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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.06.2020 32.2019.162

9 giugno 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,229 parole·~1h 6min·2

Riassunto

Rifiuto rendita. Metodo misto (50% salariata e 50% casalinga). Valutazione SMR confermata. Valutazione economica confermata. Ricorso respinto

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.162   PC/sc

Lugano 9 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2019 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 5 agosto 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata l’__________ 1967, da ultimo attiva parzialmente (10.50 ore alla settimana) quale addetta alle pulizie presso la __________ di __________ e per il restante tempo quale casalinga, sposata e madre di tre figlie (nate nel 1985, 1987 e nel 1996), in disoccupazione dal 18 aprile 2017 (alla ricerca di un’attività lavorativa a tempo parziale, al massimo 20 ore rispettivamente 50% di un’occupazione a tempo pieno), in malattia dal 2 giugno 2017, in data 23 marzo/23 aprile 2018 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “dolori su relaxatio parete addominale dx” (doc. 3, 7 e 13 incarto AI e doc. 3 incarto DISO).

                               1.2.   Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere acquisito agli atti il rapporto finale del 7 dicembre 2018 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 38 incarto AI), il rapporto del 23 aprile 2019 relativo all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica dell’8 aprile 2019 e l’annotazione del 25 luglio 2019 dell’assistente sociale, __________, (doc. 40 e 55 incarto AI) - l’UAI, con decisione del 5 agosto 2019  (doc. 54 incarto AI; preavvisata il 25 aprile 2019: doc. 41 incarto AI), ha rifiutato all’assicurata il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità calcolato secondo il metodo misto (50% salariata e 50% casalinga) - del 32% (doc. 54 incarto AI).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 12 settembre 2019 RI 1, patrocinata dal RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di una rendita di invalidità del 42% (cfr. doc. I, pag. 11).

Il rappresentante della ricorrente precisa di contestare il grado di invalidità parziale assegnato alla quota parte casalinga della sua assistita. La valutazione operata dall’assistente sociale sarebbe, difatti, erronea e manifestamente insufficiente rispetto ai reali impedimenti da lei presentati nello svolgimento delle mansioni consuete nell’economia domestica. A suffragio delle proprie argomentazioni richiama la “valutazione ergonomica a domicilio” del 10 luglio 2019 dell’ergoterapista __________ del Centro __________ (doc. 53 e doc. B) ed il relativo complemento del 6 settembre 2019 (doc. C) come pure la valutazione operata da un assistente sociale dell’UAI riportata nella STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019 che, secondo lui, riporta delle situazioni di impedimento nello svolgimento delle mansioni domestiche similari al suo caso (cfr. doc. I, pag. 4).

Il patrocinatore dell’insorgente puntualizza, in particolare, quanto segue:

" Per il caso in oggetto la ripartizione applicata è la seguente:

- Pasti: 40% - Pulizia e l'ordine dell'alloggio: 35% - Acquisti e altre commissioni: 10% - Bucato e la cura dei vestiti: 15% Totale: 100%

Ci è invece parso per lo più strano che, malgrado fossero stati messi in evidenza degli impedimenti oggettivi nello svolgimento di alcune mansioni domestiche da parte della nostra assistita, essi abbiano ottenuto una valutazione esigua o addirittura nulla, così come riassunto qui di seguito:

Percentuale degli impedimenti

- Pasti: 0%

- Pulizia e ordine dell'alloggio: 40%

- Acquisti e altre commissioni: 0%

- Bucato e cura vestiti: 10%.” (doc. I, pag. 4)

                                         Il rappresentante dell’insorgente ha, quindi, osservato che:

" Il nostro modo di agire aveva come obbiettivo quello di sottoporre l'assicurata ad un secondo parere in merito alle sue capacità nello svolgere le consuete mansioni domestiche, anche perché la stessa non è stata valutata attraverso una visita funzionale delle stesse, ma solo ed unicamente attraverso le risposte date ad un questionario che le è stato somministrato dall'assistente sociale presso il suo domicilio.” (doc. I, pag. 3)

                                         Il patrocinatore della ricorrente ha, pertanto, chiesto l’applica-zione delle seguenti percentuali degli impedimenti:

" -   Pasti: 20% come nella STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019 e

    nella valutazione dell’ergoterapista;

-   Pulizia e ordine dell'alloggio: 60% come nella STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019 e nella valutazione dell’ergoterapista;

-   Acquisti e altre commissioni: 20% come nella STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019 e nella valutazione dell’ergoterapista;

-   Bucato e cura vestiti: 20% come nella STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019 e nella valutazione dell’ergoterapista.” (doc. I, pag. 5-9)

                                         Il rappresentante dell’insorgente ha, quindi, concluso quanto segue:

" Sulla base del metodo comparativo da noi proposto e dalle risultanze qui comprovate, considerato che la valutazione percentuale degli impedimenti per lo svolgimento delle mansioni quotidiane proposto e ribadito dall'amministrazione risulti erroneo, riteniamo che il grado d'invalidità da applicare per le attività tenute in considerazione nel rispetto della disposizione 3088 CIGI, debba essere il seguente:

-   Pasti: 8% (Impedimento 20% x Importanza assegnata 40%)

-   Pulizia e ordine dell'alloggio: (Impedimento 60% x Importanza assegnata 35%) 21%

-   Acquisti e altre commissioni: (Impedimento 20% x Importanza assegnata 10%) 2%

-   Bucato e cura vestiti: (Impedimento 20% x Importanza assegnata 15%) 3%

---------------------------

Totale: 34%

(…).

