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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.12.2019 32.2019.181

9 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,265 parole·~11 min·4

Riassunto

Rinvio degli atti all'UAI per ulteriori accertamenti economici (cessazione dell'attività lucrativa) e medici (peggioramento dello stato di salute)

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2019.181   cs

Lugano 9 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 ottobre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione del 3 settembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto che

                                         RI 1, nato nel 1965, il 6 febbraio 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI;

                                         con 5 distinte decisioni del 27 maggio 2016 l’UAI ha riconosciuto all’interessato il diritto ad ¼ di rendita AI dal 1° giugno 2012 (con versamento dal 1° agosto 2012 a causa della domanda tardiva), ad una rendita intera dal 1° settembre 2013, ad ¼ di rendita dal 1° giugno 2014, ad una rendita intera dal 1° gennaio 2015 e nuovamente ad ¼ di rendita dal 1° giugno 2015;

                                         con sentenza 32.2016.64 dell’11 aprile 2017 il TCA ha respinto il ricorso inoltrato di RI 1, allora rappresentato dall’avv. __________, che chiedeva l’applicazione del metodo ordinario in luogo di quello straordinario;

                                         nel corso del mese di aprile 2019 l’UAI ha avviato una procedura di revisione, al termine della quale, con decisione del 3 settembre 2019, ha confermato il diritto ad ¼ di rendita AI;

                                         RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione, facendo valere una violazione del diritto di essere sentito, un peggioramento dello stato di salute, l’errata applicazione del metodo straordinario, avendo cessato ogni attività lavorativa e chiedendo di essere esonerato dal pagamento delle tasse e spese giudiziarie del presente procedimento (doc. I);

                                         dopo aver chiesto (doc. V), ed ottenuto (doc. VI), una proroga, l’UAI, con risposta dell’8 novembre 2019, ha proposto in via principale la reiezione del ricorso ed in via subordinata, in caso di conferma dell’assenza di attività, il ritorno degli atti per procedere agli approfondimenti del caso, sia a livello medico (come da indicazione del SMR per possibile peggioramento avvenuto da ottobre 2019), sia a livello economico (metodo straordinario non più attuale; doc. VI);

                                         con scritto dell’11 novembre 2019 il Giudice delegato del TCA ha interpellato il ricorrente, invitandolo ad esprimersi specificatamente sull’assenza di ulteriore attività lavorativa, producendo eventuali documenti a sostegno della sua tesi (doc. VII);

                                         il 20 novembre 2019 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione relativa alla cessazione della sua attività lavorativa ed ha nuovamente evidenziato il peggioramento del suo stato di salute (doc. IX);

                                         con scritto del 26 novembre 2019 l’UAI, preso atto della documentazione prodotta da RI 1, ha chiesto il ritorno degli atti per procedere con gli approfondimenti del caso, sia a livello medico che economico (doc. XI);

                                         il 29 novembre 2019 il TCA, con riferimento alla giurisprudenza federale di cui alla DTF 137 V 314 per la quale alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all’UAI per ulteriori accertamenti, ha interpellato l’insorgente, comunicandogli l’intenzione di accogliere il ricorso e rinviare gli atti all’amministrazione per effettuare gli approfondimenti economici e medici che si impongono e gli ha concesso un termine di 10 giorni per comunicare se mantiene oppure ritira il ricorso (doc. XIII);

                                         con lettera 6 dicembre 2019 l’interessato ha deciso di mantenere il ricorso (doc. XIV);

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti);

                                         secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità;

                                         per l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore. Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84);

                                         secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario;

                                         capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a);

                                         l’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151);

                                         in tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a);

                                         secondo giurisprudenza il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b);

                                         se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa;

                                         per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136);

                                         in questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete;

                                         l’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari;

                                         infine va rammentato che per l’art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta;

                                         la rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b);

                                         una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64);

                                         nel caso di specie la rendita dell’insorgente è stata calcolata secondo il metodo straordinario;

                                         in sede di ricorso l’interessato ha tuttavia sostenuto di aver cessato la propria attività lucrativa (doc. I e IX), producendo varia documentazione a sostegno della sua tesi (allegati a doc. I e IX);

                                         l’UAI, alla luce delle affermazioni del ricorrente e della documentazione prodotta, rileva giustamente la necessità di effettuare gli approfondimenti del caso e di rivedere il metodo applicabile per il calcolo del grado d’invalidità (doc. XI: “[…] metodo straordinario non più attuabile […]”);

                                         per quanto concerne l’aspetto medico, il medico SMR, dr. med. __________, sulla base dei referti del 2 ottobre 2019 del dr. med. __________ (doc. A7.1) e del 3 ottobre 2019 del dr. med. __________ (doc. A8 e A8.1), prodotti in sede di ricorso, ha rilevato che vi potrebbe essere stato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente, documentato tuttavia solo da ottobre 2019 (doc. VI/1);

                                         di conseguenza anche la situazione valetudinaria deve nuovamente essere approfondita ed esaminata per stabilire se e da quando vi è stata una modifica dello stato di salute con incidenza sull’incapacità lavorativa;

                                         ritenuta la necessità di procedere con ulteriori accertamenti sia in ambito economico che medico, come chiesto dall’UAI (doc. XI) e dal ricorrente (doc. I), la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione;

                                         visto l’esito del ricorso le ulteriori censure sollevate dall’assicurato, segnatamente l’asserita violazione del diritto di essere sentito, non devono essere esaminate, né devono essere assunte in questa sede le prove da lui richieste;

                                         secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

                                         il rinvio degli atti con esito aperto equivale a piena vittoria (DTF 137 V 210 consid. 7.1; sentenza 8C_23/2019 del 6 agosto 2019, consid. 6), ciò che rende priva di oggetto la richiesta dell’insorgente tendente all’esonero dal pagamento di tasse e spese giudiziarie (cfr. DTF 124 V 310, consid. 6);

                                         le spese per fr. 500.-- sono infatti a carico dell’UAI;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

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