Raccomandata
Incarto n. 32.2019.154 FS
Lugano 3 giugno 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 giugno 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 21 settembre 2015 l’Ufficio AI (doc. AI 27/92-93) – considerati i seguenti periodi d’incapacità lavorativa: 100% dal 01.12.2013; 50% dal 20.01.2014; 30% dal 01.09.2014; 50% dal 23.10.14; 30% dal 01.05.2015 e visto che dal 09.06.2015 è abile in misura completa in qualsiasi attività e che ha potuto riprendere l’abituale professione svolta – ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel maggio 2015 (doc. AI 4/5-10) adducendo: “(…) Questi periodi d'inabilità lavorativa avrebbero potuto aprire il diritto ad una rendita parziale per un periodo limitato nel tempo, ovvero dal 01.12.2014 (dopo un anno d'attesa) al 30.04.2015. Tuttavia, considerato che la domanda è stata presentata tardivamente, il versamento della prestazione sarebbe potuto avvenire unicamente a decorrere dal novembre 2015 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della domanda – 19.05.2015 – conformemente [ndr.: all’] art. 29 cpv. 1 LAI.). Ritenuto però che dal 09.06.2015 era già completamente abile, prestazioni sotto forma di rendita non possono essere erogate. (…)” (doc. AI 27/93);
- l’Ufficio AI – in esito alla nuova domanda di prestazioni inoltrata tramite l’assicuratore indennità giornaliera per malattia (doc. AI 32/115-123 e 34/125) nell’aprile 2018 – con decisione del 22 maggio 2018, preavvisata il 10 aprile 2018 (doc. AI 28/95-98) e cresciuta incontestata in giudicato, non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 35/126-129);
- il 18 gennaio 2019, tramite il sindacato RA 1, l’assicurata ha chiesto il “riesame con revisione e riconsiderazione” della decisione del 22 maggio 2018 (doc. AI 38/132-137). Addotto che dal settembre 2017 vi è stato un peggioramento dello stato di salute e che da allora l’assicuratore malattie continua a versare le proprie prestazioni, RA 1 sostiene che la decisione del 22 maggio 2018 di non entrata in materia è manifestamente infondata;
- l’Ufficio AI – visti l’annotazione 22 gennaio 2019 con la quale il medico SMR dr. __________ dava il proprio “(…) ok per entrata in materia (…)” (doc. AI 39/138) e il rapporto finale SMR del 7 maggio 2019 nel quale il dr. __________ attestava un’inabilità lavorativa totale e definitiva nell’attività abituale di venditrice dall’11 settembre 2017 mentre che dalla stessa data la capacità lavorativa in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti era del 100% (doc. AI 53/209-211) –, con “Progetto di decisione” del 10 maggio 2019 (doc. AI 54/212-214), ha preavvisato di non entrare nel merito della domanda di riconsiderazione della decisione del 22 maggio 2018 e il rifiuto di prestazioni adducendo che “(…) considerato che la domanda è stata presentata in data 21.01.2019, l’eventuale versamento della prestazione sarebbe potuto avvenire unicamente a decorrere dal luglio 2019 (ossia sei mesi dopo l’inoltro della domanda – art. 29 cpv. 1 LAI.). Dato che l’assicurata dal luglio 2019 beneficerà della prestazione AVS, eventuali prestazioni sotto forma di rendita AI non possono essere erogate. (…)” (doc. AI 54/213);
- a seguito delle osservazioni inoltrate da RA 1 (doc. AI 57/217-220), con decisione del 25 giugno 2019, oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI ha confermato la non entrata nel merito sulla richiesta di riconsiderazione della decisione del 22 maggio 2018 e il rifiuto di prestazioni essendo il grado d’invalidità del 21% (doc. AI 59/225-229);
- contro la decisione del 25 giugno 2019, sempre tramite il sindacato RA 1, s’aggrava al TCA l’assicurata che, con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito, chiede l’annullamento della decisione impugnata con l’ammissione della domanda di revisione/riconsiderazione della decisione del 22 maggio 2018 e il riconoscimento del grado d’invalidità del 100% trascorsi sei mesi dall’inoltro della domanda AI del 21 gennaio 2019 (I);
- con la risposta di causa – descritto l’iter che ha portato alla decisione impugnata – l’amministrazione, richiamato l’art. 53 cpv. 2 LPGA, ha concluso che “(…) in considerazione del tenore della decisione, osservato che risultano realizzate le condizioni per l'entrata in materia sulla richiesta di riconsiderazione della decisione del 22 maggio 2018, lo scrivente UAI chiede al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di ritornare gli atti all'amministrazione per completare l'istruttoria del caso e per emanare una nuova decisione. (…)” (IV, pag. 3);
