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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.07.2020 32.2019.187

13 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,303 parole·~57 min·3

Riassunto

Ergoterapista indipendente. Caduta da cavallo: paraplegia completa. Rendita limitata. Valutazione SMR non è sufficiente. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici (valutazione specialistica in ambito neurologico, neuro-urologico e psichiatrico). Lavoratrice a tempo pieno

Testo integrale

__________Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.187   PC/DC/sc

Lugano 13 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 26 settembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata il __________ 1980, attiva quale ergoterapista indipendente a tempo pieno dal 1° settembre 2007, in data 21 ottobre / 4 novembre 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da “paraplegia completa” dal “13 settembre 2008” a causa di una caduta da cavallo (pag. 4-12, 15 e 19 incarto AI).

                               1.2.   Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere acquisito agli atti, il rapporto medico del 4 giugno 2010 del medico SMR, dr. med. __________ (giusta il quale l’assicurata era inabile al lavoro in qualsiasi attività lavorativa - abituale e adeguata - al 100% dal 13 settembre 2008 e al 50% dal 1° gennaio 2010, in quanto affetta da “Paraplegia sensomotoria incompleta in seguito a decantazione il 13.9.2008”; pag. 251-253 incarto AI) - l’UAI, con decisione del 3 novembre 2010 (pag. 280-290 incarto AI), ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera di invalidità (grado di invalidità del 100%) dal 1° settembre 2009 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) ridotta a mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 2010 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° gennaio 2010 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo un grado di invalidità del 50%, in applicazione del metodo del raffronto percentuale dei redditi (“Prozentvergleich”).

                               1.3.   Nel corso del 2012 l’amministrazione ha avviato una revisione d’ufficio ex art. 17 LPGA (pag. 294 e 314 incarto AI).

                                         In tale occasione è emerso che l’assicurata aveva nel frattempo iniziato un’attività di docente dipendente al 20%, ovvero circa 6.25 ore alla settimana, presso la Scuola __________ di __________ (pag. 301-305, 315-321 e 341 incarto AI).

                                         Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso - in particolare, dopo avere acquisito agli atti, l’annotazione del 12 settembre 2012 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 331 incarto AI), il rapporto del 22 aprile 2013 dell’inchiesta per attività professionale indipendente del 6 marzo 2013 (pag. 340-351 incarto AI) e l’annotazione del 23 aprile 2013 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 352 incarto AI) - l’UAI con decisione del 4 giugno 2013 (pag. 423-425 incarto AI; preavvisata il 25 aprile 2013: pag. 353-355 incarto AI), ha soppresso la rendita, stabilendo - in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi - un grado di invalidità nullo (a fronte di un reddito “da valida” di fr. 83'743.- e “da invalida” di fr. 101'669.-, di cui fr. 69'990.- quale provento dall’attività di ergoterapista indipendente e fr. 31'679.- quale provento dall’attività di docente dipendente).

                                         Il reddito “da valida” di fr. 83'743.- è stato determinato sulla base della TA1 2010, divisione 86 (attività dei servizi sanitari), livello di qualifica 2 (lavoro indipendente e molto qualificato), settore femminile, aggiornato al 2011 (pag. 345 e 424 incarto AI).

                                         Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

                                         Il 23 luglio 2013 è nato il figlio __________ (pag. 470 incarto AI). 

                               1.4.   Il 2 marzo 2017 il medico del __________, dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha inoltrato all’UAI il formulario di notifica per adulti - rilevamento tempestivo - in quanto l’assicurata - divenuta nel frattempo attiva quale docente della Scuola __________ di __________ in misura del 36% - era inabile al lavoro al 100% dal 17 giugno 2016 e al 50% dal 30 giugno 2016 e continua (pag. 464-466 e 550 incarto AI).    

                               1.5.   Su richiesta dell’8 marzo 2017 dell’UAI (pag. 467 incarto AI), in data 10 marzo 2017 RI 1 - ergoterapista indipendente in misura del 30/40% e __________ in misura del 36%, in malattia da metà giugno 2016 - ha presentato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da “paraplegia; complicazione e aumento del dolore dal 2008” dal “Settembre 2008” a causa di una caduta da cavallo occorsale il 13 settembre 2008 (pag. 468-475 incarto AI).

                               1.6.   L’UAI ha esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare, acquisendo agli atti il rapporto finale del 14 maggio 2018 del medico SMR, __________ (pag. 582-584 incarto AI) e il rapporto del 18 dicembre 2018 dell’inchiesta per attività professionale indipendente del 10 dicembre 2018 (pag. 637-644 incarto AI), l’annotazione del 9 gennaio 2019 della giurista dell’UAI, avv. __________ (pag. 649-650 incarto AI), l’annota-zione del 30 gennaio 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 652 incarto AI) e il complemento del 22 febbraio 2019 al rapporto di inchiesta del 18 dicembre 2018 (pag. 659-660 incarto AI).

                               1.7.   Sulla base delle risultanze dell’istruttoria, l’UAI, con progetto di decisione dell’11 aprile 2019 (pag. 662-668 incarto AI), ha preavvisato all’assicurata il riconoscimento di ¼ di rendita di invalidità (grado di invalidità del 49% -, a fronte di un reddito “da valida” di fr. 86'649.- e “da invalida” di fr. 44'428.- nel 2017) dal 1° giugno 2017 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 31 dicembre 2017, stabilendo per il periodo successivo un grado di invalidità del 36% (a fronte di un reddito “da valida” di fr. 86'649.- e “da invalida” di fr. 55'577.- nel 2018), in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, con versamento a partire dal 1° settembre 2017 (dopo sei mesi dalla data in cui è stato rivendicato il diritto alla prestazione - 16.03.2017 - ex art. 29 cpv.1 LAI).   

Il reddito “da valida” di fr. 86'649.- è stato determinato attualizzando al 2017 il reddito da valida di fr. 83'743.- fissato nella decisione di soppressione della rendita del 4 giugno 2013 (pag. 423-425 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato, sulla base della TA1 2010, divisione 86 (attività dei servizi sanitari), livello di qualifica 2 (lavoro indipendente e molto qualificato), settore femminile, aggiornato al 2011 (pag. 641, 659 e 663 incarto AI). 

Per l’anno 2019 l’UAI ha puntualizzato quanto segue: “Non potendo disporre attualmente del guadagno conseguito nel 2019, anno appena iniziato, possiamo solamente presumere che l’assicurata come nel 2018 non presenti una perdita di guadagno almeno del 40% sufficiente a darle il diritto ad una rendita di invalidità. Tuttavia diamo la possibilità all’assicurata di inoltrare una nuova richiesta di prestazioni AI entro e non oltre il 30.09.2020 correlata dai conti economici 2019 garantendo già sin d’ora l’eventuale diritto alla prestazione retroattivamente al 01.01.2019 senza applicare l’art. 29 cpv.1 LAI (tardività della domanda)” (pag. 665 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).

Per quanto concerne i provvedimenti reintegrativi l’UAI ha precisato quanto segue: “(…) riteniamo non necessario sottoporre il dossier al consulente in integrazione professionale in considerazione del fatto che l’assicurata ha un minor discapito nell’esercizio dell’attività professionale d’indipendente” (pag. 665 incarto AI).

                               1.8.   Il 21 maggio 2019 l’amministrazione ha avuto un colloquio personale con l’assicurata e con il suo patrocinatore, avv. RA 1 (pag. 672-674 incarto AI). Dopo avere ricevuto pure le osservazioni del 12 giugno 2019 dell’avv. RA 1, per conto dell’assicurata (pag. 679-684 incarto AI) e dopo avere esperito ulteriori accertamenti amministrativi ed economici (in particolare, acquisendo agli atti l’annotazione del 10 settembre 2019 del consulente del servizio in integrazione professionale: pag. 810 incarto AI), l’UAI, con decisione del 26 settembre 2019 (pag. 811-817 incarto AI) ha riconosciuto a RI 1 ¼ di rendita di invalidità (grado di invalidità del 45% -, a fronte di un reddito “da valida” di fr. 81'494.15 e “da invalida” di fr. 44'428.- nel 2017) dal 1° giugno 2017 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 31 dicembre 2017, stabilendo per il periodo successivo un grado di invalidità del 32% (a fronte di un reddito “da valida” di fr. 81'494.15 e “da invalida” di fr. 55'577.- nel 2018), in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, con versamento a partire dal 1° settembre 2017 (dopo sei mesi dalla data in cui è stato rivendicato il diritto alla prestazione - 16.03.2017 – ex art. 29 cpv.1 LAI). 

L’UAI ha puntualizzato di avere effettuato “i nuovi calcoli per il grado di invalidità a seguito degli aggiornamenti delle Tabelle RSS” (pag. 814 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).

L’UAI ha precisato di avere determinato il reddito “da valida” per il 2017 come segue: “Prendiamo come riferimento le tabelle TA1 2016 fornite dall’Ufficio Federale di Statistica, Categoria 86-88 (Sanità e assistenza sociale, donne livello di qualifica 3: attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in ambito specifico) 6'504 stipendio di cat./40 orex41.6 ore di cat. X 12 = Fr. 81'169.90, aggiornato al 2017 troviamo un reddito annuo di Fr. 81'494.15.” (pag. 814 incarto AI).  

L’UAI ha pure specificato di avere fissato il reddito “da valida” per il 2018 come segue: “Prendiamo come riferimento le tabelle TA1 2016 fornite dall’Ufficio Federale di Statistica, Categoria 86-88 (Sanità e assistenza sociale, donne livello di qualifica 3: attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in ambito specifico) 6'504 stipendio di cat./40 orex41.6 ore di cat. X 12 = Fr. 81'169.90, aggiornato al 2018 troviamo un reddito annuo di Fr. 81'887.30.” (pag. 814 incarto AI). 

Per l’anno 2019 l’UAI ha puntualizzato quanto segue: “Non potendo disporre attualmente del guadagno conseguito nel 2019, anno appena iniziato, possiamo solamente presumere che l’assicurata come nel 2018 non presenti una perdita di guadagno almeno del 40% sufficiente a darle il diritto ad una rendita di invalidità. Tuttavia diamo la possibilità all’assicurata di inoltrare una nuova richiesta di prestazioni AI entro e non oltre il 30.09.2020 correlata dai conti economici 2019 garantendo già sin d’ora l’eventuale diritto alla prestazione retroattivamente al 01.01.2019 senza applicare l’art. 29 cpv.1 LAI (tardività della domanda)” (pag. 813 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).

                                         Per quanto concerne i provvedimenti reintegrativi l’UAI ha precisato quanto segue: “(…) siamo a disposizione per eventuali provvedimenti integrativi di breve durata qualora l’assicurata dovesse inoltrarne richiesta in modo che possa arricchire il suo bagaglio professionale” (pag. 814 incarto AI).

                               1.9.   Con tempestivo ricorso del 22 ottobre 2019 il patrocinatore di RI 1, l’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della citata decisione ed il riconoscimento alla sua assistita di almeno ½ rendita AI. Da ultimo, l’avvocato ha postulato che la sua cliente sia posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I, pag. 15).

Il patrocinatore dell’assicurata contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione, in quanto la sua cliente presenta una capacità lavorativa residua di al massimo il 35%. La capacità medico-valetudinario della sua assistita è peggiorata nel 2017, essendo da un lato peggiorati i problemi somatici e dall’altro subentrate affezioni invalidanti di natura psichica. Affezioni che non sono state a torto indagate e che impongono l’esecuzione di una perizia disciplinare. Dal 2017 è divenuta del tutto inesigibile l’attività di insegnamento. La sua situazione di salute è peggiorata successivamente al 2013 anche e soprattutto a causa del sovraccarico dovuto all’attività lavorativa eccessiva. Non avendo altra scelta, dovendo crescere un figlio piccolo da sola e lavorando da sola, ella - paraplegica - ha lavorato in maniera eccessiva, nuocendo gravemente e compromettendo la propria salute. Quanto ha fatto negli ultimi anni non era esigibile, così come inesigibile è stato il reddito da lei conseguito. La revisione del 2013, completamente errata, ha portato alla compromissione e peggioramento dello stato di salute dell’assicurata. Quanto guadagnato in questi anni è molto più elevato di quanto avrebbe potuto guadagnare, qualora non avesse - come invece è stata indotta a fare - sovraccaricato il suo già precario stato di salute. A fronte di un’inammissibile decisione di revisione del 2013 la sua cliente ha dovuto lavorare in maniera eccessiva e con grave discapito a livello di salute. Non riuscendo a coprire le spese ha dovuto pure iniziare a lavorare come docente per ca. fr. 2'000.- mensili. Il peggioramento dello stato di salute ha portato anche a questa perdita di guadagno. L’assicurata è affetta da plurime patologie, ammesse pure dal medico SMR nel rapporto finale del 14 maggio 2018, che impongono l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare. La capacità lavorativa residua della sua cliente non può difatti essere superiore al 35%. Il fatto che la sua assistita abbia comunque lavorato per alcuni anni in maniera eccessiva e non esigibile, con conseguente ulteriore compromissione della sua salute, non può fondare alcuna considerazione di natura medico-valetudinaria circa la sua capacità lavorativa residua. La capacità lavorativa esigibile della ricorrente dal 2017 non può essere considerata in misura superiore al 35% quantunque ella abbia continuato - a fronte di un’evidente necessità - a lavorare in maniera eccessiva ed inesigibile. Ciò ha altresì falsato il suo reddito potenziale da invalida, aumentandolo, e riducendo in maniera artificiosa il suo grado di invalidità. Si chiede quindi che venga posta in essere una valutazione pluridisciplinare della reale capacità lavorativa dell’assicurata, tale che non comporti un peggioramento del suo stato di salute e che sulla base di questa venga rivisto e corretto al ribasso anche il reddito da invalida.

Il rappresentante dell’assicurata contesta l’applicazione del metodo ordinario di raffronto dei redditi, che è stato erronea-mente applicato dall’amministrazione già nella decisione del 2013. Come giustamente effettuato nel 2010 al caso di specie andrebbe difatti applicato il metodo del “Prozentvergleich”. A conferma della validità di questo metodo, il legale rileva le difficoltà nel determinare il reddito da valido e da invalido legato proprio alla particolarità della situazione. Il reddito da valido può essere definito in maniera oltremodo parziale e poco significativa poiché non è possibile parure da un'attività consolidata. La sua cliente aveva difatti avviato la propria attività indipendente da poco prima di incorrere nel grave incidente che l'ha resa paraplegica. Questa circostanza impedisce d'un lato di determinare quale sarebbe stata la resa dell'attività, ossia il reddito, una volta trascorso il periodo di avviamento dell'attività indipendente della durata di alcuni anni e dall'altro di poter considerare i risultati di esercizio di diversi anni contabili significativi (da 3 a 5 anni) consecutivi alfine di determinare il redito medio dell'attività indipendente. Ciò aveva reso e rende pure oggi impossibile definire quale sarebbe stato (allora come oggi) il reddito della sua assistita quale ergoterapista indipendente senza il danno alla salute. Inoltre il reddito da invalida ha sempre conosciuto fluttuazioni importanti. Le condizioni sono pertanto tali da imporre l'applicazione di questo metodo, che doveva essere applicato, come occorso nel 2010, anche in occasione della decisione del 2013. In applicazione del metodo del Prozentvergleich, il suo grado di invalidità corrisponde con il suo grado di incapacità lavorativa, ossia è pari al 50%. Nel caso di specie la sua cliente è stata ritenuta quale salariata e non quale casalinga. Si dovrebbe applicare il metodo misto e, in questo caso, considerando i problemi di salute dell’assicurata, ella presenterebbe un’invalidità superiore al 50%. A mente della ricorrente non vi sono quindi le condizioni per determinare l’invalidità mediante il metodo straordinario. Ma anche volendo paragonare i redditi da valida e da invalida dell’assicurata si giungerebbe alla stessa conclusione. Il rappresentante dell’insorgente osserva che l'UAI ha considerato che il reddito che la signora RI 1 avrebbe conseguito quale ergoterapista indipendente al 100% sarebbe stato pari al reddito statistico di un ergoterapista di-pendente, pari nel 2012 a CHF 83'743.- e nel 2017 a CHF 86'649.- annui (corretto incomprensibilmente a CHF 81494.15). Trattasi di un dato errato, in quanto la sua cliente non era al momento dell'insorgenza del danno alla salute invalidante, e non lo era neppure in seguito, una dipendente. Si tratta di una forzatura; di una finzione inapplicabile. Quale unico studio aperto a __________ avrebbe potuto conseguire come ergoterapista un reddito annuo superiore ai fr. 130'000.-, perfettamente in linea con i redditi medi percepiti da ergoterapisti indipendenti attività al 100% nel Sottoceneri e in generale in Ticino. Il legale chiede quindi che venga eseguita una valutazione economica per persone esercitanti un’attività indipendente, basandosi questa volta sui risultati di un’inchiesta sui redditi conseguiti da studi di ergoterapia nel Sottoceneri. Nel primo anno di attività l’assicurata ha ottenuto un reddito lordo annuo di fr. 85'564.86 per 9 mesi, pari a fr. 144'110.79, se riportato su 12 mesi. Questo dato, relativo al 2008, andrebbe attualizzato sino al 2018. Ne discende quindi che la sua cliente presenta una perdita di guadagno prossima al 70%, circostanza che apre il diritto ad una rendita intera di invalidità. In ogni caso, anche considerando altri due metodi di calcolo (anche se meno validi), il reddito da valida dell’assicurata per il 2017-2018 non può essere considerato inferiore a fr. 135'000.-. Si consideri inoltre come anche qualora si volesse ammettere una capacità lavorativa del 50% (invero, come detto, inferiore) si deve pure considerare che l'attività svolta quale ergo-terapista è impossibile nell'ambito di tutta una serie di attività specifiche che non può effettuare precludendosi l'accesso a tutta una serie di clientela. Si pensi ad esempio all'attività pediatrica, all'attività legata alla neuroriabilitazione, all'andare a domicilio dai clienti (causa barriere architettoniche), ecc. la sua cliente avrebbe, quindi, diritto, in ogni caso, ad almeno mezza rendita di invalidità.

                             1.10.   Nella risposta del 13 novembre 2019, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti l’annotazione dell’11 novembre 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. VII-1), l’annotazione del 31 ottobre 2019 dell’ispettrice __________ (doc. VII-2) e la tabella della ricerca presso gli ergoterapisti iscritti all’albo del Cantone del 31 ottobre 2019 dell’ispettrice __________ (doc. VII-3).

                             1.11.   Il 2 dicembre 2019 il rappresentante dell’assicurata ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, e la documentazione economica dimostrante lo stato di indigenza della sua cliente (doc. XI + XI-bis).

                             1.12.   Il 7 gennaio 2020 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIV). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti la lettera di dimissione del 4 gennaio 2020 del Pronto Soccorso dell’__________ di __________ (doc. C1).

                             1.13.   Il 16 gennaio 2020 l'UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVI).

                             1.14.   Il 22 gennaio 2020 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVIII).

                             1.15.   Il doc. XVIII è stato trasmesso per conoscenza (con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 10 giorni) all’UAI (doc. XIX) che, a tutt’oggi, è rimasta silente.

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’UAI ha riconosciuto all’assicurata ¼ di rendita di invalidità con grado del 45% dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017.

                                         Il TCA rileva che il patrocinatore non contesta che la presta-zione vada versata dal 1° settembre 2017 a fronte di una domanda tardiva.

Le censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente in questa sede, volte a contestare la decisione del 4 giugno 2013 (pag. 423-425 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato, nella misura in cui non sono relative al riconoscimento all’assicurata di ¼ di rendita di invalidità, oggetto della decisione del 26 settembre 2019 (pag. 811-817 incarto AI), qui avversata, sono irricevibili.

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.3.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

                                         Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

                                         Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.3; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.81 del 27 aprile 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.3).

                                         Giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza, general-mente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.7).

                               2.4.   Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

                                         I dati economici risultano pertanto determinanti.

                                         Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

                                         Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.81 del 27 aprile 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.4).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

                                         Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                         Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65; STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.3).

                               2.6.   Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50

                                         (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

                                         Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

                                         (cfr. STCA 32.2018.145 del 21 ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3 e STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.6). 

                               2.7.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

                                         Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. CATTANEO, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. CATTANEO, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

                                         Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

                                         Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

                                         Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                                         (cfr. STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.4 in fine, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.4 e STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.7).

                               2.8.   L'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.8).

                               2.9.   Per quanto concerne l’aspetto medico, l’amministrazione ha indicato di essersi fondata sul rapporto finale del 14 maggio 2018 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, (pag. 582-584 incarto LAI) il quale - sulla base della documentazione medica agli atti, in particolare del rapporto medico dell’aprile 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale (pag. 531-536 incarto LAI) e di svariati atti medici ad esso allegati (pag. 537-545 incarto AI, incluso il rapporto del 21 novembre 2016 della visita del medico __________ del 18 novembre 2016: pag. 538 incarto LAI) e del rapporto medico di aggiornamento dal giugno 2017 del 6 maggio 2018 del dr. med. __________ (pag. 586-591 incarto LAI) - ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di:

" Grave paresi su frattura di Th12 con dislocazione posteriore del corpo vertebrale e lussazione con/su:

-   decompressione Th11/Th12 (laminectomia bil., spinosectomia Th11, artrectomia mediana bilaterale Th11/Th12), discectomia e PLIF Th11/Th12, riduzione della listesi tra Th11 e Th12, posizionamento di mezzi di osteosintesi e stabilizzazione in Th10, Th11, Th12, L1, L2 (13.9.2008)

-   ipoestesia tattile con livello a L2/l3 e con progressive riduzione della sensibilità distalmente; anestesia da S1 compreso, quindi con anestesia sellare. Assenza del tono anale e con necessità di autocateterismo vescicale.” (pag. 582 incarto LAI)

                                         Il medico SMR ha posto l’ulteriore diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di: “Stato ansioso depressivo reattivo a sovraccarico fisico” (pag. 582 incarto LAI).

Il medico SMR non ha posto diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa (pag. 582 incarto LAI).

                                         Il medico SMR ha determinato le seguenti incapacità lavorative:

                                         nell’attività abituale (riferita come attività al 100%) di docente: 50% dal 17 al 29 giugno 2016 e 100% dal 30 giugno 2016 e continua;

                                         nell’attività abituale (riferita come attività al 100%) di fisioterapista indipendente: 50% (presenza) dal 17 giugno 2016 e continua;

                                         in attività adeguata (riferita come attività al 100%): 50% (presenza) dal 17 giugno 2016 e continua;

                                         in mansioni consuete (casalinga; riferita come attività al 100%): 50% (riduzione rendimento) dal 17 giugno 2016 e continua. (pag. 582 e 583 incarto AI)

                                         Il medico SMR ha precisato che per il periodo precedente (2008-2016) si “confermano le IL come in precedenza stabilite” (pag. 582 e 583 incarto AI).

Il medico SMR ha, poi, stabilito l’esigibilità lavorativa (carico massimo: 5 kg; nessuna alternanza della postura al bisogno; nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione; necessità di pause supplementari inclusa: pag. 583 incarto AI) e sub “Ulteriori limitazioni funzionali necessarie per l’integrazione professionale” ha indicato: “Attività leggera con possibilità di pause supplementari” (pag. 583 incarto AI).

Il medico SMR sub “Prognosi evoluzione capacità lavorativa” ha indicato: “Dubbia” (pag. 583 incarto AI).

Il medico SMR sub “Osservazioni conclusive” ha indicato: “IL 100% nella funzione di insegnante. IL 50% nella funzione di fisioterapista indipendente, in attività adeguata e per le attività domestiche” (pag. 584 incarto AI).

Il medico SMR ha puntualizzato che non erano applicabili terapie che avrebbero migliorato o mantenuto verosimilmente la capacità lavorativa (pag. 584 incarto AI).

" L’amministrazione si è fondata pure sull’annotazione del 30 gennaio 2019 del medico SMR, dr. med. D. __________, che, dopo avere posto la diagnosi di “paraparesi sub Th12 dal 2008; Disturbo neurogeno della vescica attualmente trattato con botulino con risultato non ottimale”, ha indicato che “con un intervento alla vescica o con un trattamento fisioterapico non vi sarà un aumento della capacità lavorativa, (intervento non esigibile essendo l’esito in ogni caso molto incerto)”, concludendo quanto segue: “L’esigibilità dal punto di vista medico è di una CL del 50% (orario e rendimento ridotto), questo sia quale salariata che quale indipendente come da certificazione dei curanti.” (pag. 652 incarto AI)

                                         Davanti al TCA l’amministrazione ha versato agli atti l’annotazione dell’11 novembre 2019 (doc. VII-1) del medico SMR, dr. med. __________, che ha precisato quanto segue:

" Necessari ulteriori approfondimenti medici?

- In considerazione di una certificazione medica attestante una CL del 50% ed in assenza di elementi in favore di una modifica dello stato di salute un'ulteriore approfondimento medico non è necessario.

Rapporto 24.4.2013: non posso che confermare la mia valutazione del 2013, ossia che la maggior parte delle persone affette da paraplegia possono lavorare almeno al 50% in attività adatta. La riduzione della capacità lavorativa si giustifica dal maggior impegno dovuto per esempio all'autocateterismo, alla necessità di fare fisioterapia, alle difficoltà di spostamento, alla necessità di evitare sollecitazioni eccessive a livello della cute (prevenzione decubito).

Peggioramento del 2016: rimando qui al rapporto della dr.ssa Bernasconi del servizio medico del personale dal quale risulta che il peggioramento era dovuto ad un sovraccarico (attività di docente e attività indipendente di ergoterapista):

Valutazione e procedere

La signora RI 1, a seguito dell’evento traumatico del settembre 2008 con conseguente paraplegia senso-motoria incompleta sub-T12, è riuscita grazie ad un enorme sforzo di volontà e di autodisciplina - a svolgere un percorso riabilitativo e di reinserimento lavorativo impegnativo riprendendo dal 2010 la sua attività di ergoterapista indipendente già svolta prima dell’infortunio, e di assumersi, a partire da settembre 2011, anche un incarico parziale di inserimento presso la scuola __________ con graduale aumento della percentuale di impiego fino al 36%, attualmente svolto.

Tali sforzi le hanno permesso di raggiungere un'autonomia economica tale da non aver più diritto a prestazioni assicurative in forma di rendita di invalidità, pur rimanendo invariata la forte limitazione a livello della funzionalità nel contesto della paraplegia.

D'altra parte questi sforzi hanno determinato verosimilmente un sovraccarico lavorativo con ripercussioni negative sullo stato di salute: infatti, la signora RI 1 per ben tre anni ha interrotto la fisioterapia di mantenimento in mancanza di tempo, assorbita completamente dall’attività lavorativa, dagli impegni familiari e dal dispendio di tempo per compiere gli atti quotidiani della vita a causa della paraplegia. Si sono pertanto esacerbati i dolori a livello degli arti inferiori di carattere neuropatico associati a frequenti spasmi muscolari che hanno necessitato la ripresa di misure fisioterapiche regolari, attualmente svolta 3 volte la settimana. Nel corso dell’ultimo anno sono pure peggiorati i disturbi correlati alla vescica neurologica, con aumento di frequenza di stimoli alla minzione e aumento delta frequenza dell'auto cateterismo, con notevole ripercussione sulla qualità del sonno per via dei frequenti risvegli. Tale situazione ha determinato l’insorgenza di una sindrome di disadattamento, con reazione ansioso-depressiva di attuale solo  lieve entità ma suscettibile a peggioramento qualora la situazione di sovraccarico psicofisico non dovesse migliorare.

Pertanto si giustifica l’attuale inabilità lavorativa completa nella sua attività di docente di scuola professionale in quanto essa non permette la necessaria flessibilità di gestire gli impegni lavorativi e i necessari periodi di riposo durante la giornata lavorativa (che invece sono garantiti durante la sua attività di ergoterapista indipendente in quanto svolta al proprio domicilio).

Attuale CL: in assenza di una documentata modifica dello stato di salute l'assicurata presenta attualmente una CL del 50% come da certificazione del curante, dr. __________ 6.5.2018 e 22.10.2019. L'attività di docenza, già svolta in precedenza, risulta pure esigibile in tale misura rispettando i limiti funzionali. L'attività di docenza è stata lasciata per motivi di sovraccarico dovuto a contingenze familiari.

                                                                               Attuali limiti funzionali: attività fisicamente leggera che può essere svolta in sedia a rotelle con servizi igienici a portata di mano.”

                             2.10.   Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può approvare l’operato dell’UAI, in quanto il rapporto finale del 14 maggio 2018 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, (pag. 582-584 incarto LAI) - come pure la stringata annotazione del 30 gennaio 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 652 incarto AI) - sulla base della documentazione medica agli - non è sufficiente per concludere che RI 1 è abile al 50% (presenza) nell’attività abituale di fisioterapista indipendente e in attività adeguata (in particolare, secondo l’esigibilità lavorativa posta dal medico SMR nel rapporto finale del 14 maggio 2018, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.9) e al 50% (riduzione rendimento) in mansioni consuete (casalinga) dal 17 giugno 2016 e continua.

A fronte delle patologie di carattere neurologico, neuro-urologico e psichico di cui è affetta l’assicurata, considerato pure che nell’incarto non figura alcuna valutazione specialistica (dello stato di salute dell’assicurata, dell’esigibilità lavorativa e della sua capacità lavorativa residua) e che agli atti mancano anche i questionari “rapporto medico: integrazione professionale/rendita” (che non sono stati inviati/richiesti dall’UAI agli specialisti curanti dell’assicurata), il rapporto finale del 14 maggio 2018 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale ove è stata riportata la problematica psichica di cui soffre l’assicurata tra le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa ed è stata indicata una prognosi dubbia sull’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurata - (pag. 582-584 incarto LAI) come pure la concisa annotazione del 30 gennaio 2019 del medico SMR, dr. med. __________, - ove non è stata riportata tra le diagnosi la problematica psichica di cui è affetta l’assicurata m unicamente quella somatica - (pag. 652 incarto AI), non consente al TCA di concludere, con la necessaria tranquillità, che RI 1 sia abile al 50% (presenza) nell’attività abituale di fisioterapista indipendente e in attività adeguata (in particolare, secondo l’esigibilità lavorativa posta dal medico SMR nel rapporto finale del 14 maggio 2018, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.9) e al 50% (riduzione rendimento) in mansioni consuete (casalinga) a partire dal 17 giugno 2016.

Agli atti non figura alcuna valutazione specialistica e mancano pure i questionari “rapporto medico: integrazione professionale/rendita” che l’UAI non ha inviato/richiesto agli specialisti curanti dell’assicurata e che l’amministrazione dovrà, pertanto, raccogliere agli atti.

Va pure considerato che - nonostante il medico __________ (dr.ssa med. __________) avesse rilevato che l’assicurata aveva sviluppato una “sindrome di disadattamento, con reazione ansioso-depressiva di attuale solo lieve entità ma suscettibile a peggioramento qualora la situazione di sovraccarico psicofisico non dovesse migliorare.”, come peraltro riportato dal medico SMR, dr. med. __________, nell’annotazione dell’11 novembre 2019 (doc. VII-1) e nonostante il medico SMR, dr. med. __________, abbia posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Stato ansioso depressivo reattivo a sovraccarico fisico” (pag. 582 incarto LAI) - nessun medico SMR, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, si è espresso in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata dal profilo psichico rispettivamente ha avuto un colloquio personale con l'assicurata (cfr. consid. 2.8).

In questo contesto è utile ricordare che, a fronte di una questione squisitamente medica, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre (come nel caso di specie) di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo al giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati e, pertanto, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possono sommare, e se del caso in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr., sul tema, D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 246 e ss.).

                                         In conclusione, dagli atti dell’incarto emerge, dunque, la necessità di una valutazione specialistica dello stato di salute dell’assicurata in ambito neurologico, neuro-urologico e psichiatrico.

Stante quanto precede, non consente di giungere ad una diversa conclusione l’annotazione dell’11 novembre 2019 (doc. VII-1) del medico SMR, dr. med. __________.

                                         Analogamente a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può, quindi, fondare il proprio giudizio sul rapporto finale del 14 maggio 2018 del dr. med. __________ (pag. 582-584 incarto LAI) e sull’annotazione del 30 gennaio 2019 del dr. med. __________ (pag. 652 incarto AI).

All’UAI incombeva, dunque, prima di emettere la decisione impugnata il 26 settembre 2019 (che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3; STCA 32.2018.169 del 20 agosto 2019, consid. 2.4), accertare in maniera completa ed esaustiva quale fosse il reale stato di salute dell’assicurata mediante un approfondimento peritale esterno (cfr. art. 44 LPGA). Non avendolo fatto, gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché ponga rimedio alle proprie mancanze per l’allestimento - previo aggiornamento degli atti medici - di una perizia pluridisciplinare (in ambito neurologico, neuro-urologico e psichiatrico), prima di emettere una nuova decisione relativa al diritto alla rendita del ricorrente.

Per quel che riguarda in particolare l’aspetto psichiatrico, il TCA sottolinea che la capacità lavorativa dell’assicurata dovrà essere valutata nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, al consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli indicatori deve infatti essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).

                                         È qui pure utile sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016, consid. 2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.8; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).

Nell’ambito dell’approfondimento peritale disposto, tenuto conto di quanto indicato dal medico del personale (“questi sforzi hanno determinato verosimilmente un sovraccarico lavorativo con ripercussioni negative sullo stato di salute: infatti, la signora RI 1 per ben tre anni ha interrotto la fisioterapia di mantenimento in mancanza di tempo, assorbita completamente dall’attività lavorativa, dagli impegni familiari e dal dispendio di tempo per compiere gli atti quotidiani della vita a causa della paraplegia”, come riportato dal medico SMR, dr. med. __________, nell’annotazione dell’11 novembre 2019, doc. VII-1, di cui si è ampiamente detto al consid. 2.9), i periti dovranno pure stabilire se l’impegno lavorativo complessivamente assunto dall’assicurata (quale ergoterapista indipendente e quale docente dipendente) tra il 2013 ed il 2016 fosse ragionevolmente esigibile o meno. E ciò al fine poi di determinare se il reddito da lei conseguito in tali anni fosse frutto di uno utilizzo ragionevole della sua capacità lavorativa residua oppure di uno sfruttamento eccessivo (e, quindi, ragionevolmente non esigibile) della stessa.

                             2.11.   Da ultimo, il TCA osserva che risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alle ulteriori censure ricorsuali sollevate dal patrocinatore in questa sede. Tali questioni dovranno essere affrontate se e quando dovesse emergere che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457).    

Per motivi di economia processale il TCA rileva comunque sin d’ora che l’assicurata ha svolto l’attività di ergoterapista dipendente dal 1° novembre 2004 al 31 agosto 2007 e indipendente dal 1° settembre 2007 in poi. In sede di inchiesta per indipendenti l’assicurata ha dichiarato che, in assenza del danno alla salute, eserciterebbe sempre il suo lavoro di indipendente. Nonostante il danno alla salute l’assicurata ha, in effetti, continuato ad esercitare quale indipendente nella misura massima possibile. In quanto famiglia monoparentale (dalla nascita, il __________ 2013, del figlio __________: pag. 470 incarto AI), l’assicurata si è sempre organizzata per poter lavorare nella misura massima possibile, creandosi una rete che al bisogno garantiva assistenza al bambino (asilo nido e baby-sitter). Eccezionalmente accadeva pure che ricevesse un paziente quando il bambino era già rientrato a casa (pag. 470 incarto AI). In siffatte circostanze, l’assicurata deve essere considerata una persona che esercita un’attività lavorativa a tempo pieno.

                             2.12.   Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.10-2.11), il TCA rinuncia anche all'assunzione di ulteriori prove.

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti.

                             2.13.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 2'500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà alla ricorrente fr. 2'500.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.                    

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.187 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.07.2020 32.2019.187 — Swissrulings