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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.07.2020 32.2019.174

13 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,775 parole·~1h 9min·3

Riassunto

Decisione con la quale UAI,in applicazione del metodo misto,ha ridotto il diritto alla rendita,non può essere tutelata.Va innazitutto stabilito se applicazione del metodo misto è corretta e, se sì,secondo quale ripartizione, posto che quella usata è errata.Pure da verificare CL residua.Atti rinviati

Testo integrale

Incarto n. 32.2019.174   cr

Lugano 13 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 settembre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 21 agosto 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1964, in precedenza attiva quale venditrice, in data 2013 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 3).

                                         Eseguiti gli accertamenti del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (cfr. rapporto del 30 aprile 2014, doc. 50), e un’inchiesta a domicilio (del 19 gennaio 2015), con progetto di decisione del 30 marzo 2015 l’Ufficio AI, applicando il metodo misto di calcolo, ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado AI dell’80%) dal 1° dicembre 2013 fino al 31 luglio 2014, poi soppressa in mancanza di un sufficiente grado di invalidità per continuare a beneficiare delle prestazioni dopo tale data (doc. 61).

                                         A seguito delle contestazioni presentate contro tale progetto di decisione, nel corso degli anni l’Ufficio AI - dopo avere ordinato dapprima una perizia psichiatrica a cura del __________ (cfr. rapporto del 13 agosto 2015, doc. 74), poi una perizia pluridisciplinare di decorso a cura del __________ (cfr. rapporto del 7 dicembre 2018, doc. 161) cui si sono aggiunti i complementi peritali del 20 dicembre 2018 (doc. 163) e del 10 gennaio 2019 (doc. 169) - ha emanato una serie di altri progetti di decisione, che ogni volta annullavano e sostituivano il precedente (cfr. progetto del 26 aprile 2016, doc. 84; progetto del 24 agosto 2017, doc. 104; progetto del 2 marzo 2018, doc. 127), fino ad arrivare al progetto di decisione del 27 marzo 2019 (doc. 183), con il quale l’amministrazione, sempre in applicazione del metodo misto di calcolo, ha attribuito all’interessata una rendita intera di invalidità dal 1° giugno 2013 (con versamento dal 1° luglio 2013, a causa della tardività della domanda), diminuita ad un quarto di rendita dal 1° luglio 2014 al 31 marzo 2016, poi soppressa in mancanza di un sufficiente grado pensionabile dopo tale data.

                                         Viste le contestazioni sollevate dall’avv. RA 1 contro questo progetto di decisione, l’amministrazione, dopo avere chiesto una presa di posizione al __________ (cfr. rapporto complementare del 1° luglio 2019, doc. 196), con decisione del 21 agosto 2019 ha confermato il diritto per l’assicurata, in applicazione del metodo misto di calcolo, ad una rendita intera di invalidità dal 1° giugno 2013 (con versamento dal 1° luglio 2013, a causa della tardività della domanda), diminuita ad un quarto di rendita di invalidità dal 1° luglio 2014 al 31 marzo 2016, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità del 38% (doc. A2).

                               1.2.   Contro la succitata decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha interposto in data 24 settembre 2019 tempestivo ricorso, postulando l’attribuzione di tre quarti di rendita di invalidità dal 1° gennaio 2015, per una durata indeterminata.

                                         In sostanza, il legale ha innanzitutto contestato l’applicazione del metodo misto di calcolo al fine di stabilire il grado di invalidità, evidenziando come l’assicurata, prima del danno alla salute, ad eccezione di un breve periodo legato al ruolo di madre, abbia sempre lavorato al 100%.

                                         Inoltre, ritenendo lacunosi gli accertamenti svolti dall’amministrazione, il legale ha contestato la valutazione medico-teorica dell’incapacità lavorativa posta a fondamento dell’attribuzione di una rendita di invalidità limitata nel tempo, evidenziando come la perizia del __________, oltre a non essere corretta, sia pure eccessivamente datata, risalendo ormai al luglio 2018, vale a dire ad oltre un anno prima dell’emanazione della decisione impugnata.

                                         Il legale ha pure sottolineato come appaia sorprendente che “non un progetto di decisione ha definito negli anni i periodi e i gradi di inabilità lavorativa in attività adeguata in maniera uguale”, in particolare con riferimento al periodo successivo al mese di giugno 2015, con un’inabilità lavorativa passata dal 50% al 35%.

                                         Criticato parimenti il presunto asserito miglioramento dello stato di salute dal profilo psichiatrico a partire dal mese di gennaio 2016, motivato dallo psichiatra del __________ in modo insostenibile (solo in quanto l’assicurata ha interrotto la presa a carico specialistica) e in termini molto vaghi (“è probabile”).

                                         A mente del patrocinatore dell’insorgente, al contrario, vi è stato un continuo peggioramento dello stato di salute dell’assicurata

                                         Infine, il legale ha chiesto che si tenga conto del gap salariale, visto che lo stipendio dell’interessata era notevolmente inferiore ai dati statistici afferenti al settore della vendita (doc. I).

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI - dopo avere richiesto una presa di posizione al SMR, il quale ha a sua volta consultato il __________ - ha confermato la correttezza della decisione impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi in diritto (doc. X + A-L).

                               1.4.   In data 19 dicembre 2019 il patrocinatore dell’assicurata ha nuovamente contestato la decisione dell’amministrazione, ritenendo che la gestione del caso sia stata oltremodo carente e confusa - come dimostrato dal susseguirsi di progetti di decisione che ogni volta annullavano e sostituivano il precedente – senza tenere conto del fatto che lo stato di salute fosse ancora in fase evolutiva (doc. XII).

                               1.5.   Con osservazioni del 10 gennaio 2020 l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della decisione impugnata e chiesto nuovamente la reiezione del ricorso (doc. XIV).

                                         Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (doc. XV), per conoscenza.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’assicurata, incontestato il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2013, abbia diritto ad un quarto di rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° luglio 2014 e il 31 marzo 2016, come deciso dall’amministrazione, oppure ad almeno tre quarti di rendita di invalidità dal 1° gennaio 2015, come preteso in sede ricorsuale.

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

                                         In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.2.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.

È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).

Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

                               2.3.   Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

Va ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.

La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).

Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.

L’Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.

In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.

Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.

La nostra Massima istanza rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).

L’interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (u. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).

Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.

Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).

Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

                               2.4.   Al fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.

A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

                                         Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                         Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, l’amministrazione, in applicazione del metodo misto di calcolo, ha considerato l’assicurata salariata al 71% e casalinga al 29% (doc. A2).

                                         In sede ricorsuale il patrocinatore della ricorrente ha contestato tale ripartizione, facendo valere che “dallo storico personale di cui alle varie anamnesi e dal trascorso professionale risulta che la signora RI 1 ha sempre lavorato al 100% sino alla nascita dei figli (per 3-4 anni) per poi riprendere a lavorare al 100% quale operaia, prima di essere assunta da __________ ove ha lavorato per 18 anni”.

                                         A comprova di ciò, egli ha rilevato che dal questionario per il datore di lavoro del 21 febbraio 2013 emerge che prima del danno alla salute l’assicurata lavorava 41 ore alla settimana su 41 ore. Per tali ragioni, il legale ha evidenziato che “senza i problemi di salute ella avrebbe continuato a lavorare al 100%”, tanto più che “nel 2008, nonostante l’insorgenza di gravi problemi di salute, abbia comunque continuato a lavorare all’80%” (doc. I).

                                         Al riguardo, nella risposta di causa, l’amministrazione ha confermato la correttezza dell’utilizzo del metodo misto, nonché della ripartizione tra attività salariata (71%) e mansioni casalinghe (29%), rimandando “all’esaustiva motivazione indicata nella decisione impugnata”, “in assenza di chiari indizi circa la volontà dell’assicurata di intraprendere un’attività a tempo pieno. Ella risulta infatti aver ridotto l’impegno lavorativo per scelta, onde poter avere maggiore tempo libero a disposizione” (doc. X).

Tali considerazioni sono state contestate dal patrocinatore dell’assicurata nello scritto del 19 dicembre 2019, ribadendo che l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe continuato a lavorare al 100%, come risulta dal questionario per il datore di lavoro del 21 febbraio 2013 (doc. XII).

Nelle osservazioni del 10 gennaio 2020 l’Ufficio AI, su questo specifico punto, non ha aggiunto altro (doc. XIV).

                               2.7.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non condivide la ripartizione tra attività salariata (per una quota parte del 71%) e mansioni consuete (per la restante quota parte del 29%) operata dall’Ufficio AI nella decisione impugnata.

                                         Dall’attenta analisi dei documenti all’incarto, infatti, emerge che prima dell’insorgenza del danno alla salute (riconosciuto sussistere a partire dal mese di giugno 2012) l’assicurata ha lavorato in misura superiore rispetto alla percentuale del 71% considerata dall’amministrazione.

                                         Innanzitutto, va rilevato lo stesso Ufficio AI, fino all’emanazione del “primo” progetto di decisione del 30 marzo 2015 – allorquando è stata posta la ripartizione secondo le quote parti del 71% per l’attività lucrativa e del 29% per le mansioni domestiche (cfr. doc. 61) - ha sempre indicato che l’assicurata andava considerare salariata all’80% e casalinga al 20%.

                                         In occasione del 1° colloquio IT -  accertamento del 13 marzo 2013, a proposito dell’iter scolastico e professionale dell’assicurata, il consulente incaricato ha indicato che:

" Dopo le scuole dell’obbligo lavora come ausiliaria all’__________ di __________.

Diventa mamma e cessa l’attività.

Riprende successivamente in fabbrica come ausiliaria e dal 1995 presso __________.

Da ultimo presso la filiale di __________ come venditrice e con la ripresa della capacità lavorativa verrà assunta a __________ con le stesse mansioni.

Lavora all’80% per sua scelta per tenersi un giorno di libero.”

(Doc. 13)

                                         Nel mandato per SMR del 4 aprile 2013, l’amministrazione ha indicato che l’assicurata era da considerare “dipendente all’80% e casalinga al 20%” (doc. 23).

Tale ripartizione è poi stata ripresa nella valutazione SMR del 1° ottobre 2013 (cfr. doc. 35).

Nel mandato a servizio esterno del 9 maggio 2014, il funzionario incaricato, dopo avere riportato “ripartizione attività: 20% casalinga / 80% salariata”, ha indicato, quali osservazioni, che “l’assicurata è salariata all’80% per sua scelta, in modo da avere un giorno alla settimana libero (cfr. rapporto SIP 13.3.2013)” (doc. 52).

Nel rapporto d’inchiesta economica del 19 gennaio 2015 per le persone che si occupano dell’economia domestica (svolta in data 16 gennaio 2015) l’assistente sociale, in risposta alla domanda “se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività lucrativa?” ha indicato che “l’assicurata dichiara che in assenza del danno alla salute avrebbe certamente continuato ad esercitare l’attività professionale nella misura per lei abituale (80%)” (doc. 56 pag. 3).

Nonostante, quindi, dagli atti emerga come gli stessi funzionari incaricati dell’AI abbiano inizialmente considerato che la percentuale lavorativa dell’assicurata fosse dell’80%, nel “primo” progetto di decisione del 30 marzo 2015 (cfr. doc. 61) - e in tutti quelli che lo hanno seguito, annullando e sostituendolo di volta in volta quello precedente (cfr. progetto del 25 aprile 2016, doc. 84; progetto del 24 agosto 2017, doc.; progetto del 2 marzo 2018, doc. 128; progetto del 27 marzo 2019, doc. 182), fino ad arrivare alla decisione qui impugnata (cfr. doc. A2) l’Ufficio AI ha poi costantemente valutato il grado di invalidità dell’assicurata secondo il metodo misto, ritenendola salariata al 71% e casalinga al 29%.

Tale ripartizione non appare corretta e non può essere fatta propria da parte di questo Tribunale.

Essa corrisponde, piuttosto, al grado di occupazione successivo all’insorgenza del danno alla salute, come peraltro indicato nel questionario per il datore di lavoro del 28 febbraio 2013 (cfr. doc. 11, dal quale emerge che dopo il danno alla salute l’interessata lavorava 29 ore settimanali invece delle 41 ore settimanali previste dall’orario normale di lavoro).

                                         Posto, dunque, che la ripartizione tra attività lucrativa e mansioni domestiche indicata nella decisione impugnata non può essere tutelata, occorre verificare se l’applicazione del metodo misto risulta comunque giustificata (seppure secondo una diversa ripartizione, ossia “80% salariata – 20% casalinga”, così come inizialmente considerato dall’amministrazione) o se, invece, l’interessata, come da ella preteso, vada ritenuta salariata al 100%.

                                         Il TCA, dopo attento esame degli atti a disposizione, non è in grado di determinarsi con sufficiente tranquillità su questo specifico punto, ritrovando nell’incarto elementi sia a sostegno della pretesa dell’assicurata, sia nel senso di una percentuale lavorativa dell’80%. 

                                         Nel questionario per il datore di lavoro del 28 febbraio 2013, infatti, __________ ha chiaramente indicato che prima del danno alla salute l’assicurata era occupata per 41 ore settimanali, corrispondenti all’orario normale di lavoro nell’azienda (cfr. doc. 11, corsivo della redattrice).

Inoltre, in sede di audizione contro il progetto di decisione del 25 aprile 2016, l’allora rappresentante legale dell’interessata, con scritto del 29 novembre 2016, approfondendo il tema della situazione professionale della signora RI 1 nell’arco degli anni, ha messo in evidenza come, dopo qualche anno dalla nascita dei bambini, la stessa abbia lavorato nella misura del 100% dapprima presso una fabbrica di liquori, poi chiusa; in seguito presso il __________ di __________, la cui attività successivamente è cessata; infine presso la __________ di __________ centro, salvo poi essere spostata dal datore di lavoro presso altre filiali, con gradi di occupazione variabili per esigenze del datore di lavoro e non per volontà dell’interessata. Dallo scritto in questione risulta, infatti, che:

" Ella ha seguito le scuole elementari e maggiori e poi ha frequentato un anno di economia domestica senza conseguire un diploma. Il __________.1985, all'età di 21 anni si sposa. ll __________.1985 nasce __________ la sua prima figlia, mentre __________ nasce il __________.1989.

Dal lato professionale, ella dapprima svolge l'attività di operaia delle pulizie presso I'__________ di __________, per ca. 8 - 10 anni, laddove lavora in misura totale del 100% all'incirca dal 1981 al 1990. Durante questo periodo l'assicurata, benché non ricorda esattamente l'anno, si assenta dal lavoro un anno prendendo un congedo non pagato, per dedicarsi alla cura della figlia __________, la quale aveva contratto una malattia. In seguito, trascorso l'anno e al termine del congedo

accordato dall'azienda, riprende il suo lavoro in misura del 100%. Tuttavia quando è in gravidanza di __________ il suo secondo figlio, proprio durante la gravidanza, d'accordo con il suo ginecologo, riduce l'attività al 50%, siccome il lavoro di operaia delle pulizie era troppo pesante e inadatto per una persona di quello stato. Alla nascita di __________, Ìa signora lascia completamente e per qualche anno il lavoro, nonostante era stata ridotta la percentuale al 50%.

Qualche anno più tardi, quando entrambi i figli frequentano l'asilo (hanno tre anni di differenza e dunque la prima era all'ultimo anno mentre il secondo era al primo), ella cerca una nuova occupazione.

In questo caso s'impiega alla fabbrica di __________ di __________. Dapprima lavora qualche tempo su chiamata, in occasione delle festività di Natale e Pasqua, per il confezionamento dei regali. Poi le parti si trovano d'accordo di aumentare al 100%, fino a quando l'azienda non cessa definitivamente l'attività e lei perde di nuovo il suo lavoro.

Invece dal 1985, s'impiega alla centrale di distribuzione __________ di __________, dove anche qui viene occupata dapprima per alcuni mesi a chiamata, sempre in occasione delle festività (in questo periodo i figli erano entrambi già a scuola) per ca. un anno, sempre per il reparto impacchettamento e confezionamento (panettoni, colombe ecc. ...).

In seguito viene assunta in misura totale del 100%, giacché il suo obiettivo è sempre stato quello di essere impiegata al 100%, e vi lavora ca. tre anni (a questo proposito si veda il questionario del datore di lavoro che indica inizialmente un'attività al 100%). Tuttavia, a causa di riorganizzazione aziendale, ovvero della struttura logistica del gruppo __________, la centrale di distribuzione di __________ viene definitivamente chiusa e dunque il contratto della signora RI 1, di conseguenza subisce un altro aggiornamento.

In esito a ciò, senza interruzioni, le viene proposto l'impiego presso la __________ di __________ centro, laddove inizia con un contratto al 50% (il 50% corrisponde a quanto propostole dall'azienda). In questa proporzione vi lavora per un periodo di due anni ca. per poi venire impiegata al 100%.

Dopo di __________, il datore di lavoro la sposta di sede al negozio di __________, ma sempre per esigenze di negozio, quindi non per sua scelta, torna ad essere occupata di nuovo al 50%. In questo caso, oltre a questo negozio, veniva impiegata anche come jolly nei negozi di __________, __________ ed altri. Talvolta superava l'attività del 50%.

Più tardi, e sempre per le esigenze del datore di lavoro, viene smistata ad __________ laddove ha Iavorato un periodo di 4/5 anni ca. anche qui inizialmente il contratto è previsto al 50% ma più tardi, quando una sua collega di lavoro cessa per avvalersi del prepensionamento, le viene proposto l’aumento dell'orario fino al 75% che lei accetta, giacché avrebbe sempre voluto lavorare a tempo pieno. Infatti, lei è sempre stata disposta a lavorare sull'arco di un tempo pieno, tant'è che a più riprese aveva chiesto l'aumento delle ore, parlandone sia con la gerente del negozio la signora __________, sia l'ispettore di zona signor __________ (ora ha cambiato settore). Dall'anno 2012, dopo l'insorgenza dei primi problemi di salute, la gerente la impiegava in realtà più a singhiozzo e la dava meno ore ma a causa dello stato di salute.

In buona sostanza, durante l'attività alle dipendenze del gruppo __________, l'assicurata è sempre stata disponibile a lavorare in misura completa del 100%, ed ha lavorato talvolta in modo parziale, non per sua scelta, ma piuttosto per le esigenze del datore di lavoro. Dunque viene a cadere l'informazione errata contenuta negli atti, che la signora lavorava solo in misura del 71% perché voleva un giorno libero per sé.

Tracce e indicazioni del suo percorso professionale, si trovano in varie parti degli atti; formulario __________, verbale intervento tempestivo, perizia __________, perizia psichiatrica ecc….

Concretamente dalla situazione professionale suesposta emergono almeno due considerazioni: nel periodo legato allo svezzamento dei figli, il grado di occupazione è stato senza dubbio influenzato dalla loro crescita e dai loro bisogni educativi, ma nella fase successiva, in particolare durante il rapporto di lavoro con la __________, l'attività parziale non era una scelta dell'assicurata, ma bensì ella si è piuttosto adattata alle necessità del datore di lavoro.

Senonché avrebbe senz'altro voluto lavorare a tempo pieno perché ciò corrispondeva alle sue aspettative, tant'é, che l’ha fatto in varie occasioni, e tant'è che l'ha chiesto a più riprese.

Senonché, dal profilo della determinazione del grado d'invalidità, interpretando il senso e la razio della circolare resa dall'UFAS, appare indubbio che la quantità occupazionale è rimasta influenzata dall'educazione dei figli, con tutto ciò che questo comporta in termini di precarietà, di difficoltà a reperirne un altro accessorio e via dicendo.

Ciononostante, anche nell'ipotesi subordinata di superare e inapplicare la nuova prassi indicata dall'UFAS, ma adottando la prassi attualmente vigente, secondo la quale quando un soggetto

sarebbe stato disposto ad essere impiegato in misura del 100%, per il calcolo si procede come se svolgesse un'attività completa, a nostro parere, per la determinazione del grado, occorre determinarsi senza conteggiare la quota dell'attività di casalinga, ma riportare tutto il confronto dei redditi al 100% come se la signora fosse stata salariata in misura totale.

In questo senso, va applicato il conteggio esposto nelle nostre osservazioni (pag. 2), laddove emerge un grado di invalidità del 58.38% nella misura in cui riporta tutti i parametri economici determinanti ad una quota del 100%. In altre parole, ed in un modo o nell'altro, occorre fare astrazione dalla quota di casalinga preso atto del percorso professionale dell'assicurata. (Doc. 95)

                                         La volontà di cercare di essere occupata in misura totale è stata poi espressamente comunicata all’assistente sociale in occasione della seconda inchiesta domiciliare del 21 febbraio 2019, allorquando “l’assicurata in sede di colloquio ribadisce i concetti espressi dal rappresentante legale con scritto del 3 aprile 2018 e dal Sindacato __________ con scritto 22 settembre 2017, a cui si rimanda; ossia la volontà di aver cercato di lavorare al 100%” (cfr. doc. 179, corsivo della redattrice).

Nonostante queste indicazioni, alla richiesta dell’amministrazione del 17 maggio 2017 di dimostrare per iscritto gli sforzi intrapresi per aumentare la percentuale d’occupazione presso __________ o presso altri datori di lavoro (doc. 97), l’assicurata, in data 28 giugno 2017, ha solo risposto per il tramite del suo precedente rappresentante di non possedere “prove degli sforzi personali tantomeno in forma scritta. È certo che alla __________ chiedeva di essere occupata al 100%, ma ragionevolmente ciò non è avvenuto nella forma scritta” (doc. 103).

Dagli atti non risulta per quali motivi ella non abbia cercato, per iscritto, un’occupazione al 100% presso altri datori di lavoro.

A sostegno, per contro, della percentuale lavorativa dell’80%, vi è soprattutto il rapporto del “1° colloquio-accertamento” del 13 marzo 2013 – sottoscritto dall’assicurata – nel quale il consulente AI ha osservato che l’interessata “lavora all’80% per sua scelta per tenersi un giorno di libero” (cfr. doc. 13, corsivo della redattrice).

Anche nella “prima” inchiesta a domicilio del 16 gennaio 2015, l’assistente sociale ha indicato che “l’assicurata dichiara che in assenza del danno alla salute avrebbe certamente continuato ad esercitare l’attività professionale nella misura per lei abituale (80%)” (cfr. doc. 56, corsivo della redattrice).

Percentuale dell’80% pure indicata dall’assicurata stessa nella richiesta di prestazioni del 7 febbraio 2013, laddove quale attività principale ha precisato “venditrice all’80% dal mese di ottobre 2012” per la __________ di __________ (doc. 3). Non è tuttavia chiaro se tale percentuale corrispondesse già al grado di occupazione successivo all’insorgenza del danno alla salute.

Visto quanto sopra esposto non è, quindi, possibile per il TCA stabilire quale sarebbe stata la percentuale lavorativa dell’interessata, nel caso in cui non fosse insorto il danno alla salute, risultando che effettivamente, come indicato dal precedente rappresentante legale dell’assicurata nelle osservazioni del 22 settembre 2017 contro il progetto di decisione del 24 agosto 2017, “in ogni caso, che sia avvenuto un dentro e fuori tra il 100% e parziale sono dati reali” (cfr. doc. 109).

                                         Pertanto, su questo punto la decisione amministrativa deve essere annullata e il ricorso accolto, con rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

                                         In particolare, all’Ufficio AI spetterà sentire l’interessata di persona, alla presenza anche del suo patrocinatore, al fine di chiarire definitivamente la questione, con la facoltà eventualmente di interpellare anche direttamente __________, qualora dovesse risultare necessario - presso la quale l’assicurata è stata attiva fin dal 1995 - chiedendo le delucidazioni del caso, tanto più che l’assicurata ha anche fornito i nomi della gerente e dell'ispettore di zona a conoscenza della sua asserita volontà di lavorare al 100%.

                               2.8.   Venendo ora agli aspetti medici, nella decisione impugnata l’amministrazione ha indicato di essersi basata sulle valutazioni della capacità lavorativa fornite nel rapporto finale SMR, il quale a sua volta si è fondato sulla perizia pluridisciplinare __________ del 2014, sulla perizia psichiatrica del 2015 eseguita dalla dr.ssa __________ per conto del __________ e sulla perizia pluridisciplinare __________ del 3 luglio 2018.

                                         Dagli atti risulta, in effetti, che al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurato l’Ufficio AI, sentito il medico SMR, ha inizialmente ritenuto indicato procedere con una perizia pluridisciplinare a cura __________.

                                         Dal referto datato 30 aprile 2014 risulta che il SAM ha fatto capo a cinque consultazioni specialistiche di natura chirurgica (dr. __________), gastroenterologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei consulti, gli specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “1. Sindrome addominale dolorosa da aderenze in esiti di interventi chirurgici addominali: stato da laparotomia annessiectomia bilaterale; estesa adesiolisi ed appendicectomia 15.5.2013 (OBV, dr. med. __________ e Dr. med. __________); stato dopo laparoscopia diagnostica con conversione in laparatomia con isterectomia senza annessi (17.7.2012, dr. med. __________); stato dopo due tagli cesarei (__________ rispettivamente 1986 e 1989); 2. Sindrome cervicospondilogena cronica (dal 2001 ca) con: pregressa sindrome radicolare C7 a ds su ernia discale C6-C7 trattata conservativamente; attualmente: limitazione della mobilità per la rotazione verso ds di media importanza, assenza di segni radicolari irritativi-deficitari; 3. Severa obesità con BMI = 44 kg/m²; 4. Sindrome mista ansioso-depressiva su disadattamento (ICD10-F43.2)”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “probabile crisi di emicrania senz’aura; tendenza a fibromialgia (15/18 tender points); stato dopo raschiamento con asportazione di alcuni polipi (2007, Clinica __________, __________, dr. med. __________); stato dopo intervento di correzione del setto nasale per difficoltà respiratorie (2002); ernia iatale con dispepsia” (doc. 50).

                                         Quanto alla capacità lavorativa, gli specialisti del __________ hanno concluso che l’interessata fosse da considerare abile al lavoro nella misura del 70% sia nella sua attività abituale di venditrice, sia in altre attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 50).

                                         Successivamente, a fronte delle contestazioni presentate dall’assicurata contro il progetto di decisione del 30 marzo 2015, l’Ufficio AI ha ritenuto necessario sottoporre l’interessata ad una perizia psichiatrica affidata al __________.

                                         Con referto peritale del 13 agosto 2015 la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia del __________, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “disturbo depressivo persistente, con episodi depressivi maggiori intermittenti, in assenza di episodio in atto (300.4)” e quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “binge-eating disorder (307.51), in remissione parziale”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 70% nella precedente attività di cassiera in un grande supermercato, dove è richiesto un intenso contatto con un flusso continuo e cospicuo di persone, mentre in un’attività di commessa in un ambito più piccolo, a contatto eventualmente con il pubblico ma non in un contesto affollato, con un gruppo di lavoro di dimensioni ridotte e stabile, dove le vengano affidate alcune responsabilità che possano valorizzarne il ruolo senza tuttavia una elevata pressione a livello temporale o di risultato finanziario, la capacità lavorativa è stata ritenuta essere del 50%.

                                         Esprimendosi poi a proposito delle antecedenti valutazioni della capacità lavorativa, la specialista del __________ ha evidenziato che:

" (…) un’IL completa è certificata dalla dr.ssa __________, psichiatra curante dell’assicurata, dal 17.7.2013 e confermata nella perizia fiduciaria per __________ del dr. __________ del 22.12.2013. Per le ragioni già ampiamente indicate, ritengo dubbia la conclusione diagnostica psichiatrica del dr. __________ nell’ambito della perizia __________ del mese di marzo 2014 e poco verosimile che la IL fosse allora solo del 20%, dato che diversi sintomi depressivi, non esaminati dal collega, vengono descritti come persistenti dalle curanti e dall’assicurata, tra gli episodi maggiori. Ritengo invece più verosimile che per il periodo da marzo 2014 vi fosse sì una parziale ripresa della capacità lavorativa, ma secondo le percentuali attualmente indicate (70% per l’attività abituale; 50% in attività adatta). Ritengo inoltre verosimile che l’IL dal 24 aprile 2015 (certificata dalla dr.ssa __________) fosse nuovamente del 100% per qualunque attività professionale, per un tempo che è tuttavia difficile precisare esattamente, dato che la collega psichiatra non è raggiungibile al momento della redazione della perizia poiché in ferie. Tuttavia, tenuto conto del tempo di azione degli SSRI e poiché l’assicurata stessa riferisce che con l’introduzione di escitalopram ha osservato un progressivo beneficio, è verosimile ritenersi che tale IL completa sia durata circa 4-6 settimane.

In conclusione, ritengo che l’IL psichiatrica vada valutata come segue:

IL 100% in qualunque attività dal 17.7.2013 al 16.3.2014

IL 70% in attività da ultimo svolta e 50% in attività adattata dal 17.3.2014 al 23.4.2015

IL 100% in qualunque attività dal 24.4.2015 per 6 settimane.

Successivamente secondo quanto indicato.” (Doc. 74)

                                         A fronte delle contestazioni sollevate dall’assicurata contro il progetto di decisione del 24 agosto 2017 (doc. 104) e del successivo progetto del 2 marzo 2018 che annullava e sostituiva quello del 24 agosto 2017 (doc. 127) - nei quali si teneva conto delle percentuali di capacità lavorativa indicate in sede peritale __________ - l’Ufficio AI ha ritenuto indispensabile ordinare una nuova valutazione pluridisciplinare __________ di decorso.

                                         Dal referto datato 7 dicembre 2018 risulta che il __________ ha fatto capo alle consultazioni specialistiche reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei consulti e della visita internistica effettuata dalla dr.ssa __________, gli specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “1. Sindrome depressiva ricorrente con episodio di gravità media in atto (ICD10-F33.1); 2. Fibromialgia di tipo primario; 3. Sindrome cervicovertebrale cronica nell’ambito di diagnosi fibromialgica e su alterazioni degenerativa plurisegmentali con osteocondrosi a livello C5-C6 e C6-C7; 4. Sindrome lombovertebrale nell’ambito di diagnosi fibromialgica e su problematiche statiche degenerative con bulging discale L3-L4, L4-L5 e leggera protrusione discale L5-S1”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “Periartropatia della spalla sin. di tipo tendinopatico con minime calcificazioni; periartropatia dell’anca ds con soprattutto dolori nella zona del trocantere nell’ambito del quadro fibromialgico e su minime iniziali alterazioni di tipo degenerativo; gonalgia sin. su minime alterazioni di tipo degenerativo; ganglio volare della mano sin; ipertensione arteriosa trattata da ca. cinque anni in monoterapia; ipotiroidismo in sostituzione ormonale dal marzo 2018: attuale profilo umorale ben controllato; obesità severa (BMI 46.85 kg/m²) con: dispnea da sforzo NYHA II stabile; asma bronchiale; sindrome addominale dolorosa da aderenze in esiti di interventi chirurgici addominali: stato da laparoscopia convertita in laparotomia con annessiectomia bilaterale estesa, adesiolisi ed appendicectomia (15.5.2013 __________); stato dopo laparoscopia diagnostica con conversione in laparatomia con isterectomia senza annessi (luglio 2012); stato dopo due tagli cesarei (1986 e 1989); cefalea mista emicranica tensiva; stato dopo raschiamento con asportazione di alcuni polipi nel 2007; nota ernia iatale con dispepsia e malattia da reflusso; menopausa iatrogena dal 2013; ipovitaminosi D (vitamina D 25-OH 25.4 ng/ml) non sostituita” (doc. 161).

                                         A proposito della capacità lavorativa, gli specialisti del __________ hanno ritenuto l’interessata ancora abile al lavoro nella misura del 50% nell’usuale attività di venditrice e nella misura del 65% nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 161).

                                         Chiamati a descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo sia per quanto riguarda l’attività di venditrice, sia rispetto ad attività adatte, gli specialisti del __________ hanno indicato che:

“I.1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo dell’attività svolta

La capacità lavorativa in attività svolta del 50% è dovuta all’integrazione della capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico (70%) a quello dal punto di vista psichiatrico (50%). La capacità lavorativa complessiva del 50% è da ritenersi valida a partire dal 2016 in poi. Per quel che riguarda l’evoluzione della capacità lavorativa, complessivamente riteniamo quanto segue:

capacità lavorativa dello 0% a partire da luglio 2013 sino a marzo 2014 (capacità lavorativa dello 0% dal punto di vista psichiatrico a cui successivamente si integra una capacità lavorativa del 90% a partire dal 2014 dal punto di vista reumatologico),

capacità lavorativa del 30% dall’aprile 2014 all’aprile 2015 (capacità lavorativa del 30% dovuta a patologia psichiatrica alla quale si integra sempre una capacità lavorativa del 90% dal punto di vista reumatologico),

nuova capacità lavorativa dello 0% dal 24.4.2015 a inizio giugno 2015 causa patologia psichiatrica,

capacità lavorativa complessiva del 30% a partire da inizio giugno 2015,

capacità lavorativa complessiva del 50% da inizio 2016 dal punto di vista psichiatrico a cui si integra successivamente una capacità lavorativa del 70% per peggioramento di patologia reumatologica a partire da febbraio 2018 in poi).

I.2 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in un’attività adatta

La capacità lavorativa complessiva del 65% per attività adatta è da ritenersi valida a partire da inizio 2016 in poi. Per quel che riguarda l’evoluzione della capacità lavorativa dal 2014 in poi riassumiamo l’evoluzione complessiva come segue:

incapacità lavorativa dello 100% per qualsiasi attività lavorativa causa unicamente patologia psichiatrica dal luglio 2013 al marzo 2014

capacità lavorativa del 50% dal 17.3.2014 al 23.4.2015 sempre unicamente per patologia psichiatrica,

capacità lavorativa dello 0% per qualsiasi attività dal 24.4.2015 ad inizio giugno 2015 unicamente per patologia psichiatrica,

capacità lavorativa del 50% a partire da giugno 2015 sino a inizio 2016 unicamente per patologia psichiatrica,

capacità lavorativa complessiva del 65% da inizio 2016 in poi (capacità lavorativa del 65% dal punto di vista psichiatrico alla quale viene successivamente integrata a partire dal febbraio 2018 una capacità lavorativa dell’80% causa peggioramento della patologia reumatologica).” (Doc. 161)

                                         Chiamati dal dr. __________ del SMR a precisare se rispetto alla perizia __________ del 2014 il globale stato di salute dell’interessata sia migliorato e, nell’affermativa, da quando e in che modo, indicando in cosa è consistito il miglioramento del quadro clinico funzionale (cfr. doc. 162), con complemento del 20 dicembre 2018 i medici del __________ hanno rilevato:

" Rispetto alla perizia __________ del 30.4.2014 lo stato di salute dell’A. viene giudicato in peggioramento. Facciamo notare che attualmente l’A. giudicata abile al lavoro nella misura del 50% per l’attività svolta e nella misura del 65% in attività adatta, mentre da perizia __________ del 2014 l’A. veniva giudicata abile al lavoro nella misura del 70% per qualsiasi attività lavorativa. In particolare si evince un peggioramento del lato reumatologico causa evoluzione dello stato di salute nel contesto di patologia fibromialgica. Anche dal lato psichiatrico l’A. ha presentato un progressivo peggioramento dello stato di salute, con periodi di capacità lavorativa allo 0% dall’aprile al giugno 2015, con poi ripresa progressiva di una capacità lavorativa parziale al 30% per poi attestarsi al 50% a partire dal giugno 2016.

Pertanto le domande da voi poste non sono pertinenti, poiché non vi è stato alcun miglioramento dello stato di salute.” (Doc. 163)

In data 3 gennaio 2019 il dr. __________ del SMR ha nuovamente interpellato i medici del __________, chiedendo:

" Volevo fare alcune precisazioni riguardo alla vostra risposta “Pertanto le domande da voi poste non sono pertinenti, poiché non vi è stato alcun miglioramento dello stato di salute”.

Innanzitutto la perizia __________ del 30.4.2014 concludeva citando le seguenti CL in qualsiasi attività:

CL 0% dal 11.12.2012

CL 70% dal 30.4.2014 e continua

Le vostre CL certificate nella perizia __________ del 7.12.2018 a pagina 40 e 41 sono:

attività abituale                                              attività adeguata

CL 0% da 7.2013                                          CL 0% dal 7.2013

CL 30% dal 17.3.2014                                  CL 50% dal 17.3.2014

CL 0% da 24.4.2015                                     CL 0% dal 24.4.2015

CL 30% dal 6.2015                                       CL 50% dal 6.2015

CL 50% dal 1.2016                                       CL 65% dal 1.2016

Si prega di prendere posizione riguardo a quanto citato dal __________ nella perizia del 13.8.2015 a pagina 13.

(se vengono avallate le CL citate dalla perizia __________, vengono sconfessate le CL della perizia __________ del 30.4.2014?).

In conclusione, si prega cortesemente di ribadire l’evoluzione delle CL dalle date citate nella perizia __________ del 30.4.2014 ad oggi, rispettivamente se lo stato di salute dell’A. sia peggiorato o migliorato.” (Doc. 165)

Con ulteriore complemento del 10 gennaio 2019, gli specialisti del __________ hanno ancora precisato:

" In merito a quanto richiesto da vostro scritto inviatoci in data 3.1.2019, in riferimento alla sopraccitata A., rispondiamo come qui di seguito.

Allo stato attuale delle cose, tenuto conto della valutazione peritale psichiatrica in ambito pluridisciplinare da ultima perizia __________ datata 7.12.2018, riteniamo che lo stato di salute dell’A. sia da giudicarsi in peggioramento. Nello specifico riteniamo che l’A. abbia presentato una capacità lavorativa dello 0% a partire dall’11.12.2012. La capacità lavorativa del 70% ritenuta giustificata da precedente perizia __________ del 30.4.2014 e continua, dalle ulteriori valutazioni in ambito psichiatrico (facciamo riferimento a perizia __________ del 13.8.205) non si è potuta dimostrare tale. Il quadro clinico dal punto di vista psichiatrico ha presentato un’evoluzione più lenta rispetto a quanto valutato in precedenza da perizia dell’aprile 2014. Come giustificato in ambito peritale psichiatrico nell’agosto 2015, anche l’attuale valutazione peritale psichiatrica giustifica una capacità lavorativa nuovamente dello 0% dal luglio 2013 per qualsiasi attività, con poi lento miglioramento del quadro clinico e ripresa di una capacità lavorativa in attività adatta del 30% dal 17.3.2014 e del 50% dal 17.3.2014 in attività abituale. Subentra poi un ulteriore peggioramento con incapacità lavorativa completa dal 24.4.2015 per qualsiasi attività. Lo stato clinico successivamente si stabilizza con ripresa di capacità lavorativa del 30% dal giugno 2015 per attività abituale e del 50% per attività adeguata, per poi confermarsi l’attuale capacità lavorativa del 50% in attività svolta dal gennaio 2016 e del 65% per attività adeguata sempre dal gennaio 2016.

Concludiamo dunque dicendo che le valutazioni valetudinarie espresse nella perizia __________ del 30.4.2014 non si sono potute dimostrare tali, soprattutto per quanto descritto dal punto di vista psichiatrico. Inoltre, lo stato di salute dell’A. rispetto a quanto valutato in precedenza perizia del 2014, come già dichiarato da presa di posizione precedente del 20.12.2018, ha dimostrato un’evoluzione sfavorevole anche nel contesto di sviluppo di patologia fibromialgica.” (Doc. 169)

                                         Nel rapporto finale SMR del 14 gennaio 2019, il dr. __________ del SMR, riprese le diagnosi con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa poste dai medici del __________, ha concluso che l’assicurata ha presentato e presenta le seguenti incapacità lavorative:

" IL in attività abituale

100% dal 11.12.2012

70% dal 17.3.2014

100% dal 24.4.2015

70% dal 6.2015

50% dal 1.2016

IL in attività adeguata

100% dal 11.12.2012

50% dal 17.3.2014

100% dal 24.4.2015

50% dal 6.2015

35% dal 1.2016.” (Doc. 170)

Tali percentuali di incapacità lavorativa sono poi state ripetute nel rapporto finale SMR del 22 gennaio 2019 (doc. 172).

A fronte delle contestazioni sollevate dall’assicurata contro il progetto di decisione del 27 marzo 2019, l’amministrazione ha chiesto una presa di posizione al dr. __________ del SMR. Quest’ultimo, a sua volta, ha reputato indispensabile interpellare i medici del __________, i quali, con complemento del 1° luglio 2019, si sono così espressi:

" (…) La nuova documentazione pervenuta è stata sottoposta ai consulenti specialisti coinvolti in perizia pluridisciplinare __________ esperita nel __________ 2018.

Il dr. Passoni, specialista in psichiatria e psicoterapia, __________, risponde come qui di seguito:

“Gentile Collega,

in merito alla richiesta del 29 maggio 2019, le confermo che le considerazioni espresse dall’avv. RA 1, patrocinatore dell’A., non modificano le conclusioni contenute nella perizia del 16 agosto 2018.

Non ravvedo infatti nuovi elementi clinici, né emergono contraddizioni come sollevato dall’Avvocato, ricordo infatti che la valutazione tiene conto degli atti a disposizione, degli elementi anamnestici e dell’esame clinico, non su singole affermazioni come emerge dalle osservazioni dell’Avvocato.

Per ciò che concerne la nuova inchiesta domiciliare del 2 febbraio 2019, non emergono elementi significati atti a modificare il contenuto delle domande 8.4.1.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Gradisca, gentile collega, i miei distinti saluti.”

Il dr. __________, specialista in reumatologia a __________, risponde come qui di seguito:

“Cara collega,

in merito alla sua richiesta di prendere posizione sullo scritto dell’avv. RA 1 del 10.5.2019, le rispondo quanto segue.

Innanzitutto non ho riscontrato, negli atti messimi a disposizione e nella lettera dell’avvocato RA 1 nuovi aspetti dal punto di vista clinico reumatologico che potessero modificare le valutazioni espresse nella mia perizia del 12.7.2018 in vostro possesso.

Non ho nulla da contestare sul fatto che l’avv. RA 1 ha ribadito, come peraltro da me espresso nella mia valutazione peritale, un progrediente peggioramento delle condizioni di salute a seguito dell’evoluzione fibromialgica.

Questo ha portato ad un’incapacità lavorativa del 30% per quanto riguarda l’attività da ultimo svolta e del 20% per un’attività lavorativa adatta.

Per l’attività di casalinga l’avevo ritenuta abile al lavoro nella forma completa. A questo proposito mi rifaccio anche al mio scritto del 24 ottobre 2018 in vostro possesso.

Mi permetto invece di dissentire sul fatto che l’avvocato contesti che i problemi alla spalla sinistra, all’anca destra, le gonalgie a sinistra e la cefalea non siano state tenute debitamente in considerazione nella determinazione della residua capacità lavorativa.

La sintomatologia dolorosa riscontrata dall’assicurata a queste localizzazioni è primariamente da mettere in relazione con il quadro fibromialgico quale manifestazione locale di questa patologia. In effetti le problematiche di tipo somatico anche a queste articolazioni sono da considerare di ben modesta entità e non invalidanti. La sintomatologia dolorosa accusata dall’assicurata è da riferire primariamente sempre al quadro fibromialgico di tipo primario. In questo senso, nella mia valutazione dell’incapacità lavorativa, ho tenuto conto in gran parte di questa componente segnalando nelle mie valutazioni di capacità, risorse e problemi al paragrafo 7.4. come l’assicurata sia limitata soprattutto dai suoi dolori, dalla stanchezza cronica, dall’affaticamento rapido e dai disturbi del sonno.

Risulta però relativamente limitata per quanto riguarda le alterazioni degenerative alla colonna cervicale e lombare.

Non ho riscontrato invece delle limitazioni per quanto riguarda altre patologie di tipo somatico all’apparato muscolo-scheletrico. Le limitazioni, unicamente di tipo somatico, sono da riferire al mantenimento di posizioni non ergonomiche per lungo tempo, nel piegarsi e rialzarsi ripetutamente dalla posizione flessa, nel mantenere posizioni statiche sia per la colonna cervicale che lombare nonché nell’alzare dei pesi superiori ai 7.5 kg ripetutamente. Non risulta limitata nell’utilizzo delle braccia e neppure nella deambulazione. Non limitata del salire e scendere le scale e per altre attività da svolgere con le estremità inferiori.

Ricordo a questo proposito che ampiamente ho tenuto conto, in questa mia valutazione peritale, sia delle patologie somatiche che dei disturbi di tipo funzionale relazionati al quadro fibromialgico.

Non ritengo quindi che vi siano da apportare delle modifiche per quanto riguarda le limitazioni della capacità lavorativa da me determinate sia nell’ambito dell’attività antecedentemente svolta che in un’attività lavorativa adatta e neppure per quella di casalinga.

Segnalo inoltre di avere espresso nella mia valutazione peritale come le incapacità lavorative da me determinate potevano essere sola in minima parte sommate con quelle determinate da collega psichiatra, visto e considerato che già nella mia valutazione ho tenuto in considerazione l’aspetto fibromialgico quale componente prioritaria della sintomatologia dolorosa.

Spero con questa mia lettera di aver risposto alle vostre richieste.

Cordiali saluti.”

Concludiamo dunque, anche per quel che riguarda gli aspetti puramente internistici, che nella documentazione messaci a disposizione non si riscontrano nuovi aspetti dal punto di vista clinico che possano portare ad una modifica di quanto valutato e espresso nella perizia pluridisciplinare __________ del dicembre 2018 come pure nelle successive prese di posizione.” (Doc. 196)

Alla luce di tale complemento peritale del __________, con annotazione del 5 luglio 2019 il dr. __________ del SMR ha confermato il rapporto medico SMR del 22 gennaio 2019 (doc. 197).

                               2.9.   In sede ricorsuale, l’avv. RA 1 ha nuovamente contestato la correttezza della valutazione peritale dei medici del __________, in particolar modo con riferimento all’asserito miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata dal profilo psichiatrico.

                                         A sostegno della propria tesi, il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA un referto del 2 settembre 2019 del dr. __________ spec. FMH in medicina interna generale.

                                         In tale referto il medico, curante dell’assicurata dal mese di febbraio 2018, dopo avere elencato le diagnosi da egli constatate nel corso del 2018 e 2019, ha rilevato:

" (…)

-   La prognosi, vista la concomitanza di varie patologie, sia dal punto di vista psichico che somatico, non può essere giudicata favorevole.

Quasi sicuramente anche nei prossimi anni si andrà incontro ad un certo peggioramento, malgrado le misure terapeutiche intraprese.

Questo, a mio parere, prevalentemente dal profilo psichico. A tal proposito è da prendere in considerazione anche il recente ricovero (dal 29.7.2019) in clinica psichiatrica.

Ulteriori informazioni in merito si possono chiedere alla dr.ssa __________ presso lo studio __________ di __________.

-   per quanto riguarda la capacità lavorativa nell’attività abituale o in attività adeguate posso rispondere come segue.

    • nel mio rapporto inviato all’Ufficio AI il 23 luglio 2018 avevo certificato un’inabilità lavorativa valutata al 75% a partire dal 2012 (lavoro medio-pesante)

    • in un’attività adeguata, leggera, senza troppo carico sia dal punto di vista psichico che fisico, con quindi un rendimento ridotto, un’inabilità al 50% può essere giustificata, sempre che il recente scompenso psichico non la renda superiore:

-   le limitazioni funzionali sono in modo evidente le difficoltà a livello psichico e le varie problematiche a livello somatico, ortopedico-reumatologico-degenerativo.

Limitazioni dovute alla sommazione delle varie problematiche sia psichiche che fisiche.” (Doc. A3)

Dopo avere provveduto a richiedere alla Clinica __________ gli atti inerenti al ricovero citato dal dr. __________ (cfr. doc. X/E-H), gli specialisti del __________ sono stati nuovamente interpellati dal SMR al fine di fornire una presa di posizione in merito alla nuova documentazione medica prodotta dalla ricorrente.

Con complemento del 25 novembre 2019 la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del __________ hanno rilevato quanto segue:

" (…) Trattasi di rapporto medico del 2.9.2019 redatto dal dr. __________, specialista in medicina interna generale, __________, come pure del rapporto di dimissione di degenza ospedaliera dal 29.7. al 30.8.2019, redatto in data 17.10.2019 da parte della dr.ssa __________, Primario, specialista in psichiatria e psicoterapia, e dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia (psichiatra aggiunto), Clinica __________. Il medico curante, tenuto conto delle patologie sia in ambito somatico che psichiatrico, descrive una prognosi sfavorevole, con verosimile progressivo peggioramento a breve-medio termine. Ribadisce di una certificazione di incapacità lavorativa valutata al 75% a partire dal 2012 per un lavoro medio-pesante, mentre in attività adatta e leggera, senza troppo carico sia dal profilo psichico che fisico, giudica un’incapacità lavorativa del 50% per rendimento ridotto. Ritiene limitazioni funzionali dovute a sommazione delle varie problematiche sia psichiche che fisiche. Per quanto attiene alla degenza ospedaliera in clinica psichiatrica, si ribadiscono diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD10-F32.1), come d’ipotiroidismo non specificato. Durante la degenza ospedaliera, dal lato terapeutico, è stata introdotta una terapia ipnoinducente con benzodiazepine ed aumentato il trattamento anti-depressivo. Causa riscontro collaterale di gastrite non specificata, si è introdotto un trattamento gastroprotettivo con IPP, come pure è stata impostata una terapia al bisogno con bronco-dilatatori. Si ribadisce che in diverse occasioni l’A. abbia necessitato l’assunzione di Dafalgan 1g per algie croniche. Si è provveduto a valutazione cardiologica, causa crisi ipertensive, ed è stata impostata una terapia con Aldactone 25 mg giornalieri, con normalizzazione dei valori pressori. Da ultimo, causa di riscontro di flebite superficiale a livello del polpaccio ds., si è proceduto a terapia specifica con Lyman Gel a livello topico. A fine ricovero si descrive un quadro compensato con umore in asse e miglioramento della gestione dell’ansia, come pure normalizzazione del ciclo sonno-veglia.

La nuova documentazione medica è stata sottoposta all’attenzione dei medici periti coinvolti nella perizia pluridisciplinare __________, esperita in data 7.12.2018.

Il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, __________, valutata la documentazione citata, risponde come qui di seguito:

“in merito alla richiesta del 5 novembre 2019 le confermo che dagli atti forniti non emergono nuove informazioni sufficienti a modificare le mie conclusioni peritali del mese di agosto 2018”:

Il dr. __________, specialista in reumatologia e riabilitazione, __________, valutata la documentazione medica, risponde come qui di seguito:

“ho ricevuto la documentazione inerente al rapporto del dr. __________ inviato in data 2.9.2019 all’avv. RA 1.

Per quanto riguarda l’aspetto reumatologico, non riscontro che nelle descrizioni del collega dr. __________ e nelle sue diagnosi vi siano delle indicazioni tali da modificare la mia valutazione peritale del 12.7.2018 e la mia presa di posizione del 13.6.2019”.

Anche per quanto attiene le diagnosi somatiche citate nei due rapporti medici presi in considerazione, si ritiene non siano tali da giustificare limitazioni funzionali con incapacità lavorativa prolungata nel tempo. Pertanto si ribadisce che dalla nuova documentazione medica messa a disposizione non vi siano nuovi elementi giustificanti una modifica delle conclusioni peritali espresse nella perizia pluridisciplinare __________ del 7.12.2018.” (Doc. X/I)

Con annotazione del 26 novembre 2019, il dr. __________ del SMR ha quindi concluso che alla luce della presa di posizione del __________ “si conferma quanto valutato dalla perizia pluridisciplinare __________ del 10.12.2018, rispettivamente si conferma il rapporto medico SMR del 22.1.2019.” (Doc. X/L)

                             2.10.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il __________ dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie __________, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________ nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                             2.11.   Chiamato a pronunciarsi, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti medico-peritali, in particolar modo in ambito psichiatrico, condividere la valutazione della capacità lavorativa espressa in sede peritale nel dicembre 2018 dai medici del __________ e poi confermata dal dr. __________ del SMR.

                                         Se, da una parte, il TCA reputa convincenti e condivisibili le considerazioni espresse a più riprese dal dr. __________ per spiegare le ragioni per le quali egli è giunto alle proprie conclusioni peritali, motivando in che modo vi è stata una evoluzione sfavorevole delle condizioni di salute dell’interessata rispetto a quanto stabilito nella precedente perizia __________ del 2014, altrettanto non può invece dirsi, d’altra parte, con riferimento agli aspetti psichici.

                                         Questo Tribunale sottolinea, infatti, che a fronte delle ripetute critiche sollevate dall’assicurata nel corso del tempo, facendo valere un continuo peggioramento delle proprie condizioni psichiche, il consulente perito del __________, dr. __________, ha, invece, ritenuto “probabile” che sia intervenuto, a partire dal mese di gennaio 2016, “un certo” miglioramento dello stato di salute, “considerato anche il fatto che l’assicurata ha sospeso la presa a carico e la terapia farmacologica antidepressiva” (cfr. pag. 597 incarto AI, corsivo della redattrice).

                                         Ora, nonostante sia stato interpellato a più riprese dal __________, il dr. __________ non ha motivato in maniera convincente le ragioni per le quali abbia ritenuto che a partire dal mese di gennaio 2016 sia intervenuto un miglioramento dello stato di salute dell’assicurata. Egli nemmeno si è confrontato con la precedente perizia del __________, indicando in che maniera è evoluta la patologia psichiatrica dell’interessata, da lungo tempo caratterizzata da importanti ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’interessata (cfr. perizia __________ con indicazione dell’evoluzione della capacità lavorativa dal 2013 in poi, doc. 74).

                                         Neppure a fronte del nuovo ricovero subito dall’assicurata nel mese di luglio 2019 il perito psichiatra ha ritenuto di dover modificare il proprio precedente apprezzamento, senza tuttavia interpellare la psichiatra curante e limitandosi a considerare che la nuova documentazione medica prodotta dall’insorgente non contenesse elementi tali da influire sulla propria valutazione.

                                         Questo modo di procedere non può essere tutelato da parte di questo Tribunale.

                                         A fronte delle patologie dell’interessata e dell’influsso – importante e variante tra una IL del 100% e una IL del 70% secondo quanto valutato nella perizia __________ – delle stesse sulla capacità lavorativa residua (cfr. al riguardo le percentuali di IL riportate nella decisione impugnata), il TCA ritiene che il dr. __________ avrebbe meglio dovuto giustificare il proprio apprezzamento peritale, precisando le ragioni delle proprie conclusioni, attraverso un ragionamento articolato e dettagliato, che tenesse conto anche dell’evoluzione delle patologie rispetto alla precedente valutazione peritale psichiatrica del __________ del 2015.

                                         Tale conclusione appare tanto più necessaria, a mente di questo Tribunale, a fronte del costante peggioramento dello stato di salute generale dell’interessata, confermato pure dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________ del __________ – le quali hanno riconosciuto che il peggioramento rispetto alla perizia del 2014 ha riguardato sia il profilo somatico, che quello psichico (cfr. doc. 163 e 169).

                                         Ora, ritenuto che già nel referto peritale __________ del 2015 la dr.ssa __________ aveva considerato inattendibile la valutazione del dr. __________ del 2014, ritenendo che l’assicurata fosse da considerare già a quel momento inabile al lavoro nella misura del 70% nell’attività abituale e del 50% in altre attività adatte – percentuali poi considerate valide anche a partire dal momento della valutazione peritale __________ – non si capisce come, nonostante il riconosciuto stato di salute in peggioramento sia dal profilo somatico che da quello psichico, nella valutazione del dr. __________ la capacità lavorativa sia migliorata, passando nell’attività abituale dal 30% al 50% e in attività adatte dal 50% al 65% a partire dal mese di gennaio 2016.

                                         Tali aspetti devono quindi imperativamente essere chiariti prima di potersi esprimere in maniera definitiva riguardo alle percentuali di capacità lavorativa presentate dall’interessata dopo il mese di giugno 2015 e, di conseguenza, sul diritto alla rendita.

                                         Una rivalutazione del caso si impone, a maggior ragione, a fronte dell’ulteriore ricovero psichiatrico subito dall’interessata nel mese di luglio 2019.

                                         Al riguardo, il TCA non condivide quanto espresso dall’amministrazione in sede di risposta di causa, indicando che, “in ogni caso, si osserva che se anche si volesse considerare il peggioramento relativo al ricovero in clinica dal 29.7.2019 – dovuto a fattori psico-sociali (familiari ed economici), in relazione ai quali alla fine del ricovero (30.8.2019) il quadro clinico risultava compensato – al momento dell’emanazione della decisione impugnata, ossia il 21.8.2019 non erano ancora trascorsi i tre mesi previsti dall’art. 88a cpv. 2 OAI” (cfr. doc. X).

                                         Dal rapporto di dimissione del 17 ottobre 2019 dalla Clinica __________ risulta, difatti, che il quadro presentato dall’assicurata al momento del ricovero “è apparso compatibile con un episodio depressivo di media gravità, con esordio avvenuto circa due mesi fa” (cfr. doc. X/G, corsivo della redattrice).

                                         Pertanto, nonostante la data del ricovero, va rilevato che al momento di emanazione della decisione impugnata – che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2) – erano invero trascorsi i tre mesi cui ha fatto cenno l’amministrazione, motivo per il quale occorreva, a maggior ragione, valutare, nel merito, se vi fosse stato (e nell’affermativa da quando), oppure no, un peggioramento dello stato di salute psichica dell’assicurata (dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (qui il 21 agosto 2019), quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1

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