- con scritto 14 ottobre 2019, dopo la chiesta proroga del termine (V, VI e VII), RA 1 ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione puntualizzando, in particolare, che “(…) la via maestra per il trattamento di questo dossier, dal profilo formale, risulta chiaramente essere la domanda d'invalidità presentata nell'aprile 2018, la quale del tutto erroneamente ottenne uno sbocco senza la valutazione approfondita ed analitica del merito. Ora, ci fa piacere apprendere che anche l’amministrazione ne sia consapevole e che abbia modificato la sua posizione a questo proposito. Evidentemente, ammettendo la riconsiderazione e dunque valutando il diritto alle prestazioni a partire dalla domanda Al di aprile 2018, una più che probabile prestazione di rendita, andrà conteggiata, non già trascorsi sei mesi da gennaio 2019 come figura nel nostro gravame (anche qui erroneamente), ma piuttosto trascorsi sei mesi da aprile 2018, fermo restando l’anno di carenza che si conteggia a ritroso dall'evento invalidante. Poi rimane sullo sfondo la tematica di merito, pure oggetto del nostro esame, quindi la determinazione della capacità lavorativa residua, ma ciò evidentemente sarà parte della ulteriore pronuncia Al, dopo la retrocessione degli atti, e quindi suscettibile di eventuali nuove osservazioni e via dicendo. (…)” (VIII);
- con osservazioni del 28 ottobre 2019 l’Ufficio AI – richiamati gli articoli 53 cpv. 2 LPGA, 88bis cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAI, la DTF 110 V 291 e i numeri 5040 segg. della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI) – ha precisato che “(…) eventuali prestazioni che potrebbero essere riconosciute alla signora RI 1 al termine dell'istruttoria del caso e contenute in una nuova decisione saranno determinate in applicazione delle disposizioni legali pertinenti. (…)” (X; trasmesso all’attrice per conoscenza, XI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- giusta l’art. 87 cpv. 3 OAI, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2, che prevede che se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86);
- qualora l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115, vedi anche STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013 consid. 3.2). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso. L’art. 17 LPGA si applica infatti per analogia anche in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto di invalidità pensionabile (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 5.2 con rinvio alle DTF 130 V 71 consid. 3.2 e DTF 117 V 198 consid. 3a; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15). In particolare, la rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64). Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433). Nella DTF 141 V 9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (vedi anche la STF 9C_27/2019 del 27 giugno 2019 consid. 2, resa nella composizione di 5 giudici);
- secondo l'art. 53 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cpv. 1). Inoltre, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).
Per quanto riguarda l’art. 53 cpv. 2 LPGA (riconsiderazione) conformemente alla giurisprudenza federale, valida anche in regime di LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, ad art. 53 n. 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994, pag. 175; DTF 119 V 180);
- nel caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di causa – ritenuto, da una parte, che dalla nuova domanda di prestazioni AI dell’aprile 2018 l’assicurata risulta inabile al lavoro al 100% dal settembre 2017 e in cura dal dr. __________ (doc. AI 32/115-123; dopo che, come stabilito nella succitata decisione del 21 settembre 2015, aveva potuto riprendere in misura completa l’abituale professione svolta dal giugno 2015) e, dall’altra parte, che l’assicuratore indennità giornaliera per malattia ha confermato di versarle da settembre 2017 ininterrottamente le proprie prestazioni (doc. AI 34/125) – v’è effettivamente da ritenere che la decisione del 22 maggio 2018 con cui non è entrata nel merito della nuova domanda fosse indubbiamente errata e che pertanto, come addotto dal medesimo Ufficio AI, “(...) risultano realizzate le condizioni per l'entrata in materia sulla richiesta di riconsiderazione della decisione del 22 maggio 2018 (…)” (IV, pag. 3);
- onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurata, la situazione medica ed economica vanno indagate e a tal fine – così come da proposta formulata con la risposta di causa e alla quale l’insorgente ha aderito – la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni del 4 aprile 2018 (doc. AI 32/115-123);
- quanto alla richiesta già formulata da RA 1 nel succitato scritto del 14 ottobre 2019 e meglio che “(…) una più che probabile prestazione di rendita, andrà conteggiata, non già trascorsi sei mesi da gennaio 2019 come figura nel nostro gravame (anche qui erroneamente), ma piuttosto trascorsi sei mesi da aprile 2018 (…)” (VIII), che tale questione dovrà essere esaminata nell’ambito della nuova decisione, che dovrà essere emessa dall’Ufficio AI nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;
- giusta gli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della lite, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- la ricorrente, patrocinata in causa, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo stabilire in fr. 1'500.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 25 giugno 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conforme-mente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1’500.-a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti