Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.12.2019 32.2019.183

19 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,574 parole·~8 min·5

Riassunto

Retrocessione degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.183   rg/sc

Lugano 19 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2019 di

RI 1   rappr. da: RA 1     

contro  

la decisione dell’11 settembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                   in fatto e in diritto

che                              

                                     per decisione 11 settembre 2019 in applicazione del metodo ordinario (raffronto dei redditi) l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una mezza rendita (invalidità del 50%) dal 1. luglio 2017 al 31 dicembre 2018, con versamento ex art. 29 cpv. 1 LAI dal 1. agosto 2018;

                                     -   contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato rappresentato da RA 1, postulando in via principale l’attribuzione di una mezza rendita anche dopo il 31 dicembre 2018 rispettivamente dopo il 15 aprile 2019, ossia dopo l’attestato peggioramento; in subordine chiede il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti sullo stato di salute e sull’incapacità di lavoro/guadagno dopo il 31 dicembre 2018 rispettivamente dopo il 15 aprile 2019;

                                     con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò sulla base della presa di posizione 16 ottobre 2019 del medico SMR, il quale – dopo aver preso visione della refertazione medica prodotta col gravame – ha annotato:

"  Vista la nuova documentazione giunta in sede di ricorso si ritiene opportuno procedere con perizia ortopedica al fine di definire con precisione l’incapacità lavorativa dell’assicurato nel corso del tempo nella sua abituale professionale di cameriere rispettivamente in altre attività adeguate al suo stato di salute (con i relativi limiti funzionali).” (doc. IV-1);

                                     richiesto dal Tribunale, l’insorgente ha comunicato di non opporsi alla proposta formulata dall’amministrazione (cfr. VI);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).

                                         Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

                                     -   se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

                                     -   nel caso concreto, sulla base dei quattro certificati medici specialistici prodotti con il ricorso (certificato del dr. __________, chirurgo ortopedico, del 1° ottobre 2019, doc. D; certificati del dr. __________, chirurgo ortopedico, del 5 novembre 2018, 9 gennaio e 17 maggio 2019, doc. E-G), v’è effettivamente da ritenere che la fattispecie necessita – come osservato dal medico SMR pendente lite – di essere ulteriormente indagata dal punto di vista ortopedico al fine di giungere ad un affidabile giudizio circa lo stato di salute e le sue conseguenze sulla capacità al lavoro/guadagno dell’assicurato, dopo il 31 dicembre 2018;

                                     -   in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

                                     -   nel caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda ad una valutazione peritale ortopedica come indicato in risposta di causa. In esito a tali accertamenti, effettuate anche eventuali nuove valutazioni economiche e ogni altra che si rendesse necessaria, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA, fermo restando in ogni caso il diritto – risultante dagli atti all’inserto – dell’assicurato ad una mezza rendita sino al 31 dicembre 2018;

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

                                     visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

                                     patrocinato in causa, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'500.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione dell’11 settembre 2019 è annullata.

                                          §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                       2.-    Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'500 per ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti

32.2019.183 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.12.2019 32.2019.183 — Swissrulings