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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.05.2020 32.2019.148

28 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,822 parole·~14 min·2

Riassunto

Non entrata in materia di una richiesta di erogazione assegni per grandi invalidi non avendo l'assicurato reso verosimile che la grande invalidità era dovuta a fattori extra-infortunistici

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 32.2019.148   BS/RG

Lugano 28 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 agosto 2019 di

RI 1   rappr. da:  RA 1   rappr. da: RA 2    

contro  

la decisione del 12 giugno 2019 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1967, è stato posto al beneficio di una rendita intera AI dal 1° agosto 1999 a seguito delle conseguenze di un incidente della circolazione avvenuto il 15 agosto 1998 (cfr. decisione 8 aprile 2002 in doc. 22 inc. AI). L’evento, che gli ha procurato un politrauma con contusione cerebrale ed emorragia intercerebrale, è stato assunto dalla __________ la quale, dopo l’erogazione delle prestazioni di cura e di breve durata, gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità dal 1° luglio 2001 (cfr. decisione del 22 giugno 2001 in doc. 17 inc. LAINF).

                               1.2.   Il 16 ottobre 2018 l’assicurato, per il tramite del suo curatore, ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di un assegno per grandi invalidi (AGI), motivata dal suo bisogno d’aiuto di terzi per l’espletamento degli atti ordinari della vita (cura del corpo e fare i propri bi-sogni corporali), nonché dalla necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana poiché incapace di gestire autonomamente le sue incombenze e facilmente manipolabile da terzi al di fuori di un contesto protetto (doc. 63 inc. AI).

                                         Richiamata dalla __________ la documentazione concernente l’assicurato, con annotazioni 7 gennaio 2019 il medico SMR dr. __________ ha accertato una dipendenza da terzi dal maggio 2017 a seguito delle sequele post-infortunistiche (doc. 73 inc. AI).

                                         Con decisione 19 febbraio 2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta. Accertato che la dipendenza da terzi per il compimento degli atti ordinari della vita è causata da sequele post infortunistiche a carico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in applicazione dell’art. 63 cpv. 3 LPGA l’amministrazione ha concluso che il riconoscimento dell’AGI non è di competenza dell’AI (doc. 75 inc. AI).

                               1.3.   Inoltrata di conseguenza la richiesta di AGI all’assicuratore LAINF, con decisione 29 marzo 2019 la __________ ha respinto la richiesta. Non ravvedendo il bisogno di aiuto di terzi negli atti ordinari della vita, l’assicuratore ha tuttavia riscontrato che “l’aiuto delle due persone che lo assistono, ha lo scopo di strutturare e organizzare la sua giornata. Lo stesso può rientrare nell’accompagnamento nel-l’organizzazione della realtà quotidiana, prestazione prevista da-ll’AI ma non dall’assicuratore infortuni. L’AI, che ci legge in copia, è invitata a riesaminare il diritto a tale prestazione” (doc. 96 inc. LAINF).

                               1.4.   In data 1° aprile 2019 l’assicurato, sempre rappresentato dal proprio curatore, ha nuovamente inoltrato all’Ufficio AI una richiesta AGI (doc. 82 inc. AI).

                               1.5.   Per decisione 12 giugno 2019, preavvisata il 23 aprile 2019, l’Ufficio AI non è entrato nel merito alla nuova domanda non avendo l’assicurato comprovato che la grande invalidità sia dovuta a fattori extra-infortunistici e non essendo costatabile una modifica delle circostanze rispetto alla precedente decisione. Nella decisione 12 giugno 2019 l’amministrazione ha inoltre ribadito che se la grande invalidità è esclusivamente imputabile ad un infortunio, l’art. 66 cpv. 3 LPGA non autorizza alcun intervento da parte dell’AI e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se la LAINF riconosce o meno il bisogno di accompagnamento della re-altà quotidiana (doc. 88 inc. AI).

                               1.6.   Contro la suddetta decisione è tempestivamente insorto l’assicurato il quale, rappresentato dal suo curatore a sua volta rappresentato da RA 2, ne ha chiesto l’annullamento con conseguente riconoscimento di un AGI di grado lieve da maggio 2018.

                                         In primo luogo sostiene la “nullità” della decisione contestata in quanto l’Ufficio AI era tenuto ad entrare nel merito della richiesta di prestazioni, poiché con la pronunzia del 19 febbraio 2019 esso aveva rifiutato il diritto ad un AGI per la dipendenza da terzi per il compimento degli atti ordinari della vita, rimanendo invece silente per quanto riguarda il bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.

                                         Con riferimento ad analoghe procedure ricorsuali promosse da RA 2 davanti al TCA (inc. 32.2018.185 e 32.2018.186) e nel frattempo evase con sentenze del 2 dicembre 2019, non cresciute in giudicato poiché impugnate dall’Ufficio AI dinanzi al TF, il ricorrente sostanzialmente contesta che il diritto all’AGI di grado lieve – nonostante il bisogno accertato e non contestato di un accompagnamento – gli venga negato in applicazione del principio della priorità assoluta e dell’esclusività d’intervento dell’assicuratore LAINF giusta l’art. 66 cpv. 3 LPGA. Sulla base degli atti preparatori della LAI e della dottrina, l’assicurato sostiene che il bisogno di accompagnamento necessario nell’AI per l’erogazione di un AGI di grado lieve non corrisponde al requisito in ambito LAINF per avere diritto all’analoga prestazione infortunistica, motivo per cui l’art. 66 cpv. 3 LPGA non torna applicabile in quanto non si tratta di un caso di coordinamento dei due ambiti (AI e LAINF). Per questi motivi, secondo l’assicurato l’Ufficio AI deve versare un AGI di grado lieve per la necessità di accompagnamento della realtà quotidiana, anche se si tratta di sequele infortunistiche.

                               1.7.   Con la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso. Evidenzia in particolare come con la nuova domanda l’assicurato non ha dimostrato un cambiamento rilevante delle circostanze giustificante l’entrata in materia giusta l’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, evocando per il resto i motivi posti alla base del precedente diniego. Non avendo l’assicurato con la nuova domanda di prestazioni fatto valere fattori extra-infortunistici, l’amministrazione ribadisce la correttezza della decisione di non entrata in materia. Rileva quindi abbondanzialmente che se dovesse entrare nel merito, l’assicurato non avrebbe diritto ad un AGI, posto che la gran-de invalidità è da mettere esclusivamente in relazione all’infortunio e che, trattandosi di un caso di coordinamento con la LAINF, l’art. 66 cpv. 3 LPGA non autorizza alcun intervento da parte dell’AI.

                               1.8.   Con osservazioni del 26 settembre 2019 l’assicurato ribadisce co-me la richiesta di un AGI per il bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana non sia stata valutata nella decisione del 19 febbraio 2019.

considerato                    in diritto

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque deci-dere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI, con riferimento alla decisione 19 febbraio 2019 con cui aveva negato all’assicurato l’attribuzione di un assegno per grandi invalidi di grado lieve, a ragione non è entrato nel merito della nuova richiesta di AGI.

                               2.3.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).

                                         l Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. 

                                         Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999 p. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhaser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

                                         Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                               2.4.   Con la decisione 19 febbraio 2019 l’Ufficio AI, con riferimento al-l’art. 66 LPGA, aveva negato il diritto ad un AGI poiché “… dall’e-same di tutta la documentazione acquisita all’incarto, è stato possibile appurare che la dipendenza da terzi per il compimento degli atti ordinari della vita è causata da sequele postinfortunistiche a carico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il riconoscimento dell’assegno grandi invalidità non è pertanto di competenza dell’assicurazione invalidità”.

                                         Come indicato nel precedente considerando, se la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (sottolineatura del redattore; art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Se l’assicurato non ha dimostrato un rilevante cambiamento per il diritto alle prestazioni, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta l’amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, op.cit., pp. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la rilevante modifica resa verosimile dal-l'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

                                         Nel caso in esame, nella decisione contestata l’amministrazione ha, tra l’altro, precisato che una nuova domanda di prestazioni “può essere esaminata unicamente se viene medicalmente comprovato che la grande invalidità è dovuta a fattori extra-infortunistici. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto constatare alcuna modifica rispetto a quanto precedentemente valutato”.

                                         L’Ufficio AI ha quindi emesso la decisione di non entrata in materia costatando come nella nuova domanda non sia stata dimostrata una modifica della situazione accertata nel precedente provvedimento di diniego del 19 febbraio 2019.

                                2.5

                             2.5.1   Il ricorrente contesta la decisione di non entrata in materia sostenendo che il bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana non è stato valutato nella decisione del 19 febbraio 2019, non contenendo essa alcun riferimento al riguardo.

                                         A torto.

                                         Occorre anzitutto rilevare che nell’ambito della precedente decisione, l’esame dell’accompagnamento nell’organizzazione nella realtà quotidiana, insieme agli altri aspetti fatti valere nella domanda di richiesta AGI del 16 ottobre 2018 (cura del corpo e fare i propri bisogni), sono stati esaminati dal SMR sotto il capitolo denominato “dipendenza regolare a terzi”. Nelle annotazioni 7 gennaio 2019 il medico SMR dr. __________ aveva infatti accertato una dipendenza da terzi dal maggio 2017 a causa delle sequele infortunistiche (doc. 73 inc. AI). Da qui la decisione di rifiuto di un AGI.

                                         Ora, la decisione 19 febbraio 2019 ha respinto la domanda AGI per determinati motivi, adducendo segnatamente che la dipendenza da terzi per il compimento degli atti ordinari della vita è causata da sequele post-infortunistiche a carico dell’assicuratore LAINF e che pertanto in applicazione dell’art. 63 cpv. 3 LPGA il riconoscimento dell’AGI non è di competenza dell’AI. Se l’assicurato era dell’avviso che l’AGI andava invece riconosciuto per motivi e circostanze (bisogno di accompagnamento a carico dell’AI ancorché la grande invalidità sia imputabile esclusivamente ad infortunio) non considerati nel suddetto provvedimento anche se oggetto di domanda (doc. 81 inc. AI) e di valutazione SMR, avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento conformemente agli artt. 56 e segg. LPGA.

                                         Non vi è quindi alcun motivo per ritenere nulla la decisione del 19 febbraio 2019 (sui motivi di nullità cfr. pro multis STCA 32.2016.19 del 1. febbraio 2017).

                                         Nella decisione qui contestata del 12 giugno 2019 l’amministrazio-ne ha fatto riferimento alla questione del bisogno di accompagnamento della realtà quotidiana. Decidendo di non entrare in materia sulla nuova domanda (cfr. dispositivo) con indicazione dei relativi motivi, l’Ufficio AI ha infatti anche ribadito che “la grande invalidità è da ricondurre, in maniera esclusiva, ad un infortunio” e “ciò indipendentemente dalla questione a sapere se la LAINF – quale condizione specifica per l’ottenimento di un assegno per persone grandi invalidi – riconosca o meno il bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana”.

                                         Quanto sopra non significa che l’amministrazione abbia proceduto ad una nuova valutazione materiale della fattispecie, entrando di fatto nel merito della domanda di AGI, e non significa anche quindi che l’assicurato possa con il presente gravame far valere, nel merito, il riconoscimento dell’AGI. Nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha semplicemente ribadito i motivi alla base del precedente provvedimento (facendo riferimento anche alla questione del biso-gno d’accompagnamento). Secondo giurisprudenza, qualora nel trattare una domanda di riconsiderazione, come pure una nuova domanda ex art. 87 OAI, l’amministrazione emette una decisione formale di non entrata in materia pur sommariamente riprendendo anche i motivi alla base del precedente diniego, ciò non significa che abbia nuovamente statuito nel merito (DTF 117 V 14 consid. 2b/aa). Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha statuito la non entrata in materia accennando per il resto anche al motivo che aveva condotto al diniego di prestazioni del 19 febbraio 2019, indipendentemente dalla questione del bisogno d’accompagnamento.

                             2.5.2   Nella sua nuova domanda del 1. aprile 2020 l’assicurato non ha in alcun modo reso verosimile una modifica delle circostanze ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, ma ha in realtà tentato di rimettere in discussione – dopo la decisione di diniego della __________ del 29 marzo 2019 – il precedente rifiuto di prestazioni (cresciuto in giudi-cato), ciò che egli – come visto – avrebbe dovuto invece fare impugnando la decisione del 19 febbraio 2019.

                                         Per il resto, la domanda del 1. aprile 2019 in nessun modo è assimilabile ad una domanda di riconsiderazione, giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, della decisione 19 febbraio 2019 (preavvisata con progetto di decisione 23 aprile 2019 rimasto per altro incontestato). Motivi di riconsiderazione non sono d’altronde (giustamente) mai stati fatti valere, nemmeno nella presente sede ricorsuale, detta decisione non potendo in effetti essere considerata siccome manifestamente errata.

                                         La decisione contestata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

                               2.6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 vanno accollate al ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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