Tenuto in considerazione quanto sopra descritto ed in applicazione del metodo misto al fine di determinare il grado riteniamo che alla signora RI 1 debba essere riconosciuto un grado d'invalidità in funzione della seguente ripartizione:

Attività            Quota parte          Limitazione         Grado parziale

Salariata         50%                      49.48%                24.74%               

Casalinga       50%                      34%                    17% -------------------------------------------------------------------------------------------- Grado d'invalidità arrotondato                                42%.”

(doc. I, pag. 10)

                               1.4.   Nella risposta del 25 settembre 2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI riguardante l’assicurata, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti l’annotazione complementare del 24 settembre 2019 dell’assistente sociale, __________ (doc. IV-1).

                               1.5.   Il 7 ottobre 2019 (doc. VI) il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito la propria posizione processuale, osservando in particolare quanto segue:

“(…)

Nel caso specifico ribadiamo che riteniamo di essere di fronte proprio ad una valutazione chiaramente erronea, visti gli elementi che abbiamo riportato nel nostro ricorso del 12 settembre 2019, soprattutto tenendo in considerazione le incongruenze delle percentuali d'impedimento riportate nel rapporto dell'assistente sociale incaricata dall'AI, rispetto alle valutazioni da noi presentate e motivate in sede ricorsuale dell'ergoterapista incaricata per un secondo, e legittimo, secondo parere e dalla valutazione di un'altra assistente sociale dell'AI per un caso, dal nostro punto di vista, del tutto similare per quello che concerne il nesso causale tra le difficoltà oggettive presentate nello svolgimento delle normali attività domestiche e la percentuale degli impedimenti assegnata.

Invece, per quello che concerne l'obiezione sollevata da controparte in merito all'utilizzo in termini comparativi della sentenza del TCA, si concorda di principio sul fatto che ogni caso assicurativo è unico e va trattato separatamente. Tuttavia l'obiettivo dell'assicurata non era quello di richiamare e far propri gli impedimenti del caso trattato da Codesto Lodevole Tribunale nella sentenza del 28.05.2019 citata nel ricorso (Incarto 32.2018.79), quanto piuttosto mettere in rilievo come a parità di impedimenti presenti in questi due casi, il trattamento riservato è stato diverso, con riconoscimento nel caso giudicato dal Tribunale e rifiuto nel secondo caso. Siccome si tratta di impedimenti oggettivi che hanno incidenza nell'esecuzione delle attività domestiche, come ad esempio l'allungamento dei tempi di esecuzione per la preparazione dei pasti, ''attività eseguibile con i propri tempi e ritmi"(v. rapporto __________), non si giustifica che non vengano presi in considerazione (attribuzione di una percentuale dello 0%).

Per la questione legata agli acquisti sollevata da controparte, il fatto che l'assicurata, non avendo la patente, era ed è solita farsi accompagnare, rileviamo un'incongruenza totale di valutazione, oltre che da quanto appurato dalla Sig.ra __________, anche rispetto alla sentenza del TCA citata, in cui la collaborazione del marito, nell'ambito della riduzione del danno, valutata nella misura del 20%, "tenendo conto delle limitazioni nel trasporto di pesi”. L'aumento dei gradini delle rampe di scale non fa altro che sottolineare la presenza di tale impedimento. Quindi riteniamo che la valutazione allo 0% degli impedimenti per la sopraccitata mansione, riportata e riconfermata dalla Signora __________, sia da censurare. (…).

(…) una valutazione d'ordine ergoterapico, dal nostro punto di vista, è da considerarsi a tutti gli effetti almeno alla pari di quello effettuato dall'assistente sociale dell'AI. Non sia per altro che per gli aspetti trattati dall'ergoterapia in genere e nello specifico dall'ergoterapia ed ergonomia in neurologia, di cui è specialista la Sig.ra __________ (…).

Visto quanto sopra, non vi è motivo per mettere in discussione la valutazione effettuata dall'ergoterapista, signora __________, dal momento che, alla pari dell'assistente sociale, si è chinata sulla problematica, analizzando, con inchiesta a domicilio, i concreti impedimenti dell'assicurata. Inoltre, la valutazione dell'ergoterapista va anche oltre, e risulta essere completa, dal momento che è stata eseguita effettuando le misurazioni per i deficit di forza, che invece non si ritrovano nella valutazione della signora __________. In merito alle competenze specifiche della Sig.ra __________ teniamo a mettere in evidenza che esercita l'attività professionale di ergoterapista dal 1985, è docente presso la Scuola __________ di __________ da oltre 20 anni e che tra le altre esperienze professionali vanta anche 7 anni di attività presso la __________ di __________.

Per questi motivi, avvalendoci delle valutazioni della Sig.ra __________, che trovano pieno riscontro nelle valutazioni riportate nel caso analogo nella sentenza 32.2018.79 del 28.05.2019 del TCA, riteniamo che il grado d'invalidità globale provato dev'essere quantificato nella misura del 42% (34 x 50% + 49.48 x 50%) e riconfermiamo di conseguenza le conclusioni espresse nel nostro ricorso chiedendo che questo lodevole Tribunale abbia ad accogliere integralmente la richiesta di concessione alla Sig.ra RI 1 di un quarto di rendita AI.” (doc. VI, pag. 2-4).

                               1.6.   Il 21 ottobre 2019 l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII).

                               1.7.   Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’assicurato (doc. IX).

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità.

                               2.2.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

                                         In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

                                         In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

                                         L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

                                         Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

                                         Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                                         Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

                                         Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

                                         Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. LEUENBERGER - G. MAURO, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg. (45-46)).

                                         Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

                                         Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

                                         Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

                                         Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.

                                         È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).

                                         Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

                                         Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.

                                         Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative - le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

                                         Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

                               2.4.   Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

                                         Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

                                         Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

Va ricordata la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.

                                         La Corte europea ricordato che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

                                         Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).

                                         Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.

                                         L’Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.

                                         In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.

                                         Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.

                                         La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).

                                         L’interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (U. KIESER, Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. MENGIS, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).

                                         Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.

                                         Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).

                                         Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

(STCA 32.2018.149 del 21 agosto 2019, consid. 2.1-2.3, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.1-2.3 e STCA 32.2018.209 del 14 ottobre 2019, consid. 2.2-2.4).

                               2.5.   Al fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.

                                         Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita.

                                         Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.

                                         A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                         Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; MEYER, op. cit., pag. 288; BLANC, op. cit., pag. 190-191).

                                         (STCA 32.2018.149 del 21 agosto 2019, consid. 2.4, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6 e STCA 32.2018.209 del 14 ottobre 2019, consid. 2.5).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, l’amministrazione, in applicazione del metodo misto, ha considerato l’assicurata salariata al 50% e casalinga per il restante 50%.

                                         Il TCA non ha motivo per scostarsi da tale ripartizione, rimasta, del resto, incontestata in sede ricorsuale.

Tanto più che, dalla domanda di indennità di disoccupazione del 19 aprile 2017, risulta, in effetti, che l’assicurata ha dichiarato di essere disposta a lavorare nella misura di 20 ore settimanali, pari ad un’occupazione al 50% (doc. 3 incarto DISO).

                               2.7.   Per quanto concerne l’aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si è fondata sul rapporto finale del 7 dicembre 2018 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 38 incarto AI) che, sulla base della documentazione medica agli atti, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Relaxatio della parete addominale destra con/su: - Posa di rete intraperitoneale in tecnica IPOM/retroperitoneale il 2.6.2017; - Esiti da lombotomia per nefrolitiasi nel 1998; - Laparotomia sottocostale per colecistectomia nel 1990” e le diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di “Ipertensione aneriosa (diagnosi 2010); Diabete mellito tipo Il (diagnosi 2007); St. d. colecistectomia (1990). St. d. lombotomia per nefrolitiasi destra (1998). Il dr. med. __________ ha ritenuto l’assicurata, nell’attività abituale (ausiliaria di pulizie), totalmente inabile dal 2 maggio 2017 e abile al 50% (presenza: 4 ore al giorno) dal 4 settembre 2017 e continua (con prognosi stazionaria) e totalmente inabile in attività adeguate dal 2 maggio 2017 e abile al 50% (presenza: 4 ore al giorno) dal 4 settembre 2017 e continua (con prognosi stazionaria; con prognosi stazionaria; doc. 38, pag. 2). Il medico SMR ha poi stabilito l’esigibilità lavorativa (carico massimo: 5 kg; nessuna necessità di alternanza della postura al bisogno; nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione; nessuna necessità di pause supplementari; può svolgere attività che non prevedono il sollevamento e porto di pesi superiori a 5 kg: cfr. doc. 38, pag. 3 incarto AI). Nessuna terapia che migliorerebbe o manterrebbe verosimilmente la capacità lavorativa e nessuna revisione (doc. 38, pag. 3 incarto AI). Nelle “osservazioni conclusive” il medico SMR ha rilevato quanto segue:

" Dr. med. __________ (generalista curante)

18.09.2018

Secondo quanto indicato dalla paziente, l'attività di ausiliaria di pulizia con tutte le attività previste risulta non esigibile.

Per quante ore al giorno è esigibile un'attività adeguata alle limitazioni della Sua/del Suo paziente?

Massimo 4 ore al giorno.

31.01.2018

In qualità di medico curante si certifica la pregressa inabilità lavorativa nella misura dei 100% dal 02.06.2017 al

03.09.2017.

A partire da tale data la signora RI 1 presenta un'abilità lavorativa dei 50% con limitazioni funzionali, in particolare il sollevamento e porto di pesi superiori a 5 kg.”

(doc. 38, pag. 3 incarto AI; n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice).

Il TCA non ha motivo per dubitare di tale valutazione, rimasta peraltro incontestata in sede ricorsuale. Non vi è, quindi, motivo per distanziarsi dalle conclusioni del SMR (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018; STCA 32.2018.209 del 14 ottobre 2019, consid. 2.10).

                                     Questa Corte ritiene quindi dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che a RI 1 vada riconosciuta una capacità lavorativa, nell’attività abituale (ausiliaria di pulizie), nulla dal 2 maggio 2017 e del 50% (presenza: 4 ore al giorno) dal 4 settembre 2017 e continua rispettivamente, in un’attività adeguata (rispettosa quindi dei limiti indicati e dell’esigibilità posta dal medico SMR), nulla dal 2 maggio 2017 e del 50% (presenza: 4 ore al giorno) dal 4 settembre 2017 e continua.

                               2.8.   Confermata la ripartizione 50% per l’attività salariata e 50% per l’attività di casalinga (consid. 2.6) e stabilite dal profilo medico le incapacità lavorative dell’insorgente, nella professione abituale e in attività adatte (consid. 2.7), va ora esaminato se l’interessata ha diritto ad una rendita.

                                         Come visto, il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una modifica degli art. 27 OAI e 27bis OAI (cfr. consid. 2.3.-2.4).

                                         Ai sensi del nuovo art. 27 cpv. 1 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art. 27 cpv. 2 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità religiose s’intende ogni attività svolta nella comunità.

                                         Secondo l’art. 27bis cpv. 2 OAI, per determinare il grado d’invalidità di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete (lett. b).

                                         L’art. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

                                         Per l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

                                         La disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre 2017 prevede al cpv. 1 che i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017, concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’art. 7 cpv. 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado d’invalidità secondo l’art. 27bis cpv. 2-4 determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.

                                         Va qui rammentato che da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

                                         Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

                                         Inoltre con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018”.

                                         In concreto, la richiesta di prestazioni è del 23 marzo/23 aprile 2018. Occorre pertanto applicare le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2018, come correttamente ritenuto dall’UAI (per un caso in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo senso cfr. la STCA 32.2018.149 del 21 agosto 2019, consid. 2.9).

                               2.9.   Grado di impedimento per la parte lucrativa.

                            2.9.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita, qui il 2018), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

                                         Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c; STCA 32.2018.149 del 21 agosto 2019, consid. 2.10).

                                         L’amministrazione ha calcolato il reddito “da valida” dell’interessata come segue:

" I datori di lavoro interpellati, ovvero __________ e __________, hanno entrambi segnalato che la remunerazione percepita dalla Signora RI 1 si basava sul quantitativo di tempo effettivamente svolto nell'ambito lavorativo (paga oraria).

In considerazione dell'inizio dell'incapacità lavorativa (02.05.2017) e il raggiungimento dell'anno d'attesa giusta l'Art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (01.05.2018), fare una proiezione del possibile guadagno orario in assenza del danno alla salute non risulterebbe possibile e/o corretto. Pertanto, l'UAI ha fatto affidamento ai sopra citati dati statistici.

Nello specifico, considerando la divisione economica 55-56 (servizi di alloggio e ristorazione), settore femminile, attività semplici e ripetitive, valori 2016 (anno di riferimento a disposizione dello scrivente Ufficio), il Reddito da valida (Rh) nello svolgimento di un'attività in misura completa (raggiungimento anno d'attesa 01.05.2018 - modifica Art. 27 e 27bis OAI), viene stabilito a CHF 48'417.-.” (cfr. doc. 54, pag. 2 e 3 incarto AI)

                                         Il patrocinatore dell’assicurata non ha contestato questo dato.

                                         Il TCA osserva preliminarmente che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                                         Nel caso di specie devono essere pertanto considerati i dati del 2018 (il danno alla salute risale, infatti, al 2 maggio 2017 - cfr. consid. 2.7 - e l’eventuale prestazione dovrebbe essere versata dal 1° maggio 2018, ovvero alla scadenza dell’anno d’attesa ex art. 28 LAI).

Per calcolare il reddito da valida nel 2016, l’amministrazione ha applicato la TA 1 2014, allorquando il TF ha stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del rilascio della decisione (in casu, 5 agosto 2019: doc. 54 incarto AI) e quindi, nel caso di specie, quelli del 2018 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.144 del 25 maggio 2020, consid. 2.12.1).

                                         Per questi aspetti, il modo di procedere dell’UAI non può, quindi, essere tutelato.

Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l’assicurata, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nella divisione economica 55-56 (servizi di alloggio e ristorazione), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3'900. Riportando questo dato su 42.4 ore, esso ammonta a fr. 4'134.mensili oppure a fr. 49'608.- per l'intero anno (fr. 4'134.- x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, quindi per il 2018 (cfr. la tabella T1.2.10: “Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2018”), un reddito annuo di fr. 49'756.82 (ovvero fr. 49'608.- + 0.3%) per il 2017 e di fr. 50'005.60 (ovvero fr. 49'756.82 + 0.5%) per il 2018.

Il reddito “da valida” dell’assicurata è, quindi, fissato, per il 2018, in fr. 50'005.60.

                            2.9.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Come appena visto, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STCA 32.2018.149 del 21 agosto 2019, consid. 2.11).

                                         L’amministrazione ha calcolato il reddito “da invalida” dell’interessata come segue:

" Considerando una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, la Signora RI 1 avrebbe invece potuto conseguire CHF 24'460.- (tabelle RSS, valori federali, settore femminile, riduzione complessiva del 10%).” (cfr. doc. 54, pag. 3 incarto AI)

Il patrocinatore dell’assicurata non ha contestato neppure questo dato.

Il TCA osserva che, per calcolare il reddito “da invalida”, l’UAI ha applicato la TA 1 2014 (anziché la TA 1 2016) e ha considerato i dati del 2016 (anziché quelli del 2018). Anche per questi aspetti, per i motivi già esposti al consid. 2.9.1., il modo di procedere dell’amministrazione non può essere tutelato.

Pertanto, utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde ad un importo di fr. 52'356.- (fr. 4'363.- x 12 mesi). Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 54’581.10 per un impiego a tempo pieno (cfr. STCA 32.2018.149 del 21 agosto 2019, consid. 2.11). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene un reddito annuo, per il 2017, di fr. 54'799.42 (ovvero fr. 54’581.10 + 0.4%) e per il 2018, di fr. 55'073.41 (ovvero fr. 54'799.42 + 0.5%).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; STCA 32.2018.149 del 21 agosto 2019, consid. 2.11).

                                         In concreto, l’UAI ha proceduto ad una riduzione del 10% per attività leggere (doc. 35 e 54, pag. 3 incarto AI).

Il patrocinatore dell’assicurata non ha criticato l’entità di tale riduzione.

Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3; STCA 32.2019.144 del 27 maggio 2020, consid. 2.12.2), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurata. Considerata una capacità lavorativa residua del 50% (consid. 2.7) ed applicando una riduzione sociale del 10%, il reddito “da invalida” si attesta, per il 2018, a fr. 24'783.03 (ovvero fr. 55'073.41 : 2 = fr. 27'536.70, importo poi ridotto del 10% ovvero di fr. 2'753.67).   

Il reddito “da invalida” dell’assicurata è quindi fissato, per il 2018, in fr. 24’783.03.

                            2.9.3. Ne segue che raffrontando il reddito “da valida” al 100% di fr. 50'005.60 con quello “da invalida” di fr. 24'783.03 si ottiene un impedimento per la parte salariata del 50.43% ([50'005.60 - 24'783.03] x 100 : 50'005.60) arrotondato al 50% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

                             2.10.   Grado di impedimento per la parte casalinga.

                          2.10.1.   Per quel che riguarda l'attività di casalinga, va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

                                         Nella Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3087 CIGI prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Massimo %

1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare, apparecchiare, effettuare la pulizia quotidiana della        cucina, gestire le scorte)

                50

2. Pulizia e ordine dell’alloggio (riordinare, spolverare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavimenti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare pulizie approfondite, curare le piante, il       giardino e le aree adiacenti, eliminare i rifiuti) e     cura di animali domestici

                40

3. Acquisti (acquisti quotidiani e spesa settimanale) e altre commissioni (posta, assicurazioni,     uffici pubblici)

               10

4. Bucato e cura dei vestiti     (lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe

               20

5. Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*

               50

*   Nella cerchia dei familiari rientrano il coniuge, il partner registrato o il convivente di fatto (partner) dell’assicurato. Sono considerati familiari anche tutti i parenti in linea retto con l’assicurato o il suo coniuge/partner e i minori accolti nella famiglia a scopo di affiliazione.”

                                         Le cifre 3088 e 3089 CIGI dispongono:

" Di norma, vanno applicati la ripartizione delle attività e ì rispettivi limiti massimi di cui al N. 3087. Devono sempre essere prese in considerazione tutte le attività (ad eccezione del n. 5). Si può procedere a una ponderazione diversa soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (I 469/99; RCC 1986 pag. 244). In ogni caso il totale delle attività dev'essere sempre del 100 per cento (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Nell’ambito della determinazione delle limitazioni nelle mansioni consuete a seguito del danno alla salute non si può tenere conto dei servizi forniti all'assicurato nell'economia domestica da terzi (p. es. familiari, vicini, personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già prima dell'insorgere del danno alla salute. Questi servizi non vanno dunque considerati né nell’elenco delle attività, né per la ponderazione di queste ultime e nemmeno per la determinazione delle limitazioni.”

                                                      Infine, la cifra 3090 CIGI prevede:

" In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). Un maggiore dispendio di tempo può essere riconosciuto soltanto se l'assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, pag. M3, consid. 5). L'interessato deve inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova situazione e ricorrere all'aiuto dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro qualora l'assicurato non avesse subito un danno alla salute (DTF 133 V 504, consid. 4.2). L'inadempienza parziale o totale dell’obbligo di ridurre il danno da parte dell'assicurato ha conseguenze per la determinazione delle limitazioni nelle varie attività.”

                                         Va poi rilevato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

                                         L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica.

(cfr. STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.14).

                          2.10.2.   Nella presente fattispecie, l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica dell’8 aprile 2019, sfociata nel rapporto del 23 aprile 2019, tenendo conto delle limitazioni evidenziate dal profilo medico nel rapporto finale del SMR del 7 dicembre 2018 (il quale valutava, dal profilo medico-teorico, la percentuale di impedimenti in ambito domestico nella misura del 10% dal 2 maggio 2017 e continua; doc. 38 pag. 2 incarto AI) ha stabilito quanto segue (cfr. doc. 40 incarto AI):

" (…)

5.   ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Pasti

Pulire/pelare/sbuccia-re, cucinare, apparec- chiare, effettuare la  pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte

importanza assegnata

   40%

percentuale degli impedimenti

  0%

percentuale di invalidità

   0%

La Signora RI 1 si occupa personalmente della prepara-zione dei pasti senza lamentare particolari impedimenti. A seconda della necessità si serve dell'arto sinistro o fa delle pause. Si tratta tuttavia di pasti semplici e veloci dal momento che cucina solo per sé e il marito.

Carica e scarica la lavastoviglie ma alcune cose le lava a mano, con i suoi tempi. Se dopo il pasto è stanca, prima riposa e poi lava a mano.

La percentuale proposta considera le limitazioni all'incarto. Si tratta in effetti di un'attività leggera, eseguibile con i propri tempi e ritmi. L'A.ta stessa non dichiara impedimenti in questo ambito.

5.2 Pulizia o ordine dell’alloggio

Riordinare, spolvera- re, passare l’aspira- polvere, lavare i pavi- menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare pulizie ap- profondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti, elimi- nare i rifiuti e cura di animali domestici

importanza assegnata

  35%

percentuale degli impedimenti

  40%

percentuale di invalidità

  14 %

L'A.ta a seguito dell'intervento deve evitare di lavorare con gli arti inferiori alzati e di spostare pesi. Quando sforza oltre il limite poi soffre a causa dei dolori.

Ha però imparato a conoscere il proprio corpo e quindi alterna le attività a momenti di riposo.

Ad esempio al mattino passa l'aspirapolvere e al pomeriggio lava il pavimento. Se una volta puliva il pavimento a giorni alterni, oggi se ne occupa una volta a settimana.

La vasca da bagno e il WC li lava con i suoi tempi e meno frequentemente di un tempo; le

piastrelle sono delegate alle figlie.

Anche per il cambio delle lenzuola si fa aiutare oppure delega l'incombenza.

La spazzatura, contrariamente a prima del danno alla salute, viene eliminata dal marito.

La valutazione tiene conto delle dichiarazioni dell'assicurata ma soprattutto delle limitazioni funzionali all'incarto. Si considera anche un allungamento dei tempi come pure l'esigibilità di collaborazione del marito.

5.3 Acquisti e altre commissioni

Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta, assicurazioni, uffici pubblici

importanza assegnata

  10%

percentuale degli impedimenti

  0%

percentuale di invalidità

   0%

Da sempre l'A.ta si fa accompagnare per gli acquisti più pesanti e voluminosi, dal momento che non possiede la patente.

Come avveniva già in passato, anche oggi la Signora RI 1 al bisogno si serve dei mezzi pubblici per recarsi a __________ o ad Airolo in caso di piccole necessità.

I pagamenti vengono preparati dal marito (da sempre) e la Signora RI 1 si reca all'ufficio postale.

La Signora RI 1 può eseguire gli acquisti più leggeri, come avveniva un tempo. Le abitudini rispetto alla spesa settimanale non sono variate, di qui la percentuale proposta. La collaborazione del marito è esigibile.

5.4 Bucato e cura vestiti

Lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe

importanza assegnata

  15%

percentuale degli impedimenti

  10%

percentuale di invalidità

  1.5%

La lavatrice si trova in un locale adiacente l'appartamento ed è a uso privato. L'A.ta stende sullo stendino basso e stira il minimo indispensabile. Ha dovuto diminuire il carico di stiro poiché fa fatica. Ma se ha poco può occuparsene personalmente, disponendo l'asse a un'altezza bassa per evitare di dover sollevare l'arto. Se necessario, fa delle pause. A volte le figlie, quando vengono a trovarla, l'aiutano nello stiro.

Si tiene conto di un minimo allungamento dei tempi nello stiro. La possibilità di servirsi del proprio elettrodomestico aiuta l'A.ta a mantenere la propria autonomia. Risulta esigibile la collaborazione del marito.

5.5 Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari

Il coniuge, il partner registrato o il convivente di fatto (partner) dell’assicurato; tutti i parenti in linea diretta con l’assicurato o il coniuge/partner e i minore accolti nella famiglia a scopo di affiliazione

importanza assegnata

  0%

percentuale degli impedimenti

   0%

percentuale di invalidità

   0%

Valutazione dell'assistente sociale  

totale delle attività

 100%

percentuale di invalidità

   15.5%

n  Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

Il marito o le figlie.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Maggio 2017.” (doc. 40 inc. AI)

                          2.10.3.   Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 15.5%.

L’assicurata ha contestato la valutazione dell’assistente sociale versando agli atti la “valutazione ergonomica a domicilio” del 10 luglio 2019 dell’ergoterapista __________ del Centro __________ di __________ (doc. 53 e doc. B), giusta la quale:

" Conduzione dell'economia domestica:

Preparazione dei pasti, l'utilizzo di pentole piccole (non pesanti) con prese bilaterali è possibile, la tendenza è sempre quella di lavorare solo con la sinistra e prendere oggetti dal basso comporta sempre un certo sforzo e un certo dolore. Togliere le bucce tagliare affettate pulire frutta e verdure, con la mano sinistra possibile sempre con pause e con grande aumento di tempo nell'esecuzione. Versare da bere da bottiglie di oltre un litro non 6 possibile senza la presa bilaterale. I pasti sono semplici e solo per due persone, pranzi con il resto della famiglia vengono preparati da loro, scolare la pasta con pentole medio gradi non è più possibile.

Stesso problema ma con aggravamento della sintomatologia algica, 6 il prendere oggetti dagli armadi posti in alto, strategicamente la signora ha già organizzato il tutto in un'altezza adeguata e utilizza uno sgabello per prendere oggetti in altro, ma un kg di caffè o altro da togliere dall'armadio in altezza complica ulteriormente le cose. Rischio di cadute senza capacità di evitare danni vista l'impossibilità di utilizzare ratio destro a schermo, per dolori e per paura dei forti dolori. Raccogliere oggetti da terra impresa impossibile, si siede su una sedia e prova con l'utilizzo esclusivo della sinistra.

Acquisti e altre commissioni:

L'utente non guida deve farsi accompagnare e nel nuovo appartamento (aumento dei gradini, tre rampe) diventa impossibile portare poche cose, solo per l'uso quotidiano. L'utilizzo dei trasporti pubblici per le spese grosse è possibile ma anche con una borsa con ruote impossibilitata nel scendere e salire dal bus, tenersi e soprattutto salire le scale anche solo con 1 lt di latte ed una confezione piccola di patate.

Pulizia dell'appartamento:

Viste le problematiche sopraelencate la signora RI 1 distribuisce le varie mansioni su diversi giorni settimanali e, rispetto a quando era in buona salute, tralascia ad intervalli molto più lunghi, pulizie approfondite, afferma di non satire su una scaletta per pulire in alto o togliere/ mettere le tende, pulire i vetri ecc. Il dolore costante la fa sentire insicura e fragile nell'equilibrio, In generale non 6 più in grado di sostenere sforzi fisici continui. Se prima della malattia (varie operazioni chirurgiche) puliva con molta precisione ora si limita a pulire superficialmente e solo sul piano orizzontale. Non assume posizioni accovacciate, anteflesse o che implicano l'uso delle braccia Utilizzo dell'aspirapolvere, possibile ma non a lungo, scope e altri attrezzi per lavare il pavimento non pesanti e con poca acqua nel secchio, impossibile strizzare uno staccio, senza l'aiuto di terze persone.

Lavare piatti e occuparsi dei vestiti e altro:

Usufruisce di una lavastoviglie, ma deve comunque caricare e scaricare piatti e altro, grandi difficoltà per la pulizia delle pentole.

Lavatrice situata in uno dei servizi, riesce bene a caricare abiti e piccoli indumenti, si deve far aiutare per stendere e togliere le lenzuola e gli asciugamani grandi, ha un piccolo stendino basso che riesce a gestire autonomamente.

Stirare e riporre i vestiti negli armadi:

Asse messo in basso, tempi più lunghi e difficoltà a mettere i panni in altro negli armadi, non riesce a piegare le lenzuola il copripiumone senza l'aiuto di terze persone.

Relazioni sociali, occuparsi dei nipoti:

La Signora RI 1 vive con il marito, che rientra a domicilio per il pasto di mezzogiorno e per la sera, ha due figlie sposate e vari nipoti, l'ultima ha tre anni, e lei non è in grado di occuparsene e questo la deprime molto perché potrebbe oltre che essere un diversivo, fatta sentire utile e meno un «peso>> per tutti, aiutando la figlia, vista la giovane età come nonna, prima dei vari interventi questa occupazione sarebbe stata più che possibile, non riesce a prendere la piccola in braccio e neanche a tenerla sulle ginocchia, per i dolori all'addome e sulla gamba destra.

Conclusioni: L'utente è rallentata e non autonoma in quasi tutte le attività di gestione sia della persona che della gestione della casa. Lunghi tempi di esecuzione, molte pause portano ad un grande affaticamento, inoltre il tutto viene effettuato con l'arto sinistro non dominante, quindi sempre un po' maldestro, e con le paure oggettive ed oggettivabili di aggravamento della sintomatologia algica. La valutazione di circa due ore è stata effettuata al domicilio e con prove pratiche attive, buona la collaborazione dell'utente. (…).”

                                         Interpellata al riguardo dall’amministrazione, l’assistente sociale nell’annotazione per l’incarto del 25 luglio 2019 (doc. 55 incarto AI), ha puntualizzato quanto segue:

" Prendo atto delle osservazioni inviate dal rappresentante legale dell'A.ta alle quali rispondo qui di seguito.

Ho letto in particolar modo il rapporto stilato dall'ergoterapista, che però non apporta nuovi elementi clinici che possono giustificare una modifica della mia valutazione.

In generale il grado d'impedimento riconosciuto per ciascuna attività ha tenuto conto prioritariamente dei limiti funzionali indicati all'incarto, ma nondimeno della possibilità e dei mezzi di cui l'A.ta può avvalersi in ambito domestico per migliorare la propria capacità lavorativa, come spiegato nel marginale 8090 delle CIGI. Sulla base delle dichiarazioni rese in sede di colloquio, ho valutato altresì l'esigibilità di collaborazione dei familiari, nel caso specifico del marito, e il carico di lavoro. In assenza quindi di nuovi elementi medici, concludo confermando la valutazione eseguita lo scorso 23 aprile.”

                                         Nel complemento del 6 settembre 2019 (doc. C), l’ergoterapista, per quanto riguarda le singole attività nell’economia domestica, ha fissato per: 1) “Pulire/cucinare, pelare, sbucciare… apparecchiare, effettuare le pulizie quotidiane, della cucina gestire le scorte” una percentuale del 40% per importanza e del 20% di impedimenti per un’invalidità dell’8%; 2) “Riordinare, spolverare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavimenti, effettuare le pulizie, pulite il bagno, cambiare le lenzuola del letto, ecc…” una percentuale del 35% per importanza e del 60% di impedimenti per un’invalidità del 21%; 3) “Acquisti quotidiani, spesa settimanale, posta assicurazioni, uffici pubblici” una percentuale del 10% per importanza e del 20% di impedimenti per un’invalidità del 2%; 4) “Lavare, stendere, ritirare il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe” una percentuale del 15% per importanza e del 20% di impedimenti per un’invalidità del 3%; 5) “Coniuge, familiari, minori” una percentuale dello 0% per importanza e dello 0% di impedimenti per un’invalidità dello 0%. L’ergoterapista ha, quindi, stabilito una limitazione complessiva del 34% (doc. C).

                                         In sede di ricorso il patrocinatore della ricorrente ha, quindi, chiesto l’applicazione delle seguenti percentuali degli impedimenti:

" -   Pasti: 20% come nella STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019 e

    nella valutazione dell’ergoterapista;

-   Pulizia e ordine dell'alloggio: 60% come nella STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019 e nella valutazione dell’ergoterapista;

-   Acquisti e altre commissioni: 20% come nella STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019 e nella valutazione dell’ergoterapista;

-   Bucato e cura vestiti: 20% come nella STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019 e nella valutazione dell’ergoterapista.” (doc. I, pag. 5-9).

                                         Interpellata al riguardo dall’amministrazione, l’assistente sociale nell’annotazione complementare del 24 settembre (doc. IV-1), ha puntualizzato quanto segue:

" Ho preso atto del ricorso presentato dal rappresentante legale dell'A.ta in merito alla decisione su opposizione del 5 agosto 2019 al quale rispondo qui di seguito.

Il patrocinatore ha paragonato la mia valutazione del 23.4.2019 con una valutazione rieseguita per un'altra assicurata e analizzata in una sentenza TCA e con il rapporto di un'ergoterapista del 10.7.2019 (e complemento del 6.9.2019).

A causa della particolarità di ogni singola situazione, mi preme informare che non è possibile comparare un caso a un altro, sebbene vi può essere una similitudine.

Ricordo che la valutazione dell'assistente sociale si basa su aspetti quali la condizione familiare, le caratteristiche dell'abitazione e, principalmente, sui limiti funzionali indicati a dossier. In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'A.ta deve contribuire al miglioramento della sua capacità lavorativa, ad esempio ripartendo meglio le incombenze, compatibilmente con il suo stato di salute e ricorrendo all'aiuto dei familiari, in questo caso il marito. Come descritto nel marginale 3090 della CIGI, "l'aiuto dei familiari va oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro qualora l'assicurato non avesse subito il danno alla salute". L'ergoterapista ha poi esposto una sua valutazione di cui tuttavia non posso tener conto poiché ha un punto di vista e delle competenze diverse rispetto a quelle dell'assistente sociale dell'UAl. Quest'ultima deve basare la sua valutazione sugli aspetti sopra citati e previsti dall'Assicurazione Invalidità.

Riferendomi principalmente all'attività degli acquisti, va anche osservato che se l'A.ta ricorreva all'aiuto del marito già prima del danno alla salute, allora per questa mansione non vi è una limitazione di cui tener conto, poiché continua a essere svolta dal coniuge. Inoltre, se nel nuovo appartamento c'è un aumento dei gradini, questo fatto andava valutato prima di cambiare sistemazione abitativa.

Le conclusioni sono conformi alle indicazioni fornite dall'A.ta nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, durante la quale non è richiesto un esame pratico di verifica per essere attendibile bensì è l'occasione di esprimere liberamente gli impedimenti nello svolgere le mansioni consuete. Non essendoci pervenuti nuovi elementi medici, riconfermo il grado indicato nella valutazione del 23.4.2019.”

                          2.10.4.   Innanzitutto va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è, del resto, stato specificatamente contestato.

In secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’insorgente non contesta che lei stessa ha delegato alcune attività ai familiari.

                                         Nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare del marito.

                                         A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00; STCA 32.2019.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.16).

                                         Pertanto, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta dell’8 aprile 2019 va di principio confermata.

                                         Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezza-mento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.16).

                                         In concreto, non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezza-mento manifestamente erroneo, ma esso tiene pure debitamente conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca ed accresciuta assistenza familiare.

                                         Del resto la stessa insorgente ha evidenziato durante il colloquio con l'assistente sociale di aver già delegato alcune attività ai familiari. È dunque ragionevolmente esigibile che le faccende domestiche in cui l'assicurata è limitata e/o impossibilitata, vengano distribuite sull'arco della giornata e della settimana, in modo tale che ella possa far capo all'aiuto, in particolare, del marito (alla sera, dopo il lavoro e al fine settimana). 

                                         Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica dal medico SMR (che, val qui la pena di rilevare, ha fissato un’inabilità, medico-teorica, de 10% nell’attività di casalinga dal 2 maggio 2017 e continua: doc. 38 incarto AI), in particolare dell’impossibilità di svolgere attività pesanti (cfr. DTF 128 V 93; cfr. anche STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018; 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 4.1; STCA 32.2018.209 del 14 ottobre 2019, consid. 2.15). Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare.

In siffatte circostanze, con riferimento alla valutazione effettuata dall’ergoterapista di fiducia dell’assicurata (cfr. doc. 53 e doc. C), il TCA non ha motivo di scostarsi dalle dettagliate, approfondite, motivate e convincenti considerazioni (in particolare, sul fatto che a causa della particolarità di ogni singola situazione, non è possibile comparare un caso a un altro, sebbene vi può essere una similitudine, dato che la valutazione dell'assistente sociale si basa su aspetti quali la condizione familiare, le caratteristiche dell'abitazione e, principalmente, sui limiti funzionali indicati a dossier; in virtù dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurata deve ripartire al meglio le sue incombenze e ricorrere all’aiuto del marito; l’ergoterapista ha un punto di vista e delle competenze diverse rispetto a quelle dell'assistente sociale dell'UAl; se l’assicurata ricorreva all'aiuto del marito già prima del danno alla salute, allora per questa mansione non vi è una limitazione di cui tener conto, poiché continua a essere svolta dal coniuge; se nel nuovo appartamento c'è un aumento dei gradini, questo fatto andava valutato prima di cambiare sistemazione abitativa; le conclusioni dell’assistente sono conformi alle indicazioni fornite dall'A.ta nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, durante la quale non è richiesto un esame pratico di verifica per essere attendibile bensì è l'occasione di esprimere liberamente gli impedimenti nello svolgere le mansioni consuete) espresse dall’assistente sociale , esposte nell’annotazione per l’incarto del 25 luglio 2019 (doc. 55 incarto AI) e nell’annotazione complementare del 24 settembre (doc. IV-1), di cui si è già ampiamente detto nel consid. 2.10.3.

Stante quanto precede tutte le censure sollevate dal patrocinatore dell’insorgente in merito all’operato dell’assistente sociale, sono respinte.  

Di conseguenza, il tasso complessivo di impedimento del 15.5% per l’attività di casalinga, accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia, va posto alla base del presente giudizio.

                             2.11.   In queste condizioni, il grado d’invalidità globale è del 32.96% (0.50 x 50.43% + 0.50 x 15.5%) arrotondato al 33% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

                                         Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata, mediante la quale l'amministrazione ha negato il riconoscimento di una rendita d'invalidità all'assicurata, confermata.

                             2.12.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.162 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.06.2020 32.2019.162 — Swissrulings