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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2020 32.2019.132

25 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,569 parole·~23 min·2

Riassunto

A torto l'Ufficio AI non entra nel merito della nuova domanda. Rinvio atti

Testo integrale

Incarto n. 32.2019.132   FS

Lugano 25 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 4 giugno 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1964, da ultimo attivo nella vendita in un settore esterno presso la __________ di __________ (doc. AI 5/16-35), ha presentato nel giugno 2010 una domanda di prestazioni all'Ufficio assicurazione invalidità del Canton __________ per le conseguenze di un incidente della circolazione avvenuto nel 2009 con “Schleudertrauma” e che dal dicembre dello stesso anno lo rendeva inabile al lavoro al 100% (doc. AI 4/2-10).

                                         Raccolta la documentazione medica presso l'assicuratore infortuni che ha assunto il caso, l'assicurato è stato sottoposto a una perizia pluridisciplinare che è sfociata nel rapporto del 19 maggio 2015 dell’__________ (doc. AI 151/366-415) e che è stata fatta propria l’11 giugno (doc. AI 158/426-433) e il 28 settembre 2015 (doc. AI 162/440-444) dal Servizio Medico Regionale (SMR) del Canton __________.

                                         Confermata una capacità lavorativa del 90% (doc. AI 162/440-444) e ritenuto ininfluente in quanto privo di nuovi elementi oggettivi il certificato dell’11 dicembre 2015 del dr. __________ (doc. AI 170/472-474), con decisione del 21 gennaio 2016 – anticipata dal progetto di decisione del 19 ottobre 2015 (doc. 163/445-448) e confermata dal Tribunale delle assicurazioni del Canton __________ con sentenza del 29 novembre 2016 (doc. AI 196/558-576) – l'Ufficio AI del Canton __________ ha respinto la richiesta di una rendita di invalidità stante un grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 172/476-480).

                               1.2.   Nel mese di luglio 2017 l’assicurato – che nel frattempo ha preso domicilio nel Canton Ticino (cfr. doc. AI 197/577 e 210/656) – ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 203/594-601) che è sfociata nella decisione del 20 aprile 2018 – preavvisata con “Progetto di decisione” del 21 febbraio 2018 (doc. AI 219/666-669) e cresciuta incontestata in giudicato – con cui l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 221/673-676).

                               1.3.   Il 19 dicembre 2018 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 226/690-698) e all’Ufficio AI è pervenuto il “Rapporto medico” 26 febbraio 2019 del dr. __________ (doc. AI 222/677-681), direttore dei __________ di __________.

                                         Con decisione del 4 giugno 2019, preavvisata con “Progetto di decisione” del 26 marzo 2019 (doc. AI 228/701-706) e oggetto della presente vertenza – visti le osservazioni del 23 aprile 2019 al suddetto “Progetto di decisione” (doc. AI 231/709), l’annotazione del 20 marzo 2019 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 227/699-700) e il referto del 27 maggio 2019 del dr. Traber (doc. AI 234/715) –, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni (doc. AI 235/716-722).

                               1.4.   Con il presente ricorso – prodotta ulteriore documentazione medica e con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione “(…) per entrata nel merito e nuova perizia. (…)” (I, pag. 7, punto 1. del petitum). Contestualmente ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – allegate le “Domande giurista” dell’8 luglio 2019 e l’“Annotazione da SMR” dello stesso giorno – ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV con allegati IV/1-2 trasmessi all’insorgente per osservazioni; V).

                               1.6.   Con scritto del 19 agosto 2019 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare e si è confermata nelle proprie allegazioni (VI, trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI; VII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del ricorso è la questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni (cfr. consid. 1.3).

                               2.2.   Secondo l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

                                         Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), chiamato nella DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).

                                         Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

                                         In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

                                         In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.

                                         Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1° gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1).

                                         In questo senso nella succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 il TF ha, in particolare, rilevato che “(…) adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 2.3).

                               2.3.   Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione del 21 gennaio 2016 (confermata dal Tribunale delle assicurazioni del Canton __________ con sentenza del 29 novembre 2016 sub doc. AI 196/558-576), all’assicurato, dopo valutazione pluridisciplinare a cura dell’__________ del 19 aprile 2015 (doc. AI 151/366-415), è stato negato il diritto ad una rendita di invalidità non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40% (nella sentenza del 29 novembre 2016 il Tribunale delle assicurazioni del Canton __________ ha infatti stabilito, in base al confronto percentuale dei redditi risultanti dai dati statistici in concreto applicabili, un grado d’invalidità del 10%; cfr. consid. 5.3.2 della sentenza 29 novembre 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________).

                                         Con decisione del 20 aprile 2018 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni inoltrata dall’assicurato nel mese di luglio 2017 (cfr. consid. 1.2).

                               2.4.   Nel dicembre 2018, come accennato (cfr. consid. 1.3), l’assicurato ha inoltrato la terza domanda di prestazioni e all’Ufficio AI è pervenuto il “Rapporto medico” del 26 febbraio 2019 (doc. AI 222/677-681) nel quale il dr. __________, direttore dei __________ di __________ – esposta l’“Evoluzione della malattia” (precisando che “(…) seguo il paziente dal 26.1.2018 dopo l’interruzione della presa a carico del dott. __________, psichiatra a __________. (…)” (doc. AI 222/677), descritti l’anamnesi (biografica, famigliare (psichiatrico) e tossicologica) e i “Reperti dell’esame clinico (secondo il sistema AMDP)” e posta la diagnosi di “(…) Sindrome ipocondriaca (ICD-10:F45.2) DD F22.0 Sindrome delirante (…)” (doc. AI 222/680) –, si è così espresso:

" (…)

VALUTAZIONE DI EVENTUALI RISORSE E DETERMINAZIONE DELLE LIMITAZIONI FUNZIONALI RESIDUE (MINI-ICF)

1.   Rispetto delle regole

      Nessuna disabilità.

2.   Organizzazione dei compiti

      Moderata disabilità.

3.   Flessibilità

      Completa disabilità.

4.   Competenza

      Moderata disabilità.

5.   Giudizio

      Moderata disabilità.

6.   Persistenza

      Moderata o completa disabilità.

7.   Assertività

      Moderata disabilità.

8.   Contatto con gli altri

      Moderata disabilità.

9.   Integrazione del gruppo

      Moderata disabilità.

10  Relazioni intime

      Moderata disabilità.

11. Attività spontanee

      Moderata disabilità.

12. Cura di sé

      Moderata disabilità.

13. Mobilità

      Moderata disabilità.

Inabilità lavorativa al 100% dal 2009 in quanto soffre di una grave ipocondria rispettivamente delirio ipocondriaco persistente.

Il paziente per motivi ovvi non ha critica di malattia per il disturbo psichico insistendo di soffrire di una malattia somatica grave. La presa a carico psichiatrica è stata possibile in parte perché contemporaneamente beneficia di un aiuto dell'assistente sociale dell'__________ e anche per la possibilità di parlare nella propria lingua.

La richiesta di valutazione del diritto per una rendita si giustifica non solo dalle diagnosi psichiatriche, ma soprattutto per l'impatto del disturbo sulla capacità lavorativa. La valutazione clinica è molto difficile in quanto non è presente una critica di malattia per i problemi psichici di cui il peritato soffre. Ovviamente non si riscontrano disturbi somatici e di conseguenza il paziente non ha diritto a prestazioni di reinserimento al lavoro o di rendita da parte dell'Al per motivi somatici.

Il paziente era comunque d'accordo con la segnalazione all'Al anche se non condivide la diagnosi posta da me in quanto convinto di soffrire di una malattia somatica.

Le chiedo dunque un'attenta valutazione della richiesta di rendita o misure di reinserimento. (…)" (doc. AI 222/680-681)

                                         Il medico SMR dr. __________, nell’“Annotazione per/da SMR” del 20 marzo 2019 – dopo aver esposto l’iter delle precedenti domande di prestazioni –, ha rilevato:

" (…)

Nuova domanda del 19.12.2018

Attuale nuova documentazione:

Servizio psicosociale di __________ del 26.2.2019

     -  Diagnosi di sindrome ipocondriaca F 45.2 DD sindrome delirante F 22.0

     -  Viene attestata un IL 100% dal 2009

Valutazione:

dall’attuale documentazione non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato con persistente problematica somatoforme e stato somatico invariato. (…)" (doc. AI 222/680-681)

                                         L’Ufficio AI, con la decisione qui impugnata – rilevato, in merito al referto 27 maggio 2019 del dr. __________ del seguente tenore: “(…) non sono emersi nuovi elementi dal momento del rapporto medico del 26.2.2019. L’inabilità lavorativa è sempre del 100% dovuta a una malattia psichiatrica invalidante (vedi anche Mini-ICF). (…)” (doc. AI 234/715), che “(…) il precedentemente citato referto medico [ndr.: si riferisce al succitato referto del 27 maggio 2017], firmato dal Dr. __________, riferisce di una situazione immutata rispetto alla presa di posizione espressa nel rapporto del 26.02.2019. Considerando che tale documento era già stato sottoposto al Servizio Medico Regionale (SMR), il quale indicava che non risultava una sostanziale modifica dello stato di salute. La valutazione espressa dall'UAl in merito alla non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni trova quindi un’ulteriore conferma. (…)” (doc. AI 235/717) – non è quindi entrato in materia sulla nuova domanda di prestazioni (doc. AI 235/716-722).

                               2.5.   Questo Tribunale non condivide l’operato dell’amministrazione.

                                         Ritenuto, da una parte, che ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è invece richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (consid. 2.2) e, dall’altra parte, del tempo trascorso rispetto alla decisione del 21 gennaio 2016 di rifiuto della rendita (confermata con sentenza 29 novembre 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________; cfr. consid. 1.1), rifiuto poi confermato con decisione del 20 aprile 2018 con cui l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di prestazioni del luglio 2017 (cfr. consid. 1.2) (va qui ribadito che se la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI; cfr. la succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 2.3), questo Tribunale ritiene che, tramite il “Rapporto medico” del 26 febbraio 2019 del dr. __________ (doc. AI 222/677-681), l’insorgente ha reso verosimile un rilevante cambiamento dello stato di salute e che, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni.

                                         Il TCA non reputa di potere fare proprie le conclusioni del medico SMR dr. __________, che nemmeno è specialista in materia, secondo il quale non vi sarebbe motivo di entrare in materia essendo lo stato di salute dell’assicurato rimasto invariato (cfr. doc. AI 227/699-700).

                                         A tale riguardo, questo Tribunale rileva che nella valutazione peritale del 14 gennaio 2015 i periti dell’__________ non hanno posto alcuna diagnosi psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa e – evidenziato nel “Psychiatrischer Befund”, in particolare, che “(…) Er hatte keinerlei Schwierigkeiten, sich während der 1-stündigen Untersuchung auf die gestellten Fragen zu konzentrieren […]  Während der ganzen Untersuchung zeigte er nie Zeichen von Konzentrationsschwäche. […] Das Denken war nicht eingeengt. […] Wahnhaftes Denken oder Wahnvorstellungen waren nicht vorhanden. […] Er berichtete nicht über Ängste, erwähnte keine Phobien. (…)” (doc. AI 148/377-378, punto 4.1.2) – circa la capacità lavorativa da un punto di vista psichiatrico si sono così espressi: “(…) Neben der Somatisierungsstörung kann keine weitere psychiatrische Diagnose gestellt werden, eine Arbeitsunfähigkeit aus psychiatrischer Sicht besteht nicht. Eine ausgeprägte psychiatrische Komorbidität liegt nicht vor. Eine schwere, chronische körperliche Begleiterkrankung liegt nicht vor. Ein ausgeprägter sozialer Rückzug lässt sich nicht feststellen. Dass alle therapeutischen Bemühungern scheiterten, hängt wesentlich damit zusammen, dass der Explorand auf Grund der ausgeprägten subjektiven Krankheitsüberzeugung wenig Motivation zeigt, trotz allfälliger Restbeschwerden sich aktiv um seine Genesung zu bemühen und sich den Belastungen der Arbeitswelt wieder auszusetzen. Hinweise auf unbewusste Konflikte fehlen, ein primärer Krankheitsgewinn ist nicht vorhanden. Die geklagten körperlichen Beschwerden lassen sich durch die somatischen Befunde nicht hinreichend objektivieren. Die geklagten Beschwerden sind weder durch eine somatische noch durch eine psychiatrische Störung hinreichend erklärbar. Daher ist auch nicht zu erwarten, dass durch somatisch orientierte Therapien oder durch eine psychiatrische Behandlung diese Beschwerden wesentlich beeinflusst werden können. Aus psychiatrischer Sicht kann es dem Exploranden daher zugemutet werden, trotz der geklagten Beschwerden die nötige Willensanstrengung aufzubringen, um ganztags einer beruflichen Tätigkeit nachgehen zu können. (…)” (doc. AI 148/378-379, punto 4.1.5).

                                         Dal canto suo il dr. __________, nel “Rapporto medico” del 26 febbraio 2019 (doc. AI 222/677-681) – poste le diagnosi di Sindrome ipocondriaca (ICD 10 F 45.2) e DD sindrome delirante (ICD 10 F 22.0), attestato secondo il “MINI ICF” una completa disabilità nella flessibilità, una moderata o completa disabilità nella persistenza e una moderata disabilità nell'organizzazione dei compiti, nella competenza, nel giudizio, nell'assertività, nel contatto con gli altri, nell'integrazione del gruppo, nelle relazioni intime, nelle attività spontanee, nella cura di sé e nella mobilità nonché ritenuta un’incapacità lavorativa del 100% dal 2009 in quanto soffre di “(…) una grave ipocondria rispettivamente delirio ipocondriaco persistente (…)” (doc. AI 222/681) –, al punto “Reperti dell’esame clinico (secondo il sistema AMDP)”, ha constatato: “(…) difficoltà a concentrarsi. […] Sono presenti disturbi formali del pensiero. Si può rilevare un lieve pensiero circostanziato. […] In certi momenti la convinzione ha caratteristiche di un delirio. […] Il paziente soffre di agarofobia. Ansia generalizzata in merito alla sua salute. (…)” (doc. AI 222/679).

                                         Stanti le diagnosi psichiatriche poste, le disabilità attestate secondo mini ICF e le constatazioni oggettive espresse dal dr. __________, sulla sola base della succitata stringata “Annotazione per/da SMR” del 20 marzo 2019 nella quale il dr. __________ (lo si ribadisce, nemmeno specialista in materia) ha concluso per uno stato di salute sostanzialmente invariato, non è possibile escludere un peggioramento dello stato di salute.

                                         Inoltre, essendo l’insorgente, a differenza del momento della perizia dell’__________: “(…) Der Explorand befand sich noch nie in psychiatrischer oder psychologischer Behandlung. (…)” (doc. AI 148/378, punto 4.1.4), dal 26 gennaio 2016 (dopo l’interruzione della presa a carico del dr. __________) seguito dal __________ e ritenuto come nelle DTF 143 V 409 e 418 il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche; l’amministrazione avrebbe dovuto verificare se, come sostenuto dal dr. __________, lo stato di salute dell’interessato fosse effettivamente peggiorato, oppure no.

                                         Quanto alla documentazione medica prodotta con il ricorso (doc. C e E) – a prescindere dal fatto che secondo la giurisprudenza nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in quanto tardive (STF 8C_65/2018 del 14 febbraio 2018, consid. 4,1; 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.1; 8C_196 2008 del 5 giugno 2008 e I 734/05 dell’8 marzo 2006 – questo Tribunale rileva quanto segue.

                                         Il dr. __________, medico SMR e FMH in psichiatria e psicoterapia, interpellato dal giurista dell’Ufficio AI che gli ha sottoposto i doc. C e E (IV/2), nell’“Annotazione da SMR” dell’8 luglio 2019 si è così espresso:

" (…) Ho preso adesso visione di tre certificati del Dr. __________: il breve documento del 29.05.2019 non riporta informazioni particolareggiate e rimanda al precedente del 26.02.2019. Il documento del 01.07.2019 [ndr. trattasi del doc. E prodotto con il ricorso] riprende in modo sostanzialmente inalterato il certificato del precedente febbraio.

Il Dr. __________ fa riferimento alla diagnosi emersa nella perizia pluridisciplinare allestita da __________ nel 2015, ma omette di segnalare che si trattava di diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa e che le conclusioni della perizia sono state confermate dal tribunale con una sentenza cresciuta incontestata in giudicato. La situazione psichica era dunque stata adeguatamente approfondita in perizia, come da sentenza del tribunale, e non meritevole di ulteriore approfondimento, come scrive ora il Dr. __________ con un apprezzamento del tutto personale, così come è un apprezzamento personale, non oggettivo, il certificare una IL 100% dal 2009 continua senza dunque un’apprezzabile modificazione da 10 anni.

Il Dr. __________, pur riferendosi genericamente ad un peggioramento, ribadisce più volte nei suoi scritti che la valutazione clinica è difficile, si basa su una valutazione secondo mini ICF priva di commenti che ne permettano l’oggettivazione, e soprattutto ribadisce una IL 100% continua dal 2009 senza alcuna evoluzione nel tempo.

In conclusione, i certificati del Dr. __________ non permettono di oggettivare alcuna modifica dello stato di salute né permettono di oggettivare fatti nuovi dal 26.11.2016, data della sentenza cresciuta incontestata in giudicato. (…)" (IV/1)

                                         Rilevato come, per i motivi suesposti, questo Tribunale ha concluso che tramite il “Rapporto medico” del 26 febbraio 2019 del dr. __________ (doc. AI 222/677-681) l’insorgente ha reso verosimile un rilevante cambiamento dello stato di salute, non è possibile concludere differentemente nemmeno avuto riguardo alla succitata “Annotazione da SMR” dell’8 luglio 2019 del dr. __________.

                                         Va qui ricordato ancora una volta, da una parte che è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e che dalla decisione di rifiuto della rendita del 21 gennaio 2016 (confermata con sentenza 29 novembre 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________; cfr. consid. 1.1) sono trascorsi più di tre anni e, dall’altra parte, che il dr. __________ ha posto delle nuove diagnosi psichiatriche, ha espresso delle constatazioni oggettive diverse rispetto a quelle ritenute dai periti dell’__________ e ha attestato delle disabilità secondo il mini ICF. Non solo, a differenza del momento in cui è stata resa la perizia dell’__________, l’insorgente è seguito dal 26 gennaio 2018 dal dr. __________ dopo l’interruzione della presa a carico del dr. __________.

                                         Va qui pure rilevato che dall’ulteriore documentazione medica prodotta sub doc. C e sottoposta al dr. __________ emerge come nei rapporti 8 maggio e 24 aprile 2019 e 27 dicembre, 13 novembre, 30 ottobre e 30 luglio 2017, rilasciati dal Centro __________ nonché dal Servizio di Pneumologia dell’Ospedale __________ di __________ (__________), quale diagnosi principale figuri anche quella di “(…) Sindrome depressiva ansiosa con/su: - burnout (…)” (doc. C).

                                         Stanti le suesposte risultanze, a mente di questo Tribunale, anche se il dr. __________ attesta un’incapacità lavorativa del 100% dal 2009, non è possibile seguire il dr. __________ laddove conclude che “(…) i certificati del Dr. __________ non permettono di oggettivare alcuna modifica dello stato di salute né permettono di oggettivare fatti nuovi dal 26.11.2016, data della sentenza cresciuta incontestata in giudicato. (…)” (IV/1).

                               2.6.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente ha reso verosimile un rilevante cambiamento ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI.

                                         La decisione impugnata va, pertanto, annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni e, attraverso accertamenti medici psichiatrici, esamini se il peggioramento reso verosimile in quest’ambito sia effettivamente subentrato e, nell’affermativa, in che misura esso incida sulla capacità di guadagno dell’assicurato e, di conseguenza, sul suo grado di invalidità.

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         All’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) che appare giustificato quantificare, spese comprese, in complessivi fr. 1’800.-- (IVA inclusa).

                                         L’assegnazione di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al considerando 2.6.

                                   2.   Le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2019.132 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2020 32.2019.132 — Swissrulings