schiena. Comunque sono dell’idea che con un ulteriore intervento chirurgico si può fare un passo avanti. Il paziente deve conoscere il rischio della pseudoartrosi che, a causa dell’infezione, aumenta con questo intervento, insieme alla problematica delle ferite che comunque in tecnica artroscopica sono minime. Il paziente rifletterà sulla mia proposta e mi ricontatterà qualora volesse sottoporsi a questo tipo di intervento” (doc. B1).
La situazione descritta non è molto diversa da quanto già affermava il ricorrente al momento della visita di chiusura della __________ del 4 novembre 2002 quando sosteneva che “al piede destro accusa sempre dolori, molto di meno anche a sinistra. Il piede destro è parzialmente bloccato e quindi non riesce a camminare bene. Accusa dolori pure di notte. In piano riesce a camminare abbastanza bene, ma la salita e la discesa rappresentano un problema. Alla schiena la situazione non è sempre uguale, talvolta va bene, però ci sono anche giorni con forti dolori. Non riesce a stare in piedi o in posizione seduta a lungo” (pag. 270 incarto AI).
In queste condizioni è a giusta ragione che il 28 giugno 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha concluso che l’insorgente in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, dal lato somatico è completamente abile al lavoro, come in precedenza, con le limitazioni ivi indicate. Del resto, a parte l’aspetto psichiatrico di cui si dirà in seguito, non vi sono indicazioni di incapacità lavorativa diverse, se non quelle del medico curante, dr. med. __________, che tuttavia già nel 2006 sosteneva, a torto, che “risulta giustificato chiedere una rendita AI al 50% per motivi ortopedici” (cfr. pag. 287 incarto AI, punto 2.2.3).
Non vi sono pertanto agli atti, per quanto concerne le patologie somatiche, elementi di novità tali da far ritenere la necessità di ulteriori approfondimenti medici. Il peggioramento dello stato di salute è stato preso in considerazione nelle limitazioni funzionali più stringenti per lo svolgimento di un’attività lucrativa adatta, ma non ha avuto incidenza sul grado della capacità lavorativa.
Quanto alla circostanza che il medico SMR, dr. med. __________, si sarebbe limitato a compilare il rapporto del 28 giugno 2018 senza esprimersi approfonditamente, va rammentato che i servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
2.6. Accertato che l’insorgente è completamente abile al lavoro dal lato somatico in attività leggere, non vi è spazio per accertare un’eventuale sovrapposizione con l’incapacità lavorativa in ambito psichiatrico.
Per quanto concerne questa patologia il dr. med. __________, medico SMR, il 28 giugno 2018, ha affermato che “alla luce delle diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD10 F32.1) e di sindrome ansiosa generalizzata (ICD10 F41.1) è giustificata l’IL del 100% dal 01.03.2017 in attività abituale e l’IL del 50% (4 ore al giorno) in una attività adeguata allo stato di salute, come certificato dal medico curante, come limitazioni funzionali collegate alle patologie psichiatriche il dr. med. __________ evidenzia la necessità di effettuare delle pause e un rendimento ridotto“ (pag. 414 incarto AI).
In realtà, come rileva l’insorgente in sede di ricorso, il curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha sì posto la diagnosi di sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10; F41.1) e di episodio depressivo di media gravità (ICD 10; F32.1), attestando un’incapacità lavorativa del 100% nell’ultima attività svolta (pag. 346 incarto AI), ma il 5 aprile 2018 ha precisato che per l’interessato un’attività esigibile sarebbe possibile nella misura di “3 / 4” ore al giorno (pag. 408 incarto AI). Lo specialista ha affermato che “la sintomatologia depressiva, accanto alle quote ansiose, ma soprattutto la riduzione complessiva dell’energia vitale rendono conto della necessità di maggiori tempi di recupero, ritmi lavorativi ridotti e di un affaticamento generale più rapido. Anche le limitate risorse di mentalizzazione e l’impossibilità di accettare le problematiche collegate alle patologie fisiche/ortopediche, amplificano il senso di impotenza dell’assicurato e la frustrazione di non essere più sé stesso, con conseguenze dirette negative sulla motivazione in generale ed in parte sulle sue performance professionali” (pag. 407 incarto AI).
Ciò significa che, contrariamente a quanto ritenuto dal medico SMR, dr. med. __________, che fa proprie le valutazioni dello psichiatra curante, dr. med. __________, l’incapacità lavorativa attestata non è del 50%, bensì, nell’ipotesi più favorevole per il ricorrente, del 58% (3 ore e ½ [media tra 3 e 4 ore] su circa 8,34 ore al giorno [41,7 ore a settimana in attività semplici e ripetitive [cfr. “durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”] : 5 giorni]).
Come si vedrà in seguito questa modifica non ha tuttavia alcuna influenza sul grado d’invalidità del ricorrente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente, completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività di carpentiere, è incapace al lavoro nella misura del 58% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni descritte nel rapporto SMR del 28 giugno 2018 (cfr. pag. 411 e seguenti incarto AI).
2.7. Va ora esaminato qual è il grado d’invalidità dell’assicurato.
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In concreto l’insorgente, rettamente, non contesta la presa in considerazione del reddito statistico evinto dalla tabella TA1, settore economico 41-43 (costruzioni), attività semplici e ripetitive. Egli infatti è lontano dal mondo del lavoro da numerosi anni e non è possibile stabilire quanto avrebbe conseguito se avesse continuato a lavorare per il precedente datore di lavoro, giacché la ditta per la quale era attivo non opera più da tanti anni (cfr. pag. 421 incarto AI).
Sulla base dei dati della tabella TA1 2016 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016) emerge che l’interessato avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 68'409 (5'508 X 12 : 40 X 41.4), aggiornato al 2018 (anno d’inizio della rendita) a fr. 68’841 (68'409 : 102.9 X 103.8 : 41.4 x 41.3).
2.8. Circa il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr. 64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornando questo dato al 2018, con orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si ottiene un reddito di fr. 67'455.12 (66'803.4 : 104.1 X 105.1).
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In concreto l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 20%, non contestata (doc. I, pag. 2), da cui questo Tribunale non ha motivo di scostarsi.
Raffrontando il reddito da valido di fr. 68’841, con quello da invalido di fr. 67’455.12, ridotto del 58% a fr. 28'331.15 e del 20% a fr. 22'664.92, si ottiene un grado d’invalidità del 67.07%, arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 67%, che dà diritto a ¾ di rendita (art. 28 cpv. 2 LAI), come calcolato dall’UAI.
La decisione impugnata, per quanto concerne il diritto a ¾ di rendita, va pertanto confermata.
2.9. L’assicurato contesta anche l’importo della rendita AI, pari a fr. 1'014 al mese. Egli si chiede se sia stato effettuato lo splitting con i contributi della moglie e se siano stati considerati tutti gli anni di contribuzione.
2.10. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie.
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.11. Nella fattispecie concreta l’assicurato contesta l’importo della rendita versata in quanto ritenuto troppo basso.
Dall’esame degli atti (in particolare i fogli di calcolo, doc. 16-24) della Cassa __________ (competente per eseguire il calcolo della rendita; art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) risulta che la stessa ha correttamente proceduto al calcolo della prestazione fondandosi sugli anni di contribuzione dell’assicurato, ossia dal 1° gennaio 1989 (anno susseguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31 dicembre 2017 (anno precedente l’inizio del diritto alla rendita).
Durante questo periodo egli ha contribuito per 27 anni e 5 mesi effettivi (cfr. foglio di calcolo, doc. 16-24).
Infatti l’insorgente non presenta lacune contributive dal 1992 al 2017 (26 anni, compresi gli anni in cui la moglie ha contribuito pagando oltre il doppio del contributo minimo [cfr. art. 3 cpv. 2 lett. e LAVS]). Il ricorrente ha inoltre contribuito per 9 mesi nel 1990 e per 8 mesi nel 1991.
Nel 1989 non figura alcuna contribuzione.
La Cassa, per colmare le lacune, ha inoltre considerato 3 mesi di contribuzione dell’anno in cui ha avuto inizio il diritto alla rendita (2018) in applicazione dell’art. 52c OAVS (cfr. foglio di calcolo, doc. 23 incarto Cassa).
Con un periodo di contribuzione di 27 anni e 8 mesi (effettivi 27 anni e 5 mesi), l’interessato presenta una durata contributiva parziale per la quale va applicata la scala di rendita 41 (cfr. tabelle edite dall’UFAS).
2.12. Per quel che concerne il reddito medio annuo, la Cassa ha sommato i redditi iscritti nel conto individuale relativi al succitato periodo di contribuzione.
Dalla somma dei redditi da attività lucrativa del periodo di contribuzione risulta un importo di fr. 277’885.--.
I redditi della moglie non sono stati computati tramite lo splitting, poiché non è data alcuna delle condizioni di cui all’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS per la suddivisione dei redditi. Essa può avvenire solo se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita; se una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia o, infine, se il matrimonio è sciolto per divorzio.
L’importo così calcolato va rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1990. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.000.
La somma dei redditi rivalutati (fr. 277’885.--) va poi divisa per il periodo effettivo di contribuzione (27 anni e 5 mesi), ciò che corrisponde ad una media dei redditi da attività lucrativa di fr. 10’136.--.
Per ogni anno in cui l’assicurato durante il matrimonio ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti educativi. Dal matrimonio sono nati due figli, __________ nel 1992 e __________ nel 1996.
All’assicurato vanno pertanto attribuiti 20 accrediti dal 1993 (anno susseguente la nascita del primo figlio) al 2012 (anno del compimento del 16° anno del secondo figlio).
Va poi tenuto conto che per le persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio l’accredito è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula: rendita di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici educativi : durata di contribuzione computabile.
Nel caso in esame vanno conteggiati 20 mezzi accrediti educativi per un ammontare di fr. 15'429.-- (1'175 [rendita di vecchiaia mensile minima] X 12 X 3 X 10 [ossia 20 : 2] : 27 anni e 5 mesi).
Alla luce di quanto sopra esposto il reddito annuo medio della rendita corrisponde a fr. 26’790.-- (10’136 + 15'429 = 25'565 che va arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall’UFAS), per un importo mensile nel 2018 di fr. 1’014.-- (3/4 di rendita), come calcolato dalla Cassa.
2.13. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti