Raccomandata
Incarto n. 32.2019.196 cs
Lugano 2 giugno 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 ottobre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. Con decisione dell’8 ottobre 2019 l’UAI ha posto RI 1, nata nel 1957, al beneficio di una rendita AI intera (grado d’invalidità del 100%) con effetto dal 1° novembre 2017. All’assicurata è stata riconosciuta una prestazione mensile di fr. 852 (dal 1° gennaio 2019: fr. 860), calcolata sulla base di una scala di rendita parziale (19) e di un reddito annuo medio determinante di fr. 56'880 (stato: 2019).
B. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di correggere gli anni di contribuzione ed i contributi versati ai sensi dei considerandi, previa istruttoria, e di aumentare l’importo della rendita (doc. I). L’insorgente, a cui l’amministrazione ha riconosciuto un periodo di contribuzione di 16 anni e mezzo, evidenzia di aver lavorato anche in Italia, dove ha versato i contributi all’__________, di essersi sposata una prima volta nel 1981 e di aver divorziato nel 2011. Ella afferma che il suo ex marito ha esercitato un’attività lucrativa in Svizzera almeno dal 2000 al 2008 e sottolinea che nel calcolo della prestazione è stato effettuato lo splitting unicamente per il periodo durante il quale entrambi hanno lavorato in Svizzera (dal 2003 al 2009). In applicazione dell’art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS l’assicurata chiede che vengano riconosciuti anche i contributi versati dall’ex marito almeno dal 2000 al 2002 (inclusi). L’insorgente sostiene di non essere in grado di comprovare che l’ex coniuge ha effettivamente lavorato in quel periodo e non ha neppure la possibilità di accedere al conto individuale dell’ex marito, di cui peraltro non conosce il numero AVS e chiede di conseguenza che venga effettuato un accertamento presso la Cassa di compensazione.
Ella, stante l’esiguità dell’importo della rendita, chiede che venga accertata sia la correttezza dei contributi versati, sia quella degli anni conteggiati, sia la possibilità che vengano presi in considerazione gli anni durante i quali ha lavorato in Italia.
C. Con risposta del 28 novembre 2019 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
nel merito
2. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie.
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
3. Nella fattispecie concreta l’assicurata contesta l’importo della rendita versata in quanto ritenuto troppo basso. Ella censura la modalità di riparto dei redditi conseguiti durante il matrimonio, chiede il riconoscimento di ulteriori anni di contribuzione in applicazione dell’art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS e domanda che si tenga conto dei periodi in cui ha contribuito in Italia all’__________.
Dall’esame degli atti (in particolare i fogli di calcolo [pag. 40-49 incarto Cassa]) della Cassa __________ (competente per eseguire il calcolo della rendita; art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) risulta che la stessa ha correttamente proceduto al calcolo della prestazione fondandosi sugli anni di contribuzione dell’assicurata, nata nel 1957, dal 1° gennaio 1978 (anno susseguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31 dicembre 2016 (anno precedente l’inizio del diritto alla rendita).
Durante questo periodo la ricorrente ha presentato una durata contributiva di 15 anni e 3 mesi, cui va aggiunto un periodo di 4 mesi di contributi pagati in gioventù (per complessivi 15 anni e 7 mesi) e un periodo di 11 mesi dell’anno di inizio del diritto alla rendita, per un totale di 16 anni e 6 mesi (pag. 45-46 incarto Cassa).
Infatti l’assicurata, titolare di un permesso B dall’__________ 2014 (cfr. pag. 71 incarto Cassa e 22 incarto AI), ha contribuito 10 mesi nel 1983, 12 mesi nel 1984, 6 mesi nel 1985, 2 mesi nel 1986 e 12 mesi, ogni anno, dal 2004 al 2016, eccetto il 2008 dove ha versato contributi per 8 mesi. Inoltre nel 2003 vi è un ulteriore mese di contribuzione. Le lacune sono state colmate tramite 4 mesi “giovanili” del 1975 (cfr. art. 52b OAVS per il quale quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell’art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive) e 11 mesi dell’anno in cui è sorto il diritto alla rendita (4 mesi aggiunti al 2008 e 7 mesi al 2003; cfr. art. 52c OAVS secondo cui i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita).
Con un periodo di contribuzione di 16 anni e 6 mesi, l’interessata presenta una durata contributiva parziale per la quale va applicata la scala di rendita 19 (cfr. tabelle edite dall’UFAS).
L’interessata non può trarre alcun vantaggio dalla circostanza di aver contribuito in Italia all’__________ quando era domiciliata in Italia. Infatti, con l'entrata in vigore degli Accordi tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone (ALC), è applicabile il regolamento n. 883/2004 (in precedenza il regolamento CEE n. 1408/71), che permette alla Svizzera di mantenere il calcolo autonomo delle rendite, secondo il principio prorata (cfr. DTF 130 V 51 dove il TFA, in applicazione dell'ALC, ha stabilito che i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato contraente non sono da considerare per il calcolo di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia; cfr. STCA 30.2016.11 del 6 luglio 2016; STCA 30.2011.30 del 19 ottobre 2011; STCA 30.2006.13 del 4 luglio 2006) ed i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato non sono da considerare per il calcolo di una rendita di vecchiaia dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia ed i superstiti (DTF 130 V 51 consid. 4 e 5) e di conseguenza neppure per il calcolo della rendita per l’invalidità.
Né può esserle d’aiuto la circostanza che in alcuni periodi durante i quali non ha contribuito, segnatamente dal 2000 al 2002, il suo ex marito ha versato il doppio del contributo minimo (cfr. DTF 140 V 98 consid. 8.1; cfr. anche, per il periodo fino al 31 maggio 2002, la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 [RS 0.831.109.454.2]).
L’invocato art. 29ter cpv. 2 LAVS non trova infatti applicazione poiché l’interessata, cittadina italiana domiciliata in Italia (pag. 23 incarto AI), all’epoca senza attività lucrativa nel nostro Paese (cfr. anche pag. 66 incarto AI), in quel periodo non era astretta al pagamento di contributi in Svizzera (cfr. art. 1a LAVS [cf. art. 1b LAI]), né sostiene di aver chiesto l’adesione all’assicurazione facoltativa (art. 2 LAVS [cfr. art. 1b LAI]). Ciò trova conferma nella marginale 5008 delle direttive sulle rendite (DR) per la quale non è considerato come durata di contribuzione il periodo privo di un rapporto assicurativo ai sensi degli art. 1a e 2 LAVS e dell’art. 1a (recte: 1b) LAI.
Ulteriori accertamenti segnatamente in relazione ai redditi conseguiti dall’ex marito in quel periodo non sono di conseguenza necessari. Anche perché essi figurano comunque nel foglio di calcolo della Cassa (pag. 40 e seguenti incarto Cassa).
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni l’applicazione della scala di rendita 19 è corretta e va confermata.
4. Per quel che concerne il reddito medio annuo, la Cassa ha sommato i redditi iscritti nel conto individuale della ricorrente relativi al succitato periodo di contribuzione ma non ha proceduto allo splitting dei redditi conseguiti dall’ex marito o da lei stessa nel periodo dal 1981 al 2002, ma solo dal 2003 al 2009 quando entrambi hanno svolto un’attività lucrativa in Svizzera.
A ragione. Infatti per l’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti. Inoltre secondo il marginale 5112 DR le condizioni per la ripartizione dei redditi sono adempiute se durante l’unione coniugale i coniugi sono stati assicurati nello stesso anno civile. Non è necessario verificare se i coniugi siano stati assicurati negli stessi mesi.
Infine, secondo il marginale 5114 DR, gli anni civili in cui soltanto un coniuge è stato assicurato non sottostanno alla ripartizione dei redditi. Ciò riguarda, ad esempio, le persone in possesso di un permesso per dimoranti temporanei (permesso L) e i frontalieri quando soltanto uno dei coniugi ha esercitato un’attività lucrativa in Svizzera.
In concreto è pertanto a giusta ragione che l’UAI ha proceduto alla ripartizione dei redditi per il periodo dal 2003 al 2009 (cfr. pag. 42 e 50-51 incarto Cassa), quando entrambi i coniugi, domiciliati in Italia, hanno lavorato in Svizzera (cfr. foglio di calcolo [pag. 40 e seguenti incarto Cassa] e pag. 71-72 incarto Cassa).
Dalla somma dei redditi (splittati) da attività lucrativa del periodo di contribuzione, risulta quindi un importo complessivo di fr. 784’606.-- (cfr. pag. 42 e 50-51 incarto Cassa).
L’importo così calcolato va rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1978 (lacuna colmata con gli anni giovanili). Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.074.
La somma dei redditi rivalutati a fr. 842’667.-- (784'606 X 1.074) va poi divisa per il periodo effettivo di contribuzione (15 anni e 7 mesi), ciò che corrisponde ad una media dei redditi da attività lucrativa di fr. 54’075.--.
Per ogni anno in cui l’assicurata durante il matrimonio ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti educativi.
Dal primo matrimonio è nata una figlia nel 1988 (pag. 23 incarto AI).
All’assicurata va tuttavia attribuito un solo accredito, limitatamente al periodo in cui è stata assicurata un anno intero in Svizzera (ossia nel 2004 quando la figlia ha compiuto i 16 anni [pag. 45 incarto Cassa]; cfr. marginale 5419 DR).
Va poi tenuto conto che per le persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio l’accredito è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula: rendita di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici educativi : durata di contribuzione computabile.
Nel caso in esame va conteggiato 1 mezzo accredito educativo per un ammontare di fr. 1’357.-- (1'175 [rendita di vecchiaia mensile minima] X 12 X 3 X 0.5 [ossia 1 : 2] : 15 anni e 7 mesi).
Alla luce di quanto sopra esposto il reddito annuo medio della rendita corrisponde a fr. 56’400.-- (54’075 + 1’357 = 55’432 che va arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall’UFAS), per un importo mensile, con scala 19, nel 2017, di fr. 852.--, e dal 1° gennaio 2019, di fr. 860.-- (RAM di fr. 56'880), come calcolato dalla Cassa.
La decisione impugnata va di conseguenza confermata, mentre il ricorso va respinto.
5. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti